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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 3 ottobre 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 ottobre 2018.

  Ascari, Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Comaroli, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Barba, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fascina, Ferraresi, Ferrari, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invidia, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scagliusi, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Ascari, Battelli, Bazzaro, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Cancelleri, Cardinale, Carfagna, Castelli, Castiello, Ciprini, Cirielli, Colucci, Comaroli, Cominardi, Covolo, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Del Barba, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Fascina, Ferraresi, Ferrari, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gebhard, Gelmini, Giaccone, Giachetti, Giorgetti, Grande, Grillo, Grimoldi, Guerini, Guidesi, Invidia, Liuzzi, Lollobrigida, Lorefice, Lorenzin, Losacco, Lupi, Manzato, Micillo, Molinari, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Scagliusi, Schullian, Scoma, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tateo, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 ottobre 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

  SCAGLIUSI: «Introduzione dell'articolo 21-bis della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio di passaporti speciali al personale navigante delle imprese di trasporto aereo» (1223);
  MURONI: «Disposizioni per il riordino e la promozione delle attività nel settore dei beni usati e del riuso dei prodotti» (1224);
  PALAZZOTTO: «Disposizioni per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari tra la Sicilia e il continente» (1225);
  CARNEVALI: «Modifica all'articolo 357 del codice penale, in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medici e al personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni, nonché disposizioni per il contrasto della violenza nei confronti dei medesimi» (1226);
  DE FILIPPO: «Modifiche all'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernenti la soppressione del limite di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale» (1227);
  D'ARRANDO ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare» (1228).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MOLINARI ed altri: «Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare» (712) è stata successivamente sottoscritta dal deputato D'Uva.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DEL BARBA ed altri: «Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile» (240) Parere delle Commissioni VIII e X;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CECCANTI ed altri: «Modifica all'articolo 79 della Costituzione, concernente l'introduzione del divieto della concessione di condoni» (747) Parere delle Commissioni VI, VIII e XI;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE D'UVA ed altri: «Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare» (1173) Parere delle Commissioni III, V e XIV.

   II Commissione (Giustizia):
  STEFANI ed altri: «Modifiche all'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari in caso di recidiva» (715) Parere delle Commissioni I, V e XII;
  GIACHETTI: «Introduzione dell'articolo 25-bis del codice civile, in materia di redazione e pubblicità dei bilanci annuali delle fondazioni» (740) Parere delle Commissioni I e VI.

   IV Commissione (Difesa):
  PEREGO DI CREMNAGO ed altri: «Istituzione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni» (1012) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VII, IX, X, XI e XIV.

   V Commissione (Bilancio e tesoro):
  D'UVA ed altri: «Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di parte della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale a interventi per il sostegno della ricerca medico-scientifica nonché di obbligo di informazione e propaganda da parte dello Stato» (910) Parere delle Commissioni I e XII.

   VI Commissione (Finanze):
  D'ALESSANDRO ed altri: «Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, in materia di determinazione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione allo scopo di finanziare agevolazioni tariffarie per il trasporto pubblico locale» (709) Parere delle Commissioni I, V, IX, X e XIV.

   IX Commissione (Trasporti):
  DE LORENZIS ed altri: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza della circolazione e del trasporto delle biciclette» (1051) Parere delle Commissioni I, II, V e VIII.

   X Commissione (Attività produttive):
  CENNI ed altri: «Disposizioni in materia di rilancio della produzione di autocaravan e del turismo in libertà» (422) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  D'ALESSANDRO ed altri: «Modifica al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, concernente l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori che svolgono lavorazioni industriali del vetro piano» (719) Parere delle Commissioni I, V e XII.

Trasmissione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 15 giugno e 18 settembre 2018, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 25 luglio e 13 settembre 2018, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, ai fini del riparto del Fondo per fare fronte alle spese connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo, autorizzate, in data 7 agosto 2018, ai sensi dell'articolo 1, comma 1262, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 27 agosto, 11 e 13 settembre 2018, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 2 ottobre 2018, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca europea per gli investimenti – Verso un'architettura finanziaria più efficiente per gli investimenti al di fuori dell'Unione europea (COM(2018) 644 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga l'azione comune n. 98/700/GAI del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio - Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 631 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR) - Un contributo della Commissione europea alla riunione dei leader a Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 632 final);
   Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 - Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Salisburgo del 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 633 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio - Ampliare l'offerta di percorsi legali verso l'Europa, componente indispensabile di una politica migratoria equilibrata e globale - Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader, Salisburgo, 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 635 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online - Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader, riunitisi a Salisburgo il 19-20 settembre 2018 (COM(2018) 640 final);
   Comunicazione della Commissione al Consiglio europeo, al Parlamento europeo e al Consiglio - Un ruolo più incisivo a livello mondiale: un processo decisionale più efficiente per la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea (COM(2018) 647 final).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 settembre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 3, 5-bis, 6 e 8 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente i seguenti incarichi:
    al dottor Renato Catalano, l'incarico di capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;
    al dottor Daniele Franco, l'incarico di Ragioniere generale dello Stato;
    al dottor Alessandro Rivera, l'incarico di Direttore generale del tesoro;
   alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il seguente incarico:
    alla professoressa Fabrizia Lapecorella, l'incarico di Direttore generale delle finanze.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Annalisa Pacifici, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di vice capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nell'ambito del Ministero della giustizia.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, con lettera in data 3 ottobre 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del maestro Giulio Rapetti Mogol a Presidente del consiglio di gestione della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (8).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: SALAFIA ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIONE DI CLASSE (A.C. 791-A)

A.C. 791-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

  1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«TITOLO VIII-bis
DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI

Art. 840-bis.
(Ambito di applicazione).

  I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo.
  A tale fine, un'organizzazione o una associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore della condotta lesiva per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. Ai fini di cui al periodo precedente, la legittimazione a proporre l'azione di cui al presente articolo è attribuita alle organizzazioni e alle associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco, i criteri per la sospensione e la cancellazione degli iscritti e il contributo dovuto ai fini dell'iscrizione e del mantenimento della stessa. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di aggiornamento dell'elenco.
  L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
  In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale, salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, nono comma.
  Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.
  Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore.
  Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti oppure l'avvio di una nuova azione di classe.

Art. 840-ter.
(Forma e ammissibilità della domanda).

  La domanda per l'azione di classe si propone con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo ove ha sede la parte convenuta.
  Il ricorso è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro dieci giorni dal deposito, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.
  Il procedimento è regolato dal rito sommario di cognizione ed è definito con sentenza, resa nel termine dei trenta giorni successivi alla discussione orale della causa. Non può essere disposto il mutamento del rito. Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3.
  La domanda è dichiarata inammissibile:
   a) quando è manifestamente infondata;
   b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;
   c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del convenuto;
   d) quando il ricorrente non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio.

  L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.
  Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), l'attore può riproporre l'azione di classe quando qualora si siano verificati mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
  L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale adito per la prosecuzione della causa. Il reclamo avverso le ordinanze ammissive non sospende il procedimento davanti al tribunale.

Art. 840-quater.
(Pluralità delle azioni di classe).

  Decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del ricorso nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non possono essere proposte ulteriori azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo.
  Il divieto di cui al primo comma non opera quando l'azione di classe introdotta con il ricorso di cui al predetto comma è dichiarata inammissibile con ordinanza definitiva né quando la medesima causa è cancellata dal ruolo ovvero è definita con provvedimento che non decide nel merito. Ai fini di cui al presente comma, i provvedimenti di cui al primo periodo sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico a cura della cancelleria.
  Quando una nuova azione di classe è proposta fuori dei casi di cui al secondo comma, la causa è cancellata dal ruolo e non è ammessa la riassunzione.
  È fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza di cui al primo comma.

Art. 840-quinquies.
(Procedimento).

  Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a quaranta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-septies. L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.
  Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.
  Quando è nominato un consulente tecnico d'ufficio, l'obbligo di anticipare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti, salvo che sussistano specifici motivi, a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di rinuncia all'incarico.
  Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
  Su istanza motivata dell'attore, contenente l'indicazione di fatti e prove ragionevolmente disponibili dalla controparte, sufficienti a sostenere la plausibilità della domanda, il giudice può ordinare al convenuto l'esibizione delle prove rilevanti che rientrano nella sua disponibilità.
  Il giudice dispone a norma del quinto comma individuando specificamente e in modo circoscritto gli elementi di prova o le rilevanti categorie di prove oggetto della richiesta o dell'ordine di esibizione. La categoria di prove è individuata mediante il riferimento a caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi come la natura, il periodo durante il quale sono stati formati, l'oggetto o il contenuto degli elementi di prova di cui è richiesta l'esibizione e che rientrano nella stessa categoria.
  Il giudice ordina l'esibizione, nei limiti di quanto è proporzionato alla decisione e, in particolare:
   a) esamina in quale misura la domanda è sostenuta da fatti e prove disponibili che giustificano l'ordine di esibizione;
   b) esamina la portata e i costi dell'esibizione;
   c) valuta se le prove di cui è richiesta l'esibizione contengono informazioni riservate, specialmente se riguardanti terzi.

  Quando la richiesta o l'ordine di esibizione hanno per oggetto informazioni riservate, il giudice dispone specifiche misure di tutela tra le quali l'obbligo del segreto, la possibilità di non rendere visibili le parti riservate di un documento, la conduzione di audizioni a porte chiuse, la limitazione del numero di persone autorizzate a prendere visione delle prove, il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Si considerano informazioni riservate i documenti che contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone ed imprese, nonché i segreti commerciali.
  La parte nei cui confronti è rivolta la istanza di esibizione ha diritto di essere sentita prima che il giudice provveda.
  Resta ferma la riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati incaricati di assistere la parte e il cliente stesso.
  Alla parte che rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.
  Salvo che il fatto costituisca reato, alla parte o al terzo che distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio il giudice applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 100.000 che è devoluta a favore della Cassa delle ammende.
  Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi undicesimo e dodicesimo, se la parte rifiuta senza giustificato motivo di rispettare l'ordine di esibizione del giudice o non adempie allo stesso, ovvero distrugge prove rilevanti ai fini del giudizio di risarcimento, il giudice, valutato ogni elemento di prova, può ritenere provato il fatto al quale la prova si riferisce.
  Il tribunale accoglie o rigetta nel merito la domanda con sentenza che deve essere pubblicata nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.

Art. 840-sexies.
(Sentenza di accoglimento).

  Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:
   a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da una organizzazione o da un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma;
   b) accerta che il convenuto, con la condotta addebitatagli dall'attore, ha leso diritti individuali omogenei;
   c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);
   d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b);
   e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non inferiore a quaranta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma;
   f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
   g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare;
   h) determina, ove necessario, l'importo da versare a cura di ciascun aderente, ivi compresi coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma, a titolo di fondo spese e stabilisce le modalità di versamento.

  Il rappresentante comune degli aderenti è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.
  Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

Art. 840-septies.
(Modalità di adesione all'azione di classe).

  L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
  La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:
   a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
   b) i dati identificativi dell'aderente;
   c) l'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell'aderente o del suo difensore;
   d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
   e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
   f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
   g) la seguente attestazione: “Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri”;
   h) il conferimento al rappresentante comune degli aderenti, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
   i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute in favore dell'aderente;
   l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).

  L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
  La domanda è presentata su un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che stabilisce anche le istruzioni per la sua compilazione, ed è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.
  La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.
  L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.
  Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-quater, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini ivi previsti.

Art. 840-octies.
(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti).

  Entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), il convenuto deposita una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si considerano ammessi.
  Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.
  Il convenuto e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.
  Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.
  Il giudice delegato, con decreto motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
  A favore del difensore di cui l'aderente si sia avvalso è dovuto un compenso determinato con decreto del Ministro della giustizia, adottato a norma dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Art. 840-novies.
(Spese del procedimento).

  Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, il giudice delegato condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:
   a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;
   b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;
   c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;
   d) da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento;
   e) da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all'1,5 per cento;
   f) da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore all'1 per cento;
   g) oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento.

  Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.
  È altresì dovuto il rimborso delle spese sostenute e documentate.
  L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
   a) complessità dell'incarico;
   b) ricorso all'opera di coadiutori;
   c) qualità dell'opera prestata;
   d) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
   e) numero degli aderenti.

  Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
  Con il medesimo decreto, il giudice delegato condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Tale compenso premiale può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma. Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata.
  Le disposizioni del sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite risultati vittoriosi.

Art. 840-decies.
(Impugnazione della sentenza).

  Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-sexies e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
  Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325. La sentenza può essere impugnata dagli aderenti per revocazione, quando ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 395 o quando la sentenza medesima è l'effetto della collusione tra le parti. In quest'ultimo caso il termine per proporre revocazione decorre dalla scoperta della collusione.

Art. 840-undecies.
(Impugnazione del decreto).

  Contro il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.
  Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune degli aderenti e dagli avvocati di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Gli avvocati di cui al periodo precedente possono proporre motivi di opposizione relativi esclusivamente ai compensi e alle spese liquidati con il decreto impugnato.
  Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto, fatta salva la facoltà del tribunale di disporre diversamente in presenza di gravi e fondati motivi. Esso deve contenere:
   a) l'indicazione del tribunale competente;
   b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
   c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni;

  Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.
  Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.
  L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.
  Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile.
  Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.
  L'aderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto sia divenuto definitivo nei suoi confronti.

Art. 840-duodecies.
(Adempimento spontaneo).

  Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies e vincolato all'ordine del giudice. Il rappresentante comune degli aderenti deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.
  Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma, possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-undecies.
  Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.
  Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

Art. 840-terdecies.
(Esecuzione forzata collettiva).

  L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, è promossa dal rappresentante comune degli aderenti, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. Non è mai ammessa l'esecuzione forzata di tale decreto su iniziativa di soggetti diversi dal rappresentante comune.
  Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.
  Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
  Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-novies, quarto comma. Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-novies, commi primo e secondo, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.
  Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

Art. 840-quaterdecies.
(Accordi di natura transattiva).

