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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 12 luglio 2018

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 luglio 2018.

  Baldino, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Brescia, Buffagni, Carfagna, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, De Micheli, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallinella, Garavaglia, Gava, Gelmini, Giorgetti, Grande, Grillo, Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Baldino, Benvenuto, Bitonci, Bonafede, Claudio Borghi, Brescia, Buffagni, Caiata, Carfagna, Carinelli, Castelli, Castiello, Cirielli, Colucci, Cominardi, Davide Crippa, D'Incà, D'Uva, Dadone, De Micheli, Del Re, Delrio, Luigi Di Maio, Di Stefano, Durigon, Fantinati, Ferraresi, Fioramonti, Gregorio Fontana, Lorenzo Fontana, Fraccaro, Fugatti, Galizia, Galli, Gallinella, Gallo, Garavaglia, Gava, Gelmini, Giorgetti, Grande, Grillo, Guidesi, Liuzzi, Lollobrigida, Lupi, Manzato, Micillo, Molteni, Morelli, Morrone, Picchi, Rampelli, Rixi, Rizzo, Rosato, Ruocco, Saltamartini, Schullian, Carlo Sibilia, Spadafora, Spadoni, Tofalo, Vacca, Valbusa, Valente, Villarosa, Raffaele Volpi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 11 luglio 2018 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FRAGOMELI: «Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e altre disposizioni concernenti la flessibilità delle condizioni per l'accesso al trattamento pensionistico, nonché istituzione del fondo di solidarietà intergenerazionale» (900);
   GALLINELLA: «Modifiche all'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari» (901);
   MOLINARI ed altri: «Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni» (902);
   NOJA: «Delega al Governo per l'adozione di norme in materia di accessibilità universale» (903);
   L'ABBATE ed altri: «Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane» (904);
   BRUNETTA: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato del sistema bancario italiano e sui casi di crisi verificatisi dal 1o gennaio 1999, in connessione con l'inizio dell'operatività in strumenti finanziari denominati in euro» (905);
   DIENI: «Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e altre disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici e delle fondazioni e associazioni politiche» (906);
   MURONI e FORNARO: «Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la tutela dell'ambiente marino» (907);
   MURONI: «Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici» (908);
   ROSTAN: «Modifica all'articolo 357 del codice penale, in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medici e al personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni» (909);
   D'UVA ed altri: «Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione di parte della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale a interventi per il sostegno della ricerca medico-scientifica nonché di obbligo di informazione e propaganda da parte dello Stato» (910);
   FERRI: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e altre disposizioni in materia di riscossione esattoriale» (911);
   TOCCAFONDI: «Misure per il sostegno della famiglia» (912);
   CASA ed altri: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione sanitaria nella scuola secondaria di primo e di secondo grado» (913);
   VILLANI ed altri: «Disposizioni per il potenziamento e la diffusione dell'educazione motoria nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria» (914).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge costituzionale CECCANTI ed altri: «Modifiche alla parte II della Costituzione per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente della Repubblica con successiva elezione dei membri delle Camere, nonché uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati» (224) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Prestipino.

  La proposta di legge CARFAGNA ed altri: «Modifica dell'allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di limiti dei ricavi o compensi per l'applicazione del regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi» (666) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mandelli.

  La proposta di legge FEDRIGA ed altri: «Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico» (389) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Caffaratto, Giaccone, Lorenzoni, Moschioni e Murelli.

Adesione di deputati a proposte di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare CIRIELLI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul funzionamento e sulla gestione del servizio sanitario in Campania» (Doc. XXII, n. 11) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lollobrigida.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 11 luglio 2018 la deputata Muroni ha comunicato di ritirare le seguenti proposte di legge:
   MURONI: «Disposizioni concernenti la certificazione ecologica dei prodotti cosmetici» (537);
   MURONI: «Disposizioni concernenti l'impiego di unità da pesca per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare» (691).

  Le proposte di legge saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

  In data 11 luglio 2018 la deputata Ruocco ha comunicato, anche a nome del cofirmatario, di ritirare la seguente proposta di legge:
   RUOCCO e CASO: «Modifica all'articolo 132-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione degli sconti applicati all'assicurazione obbligatoria» (779).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  DE MENECH: «Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti» (558) Parere delle Commissioni II e V;
  DE MARIA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città» (696) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   II Commissione (Giustizia):
  BOLDRINI: «Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli» (106) Parere delle Commissioni I e V.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 luglio 2018, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (COM(2018) 438 final), predisposte rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con in allegato la tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti, e dal Ministero dello sviluppo economico.

  Queste relazioni sono trasmesse alla IX Commissione (Trasporti), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Consiglio regionale del Veneto.

  Il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, con lettera in data 28 giugno 2018, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo Consiglio il 26 giugno 2018, volto a chiedere l'abrogazione o la riforma dell'istituto dello split payment, al fine di evitare la riduzione di liquidità da esso determinato per i professionisti e le imprese che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni.

  Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2018, N. 73, RECANTE MISURE URGENTI E INDIFFERIBILI PER ASSICURARE IL REGOLARE E ORDINATO SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI E DEI PROCESSI PENALI NEL PERIODO NECESSARIO A CONSENTIRE INTERVENTI DI EDILIZIA GIUDIZIARIA PER IL TRIBUNALE DI BARI E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL MEDESIMO TRIBUNALE (A.C. 764)

A.C. 764 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 764 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2, 2.1, 2.2 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02 e 1.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 764 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 764 – Articoli del decreto-legge

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.
(Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale).

  1. Fino al 30 settembre 2018, nei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale sono sospesi i termini di durata della fase delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza, nonché per la presentazione di reclami o impugnazioni. Per il medesimo periodo sono inoltre sospesi i processi penali pendenti in qualunque fase e grado, dinanzi al Tribunale di Bari, salvo quanto previsto al comma 2 e ferma restando l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale.
  2. La sospensione di cui al comma 1 non opera per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare, fatta salva, dal 1o al 31 agosto, l'applicazione dell'articolo 2, primo comma, della legge 7 ottobre 1969, n. 742. La sospensione di cui al comma 1 per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.

