Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Lunedì 28 marzo 2022

ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:


   La Camera,

   premesso che:

    in linea con gli obiettivi del Green Deal e con l'impegno ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente, puntando alla riduzione entro il 2030 delle emissioni di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990, a luglio 2021 è stato presentato il cosiddetto pacchetto Fit for 55 che, in base a nuovi e più ambiziosi obiettivi di riduzione, vincola il sistema energetico del nostro Paese al raggiungimento al 2030 di almeno il 72 per cento della generazione elettrica da fonti rinnovabili, fino a livelli prossimi al 95-100 per cento nel 2050;

    al fine di favorire gli investimenti sostenibili, il 12 luglio 2020 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2020/852, che ha introdotto nel sistema normativo europeo la tassonomia delle attività economiche eco-compatibili, all'interno del quale la Commissione europea ha previsto condizioni molto rigide per gli investimenti privati nel settore del nucleare, ammettendo unicamente soluzioni progettuali che dimostrino di avere adeguate risorse finanziare per il decommissioning ed essere dotati di impianti di smaltimento dei rifiuti a bassa attività già operativi e di un piano dettagliato per rendere operativa, entro il 2050, una soluzione per le scorie ad alta radioattività;

    il problema dei rifiuti radioattivi derivanti dall'attività delle centrali o dal loro decommissioning è di grande attualità nel nostro Paese e ancora non si è pervenuti ad una soluzione concreta per il loro smaltimento;

    rifiuti e scorie degli impianti nucleari (chiusi definitivamente dal 1990) sono in parte dislocati sul territorio nazionale, in 19 siti temporanei, e in parte collocati all'estero, prossimi a tornare in Italia una volta riprocessati;

    l'iter per arrivare all'individuazione del sito idoneo a ospitare il deposito nazionale di stoccaggio dei rifiuti radioattivi, come richiesto dalla direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio europeo, è ancora in corso e al momento nella fase più delicata di localizzazione, a seguito della trasmissione al Ministero della transizione ecologica, il 15 marzo 2022, della proposta di Carta nazionale delle aree idonee (Cnai), come previsto all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 31 del 2010. Ad oggi non risultano emerse autocandidature da parte delle località indicate come idonee nella Carta;

    il deposito dovrà essere costruito nel rispetto dei più elevati standard di sicurezza radiologica e salvaguardia ambientale, anche al fine di conservare in assoluta sicurezza i materiali irraggiati, in attesa che gradualmente perdano il loro grado di radioattività;

    i reattori attualmente esistenti, di seconda e terza generazione, sono stati costruiti in prevalenza negli anni '80 e '90, come l'impianto di Montalto di Castro e il noto reattore di Fukushima in Giappone. A partire dal 2000 sono stati progettati soprattutto reattori di terza generazione, come gli Ap1000 negli Stati Uniti, Vver-1200 in Russia, gli Epr francesi;

    nel 2001 il Generation IV international forum (Gif), a cui hanno aderito Australia, Canada, Cina, Euratom, Francia, Giappone, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Svizzera, Regno Unito, ha coniato il concetto di «nucleare di 4a generazione», tecnologia che sfrutta l'energia ricavabile dalla scissione di atomi, a tutt'oggi non abbastanza matura per consentire un utilizzo industriale e per garantire condizioni di sicurezza, soprattutto nel caso dei reattori di tipo «fast-breeder». Va infatti rilevato che l'unico impianto dimostrativo di 4a generazione al mondo su scala industriale si trova a Shidaowan, nella provincia di Shandong, collegato alla rete e messo in funzione solo a dicembre 2021;

    quanto alle tecnologie a fusione, attualmente il reattore più avanzato è Iter, in fase di costruzione a Cadarache, nel sud della Francia, sostenuto e finanziato da Unione europea, Cina, Stati Uniti, Corea del Sud, India, Giappone e Russia, sospeso il 1° marzo 2022 dall'Autorità francese per la sicurezza nucleare (Asn), che ha mosso rilievi sull'affidabilità del modello e sul rischio di esposizione alle radiazioni per il personale. Nelle previsioni più ottimistiche i risultati delle attuali sperimentazioni vedranno la luce non prima di 30 anni;

    proprio i rischi relativi al ricorso alle tecnologie nucleari continuano a destare forte preoccupazione anche in presenza di avanzati sistemi di sicurezza. Ad oggi, infatti, non si dispone di dati sufficienti per valutarne con previsione attendibile gli impatti ambientali e gli effetti sulla salute;

    il conflitto tra Russia e Ucraina e le notizie degli attacchi russi agli impianti di Chernobyl e Zaporizhzhia hanno indotto il Governo ad accelerare sulla stesura del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche e nucleari, previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, proposto alla Conferenza unificata e teso ad individuare e disciplinare le misure necessarie per fronteggiare gli incidenti che avvengono in impianti nucleari collocati in Paesi esteri e che potrebbero richiedere azioni di intervento coordinate a livello nazionale;

    secondo quanto emerso dallo studio curato dal «World nuclear industry status report 2020» (Wnisr) produrre 1 chilowattora di elettricità con il fotovoltaico nel 2020 è costato in media nel mondo 3,7 centesimi di dollaro, con l'eolico 4,0 centesimi di dollaro e con il nucleare 16,3 centesimi di dollaro;

    anche le stime di Lazard, autorevole istituzione finanziaria, confermano che la nuova capacità nucleare richiede investimenti, soprattutto nella fase iniziale, molto più alti e tempi lunghi per la messa in funzione rispetto a quelli richiesti per le fonti rinnovabili, pari ad almeno quattro volte tanto, a parità di energia generata. Inoltre, i costi del nucleare seguono una tendenza all'aumento, mentre quelli delle rinnovabili sono in continua diminuzione, soprattutto in una prospettiva di ulteriore crescita del settore tracciata dagli impegni assunti nell'ambito della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 (Cop 26);

    a tale riguardo, rileva menzionare che il reattore nucleare OL3 della centrale finlandese di Olkiluoto, costruito dal gruppo francese Areva e dalla tedesca Siemens Ag, ha accumulato dodici anni di ritardo dalla data prevista per la sua entrata in funzione, con un costo triplicato rispetto ai 3 miliardi di euro originari stimati nel 2005. Analoga sorte ha avuto il reattore Epr di Flamanville, in Normandia, atteso per la fine del 2022, dopo rallentamenti che, anche in questo caso, hanno fatto registrare un ritardo di dieci anni e un costo più che triplicato;

    un ritorno dell'Italia al nucleare distrarrebbe le risorse economiche destinate allo sviluppo delle fonti rinnovabili e al miglioramento dell'efficienza energetica, tecnologie che hanno già dimostrato di innovare in modo significativo il sistema energetico nazionale e dar vita ad una struttura imprenditoriale capace di creare nuove competenze e nuovi posti di lavoro richiesti da tutta la filiera e l'indotto legato al settore. Va poi ricordato che la produzione di energia nucleare è stata oggetto di due referendum abrogativi, rispettivamente del 1987 e del 2011, con i quali è stata decretata la fine della produzione e dello sfruttamento dell'energia nucleare nel nostro Paese;

    occorre inoltre osservare che i costi connessi al decommissioning delle centrali elettronucleari dismesse, alla chiusura del ciclo del combustibile e alle attività connesse e conseguenti, affidate dal 1999 alla Sogin, sono inclusi tra le voci di costo che compongono gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ai sensi del decreto ministeriale del 26 gennaio 2000 e della legge n. 83 del 2003, e sono posti a carico delle utenze. Tuttavia, a più di vent'anni dall'istituzione della citata società, solo il 30 per cento dei lavori di smantellamento nucleare risulta concluso;

    risulta, quindi, di tutta evidenza che tornare ad investire nella tecnologia nucleare comporti un costo economico per i cittadini che si allontana dai meccanismi di partecipazione alla produzione di energia su base democratica, riconosciuti a livello europeo con l'adozione del Clean energy package, e pertanto significa ridimensionare il ruolo, riconosciuto ai consumatori, di protagonisti del processo di transizione energetica e quindi di prosumer, ossia di coloro che autoproducono e autoconsumano energia, nell'ottica di ottenere i vantaggi economici legati alla riduzione dei costi delle componenti variabili della propria bolletta (quota energia, oneri di rete e relative imposte), della quantità di anidride carbonica emessa in atmosfera nonché della dipendenza dalle forniture dei Paesi esteri,

impegna il Governo:

1) a proseguire nella ricerca tecnologica per lo sviluppo dell'energia da fusione, in particolare sul confinamento magnetico, nell'ambito dei programmi di collaborazione con istituti e università a livello internazionale, senza tuttavia distrarre le risorse pubbliche destinate al miglioramento dell'efficienza energetica nonché allo sviluppo e all'incentivazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, da considerare predominanti e con vantaggi maggiori su scala temporale, per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 e 2050;

2) ad adottare iniziative per assicurare il rispetto dell'iter procedurale per l'individuazione del deposito unico nazionale al fine di garantire il rispetto dei parametri finalizzati alla messa in sicurezza, alla completa bonifica e al ripristino ambientale di tutti i siti temporanei e delle strutture del territorio nazionale dove sono attualmente collocati i rifiuti radioattivi;

3) ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad imprimere un maggior impulso nell'individuazione e nella perimetrazione di aree idonee destinate alle installazioni di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021, nonché a sostenere la ricerca verso soluzioni tecnologiche innovative che consentano di ottimizzare lo sfruttamento delle medesime fonti e dei sistemi di accumulo, anche al fine di calmierare i prezzi dell'energia nel lungo periodo;

4) ad adoperarsi affinché, al fine di pervenire in tempi certi al rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti rinnovabili per l'intera potenza attualmente disponibile, siano adottate misure volte al rapido superamento degli eventuali conflitti tra gli enti pubblici che intervengono nelle procedure di valutazione ambientali e, parallelamente, a proseguire nel percorso di semplificazione delle procedure autorizzatorie, attraverso l'indicazione di regole chiare per gli enti locali e per gli operatori, in linea con i principi e i criteri eventualmente individuati dalle regioni per la loro corretta installazione sulle superfici e sulle aree ritenute idonee, per una migliore integrazione nel territorio.
(1-00614) «Masi, Federico, Sut, Alemanno, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Orrico, Palmisano, Perconti, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi».


   La Camera,

   premesso che:

    i fenomeni di globalizzazione dell'economia ed in particolare l'avvento dell'economia digitale, comprendente tutte le attività economiche sviluppatesi sulle tecnologie digitali o che fanno ad esse riferimento, hanno determinato l'insorgere di nuove importanti sfide dal punto di vista fiscale e tributario legate a fenomeni quali: l'alta mobilità dei contribuenti e del capitale, l'alto numero di transazioni transfrontaliere e l'internazionalizzazione delle strutture finanziarie;

    le trasformazioni sopra richiamate hanno comportato che alcuni operatori economici, approfittando della situazione di incertezza e dell'assenza di normative e regolamenti in materia, abbiano elaborato pratiche di evasione e di elusione fiscale, nonché politiche commerciali perseguite, sfruttando il gap legislativo-tributario esistente tra le diverse legislazioni nazionali, al fine di massimizzare i propri profitti e minimizzare il contributo a favore degli erari nazionali (cosiddetti fenomeni dell'aggressive tax planning e del profit shifting);

    l'Unione europea ha tra le proprie fondamenta il mercato unico che, ad oggi, non ricomprende l'Unione fiscale: pertanto gli Stati membri possono attuare politiche di concorrenza fiscale, le quali impattano fortemente sulla responsabilità fiscale delle imprese a detrimento della fiscalità generale degli stessi Stati membri e quindi della capacità di tali Stati di finanziare spesa pubblica e servizi;

    nelle raccomandazioni dell'Unione europea contenenti i pareri sul programma nazionale di riforma verso Olanda, Lussemburgo, Malta, Cipro, Irlanda, emerge, dal 2017, il tema della pianificazione fiscale aggressiva strategica (Atp): l'elevato livello dei dividendi, degli interessi e delle royalty pagati in percentuale del prodotto interno lordo indica che le imprese impegnate nella Atp sfruttano la normativa tributaria per eludere l'imposizione fiscale. Tali transazioni, se non sono tassate neanche nella giurisdizione di riscossione, rappresentano una evasione fiscale;

    l'entità delle transazioni finanziare all'interno degli Stati dell'Unione e degli stessi gruppi di imprese (holding) è reso di ancora più difficile misurazione, poiché le società multinazionali non rendono pubbliche le rendicontazioni Paese per Paese (cosiddetto country-by-country reports o (Cbcr), determinando la conseguente impossibilità di valutare i dati di bilancio aggregati e facilitando così il fenomeno del profit-shifting;

    la pubblicazione dei Cbcr risulta particolarmente utile al fine di condurre una verifica del principio di responsabilità fiscale d'impresa rispetto al grado di pianificazione fiscale societaria globale, permettendo una valutazione rispetto a potenziali disallineamenti esistenti tra l'attività economica condotta da grandi multinazionali in ciascuna giurisdizione in cui operano tramite entità di gruppo e il livello di utili ivi registrati;

    la pubblicazione dei Country by Country Reports risulta, oggi, ancora più importante come strumento di trasparenza per verificare l'effettiva applicazione delle sanzioni economico-finanziarie introdotte in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. I Cbcr fungono, altresì, come importante strumento di trasparenza per verificare le attività di quelle società il cui assetto proprietario è riconducibile ad oligarchi russi o a personalità soggette a sanzioni da parte occidentale;

    il fenomeno dell’«arbitraggio fiscale», il trasferimento dei profitti verso Paesi a bassa imposizione fiscale, non riguarda solo i Paesi extra Unione Europea. Secondo recenti stime conservative realizzate dagli economisti Tørsløv, Wier e Zucman, il fenomeno del profit-shifting ha un costo per l'Italia (in termini di mancata riscossione di gettito Ires quantificabile fino a 6,35 miliardi di dollari annui, con oltre l'87 per cento degli utili trasferiti in sei giurisdizioni appartenenti all'Unione europea (Belgio, Cipro, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Paesi Bassi);

    secondo quanto evidenziato nel report «The axis of tax avoidance» pubblicato, a fine aprile 2020, dal Tax Justice Network, gli Stati membri dell'Unione europea perdono, ogni anno, più di 27 miliardi di dollari di imposte sulle società da parte di aziende statunitensi che si avvantaggiano delle opportunità offerte dalle norme in vigore nel vecchio continente per spostare i loro profitti dove è più conveniente ed in particolare in Stati quali Regno Unito, Svizzera, Lussemburgo e Paesi Bassi. Gli autori del report hanno calcolato che, per ogni singolo dollaro di imposta sulle società, spostato all'interno dell'Unione europea, gli Stati membri perdono complessivamente 7 dollari di imposte. Tra i Paesi più colpiti dal fenomeno del profit shifting vi sono la Francia (7 miliardi di dollari in meno di imposte), la Germania (oltre 4 miliardi), l'Italia (poco meno di 4 miliardi) e la Spagna (oltre 2 miliardi);