  Il tribunale, fino alla discussione orale della causa, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.
  Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.
  Lo schema è inserito nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente.
  Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si considera non contestato.
  Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.
  Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell'area pubblica del portale dei servizi telematici di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato indicato da ciascun aderente nonché all'attore.
  Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.
  L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.
  L'attore può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando l'azione è promossa da un'organizzazione o un'associazione inserita nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma, e l'accordo può avere riguardo anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all'accordo medesimo.

Art. 840-quinquiesdecies.
(Chiusura della procedura di adesione).

  La procedura di adesione si chiude:
   a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;
   b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

  La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-undecies.
  Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

Art. 840-sexiesdecies.
(Azione inibitoria collettiva).

  Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva. Le organizzazioni o le associazioni senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela degli interessi pregiudicati dalla condotta di cui al primo periodo sono legittimate a proporre l'azione qualora iscritte nell'elenco di cui all'articolo 840-bis, secondo comma.
  L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività.
  La domanda si propone con le forme del procedimento camerale, regolato dagli articoli 737 e seguenti, in quanto compatibili, esclusivamente dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo dove ha sede la parte convenuta. Il ricorso è notificato al pubblico ministero.
  Si applica l'articolo 840-quinquies in quanto compatibile.
  Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
  Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti.
  Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o delle parti, ordinare che la parte soccombente adotti le misure idonee ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
  Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.
  Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.
  Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali».

  2. Il decreto previsto dall'articolo 840-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell'articolo 96.
1. 58. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese.
1. 58.(Testo modificato nel corso della seduta) Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «840-quater» sostituire il secondo, terzo e quarto comma con il seguente:
  La proposizione dell'azione di classe sospende i giudizi individuali pendenti o successivamente avviati nei confronti della stessa impresa e per i medesimi fatti. Il giudice competente per il giudizio individuale, in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza la sospensione. Il giudizio individuale così sospeso può essere riassunto entro un mese dalla pubblicazione della sentenza che decide nel merito l'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies. Resta salva la facoltà dell'attore di aderire all'azione di classe ai sensi dell'articolo 840-sexies, comma 1, lettera e). L'adesione estingue il giudizio individuale.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   capoverso «Art. 840-sexies», primo comma,
    lettera
e):
     sostituire le parole: di adesione con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
     sostituire le parole: non inferiore a quaranta giorni e non superiore a centocinquanta con le seguenti: non superiore a trenta.
     dopo le parole: di cui alla lettera b), aggiungere le seguenti: che abbiano proposto un giudizio individuale sospeso ai sensi dell'articolo 840-quater, secondo comma;
    lettera f), sostituire la parola: adesione con le seguenti: liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    capoverso «Art. 840-octies»:
    sopprimere il primo comma;

    secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, con le seguenti: all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), predispone il progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    sostituire il terzo comma con il seguente: Gli aderenti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nei quarantacinque giorni successivi il convenuto può depositare osservazioni scritte e indicare mezzi di prova contraria. Nella procedura di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti non sono ammessi mezzi di prova da parte degli aderenti diversi dalla prova documentale;
    quarto comma, sostituire le parole: apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei con le seguenti: secondo periodo, apporta le eventuali variazioni al progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: domanda di adesione, con le seguenti: progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    sostituire la rubrica con la seguente: Progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    capoverso «Art. 840-quinquiesdecies»:
   primo comma, alinea, sostituire la parola: adesione con le seguenti: liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
   secondo comma, sostituire la parola: adesione con le seguenti: liquidazione delle somme spettanti degli aderenti;
    sopprimere il terzo comma.
   alla rubrica, sostituire la parola: adesione con le seguenti: liquidazione delle somme spettanti degli aderenti.
1. 271. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quater» secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole: né quando la medesima causa è cancellata dal ruolo.
1. 272. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quater» secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: sono pubblicati aggiungere la seguente: immediatamente.
1. 273. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quater» quarto comma, sostituire le parole: diritti che non potevano essere fatti valere con le seguenti: fatti sopravvenuti.
1. 274. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, primo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: sessanta.

  Conseguentemente al medesimo comma, capoverso Art. 840-sexies, lettera e), sostituire la parola: quaranta con la seguente: sessanta.
1. 277. Colletti.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel medesimo termine, ed a pena di decadenza, il convenuto può formulare la chiamata in garanzia mediante notificazione al terzo del ricorso introduttivo e dell'ordinanza di ammissibilità dell'azione.
1. 67. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I termini di adesione non sono soggetti alla sospensione feriale.
1. 278. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», primo comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 68. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», sopprimere il terzo e il quarto comma.
1. 69. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies» sopprimere il terzo comma

  Conseguentemente, al medesimo comma,
   capoverso «Art. 840-
octies», quinto comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
   sopprimere il capoverso «Art. 840-novies»
   al capoverso «Art. 840-
undecies» secondo comma sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
   al capoverso «Art. 840-duodecies» secondo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
   al capoverso «Art. 840-terdecies» sopprimere il terzo, quarto e quinto comma;
1. 312. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», sopprimere il terzo comma.
*1. 70. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», sopprimere il terzo comma.
*1. 71. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», terzo comma, sostituire le parole:, l'acconto e il compenso con le seguenti: e l'acconto.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La liquidazione finale delle spese di consulenza tecnica è posta a carico della parte soccombente.
1. 279. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», terzo comma, sostituire le parole:, l'acconto e il compenso con le seguenti: e l'acconto sul compenso.
1. 279.(Testo modificato nel corso della seduta) Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», terzo comma, sostituire le parole: del convenuto con le seguenti: della parte richiedente.
1. 280. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», terzo comma, sostituire le parole: di cui al presente comma con le seguenti: di anticipare l'acconto sul compenso a norma del presente comma.
1. 407. La Commissione
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», sopprimere il quarto comma.
1. 73. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», quarto comma,. sostituire le parole: di presunzioni semplici con le seguenti: fondare il proprio convincimento su presunzioni semplici in assenza di prova contraria.
1. 74. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera e), sostituire le parole: non inferiore a quaranta giorni e non superiore a centocinquanta con le seguenti: non superiore a trenta.
1. 281. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:; il termine di adesione non è soggetto alla sospensione feriale.
1. 282. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera e), sopprimere le parole da: per l'adesione fino a: degli atti e.
1. 79. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera g), sostituire le parole da: i soggetti fino alla fine della lettera, con le seguenti: gli avvocati ed i dottori commercialisti iscritti nell'albo del Tribunale dinanzi al quale si svolge la procedura.
1. 81. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera g), sostituire le parole: curatore fallimentare con le seguenti: commissario liquidatore.
1. 283. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi.
1. 284. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies» sopprimere il secondo comma.
1. 85. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», sopprimere il terzo comma.
*1. 90. Bazoli, Ferri, Morani, Verini, Vazio, Miceli, Annibali, Conte.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», sopprimere il terzo comma.
*1. 91. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le dichiarazioni di cui al presente comma sono valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.
1. 285. D'Orso, Perantoni, Saitta, Giuliano.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», sopprimere il primo comma.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso:
    al secondo comma, sostituire le parole:
scadenza del termine di cui al primo comma con le seguenti: dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e) e sostituire le parole: dei diritti individuali con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti
   sostituire il terzo comma con il seguente: Gli aderenti, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nei quarantacinque giorni successivi il convenuto può depositare osservazioni scritte e indicare mezzi di prova contraria. Nella procedura di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti non sono ammessi mezzi di prova da parte degli aderenti diversi dalla prova documentale.
   al quarto comma, dopo le parole: termine di cui al terzo comma aggiungere le seguenti:, secondo periodo e sostituire le parole: dei diritti individuali con le seguenti: di liquidazione delle somme spettanti
   al quinto comma, sostituire le parole: domanda di adesione con le seguenti: progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti

  sostituire la rubrica con la seguente: (Progetto di liquidazione delle somme spettanti degli aderenti)
1. 309. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: da ciascun aderente con la seguente: complessivamente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, sopprimere il secondo periodo.
*1. 97. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: da ciascun aderente con la seguente: complessivamente.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, sopprimere il secondo periodo.
*1. 98. Ferri, Bazoli, Morani, Verini, Vazio, Miceli, Annibali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: da ciascun aderente con le seguenti: dagli aderenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dall'aderente con le seguenti: dagli aderenti.
*1. 97.(Testo modificato nel corso della seduta) Varchi, Maschio.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: da ciascun aderente con le seguenti: dagli aderenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dall'aderente con le seguenti: dagli aderenti.
*1. 98.(Testo modificato nel corso della seduta) Ferri, Bazoli, Morani, Verini, Vazio, Miceli, Annibali.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: progetto dei diritti individuali omogenei con le seguenti: piano di riparto dei diritti riconosciuti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole:
il progetto con le seguenti: il piano di riparto
   al quarto comma, sostituire le parole: progetto dei diritti individuali omogenei con le seguenti: piano di riparto dei diritti riconosciuti.
1. 310. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, primo periodo, sopprimere le parole: con decreto motivato.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: il convenuto fino alla fine del periodo con le seguenti: condanna con decreto il convenuto al pagamento in favore di ciascun aderente di una somma a titolo di risarcimento del danno o alla restituzione delle cose dovute a ciascun aderente.
1. 100. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere il capoverso «Art. 840-
novies».
   al capoverso «Art. 840-
undecies» secondo comma sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
   al capoverso «Art. 840-duodecies» secondo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
   al capoverso «Art. 840-terdecies» terzo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
   al capoverso «Art. 840-terdecies» quarto comma, al primo periodo, sop
primere le parole:
tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-novies, quarto comma e al secondo periodo sopprimere le parole: nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-novies, commi primo e secondo.
*1. 105. Ferri, Bazoli, Morani, Verini, Vazio, Miceli, Annibali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere il capoverso «Art. 840-
novies».

   al capoverso «Art. 840-undecies» secondo comma sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.

   al capoverso «Art. 840-duodecies» secondo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.

   al capoverso «Art. 840-terdecies» terzo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.

   al capoverso «Art. 840-terdecies» quarto comma, al primo periodo, sopprimere le parole: tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-novies, quarto comma e al secondo periodo sopprimere le parole: nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-novies, commi primo e secondo.
*1. 106. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire il capoverso «Art. 840-
novies» con il seguente:
    Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune il rimborso di tutte le spese sostenute e documentate.
Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di spese di giustizia, ivi comprese le prescrizioni di cui all'articolo in caso di ordinanza che dichiari inammissibile la domanda ai sensi dell'articolo 480-ter, comma 4.
   al capoverso «Art. 840-undecies» secondo comma sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
   al capoverso «Art. 840-duodecies» secondo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
   al capoverso «Art. 840-terdecies» sopprimere il terzo e il quarto comma.
1. 107. Varchi, Maschio.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al capoverso «Art. 840-
novies», sopprimere il sesto e il settimo comma.
   al capoverso «Art. 840-
undecies» secondo comma sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
   al capoverso «Art. 840-duodecies» secondo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
   al capoverso «Art. 840-terdecies» terzo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
*1. 111. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al capoverso «Art. 840-
novies», sopprimere il sesto e il settimo comma.
   al capoverso «Art. 840-
undecies» secondo comma sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
   al capoverso «Art. 840-duodecies» secondo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
   al capoverso «Art. 840-terdecies» terzo comma, sopprimere le parole: di cui all'articolo 840-novies, sesto e settimo comma.
*1. 110. Bazoli, Ferri, Morani, Verini, Vazio, Miceli, Annibali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», sopprimere il sesto comma

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «Art. 840-novies», aggiungere in fine il seguente comma:
   Il giudice delegato liquida gli onorari di difesa del difensore dell'aderente, qualora nominato.
1. 301. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», sesto comma, sostituire le parole da: del difensore fino alla fine del comma con le seguenti: dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.
1. 311. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», aggiungere in fine il seguente comma:
  Con il medesimo decreto, qualora il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave, il giudice delegato riconosce al ricorrente ed agli aderenti un risarcimento ulteriore, a titolo di danni punitivi, che non può superare una somma pari a cinquanta volte l'entità dei danni subiti dai danneggiati. L'aumento è inversamente proporzionale al valore dell'effettivo danno, ed è aumentato qualora vi sia un notevole numero di aderenti.
1. 302. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, con le seguenti: all'organizzazione o all'associazione senza scopo di lucro, e, tramite questi, agli aderenti.
1. 313. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole da: ulteriore rispetto fino a: il compenso è.
1. 303. Colletti, Perantoni, Saitta, Giuliano, D'Orso.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
1. 304. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», terzo comma, premettere le parole: In caso di accoglimento della domanda.
1. 317. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole da: delegato fino alla fine del comma con le seguenti: condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Quando il soccombente è il convenuto, ai fini della liquidazione degli onorari di difesa, il valore del procedimento è dato dalla somma delle richieste del ricorrente e degli aderenti.
1. 112. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: l'attore con le seguenti: il ricorrente

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo capoverso, quarto periodo, sostituire le parole:
l'attore con le seguenti: il ricorrente
   al medesimo comma, capoverso «Art. 840-novies», settimo comma, sostituire le parole: gli attori con le seguenti: i ricorrenti.
1. 305. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», sesto comma, primo periodo, aggiungere in fine le parole:, secondo i tariffari forensi vigenti con l'applicazione degli scaglioni minimi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1. 314. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», sesto comma, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 408. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-decies», secondo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1. 300. Bazoli, Ferri, Morani, Verini, Vazio, Miceli, Annibali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», terzo comma, alinea, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: non sospende l'esecuzione del decreto, fatta salva la facoltà di disporre diversamente in presenza di gravi e fondati motivi. Esso.
1. 120. Rossello, Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies» terzo comma, alinea, primo periodo, dopo la parola: diversamente aggiungere le seguenti: su istanza di parte.
*1. 315. Rossello, Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Santelli, Sisto.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies» terzo comma, alinea, primo periodo, dopo la parola: diversamente aggiungere le seguenti: su istanza di parte.
*1. 307. Saitta, Giuliano, D'Orso, Perantoni.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», terzo comma, alinea, primo periodo, sostituire le parole: in presenza di gravi e fondati motivi con le seguenti: quando, in base alle circostanze del caso concreto, sussiste il rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile degli interessi delle parti.
1. 121. Varchi, Maschio