Articolo 2.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 764 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*Dis. 1. 1. Sisto, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Sopprimerlo.
*Dis. 1. 50. Varchi, Gemmato, Maschio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Alla luce delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, sono attribuiti al Ministro della giustizia – che all'uopo può delegare il Prefetto territorialmente competente – poteri straordinari volti unicamente a consentire interventi urgenti di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, inclusi il potere di requisizione di immobili ex articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E, il potere di derogare per ragioni di necessità, indifferibilità e somma urgenza alle procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il potere di derogare, onde consentire la immediata utilizzazione di un immobile prescelto in quanto in linea di principio idoneo ad avviso della competente Conferenza Permanente per la edilizia giudiziaria, alla destinazione urbanistica ed edilizia prevista dal vigente strumento urbanistico generale e dai relativi regolamenti edilizi della città di Bari.
1. 2. Sisto, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nei procedimenti penali pendenti aggiungere le seguenti: fino alla medesima data.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: i processi penali pendenti aggiungere le seguenti: fino alla data del 30 settembre 2018.
1. 3. Sisto, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: medesimo Tribunale aggiungere le seguenti: ad esclusione dei procedimenti di competenza della Corte d'assise di Bari,
1. 51. Vitiello, Caiata, Tasso, Cecconi, Benedetti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: i termini di durata della fase delle indagini,
1. 5. Sisto, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di durata della fase delle indagini con le seguenti: di cui all'articolo 407, comma 3-bis, del Codice di procedura penale.
1. 6. Vitiello, Caiata, Tasso, Cecconi, Benedetti.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e ferma restando l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale.
*1. 8. Sisto, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e ferma restando l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale.
*1. 9. Miceli, Ermini, Ferri, Vazio, Morani, Bazoli, Annibali, Verini, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e ferma restando l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale.
*1. 10. Vitiello, Caiata, Tasso, Cecconi, Benedetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'esecuzione delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza, nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, solo in via residuale deve essere effettuata con mezzi diversi, quali posta ordinaria o «a mani» tramite ufficiale giudiziario, dalle nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari.
1. 52. Ermini, Vazio, Morani, Ferri, Annibali, Miceli, Bazoli, Verini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in stato di custodia cautelare con le seguenti: sottoposti a misura cautelare personale.
*1. 11. Annibali, Ermini, Ferri, Vazio, Morani, Miceli, Bazoli, Verini, Ubaldo Pagano, Boldrini, Conte.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in stato di custodia cautelare con le seguenti: sottoposti a misura cautelare personale.
*1. 12. Sisto, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in stato di custodia cautelare con le seguenti: sottoposti a misura cautelare personale.
*1. 13. Vitiello, Caiata, Tasso, Cecconi, Benedetti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare con le seguenti:, nei processi con imputati in stato di custodia cautelare e in presenza di profili di urgenza valutati dal giudice procedente nei processi con imputati sottoposti ad altra misura cautelare personale.
*1. 11.(Testo modificato nel corso della seduta). Annibali, Ermini, Ferri, Vazio, Morani, Miceli, Bazoli, Verini, Ubaldo Pagano, Boldrini, Conte.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare con le seguenti:, nei processi con imputati in stato di custodia cautelare e in presenza di profili di urgenza valutati dal giudice procedente nei processi con imputati sottoposti ad altra misura cautelare personale.
*1. 12.(Testo modificato nel corso della seduta). Sisto, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare con le seguenti:, nei processi con imputati in stato di custodia cautelare e in presenza di profili di urgenza valutati dal giudice procedente nei processi con imputati sottoposti ad altra misura cautelare personale.
*1. 13.(Testo modificato nel corso della seduta). Vitiello, Caiata, Tasso, Cecconi, Benedetti.
(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La sospensione di cui al comma 1 non opera per i procedimenti relativi alle misure di prevenzione.
1. 14. Ferri, Ermini, Vazio, Morani, Miceli, Bazoli, Annibali, Verini, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Poteri straordinari per la individuazione di un immobile da adibire a sede unica del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale per l'ordinaria trattazione degli affari penali). – 1. Al fine di assicurare, a partire dal 30 settembre 2018, il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, sono attribuiti al Ministro della Giustizia, che può delegare il Prefetto territorialmente competente, poteri straordinari volti unicamente a consentire interventi urgenti di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, inclusi il potere di requisizione di immobili ex articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E. Acquisito il parere dell'ANAC, della Competente Conferenza permanente per l'edilizia giudiziaria e del Sindaco di Bari, il Ministro della giustizia o il suo delegato, per ragioni di necessità, indifferibilità e urgenza, può derogare alle norme previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici» e ai vigenti strumenti urbanistici generali e ai relativi regolamenti edilizi di Bari.
1. 03. Vitiello, Caiata, Tasso, Cecconi, Benedetti.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali a partire dal 30 settembre 2018). 1. Data la sospensione dei termini e dei procedimenti penali dinnanzi al Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale di cui all'articolo 1, al fine di assicurare comunque, a partire dal 30 settembre 2018, il regolare svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, sono attribuiti al Ministro della giustizia, che all'uopo può delegare il Prefetto territorialmente competente, poteri straordinari volti unicamente a consentire interventi urgenti di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, inclusi il potere di requisizione di immobili ex articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E, il potere di derogare per ragioni di necessità, indifferibilità e somma urgenza alle procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il potere di derogare, onde consentire la immediata utilizzazione di un immobile prescelto in quanto in linea di principio idoneo ad avviso della competente Conferenza Permanente per la edilizia giudiziaria, alla destinazione urbanistica ed edilizia prevista dal vigente strumento urbanistico generale e dai relativi regolamenti edilizi della città di Bari.
1. 01. Sisto, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Poteri straordinari per la individuazione di un immobile da adibire a sede unica del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale per l'ordinaria trattazione degli affari penali). – 1. Al fine di assicurare comunque, a partire dal 30 settembre 2018, il regolare e ordinario svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, sono attribuiti al Ministro della giustizia, che all'uopo può delegare il Prefetto territorialmente competente, poteri straordinari volti unicamente a consentire interventi urgenti di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, inclusi il potere di requisizione di immobili ex articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, Allegato E, il potere di derogare per ragioni di necessità, indifferibilità e somma urgenza alle procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il potere di derogare, onde consentire la immediata utilizzazione di un immobile prescelto da adibire a sede unica del Tribunale di Bari e della Procura della Repubblica, in quanto in linea di principio idoneo ad avviso della competente Conferenza permanente per la edilizia giudiziaria, alla destinazione urbanistica ed edilizia prevista dal vigente strumento urbanistico generale e dai relativi regolamenti edilizi della Città di Bari.
1. 02. Ermini, Vazio, Morani, Ferri, Miceli, Bazoli, Annibali, Verini, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure fiscali in favore degli iscritti all'Ordine degli avvocati).

  1. Le date di scadenza per il versamento delle imposte liquidate con Modello Unico 2018 per gli iscritti all'Ordine degli avvocati sono posticipate dal 2 luglio 2018 al 2 ottobre 2018 e, con gli interessi del quattro per mille, dal 20 agosto 2018 al 20 novembre 2018.
1. 05. Sisto, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Disposizioni in materia di processo civile telematico). 1. All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole «precedentemente costituite» sono soppresse;
   b) al comma 9-ter, primo periodo, le parole «precedentemente costituite» sono soppresse;

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2018.
1. 06. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
(Inammissibile)

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 1. Sisto, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 2. Sisto, Costa, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ed effettuano almeno il 90 per cento delle notificazioni con modalità telematica.
2. 50. Costa, Sisto, Bartolozzi, Cassinelli, Cristina, Ferraioli, Pittalis, Sarro, Zanettin.

A.C. 764 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari. Nella relazione illustrativa si precisa che l'intervento si è reso necessario a seguito della dichiarata inagibilità da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    la norma dispone fino al 30 settembre 2018, la sospensione: dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; del corso della prescrizione;
    sospendere la prescrizione fino a quando non cesserà la causa della sospensione, significa impedire per anni il regolare esercizio della giustizia penale e del lavoro degli avvocati;
    tale sospensione aggrava ulteriormente la situazione della città di Bari che registra un momento di stallo nel sistema di revisione della geografia giudiziaria avviata con il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 155, con il quale è stata attuata la delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, prevedendo una nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero;
    tale revisione della geografia giudiziaria ha comportato notevoli criticità di natura logistica — strutturale — lavorativa ed organizzativa, posto che gli operatori del diritto, il personale e gli utenti, attualmente, sono riversati in strutture giudiziarie, spesso non in grado di contenere un'affluenza così elevata;
    in particolare, con riferimento al tribunale civile di Bari — corte di appello civile e penale — tribunale di sorveglianza e procura generale, da parecchi anni la magistratura, gli avvocati nonché il personale di cancelleria affrontano diverse criticità strutturali;
    già nel 2016 dall'esito della conferenza permanente era emerso che nessuno dei siti giudiziari era a norma, motivo per cui il Governo aveva stanziato circa 4 milioni di euro destinati alla ristrutturazione della totalità di tali siti;
    la questione è stata portata avanti per più di un decennio, caratterizzato da reiterate promesse, di creazione di altri spazi (ad esempio la creazione della cosiddetta «Cittadella della Giustizia», ovvero del cosiddetto «Arcipelago della Giustizia»), ovvero trasferimento in altri immobili (ospedale militare, cittadella della guardia di finanza al quartiere San Paolo, villa patrizia, casermette, casa dello studente). Promesse, ad oggi, disattese;
    numerose sono state le iniziative intraprese anche da associazioni forensi locali, in ogni sede istituzionale, rimaste purtroppo prive di effetto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di presentare una proposta organica entro 120 giorni, volta ad esperire tutte le pratiche burocratiche per la costruzione della Cittadella della Giustizia o qualsiasi altra struttura atta ad accogliere in maniera adeguata i tribunali civile e penale di Bari.
9/764/1Gemmato, Varchi, Maschio, Foti.


   La Camera,
   premesso che:
    come rilevato nelle premesse del parere espresso dalla Commissione Affari Costituzionali, la giurisprudenza costituzionale ha giudicato legittima la sospensione dei termini processuali collegata a circostanze naturali straordinarie, prevista per breve tempo e in via del tutto eccezionale e riguardante la totalità dei cittadini della zona interessata, ritenendo quindi la sospensione chiaramente ispirata da ragioni di solidarietà sociale e non suscettibile pertanto di creare alcuna discriminazione tale da infrangere il principio di eguaglianza,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie per risolvere nel più breve tempo possibile le problematiche organizzative e logistiche che hanno reso necessaria l'adozione del provvedimento d'urgenza, ripristinando la piena funzionalità del Tribunale di Bari e della Procura presso il medesimo Tribunale, a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini.
9/764/2Brescia.


   La Camera,
   considerato che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità, da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018), degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    nella precedente legislatura il Ministero della Giustizia reperì 330 milioni di euro, che vennero stanziati nel cosiddetto «Decreto mezzogiorno» (decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno» articolo 11-quater), per interventi di edilizia giudiziaria nelle regioni meridionali;
    il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nel 2017 ha destinato al Ministero della giustizia ulteriori risorse per l'edilizia giudiziaria, per il periodo 2018-2032, per complessivi 264,53 milioni di euro;
    il 25 gennaio 2018 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la realizzazione del Polo della Giustizia di Bari. Sottoscrittori sono il Ministero della Giustizia, il demanio, la città metropolitana di Bari, il comune di Bari, i vertici degli uffici giudiziari distrettuali;
    su indicazione proveniente dal territorio e dalle strutture competenti è stata a tal fine individuata la localizzazione del Polo giudiziario nell'area delle ex caserme Capozzi e Milano,

impegna il Governo

a procedere all'affidamento della progettazione e della realizzazione delle opere, utilizzando le risorse presenti in fase di avvio, più risorse Cipe da stanziare a progettazione completata, nel più rapido tempo possibile, procedendo alla consegna per lotti funzionali e senza derogare alle norme in materia di evidenza pubblica, al fine di evitare opacità già vissute nei decenni passati dall'edilizia giudiziaria barese.
9/764/3Orlando.