    tra gli Stati ed anche tra gli stessi membri dell'Unione europea permangono forti differenze tra le legislazioni in materia fiscale riguardo l'ammontare dell'aliquota di tassazione sul reddito societario. L'Ungheria applica un'aliquota pari al 9 per cento, l'Irlanda del 12,5 per cento, nettamente inferiori a quelle applicate in Paesi quali l'Italia, con un'aliquota pari al 27,8 per cento, la Germania, del 29,9 per cento, e la Francia pari al 32 per cento;

    la pandemia dovuta alla diffusione del virus Sars-CoV-2 ha maggiormente evidenziato i gravi costi delle pianificazioni fiscali aggressive all'interno dell'Unione europea, in termini di profonda distorsione dell'architettura comunitaria che danneggia il nostro Paese – con perdite altissime in termini di entrate tributarie proprie dalle imprese – e impoverimento per l'intera Unione europea;

    per quanto concerne l'assenza di una tassazione sulle attività dell'economia digitale nello studio «I giganti del WebSoft», pubblicato nel 2019 dall'Area studi di Mediobanca, si evidenzia che la tassazione ai colossi digitali frutta, annualmente, allo Stato italiano 70 milioni di euro, a fronte di un fatturato totale (per le sole filiali italiane) pari a 3,3 miliardi di euro. I dati evidenziano che, a causa della mancata previsione di un'imposta in materia, Amazon nel 2019 ha pagato appena 10.9 milioni di euro di imposte a fronte di un fatturato di oltre 1 miliardo, Google 5.7 milioni e Facebook 2.3 milioni. I casi più controversi sono rappresentati da E-bay che ha corrisposto al fisco italiano nel 2019 soltanto 145.000 euro e da Netflix che ha pagato 6.000 euro, importo equiparabile all'imposizione fiscale a cui è soggetto un lavoratore dipendente con reddito lordo pari a 29.500 euro;

    come riportato nel volume «Giù le tasse, ma con stile!», scritto da Fabio Ghiselli e pubblicato nel 2019, all'interno dell'Unione europea, mediamente, i cosiddetti e-commerce, in assenza di aliquota unica, scontano una tassazione che oscilla tra lo 0.1 e il 4 per cento del loro profitto; secondo dati diffusi dalla Commissione europea, negli ultimi anni, da crescita media annua dei ricavi delle principali imprese digitali si è attestata al 14 per cento circa, a fronte di una crescita media del 3 per cento delle società del settore informatico e delle telecomunicazioni e dello 0,2 per cento delle altre multinazionali. Mediamente, i modelli d'imprese digitali nazionali sono soggetti a un tasso di imposizione fiscale effettiva dell'8,5 per cento, due volte inferiore a quello applicato ai modelli d'impresa tradizionali;

    vi è oggi una larga condivisione, sia a livello nazionale che internazionale, riguardo all'esigenza di prevedere una tassa minima globale sulle imprese multinazionali (cosiddetto minimum global tax o corporate tax) ed un adeguato regime fiscale per le attività legate alla fornitura di beni e servizi senza una presenza fisica o legale (esempio e-commerce), nonché per quei casi in cui i consumatori accedono a servizi digitali gratuitamente, a fronte della mera corresponsione dei propri dati personali (esempio Google, Facebook e altro);

    nel gennaio 2019, durante la riunione dell'Ocse/G20 è stato raggiunto un accordo, per una soluzione riguardante il problema della tassazione societaria legato alla digitalizzazione dell'economia che avrebbe dovuto essere approvata entro la fine del 2020. Il lavoro in sede Ocse/G20 sulla cosiddetta digital o web tax si inserisce nel quadro dell'Azione 1 – Sfide fiscali derivanti dalla digitalizzazione (Tax Challenges Arising from Digitalisaton), parte integrante del cosiddetto «pacchetto BEPS» (base erosion and profit shifting) adottato dall'Ocse e nel quale si individuano i principali settori di intervento necessari per affrontare i fenomeni dell'erosione della base fiscale e lo spostamento dei profitti;

    nel febbraio 2021, in seguito al mancato raggiungimento di un accordo, i Ministri delle finanze e i governatori delle banche centrali del G20, hanno ribadito il loro impegno ad adoperarsi per trovare una soluzione globale consensuale sulla tassazione internazionale dei servizi digitali entro la metà del 2021, la quale dovrebbe basarsi su due pilastri: la previsione di nuove norme sulla «presenza imponibile» e sui diritti di attribuzione degli utili da tassare e l'introduzione di norme volte a garantire che le società operanti a livello internazionale paghino un livello minimo di tassazione, evitando così casi di profit shifting;

    il principale ostacolo al raggiungimento di un accordo internazionale in materia è la posizione statunitense, i cui rappresentanti hanno sollevato perplessità riguardo le tasse sui servizi digitali introdotte in diversi Paesi europei tra i quali Francia ed Italia. Tuttavia, secondo quando riportato da diverse fonti stampa, nel corso del vertice del G20, celebratosi a febbraio 2021, Janet Yellen, la Segretaria al Tesoro statunitense, avrebbe dichiarato che gli Stati Uniti sono intenzionati a rimuovere gli ostacoli esistenti nel negoziato sulla digital tax;

    nel marzo 2018 la Commissione europea ha presentato due proposte di direttiva finalizzate a: riformare la normativa in materia di imposte societarie, per fare in modo che la tassazione degli utili avvenga dove le imprese hanno una presenza digitale significativa (COM(2018) 147), e all'elaborazione di un'imposta sui ricavi derivanti dai servizi digitali (imposta sui servizi digitali-Isd) applicabile, in via temporanea, nell'attesa che venga raggiunto un accordo in sede di Ocse per una soluzione globale, consensuale e a lungo termine (COM(2018) 148);

    l'imposta transitoria elaborata dalla Commissione europea si applicherebbe ai ricavi derivanti da attività, realizzate attraverso canali digitali, nelle quali gli utenti svolgono un ruolo centrale nella creazione di valore e che non sono adeguatamente coperte dalle norme fiscali attuali. L'imposizione si applicherebbe, con un'aliquota del 3 per cento, alle imprese con ricavi totali annui pari a 750 milioni di euro a livello mondiale e a 50 milioni di euro a livello europeo, mentre la riscossione fiscale spetterebbe agli Stati membri in cui si trovano gli utenti;

    il Consiglio europeo ha deciso di sospendere i negoziati sulla proposta fintanto che saranno in corso i lavori dell'Ocse G20 impegnandosi, come ribadito nella Dichiarazione successiva alla riunione del 25 marzo 2021, a seguire un duplice approccio. Da un lato, adoperandosi, congiuntamente agli Stati membri, a raggiungere un accordo globale nel quadro dell'Ocse, dall'altro, a procedere a livello comunitario a partire da una nuova proposta, relativa ad un'imposta sui servizi digitali, che la Commissione avrebbe presentato entro il primo semestre del 2021 in vista della sua introduzione al più tardi entro il 1° gennaio 2023, così come stabilito nell’«Accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di risorse proprie», approvato nel dicembre 2020;

    la tassa sui servizi digitali è parte integrante delle proposte sulle nuove tasse europee al vaglio della Commissione, indispensabili per dotare l'Unione europea di risorse proprie con l'obiettivo di svincolarsi, almeno parzialmente, dalla dipendenza dai contributi degli Stati membri e necessarie per finanziare il bilancio comunitario ed in particolare i programmi di spesa e di investimento adottati per contrastare le conseguenze economiche della pandemia da Sars-CoV-2 (esempio strumento Next Generation EU);

