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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Lunedì 30 maggio 2022

ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:


   La Camera,

   premesso che:

    durante la fase iniziale della pandemia da COVID-19, nei primi mesi del 2020, l'Italia ha registrato il più elevato numero di casi di contagio in Europa; in particolare, uno dei settori che ha particolarmente subito l'impatto della pandemia è stato quello delle strutture residenziali, sociosanitarie e socio-assistenziali per persone anziane;

    nella risposta alla pandemia, anche in ragione della novità ed eccezionalità dell'emergenza sanitaria determinata dal diffondersi del COVID-19, il supporto alle Rsa è stato tardivo e si è assistito all'oggettiva difficoltà di assicurare misure tempestive per tutelare la vita e i diritti delle persone anziane ivi presenti. Tali carenze hanno riguardato, in particolare, la mancanza di approvvigionamento immediato di dispositivi di protezione individuale, dovute anche all'evidente difficoltà di reperire tempestivamente i suddetti sul mercato nazionale ed internazionale, e ritardi nel fornire indicazioni sulle azioni di prevenzione dell'infezione da COVID-19 nelle strutture;

    a livello mondiale, l'età media dei casi confermati di COVID-19 era 51 anni (Onu maggio 2020), ma i tassi di mortalità per gli over 80 era cinque volte maggiore; oltre il 95 per cento dei decessi causati dalla pandemia in Europa ha riguardato adulti over 60; negli Stati Uniti l'80 per cento dei decessi ha riguardato adulti over 65 e in Cina circa l'80 per cento dei decessi era riferito agli over 60;

    per quanto riguarda il nostro Paese, il Rapporto congiunto dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Istituto superiore di sanità sulla mortalità della popolazione residente a causa del COVID-19, riferito al primo quadrimestre dell'anno 2020, rileva che «l'eccesso di mortalità dei mesi di marzo e aprile 2020 è più consistente per gli uomini di 70-79 anni e di 80-89 anni per i quali i decessi cumulati dal primo gennaio al 30 aprile 2020 aumentano di oltre 52 punti percentuali rispetto allo stesso periodo della media 2015-2019; segue la classe di età 90 e più, con un incremento del 48 per cento» (Rapporto Istat/Iss, giugno 2020);

    come riportato anche da Amnesty International, il COVID-19 ha mietuto un'enorme quantità di vittime tra le persone anziane ospiti di strutture residenziali sociosanitarie socioassistenziali. Al 29 settembre 2021, delle oltre 130.200 persone decedute a causa del COVID-19 in Italia, più del 95 per cento avevano oltre 60 anni. Sebbene manchino dati esaustivi, alcune stime indicano che l'8,5 per cento degli anziani ospiti di strutture residenziali in Italia sarebbe deceduto durante i primi mesi della pandemia, mentre in alcune regioni il tasso di mortalità è stato più alto, con un picco del 12,9 per cento come nel caso della Lombardia. Di contro, il tasso di mortalità per il totale delle persone con più di 60 anni presenti in Italia, è stato dello 0,69 per cento dall'inizio della pandemia;

    troppi di questi decessi sono avvenuti in solitudine e sono state numerose le segnalazioni circa l'impossibilità per i familiari di comunicare con gli ospiti delle strutture residenziali, soprattutto con coloro che per condizioni patologiche e di fragilità non erano in grado di poter utilizzare smartphone o tablet; sono state altresì numerose le segnalazioni circa la difficoltà e talvolta l'impossibilità, per i familiari, di avere informazioni quotidiane sullo stato di salute degli ospiti delle Rsa;

    uno degli aspetti più dolorosi e odiosi che ha caratterizzato questa pandemia è stato dunque, l'isolamento delle persone più fragili, sia con patologia COVID-19 sia con altre patologie;

    l'interruzione traumatica delle relazioni umane e familiari, per le persone più fragili, ha significato uno strazio assai spesso irrimediabile dal punto di vista affettivo e psicologico, fino a diventare inevitabilmente un aggravamento ovvero una insorgenza della patologia, tale da condurre alla morte proprio i pazienti più fragili, anche in assenza di COVID-19;

    la solitudine forzata, per i pazienti più fragili e anziani, ha causato disorientamento cognitivo, depressione, rifiuto del cibo e altri disturbi psicologici, finendo per aggravare le patologie esistenti o generandone delle nuove;

    dall'estate del 2020, Amnesty International ha dedicato due ricerche specifiche sui diritti delle persone anziane ospiti e dei lavoratori impiegati nelle strutture sociosanitarie residenziali. Il primo rapporto, «Abbandonati», ha rilevato che nel rispondere alla pandemia le autorità nazionali e locali non sono riuscite ad adottare misure cruciali e tempestive per proteggere la vita e i diritti degli anziani nelle cosiddette «case di risposo», già caratterizzate da criticità strutturali profonde nella fase pre-pandemica. I risultati della ricerca, focalizzata su Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, evidenziano che le istituzioni hanno adottato politiche e consentito pratiche che hanno messo a rischio la vita e la sicurezza degli anziani residenti nelle stesse strutture e degli operatori sanitari e sociosanitari, violando o contribuendo a violare cinque diritti umani fondamentali: il diritto alla vita, alla salute e alla non discriminazione, il diritto alla vita privata e familiare e il diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti;

    il secondo rapporto di Amnesty International, «Messi a tacere e inascoltati», lanciato a ottobre 2021, ha invece analizzato le ritorsioni e i provvedimenti disciplinari, incluso il licenziamento, subiti dal personale sanitario e sociosanitario delle «case di riposo» solo per aver denunciato presunte irregolarità sul posto di lavoro o preoccupazioni per la propria sicurezza o per quella degli ospiti anziani. Datori di lavoro sia pubblici che privati hanno impedito al personale di godere del diritto alla libertà di espressione e alla libertà di associazione, che include il diritto a riunirsi in sindacato e cercare, ricevere e diffondere informazioni;

    ad oggi si moltiplicano le analisi e gli studi per sostenere o per cercare di recuperare coloro che sono riusciti a sopravvivere al grave e lacerante isolamento: è giusto e doveroso, ma non basta; è necessario, anche e soprattutto, intervenire affinché quanto accaduto non debba mai più ripetersi, poiché dinanzi a qualsiasi altra pandemia o drammatica evenienza, i diritti umani dovranno essere sempre e comunque garantiti;

    le misure urgenti adottate all'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 contemplavano, fin dal mese di agosto 2020, che l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, fosse «limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione»;

    solo, dopo circa un anno, con l'ordinanza del Ministero della salute dell'8 maggio 2021 e con l'articolo 4-bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, il predetto divieto di accesso veniva «attenuato» dalla previsione che – a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale – le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle certificazioni verdi COVID-19 consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente;

    tuttavia, occorre evidenziare che il predetto accesso è stato «ripristinato», per espressa previsione normativa, nel rispetto delle linee guida «Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale» definite con l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021, a cui le direzioni sanitarie delle predette strutture sono state tenute a conformarsi immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19, garantendo la continuità delle visite da parte di familiari con cadenza giornaliera e consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente;

    in verità molte direzioni sanitarie hanno interpretato la «garanzia» della continuità delle visite come non vincolante, sospendendo di fatto e ulteriormente le visite ove ritenuto da loro necessario o opportuno, in forza delle disposizioni che consentono di fatto ai direttori sanitari di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico;

    ancora, l'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, ha dettato disposizioni per l'accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice. In particolare, si è stabilito che, a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture fosse consentito esclusivamente ai soggetti muniti d'una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario;

    l'accesso a tali strutture è stato consentito ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione di cui alle lettere b) e c-bis) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso. Viene previsto, altresì, che i responsabili delle strutture sono tenuti a verificare che l'accesso alle medesime strutture avvenga nel rispetto delle disposizioni previste;

    più recentemente, anche il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, proroga al 31 dicembre 2022 le disposizioni che consentono l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie hospice e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, esclusivamente ai soggetti muniti di green pass rafforzato con dose di richiamo ovvero con un tampone delle 48 ore precedenti;

    diverse strutture sanitarie, invero, a seguito della pandemia e dei predetti divieti di accesso, hanno adottato sistemi avanzati e virtuosi per garantire stabilmente le comunicazioni tra staff, medici, pazienti e familiari, sollecitando a tal proposito l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali il quale è intervenuto per consentire alle strutture sanitarie di avvalersi di strumenti (app) volti a fornire servizi diversi dalla telemedicina o comunque non strettamente necessari alla cura;

    anche attualmente, nonostante la normativa soprarichiamata, molte strutture non assicurano visite regolari dei familiari e contatti significativi delle persone anziane con il mondo esterno, sottoponendo i pazienti anziani ad un isolamento prolungato con profonde conseguenze sul piano psicofisico e cognitivo;

    è auspicabile che le strutture residenziali, sociosanitarie e socio-assistenziali siano in grado di assicurare permanentemente ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti alle visite dei familiari altrimenti non effettuabili secondo il regime ordinario;

    appare necessario ripensare, anche in termini organizzativi, le relazioni di cura che siano inclusive delle famiglie dei pazienti e di tutto il personale sanitario, sociosanitario e socio-assistenziale coinvolto e finalizzate a recuperare l'umanizzazione delle cure e la dignità degli ospiti/pazienti anziani e più fragili;

    tutte le strutture dovrebbero adottare un protocollo uniforme sull'intero territorio nazionale, recante misure volte a:

     a) mantenere le comunicazioni con operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno di reparto di degenza, ivi incluso il pronto soccorso;

     b) definire un protocollo per le visite con regole prestabilite che possa essere consultato dai familiari che richiedano le visite e assicurarsi che sia correttamente recepito e applicato;

     c) prevedere, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, strumenti alternativi alla visita in presenza, come, ad esempio, videochiamate organizzate quotidianamente dalla struttura sanitaria;

    il sistema delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali, seppure dotato di requisiti strutturali minimi autorizzatori su tutto il territorio nazionale, non si caratterizza per omogeneità e, soprattutto quanto a gestione e controllo, è gestito in maniera differenziata tra le diverse regioni;

    nel corso dell'emergenza, operatrici e operatori sanitari e sociosanitari che hanno denunciato le inadeguate condizioni di lavoro e di sicurezza sono stati/e spesso sottoposti/e a procedimenti disciplinari, con il rischio di subire ritorsioni da parte dei loro datori di lavoro;

    l'Italia, entro la fine del 2021, avrebbe dovuto recepire la direttiva 2019/1937/UE in merito alla protezione della figura del «Whistleblower», che prevede l'istituzione, da parte sia delle società pubbliche che private, di procedure interne adeguate per ricevere e dare seguito alle segnalazioni di irregolarità;

    il disegno di legge, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2021, attualmente in corso di esame, in sede referente, in 14a Commissione del Senato reca «Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione»;

    il 19 maggio 2021, il Ministero della salute e l'Arma dei carabinieri hanno siglato un protocollo di intesa recante «Ricognizione delle strutture socio-assistenziali presenti sul territorio nazionale» per effettuare un censimento delle strutture socioassistenziali sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per garantire che le modalità di accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio assistenziali, socio-sanitarie e hospice siano uniformi sull'intero territorio nazionale, senza alcuna disparità per gli utenti;