   La Camera,
   in sede di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
   il provvedimento prevede la sospensione fino al 30 settembre 2018, dei procedimenti penali pendenti dinanzi ai citati Uffici giudiziari, di diversi termini procedurali nonché della prescrizione dei reati;
   sono esclusi dalla sospensione, per espressa previsione del decreto-legge, i processi con imputati in stato di custodia cautelare,

impegna il Governo

al fine di tutelare nel modo più incisivo possibile le donne vittime di violenza, a valutare la possibilità di chiarire che sono inclusi tra i processi che devono essere celebrati perché gravi e urgenti anche i procedimenti in cui gli imputati sono attinti dalle misure dell'allontanamento dalla casa coniugale o dal divieto di avvicinamento alla persona offesa, misure tipicamente poste a tutela delle vittime di maltrattamenti o atti persecutori, stalking.
9/764/4Molinari, Vanessa Cattoi, Comaroli, Tomasi, Cantalamessa, Marchetti, Bisa, Di Muro, Boniardi, Paolini, Potenti, Tateo, Turri.


   La Camera,
   considerato il decreto-legge n. 73 del 2018, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di carattere interpretativo volte a chiarire che il provvedimento di urgenza in questione non si applica ai procedimenti relativi alle misure di prevenzione.
9/764/5Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari;
    l'intervento normativo si è reso necessario a seguito della dichiarata inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari. Fondamento dell'adozione del decreto è quindi l'oggettiva impossibilità di celebrazione delle udienze penali derivante dalla sopravvenuta indisponibilità dei luoghi di svolgimento delle stesse;
    durante la seduta n. 24 di mercoledì 11 luglio della Commissione Giustizia il Sottosegretario di Stato per la Giustizia, Jacopo Morrone, annunciava che «è stata portata a termine la procedura per l'individuazione dell'immobile che ospiterà il tribunale e la Procura della Repubblica del capoluogo pugliese. Quindi, alle parole seguono infatti, senza ricorrere ad alcun potere straordinario, né facendo ricorso ad alcun commissario, né facendo trascorrere anni. Sono stati sufficienti poco più di quaranta giorni di Governo per dare una soluzione al problema che era presente ed è noto da oltre quindici anni e soprattutto lo abbiamo fatto, seguendo le procedure ordinarie»;
    nel corso della discussione in Aula del provvedimento il quotidiano nazionale La Repubblica pubblicava un articolo dall'eloquente titolo «Il nuovo tribunale di Bari nel palazzo dell'imprenditore che prestava soldi ai clan»;
    secondo la fonte giornalistica il Ministro della Giustizia avrebbe ordinato il trasferimento del Palazzo di giustizia del capoluogo pugliese in un immobile di proprietà di Giuseppe Settanni, l'uomo che avrebbe prestato centinaia di migliaia di euro al cassiere del clan mafioso Parisi;
    il nome di Settanni ricorre in diverse indagini giudiziarie della procura di Bari: dalla vicenda «Tarantini», alla più delicata inchiesta Domino, il maxiprocesso che ha documentato i collegamenti tra la criminalità organizzata e i colletti bianchi della città;
    la necessità di una rapida soluzione alla grave situazione in cui versano gli uffici del Tribunale di Bari, anche per una ordinata ripresa delle attività giudiziarie ordinarie, non può soccombere di fronte alla necessità, altrettanto prioritaria, di una totale trasparenza e legalità nell'assegnazione della sede,

impegna il Governo

a collaborare pienamente con il Parlamento e fornire a tutte le Commissioni parlamentari competenti, anche di prossima istituzione, tutta la documentazione richiesta sull'iter di individuazione e assegnazione della nuova sede del Tribunale di Bari.
9/764/6Donzelli, Gemmato, Maschio, Varchi, Lollobrigida, Foti, Rampelli, Acquaroli, Bellucci, Bucalo, Butti, Caretta, Ciaburro, Cirielli, Crosetto, Luca De Carlo, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Ferro, Fidanza, Frassinetti, Lucaselli, Meloni, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rizzetto, Rotelli, Silvestroni, Trancassini, Zucconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità, dai parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018), degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'immobile individuato come maggiormente idoneo per la ricollocazione temporanea del Tribunale di Bari determina un notevole onere per il canone d'affitto, avvicinabile, alla fine del periodo, al potenziale costo d'acquisto;
    considerato che possono essere affidati al Ministro poteri straordinari in casi di indiscutibile urgenza,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, le misure necessarie al fine di dotarsi di poteri straordinari per procedere all'esproprio per fini di pubblica utilità.
9/764/7Lepri, Morani, Miceli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    l'intervento si è reso necessario a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari,

impegna il Governo

a chiarire a quale data i procedimenti penali debbano risultare «pendenti» per godere della prevista sospensione dei termini e del corso della prescrizione.
9/764/8Annibali.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    l'intervento si è reso necessario a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari,

impegna il Governo

ad inserire tra le eccezioni alla sospensione dei termini prevista dal comma 1, anche il compimento di atti ai quali occorre procedere con massima urgenza, in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 742 del 1969 sulla sospensione feriale dei termini.
9/764/9Anzaldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    l'intervento si è reso necessario a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    si tratta di un provvedimento che non risolve e crea il caos della giustizia penale presso il distretto di Bari, una sorta di amnistia su tutta una serie di procedimenti, perché sospende i procedimenti penali senza dare una soluzione,

impegna il Governo

a garantire l'efficienza del processo penale.
9/764/10Ascani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari. Come specificato nella relazione illustrativa del provvedimento, l'intervento si è reso necessario a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    con questo provvedimento si vanificano tutti i temi legati alla sicurezza, all'efficienza della giustizia penale, alla tutela delle donne e alla lotta contro il femminicidio perché non c’è chiarezza,

impegna il Governo

a tutelare il diritto di difesa leso dalla previsione del decreto-legge in oggetto che, per quanto riguarda le misure cautelari, prevede la sospensione dei termini solo per quanto riguarda la custodia cautelare in carcere, violando l'articolo 24 della Costituzione.
9/764/11Bazoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti in materia di Peculato di cui all'articolo 314 del Codice Penale.
9/764/12Benamati.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti in materia di malversazione a danno dello Stato di cui all'articolo 316-bis del Codice Penale.
9/764/13Berlinghieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti in materia di Concussione di cui all'articolo 317 del Codice Penale.
9/764/14Boccia.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 405 del codice penale in materia di turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa.
9/764/15Bonomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407 del codice penale in materia di violazione di sepolcro.
9/764/16Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 408 del codice penale in materia di vilipendio delle tombe.
9/764/17Enrico Borghi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 409 del codice penale in materia di turbamento di un funerale o servizio funebre.
9/764/18Braga.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 410 del codice penale in materia di vilipendio di cadavere.
9/764/19Bruno Bossio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 411 del codice penale in materia di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere.
9/764/20Campana.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 412 del codice penale in materia di occultamento di cadavere.
9/764/21Cantini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui alla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
9/764/22Carla Cantone.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 609-bis codice penale.
9/764/23Cardinale.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume di cui all'articolo 519 codice penale.
9/764/24Carè.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume di cui all'articolo 521 del codice penale.
9/764/25Carnevali.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume di cui all'articolo 524 codice penale.
9/764/26Ceccanti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume di cui all'articolo 533 del codice penale.
9/764/27Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume di cui all'articolo 534 codice penale.
9/764/28Ciampi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume di cui all'articolo 535 del codice penale.
9/764/29Colaninno.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume di cui all'articolo 536 del codice penale.
9/764/30Critelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il contrasto alla criminalità organizzata e non in Puglia rappresenta una priorità;
    la piena funzionalità degli apparati giudiziari è indispensabile per evitare pericolose falle nel sistema che potrebbero avvantaggiare sistemi criminali;
    accanto all'azione di individuazione di una soluzione strutturale per quanto riguarda gli uffici giudiziari di Bari occorre un potenziamento delle piante organiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità considerata la condizione di emergenza di un adeguato potenziamento del personale della giustizia in servizio a Bari.
9/764/31Dal Moro.