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: ai controinteressati con le seguenti: alla controparte (rappresentante comune o convenuto) e agli eventuali aderenti controinteressati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: deve con le seguenti: e gli aderenti controinteressati devono.
1. 123. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-undecies»,ottavo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.
1. 124. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-terdecies», quarto comma, secondo periodo, dopo la parola: privilegio aggiungere le seguenti:, nella misura del 75 per cento,
1. 405. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quaterdecies», sostituire il primo comma con il seguente:
  Entro trenta giorni dal deposito delle memorie difensive del convenuto ai sensi dell'articolo 840-octies, primo comma, il tribunale formula, ove possibile e per le questioni di facile e pronta soluzione, una proposta transattiva o conciliativa che potrà comunque essere rinnovata in corso di causa fino all'emissione del decreto di liquidazione ai sensi dell'articolo 840-octies, quinto comma.
1. 316. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quaterdecies», primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel termine indicato dal giudice.
1. 406. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: atti e comportamenti, posti con le seguenti: condotte, poste.
1. 133. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», primo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per richiedere l'eliminazione o riduzione degli effetti delle violazioni accertate.
1. 134. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», secondo comma, dopo le parole: nei confronti di imprese aggiungere le seguenti: di pubbliche amministrazioni.
1. 135. Ferri, Bazoli, Morani, Verini, Vazio, Miceli, Annibali.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», secondo comma, sostituire le parole: fatti commessi con le seguenti: atti e comportamenti posti in essere.
1. 308. Giuliano, D'Orso, Perantoni, Saitta.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», terzo comma, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, settimo comma, sopprimere le parole: del pubblico ministero o
1. 306. Colletti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sostituire il quinto comma con il seguente: Il tribunale può avvalersi di dati statistici e fondare il proprio convincimento su presunzioni semplici in assenza di prova contraria.
1. 138. Vitiello, Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexiesdecies», sopprimere il nono comma.
1. 143. Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

A.C. 791-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Introduzione del titolo V-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

  1. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

«TITOLO V-bis
DEI PROCEDIMENTI COLLETTIVI

Art. 196-bis.
(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe).

  Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.
  Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata ovvero al servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione».

A.C. 791-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 3.
(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

  1. All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  « 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile».

A.C. 791-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVE

ART. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 300.000 euro per l'anno 2018, destinati in particolare al funzionamento del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
4. 1. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

A.C. 791-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Entrata in vigore).

  1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi dodici mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Entrata in vigore).

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti e ai contratti posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
*5. 5. Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai fatti e ai contratti posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
*5. 200. Bazoli, Ferri, Morani, Verini, Morani, Verini, Vazio, Miceli, Annibali.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.
*5. 5.(Testo modificato nel corso della seduta) Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.
(Approvato)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  Le disposizioni della presente legge si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore. Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore.
*5. 200.(Testo modificato nel corso della seduta) Bazoli, Ferri, Morani, Verini, Morani, Verini, Vazio, Miceli, Annibali.
(Approvato)

A.C. 791-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 6.
(Abrogazioni).

  1. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono abrogati.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 6.
(Abrogazioni).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. È fatta salva la disciplina delle azioni collettive previste da leggi speciali.
6. 1. Vitiello, Schullian.

A.C. 791-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Disposizioni di coordinamento).

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   «d-bis) controversie di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile».

  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 2017, n. 3, le parole: «di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile».

A.C. 791-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, di riforma dell'istituto dell'azione di classe, costituisce la riproposizione e dunque la prosecuzione di un lavoro cominciato nella scorsa legislatura, al quale abbiamo proficuamente contribuito;
    ci troviamo dunque a ribadire, anche in questa nuova legislatura, il nostro voto favorevole ad un provvedimento che riteniamo condivisibile nella sua ispirazione e nell'impianto, in quanto amplia l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini italiani;
    abbiamo comunque ritenuto necessario apporre dei correttivi al testo, che rendessero il nuovo impianto normativo più equilibrato ed efficace sia in termini procedurali che in termini di bilanciamento degli interessi e dei diritti in campo, correttivi che sono stati solo in modo parziale accolti dalla maggioranza;
    l'11 aprile 2018 la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure intese ad aggiornare e migliorare la vigente legislazione in tema di protezione dei consumatori, «New Deal per i consumatori», al fine di garantire che tutti i consumatori europei godano pienamente dei diritti riconosciuti loro dalla legislazione dell'Unione. Il pacchetto contiene, in particolare, la proposta di direttiva (COM(2018)184) del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che mira ad abrogare la direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, che introduce un nuovo regime basato, tra l'altro, su quanto indicato nel 2013 dalla stessa Commissione europea nella raccomandazione a principi comuni per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano violazioni di diritti conferiti dalle norme dell'Unione, nonché nella comunicazione della Commissione «Verso un quadro orizzontale europeo per i ricorsi collettivi»,

impegna il Governo:

   a garantire ogni sforzo per garantire un vero coordinamento tra le norme del provvedimento rispetto alla disciplina europea in corso di approvazione, con particolare riguardo al rispettivo ambito di applicazione, al fine di aderire e armonizzarsi alla emananda direttiva;
   a provvedere alla costituzione di un Osservatorio, formato da rappresentanti delle associazioni di categoria del mondo imprenditoriale e a rappresentanti delle associazioni dei consumatori, che abbia il compito di svolgere un monitoraggio e una verifica sulla effettiva applicazione della riforma, sulle modalità di funzionamento delle norme, su eventuali criticità, per procedere in questo caso a correzioni e miglioramenti.
9/791-A/1Verini, Bazoli.