    il 15 ottobre 2020, mediante l'approvazione della legge n. 4/2020, il Parlamento spagnolo ha introdotto l'Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (Imposta su determinati servizi digitali), in vigore dal gennaio 2021 e dalla quale il Governo spagnolo si attende di ricavare circa 968 milioni di euro, mentre, al mese di ottobre 2020, discipline simili sono già in vigore in Paesi quali Austria, Regno Unito, Polonia, Ungheria e Turchia;

    dal 1° dicembre 2020, in seguito al mancato raggiungimento di un accordo in sede di Ocse, è attiva in Francia la Taxe sur les services numériques (tassa sui servizi digitali) approvata in via definitiva dal Senato francese nel luglio del 2019. La tassa prevede l'applicazione di un'aliquota del 3 per cento sul fatturato delle grandi imprese del mercato digitale, ovvero quei soggetti aventi ricavi superiori a 750 milioni di euro di cui almeno 25 milioni realizzati in Francia, fornitrici di servizi di targeting pubblicitario, intermediazione del commercio online e vendita di dati raccolti a fini pubblicitari;

    in Italia, il primo tentativo di tassare i servizi digitali è stato perseguito mediante l'introduzione di un'imposta sulle transazioni digitali, prevista dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi da 1011 a 1019, della legge n. 205 del 2017), che avrebbe dovuto applicarsi alle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con un'aliquota del 3 per cento applicata al valore della singola transazione, al netto dell'Iva;

    mediante la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 35 a 50, legge n. 145 del 2018) è stata abrogata la previgente disciplina ed è stata istituita un'imposta sui servizi digitali, in vigore dal 1° gennaio 2020, pari al 3 per cento dei ricavi realizzati da imprese, anche non residenti, che, nel corso dell'anno solare precedente, abbiano realizzato ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, ricavi globali pari ad almeno 750 milioni di euro di cui almeno 5,5 milioni realizzati in Italia;

    mediante la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 678, legge n. 160 del 2019) sono state introdotte modificazioni allo scopo di chiarire le modalità applicative dell'imposta con riferimento ai corrispettivi colpiti, alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo e finalizzate a svincolare l'applicazione dall'emanazione di provvedimenti attuativi;

    con il decreto-legge n. 3 del 2021, del 14 gennaio 2021, è stato prorogato di un mese sia il termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali che quello di presentazione della relativa dichiarazione. Mediante un provvedimento del 15 gennaio 2021 l'Agenzia delle entrate ha definito le regole operative relative alla prima applicazione della disciplina;

    non essendo stato raggiunto un accordo internazionale in materia, partire da aprile 2021 si sono manifestati i primi obblighi in relazione a tale imposta. Secondo le stime contenute nella relazione tecnica alla legge di bilancio 2020 dalla tassa sui servizi digitali si attende un gettito di circa 708 milioni di euro annui, cifra che tuttavia non considera i profondi mutamenti dovuti alla pandemia di Sars-CoV-2;

    in alcune dichiarazioni rese ad inizio 2021 il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e la Segretaria al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, si sono espressi favorevolmente riguardo l'introduzione di una corporate tax globale al fine di contrastare i fenomeni dell'aggressive tax planning e del profit shifting;

    nel giugno 2021 i Ministri delle finanze del G7 hanno raggiunto un accordo sul principio di un'aliquota globale minima del 15 per cento per la tassazione delle grandi imprese, applicata Paese per Paese. Sempre nel giugno 2021, un accordo simile era stato raggiunto dai rappresentanti di 130 Paesi. Attualmente, l'accordo è stato firmato da tutti i Paesi che compongono il G20, l'Ocse e l'Unione europea;

    nell'ottobre 2021, nel corso della riunione del G20 tenutasi a Roma, è stata approvata l'introduzione di una tassa minima globale pari al 15 per cento sugli utili delle multinazionali, aventi un fatturato superiore ai 750 milioni di euro, da attuarsi entro l'annualità 2023. Secondo alcune stime dell'Ocse la misura comporterà benefici per oltre 125 miliardi di dollari di cui, secondo uno studio indipendente, solo 60 miliardi di dollari di introiti annui negli Stati Uniti. Secondo i dati dell'Osservatorio fiscale dell'Unione europea, il gettito stimato dalla global minimum tax è pari a livello di Unione europea a 71,5 miliardi, di cui 2,6 miliardi per la sola Italia;

    in data 16 marzo 2022 durante una riunione del Consiglio «Economia e finanza» (Ecofin) Estonia, Malta, Polonia e Svezia si sono espressi negativamente in merito all'adozione della direttiva che dovrebbe recepire l'intesa raggiunta in sede Ocse sull'introduzione di una global minimum tax la cui introduzione era già stata precedentemente rinviata al 31 dicembre 2023;

    il tema della minimum o corporate tax e della digital tax si collega inevitabilmente a quello delle risorse proprie dell'Unione europea, ovvero le principali fonti di entrata nel bilancio dell'Unione, attualmente rappresentate da: i dazi doganali sulle importazioni dell'Unione un'imposta sul valore aggiunto Iva, i trasferimenti degli Stati membri di un tasso percentuale uniforme del suo Reddito nazionale lordo e, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un contributo da parte dei Paesi membri basato sulla quantità di rifiuti di imballaggi in plastica non riciclati;

    il tema delle risorse proprie dell'Unione europea è di fondamentale importanza poiché tali risorse, che potrebbero essere integrate dall'introduzione e dall'applicazione della minimum o corporate tax e dalla digital tax, potrebbero sostenere le spese necessarie a rafforzare la ripresa in seguito alla crisi economica determinata dalla diffusione del virus Sars-CoV-2, a finanziare lo strumento del Next Generation EU e ad aiutare a contrastare gli effetti economici derivanti dall'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa;

    nel periodo 4 marzo-1° aprile 2021 l'Unione europea ha avviato una consultazione pubblica in merito all'iniziativa «Un quadro moderno dell'Unione europea per la tassazione delle imprese» (A modern EU business taxation framework) finalizzata a garantire che il quadro per la tassazione delle imprese nei Paesi dell'Unione europea rispecchi le realtà di un'economia moderna, globalizzata e digitalizzata;

    in base all’«Accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di risorse proprie», la Commissione europea si è impegnata a proporre entro giugno 2024 l'introduzione di nuove risorse proprie che includeranno un'imposta sulle transazioni finanziarie, un contributo finanziario collegato al settore societario o una nuova base imponibile comune per l'imposta sulle società, in merito alle quali, in base alla medesima tabella di marcia, il Consiglio delibererà al più tardi entro il 1° giugno 2025 in vista della loro introduzione entro il 1° gennaio 2026,

impegna il Governo:

1) adoperarsi in tutte le sedi internazionali, ed in particolare in seno all'Unione europea, all'Ocse, al G7 e al G20, per introdurre e successivamente implementare ulteriori misure che contemplino meccanismi per il superamento dell'attuale disomogeneità tra i regimi fiscali nazionali, ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea, e la conseguente concorrenza fiscale aggressiva, al fine di contrastare gli effetti distorsivi arrecati al mercato unico e al fine, altresì, di recuperare risorse necessarie a rafforzare la ripresa in seguito alla crisi economica determinata dalla diffusione del virus Sars-Cov-2, a finanziare lo strumento del Next Generation EU, con particolare riguardo alle politiche strategiche del Green Deal e della transizione ecologica e digitale, e ad aiutare a contrastare gli effetti economici derivanti dall'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa;

2) ad adoperarsi, in sede comunitaria, per contribuire ad attuare la tabella di marcia per l'introduzione di risorse proprie prevista dall'accordo interistituzionale in materia di bilancio dell'Unione europea.
(1-00615) «Berti, Bruno, Businarolo, Del Sesto, Galizia, Grillo, Papiro, Ricciardi, Scerra, Vignaroli, Martinciglio, Fraccaro, Saitta, Tuzi, Davide Aiello».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:


   PEZZOPANE, VISCOMI e INCERTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del turismo, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della cultura, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'istruzione, al Ministro per le politiche giovanili, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (Aig) è un ente storico e patrimonio del Paese, che è stato costituito con l'intervento, tra gli altri, dei rappresentanti del Ministero dell'interno, del commissario straordinario dell'Ente nazionale industrie turistiche, della direzione generale del turismo, del commissario nazionale gioventù italiana e con un apporto economico iniziale da parte dello Stato, come fondo di dotazione;

   l'Associazione è ente morale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari esteri; inoltre, è stata riconosciuta quale ente assistenziale a carattere nazionale con decreto del Ministro dell'interno 6 novembre 1959, n. 10.18404/12000°40; infine, con il decreto-legge n. 97 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1995, è stata riconosciuta definitivamente ente culturale;

   l'associazione è inclusa tra le «organizzazioni non governative» segnalate dall'Onu tra gli enti di sviluppo sociale;

   l'Italia, anche grazie ad Aig, è da sempre Paese membro qualificato della International Youth Hostel Federation, di cui fanno parte oltre 80 nazioni;

   l'Associazione si è sempre occupata di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio dell'Unesco, anche attraverso la medesima rete della International Youth Hostel Federation;

   il Governo, a più riprese, ha confermato di essere a conoscenza della situazione in cui versa l'Associazione italiana alberghi per la gioventù;

   il Ministro del turismo, rispondendo a diversi atti di sindacato ispettivo, tra cui l'interrogazione n. 4-09762 ha ribadito che intende individuare ogni ulteriore soluzione utile a livello normativo, che consenta di affrontare la difficile situazione in cui versa l'Associazione, tutelarne il patrimonio e il livello occupazionale, per evitarne la chiusura definitiva e salvaguardarne le descritte attività che, per il settore del turismo, assumono particolare rilievo;

   da ultimo, il Ministro per le politiche giovanili, rispondendo all'interrogazione n. 4-09793, ha sottolineato di aver espresso parere favorevole alle norme presentate, con una riformulazione tesa ad un maggiore coinvolgimento del Dipartimento per le politiche giovanili ed il servizio civile universale;

   analoghe risposte sono state date dal Governo, intervenendo in Aula alla Camera, in risposta all'interpellanza n. 2-01285 e all'interrogazione n. 3-02654;

   il Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/2305/99;

   tutte le forze politiche, sia alla Camera che al Senato, a più riprese, hanno presentato analogo emendamento che non ha tuttavia trovato spazio in sede di conversione di decreti-legge, nonostante i pareri favorevoli dei Ministri del turismo e per le politiche giovanili;

   il perdurare della situazione rischia di compromettere, irrimediabilmente, il patrimonio materiale e immateriale;

   la gravissima crisi economica che ha colpito l'Italia a causa del COVID-19 rende necessario adottare misure e strumenti di sostegno al turismo e, in particolare, delle categorie più svantaggiate, tra cui rientrano quelle giovanili e quelli a basso reddito –:

   se e quali tempestive iniziative il Governo ritenga di adottare per tutelare il marchio storico, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i servizi di utilità sociali dell'Ente ed il livello occupazionale.
(3-02843)

Interrogazioni a risposta scritta:


   EHM. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il 3 marzo 2022, Alessandro Orsini, professore associato dell'Università Luiss «Guido Carli» e direttore e fondatore dell'Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale, nel corso della trasmissione televisiva «Piazza Pulita», dopo avere condannato l'invasione russa ed espresso solidarietà al popolo ucraino, ha esposto dubbi sul modo in cui la Nato e l'Unione europea hanno gestito la crisi ucraina nel periodo 2014-2022;

   a seguito delle dichiarazioni del Professor Orsini, in data 4 marzo 2022, la Luiss diffondeva un comunicato stampa con cui censurava di fatto il Professor Orsini, invitando «soprattutto chi ha responsabilità di centri di eccellenza come l'Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale, ad attenersi scrupolosamente al rigore scientifico dei fatti e dell'evidenza storica, senza lasciar spazio a pareri di carattere personale che possano inficiare valore, patrimonio di conoscenza e reputazione dell'intero Ateneo»;

   tale comunicato ha suscitato critiche in diversi prestigiosi ambienti culturali del nostro Paese, e ha altresì indotto alcuni docenti dell'università di Milano Statale a stendere una petizione a sostegno del Professor Orsini, indirizzata alla Ministra dell'università e della ricerca Cristina Messa, che ha visto la raccolta di oltre 2.300 firme. La petizione recita: «Il Professor Alessandro Orsini, Direttore e fondatore dell'Osservatorio sulla sicurezza internazionale della Luiss, è stato censurato dalla sua università, la Luiss “Guido Carli”, per le sue analisi sulla guerra in Ucraina svolte a Sky Tg 24 e a “Piazza Pulita” su la 7. Le analisi di Orsini non hanno alcunché di censurabile. Si fondano su studi scientifici rigorosi e sulle più accreditate teorie delle relazioni internazionali. Esprimiamo la nostra solidarietà ad Alessandro Orsini e denunciamo il clima di oscurantismo...»;

   il 7 marzo 2022, la Flc Cgil ha indirizzato una lettera al Ministro dell'università e della ricerca e al Consiglio universitario nazionale (Cun) in cui, oltre a condannare il comunicato stampa dell'Ateneo in questione e sollecitare questi organismi a vigilare sui diritti costituzionali ed il pluralismo nelle università, ha ribadito che: «Vorremmo qui ricordare che in Italia esiste non solo la libertà di opinione per tutti i suoi cittadini, conquistata con la Resistenza e la Costituzione, ma che proprio nell'alveo di quella battaglia, contro l'imposizione nelle università di un pensiero unico di regime, si è stabilito, con l'articolo 33, che l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Un articolo, cioè, che garantisce ai docenti universitari piena libertà di pensiero, ricerca e divulgazione, proprio in virtù dell'autonoma determinazione non solo delle proprie opinioni, ma anche delle proprie attività di studio, anche nel quadro di un indipendente definizione dei parametri scientifici all'interno delle proprie comunità e correnti di ricerca, al di là di ogni supervisione e di ogni specifica contingenza politica»;

   va ricordato, infine, che, nel sistema radiotelevisivo, il rischio di censura è regolamentato da disposizioni contenute nella legge 6 agosto 1990 n. 223 («Legge Mammì»). L'articolo 30, comma 3, impone alla rete, sia pubblica che privata, un controllo sul contenuto dei programmi, ma al solo scopo di impedire la commissione dei reati di pubblicazione e spettacoli osceni (articolo 528 c.p.), di pubblicazione lesiva del sentimento di fanciulli e adolescenti, di pubblicazione impressionante o raccapriccianti: in linea con quanto sancito dall'articolo 21, quarto comma della Costituzione laddove vieta manifestazioni contrarie al «buon costume» –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative, per quanto di competenza, anche normative, intenda adottare per rafforzare il principio del pluralismo nell'attività degli atenei e per tutelare la libertà di espressione dei docenti universitari, alla luce dei gravi accadimenti di cui in premessa.
(4-11690)