2) a promuovere ogni iniziativa utile per permettere ai residenti anziani delle strutture residenziali, socio assistenziali, socio-sanitarie e hospice di ricevere visite appropriate e di interagire con il mondo esterno, in condizioni di sicurezza e attraverso la congrua dotazione di strumenti o ambienti idonei ad arginare i rischi per la salute e nel contempo evitare l'isolamento;

3) ad assumere le iniziative di competenza per adottare un protocollo uniforme sul territorio nazionale che assicuri, permanentemente, in tutte le strutture ospedaliere, residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice:

  a) il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata, all'interno dell'unità operativa di ospitalità/degenza;

  b) lo svolgimento delle visite quotidiane da parte dei familiari, secondo regole prestabilite consultabili dai familiari ovvero, in subordine o in caso di impossibilità eccezionale ed oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l'adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, come, ad esempio, videochiamate quotidiane organizzate dalla struttura sanitaria;

  c) l'individuazione di ambienti dedicati che, in condizioni di sicurezza, siano adibiti all'accesso dei familiari che, per eccezionali motivazioni, non possano effettuare le visite giornaliere nei consueti luoghi di degenza/ospitalità;

4) ad adottare iniziative per ripensare, anche in termini organizzativi e di requisiti strutturali, le relazioni di cura e assistenza delle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, che siano inclusive delle famiglie dei pazienti e di tutto il personale sanitario e socio-assistenziale coinvolto e finalizzate a recuperare l'umanizzazione delle cure e la dignità degli ospiti/pazienti anziani e più fragili;

5) ad adottare iniziative per definire con chiarezza il sistema di vigilanza e controllo delle strutture residenziali, contemplando un sistema uniforme di garanzia e tutela dei diritti delle persone anziane e rafforzando le misure di accertamento delle responsabilità;

6) ad adottare iniziative per aggiornare e applicare uniformemente sull'intero territorio nazionale requisiti minimi strutturali che, tra gli altri, consentano di tutelare il diritto dei residenti anziani nelle strutture sociosanitarie e socioassistenziali ad ottenere il più elevato standard di cura raggiungibile, anche garantendo un accesso prioritario ai dispositivi di protezione individuale per gli ospiti, per il personale e per i visitatori di tali strutture e assicurando un accesso pieno e paritario alle cure ospedaliere per i residenti anziani;

7) a promuovere un adeguata rappresentanza e il coinvolgimento delle persone anziane e degli ospiti nei processi di pianificazione e decisionali correlati a questioni che incidono sui residenti delle strutture stesse, a tutti i livelli;

8) a formulare direttive sulle visite improntate al rispetto e alla realizzazione dei diritti umani degli ospiti, che diano voce e rappresentanza a questi ultimi, ai familiari e/o tutori legali, garantendo al tempo stesso la sicurezza per le strutture stesse e per gli ospiti che vi risiedono;

9) ad adottare le iniziative di competenza per garantire piena trasparenza nella raccolta e nella pubblicazione di tutti i dati rilevanti in materia di decessi di persone anziane nelle strutture residenziali sociosanitarie, anche durante la pandemia da COVID-19;

10) ad adottare iniziative per individuare un meccanismo di valutazione sulla idoneità e capacità delle strutture di garantire un livello appropriato di prevenzione e controllo delle infezioni, anche in relazione alle loro capacità di isolare in modo efficace ospiti nuovi o riammessi, limitando il più possibile gli spostamenti di personale tra varie strutture, oltre a fornire cure adeguate agli ospiti affetti da patologie anche infettive e agli altri ospiti;

11) ad adottare le iniziative di competenza per garantire che tutti gli operatori delle strutture sociosanitarie e socioassistenziali siano esse pubbliche o private convenzionate e accreditate, possano esercitare il loro diritto alla libertà d'espressione e di associazione, liberi dal rischio di subire qualsiasi forma di ritorsione;

12) ad adottare iniziative per ridurre il gap contrattuale e il dumping salariale che sussiste tra i soggetti che operano nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali private convenzionate e accreditate e i soggetti che operano invece nelle strutture sanitarie pubbliche, affinché, per il medesimo lavoro svolto in un contesto sanitario pubblico o privato, il salario, i diritti e le tutele siano gli stessi;

13) ad adottare iniziative per assicurare adeguate risorse, economiche e strumentali, per l'ispettorato nazionale del lavoro, al fine di garantire il rispetto e l'applicazione della legislazione sul lavoro, prevedendo un'adeguata formazione specifica in merito anche alla valutazione del rischio sanitario;

14) a fornire aggiornamenti come previsto dal protocollo d'intesa tra l'Arma dei carabinieri e il Ministero della salute – sullo stato di realizzazione del censimento delle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali sul territorio e della realizzazione di un'anagrafe delle strutture residenziali sociosanitarie e socio-assistenziali, recante il numero delle strutture operative, la rispettiva capacità recettiva e le modalità organizzative;

15) ad assumere iniziative affinché, nell'attuale quadro giuridico sul whistleblowing, tutti i datori di lavoro che operano nel settore in questione si dotino di sistemi che consentano ai/alle lavoratori/trici di segnalare rischi per la salute e la sicurezza e affinché i meccanismi di segnalazione, sia nel privato che nel pubblico, diano forti garanzie di riservatezza e di indipendenza.
(1-00658) «D'Arrando, Grippa, Flati, Battelli, Grillo, Barzotti, Alemanno, Barbuto, Carabetta, Masi, Sportiello, Elisa Tripodi, Faro, Lorefice, Ruggiero».


   La Camera,

   premesso che:

    l'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 ha colpito indistintamente tutta la popolazione, ma ha sortito effetti disastrosi su quella più anziana tra cui si è registrato il maggior numero di morti;

    durante tutta la fase più acuta di emergenza epidemiologica il personale sanitario, mentre i contagi tra medici e infermieri crescevano giorno per giorno, ha lottato in prima linea contro il virus, lasciando sul campo un numero altissimo di morti tra il personale sanitario e sociosanitario stesso;

    si è assistito – e si sta ancora assistendo – ad un'emergenza sanitaria di fronte alla quale nessun professionista della salute si è tirato indietro, ed in particolare gli infermieri hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo fondamentale cercando anche di rimediare alle forti carenze di personale registratesi; infatti, non è stato infrequente in alcune zone di Italia che gli stessi infermieri ospedalieri si siano ritrovati a prestare la loro opera anche nelle strutture sociosanitarie private in grande difficoltà;

    le Rsa ed i centri diurni, dove la maggior parte degli ospiti è costituita dalla fascia più anziana e debole della popolazione, si sono ritrovati a dover fronteggiare esigenze economiche e gestionali eccezionali. Infatti, tali strutture, oltre a farsi carico delle ordinarie spese di gestione necessarie per continuare a garantire (gli ordinari) standard di assistenza hanno dovuto sostenere le spese relative all'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, dei tamponi antigenici, nonché del personale aggiuntivo a cui si è dovuto ricorrere per sostituire quello colpito dai contagi e quindi assicurare l'obbligatoria continuità assistenziale;

    come fatto presente da larga parte dei rappresentanti delle strutture sociosanitarie private e/o accreditate, i costi sostenuti hanno rappresentato e continuano a rappresentare perdite di esercizio di bilancio talmente significative che, se non si interviene tempestivamente e con ristori sufficienti, queste saranno inevitabilmente costrette a dichiarare lo stato di insolvenza;

    la tenuta su tutto il territorio nazionale del sistema delle strutture sociosanitarie private è di primaria importanza, anche al fine di alleggerire le strutture del sistema sanitario nazionale, già gravate da notevoli insufficienze, nonché al fine della loro fondamentale funzione a tutela della popolazione più fragile costituita da anziani non autosufficienti e disabili gravi;

    l'articolo 109, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, prevede che «durante la sospensione [...] dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. [...] È inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto [...] all'atto della ripresa della normale attività.
    Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere ai gestori un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti»;

    l'erogazione delle risorse individuate dalla predetta norma è rimessa alla valutazione della singola pubblica amministrazione;

    un così elevato grado di discrezionalità comporta un trattamento ingiustificatamente disomogeneo tra le varie strutture, a seconda che queste abbiano sede in una regione che abbia adottato tali misure di ristoro o meno; infatti il carattere «facoltativo» di erogazione dei fondi mal si concilia con le esigenze di sostegno manifestate dalle strutture sociosanitarie private e/o accreditate di tutto il territorio nazionale;

    per il bilancio pluriennale 2021-2023 è stato confermato per le regioni che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso le attività ordinarie, la possibilità di riconoscere un contributo fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti una tantum, alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget;

    alla problematica già menzionata si aggiunge la questione riguardante la carenza di personale infermieristico nelle strutture sociosanitarie private e/o accreditate che si è particolarmente avvertita su tutto il territorio nazionale a causa della pandemia;

    la scelta da parte delle Asl, su indicazione delle regioni, di indire bandi di concorso per l'assunzione in strutture pubbliche del personale infermieristico non ha tenuto conto del conseguente esodo degli infermieri proprio dalle Rsa che assicuravano e assicurano protezione qualificata alla parte più fragile della popolazione ospite delle strutture residenziali extra ospedaliere. Di conseguenza, si è verificato un indebolimento della qualità assistenziale di dette strutture;

    di qui la necessità oltre che di prevedere più posti nelle scuole di specializzazione per la professione infermieristica, anche quella di concretizzare provvedimenti legislativi che invoglino il personale in quiescenza a continuare il servizio nelle strutture e nei servizi extra ospedalieri a fronte di sgravi fiscali che non vadano a incidere sul reddito dell'infermiere in quiescenza;

    come è noto una persona in quiescenza che dovesse scegliere la «gestione separata» a seguito di una nuova offerta di lavoro pagherebbe una doppia tassazione derivante sia dagli anni di lavoro precedenti che l'hanno portata alla pensione, sia dal nuovo rapporto di lavoro offertogli. Ecco il motivo per cui il lavoratore in quiescenza non accetta altri incarichi favorendo non di rado situazioni elusive dal punto di vista fiscale;

    pertanto, è necessario prevedere una normativa volta ad escludere o limitare sensibilmente la tassazione a carico dell'infermiere che accetta, dopo la pensione, un incarico lavorativo presso una Rsa o un altro servizio extra ospedaliero;

    tutto questo auspicando che in pochi anni, con l'aumento dei finanziamenti dedicati alla specializzazione di nuove figure infermieristiche, la situazione dei fabbisogni per le strutture ospedaliere pubbliche e di quelle extra ospedaliere private o accreditate, si stabilizzi in armonia con l'esigenza di assistenza da assicurare alla popolazione ai sensi dei Livelli essenziali di assistenza (Lea),

impegna il Governo:

1) a valutare l'opportunità di adottare le iniziative necessarie affinché i ristori già introdotti con il decreto-legge n. 34 del 2020 vengano previsti a favore di tutte le strutture sociosanitarie sull'intero territorio nazionale, limitando la discrezionalità delle regioni alla sola quantificazione dell'importo erogabile, nonché alle modalità di liquidazione di tali somme;

2) ad intraprendere le opportune iniziative, per l'anno 2022 e fino al 31 dicembre 2023, affinché i redditi dei lavoratori in quiescenza in possesso del titolo di infermiere professionale che assumono incarichi di lavoro successivi presso strutture sanitarie o sociosanitarie private o accreditate, siano defiscalizzati nella parte relativa all'imposizione contributiva;

3) a valutare la possibilità di adottare iniziative per prevedere che gli oneri relativi alla parte contributiva in obbligo della parte datoriale (Inps) e assicurativa (Inail) riferita al datore di lavoro e al lavoratore in quiescenza, successivamente incaricato presso una struttura sanitaria o sociosanitaria privata o accreditata, siano a totale carico del soggetto giuridico committente.
(1-00659) «Bagnasco, Novelli, Versace, D'Attis».