   La Camera,
   premesso che:
    si registra una particolare carenza di personale per quanto concerne l'amministrazione penitenziaria in Puglia;
    presso le case circondariali il personale in servizio risulta essere sottodimensionato e a rischio nello svolgimento delle proprie mansioni;
    sempre più spesso si verificano casi di aggressione ai danni di agenti della polizia penitenziaria;
    le organizzazioni sindacali chiedono un rafforzamento del personale in servizio,

impegna il Governo

a procedere ad un rafforzamento degli organici della polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari della Puglia.
9/764/32D'Alessandro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti in materia di «Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate» di cui all'articolo 453, del Codice penale.
9/764/33De Filippo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti in materia di «Alterazione di monete» di cui all'articolo 454 del Codice penale.
9/764/34De Luca.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti in materia di «Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede» di cui all'articolo 457 del Codice penale.
9/764/35De Maria.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti in materia di «Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo» di cui all'articolo 460 del Codice penale.
9/764/36De Menech.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti in materia di «Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata» di cui all'articolo 461 del Codice penale.
9/764/37Del Barba.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 437 del codice penale, in materia di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.
9/764/38Navarra.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 439 del codice penale, in materia di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari.
9/764/39Nardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 440 del codice penale, in materia di adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari.
9/764/40Romina Mura.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 443 del codice penale, in materia di commercio o somministrazione di medicinali guasti.
9/764/41Morgoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 444 del codice penale, in materia di commercio di sostanze alimentari nocive.
9/764/42Moretto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 450 del codice penale, in materia di delitti colposi di pericolo.
9/764/43Morassut.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 452 del codice penale, in materia di delitti colposi contro la salute pubblica.
9/764/44Morani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 403 del codice penale in materia di offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone.
9/764/45Mor.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 404 del codice penale in materia di offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose.
9/764/46Migliore.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 267 del Codice Penale in materia di Disfattismo economico.
9/764/47Miceli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 288 del Codice Penale in materia di Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero.
9/764/48Melilli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di istigazione a delinquere di cui all'articolo 414 del codice penale.
9/764/49Mauri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia di cui all'articolo 414-bis del codice penale.
9/764/50Marattin.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di istigazione a disobbedire alle leggi di cui all'articolo 415 del codice penale.
9/764/51Mancini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 del codice penale.
9/764/52Gavino Manca.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di associazioni di tipo mafioso anche straniere di cui all'articolo 416-bis del codice penale.
9/764/53Losacco.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti in materia di «Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta» di cui all'articolo 472 del Codice penale.
9/764/54Del Basso De Caro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti in materia di «Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali» di cui all'articolo 473 del Codice penale.
9/764/55Di Giorgi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di frode processuale di cui all'articolo 374 del codice penale.
9/764/56Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di Frode in processo penale e depistaggio di cui all'articolo 375 del codice penale.
9/764/57Ermini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di favoreggiamento personale di cui all'articolo 375 del codice penale.
9/764/58Ferri.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 422 del codice penale, in materia di strage.
9/764/59Fiano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 423 del codice penale, in materia di incendio boschivo.
9/764/60Fragomeli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 426 del codice penale, in materia di inondazione, frana o valanga.
9/764/61Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 428 del codice penale, in materia di naufragio, sommersione o disastro aviatorio.
9/764/62Gadda.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 430 del codice penale, in materia di disastro ferroviario.
9/764/63Gariglio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 432 del codice penale, in materia di attentati alla sicurezza dei trasporti.
9/764/64Giachetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 433-bis del codice penale, in materia di attentati alla sicurezza delle installazioni nucleari.
9/764/65Giacomelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 435 del codice penale, in materia di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti.
9/764/66Giorgis.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti in materia di «Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto» di cui all'articolo 462 del Codice penale.
9/764/67Gribaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti in materia di «Uso di valori di bollo contraffatti o alterati» di cui all'articolo 464 del Codice penale.
9/764/68Incerti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti in materia di «Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati» di cui all'articolo 466 del Codice penale.
9/764/69La Marca.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti in materia di «Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto» di cui all'articolo 467 del Codice penale.
9/764/70Lacarra.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti in materia di «Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti» di cui all'articolo 468 del Codice penale.
9/764/71Librandi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio di cui all'articolo 501 del codice penale.
9/764/72Quartapelle Procopio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione di cui all'articolo 499 del codice penale.
9/764/73Prestipino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di pubblica intimidazione di cui all'articolo 421 del codice penale.
9/764/74Portas.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di Falsa perizia o interpretazione di cui all'articolo 373 del codice penale.
9/764/75Pollastrini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di falsa testimonianza di cui all'articolo 372 del codice penale.
9/764/76Pizzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale di cui all'articolo 371-bis del codice penale.
9/764/77Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di falso giuramento della parte di cui all'articolo 371 del codice penale.
9/764/78Piccoli Nardelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale.
9/764/79Pezzopane.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di simulazione di reato di cui all'articolo 367 del codice penale.
9/764/80Pellicani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di omessa denuncia di reato da parte del cittadino di cui all'articolo 364 del codice penale.
9/764/81Paita.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di omessa denuncia aggravata di cui all'articolo 363 del codice penale.
9/764/82Ubaldo Pagano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti in materia di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio di cui all'articolo 320 del Codice penale.
9/764/83Pagani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti in materia di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica utilità di cui all'articolo 340 del Codice penale.
9/764/84Noja.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti in materia di corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio di cui agli articolo 318 e 319 del Codice penale.
9/764/85Nobili.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di assistenza agli associati di cui all'articolo 418 del codice penale.
9/764/86Andrea Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'articolo 416-ter del codice penale.
9/764/87Rizzo Nervo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di attentato a impianti di pubblica utilità di cui all'articolo 420 del codice penale.
9/764/88Raciti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di devastazione e saccheggio di cui all'articolo 419 del codice penale.
9/764/89Andrea Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 258 del Codice penale in materia di Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione.
9/764/90Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 257 del codice penale in materia di Spionaggio politico o militare.
9/764/91Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 256 del codice penale in materia di Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.
9/764/92Verini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 255 del codice penale in materia di Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato.
9/764/93Vazio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 247 del codice penale in materia di Favoreggiamento bellico.
9/764/94Ungaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 246 del codice penale in materia di Corruzione del cittadino da parte dello straniero.
9/764/95Topo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 245 del codice penale in materia di Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra.
9/764/96Siani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 244 del codice penale in materia di Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra.
9/764/97Serracchiani.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 243 del codice penale in materia di Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano.
9/764/98Sensi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 242 del codice penale in materia di Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano.
9/764/99Schirò.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame stabilisce, fino al 30 settembre 2018, la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, nonché del corso della prescrizione;
    il provvedimento contempla, tuttavia, alcune eccezioni; in particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare; per i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di estendere l'eccezione alla sospensione di cui all'articolo 1 anche nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 241 del codice penale in materia di Attentato contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato.
9/764/100Rotta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione: dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 c.p. che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende: i termini di durata delle indagini preliminari; i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di assicurare comunque, a partire dal 30 settembre 2018, il regolare svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, di attribuire al Ministro della giustizia poteri straordinari volti unicamente a consentire interventi urgenti di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, inclusi il potere di requisizione di immobili ex articolo 7 della legge n. 2248/1865, All. E., il potere di derogare per ragioni di necessità, indifferibilità e somma urgenza alle procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e il potere di derogare alla destinazione urbanistica ed edilizia prevista dal vigente strumento urbanistico generale e dai relativi regolamenti edilizi della città di Bari.
9/764/101Vito.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione: dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 c.p. che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende: i termini di durata delle indagini preliminari; i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di assicurare comunque, a partire dal 30 settembre 2018, il regolare svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, di attribuire al Ministro della giustizia – che all'uopo può delegare il Prefetto territorialmente competente – poteri straordinari volti unicamente a consentire interventi urgenti di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, incluso il potere di derogare alla destinazione urbanistica ed edilizia prevista dal vigente strumento urbanistico generale e dai relativi regolamenti edilizi della città di Bari.
9/764/102Vietina.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione: dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 c.p. che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende: i termini di durata delle indagini preliminari; i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami, e impugnazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di assicurare comunque, a partire dal 30 settembre 2018, il regolare svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, di attribuire al Ministro della giustizia – che all'uopo può delegare il Prefetto territorialmente competente – poteri straordinari volti unicamente a consentire interventi urgenti di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, incluso il potere di derogare per ragioni di necessità, indifferibilità e somma urgenza alle procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9/764/103Versace.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione: dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 c.p. che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende: i termini di durata delle indagini preliminari; i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di assicurare comunque, a partire dal 30 settembre 2018, il regolare svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, di attribuire al Ministro della giustizia – che all'uopo può delegare il Prefetto territorialmente competente – poteri straordinari volti unicamente a consentire interventi urgenti di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, inclusi il potere di derogare per ragioni di necessità, indifferibilità e somma urgenza alle procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e il potere di derogare alla destinazione urbanistica ed edilizia prevista dal vigente strumento urbanistico generale e dai relativi regolamenti edilizi della città di Bari.
9/764/104Valentini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per i delitti contro il patrimonio.
9/764/105Maria Tripodi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per delitti colposi contro l'ambiente.
9/764/106Tartaglione.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per i delitti contro la persona.
9/764/107Squeri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per i delitti di caporalato.
9/764/108Spena.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale,