   RUGGIERO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con decisione C-425/19 P del 2 marzo 2021, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiuso definitivamente la vicenda della Tercas-Cassa di risparmio della provincia di Teramo S.p.a. (Banca Tercas), confermando la sentenza del tribunale dell'Unione europea del 19 marzo 2019, cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16) e così respingendo l'impugnazione della Commissione europea;

   tale sentenza, che statuisce definitivamente che l'intervento del Fondo Interbancario di tutela dei depositi (Fitd) non andava annoverato fra gli aiuti di Stato vietati ai sensi dell'articolo 108, punto 3 del testo sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), riveste un'importanza decisiva nella vicenda della Banca popolare di Bari se si considera che, come è noto, nel 2014 il Fitd trasmise alla Banca d'Italia una richiesta di autorizzazione di intervento in favore di Banca Popolare di Bari SCpa, già Tercas-Cassa di risparmio della provincia di Teramo SpA; l'intervento, autorizzato dalla Banca d'Italia ex articolo 96-ter Tub, venne successivamente considerato dalla Commissione europea come un «aiuto di Stato» rilevante ai fini dell'articolo 108, punto 3 Tfue con conseguente richiesta di recupero degli aiuti versati, che la Popolare di Bari ha quindi dovuto restituire;

   successivamente, l'Italia e il Fondo interbancario presentarono ricorso, argomentando che il sostegno del Fitd fosse di tipo privatistico e, pertanto, non rientrante nel controllo degli aiuti di Stato al quale, come predetto, vi è stata una prima pronuncia del 2019, seguita da quella definitiva della Corte di giustizia europea del 2 marzo 2021;

   alla luce dei fatti esposti, risultano incontrovertibilmente sconfessate le decisioni ed i dinieghi preventivi della Commissione sugli interventi Fitd sui salvataggi bancari della Commissione, così come risulta, invece, accertato che l'intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi non poteva essere impedito, come invece è stato fatto dalla Commissione europea;

   si ritiene, pertanto, necessario un intervento immediato del Governo al fine di individuare e quantificare le responsabilità della Commissione europea a seguito della propria decisione del 2016/1208 sugli aiuti di stato relativi alla Banca Tercas, annullata definitivamente con la decisione C-425/19 P della Corte di giustizia europea; appare, infatti, evidente che la Commissione europea, con la propria decisione, ha causato enormi danni economici al Paese, ai risparmiatori, al sistema bancario ed, in particolar modo, ai risparmiatori della Banca popolare di Bari;

   a ciò vi è da aggiungere che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 266 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, da una sentenza di annullamento deriva l'obbligo per l'Istituzione che ha adottato l'atto, di disporre un «ripristino adeguato della situazione del ricorrente» o di evitare comunque un atto identico –:

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda intraprendere al fine di far valere le responsabilità della Commissione europea nella vicenda esposta in premessa;

   se intenda adottare iniziative di competenza volte alla quantificazione dei danni derivanti dalla decisione presa dalla Commissione europea al fine di procedere alla richiesta di un risarcimento danni per indennizzare i soggetti danneggiati dall'intera vicenda, ovvero gli azionisti, i soci delle banche in generale ed in particolare della Banca popolare di Bari.
(4-11695)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:


   FRAGOMELI, BOCCIA, BURATTI, CIAGÀ, SANI e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi mesi il Governo è intervenuto più volte per ridurre la pressione per il «caro bollette» stanziando risorse per 1,2 miliardi (III trimestre 2021), 3,5 miliardi (IV trimestre 2021) e 5,5 miliardi (I trimestre 2022);

   seppure i provvedimenti in essere forniscono un sostegno considerevole alle famiglie e alle imprese che in questo particolare momento sostengono i costi della crisi energetica legata alla guerra in Ucraina, le citate misure tuttavia non intervengono su alcuni aspetti rilevanti tra cui gli oneri riconosciuti agli operatori del settore della distribuzione elettrica in relazione ad investimenti attuati dagli stessi per la manutenzione e lo sviluppo della rete;

   in particolare con la delibera 23 dicembre 2021 614/2021/R/com, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) ha fissato, per il periodo 2022-2027, i tassi di remunerazione del capitale investito rispettivamente al 5 per cento per la trasmissione dell'energia elettrica, al 5,2 per cento per la distribuzione e misura dell'energia elettrica, al 5,1 per cento per le reti di trasporto del gas e al 5,6 per cento per la distribuzione e misura del gas;

   i citati tassi appaiono, a giudizio degli interroganti, elevati, se confrontati con i tassi di accesso ai finanziamenti bancari per realizzare tali investimenti;

   sarebbe opportuno, in questa fase, riconsiderare questo spread che viene caricato sulle bollette allineando i tassi di remunerazione degli investimenti a quelli di mercato;

   le attuali disposizioni stabiliscono, inoltre, che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva – in questo caso l'energia elettrica – i relativi oneri tributari sono parte integrante della base imponibile da assoggettare ad imposta e pertanto le accise sulle materie prime sono comprese nell'imponibile Iva;

   considerato che sulle accise delle materie prime che concorrono a formare il costo della fornitura si applica l'Iva sembrerebbe opportuno, a parere degli interroganti, intervenire sulle disposizioni che prevedono l'applicazione dell'Iva sugli oneri tributari imputati in bolletta al fine di evitare una doppia tassazione –:

   quale sia l'orientamento del Ministro interrogato, in merito ai fatti esposti in premessa, e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di ridurre ulteriormente l'aggravio dell'onere dovuto all'aumento del costo della materia prima, anche valutando, in raccordo con l'Arera, l'opportunità di allineare i tassi di remunerazione degli investimenti ai valori di mercato e intervenendo al fine di evitare l'applicazione dell'Iva sugli oneri tributari.
(5-07774)


   CURRÒ, MARTINCIGLIO, ALEMANNO, CANCELLERI, CASO, GRIMALDI, GABRIELE LORENZONI, MIGLIORINO, SCERRA, TROIANO e ZANICHELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 13, è stato approvato dal Governo anche per correggere le disposizioni restrittive contenute nell'articolo 28, del decreto-legge n. 4 del 2022 cosiddetto «Sostegni ter», al fine di ripristinare le possibilità di cessioni dei crediti d'imposta plurime in materia di bonus edilizi, seppure con precisi paletti;

   secondo quanto risulta dalle novità previste dall'articolo 1, del suesposto decreto, sia per lo sconto in fattura, che per la cessione del credito, il credito d'imposta maturato successivamente alla prima cessione potrà essere ulteriormente ceduto altre due volte, anche se esclusivamente in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del (Testo unico bancario) (decreto legislativo n. 385 del 1993); società appartenenti a gruppi bancari iscritti all'albo, previsto dall'articolo 64 del Tub e imprese di assicurazione autorizzate adoperare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

   tuttavia, dall'esame delle suesposte disposizioni, gli interroganti evidenziano che dal meccanismo della circolazione dei crediti non risulterebbero annoverate le società di gestione di risparmio, le società di investimento a capitale variabile e quelle di intermediazione mobiliare, tutte peraltro sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia;

   tali restrizioni, a giudizio degli interroganti, ostacolano il funzionamento della circolazione dei crediti, in quanto, circoscrivendo i soggetti autorizzati ad acquisire i crediti derivanti dai bonus edilizi, limitano di fatto le possibilità dei cittadini e delle imprese, con il conseguente rallentamento o blocco dei lavori in essere;

   al riguardo, gli interroganti rilevano altresì che anche Poste Italiane, dal 7 marzo 2022, ha attivato di nuovo la piattaforma per l'acquisto dei crediti d'imposta, ma con regole diverse rispetto alle precedenti: il servizio risulta disponibile solo per le prime cessioni, relativamente alle quote annuali fruibili a partire dal 2023 e riferite ai crediti maturati per spese sostenute nel 2022 o a rate residue per spese sostenute negli anni precedenti;

   da ultimo, si rileva che alcune banche o istituti di credito stiano iniziando a rifiutare nuove cessioni a causa del raggiungimento del proprio limite di capienza fiscale –:

   quali siano i motivi dell'esclusione delle società di gestione del risparmio (Sgr), società per azioni a capitale variabile (Sicav) e società di intermediazione mobiliare (Sim) dal novero degli intermediari finanziari tra gli acquirenti dei crediti d'imposta derivanti dai bonus edilizi dopo la prima cessione, e se al riguardo non convenga sulla necessità di adottare iniziative per includere i medesimi soggetti indicati in premessa, ivi compresi Poste Italiane, nel citato novero.
(5-07775)