Risoluzioni in Commissione:


   Le Commissioni VIII e XIII,

   premesso che:

    la Strategia nazionale forestale, pubblicata con il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 dicembre 2021, evidenzia in apertura che il patrimonio forestale nazionale:

     come componente del «capitale naturale», è un bene di rilevante interesse pubblico e parte fondamentale del paesaggio storico e culturale italiano;

     assume per le politiche di sviluppo del nostro Paese un ruolo strategico, rappresentando una eredità culturale e ambientale del nostro passato, una componente rilevante della nostra identità e rimane il protagonista del futuro che stiamo costruendo;

     è costituito da oltre 9 milioni di ettari di foreste e da quasi 2 milioni di ettari di altre terre boscate composti in prevalenza da arbusteti, neo-formazioni e macchia;

    complessivamente, le aree forestali coprono il 36,7 per cento del territorio nazionale; in alcune regioni e province autonome le foreste raggiungono circa il 50 per cento o più della superficie regionale;

    in Europa le foreste coprono all'incirca il 40 per cento del territorio (190 milioni di ettari), facendo così dell'Europa una delle regioni più ricche di foreste nel mondo; le foreste nel nostro continente sono oggi più vaste del 30 per cento rispetto al 1950;

    obiettivo della Strategia forestale nazionale (Sfn) è definire gli indirizzi nazionali:

     per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile del patrimonio forestale nazionale;

     per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola;

    le regioni, in coerenza con gli indirizzi della Sfn, adottano programmi forestali regionali individuando i propri obiettivi e definendo le relative linee d'azione;

    come indicato nel Regolamento europeo 2018/841 (Lulucf), le foreste e il suolo forestale hanno un ruolo rilevante per il sequestro e l'immagazzinamento del carbonio atmosferico; viene anche evidenziato il ruolo del legno e dei suoi derivati quale risorsa rinnovabile per lo stoccaggio di Carbonio nel lungo termine in alcuni prodotti e per la sostituzione di fonti fossili;

    sempre nell'ambito delle politiche per l'attuazione della Lulucf, le foreste sono state incluse dall'Italia nella Strategia di decarbonizzazione a lungo termine che individua i possibili percorsi per la «neutralità climatica» entro il 2050, in linea con gli orientamenti politici della UE e nazionali;

    al fine di assicurare l'attuazione della Sfn, l'articolo n. 1, comma 530, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo:

     da 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

     da 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032;

    la proposta di Piano per la transizione ecologica trasmessa nei mesi scorsi dal Governo al Parlamento richiama l'importanza della forestazione, indicando tra gli strumenti a complemento delle altre politiche per la decarbonizzazione: «L'estensione di una gestione sostenibile all'insieme delle foreste italiane, che attualmente occupano il 40 per cento del territorio nazionale, determinerà fra gli altri benefici ambientali e sanitari una ottimizzazione della loro capacità di assorbire annualmente attraverso la fotosintesi circa 40 milioni di CO2, cioè fino al 10 per cento dei gas serra nazionali, sequestrandole nella biomassa e nel suolo»;

    inoltre la proposta di Piano per la transizione ecologica evidenzia il ruolo delle foreste anche in chiave di biodiversità: «È essenziale promuovere una loro tutela attiva attraverso forme di gestione sostenibile, una loro espansione in aree residuali e degradate e la valorizzazione nazionale del legname quale duraturo stoccaggio di carbonio»;

    la dichiarazione finale del G20 svoltosi a Roma il 30 e 31 ottobre 2021 sotto la presidenza italiana contiene al punto 19) la seguente pronuncia: «Riconoscendo l'urgenza di combattere il degrado del suolo e creare nuovi stoccaggi di carbonio, condividiamo l'aspirazione a piantare collettivamente 3 miliardi di alberi, concentrandoci sugli ecosistemi più degradati del pianeta, e sollecitiamo altri Paesi a unire le loro forze a quelle del G20 per raggiungere questo obiettivo globale entro il 2030, anche attraverso progetti sul clima, con il coinvolgimento del settore privato e civile società»;

    la Commissione europea ha annunciato il varo entro la fine del 2022 di una proposta legislativa finalizzata a incrementare gli assorbimenti del carbonio dall'atmosfera, in merito ai quali il Commissario per l'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, ha affermato: «L'agricoltura e la silvicoltura sono i nostri alleati nella lotta contro i cambiamenti climatici, poiché ne mitigano l'impatto assorbendo il carbonio dall'atmosfera»;

    nel contesto sopra descritto, al fianco delle politiche destinate agli enti pubblici e al settore agricolo-silvicolo per la tutela e lo sviluppo delle aree forestali, può giocare un ruolo importante l'incentivazione degli investimenti privati nella forestazione che favoriscono l'azione di cattura del carbonio al tempo stesso aggiungendo nuova disponibilità di biomassa per l'industria, come ad esempio nel caso della produzione di carta e cartone, nella quale tutta la cellulosa utilizzata è oggetto di verifica di origine legale, è tracciata e, per il 90 per cento, deriva da foreste gestite con criteri di sostenibilità (certificazioni FSC®; PEFC™; SFI®, riconosciute dalla UE e internazionalmente),

impegnano il Governo:

   in coerenza con gli obiettivi indicati nella strategia forestale nazionale e con le indicazioni contenute nel Regolamento Lulucf, ad adottare iniziative per l'inclusione della gestione forestale e degli altri usi del suolo tra gli strumenti per contribuire alla neutralità climatica nella Ue entro il 2050, compreso l'obiettivo intermedio di riduzione netta di almeno il 55 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030;

   a valorizzare nel massimo grado possibile, in coerenza con la Strategia forestale nazionale e con gli indirizzi della Commissione europea richiamati in premessa, il ruolo dell'agricoltura e della silvicoltura in materia di incremento degli assorbimenti di carbonio in atmosfera;

   a valutare gli strumenti utili ad incentivare gli investimenti privati nella forestazione supportando anche l'azione di cattura del carbonio da parte dei soggetti industriali che si impegnino in progetti di forestazione, altresì consentendo in questa maniera di aggiungere nuova potenziale disponibilità di biomassa all'interno del mix energetico;

   a sostenere nelle opportune sedi comunitarie gli impegni di cui sopra anche nell'ambito del processo di definizione della proposta legislativa annunciata dalla Commissione europea per incrementare gli assorbimenti del carbonio dall'atmosfera.
(7-00845) «Gadda, Fregolent».


   La XI Commissione,

   premesso che:

    considerato che il settore del lavoro marittimo è internazionalmente riconosciuto quale «key worker» e quindi essenziale e imprescindibile, in particolar modo per una nazione quale l'Italia, che notoriamente oltre ad avere oltre 8.000 chilometri di costa, pone le basi negli scambi commerciali, fondamentalmente nel trasporto marittimo;

    il nostro Paese è leader negli scambi via mare grazie al massiccio investimento sulle cosiddette autostrade del mare, in termini di tonnellate il traffico ro-ro nazionale è stato nel 2021 pari a 123.484.496 tonnellate, un dato in crescita del 15 per cento rispetto all'anno precedente (107.140.350 tonnellate) e del 9 per cento rispetto invece al 2019 (113.212.704 tonnellate);

    i dati ISTAT indicano chiaramente che nel 2020 la crisi pandemica mondiale ha prodotto una riduzione delle merci imbarcate e sbarcate nei nostri porti del 7,6 per cento, una diminuzione del trasporto passeggeri del 36,3 per cento, oltre a notare che a settembre 2021 le merci trasportate nei 137 principali porti commerciali sono aumentate del 3,1 per cento, nel contempo riafferma che l'Italia resta al primo posto tra i Paesi europei per numero di passeggeri trasportati via mare e al secondo posto, appena subito dopo l'Olanda, per merci trasportate;

    aldilà della crisi pandemica, le criticità esistevano e sono sempre lì, ataviche e crescenti data l'enormità delle operazioni burocratiche che il marittimo è costretto a svolgere non solo durante lo svolgimento delle proprie mansioni a bordo, ma anche nei periodi di riposo a casa, dovendo spesso sostenere, e a proprie spese, corsi di specializzazione e di aggiornamento non a bordo, ma presso centri d'istruzione privati;

    il settore marittimo presenta una disciplina del tutto peculiare, in quanto ha ad oggetto un ambito lavorativo complesso e delicato; è soggetto, infatti, all'applicazione di molteplici leggi e norme, a volte coincidenti e a volte in conflitto tra di loro: quelle nazionali del marittimo, come l'applicazione di disposizioni speciali contenute nel Codice di Navigazione; quelle nazionali relative alla bandiera della nave e quelle internazionali;

    ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 271 del 1999 è lavoratore marittimo qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione di cui al regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942 che comprende tre categorie:

     1° personale di stato maggiore e di bassa forza addetto ai servizi di coperta, di macchina e in genere ai servizi tecnici di bordo;

     2° personale addetto ai servizi complementari di bordo;

     3° personale addetto al traffico locale e alla pesca costiera, che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca;

    i lavoratori marittimi costituiscono, dunque, un'ampia e particolare categoria di lavoratori, oggetto di una disciplina speciale; a ciò si aggiunge l'applicazione della normativa nazionale prettamente giuslavoristica, con il rapporto di lavoro della gente di mare regolato dalla normativa sul contratto di arruolamento e la previsione di una serie di adempimenti obbligatori con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie amministrative in caso di inosservanza;

    l'applicazione della normativa generale presenta delle difficoltà per i lavoratori del settore marittimo in quanto è spesso difficile, se non impossibile, ricostruire la loro vita lavorativa a causa della peculiarità della attività svolta, caratterizzata da frequenti cambiamenti di luogo e di rapporto di lavoro o perché la residenza del lavoratore non coincide con il compartimento marittimo in cui è iscritta la società armatoriale;

    oltre a tale peculiarità normativa, il lavoro dei marittimi è un lavoro sui generis di per sé, basato sulla temporaneità del rapporto lavorativo, il quale richiede, in primis, un buono stato di salute dei lavoratori, potendo essere soggetti a malattie specifiche a causa della natura dell'attività lavorativa e della permanenza in Paesi terzi; è, inoltre, un'occupazione particolarmente stressante: ore di lavoro lunghe e non regolari, difficoltà di riposare, una nutrizione particolare (cibo non fresco per molto tempo), situazioni ambientali molto variabili, permanenza a bordo per lunghi periodi su ambienti instabili;

    sotto il profilo della semplificazione amministrativa l'anagrafe digitale della gente di mare, non risulta ancora implementata e quindi adottata sia dagli Uffici responsabili delle «anagrafiche», sia da quelli di «collocamento», impedendo che i dati professionali e occupazionali possano facilitare la ricerca dell'arruolamento anche da parte delle compagnie armatrici;