   La Camera,
   premesso che:
    nella nuova normativa introdotta dalla proposta di legge in esame, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione di classe che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito;
    il testo all'esame prevede, diversamente, che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione e nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio. Ciò comporta una perdurante incertezza sulle dimensioni della classe e, quindi, sull'impatto che il giudizio può avere sulla parte convenuta con l'impossibilità di approntare le cautele, di ordine anche contabile, necessarie a far fronte ad un'eventuale soccombenza;
    peraltro, ciò riduce drasticamente la definizione in via transattiva delle controversie dal momento che anche questa opportunità presuppone per l'impresa di poter contare su un perimetro certo di danneggiati aderenti. Non per ultimo, tale meccanismo viola il principio della parità delle posizioni processuali in quanto azzera di fatto il rischio di soccombenza di coloro che sceglieranno di aderire solo dopo la pronuncia favorevole e lede il diritto di difesa, poiché il convenuto avrebbe contezza del numero dei soggetti che vantano una pretesa risarcitoria solo dopo la conclusione della causa. Senza contare il rischio di incentivare comportamenti opportunistici da parte di coloro che potranno attenderne l'evoluzione e valutare, in funzione dell'esito, se aderirvi o meno, vanificando nei fatti il meccanismo di opt-in,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle nuove disposizioni, al fine di valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa per modificare le norme richiamate in premessa, eliminando la possibilità di aderire all'azione di classe anche dopo la sentenza di accoglimento, consentendo l'adesione solo prima dell'avvio della trattazione nel merito della causa e dedicando la procedura tardiva alla sola liquidazione delle somme spettanti agli aderenti.
9/791-A/2Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
    nella nuova normativa introdotta dalla proposta di legge in esame, assumono fondamentale rilievo le nuove modalità di adesione all'azione di classe che attualmente il codice del consumo prevede come possibile solo dopo l'ordinanza che ammette l'azione, ma non a seguito della sentenza di merito;
    il testo all'esame prevede, diversamente, che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti: nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione e nella fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle nuove disposizioni, al fine di valutare la possibilità di adottare ogni opportuna iniziativa per modificare le norme richiamate in premessa.
9/791-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)  Zanettin, Bartolozzi, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
    i nuovi articoli 840-quinquies e 840-sexies c.p.c., così come introdotti dalla proposta di legge in esame, disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe;
    la riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti: - nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione (articolo 840-quinquies). In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione (non inferiore a 40 e non superiore a 150 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza) ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe;
    il secondo momento è quello della fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio (articolo 840-sexies). Il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 40 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione;
    inoltre, l'articolo 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina l'azione inibitoria collettiva: «chiunque abbia interesse» (nonché le organizzazioni e alle associazioni iscritte nel registro del Ministero dello sviluppo economico) può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità: la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività; o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva. La competenza è attribuita alle sezioni specializzate per l'impresa e si prevede l'applicazione del rito camerale; la riforma consente l'adesione all'azione collettiva nelle forme del precedente articolo 840-quinquies c.p.c., con i medesimi termini;
    in ciascuno dei predetti casi la nuova normativa non chiarisce la natura dei termini proposti, e, conseguentemente, non consente di comprendere se essi soggiacciono o meno alla sospensione feriale;
    in ogni caso, alla luce della giurisprudenza in merito (da ultimo Cass, Civ. Sent. Sez. 3 Num. 5624 Anno 2017), risulta evidente come i termini di adesione post-sentenza (nuovo articolo 840-sexies) nonché di azione inibitoria (840-sexiesdecies c.p.c.) avendo natura sostanziale e non processuale, non ricadono nell'ambito di applicazione della sospensione feriale,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a chiarire che i termini di adesione nella fase successiva alla sentenza e per l'azione inibitoria, avendo natura sostanziale e non processuale, non soggiacciono alla sospensione feriale;
   ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a chiarire la natura dei termini di adesione nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione.
9/791-A/3Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
    i nuovi articoli 840-quinquies e 840-sexies c.p.c., così come introdotti dalla proposta di legge in esame, disciplinano il procedimento e la sentenza che accoglie l'azione di classe;
    la riforma prevede che l'adesione possa avvenire in due distinti momenti: - nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione (articolo 840-quinquies). In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione (non inferiore a 40 e non superiore a 150 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza) ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe;
    il secondo momento è quello della fase successiva alla sentenza che definisce il giudizio (articolo 840-sexies). Il tribunale, con la sentenza che accoglie l'azione, assegna un termine (non inferiore a 40 e non superiore a 150 giorni) per l'adesione;
    inoltre, l'articolo 840-sexiesdecies c.p.c. disciplina l'azione inibitoria collettiva: «chiunque abbia interesse» (nonché le organizzazioni e alle associazioni iscritte nel registro del Ministero dello sviluppo economico) può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità: la cessazione di un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti commesso nello svolgimento delle rispettive attività; o il divieto di reiterare una condotta commissiva o omissiva. La competenza è attribuita alle sezioni specializzate per l'impresa e si prevede l'applicazione del rito camerale; la riforma consente l'adesione all'azione collettiva nelle forme del precedente articolo 840-quinquies c.p.c., con i medesimi termini,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a chiarire che i termini di adesione nella fase successiva alla sentenza e per l'azione inibitoria, avendo natura sostanziale e non processuale, non soggiacciono alla sospensione feriale;
   a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa volta a chiarire la natura dei termini di adesione nella fase immediatamente successiva all'ordinanza che ammette l'azione.
9/791-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Bartolozzi, Zanettin, Costa, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Sarro, Rossello, Santelli, Sisto.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti in ordine al potenziamento delle risorse umane e strumentali presso il distaccamento dei vigili del fuoco di Genova – 3-00207

   PASTORINO e FORNARO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il Corpo dei vigili del fuoco ha sempre svolto un ruolo di fondamentale importanza, in particolare nelle operazioni di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi che purtroppo hanno colpito il territorio nazionale;
   in ultimo, il tragico evento che il 14 agosto 2018 ha sconvolto la città di Genova ha dimostrato, se ce ne fosse mai stato bisogno, la professionalità, tempestività e generosità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in riferimento alla comprensione dei disagi e dei bisogni della popolazione colpita dal disastro;
   in Italia c’è un vigile del fuoco ogni 16 mila abitanti, in Europa la media è di uno ogni mille. In particolare, a titolo di esempio, il distaccamento di Genova ha una carenza di organico di 130 unità, ovvero di oltre il 12 per cento, contro la media nazionale che si attesta sul 7 per cento;
   affrontare l'evento a Genova ha significato lasciare sguarniti ben 16 comandi liguri e ha evidenziato la criticità relativa all'età avanzata di molti operatori; infatti, l'età media del personale in servizio è di 46-47 anni e non sempre l'esperienza può sopperire alle carenze fisiche, tanto che si assiste a un aumento degli infortuni;
   sono, altresì, conosciute le problematiche legate alle possibili patologie che si presentano nel corso dell'attività lavorativa dei vigili del fuoco e la necessità di far seguire ai vigili del fuoco anche un percorso di controllo riguardante lo stress da lavoro correlato;
   altro problema riguarda i mezzi di soccorso, evidenziatosi nel tragico evento di Genova, dove affrontare i soccorsi ha significato, non avendo scorte, lasciarne sprovvisti moltissimi territori della regione. Infatti, i vigili del fuoco liguri presentano anche una grave carenza di mezzi e di strutture –:
   considerato che lo stato di emergenza in cui versa la città di Genova si protrarrà nel tempo, stante la persistente gravità della situazione, destinata a durare ancora per anni, se non intenda procedere a nuove assunzioni finalizzate al rafforzamento del distaccamento di Genova dei vigili del fuoco, anche in termini di mezzi e strutture, tenendo conto delle attuali gravi carenze di organico, evidenziatesi da ultimo a seguito della tragedia del crollo del ponte Morandi. (3-00207)


Iniziative per contrastare le violenze di gruppi neofascisti, anche a seguito dell'aggressione verificatasi a Bari il 21 settembre 2018 – 3-00208