   GUSMEROLI, CENTEMERO, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, ALESSANDRO PAGANO, RIBOLLA, ZENNARO, BELLACHIOMA, PAOLIN, TARANTINO e ZOFFILI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   per gli interventi effettuati su unità immobiliari unifamiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

   i ripetuti interventi normativi in materia di cessione del credito hanno comportato una tale confusione applicativa delle nuove disposizioni da rallentare, quasi bloccare, il settore dell'edilizia, determinando preoccupazione e incertezza nella programmazione a medio-breve termine;

   il forte ritardo nella consegna dei materiali edili ha generato, in molte famiglie, il timore di non essere in grado di rientrare nei termini previsti dalla legislazione vigente per i lavori di efficientamento e ristrutturazione degli edifici;

   peraltro, è stato pubblicato solo il 16 marzo 2022 il decreto del Ministero della transizione ecologica sul nuovo prezzario, atteso invece per il 9 febbraio. I tecnici hanno dovuto rivedere le asseverazioni con 40 giorni di ritardo;

   a parere degli interroganti occorre uniformare, altresì, i termini di scadenza per l'agevolazione in titolo per quanto riguarda i lavori che interessano gli edifici unifamiliari a quelli eseguibili dai condomini;

   in sede di votazione alla Camera del cosiddetto decreto «Sostegni-ter», si ricorda che il Governo, con l'accoglimento dell'ordine del giorno della Lega SP, n. 9/3522/62, si è impegnato «a valutare di rivedere i termini di scadenza attualmente previsti al prossimo giugno, così da consentire per gli interventi su edifici unifamiliari un periodo di tempo più congruo entro il quale è possibile beneficiare dell'agevolazione esistente» –:

   se il Governo intenda adottare iniziative per prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga del termine al 30 giugno per il cosiddetto bonus unifamiliari.
(5-07776)


   UNGARO e DEL BARBA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   tanto le norme relative alle detrazioni previste dall'articolo 119 e seguenti del decreto-legge n. 34 del 2020, tanto quelle relative alle detrazioni previste dall'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, esplicitamente fanno riferimento ad interventi da effettuarsi su edifici «esistenti»;

   le circolari esplicative dell'Agenzia delle entrate, a partire dalla circolare n. 36/E del 31 maggio 2007, fino a quelle relative al superbonus 110 per cento, specificano che la definizione di «edificio esistente» rappresenta l'intenzione del legislatore di non finanziare interventi su nuove costruzioni;

   sempre facendo riferimento alle circolari interpretative dell'Agenzia delle entrate in merito all'esistenza dell'edificio, si sono introdotti alcuni elementi apparentemente ragionevoli, ma del tutto estranei alla norma, come, ad esempio, il pagamento dell'Imu;

   risulta che sembrerebbe essersi abbandonato il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per affidarsi a queste prove di esistenza, quasi a voler sostituire il dettato normativo urbanistico con un concetto oggettivo differente e predefinito, come ad esempio quello del pagamento dell'Imu;

   l'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 definisce ristrutturazione edilizia anche quegli interventi di demolizione e ricostruzione volti a trasformare organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente;

   tuttavia, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto quelli ove sono mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche dell'edificio, senza incrementi di volumetria;

   per esempio, in considerazione del fatto che, a norma del codice dei beni culturali, devono considerarsi zone vincolate dal punto di vista paesaggistico entro i 300 metri dalla costa, ove si procedesse a demolizione e ricostruzione di un immobile, in zona situata a meno di 300 metri dalla costa, con diversa sagoma, tale intervento si qualificherebbe come nuova costruzione; sarebbe quindi necessario un titolo edilizio con impossibilità di accesso ai bonus edilizi, mentre, ove il medesimo intervento si realizzasse su un immobile situato a più di 300 metri dalla costa, lo stesso si qualificherebbe come ristrutturazione, senza titolo edilizio con fruizione dei bonus –:

   se, nel caso in esame, debba essere considerato, ai fini dell'accesso ai benefici, «edificio esistente» il riferimento al titolo edilizio, oppure se il concetto di edificio esistente sia mutato negli anni consolidandosi in requisiti oggettivi dell'edificio validi a prescindere dal titolo urbanistico conseguito, dando così modo, nell'esempio in esame, ad entrambe le fattispecie di accedere al beneficio.
(5-07777)


   BARATTO e LOMBARDO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo n. 16 del decreto-legge del 4 giugno 2013 disciplina il Sismabonus acquisti, detrazione riconosciuta all'acquirente del 75 o dell'85 per cento del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare antisismica (entro un massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unita immobiliare) ricadente nelle zone sismiche 1, 2 e 3 realizzata tramite demolizione e ricostruzione di un intero edificio effettuato da un'impresa di costruzione o ristrutturazione venditrice e con passaggio a una o a due classi di rischio inferiori; con il decreto Rilancio (decreto-legge n. 34 del 2020), tale detrazione è stata aumentata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022;

   il Sismabonus acquisti è quindi un'agevolazione destinata agli acquirenti persone fisiche per i quali i bonus con aliquota al 110 per cento scadono il 30 giugno 2022;

   non è chiaro se, entro il termine del 30 giugno 2022 previsto dalla norma – data entro cui deve essere stipulato l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori – sia necessario che gli immobili abbiano ottenuto l'agibilità, a seguito della presentazione al comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata di conformità edilizia e agibilità o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo statico con verifica del miglioramento sismico;

   in tal senso l'Agenzia delle entrate – con parere n. 557 del 23 novembre 2020 fornito in risposta a una istanza di interpello – si limita a precisare che l'immobile deve essere commerciabile: tale risposta appare quanto mai ambigua in quanto un immobile in corso di costruzione, senza agibilità ma con il collaudo statico, è commerciabile;

   in altro parere (n. 191 del 18 marzo 2021), reso in risposta ad una istanza di interpello, l'Agenzia delle entrate, a pagina 17 del documento citato, ha affermato che «L'agevolazione per il singolo acquirente non è condizionata necessariamente alla ultimazione dei lavori riguardanti tutti i fabbricati quanto al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa antisismica come risultanti delle previste attestazioni professionali»;

   recenti modifiche normative e carenza di materie prime hanno di fatto bloccato l'attività di molti cantieri, si ritiene opportuno pertanto posticipare il termine del 30 giugno 2022 –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di chiarire quali siano i requisiti specifici che gli acquirenti devono possedere alla data del 30 giugno 2022 per usufruire dell'agevolazione del Sismabonus acquisti con aliquota al 110 per cento.
(5-07778)


   APRILE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con l'articolo 3-bis della legge n. 58 del 28 giugno 2019 (di conversione del cosiddetto «Decreto Crescita»), in accoglimento di un emendamento a firma dell'interrogante, è stato soppresso – per i contratti di locazione stipulati in regime di tassazione agevolata della «cedolare secca» – l'obbligo (previsto per il contribuente dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) di comunicazione della proroga dei contratti in tale regime, conseguentemente, abrogata la relativa sanzione (articolo 3-bis «Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di cedolare secca sui canoni di locazione l'ultimo periodo è soppresso»);

   ciononostante l'Agenzia delle entrate – nel caso in cui il contribuente con contatto in regime di cedolare secca, ometta di inviare la comunicazione della proroga – opera d'ufficio la revoca della cedolare e notifica l'avviso di liquidazione per mancato versamento dell'imposta di registro per annualità successive alla prima (applicando anche la sanzione del 30 per cento dell'imposta), anche nel caso in cui sia stato regolarmente assolto l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva e i redditi da cedolare secca siano stati inseriti nel relativo quadro della dichiarazione;