    la mancanza di un'interfaccia telematica nazionale, al fine di espletare tutti gli innumerevoli atti necessari per lo svolgimento della propria professione, costringe il marittimo a rivolgersi in presenza e spesso quindi anche a spostarsi per grandi distanze per recarsi fisicamente presso gli sportelli del proprio compartimento marittimo, questi tra l'altro, sempre più soventemente accessibili solo attraverso lunghe code a causa dell'esigua disponibilità degli orari di ricevimento del pubblico;

    con l'adozione tardiva e restrittiva del codice STCW 2000 ratificato a Manila, la formazione professionale è demandata pressoché e unicamente ai centri di addestramento privati, con meccanismo di destituzione dei titoli professionali; il marittimo si trova ad affrontare necessariamente costi aggiuntivi per la preparazione richiesta, e questo in ogni ordine di grado e mansione svolta e addestramenti che dapprima erano svolti e tenuti a bordo, ora vanno effettuati nei periodi di riposo dal lavoro con aggravio anche di tempo oltre che di risorse economiche; la gente di mare vive condizioni di lavoro estreme, svolgendo le proprie mansioni in orari di lavoro logoranti, scanditi anche da orari di guardia in cui è giustamente richiesta la massima attenzione psicofisica e di responsabilità;

    recentemente con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 194, l'Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

    oltre la navigazione, le guardie, i ripetuti posti di manovra, le operazioni di carico e scarico, le manutenzioni, i documenti e relative pratiche burocratiche da svolgere, fanno sì che le attività svolte non possano essere considerate alla stregua di altre tipologie di lavoro svolte su terraferma;

    originariamente, la categoria era inserita nell'elenco delle «attività usuranti» con il decreto legislativo n. 374 del 1993, e precisamente nella tabella A di quel testo, ma con il decreto legislativo n. 67 del 2011, i marittimi ne sono stati esclusi;

    tutto ciò ha una serie di conseguenze negative a cominciare dalla sicurezza della navigazione e dalla tutela ambientale, nella capacità complessiva di fornire quelle garanzie d'immediatezza in situazioni di pericolo o emergenza, aumentando quindi le condizioni di rischio non solo per il resto dell'equipaggio ed eventuali passeggeri, ma anche per sé stesso;

impegna il Governo:

   a implementare l'Anagrafe digitale unica della gente di mare, tramite portale informatico in capo al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che possa fornire efficiente contezza del numero e della situazione dei lavoratori marittimi, offrendo quei servizi telematici atti a semplificare, velocizzare e sburocratizzare il settore;

   ad adottare iniziative per prevedere la deduzione dei costi sostenuti dai lavoratori marittimi per la partecipazione a corsi ed attività di formazione inerenti alla propria attività lavorativa;

   ad adottare iniziative per inserire la categoria della gente di mare nella classe dei lavori usuranti e prevedere la riduzione dell'età pensionabile in maniera proporzionata al carico e all'entità delle mansioni svolte, aumentando conseguentemente anche la sicurezza a bordo e della navigazione;

   ad adottare iniziative normative finalizzate a favorire la stabilità e la continuità lavorativa dei lavoratori marittimi garantendo loro priorità nelle successive assunzioni da parte della medesima società armatoriale a seguito della cessazione dell'attività per scadenza del contratto a seguito dello sbarco, facendo sì che proseguano l'attività con lo stesso armatore;

   ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere o rafforzare forme di sostegno al reddito dei lavoratori marittimi nei periodi di inattività tra ciascuno sbarco e l'imbarco successivo;

   ad adottare le opportune iniziative normative volte a favorire – anche in sede di rinnovo del contratto nazionale di settore – e garantire al personale marittimo forme di continuità contributiva ai fini pensionistici in considerazione delle peculiarità e dei rischi professionali del lavoro marittimo il cui rapporto è caratterizzato da discontinuità e lacune contributive;

   ad adottare iniziative per prevedere l'introduzione di specifici benefìci fiscali a favore dei lavoratori marittimi che possano dimostrare di essere stati imbarcati su navi battente bandiera italiana per oltre sei mesi nell'anno.
(7-00846) «Davide Aiello, Gallo, Barzotti, Invidia, Ficara, Grippa».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:


   VITO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   da vari organi di stampa si apprende oggi dell'esistenza di contatti e di varie trattative tra il senatore Salvini ed ambasciate straniere, avvenute anche con la mediazione di un avvocato, l'ex parlamentare Capuano;

   tali attività possono compromettere le relazioni diplomatiche ed istituzionali del nostro Paese e dunque anche la nostra sicurezza nazionale –:

   se fossero stati informati o comunque fossero a conoscenza degli incontri e delle iniziative del senatore Salvini e dell'avvocato Capuano con ambasciate straniere e quali siano le loro valutazioni sugli effetti della vicenda.
(4-12226)

DIFESA

Interrogazione a risposta scritta:


   FRATOIANNI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   dal 3 al 27 maggio 2022 nelle acque e nelle coste italiane tra l'Adriatico, lo Ionio, il Tirreno e il Canale di Sicilia, si è tenuta una vasta campagna d'addestramento organizzata dalla Marina Militare, denominata «Mare Aperto», che vede impiegati oltre 4 mila soldati di sette Paesi della Nato e decine di navi da guerra, elicotteri, cacciabombardieri e mezzi anfibi;

   l'esercitazione Mare Aperto ha coinvolto in particolare il sud est della Sardegna, da decenni teatro di esercitazioni militari con gravi conseguenze per lo sviluppo dell'isola e la salute dei suoi abitanti, sul cui accertamento è in corso una inchiesta giudiziaria che vede la richiesta di rinvio a giudizio per cinque generali, tutti ex capi di stato maggiore, indagati dalla Procura di Cagliari per disastro ambientale in relazione alle attività militari a Capo Teulada;

   lo scorso 5 maggio 2022 la capitaneria di Porto di Cagliari ha disposto con «decorrenza immediata» l'istituzione e contemporanea interdizione, con divieto assoluto per qualsiasi possibile attività, di ben 17 aree a mare per esercitazioni militari, molte delle quali, anzi, la maggior parte, fuori dalle aree già interdette tutto l'anno, quelle dei tre poligoni di Quirra-San Lorenzo, Capo Frasca e Teulada;

   di fatto, tutta la fascia sud-orientale della Sardegna è stata in questi giorni teatro di simulazioni di guerra con l'interdizione di qualsiasi attività legata alla pesca, alla balneazione e alle immersioni come se non fossero già sufficienti gli oltre 35 mila ettari di territorio sottoposti a servitù militare e la presenza dei tre poligoni più grandi d'Europa: Teulada, Quirra-San Lorenzo e Capo Frasca;

   secondo il responsabile nazionale Arci per la pace e il disarmo e portavoce della Tavola Sarda della Pace, poligoni, basi e servitù militari, che pesano più sulla Sardegna che su tutto il resto d'Italia, sottraggono pezzi di terra e mare all'economia delle comunità locali e il massiccio utilizzo di munizioni, bombe e missili causano un grave inquinamento delle acque e dei terreni e l'operazione Mare Aperto non fa altro che aggravare ulteriormente tale contesto;

   inoltre, lo svolgimento di tali esercitazioni viene comunicato ai cittadini sardi con scarsissimo preavviso e intere aree della regione vengono interdette per trasformarsi in poligoni di tiro in cui utilizzare bombe e missili;

   a parere dell'interrogante, tale situazione non è più sostenibile ed è inaccettabile, si è di fronte ad un'operazione senza precedenti sia per invadenza e tempistiche che per un'estensione dei divieti mai vista prima tanto che lo stesso Ministero interrogato ha deciso nei giorni dell'esercitazione di revocare i divieti in un imponente tratto di costa inizialmente interdetto, probabilmente anche a seguito delle proteste di cittadini, operatori turistici, pescatori e turisti stessi –:

   se il Ministro, in relazione alla campagna di addestramento denominata Mare Aperto, dalle caratteristiche di cui in premessa, sia a conoscenza se siano state assunte dalle amministrazioni e organi preposti tutte le opportune iniziative volte a garantire un congruo preavviso e un coinvolgimento della cittadinanza circa i tempi, le modalità e i luoghi di svolgimento della stessa;

   quali iniziative intenda assumere al fine di valutare l'opportunità di non continuare a sottoporre la Sardegna a campagne di addestramento militari così intensive, considerato che nella regione vi è già una massiccia presenza di servitù militari, anche per le possibili conseguenze negative sull'ambiente, la salute, l'economia e il turismo dell'isola.
(4-12221)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:


   CURRÒ, GALLINELLA, MARTINCIGLIO, ALEMANNO, CASO, GRIMALDI, GABRIELE LORENZONI, MIGLIORINO, RUOCCO, SALAFIA, SCERRA e ZANICHELLI.— Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il regolamento (Ue) n. 2018/841 relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, adottato dal Consiglio europeo il 30 maggio 2018, prevede che gli Stati membri, contribuiscano a realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi e assicurare il rispetto dell'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas per il periodo dal 2021 al 2030;

   all'interno del suesposto regolamento è sancito il principio «no-debit rule», che prevede che gli Stati membri si impegnino a garantire che le emissioni contabilizzate di gas a effetto serra, derivanti dall'uso del suolo, siano interamente compensate da una rimozione equivalente di CO2, attraverso le azioni messe in atto nel settore;

   dal punto di vista fiscale, l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 - Testo unico delle imposte sui redditi, dispone in materia di reddito agrario, stabilendo quali siano le attività agricole considerate tali, precisando altresì, che ogni due anni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sarà possibile ampliare la categoria dei beni;

   a tal fine, gli interroganti evidenziano come la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 365/2020, abbia fornito indicazioni in merito, rilevando tuttavia, che le aziende agricole, non possono prevedere l'emissione di fatture per la cessione di quote o titoli di emissione di anidride carbonica della CO2 prodotti volontariamente mediante la coltivazione del fondo e, pertanto, i proventi derivanti dalla commercializzazione di quote di CO2 concorrono alla formazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'articolo 85 del Tuir –:

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno chiarire, per quanto di competenza, il contenuto della risposta all'interpello dell'Agenzia delle entrate riportata in premessa, chiarendo, in particolare, se le quote di cessione di CO2 prodotte dall'agricoltore possono configurarsi quale attività agricola e, per i relativi redditi, quali disposizioni fiscali s'intendono di conseguenza applicare o in alternativa, se si intenda aggiornare il decreto ministeriale previsto dal Tuir, ampliando l'elenco dei beni al fine del raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica e di gestione sostenibile del territorio.
(5-08179)


   GUSMEROLI, CAVANDOLI, GERARDI, CANTALAMESSA, CENTEMERO, COVOLO, ALESSANDRO PAGANO, RIBOLLA, TARANTINO e ZENNARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge n. 104 del 2020, stabilisce che l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo per l'occupazione di aree e pertinenza demaniali marittime non può essere inferiore a 2.500 euro, aumentati nel 2022 a 2.698,75, a prescindere dalle superfici occupate e dalla durata;

   tale aumento, di oltre il 700 per cento rispetto al 2019, grava fortemente anche sulle imprese di spettacolo viaggiante, che occupano il demanio pubblico. Una piccola attrazione, come una rotonda per la pesca di oehette o una giostrina, deve quindi versare circa 2.700 euro anche per un'occupazione di una superficie minima, e per pochi giorni. Se poi si sposta due o tre volte, come avviene: nell'attività di spettacolo viaggiante itinerante, rischia di dover pagare oltre 10.000 euro anche per un'occupazione di un cavallino a moneta, di circa 2 metri quadrati;

   la normativa riconosce a questa categoria la «funzione sociale» e l'articolo 11 della legge n. 337 del 1968 recita: «Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale»;

   risulta evidente che il legislatore ha voluto tutelare questa forma di spettacolo popolare con due articoli della citata legge di settore. L'Agenzia del demanio, su specifico quesito ha risposto sostenendo che il citato articolo 11 si intenderebbe riferito solo alle tariffe del demanio comunale e non anche al demanio pubblico, ma, ad avviso degli interroganti, questa interpretazione contrasta con la ratio della soprammenzionata «funzione sociale» di cui all'articolo 1 della citata legge 337 del 1968, ove peraltro si riconosce che lo Stato «sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore»;