impegna il Governo

a garantire, per quanto di competenza, che gli effetti del provvedimento in questione non pregiudichino in alcun modo l'esercizio dell'attività giurisdizionale.
9/764/109Bond.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù.
9/764/110Sozzani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis c.p.
9/764/111Sorte.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per i delitti di sequestro di persona.
9/764/112Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per associazione per delinquere (articolo 416 del codice penale).
9/764/113Silli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.
9/764/114Saccani Jotti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per omessa bonifica ambientale.
9/764/115Paolo Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.
9/764/116Ruggieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per reati con finalità di terrorismo, anche internazionale.
9/764/117Ruffino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per attentato per finalità terroristiche o di eversione.
9/764/118Rotondi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i delitti contro la personalità interna dello Stato.
9/764/119Rosso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i delitti contro la personalità interna dello Stato.
9/764/120Rossello.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    Il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per attentato contro l'incolumità e libertà personale del Presidente della Repubblica.
9/764/121Ripani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i delitti di peculato.
9/764/122Ravetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i delitti di malversazione a danno di privati.
9/764/123Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i delitti di malversazione a danno dello Stato.
9/764/124Porchietto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i delitti di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
9/764/125Polverini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i delitti di concussione.
9/764/126Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i delitti di concussione ambientale.
9/764/127Pittalis.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i delitti di corruzione per l'esercizio della funzione.
9/764/128Pettarin.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i delitti di corruzione in atti giudiziari.
9/764/129Perego Di Cremnago.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i delitti di induzione indebita a dare o promettere utilità.
9/764/130Pentangelo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i delitti di istigazione alla corruzione.
9/764/131Pella.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i delitti di peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
9/764/132Pedrazzini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione puniti con la confisca.
9/764/133Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per i delitti contro l'ordine pubblico.
9/764/134Martino.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
   premesso che:
    il provvedimento in questione reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

a valutare la portata degli effetti applicativi della norma riportata in premessa al fine di prevedere lo stanziamento di adeguate risorse ai fini dell'attuazione del provvedimento.
9/764/135Angelucci.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
   premesso che:
    il provvedimento in questione reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

a valutare la portata degli effetti applicativi della norma riportata in premessa al fine di prevedere lo stanziamento aggiuntivo di almeno 1 milione di euro per l'anno 2018 ai fini dell'attuazione del provvedimento a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n.282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9/764/136Aprea.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
   premesso che:
    il provvedimento in questione reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

a valutare la portata degli effetti applicativi della norma riportata in premessa al fine di prevedere lo stanziamento aggiuntivo di almeno 2 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini dell'attuazione del provvedimento a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9/764/137Bagnasco.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
   premesso che:
    il provvedimento in questione reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

a valutare la portata degli effetti applicativi della norma riportata in premessa al fine di prevedere lo stanziamento aggiuntivo di almeno 3 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini dell'attuazione del provvedimento a valere sui Fondo per gli interventi strutturati di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9/764/138Baldelli.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
   premesso che:
    il provvedimento in questione reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

a valutare la portata degli effetti applicativi della norma riportata in premessa al fine di prevedere lo stanziamento aggiuntivo di almeno 3 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini dell'attuazione del provvedimento a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
9/764/139Anna Lisa Baroni.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
   premesso che:
    il provvedimento in questione reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

a valutare la portata degli effetti applicativi della norma riportata in premessa al fine di prevedere lo stanziamento aggiuntivo di almeno 3 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini dell'attuazione del provvedimento mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
9/764/140Bendinelli.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
   premesso che:
    il provvedimento in questione reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

a valutare la portata degli effetti applicativi della norma riportata in premessa al fine di prevedere lo stanziamento aggiuntivo di almeno 1 milione di euro per l'anno 2018 ai fini dell'attuazione del provvedimento mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
9/764/141Benigni.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
   premesso che:
    il provvedimento in questione reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

a valutare la portata degli effetti applicativi della norma riportata in premessa al fine di prevedere lo stanziamento aggiuntivo di almeno 2 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini dell'attuazione del provvedimento mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
9/764/142Bergamini.


   La Camera,
   considerato il comma 1 dell'articolo 1, nello stabilire una sospensione di termini e del corso della prescrizione per i procedimenti penali pendenti, non specifica a quale data gli stessi debbano risultare pendenti; in proposito la relazione illustrativa afferma che l'intento del Governo è di riferirsi «ai processi pendenti nel corso del periodo di sospensione», evidentemente includendo anche i procedimenti sopravvenuti all'entrata in vigore del decreto-legge, mentre l'analoga sospensione prevista dall'articolo 49 del decreto-legge n. 189 del 2016 in occasione degli eventi sismici del 2016 fa riferimento a una data precisa (il 24 agosto 2016, giorno del primo sisma),

impegna il Governo

a specificare in un successivo provvedimento, a quale data i procedimenti penali debbano risultare «pendenti» per godere della prevista sospensione dei termini e del corso della prescrizione.
9/764/143Brambilla.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale,

impegna il Governo

a garantire, per quanto di competenza, che gli effetti del provvedimento in questione non incidano in alcun modo sul diritto di difesa dei cittadini.
9/764/144Bignami.


   La Camera,
   considerato che:
    il comma 2 dell'articolo 1, nel contemplare alcune eccezioni alla sospensione dei procedimenti e dei termini prevista dal comma 1, non fa riferimento al compimento di atti ai quali occorre procedere con massima urgenza, quali ad esempio l'incidente probatorio, a differenza di quanto previsto in analoghi precedenti provvedimenti (si veda ad esempio l'articolo 49 del decreto-legge n. 189 del 2016), nonché, in via generale, per quanto concerne la sospensione nel periodo feriale, dall'articolo 2 della legge n. 742 del 1969,

impegna il Governo

a prevedere in un successivo, tra le eccezioni alla sospensione dei termini prevista dal comma 1 del provvedimento in esame, anche il compimento di atti ai quali occorre procedere con massima urgenza, in analogia a quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 742 del 1969 e dall'articolo 49 del decreto-legge n. 189 del 2016.
9/764/145Calabria.


   La Camera,
   considerato che:
    appare necessario assumere tutte le iniziative necessarie per risolvere nel più breve tempo possibile le problematiche organizzative e logistiche che hanno reso necessaria l'adozione del provvedimento d'urgenza, ripristinando la piena funzionalità del Tribunale di Bari e della Procura presso il medesimo Tribunale, a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini,

impegna il Governo

a valutare la possibilità prevedere risarcimenti per i cittadini danneggiati dalla sospensione prevista dal presente provvedimento.
9/764/146Brunetta.


   La Camera,
   considerato che:
    il fondamento a base dell'adozione del decreto-legge è dato dall'impossibilità di celebrare le udienze penali presso il Tribunale di Bari a causa della sopravvenuta indisponibilità dei luoghi di svolgimento delle stesse e dei locali che ospitavano gli uffici della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale,

impegna il Governo

ad individuare le responsabilità civili, amministrative e penali che hanno determinato l'indisponibilità del tribunale di Bari.
9/764/147Cannatelli.


   La Camera,
   considerato che:
    la relazione illustrativa del disegno di legge precisa che le disposizioni contenute nel decreto-legge coprono «un arco temporale limitato, necessario a consentire che l'amministrazione porti a termine le iniziative già in corso per la individuazione e la effettiva utilizzazione di uno o più immobili da adibire a sede degli uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti»;
    il Tribunale di Bari da tempo soffre una situazione di degrado,

impegna il Governo

a relazionare al Parlamento i motivi per i quali l'attività di ricerca di nuovi spazi non sia stata posta in essere per tempo.
9/764/148Cannizzaro.


   La Camera,
   considerato che:
    in numerose altre occasioni il legislatore ha introdotto ipotesi di sospensione temporanea dei processi e dei procedimenti a seguito di calamità naturali, sospendendo altresì anche il corso della prescrizione;
    la giurisprudenza costituzionale ha giudicato legittima la sospensione dei termini processuali collegata a circostanze naturali straordinarie, prevista per breve tempo e in via del tutto eccezionale e riguardante la totalità dei cittadini della zona interessata, ritenendo quindi la sospensione chiaramente ispirata da ragioni di solidarietà sociale e non suscettibile pertanto di creare alcuna discriminazione tale da infrangere il principio di eguaglianza,

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative che consentano la sospensione temporanea dei processi e dei procedimenti, al verificarsi di ben individuate condizioni, tramite decreto del Ministro della giustizia.
9/764/149Cappellacci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per associazioni di tipo mafioso anche straniere (articolo 416-bis codice penale).
9/764/150Cosimo Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione (articolo 630 codice penale).
9/764/151Scoma.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per associazione finalizzata alla produzione, al traffico e/o detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309).
9/764/152Sandra Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per i delitti di inquinamento ambientale.
9/764/153Elvira Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per il reato di tortura.
9/764/154Siracusano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale.
9/764/155Sarro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per disastro ambientale.
9/764/156Santelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che l'esecuzione delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa sia alle parti costituite che ai loro difensori, sia svolto solo in via residuale con mezzi diversi dalla notifica telematica, quali posta ordinaria o «a mani» tramite ufficiale giudiziario e che i relativi adempimenti potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo

a verificare l'effettività del rispetto della clausola relativa agli oneri, riferendo alle Commissioni competenti in caso di mancato rispetto della medesima.
9/764/157Carfagna.