   FIANO, GRIBAUDO, MIGLIORE, CECCANTI, MARCO DI MAIO, GIORGIS, MARTINA, ORFINI, POLLASTRINI, ENRICO BORGHI e LACARRA. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   da notizie a mezzo stampa si è appreso che il 21 settembre 2018 un gruppo di cinque persone inermi e assolutamente disarmate, che tornava a casa intorno alle 22 dopo aver partecipato alla manifestazione «Mai con Salvini», è stato brutalmente aggredito, con cinghie e tirapugni, da un gruppo di appartenenti alla vicina sede di Casapound;
   le vittime dell'aggressione, che si sono limitate a cercare di evitare i colpi e che sono state inseguite e picchiate tra passeggini e bambini, hanno presentato immediata denuncia alla questura di Bari;
   sempre da notizie a mezzo stampa si è appreso che dopo le prime indagini una trentina di militanti di CasaPound, che la sera dell'aggressione erano davanti alla loro sede in via Eritrea, sarebbero stati identificati in questura e almeno cinque di loro, armati con mazze e cinghie, avrebbero preso parte attiva all'aggressione;
   tale aggressione di matrice squadrista è avvenuta peraltro in un quartiere popolare di Bari, il quartiere Libertà, che proprio recentemente ha avuto la visita del Ministro interrogato e dove è stata avviata una raccolta firma per «cacciare gli immigrati che hanno invaso il quartiere», raccolta sostenuta anche dagli esponenti locali del Carroccio;
   desta viva preoccupazione l’escalation di atti di aggressione, razzismo e vandalismo che si è registrata negli ultimi mesi da parte di esponenti od organizzazioni di estrema destra, quasi a testimoniare una nuova presunta legittimazione a compiere tali atti da parte dei loro autori –:
   quali iniziative intenda adottare al fine di impedire il ripetersi di fatti analoghi e per assicurare la piena tutela dei cittadini italiani e del loro diritto a manifestare, nonché per contrastare con fermezza le aggressioni ad opera di gruppi neofascisti di estrema destra. (3-00208)


Iniziative volte a contrastare l'immigrazione irregolare e il traffico di esseri umani – 3-00209

   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LATINI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LO MONTE, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MARCHETTI, MATURI, MORELLI, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, SALTAMARTINI, SASSO, SEGNANA, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZANOTELLI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   a seguito delle iniziative poste in essere dall'attuale Governo fin dal suo insediamento, la necessità di predisporre e attuare azioni concrete e più incisive, in un'ottica non più emergenziale bensì strutturale, per il contenimento e la regolamentazione dei flussi migratori si è finalmente posta al centro del dibattito politico, sia a livello europeo che internazionale;
   nell'ambito di tale dibattito l'Italia ha finalmente assunto un ruolo propositivo e attivo anche per colmare le evidenti lacune delle politiche finora attuate nell'ambito dell'Unione europea in materia di immigrazione e asilo, che hanno, di fatto, portato all'attuale situazione di grave emergenza;
   al fine di combattere in modo efficace la tratta degli esseri umani gestita dalle organizzazioni criminali che lucrano sui flussi migratori e di gestire in modo coerente la questione della verifica e del ricollocamento degli effettivi rifugiati che giungono in Europa, risulta prioritario adottare misure di tutela dei confini dell'Italia, in particolare marittimi per la loro maggiore permeabilità, i quali confini sono anche le frontiere esterne dell'Europa;
   secondo i dati resi noti dal Ministero dell'interno, dal 2013 al 2017 su oltre seicentomila arrivi registrati solo via mare in Italia, le domande di asilo complessivamente presentate sono in numero inferiore (429.195) e di quelle esaminate oltre la metà hanno ricevuto un diniego dalle commissioni territoriali;
   dal 2013 al 2018 la media delle domande di protezione internazionale accolte a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato è stata del 7 per cento, la protezione sussidiaria del 15 per cento e quella umanitaria del 25 per cento;
   sebbene negli ultimi mesi si sia registrata una notevole riduzione degli sbarchi sulle coste italiane (da 43.000 a 7.000 rispetto al 2017) e secondo quanto riportato dal dossier Viminale del Ministero dell'interno (1o agosto 2017-31 luglio 2018) risultino 160.458 presenze nel sistema di accoglienza, in netto calo rispetto alle circa 190.000 presenze a fine 2017, tuttavia da recenti rapporti sull'immigrazione in Italia risulta in aumento il numero degli stranieri in posizione irregolare, stante anche la sostanziale mancata applicazione da parte degli ultimi Governi della normativa disposta, altresì, dalla direttiva 2008/115/UE, specificatamente in materia di trattenimento e accordi coi Paesi di origine ai fini del rimpatrio –:
   quali iniziative il Ministro interrogato abbia assunto o intenda assumere in materia di immigrazione, in particolare per contrastare sia l'immigrazione irregolare che il traffico degli esseri umani ad esso conseguente. (3-00209)


Iniziative volte all'istituzione di centri sorvegliati per migranti irregolari, anche in relazione alle conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2018 – 3-00210

   LOLLOBRIGIDA, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MASCHIO, MELONI, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI e ZUCCONI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   tra le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione del 28 e 29 giugno 2018, vi è la previsione che «nel territorio dell'Unione europea coloro che vengono salvati, a norma del diritto internazionale, dovrebbero essere presi in carico sulla base di uno sforzo condiviso e trasferiti in centri sorvegliati istituiti negli Stati membri (...) qui un trattamento sicuro consentirebbe, con il pieno sostegno dell'Unione europea, di distinguere i migranti irregolari, che saranno rimpatriati, dalle persone bisognose di protezione internazionale, cui si applicherebbe il principio di solidarietà»;
   coerentemente con tale impostazione alcuni Stati membri hanno istituito i centri sorvegliati e, in particolare, in Germania il Ministro dell'interno ha istituito i «centri di ancoraggio», dove i migranti vengono detenuti fino a diciotto mesi nell'attesa che sia decisa la loro richiesta di asilo;
   l'ingresso di immigrati illegali, dei quali non solo è spesso difficile accertare le generalità ma anche determinare con certezza il Paese di origine, rappresenta un serio pericolo per la sicurezza degli Stati europei, anche in considerazione delle notizie più volte pervenute dall’intelligence di alcuni Stati membri, che segnalavano il rischio di infiltrazioni terroristiche tra i migranti;
   ad oggi il Governo italiano non ha ancora istituito i centri sorvegliati e, pertanto, in virtù di questa mancanza, chi continua ad arrivare illegalmente in Italia, come nel caso degli immigrati arrivati a bordo della nave «Diciotti» (molti dei quali sono ancora irreperibili sul territorio nazionale), non sono trattenuti, ma vengono lasciati liberi di muoversi senza limitazioni di libertà sul territorio nazionale, non essendo sottoposti alla sorveglianza dello Stato –:
   se non ritenga di adottare iniziative volte a dare immediata applicazione alle citate previsioni del Consiglio europeo, attivando immediatamente i centri sorvegliati nei quali trattenere chi entra illegalmente in Italia nelle more del vaglio della domanda di protezione e al fine di eseguire tutti gli opportuni accertamenti di sicurezza, rispettando il principio che, per chi entra illegalmente in uno Stato europeo, non possa essere sufficiente dichiararsi richiedente asilo per non essere sottoposto ad alcuna forma effettiva di controllo o restrizione. (3-00210)