   è pertanto urgente addivenire a una interpretazione autentica del dettato normativo, anche al fine di sollevare un'attività molto penalizzata dai due anni di chiusure per pandemia e tutelare un settore legato alle tradizioni e alla cultura popolare;

   all'avvio della stagione di maggiore attività dello spettacolo viaggiante quali iniziative il Governo intenda assumere in merito alla problematica dei canoni demaniali di cui in premessa.
(5-08180)


   FRAGOMELI e PEZZOPANE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura ha dotato tutti i confidi Italiani di notevoli risorse necessarie per prestare garanzia dell'80 per cento alle Banche convenzionate, spesso elevata al 100 per cento dai confidi stessi con mezzi propri;

   l'accordo a livello europeo sui requisiti minimi di capitale fissa all'otto per cento l'ammontare minimo di capitale che le banche devono possedere, in rapporto al totale delle attività ponderate in base al loro rischio creditizio;

   pur avendo stipulato convenzioni ad hoc con i Confidi, alcune banche non starebbero erogando i previsti finanziamenti ai sensi della legge in questione poiché non è prevista alcuna ponderazione per il rischio e pertanto la banca erogante è tenuta ad accantonare l'8 per cento per ogni singola posizione;

   alcuni Confidi si trovano oggi a disporre di risorse inutilizzate a causa della scarsa richiesta;

   la legge 30 dicembre 2020, n. 178, amplia le possibilità di utilizzo dei contributi prevedendo che i contributi concessi a Confidi che confluiscono in fondi speciali antiusura, separati dai fondi rischi ordinari possono essere utilizzati anche per:

   a) concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario;

   b) concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere;

   c) erogare credito fino a un importo massimo, per singola operazione, di 40.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese;

   l'erogazione di credito può essere concessa dai Confidi iscritti nell'elenco dei Confidi (articolo 112 del Tub) solo nel rispetto degli ulteriori requisiti (patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza) che sono stati individuati dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 agosto 2021;

   la circolare n. 1 del 2021 del medesimo Ministero fornisce indicazioni sulle nuove modalità di utilizzazione del citato Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15 della legge n. 108 del 1996 da parte dei Confidi e i criteri aggiuntivi di assegnazione delle risorse del Fondo per Confidi e Associazioni e Fondazioni per la lotta all'usura –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare per garantire la possibilità di accesso al credito e la necessaria liquidità alle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso i Confidi, al fine di scongiurare possibili fenomeni di usura.
(5-08181)


   MARTINO, D'ATTIS e MARROCCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, al comma 13, ha stabilito che agli apparecchi e ai congegni indicati all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931) collegati in rete, vale a dire le videolottery (Vlt) e le newslot (Awp), si applichi un prelievo erariale unico;

   ai fini del versamento del prelievo erariale unico, le imprese di gestione del gioco di Stato che versano l'imposta hanno necessità di disporre di un conto corrente bancario per il pagamento dello stesso che deve essere ordinato unicamente mediante Rid (ciò in ossequio a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera g) dello schema dell'atto di convenzione di tracciabilità dei flussi), pena il blocco immediato degli apparecchi, la successiva segnalazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la conseguente risoluzione contrattuale da parte del concessionario, generando come effetto la chiusura delle piccole e medie imprese di gestione;

   nelle ultime settimane, vari istituti bancari hanno comunicato a più imprese di gestione di apparecchi del gioco lecito l'interruzione del contratto in essere per la tenuta del conto corrente; alla base di questa decisione, come riscontrabile da alcune lettere di disdetta ricevute, sta la volontà di tali istituti di non intrattenere rapporti con «soggetti la cui attività prevalente risulti essere connessa al gioco legale dello Stato»;

   alcune banche di credito cooperativo hanno giustificato tale decisione con l'uniformazione agli indirizzi strategici loro forniti dalla capogruppo Iccrea Banca spa;

   quanto riportato espone le piccole e medie imprese di gestione del gioco di Stato a gravi problemi in ordine alla corretta gestione dei flussi di cassa e anche alla corresponsione del prelievo erariale unico –:

   posto che tale comportamento delle banche pare discriminare i clienti in relazione all'attività commerciale da loro svolta, quali iniziative di competenza, anche normative, intenda mettere in atto il Governo affinché questa discriminazione non sia più perpetrata evitando che, per i motivi descritti, possa essere messa a rischio l'esistenza di un settore che per l'anno 2018 ha garantito più di sei miliardi di euro di gettito erariale (dati libro blu dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli 2018) e affinché il problema esposto venga risolto.
(5-08182)


   VILLAROSA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   Monte Paschi di Siena ha chiuso il primo trimestre dell'anno con un utile netto di 9,7 milioni di euro, in calo del 91,9 rispetto ai 119,3 milioni dello stesso periodo dello scorso anno, si legge a causa del «maggior contributo dalla cessione di titoli registrato nel primo trimestre 2021, nonché di minori accantonamenti e inferiori oneri di sistema». Il risultato è invece in miglioramento rispetto alla perdita di 79 milioni registrata nel quarto trimestre del 2021;

   la banca ha indicato nel 23 giugno 2022 la data di presentazione del nuovo piano. «Al momento il piano è in corso di revisione al fine di definirne in dettaglio le direttrici e le azioni sottostanti, di tener conto dell'evoluzione del mutato scenario economico e di recepire quanto derivante dal confronto» con Bce e Dg Comp, spiega Mps, secondo cui non è ancora possibile ipotizzare «una stima precisa dei tempi necessari» per la sua approvazione e per l'autorizzazione del connesso aumento di capitale;

   ciò nonostante il Ministro interrogato dichiarasse in audizione il 4 agosto 2021 che «Sulla base di tutti gli elementi sopra riassunti, si può concludere che un piano di rafforzamento patrimoniale nei quale BMPS restasse un soggetto autonomo (la cosiddetta ipotesi stand-alone) sarebbe esposto a rischi e incertezze considerevoli e avrebbe seri problemi di competitività. Allo stato attuate, peraltro, non si ravvisano i presupposti e le condizioni per aprire una interlocuzione con la Commissione finalizzata a definire e concordare un piano di questo genere»;

   sempre il Ministro durante l'ultima audizione del 26 aprile 2022 confermava che «Con la Commissione europea, una volta chiusa la trattativa con UniCredit lo scorso ottobre, è stata avviata un'interlocuzione per concordare un nuovo termine per la cessione della partecipazione statale. Il precedente termine era il 31 dicembre 2021. L'obiettivo del MEF è quello di conseguire una congrua dilazione che dia margini di tempo per effettuare questa operazione di dismissione della partecipazione con tempi adeguati, in modo da poter valutare attentamente tutte le opzioni e da scegliere per un'opzione che sia adeguata per il futuro della banca» –:

   quali siano le iniziative di competenza che il Governo ha intenzione di portare avanti per la salvaguardia della banca, dei posti di lavoro e del tessuto economico e quali siano i risultati delle interlocuzioni avviate con la Commissione europea.
(5-08183)


   UNGARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la disciplina relativa all'applicazione dell'imposta municipale propria agli immobili posseduti in Italia dai cittadini europei residenti all'estero ha subito negli anni molte modifiche;

   le modifiche hanno sempre avuto natura provvisoria e parziale e sempre con riferimento ai titolari di pensione, italiani o esteri che possiedano un immobile in Italia;

   dopo le diverse previsioni legislative susseguitesi, si è giunti a quella attuale che prevede, per il 2022, che l'imposta sia ridotta al 37,5 per cento sull'unico immobile posseduto in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da non residenti titolari di pensione estera, purché lo stesso non sia locato o dato in comodato d'uso;

   sarebbe opportuno, tuttavia, in un prossimo provvedimento, prendere in considerazione tutti i proprietari di immobili, cittadini europei, residenti al di fuori del territorio italiano, e con riferimento alla proprietà di una sola abitazione, almeno per quegli immobili situati nei piccoli comuni che abbiano una popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non siano utilizzati e non locati o dati in comodato d'uso;

   a tale riguardo si rappresenta come una tale previsione andrebbe ad esentare soggetti che, pur possedendo un immobile in Italia, non ne usufruiscono, non ne traggono vantaggio economico né cedono ad altri tale vantaggio e sono costretti, anche a causa delle consistenti incongruenze derivanti dalla mancata riforma del catasto, con estimi che spesso superano il reale valore di mercato degli immobili, a sostenere spese ingenti, soltanto per mantenere un'unità abitativa che sperano, forse, in futuro di tornare ad utilizzare;

   una eventuale previsione legislativa che andasse nei senso indicato consentirebbe anche di fornire tutela alle aree rurali, ai borghi e ai piccoli comuni, la cui valorizzazione è anche oggetto di ampi interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), e porterebbe a favorire nuovi e importanti flussi di turismo di ritorno –:

   ove una nuova norma primaria prevedesse di esentare dal pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, quei soggetti che, cittadini europei non residenti in Italia, possiedono a titolo di proprietà o usufrutto una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso e ubicata nel territorio di un comune italiano con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, da adibire ad abitazione principale, quali sarebbero i maggiori oneri che si produrrebbero annualmente a carico della finanza pubblica cui si dovrebbe provvedere.
(5-08184)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   COLLETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'accertamento tecnico preventivo ex articolo 696-bis del codice di procedura civile prevede lo svolgimento della consulenza tecnica preventiva con la finalità primaria di favorire la composizione della lite nella fase antecedente a quella processuale;

   l'articolo 8 della legge n. 24 del 2017 (Gelli-Bianco) disciplina, nell'ambito della responsabilità medico sanitaria, il ricorso ex articolo 696-bis del codice di procedura civile quale condizione di procedibilità del giudizio di risarcimento del danno;

   tali disposizioni dovrebbero dunque essere uno strumento deflattivo per l'istaurazione dei giudizi di merito;

   proprio per il raggiungimento di tale fine il consulente tecnico nominato d'ufficio articolo ex 696-bis codice di procedura civile dovrebbe tentare la conciliazione tra le parti –:

   quali siano il numero dei processi verbali di avvenuta ed effettiva conciliazione che sono stati redatti in sede di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'articolo 696-bis in materia di responsabilità medico-sanitaria e le percentuali in relazione ai ricorsi depositati.
(5-08187)

Interrogazione a risposta scritta:


   BILOTTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la situazione della carenza di organico del Tribunale di Vallo della Lucania in provincia di Salerno è un problema che l'emergenza pandemica ha acuito ma che non è stato mai superato nei suoi aspetti strutturali;

   si apprendono in queste settimane accorate denunce da parte di associazioni di avvocati ma anche del Codacons, che a mezzo stampa hanno evidenziato ancora una volta la mancanza di personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace e la cronica mancanza di magistrati;

   da anni i cittadini del Cilento, area eletta dalla strategia nazionale come territorio a forte deprivazione sociale, chiedono gli stessi diritti, legalità, sicurezza degli altri territori più urbanizzati;

   uno dei fattori più rilevanti del divario di cittadinanza è anche la lunghezza dei tempi della giustizia, che incide sulla capacità del Mezzogiorno di attrarre investimenti ma anche sulla fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nello Stato;

   la recente nomina, il 14 maggio 2021, della commissione interministeriale per la giustizia nel Sud, da parte della Ministra Cartabia, di concerto con la Ministra Carfagna, è nata per dare impulso ad una rivisitazione dell'attuale geografia giudiziaria ma anche per attenzionare le lacune del sistema giustizia meridionale nel suo complesso –:

   alla luce di quanto esposto in premessa, se il Ministro interrogato non ritenga utile adottare iniziative urgenti, per quanto di competenza, per un potenziamento dell'organico e del conseguente funzionamento del tribunale di Vallo della Lucania.
(4-12223)

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Interrogazione a risposta scritta:


   MONTARULI. — Al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   in data 27 maggio 2022, presso gli spazi della Centrale Nuvola Lavazza a Torino, in occasione del ciclo di incontri «Italia Domani - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza», promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per comunicare con cittadini, imprese e amministrazioni locali sui contenuti e le opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), sono intervenuti i Ministri Messa e Colao e la coordinatrice della Segreteria tecnica del Pnrr, Chiara Goretti;

   in occasione di tale incontro, pare essere emersa la sconcertante notizia relativa al trasferimento della nascita del Centro italiano per l'intelligenza artificiale (I3A) della Città dell'Aerospazio da Torino a Milano;

   l'articolo 62-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevede espressamente la creazione di un'infrastruttura di ricerca che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale con sede in Torino;

   già in passato, per il tramite di dichiarazioni resa da rappresentanti del Governo in palese contraddittorietà con gli atti emanati, era stata messa in dubbio la nascita del centro in parola a Torino;

   ad oggi, tuttavia, permane esclusivamente un colossale ritardo nella nomina di un comitato di esperti, organo indispensabile per la creazione del Centro, che sia incaricato di predisporre la bozza di statuto all'interno della quale vengano regolate le funzioni e individuate le finalità e le attività che il predetto Istituto intende perseguire;

   a parere dell'interrogante, il potenziale trasferimento della nascita del Centro italiano per l'intelligenza artificiale in altra città rappresenterebbe una gravissima perdita per la città di Torino e l'intero territorio piemontese, oltre che una scelta in palese contrasto con l'impianto normativo attualmente esistente –:

   se non intendano fare chiarezza, stante quella che appare all'interrogante una contraddittorietà tra gli atti del Governo e le dichiarazioni dei suoi rappresentanti, circa la sede dell'Istituto di cui in premessa, giusta la previsione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

   quali urgenti iniziative intendano adottare al fine di snellire l'iter procedere celermente alla nomina di uno specifico comitato di esperti incaricato della predisposizione dello statuto del Centro in parola.
(4-12220)

INTERNO

Interrogazione a risposta in Commissione:


   FIANO e CECCANTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da notizie a mezzo stampa e via web si è appreso che in data 22 maggio 2022, in occasione dell'ultima partita di campionato svoltasi allo stadio Olimpico di Roma, tra la SS Lazio, squadra di casa, e la Hellas Verona, squadra ospite, i tifosi della squadra di casa hanno rivolto, nei confronti di uno steward addetto alla sicurezza dello stadio, reiterati e pesanti insulti di matrice razzista che hanno avuto l'effetto di allontanare il lavoratore dalla posizione che gli era stata assegnata;

   i fatti riportati sono di una gravità inaudita, sia per la qualità degli insulti rivolti allo steward, sia per l'esito finale di tali comportamenti che hanno determinato, di fatto, l'allontanamento dal campo di gioco dello steward, impegnato in quel momento a svolgere il proprio lavoro;

   sempre durante la medesima partita molti tifosi in Curva nord hanno rivolto pesanti insulti antisemiti contro i tifosi romanisti;

   la SS Lazio ha duramente condannato l'accaduto e ha dichiarato di essersi immediatamente attivata «con il proprio servizio di sicurezza, insieme alle autorità preposte, per individuare e perseguire i responsabili che, con i loro comportamenti, danneggiano gravemente l'immagine di tutto il calcio e di chi tifa con vera passione»;

   l'articolo 604-bis del codice penale punisce i reati di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro per chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; e con la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

   quanto avvenuto il pomeriggio del 22 maggio allo Stadio Olimpico di Roma rappresenta non solo «un grave danno all'immagine di tutto il calcio», come dichiarato dalla SS Lazio, ma anche una violazione dell'articolo 3 della Costituzione il cui primo comma recita: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» –:

   quali urgenti iniziative di competenza intenda adottare al fine di prevenire il ripetersi di fatti gravi quali quelli riportati in premessa nonché per garantire la piena applicazione dei principi di pari dignità sociale e di uguaglianza su tutto il territorio nazionale e in tutti gli stadi di calcio.
(5-08186)

Interrogazione a risposta scritta:


   ROMANIELLO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   da recenti notizie apparse sulla stampa si apprende che la mattina del 19 maggio 2022 diciotto carabinieri avrebbero condotto una perquisizione nell'abitazione di tre giovani attivisti del movimento Fridays for Future Milano, su disposizione del procuratore di Milano;

   i giovani sarebbero accusati di danneggiamento di proprietà privata avvenuta durante un'azione dimostrativa organizzata il 19 marzo 2022, in vista dello sciopero del 25 marzo 2022 organizzato da Fridays for Future;

   l'indagine sarebbe scaturita a seguito della denuncia da parte della Società Gazprom, quale controllante delle due società Weedoo e Centrex Italia, i cui uffici sarebbero ospitati nel palazzo danneggiato;

   secondo la testimonianza dei ragazzi, la perquisizione, avvenuta a distanza di due mesi da fatti contestati, sarebbe avvenuta con metodi intimidatori e ai giovani attivisti, ad uno dei quali sarebbe stato chiesto di spogliarsi e fare flessioni, sono stati sequestrati cellulari, dispositivi elettronici, libri, vestiti e altro materiale personale;

   delle lamentele esternate ai media da parte degli attivisti, a seguito dell'esecuzione della perquisizione, sarebbe stata informata la competente Procura della Repubblica;

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare per contribuire a far luce sui comportamenti tenuti dagli operatori delle forze dell'ordine in occasione della perquisizione che ha riguardato le abitazioni dei tre ragazzi attivisti di Fridays for Future Milano, a distanza di sessanta giorni dai fatti a loro contestati.
(4-12224)

ISTRUZIONE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   SURIANO, SARLI e EHM. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   in data 14 maggio 2021 l'Ufficio scolastico territoriale di Parma ha chiuso per decreto i corsi serali di tutta la città per l'anno scolastico 2021/2022;

   gli studenti e i docenti dell'Isiss «Pietro Giordani» di Parma hanno espresso le loro perplessità rispetto a tale scelta, chiedendo chiarimenti al dirigente territoriale che in data 15 novembre 2021 ha dichiarato che tale scelta era motivata dalla necessità di rideterminare l'organico di secondo grado a causa dell'aumento degli studenti per la secondaria di secondo grado e «considerato le notevoli risorse assegnate agli istituti di montagna». Lo stesso avrebbe altresì risposto che «nella fase di determinazione dell'organico di fatto si è proceduto all'attivazione delle classi serali non autorizzate in organico di diritto»;

   l'istituto, a quanto consta agli interroganti, segnala che, dopo la soppressione dell'organico di diritto, l'organico di fatto non sarebbe stato assegnato ai corsi serali, i quali sarebbero stati avviati a fine settembre con organico Covid con scadenza contrattuale al 31 dicembre 2021, costringendo le scuole ad assumere personale non esperto, giunto talvolta con grande ritardo, rendendo così «precari» tutti i corsi serali di Parma e provincia;

   non è garantita la continuità e la qualità degli insegnamenti, in quanto tutti i docenti hanno perso le loro classi e si sono trasferiti in diverse scuole;

   per l'anno scolastico 2022-23 la grave situazione si ripete. Ad aprile, in fase di assegnazione degli organici di diritto, è stato comunicato alle scuole serali che le loro classi non partiranno per mancanza di risorse, obbligando quindi i docenti che avevano ancora la cattedra di ruolo al serale a presentare domanda urgente di trasferimento e il timore è che il servizio debba essere sospeso per mancanza di risorse adeguate, annullando di fatto gli sforzi sostenuti dal personale scolastico e dall'intero sistema pubblico per la formazione e l'educazione dei cittadini iscritti ai corsi serali;

   il bacino di utenza di tali corsi è costituito da studenti che hanno necessità del diploma per cercare un lavoro o migliorare il proprio status, giovani e adulti che abbandonano il corso diurno per lavorare e chiedono il passaggio al serale o donne che chiedono di studiare per un riscatto personale, in quanto non hanno potuto farlo in precedenza –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative stia mettendo in atto per ristabilire la normalità e garantire il diritto allo studio senza pregiudizio alcuno e senza discriminazioni;

   quali risorse si stiano erogando per garantire la continuità degli studi e le nuove iscrizioni nei corsi serali, stabilizzando di fatto il ruolo «precario» dei docenti impiegati.
(5-08185)

Interrogazioni a risposta scritta:


   GEMMATO. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto si evince dalla relazione conclusiva dell'indagine ispettiva collegiale svolta presso l'I.S. «Ettore Majorana» di Bari, protocollo n. 3677 del 15 dicembre 2014, disposta anche a seguito di esposto inviato al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca nel 2014 dai signori Valente e Sapone, nonché da quanto ulteriormente sostenuto dall'avvocato degli stessi ricorrenti in un esposto inviato agli uffici scolastici competenti nel 2018, nei quali pare abbiano denunciato irregolarità nella composizione delle graduatorie di istituto e conferimenti illegittimi di incarichi di insegnamento, sembrerebbe che i dirigenti tecnici incaricati dal Ministero dell'istruzione abbiano rilevato, nel corso di analisi approfondite, alcune irregolarità poste in essere da alcuni soggetti che, in particolare, si configuravano nell'assenza di titoli posseduti e nell'incompatibilità con l'incarico di insegnamento ricevuto;

   secondo quanto si evince dai predetti atti, i ricorrenti lamenterebbero provvedimenti adottati dagli Uffici e dalle autorità competenti a seguito dei rilievi dell'indagine ispettiva collegiale disposta dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca non adeguati nonché contrari a quanto disposto dalla normativa vigente;

   nelle conclusioni dell'indagine, contenenti le proposte di azione formulate dagli ispettori all'amministrazione, e con riferimento alle irregolarità riscontrate si considera un quadro normativo definito come «chiaro» dagli ispettori ovvero si citano:

    il decreto legislativo n. 150 del 2009 va introdotto l'articolo 55-quater, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 165 del 2001, in ordine al licenziamento disciplinare per «falsità documentali o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera»;