   La Camera,
   considerato che:
    il provvedimento risulta corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) ma non della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); in proposito la relazione illustrativa segnala che per il provvedimento ci si è avvalsi della possibilità di esenzione dalla predisposizione dell'AIR, prevista dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017, in ragione, tra le altre cose, della limitatissima durata temporale del provvedimento e dell'esiguità del numero di destinatari,

impegna il Governo

a predisporre in ogni caso, in deroga alle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2017 una relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
9/764/158Carrara.


   La Camera,
   considerato che:
    il fondamento a base dell'adozione del decreto-legge è dato dall'impossibilità di celebrare le udienze penali presso il Tribunale di Bari a causa della sopravvenuta indisponibilità dei luoghi di svolgimento delle stesse e dei locali che ospitavano gli uffici della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sulle responsabilità civili, amministrative e penali che hanno determinato l'indisponibilità del Tribunale di Bari.
9/764/159Casciello.


   La Camera,
   considerato che:
    la chiusura del Tribunale di Bari, sia pure per un periodo limitato di tempo ha destato elevato allarme nella circoscrizione giudiziaria di competenza, anche in considerazione delle situazione dell'ordine pubblico della provincia di Bari,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento, al termine del periodo di sospensione dell'attività del Tribunale di Bari, quali siano stati gli effetti sulla situazione giudiziaria dell'ordine pubblico nella Circoscrizione di Bari.
9/764/160Casino.


   La Camera,
   considerato che:
    la chiusura del tribunale di Bari, sia pure per un periodo limitato di tempo ha destato elevato allarme nella circoscrizione giudiziaria di competenza, anche in considerazione delle situazione dell'amministrazione della giustizia della provincia di Bari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere sessioni di lavoro supplementari per consentire lo smaltimento dei procedimenti pregressi.
9/764/161Cassinelli.


   La Camera,
   considerato che:
    la chiusura del tribunale di Bari, sia pure per un periodo limitato di tempo, ha danneggiato l'immagine della città,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie in favore della città medesima, al fine di rilanciarne l'immagine culturale e turistica.
9/764/162Cattaneo.


   La Camera,
   considerato che:
    il fondamento a base dell'adozione del decreto-legge è dato dall'impossibilità di celebrare le udienze penali presso il Tribunale di Bari a causa della sopravvenuta indisponibilità dei luoghi di svolgimento delle stesse e dei locali che ospitavano gli uffici della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale,

impegna il Governo

ad istituire un tavolo di concertazione con i comuni appartenenti alla Circoscrizione giudiziaria, al fine di individuare e risolvere i problemi generati dalla sospensione delle attività del Tribunale.
9/764/163Cortelazzo.


   La Camera,
   considerato che:
    la sospensione delle attività del Tribunale di Bari, in un'area a forte rischio di infiltrazione mafiosa, potrebbe favorire le attività dei gruppi criminali operanti nell'area,

impegna il Governo

a rafforzare la presenza delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bari.
9/764/164Enrico Costa.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
   premesso che:
    il provvedimento in questione reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

a valutare la portata degli effetti applicativi della norma riportata in premessa al fine di prevedere lo stanziamento aggiuntivo di almeno 2 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini dell'attuazione del provvedimento a valere sul a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
9/764/165Barelli.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
   premesso che:
    il provvedimento in questione reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

a valutare la portata degli effetti applicativi della norma riportata in premessa al fine di prevedere lo stanziamento aggiuntivo di almeno 2 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini dell'attuazione del provvedimento mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
9/764/166Battilocchio.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale – si compone di un solo articolo di carattere sostanziale che reca un contenuto limitato e circoscritto in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni;
    il provvedimento si è reso necessario e indifferibile in ragione delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari;
    l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    per fare in modo che agli adempimenti relativi all'adempimento delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, si provveda utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è necessario che le stesse siano effettuate con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché le pubbliche amministrazioni interessate provvedano ad effettuare almeno il 20 per cento delle notificazioni con modalità telematica.
9/764/167Occhiuto.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
   premesso che:
    il provvedimento in questione reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

a valutare la portata degli effetti applicativi della norma riportata in premessa al fine di prevedere lo stanziamento aggiuntivo di almeno 1 milione di euro per l'anno 2018 ai fini dell'attuazione del provvedimento a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della 9 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità 2015).
9/764/168Baratto.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale – si compone di un solo articolo di carattere sostanziale che reca un contenuto limitato e circoscritto in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni;
    il provvedimento si è reso necessario e indifferibile in ragione delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari;
    l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    per fare in modo che agli adempimenti relativi all'adempimento delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, si provveda utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è necessario che le stesse siano effettuate con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché le pubbliche amministrazioni interessate provvedano ad effettuare almeno il 70 per cento delle notificazioni con modalità telematica.
9/764/169Fasano.


   La Camera,
   premesso che:
    in numerose altre occasioni il legislatore ha introdotto ipotesi di sospensione temporanea dei processi e dei procedimenti a seguito di calamità naturali, sospendendo altresì anche il corso della prescrizione;
    la giurisprudenza costituzionale ha giudicato legittima la sospensione dei termini processuali collegata a circostanze naturali straordinarie, prevista per breve tempo e in via del tutto eccezionale e riguardante la totalità dei cittadini della zona interessata, ritenendo quindi la sospensione chiaramente ispirata da ragioni di solidarietà sociale e non suscettibile pertanto di creare alcuna discriminazione tale da infrangere il principio di eguaglianza,

impegna il Governo

ad adottare iniziative legislative che consentano la sospensione temporanea dei processi e dei procedimenti, al verificarsi di ben individuate condizioni, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
9/764/170Caon.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale – si compone di un solo articolo di carattere sostanziale che reca un contenuto limitato e circoscritto in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni;
    il provvedimento si è reso necessario e indifferibile in ragione delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari;
    l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    per fare in modo che agli adempimenti relativi all'adempimento delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, si provveda utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è necessario che le stesse siano effettuate con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché le pubbliche amministrazioni interessate provvedano ad effettuare almeno il 65 per cento delle notificazioni con modalità telematica.
9/764/171Fascina.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
   premesso che:
    il provvedimento in questione reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