Orientamenti del Governo in merito alla realizzazione del Terzo Valico – 3-00211

   CATTANEO, GELMINI, MULÈ, GAGLIARDI, BAGNASCO, CASSINELLI, OCCHIUTO, CORTELAZZO, GIACOMETTO, RUFFINO, CASINO, LABRIOLA, MAZZETTI e SOZZANI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   questi primi mesi di legislatura si stanno purtroppo caratterizzando, ad avviso degli interroganti, per una totale indeterminatezza e per continue contraddizioni del Governo e, in particolare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, circa le scelte da compiere e le decisioni da prendere sui principali e più importanti interventi infrastrutturali: Terzo Valico, alta velocità Torino-Lione, ricostruzione del ponte di Genova, la Gronda ed altro;
   questo atteggiamento dell'Esecutivo vede coinvolta anche la realizzazione del Terzo Valico dei Giovi, con il MoVimento 5 Stelle, che sostiene il Governo, che da sempre vede la sua realizzazione come inutile se non dannosa;
   si ricorda che il Terzo Valico rientra tra le grandi opere che sono soggette all'analisi costi-benefici imposta dal Ministro interrogato;
   il Terzo Valico, che rientra tra le opere strategiche di interesse nazionale, è una linea ferroviaria in costruzione fra Genova e Tortona, lunga 53 chilometri. Governo permettendo, dovrebbe entrare in funzione entro il 2023, consentendo così di potenziare i collegamenti merci tra la Liguria, il Nord Italia e l'Europa, nonché di rendere più veloci i collegamenti passeggeri fra Genova, Torino e Milano;
   il trasferimento di un'importante quota di traffico dalla strada alla ferrovia produrrà un vantaggio competitivo per i porti e un sicuro vantaggio dal punto di vista ambientale;
   la nuova linea costituisce la parte terminale del corridoio europeo Reno-Alpi, che collega il Mediterraneo con il Nord Europa, e rappresenta per il triangolo Genova-Torino-Milano un'opportunità di sviluppo;
   la contrarietà all'infrastruttura di una parte dell'attuale maggioranza che sostiene l'Esecutivo sembra essersi concretizzata nella mancata assegnazione di 791 milioni di euro necessari al finanziamento per il sesto lotto. Un mancato stanziamento che tradisce una miopia, una cultura anti impresa, anti crescita, anti sviluppo;
   detto finanziamento era presente in una delle ultime bozze del decreto-legge «emergenze», mentre è stato eliminato nel testo definitivo;
   peraltro, risulterebbe che anche il finanziamento di circa 1 miliardo di euro del quinto lotto, che è già stato approvato dal Cipe e bollinato dalla Corte dei conti, è ancora fermo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in attesa della famosa analisi costi-benefici –:
   se il Governo intenda garantire la realizzazione completa dell'opera nei tempi previsti, quale opera strategica di interesse nazionale, sbloccando le risorse già approvate e stanziando con urgenza le risorse necessarie al finanziamento dell'infrastruttura. (3-00211)


Iniziative volte a garantire la sicurezza sui tratti autostradali della A24 L'Aquila-Roma e della A25 Pescara-Roma, con particolare riferimento a ponti e viadotti – 3-00212

   GRIPPA, SCAGLIUSI, BARBUTO, BARZOTTI, LUCIANO CANTONE, CARINELLI, DE GIROLAMO, DE LORENZIS, FICARA, LIUZZI, MARINO, RAFFA, PAOLO NICOLÒ ROMANO, SERRITELLA, SPESSOTTO, TERMINI, COLLETTI, TORTO, CORNELI, ZENNARO, BERARDINI e DEL GROSSO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   i tratti autostradali della A24 L'Aquila-Roma e della A25 Pescara-Roma rappresentano due tratti strategici del Centro Italia, poiché collegano l'Abruzzo con la città di Roma;
   la gestione dei suddetti tratti è regolata per mezzo della convenzione unica tra lo Stato e la società Strada dei Parchi s.p.a., oggi interamente controllata dalla holding del gruppo Toto, datata 18 novembre 2009, che tra le varie disposizioni prevede l'obbligo in capo al concessionario di provvedere alla manutenzione dei tratti;
   dall'inizio del 2018 si è verificato, a seguito dell'approvazione del relativo decreto interministeriale alla fine del 2017 da parte del Governo Gentiloni, un aumento tariffario del 12,89 per cento, laddove l'aumento medio sull'intera rete autostradale risulta essere pari all'incirca al 2,74 per cento;
   a fronte di questa situazione del tutto anomala sul piano tariffario, numerose segnalazioni provenienti da enti pubblici, soggetti istituzionali e singoli cittadini hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica una situazione molto preoccupante relativamente alle condizioni dei piloni di ponti e viadotti, in particolare sulle condizioni del ferro e del calcestruzzo e il rischio di deterioramento dei viadotti Santacroce, Palazzo, Cocullo e Isola del Gransasso;
   il territorio nel quale sorgono i viadotti facenti parte dei tratti autostradali in questione è notoriamente a grave rischio sismico –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per garantire la sicurezza sui suddetti tratti autostradali, nonché in particolare dei ponti e dei viadotti che attraversano la penisola italiana, per giungere finalmente ad una logica di prevenzione costante. (3-00212)


Intendimenti in merito alla realizzazione di infrastrutture autostradali nel territorio dell'Emilia-Romagna – 3-00213

   LORENZIN. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   nel presentare la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza il Governo ha enfaticamente annunciato, per dichiarazione del Presidente del Consiglio dei ministri, «un piano per gli investimenti pubblici per un importo pari a 38 miliardi di euro nei prossimi quindici anni e altri 15 nel prossimo triennio»;
   ad oggi non è ancora chiaro su quali infrastrutture il Governo intenda intervenire quando dichiara ancora di voler «realizzare il più grande piano di investimenti mai progettato in Italia e il più grande rafforzamento mai pensato del nostro sistema di infrastrutture materiali e immateriali»;
   risulta che il presidente della regione Emilia-Romagna avrebbe richiesto, con propria lettera del 15 giugno 2018, un incontro urgente al Ministro interrogato per presentare il piano degli investimenti di quella regione, a partire dagli interventi più importanti, quali la realizzazione della bretella autostradale Campogalliano-Sassuolo, la realizzazione della nuova autostrada regionale Cispadana, il potenziamento del passante autostradale di Bologna;
   tale richiesta sarebbe rimasta ad oggi inevasa, dopo oltre tre mesi e mezzo, mentre sono numerose le dichiarazioni rese alla stampa nel frattempo da parte di esponenti del Governo che manifestano l'intenzione di bloccare o modificare radicalmente tali interventi, che pure sono condivisi con il sistema delle autonomie locali e con tutte le rappresentanze sociali del territorio;
   gli investimenti richiamati risulterebbero ad oggi già progettati, finanziati e complessivamente cantierabili in tempi assai ridotti, consentendo di mobilitare alcuni miliardi di euro di lavori (oltre 2,5 solo per le tre opere richiamate) e soprattutto di ammodernare il sistema infrastrutturale di una regione prima per crescita economica, export e occupazione –:
   quali iniziative intenda adottare il Governo al fine di rispondere alle legittime aspettative della regione Emilia-Romagna e delle istituzioni locali, delle rappresentanze sociali e dei cittadini di quel territorio, al fine di assicurare una tempestiva realizzazione delle infrastrutture richiamate. (3-00213)