    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, articolo n. 2, comma 3, in ordine alla impossibilità di «... accedere ad impieghi per coloro che siano stati destituiti ... o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo n. 127, primo comma, lettera d)...» del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

    il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 127 che prevede che «... l'impiegato incorra nella decadenza dall'impiego ... d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile...»;

    il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articolo n. 75, in ordine alla decadenza dai benefici del dichiarante in caso di dichiarazioni non veritiere;

   altrettanto chiare sembrerebbero essere le proposte inoltrate dagli ispettori all'amministrazione che chiedono, con riferimento alle norme citate, sanzioni diverse per i soggetti coinvolti nella vicenda, che vanno dalla perdita dei benefici illecitamente conseguiti, al ricalcolo dei punteggi nelle graduatorie, fino all'esclusione della possibilità di stipulare nuovi contratti di lavoro con l'amministrazione –:

   se e quali dei fatti esposti in premessa e nelle denunce dei ricorrenti trovino conferma;

   se risultino confermate tutte le irregolarità rilevate nel corso dell'indagine ispettiva collegiale citata in premessa;

   quali provvedimenti conseguenti alle irregolarità rilevate nel corso dell'indagine ispettiva collegiale siano stati adottati.
(4-12219)


   FASSINA. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   il direttore generale dell'Ufficio scolastico delle Marche ha previsto la non costituzione della classe prima per l'anno scolastico 2022/2023 nelle scuole primarie dei comuni di Borgo Pace e Monte Grimano Terme, in provincia di Pesaro e Urbino, stabilendo la non iscrizione dei bambini alle pluriclassi esistenti nei due comuni e il conseguente spostamento degli alunni sui plessi dei comuni confinanti;

   le pluriclassi nascono quando, non raggiungendo il numero minimo di 15 studenti richiesto, si uniscono alunni di diverse fasce di età in una classe unica. Per lo più questa scelta viene attuata per evitare ai bambini, e a intere famiglie, di emigrare in un altro paese o in un altro plesso, impedendo così lo spopolamento di intere aree, soprattutto montane;

   l'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 stabilisce che nelle scuole primarie le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni;

   spesso, la pluriclasse è una ricchezza dal punto di vista dell'apprendimento, perché tutti gli alunni possono essere seguiti in modo quasi personalizzato ed individuale. C'è la possibilità di colmare in breve tempo eventuali lacune in itinere, grazie a continue attività di recupero e potenziamento;

   la mancata formazione delle classi prime nei plessi dei comuni di Borgo Pace e Monte Grimano Terme non solo non prevede alcun risparmio per il sistema scuola, dato che l'organico assegnato è lo stesso dell'anno scolastico in corso, ma nell'immediato porterà un aggravio di costi per i due piccoli comuni che dovranno ampliare il servizio di scuolabus, dovendo garantire il trasporto verso due plessi di scuola primaria anziché uno. Inoltre, gli edifici che ospitano le scuole primarie nei due comuni marchigiani sono stati adeguati dal punto di vista sismico e efficientati grazie a finanziamenti statali;

   il provvedimento del direttore generale dell'Ufficio scolastico delle Marche contrasta con le azioni messe in campo negli ultimi anni per ripopolare e rivitalizzare le aree interne: il blocco delle iscrizioni alle prime classi, nonostante la presenza di pluriclassi in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale, rileva un chiaro progetto di chiusura definitiva dei plessi scolastici presenti nei piccoli comuni –:

   quali iniziative di competenza intenda mettere in atto al fine di salvaguardare le scuole primarie dei piccoli comuni, presidio civico e culturale indispensabile in territori che patiscono diverse problematicità in fatto di sviluppo economico e sociale.
(4-12222)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   MICELI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nell'ambito della vicenda riguardante la salvaguardia dei livelli occupazionali dei 543 dipendenti della società Almaviva tra Palermo e Rende, già adibiti ai servizi di call center di Alitalia, e non riconfermati da Covisian, società di gestione del servizio per la compagnia aerea Ita Airways, nonostante i ripetuti appelli e le indicazioni dei Ministri interrogati nelle sedi parlamentari, non si registra, ad oggi, nessun progresso favorevole ai lavoratori;

   in risposta a precedenti interrogazioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha evidenziato come «l'assenza dei vertici di ITA Airways al tavolo ministeriale ha impedito l'avvio di qualunque forma di confronto» e, assicurando l'impegno del Governo, ha sottolineato «l'importanza, in ragione delle ricadute sociali della questione, che tutti i soggetti coinvolti partecipino a tale confronto – attesa la crescente attenzione che si è determinata sulla vicenda – si confida nel fatto che i responsabili di ITA Airways possano offrire maggiori disponibilità per l'individuazione di una soluzione condivisa»;

   nel corso delle audizioni presso la Camera dei deputati delle Commissioni riunite IX e XI, il presidente esecutivo, dottor Alfredo Altavilla, e l'amministratore delegato di Italia Trasporto Aereo SpA, dottor Fabio Lazzerini, – pur manifestando «la disponibilità ad assumere risorse provenienti da Covisian a Palermo» – hanno sottolineato come tale disponibilità fosse esclusivamente per «poche decine di unità» scaricando la responsabilità del problema su «chi si è assunto l'onere di assumere 543 persone senza avere commesse alle spalle» ed evidenziando che «non possiamo assumerci noi l'onere»;

   in una successiva audizione sul tema, il Ministro dell'economia e delle finanze, ha ribadito come fosse «opportuno richiamare tutti, coloro che hanno cariche anche nelle aziende di proprietà statale, a mantenere sempre un profilo istituzionale, mantenere sempre comportamenti improntati alla sobrietà, perché questo comunque è qualcosa che è bene anche per la gestione aziendale, oltre che essere bene sotto un profilo etico in senso ampio», appello che, ad oggi, appare essere ignorato dalle parti interessate;

   ad avviso dell'interrogante, la compagnia di bandiera, società partecipata al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, non può e non deve ignorare la posizione del Governo, deve adottare un atteggiamento eticamente corretto tale da salvaguardare le centinaia di dipendenti che hanno diritto al mantenimento del proprio posto di lavoro e non può operare un vero e proprio «scaricabarile» finalizzato esclusivamente a far valere i propri diritti piuttosto che a trovare una soluzione per evitare il licenziamento dei lavoratori e il dramma sociale che coinvolgerebbe le rispettive famiglie –:

   se e quali iniziative immediate di competenza intendano adottare per rendere effettivo l'esercizio del controllo statale sulla società interamente partecipata e per garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali e dei posti di lavoro.
(5-08188)

Interrogazione a risposta scritta:


   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 44 del 2021, come convertito dalla legge, introduce, all'articolo 10, misure idonee a ridurre i tempi di reclutamento del personale per le pubbliche amministrazioni;

   in particolare, il decreto prevede tra le altre cose, nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale, anche in videoconferenza, nonché l'utilizzo di dispositivi digitali e informatici;

   per le procedure concorsuali i cui bandi sono stati già pubblicati alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, qualora non sia stata svolta alcuna attività, si prevedeva la possibilità di modificare la procedura concorsuale al fine di rendere operative le modifiche procedurali introdotte;

   l'Inps nel corso della pandemia, è stata chiamata a liquidare un numero di prestazioni che non conosce precedenti, sottoponendo il proprio personale a ritmi di lavoro elevati .e pressanti. Nonostante lo sforzo, però, in molti hanno sperimentato disagi e ritardi e hanno patito le lentezza della pubblica amministrazione;

   al fine di porre rimedio alle carenze in pianta organica dell'Inps, sono state autorizzate nuove assunzioni che, verosimilmente, avrebbero contribuito ad alleggerire il carico di lavoro e a velocizzare l'iter burocratico;

   l'Inps, però, ha dimostrato lentezza anche nella fase assunzionale, facendo registrare notevoli ritardi in tutto l'iter amministrativo. Basti pensare che, rispetto all'autorizzazione ad assumere ottenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, il bando per l'assunzione di 1.858 consulenti della protezione sociale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° ottobre 2021;

   oltre alla spropositata lunghezza delle tempistiche nel complesso, cosa ancora più grave è la seduta dell'istituto, ad avviso dell'interrogante, incomprensibile e alquanto illogica, di non avvalersi delle semplificazioni previste dal decreto-legge n. 44 del 2021, emanato e convertito in legge prima della pubblicazione del bando di concorso summenzionato, che ha continuato a mantenere la struttura a due prove scritte;

   il concorso summenzionato si svolgerà a luglio, concentrando nello stesso mese sia la prova preselettiva che le due prove scritte;

   poiché dai ritardi nella di selezione del personale derivano conseguenze negative per i cittadini, occorre fare chiarezza su alcuni punti che, a giudizio dell'interrogante, danneggiano i cittadini, il personale dipendente e gli aspiranti concorrenti –:

   quali siano le ragioni del grave e ingiustificato ritardo nell'emanazione del bando per l'assunzione di 1.858 consulenti della protezione sociale presso l'Inps;

   quali siano le ragioni addotte dall'istituto per non aver adottato la procedura concorsuale prevista dal decreto-legge n. 44 del 2021, che avrebbe indubbiamente velocizzato l'assunzione di nuovo personale;

   quali procedure concorsuali siano in fase di attivazione e se per queste si intendano adottare iter più veloci e snelli.
(4-12218)

SALUTE

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   secondo la CIPOMO, il Collegio italiano primari oncologi ospedalieri, occorre riorganizzare completamente l'oncologia se si vuole veramente trarre il massimo dai nuovi orizzonti terapeutici come quelli dell'oncologia molecolare;

   in particolare, aumento dei posti nelle scuole di specializzazione, potenziamento delle reti oncologiche, «per creare un “tessuto connettivo” che colleghi agevolmente tutte le realtà oncologiche distribuite sul territorio (diverse strutture oncologiche nel tempo sono state chiuse o ridimensionate in varie Regioni), rafforzamento della medicina territoriale per migliorare la risposta ai bisogni del malato e riduzione del carico attuale che pesa sul sistema ospedaliero, puntando sulla digitalizzazione, dal fascicolo sanitario elettronico, alla telemedicina, al collegamento digitale tra strutture: è questa la roadmap delle priorità tracciate»;

   gli ultimi due anni hanno impattato pesantemente su una organizzazione già fortemente penalizzata, soprattutto in alcune regioni, facendo registrare un «sorpasso» delle patologie tumorali nei confronti di quelle cardiache: secondo quanto emerso da un'indagine pubblicata su The Lancet ogni anno circa 18 milioni di decessi nel mondo sono dovuti a cause cardiovascolari e 9-10, a quelle tumorali, ma nei Paesi ricchi gli «equilibri» stanno cambiando a favore dei tumori;

   solo in Italia, sono stati registrati 46 milioni di visite specialistiche e accertamenti diagnostici e 3 milioni di screening oncologici in meno nel 2020 rispetto all'anno precedente; sta inoltre aumentando il numero di tumori in stato avanzato: secondo l'Osservatorio nazionale screening si registrano in media 5 mesi di ritardo per lo screening del tumore del collo dell'utero, per quello del tumore della mammella e per lo screening colorettale; e ancora, sono «sfuggiti» ai controlli, nel 2020 rispetto al 2019, in termini di mancate diagnosi oltre 3.300 carcinomi mammari, 2.782 lesioni cervicali CIN2+, quasi 1.300 carcinomi colorettali e oltre 7.400 adenomi avanzati;