a valutare la portata degli effetti applicativi della norma riportata in premessa al fine di prevedere lo stanziamento aggiuntivo di almeno 1 milione di euro per l'anno 2018 ai fini dell'attuazione del provvedimento mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
9/764/172Bartolozzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale – si compone di un solo articolo di carattere sostanziale che reca un contenuto limitato e circoscritto in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni;
    il provvedimento si è reso necessario e indifferibile in ragione delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari;
    l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    per fare in modo che agli adempimenti relativi all'adempimento delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, si provveda utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è necessario che le stesse siano effettuate con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché le pubbliche amministrazioni interessate provvedano ad effettuare almeno il 60 per cento delle notificazioni con modalità telematica.
9/764/173Fatuzzo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale – si compone di un solo articolo di carattere sostanziale che reca un contenuto limitato e circoscritto in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni;
    il provvedimento si è reso necessario e indifferibile in ragione delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari;
    l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    per fare in modo che agli adempimenti relativi all'adempimento delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, si provveda utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è necessario che le stesse siano effettuate con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché le pubbliche amministrazioni interessate provvedano ad effettuare almeno il 55 per cento delle notificazioni con modalità telematica.
9/764/174Ferraioli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale – si compone di un solo articolo di carattere sostanziale che reca un contenuto limitato e circoscritto in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni;
    il provvedimento si è reso necessario e indifferibile in ragione delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari;
    l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    per fare in modo che agli adempimenti relativi all'adempimento delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, si provveda utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è necessario che le stesse siano effettuate con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché le pubbliche amministrazioni interessate provvedano ad effettuare almeno il 50 per cento delle notificazioni con modalità telematica.
9/764/175Fiorini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione: – dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; – del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende: – i termini di durata delle indagini preliminari; – i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di assicurare comunque, a partire dal 30 settembre 2018, il regolare svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, di attribuire al Ministro della giustizia – che all'uopo può delegare il Prefetto territorialmente competente – poteri straordinari volti unicamente a consentire interventi urgenti di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale.
9/764/176Zangrillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione: – dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; – del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende: – i termini di durata delle indagini preliminari; – i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di assicurare comunque, a partire dal 30 settembre 2018, il regolare svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, di attribuire al Ministro della giustizia poteri straordinari volti unicamente a consentire interventi urgenti di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, inclusi il potere di requisizione di immobili ex articolo 7 della legge n. 2248/1865, All. E.
9/764/177Zanettin.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione: – dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; – del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende: – i termini di durata delle indagini preliminari; – i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di assicurare comunque, a partire dal 30 settembre 2018, il regolare svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, di attribuire al Ministro della giustizia poteri straordinari volti unicamente a consentire interventi urgenti di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, inclusi il potere di requisizione di immobili ex articolo 7 della legge 2248/1865, All. E., e il potere di derogare per ragioni di necessità, indifferibilità e somma urgenza alle procedure di evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
9/764/178Zanella.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale – si compone di un solo articolo di carattere sostanziale che reca un contenuto limitato e circoscritto in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni;
    il provvedimento si è reso necessario e indifferibile in ragione delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari;
    l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    per fare in modo che agli adempimenti relativi all'adempimento delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, si provveda utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è necessario che le stesse siano effettuate con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché le pubbliche amministrazioni interessate provvedano ad effettuare almeno il 90 per cento delle notificazioni con modalità telematica.
9/764/179Cristina.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione: – dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; – del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende: – i termini di durata delle indagini preliminari; – i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni;
    si tratta di una sospensione dei termini ratione loci, che determina la violazione dei più elementari principi di civiltà giuridica, ed un evidente vulnus al principio di legalità;
    è grave inoltre che tali disposizioni non siano conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza (come è accaduto in passato a seguito di calamità naturali, eventi straordinari che hanno necessariamente determinato l'approvazione di disposizioni realmente urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione presso i tribunali), ma siano determinate da una evidente e scellerata incapacità di gestione amministrativa della giustizia della città di Bari, e da colpevoli negligenze e ritardi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma riportata in premessa, valutando l'opportunità di adottare un nuovo provvedimento, entro la data del 20 luglio 2018, per interrompere la sospensione e ripristinare il regolare svolgimento dei processi, attribuendo al Ministro della giustizia poteri straordinari per la scelta di un nuovo immobile.
9/764/180Novelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale – si compone di un solo articolo di carattere sostanziale che reca un contenuto limitato e circoscritto in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni;
    il provvedimento si è reso necessario e indifferibile in ragione delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari;
    l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    per fare in modo che agli adempimenti relativi all'adempimento delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, si provveda utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è necessario che le stesse siano effettuate con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché le pubbliche amministrazioni interessate provvedano ad effettuare almeno l'85 per cento delle notificazioni con modalità telematica.
9/764/181D'Attis.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione: – dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; – del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende: – i termini di durata delle indagini preliminari; – i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni;
    si tratta di una sospensione dei termini ratione loci, che determina la violazione dei più elementari principi di civiltà giuridica, ed un evidente vulnus al principio di legalità;
    è grave inoltre che tali disposizioni non siano conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza (come è accaduto in passato a seguito di calamità naturali, eventi straordinari che hanno necessariamente determinato l'approvazione di disposizioni realmente urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione presso i tribunali), ma siano determinate da una evidente e scellerata incapacità di gestione amministrativa della giustizia della città di Bari, e da colpevoli negligenze e ritardi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma riportata in premessa, valutando l'opportunità di adottare un nuovo provvedimento, entro la data del 15 agosto 2018, per interrompere la sospensione e ripristinare il regolare svolgimento dei processi, attribuendo al Ministro della giustizia poteri straordinari per la scelta di un nuovo immobile.
9/764/182Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione: – dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; – del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende: – i termini di durata delle indagini preliminari; – i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni;
    si tratta di mia sospensione dei termini ratione loci, che determina la violazione dei più elementari principi di civiltà giuridica, ed un evidente vulnus al principio di legalità;
    è grave inoltre che tali disposizioni non siano conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza (come è accaduto in passato a seguito di calamità naturali, eventi straordinari che hanno necessariamente determinato l'approvazione di disposizioni realmente urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione presso i tribunali), ma siano determinate da una evidente e scellerata incapacità di gestione amministrativa della giustizia della città di Bari, e da colpevoli negligenze e ritardi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma riportata in premessa, valutando l'opportunità di adottare un nuovo provvedimento, entro la data del 20 settembre 2018, per interrompere la sospensione e ripristinare il regolare svolgimento dei processi, attribuendo al Ministro della giustizia poteri straordinari per la scelta di un nuovo immobile.
9/764/183Giacomoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione: – dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; – del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende: – i termini di durata delle indagini preliminari; – i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni;
    si tratta di una sospensione dei termini ratione loci, che determina la violazione dei più elementari principi di civiltà giuridica, ed un evidente vulnus al principio di legalità;
    è grave inoltre che tali disposizioni non siano conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza (come è accaduto in passato a seguito di calamità naturali, eventi straordinari che hanno necessariamente determinato l'approvazione di disposizioni realmente urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione presso i tribunali), ma siano determinate da una evidente e scellerata incapacità di gestione amministrativa della giustizia della città di Bari, e da colpevoli negligenze e ritardi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma riportata in premessa, valutando l'opportunità di adottare un nuovo provvedimento, entro la data del 15 luglio 2018, per interrompere la sospensione e ripristinare il regolare svolgimento dei processi, attribuendo al Ministro della giustizia poteri straordinari per la scelta di un nuovo immobile.
9/764/184Mandelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione: – dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; – del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende: – i termini di durata delle indagini preliminari; – i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni;
    si tratta di una sospensione dei termini ratione loci, che determina la violazione dei più elementari principi di civiltà giuridica, ed un evidente vulnus al principio di legalità;
    è grave inoltre che tali disposizioni non siano conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza (come è accaduto in passato a seguito di calamità naturali, eventi straordinari che hanno necessariamente determinato l'approvazione di disposizioni realmente urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione presso i tribunali), ma siano determinate da una evidente e scellerata incapacità di gestione amministrativa della giustizia della città di Bari, e da colpevoli negligenze e ritardi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma riportata in premessa, valutando l'opportunità di adottare un nuovo provvedimento, entro la data del 10 agosto 2018, per interrompere la sospensione e ripristinare il regolare svolgimento dei processi, attribuendo al Ministro della giustizia poteri straordinari per la scelta di un nuovo immobile.
9/764/185Napoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione: – dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; – del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende: – i termini di durata delle indagini preliminari; – i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni;
    si tratta di una sospensione dei termini ratione loci, che determina la violazione dei più elementari principi di civiltà giuridica, ed un evidente vulnus al principio di legalità;
    è grave inoltre che tali disposizioni non siano conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza (come è accaduto in passato a seguito di calamità naturali, eventi straordinari che hanno necessariamente determinato l'approvazione di disposizioni realmente urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione presso i tribunali), ma siano determinate da una evidente e scellerata incapacità di gestione amministrativa della giustizia della città di Bari, e da colpevoli negligenze e ritardi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma riportata in premessa, valutando l'opportunità di adottare un nuovo provvedimento, entro la data del 30 luglio 2018, per interrompere la sospensione e ripristinare il regolare svolgimento dei processi, attribuendo al Ministro della giustizia poteri straordinari per la scelta di un nuovo immobile.
9/764/186Nevi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione: – dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; – del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende: – i termini di durata delle indagini preliminari; – i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni;
    si tratta di una sospensione dei termini ratione loci, che determina la violazione dei più elementari principi di civiltà giuridica, ed un evidente vulnus al principio di legalità;
    è grave inoltre che tali disposizioni non siano conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza (come è accaduto in passato a seguito di calamità naturali, eventi straordinari che hanno necessariamente determinato l'approvazione di disposizioni realmente urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione presso i tribunali), ma siano determinate da una evidente e scellerata incapacità di gestione amministrativa della giustizia della città di Bari, e da colpevoli negligenze e ritardi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma riportata in premessa, valutando l'opportunità di adottare un nuovo provvedimento, entro la data del 25 luglio 2018, per interrompere la sospensione e ripristinare il regolare svolgimento dei processi, attribuendo al Ministro della giustizia poteri straordinari per la scelta di un nuovo immobile.
9/764/187Fitzgerald Nissoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per i delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie.
9/764/188Marin.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione: – dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; – del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende: – i termini di durata delle indagini preliminari; – i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni;
    si tratta di una sospensione dei termini ratione loci, che determina la violazione dei più elementari principi di civiltà giuridica, ed un evidente vulnus al principio di legalità;
    è grave inoltre che tali disposizioni non siano conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza (come è accaduto in passato a seguito di calamità naturali, eventi straordinari che hanno necessariamente determinato l'approvazione di disposizioni realmente urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione presso i tribunali), ma siano determinate da una evidente e scellerata incapacità di gestione amministrativa della giustizia della città di Bari, e da colpevoli negligenze e ritardi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma riportata in premessa, valutando l'opportunità di adottare un nuovo provvedimento, entro la data del 10 settembre 2018, per interrompere la sospensione e ripristinare il regolare svolgimento dei processi, attribuendo al Ministro della giustizia poteri, straordinari per la scelta di un nuovo immobile.
9/764/189Marrocco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per i delitti contro le confessioni religiose.
9/764/190Mazzetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per i delitti di maltrattamento di animali.
9/764/191Milanato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
    il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove, si ricorda, è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri. Analogamente, a tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà personale, la sospensione non opera: in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare;
    è stabilito, in fine, che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo,