   se gli Stati non faranno nulla per invertire la rotta, entro 20 anni il cancro potrebbe diventare la prima causa di morte al mondo, nonostante i continui progressi dell'oncologia, soprattutto grazie alle nuove frontiere aperte dalla diagnosi molecolare, sempre più precisa, che permette di comprendere meglio la biologia dei tumori e quindi di indirizzare in modo più proficuo la terapia;

   negli ultimi 3 anni, invece, il Servizio sanitario nazionale ha perso quasi 21 mila medici specialisti; dal 2019 al 2021 hanno abbandonato l'ospedale 8 mila camici bianchi per dimissioni volontarie e scadenza del contratto a tempo determinato e 12.645 per pensionamenti, decessi e invalidità al 100 per cento;

   e non solo, perché nel mese di dicembre 2020 il Parlamento ha approvato il disegno di legge di conversione del cosiddetto «decreto ristori» che prevede diverse novità in ambito sanitario, tra le quali, in particolare, lo stanziamento di 5 milioni di euro per consentire «il miglioramento dell'efficacia degli interventi di cura e delle relative procedure, anche alla luce degli sviluppi e dei progressi della ricerca scientifica applicata con specifico riguardo alla prevenzione e alla terapia delle alterazioni molecolari che originano i tumori»;

   i fondi avrebbero dovuto essere destinati al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza; l'analisi delle mutazioni genetiche dei tumori sta, infatti, cambiando l'approccio terapeutico e al modello istologico, basato sullo studio dei tessuti, sempre più spesso si affianca il «modello mutazionale» per ottenere una terapia il più possibile cucita addosso al singolo paziente;

   in particolare, i test di profilazione genomica sono in grado di identificare le alterazioni geniche presenti nei tumori e, quindi, indicare quale è il trattamento molecolare più appropriato per ogni singolo paziente, ma oggi, mentre alcune regioni rimborsano questo tipo di test, in altre i cittadini devono pagarli a proprie spese, accentuando l'inaccettabile divario di accesso alle cure che esiste tra diverse zone del territorio nazionale;

   il decreto-legge, però, prevedeva che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione – quindi entro il 25 febbraio 2021 – un decreto, concertato tra il Ministero della salute e quello dell'economia e delle finanze, avrebbe dovuto stabilire i criteri e le modalità di riparto del fondo in questione, nonché il sistema di monitoraggio e l'impiego delle somme;

   il condizionale è d'obbligo, perché quei fondi, secondo quanto consta agli interpellanti, non sono mai arrivati a destinazione e, anzi, i termini di impiego sarebbero scaduti, perché il decreto attuativo non sarebbe mai stato emanato;

   la diagnosi precoce è uno strumento essenziale, che consente non solo di allungare l'aspettativa di vita dei pazienti oncologici, ma di migliorarne la qualità –:

   per quali motivazioni il citato decreto attuativo non sia stato adottato e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere per consentire l'immediato stanziamento delle risorse economiche destinate al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori;

   se e quali immediate iniziative di competenza il Governo intenda assumere per ripensare interamente l'organizzazione dell'oncologia, anche attraverso una destinazione consapevole delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
(2-01529) «Lucaselli, Lollobrigida».

Interrogazioni a risposta scritta:


   CLAUDIO BORGHI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 5 maggio 2022 l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha diffuso i dati relativi all'eccesso di mortalità in tutti i Paesi del mondo. L'eccesso di mortalità associato a COVID-19 viene utilizzato per quantificare gli impatti diretti e indiretti della pandemia, ed è definito come la differenza tra il numero totale di decessi verificatisi e il numero di ipotetici decessi in assenza della pandemia, ovvero uno scenario no-COVID-19, non vengono conteggiate solo le morti dirette per Covid (chi ha contratto il Coronavirus), ma anche quelle indirette causate ad esempio dalle mancate o ritardate cure di altre patologie;

   l'Oms ha stimato che, in tutto il mondo, la pandemia nel periodo di tempo dall'inizio del 2020 alla fine del 2021, ha provocato la morte di quasi 15 milioni di persone: circa il 13 per cento in più di quelle che mediamente muoiono in due anni;

   secondo l'Oms in Italia nel biennio 2020-2021 ci sarebbero state 133 morti in eccesso ogni 100.000 abitanti (ovvero quasi 80.000 totali), mentre in tutta Europa 3,25 milioni. I dati per il nostro Paese rivelano uno scenario difficile da spiegare: nella fascia dai 0 ai 39 anni (< 40) nell'anno 2021 è indicato un eccesso di mortalità di 900 unità. Pur sottraendo da tale cifra 200 morti, riferiti potenzialmente a decessi COVID-19 o alle morti da incidenti stradali, risulta, in ogni caso, un eccesso di mortalità pari a circa 600 unità;

   l'Istat, invero, avrebbe registrato 504 morti in più tra gli under 40 nel 2021 rispetto al 2020, altro dato difficile da spiegare, stante che, tolti i morti per COVID-19 o per incidenti stradali, rimarrebbero quasi 500 morti senza una ragione plausibile;

   questo aumento delle morti in Italia nella fascia di età sotto i 40 anni nel 2021, sembrerebbe essere registrato in concomitanza con la campagna vaccinale anti COVID-19; infatti, le vaccinazioni sono state aperte a maggio 2021 per le fasce d'età più giovani, gli under 50;

   numerosi quotidiani hanno riportato studi condotti su fasce di popolazione di giovane età che hanno svelato il collegamento tra la prima e la seconda dose dei vaccini anti-Covid a mRna e l'aumento del rischio di sviluppare una miocardite. Da queste ricerche è emersa la maggiore predisposizione a sviluppare questo quadro clinico dopo il completamento del ciclo vaccinale, l'effetto collaterale da vaccino più frequente nella popolazione maschile;

   inoltre, le ricerche condotte per stimare la mortalità attesa nel 2021 del professor Antonello Maruotti professore di statistica all'Università Lumsa di Roma, hanno ottenuto come valore della mortalità in eccesso 480 unità con intervallo di stima fra 250 e 750. Il suo approfondimento ha registrato la presenza nel 2021, specialmente a partire dal mese di maggio, di un consistente eccesso di mortalità tra gli under 40, per un aumento di circa il 7 per cento rispetto a quanto sarebbe stato lecito attendersi sulla base dei dati dei dieci anni precedenti;

   nel 2020, anno di scoppio della pandemia da COVID-19, periodo in cui non esistevano cure per combattere il virus, risulta che tra gli under 40 non ci sia stato nessun tipo di anomalia. Al contrario, nel 2021, anno in cui si dovrebbe registrare la protezione del vaccino per la maggior parte della popolazione, l'Oms ha registrato 900 morti in più rispetto a quello che ci si sarebbe dovuto attendere nella fascia di età di riferimento –:

   se non sia opportuno adottare iniziative per sospendere precauzionalmente la somministrazione del vaccino per COVID-19 tra i giovani, in attesa di verificare le spiegazioni sottese a questi dati, nonché ogni tipo di obbligo vaccinale, stante il rischio potenziale che i dati dell'Oms sembrano indicare.
(4-12225)


   NAPPI e PENNA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano stabilisce i «criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio» ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   la lettera o) del comma 796 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 ha sollecitato la riorganizzazione delle strutture private e pubbliche eroganti prestazioni specialistiche di diagnostica di laboratorio al fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate;

   l'intesa Stato-regioni n. 61 del 23 marzo 2011 ha previsto l'introduzione della soglia minima di produttività;

   in sintesi tale modello organizzativo ha previsto l'obbligo per le strutture che effettuano prestazioni per il Servizio sanitario nazionale al di sotto della soglia minima di efficienza di 200.000, ridotte a 100.000 nel regime transitorio, calcolate secondo il criterio della PEQ (prestazione equivalente), di aggregarsi in un nuovo soggetto accreditato, dotato di un nuovo codice regionale, per poter continuare a lavorare per conto del Servizio sanitario nazionale);

   dunque, un laboratorio centralizzato eseguirà la fase analitica ed un gruppo di punti di accesso e prelievo distribuiti sul territorio eseguiranno esclusivamente le fasi pre e post-analitiche;

   a fronte di tale accordo alcune regioni italiane hanno provveduto ad approvare piani di riassetto della rete laboratoristica privata andando a rimodulare le autorizzazioni all'esercizio dei laboratori sottosoglia che si sono trovati a diventare meri punti di prelievo detti spoke;

   il parere della direzione generale del Ministero della salute ha stabilito che viene considerato spoke un laboratorio in cui sono eseguiti esami con tecnologie che non richiedono competenze specialistiche mentre vengono considerati hub i laboratori in cui vengono eseguiti esami con tecnologie più avanzate e che necessitano per questo motivo di operatori in possesso di specifiche capacità;

   alcune regioni hanno aderito a questo modello hub e spoke, che ha di fatto destinato la maggior parte dei laboratori alla inevitabile chiusura con grave perdita di servizi di prossimità e di un'intera classe professionale costituita da biologi, tecnici di laboratorio e impiegati;

   questa riorganizzazione così concepita, che ha evidentemente causato un accentramento dei servizi laboratoriali nelle mani di quei pochi gruppi monopolistici che si sono trovati sopra soglia minima, porta con sé anche la possibilità che i campioni trasportati dallo spoke all'hub, risultino gravati da un margine errore che, secondo le recenti stime, si attesta fino al 70 per cento in fase pre-analitica;

   il Tar Basilicata, bocciando il riordino della rete laboratoristica, ha affermato che i criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio approvati nell'accordo Stato-regioni lasciavano margini di autonomia alle regioni in merito alla traduzione operativa degli stessi ritenuta più consona alle specificità territoriali, ma, nella realtà, le regioni si sono limitate a recepire il concetto di soglia minima «senza riportare l'analisi della situazione di partenza, delle caratteristiche dell'offerta e della domanda di tali tipologie di prestazioni sanitarie» creando forti distorsioni della concorrenza e mancanza di servizi territorialmente vicini all'utenza –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda adottare affinché le regioni, che a causa di questo modello hanno perso servizi sanitari di prossimità come quelli laboratoriali, aderiscano alla normativa vigente in materia di «contratto di rete» in cui l'aggregazione tra laboratori garantisce libertà organizzativa e autonomia giuridico e tecnico-amministrativa dei laboratori aderenti alla rete così da determinare la permanenza del laboratorio analisi con tutte le sue fasi.
(4-12227)

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

  I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

   interrogazione a risposta scritta D'Attis n. 4-04526 del 21 gennaio 2020;

   interrogazione a risposta in Commissione Pezzopane n. 5-07064 del 12 novembre 2021.

ERRATA CORRIGE

  Interrogazione a risposta scritta Paolin n. 4-12177 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della Seduta n. 701 del 25 maggio 2022. Alla pagina 26609, seconda colonna, dalla riga ventinovesima alla riga trentunesima, deve leggersi: «dove, presso la chiesa dei Frari, è conservato il cuore di Antonio Canova;», e non come stampato.

  Interrogazione a risposta scritta Lolini n. 4-12192 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della Seduta n. 702 del 27 maggio 2022. Alla pagina 26650, seconda colonna, alla riga dodicesima, deve leggersi: «LOLINI, ZOFFILI, VIVIANI, BUBISUTTI, GASTALDI, GOLINELLI, LOSS, MANZATO. - Al Ministro delle politiche» e non come stampato.