impegna il Governo

a prevedere che la sospensione prevista dal comma 1, articolo 1, non debba operare anche per i procedimenti per i delitti contro l'economia pubblica.
9/764/192Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione: – dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; – del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende: – i termini di durata delle indagini preliminari; – i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni;
    si tratta di una sospensione dei termini ratione loci, che determina la violazione dei più elementari principi di civiltà giuridica, ed un evidente vulnus al principio di legalità;
    è grave inoltre che tali disposizioni non siano conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza (come è accaduto in passato a seguito di calamità naturali, eventi straordinari che hanno necessariamente determinato l'approvazione di disposizioni realmente urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione presso i tribunali), ma siano determinate da una evidente e scellerata incapacità di gestione amministrativa della giustizia della città di Bari, e da colpevoli negligenze e ritardi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma riportata in premessa, valutando l'opportunità di adottare un nuovo provvedimento, entro la data del 1o settembre 2018, per interrompere la sospensione e ripristinare il regolare svolgimento dei processi, attribuendo al Ministro della giustizia poteri straordinari per la scelta di un nuovo immobile.
9/764/193Mugnai.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale – si compone di un solo articolo di carattere sostanziale che reca un contenuto limitato e circoscritto in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni;
    il provvedimento si è reso necessario e indifferibile in ragione delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari;
    l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    per fare in modo che agli adempimenti relativi all'adempimento delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, si provveda utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è necessario che le stesse siano effettuate con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché le pubbliche amministrazioni interessate provvedano ad effettuare almeno il 25 per cento delle notificazioni con modalità telematica.
9/764/194Orsini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione: – dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; – del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende: – i termini di durata delle indagini preliminari; – i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni;
    si tratta di una sospensione dei termini ratione loci, che determina la violazione dei più elementari principi di civiltà giuridica, ed un evidente vulnus al principio di legalità;
    è grave inoltre che tali disposizioni non siano conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza (come è accaduto in passato a seguito di calamità naturali, eventi straordinari che hanno necessariamente determinato l'approvazione di disposizioni realmente urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione presso i tribunali), ma siano determinate da una evidente e scellerata incapacità di gestione amministrativa della giustizia della città di Bari, e da colpevoli negligenze e ritardi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma riportata in premessa, valutando l'opportunità di adottare un nuovo provvedimento, entro la data del 15 settembre 2018, per interrompere la sospensione e ripristinare il regolare svolgimento dei processi, attribuendo al Ministro della giustizia poteri straordinari per la scelta di un nuovo immobile.
9/764/195Mulè.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame reca disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari, a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari (provvedimento del 31 maggio 2018) – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari;
    l'articolo 1, comma 1, stabilisce fino al 30 settembre 2018, la sospensione: – dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari; – del corso della prescrizione. È infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge;
    per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende: – i termini di durata delle indagini preliminari; – i termini previsti dal codice processuale penale a pena di inammissibilità e di decadenza; i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni;
    si tratta di una sospensione dei termini ratione loci, che determina la violazione dei più elementari principi di civiltà giuridica, ed un evidente vulnus al principio di legalità;
    è grave inoltre che tali disposizioni non siano conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza (come è accaduto in passato a seguito di calamità naturali, eventi straordinari che hanno necessariamente determinato l'approvazione di disposizioni realmente urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione presso i tribunali), ma siano determinate da una evidente e scellerata incapacità di gestione amministrativa della giustizia della città di Bari, e da colpevoli negligenze e ritardi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma riportata in premessa, valutando l'opportunità di adottare un nuovo provvedimento, entro la data del 18 agosto 2018, per interrompere la sospensione e ripristinare il regolare svolgimento dei processi, attribuendo al Ministro della giustizia poteri straordinari per la scelta di un nuovo immobile.
9/764/196Musella.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale – si compone di un solo articolo di carattere sostanziale che reca un contenuto limitato e circoscritto in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni;
    il provvedimento si è reso necessario e indifferibile in ragione delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari;
    l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    per fare in modo che agli adempimenti relativi all'adempimento delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, si provveda utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è necessario che le stesse siano effettuate con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché le pubbliche amministrazioni interessate provvedano ad effettuare almeno l'80 per cento delle notificazioni con modalità telematica.
9/764/197Della Frera.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale – si compone di un solo articolo di carattere sostanziale che reca un contenuto limitato e circoscritto in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni;
    il provvedimento si è reso necessario e indifferibile in ragione delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari;
    l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    per fare in modo che agli adempimenti relativi all'adempimento delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, si provveda utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è necessario che le stesse siano effettuate con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché le pubbliche amministrazioni interessate provvedano ad effettuare almeno il 75 per cento delle notificazioni con modalità telematica.
9/764/198D'Ettore.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale – si compone di un solo articolo di carattere sostanziale che reca un contenuto limitato e circoscritto in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni;
    il provvedimento si è reso necessario e indifferibile in ragione delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari;
    l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    per fare in modo che agli adempimenti relativi all'adempimento delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, si provveda utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è necessario che le stesse siano effettuate con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché le pubbliche amministrazioni interessate provvedano ad effettuare almeno il 45 per cento delle notificazioni con modalità telematica.
9/764/199Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale – si compone di un solo articolo di carattere sostanziale che reca un contenuto limitato e circoscritto in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni;
    il provvedimento si è reso necessario e indifferibile in ragione delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari;
    l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    per fare in modo che agli adempimenti relativi all'adempimento delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, si provveda utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è necessario che le stesse siano effettuate con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché le pubbliche amministrazioni interessate provvedano ad effettuare almeno il 40 per cento delle notificazioni con modalità telematica.
9/764/200Gagliardi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale – si compone di un solo articolo di carattere sostanziale che reca un contenuto limitato e circoscritto in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni;
    il provvedimento si è reso necessario e indifferibile in ragione delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari;
    l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    per fare in modo che agli adempimenti relativi all'adempimento delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, si provveda utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è necessario che le stesse siano effettuate con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché le pubbliche amministrazioni interessate provvedano ad effettuare almeno il 35 per cento delle notificazioni con modalità telematica.
9/764/201Germanà.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge – emanato al fine di consentire lo svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario ad effettuare interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale – si compone di un solo articolo di carattere sostanziale che reca un contenuto limitato e circoscritto in quanto, per le finalità sopra richiamate, prevede, al comma 1, la sospensione fino al 30 settembre 2018 dei processi penali in qualsiasi fase e grado essi si trovino e dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per le indagini preliminari e per la relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza e di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami; conseguentemente, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale, è sospeso anche il corso della prescrizione; il comma 2 disciplina le relative eccezioni;
    il provvedimento si è reso necessario e indifferibile in ragione delle sopravvenute condizioni di inagibilità degli immobili adibiti ad uffici giudiziari nella città di Bari;
    l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    per fare in modo che agli adempimenti relativi all'adempimento delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa, sia alle parti costituite che ai loro difensori, si provveda utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è necessario che le stesse siano effettuate con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa utile affinché le pubbliche amministrazioni interessate provvedano ad effettuare almeno il 30 per cento delle notificazioni con modalità telematica.
9/764/202Giacometto.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
   premesso che:
    il provvedimento in questione reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

a garantire che gli oneri impliciti derivanti dal provvedimento non siano scaricati sul personale del tribunale di Bari, che, per quanto risulta, risulta già essere sottodimensionato.
9/764/203Gelmini.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
   premesso che:
    il provvedimento in questione reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; gli adempimenti conseguenti, che rientrano nella competenza istituzionale dell'amministrazione giudiziaria, potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,

impegna il Governo

a valutare la portata degli effetti applicativi della norma riportata in premessa al fine di prevedere lo stanziamento aggiuntivo di almeno 3 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini dell'attuazione del provvedimento mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
9/764/204Biancofiore.