   è evidente come, in tale evenienza, il contribuente, ricevuti gli avvisi, sia costretto a effettuare delle inutili, e a volte onerose, attività, volte a dimostrare la propria volontà di non revocare il regime fiscale, già indicato al momento della registrazione del contratto;

   è altrettanto evidente come, tale comportamento dell'Amministrazione finanziaria generi confusione per i contribuenti, e come ciò debba ritenersi inammissibile, specie in un periodo come quello che si sta vivendo, sicuramente complicato sui fronte degli obblighi fiscali –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se, conseguentemente, non ritenga di adottare iniziative con urgenza per superare questa situazione di confusione, facendo sì che l'Agenzia delle entrate effettui i dovuti controlli prima di procedere con la notifica degli avvisi di liquidazione.
(5-07779)

Interrogazione a risposta scritta:


   SPENA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   da anni si riducono gli sportelli bancari, con maggior danni arrecati alle popolazioni di piccoli comuni montani;

   fonti di stampa informano dell'imminente chiusura dell'unico sportello bancario in esercizio nel territorio del comune di Trevi nel Lazio, che costituisce anche quotidiano punto di riferimento per gli abitanti dei comuni limitrofi di Filettino, Vallepietra, gli Altipiani di Arcinazzo, oltre ai numerosi turisti che necessitano dei servizi Bancomat;

   il comune sarà il primo soggetto danneggiato poiché il servizio di tesoreria è affidato allo sportello in chiusura;

   Trevi nel Lazio è una realtà di montagna, con 1.800 abitanti, in fase di rapido invecchiamento. Analoga è la situazione dei comuni limitrofi che gravitano su Trevi, quindi, sullo stesso sportello bancario: Filettino ha circa 500 abitanti, il comune più alto del Lazio, nota località turistica, anche per la presenza di un importante comprensorio sciistico, Campo Staffi, con potenzialità ricettiva di oltre 15.000 presenze nei periodi di vacanze;

   Vallepietra, ha circa 500 abitanti, e vanta la presenza di uno dei più importanti santuari del centro Italia, la SS. Trinità, ove ogni anno si recano centinaia di migliaia di pellegrini, ed in virtù del quale numerosissime sono le attività commerciali presenti nella zona;

   Trevi, Filettino, Vallepietra ricadono a nord della provincia di Frosinone al confine con la regione Abruzzo, nell'alta valle dell'Aniene, nell'ambito del Parco naturale regionale dei Monti Simbruini, l'area protetta più grande del Lazio. Circostanza, questa, che stava determinando un consistente incremento del turismo ambientale e naturalistico;

   sul territorio del comune, inoltre, c'è la notissima località turistica degli Altipiani di Arcinazzo, dove c'è un ingente numero di seconde case, tali da costituire un potenziale ricettivo di circa 10.000 presenze, oltre alle numerose attività commerciali e di ristorazione;

   la realtà descritta, per alcuni aspetti, si connota come una tipica Area interna a declino demografico ed economico ma evidenzia anche tanti concreti e positivi elementi che indicano una valle con un'interessante vitalità ed indiscusse prospettive future, tali da richiedere la presenza ed il sostegno di un solido istituto bancario come può essere la banca Bper;

   la chiusura, quindi, danneggerà le attività economiche ancora presenti e impedirà investimenti futuri, causerà grave disagio agli abitanti. Il primo sportello Bper si trova ad Anagni a circa 40 chilometri, 50 per Filettino e Vallepietra, mentre altri sportelli bancari si trovano a Fiuggi, a circa 20 chilometri di distanza, 30 per Filettino e Vallepietra;

   ciò accentuerà la marginalizzazione tipica dei comuni montani, nonostante il contrasto mediante importanti politiche pubbliche come le Snai, Strategia nazionale aree interne, e il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con fondi pubblici dedicati;

   le considerazioni di carattere logistico-geografico, economico, sociale e di potenziale sviluppo descritto, dovrebbero indurre a modificare la decisione assunta;

   nel caso di chiusura dello sportello, i cittadini dell'intero territorio pagheranno ingiuste conseguenze, in particolare gli anziani e gli imprenditori;

   a causa della pandemia, sono state sospese molte attività economiche, in particolare quelle turistiche. La chiusura dello sportello e dell'unico bancomat arrecherà disagi ai turisti e perdite economiche agli imprenditori locali, nonché disservizi per tutti, sia residenti che turisti;

   appare quindi indispensabile promuovere un confronto tra tutte le autorità interessate e rappresentanze del sistema creditizio per definire una strategia che scongiuri l'ulteriore impoverimento di servizi e di infrastrutture nei territori montani, in particolare di quelli citati –:

   quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per individuare, con il coinvolgimento delle amministrazioni locali e del sistema creditizio, soluzioni organizzative che non penalizzino le popolazioni e le imprese dei territori montani, assicurando la permanenza dei servizi bancari in dette aree.
(4-11692)

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta orale:


   TROIANO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   da informazioni in possesso dell'interrogante, le categorie professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e degli avvocati evidenziano una serie di difficoltà applicative in relazione alle disposizioni contenute nel decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, particolare all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 3, comma 3;

   al riguardo, le predette categorie rilevano che, nell'ambito delle misure previste dall'articolo 2, comma 1, (che reca disposizioni per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa) in base a quanto stabilito, sembrerebbe che soltanto l'imprenditore che svolga contemporaneamente l'attività commerciale e agricola possa richiedere la nomina di un esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento d'impresa;

   con riferimento invece all'articolo 3, (che istituisce la piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto) il comma 3 indica che presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano sia formato, (con le modalità di cui al comma 5) un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;

   dall'applicazione della suesposta disposizione, evidenziano ancora le categorie dei commercialisti e degli avvocati, risulterebbe che l'esperto autorizzato ad intervenire nella procedura della composizione negoziata possa essere sia un dottore commercialista, che un avvocato;

   dalle suesposte osservazioni, i medesimi professionisti rilevano come le disposizioni in precedenza richiamate, per come riformulate in sede di conversione del decreto-legge, appaiano pertanto complesse e conducano ad evidenti dubbi interpretativi, determinando ambiguità nella loro effettiva applicazione: sembrerebbe che per poter aderire alla composizione negoziata l'imprenditore debba essere necessariamente sia commerciale che agricolo, ed inoltre, al fine dell'iscrizione nella piattaforma in precedenza richiamata, sembrerebbe sia necessario essere abilitati sia alla professione di dottore commercialista, che a quella forense;

   a giudizio dell'interrogante, le obiezioni sollevate da parte delle categorie dei dottori commercialisti ed esperti contabili nonché degli avvocati appaiono certamente condivisibili e pertinenti e le criticità rischiano di causare palesi disagi e impedimenti nello svolgimento della loro professione, in particolare con riferimento alla disposizione relativa all'articolo 3, comma 3, che (per effetto del testo modificato in sede di conversione del decreto-legge in precedenza richiamato) annulla di fatto il requisito riconosciuto di diritto ai dottori commercialisti e agli esperti contabili, sul possesso di esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa, obbligando quest'ultima categoria, (rispetto alla volontà del legislatore) a documentare tali esperienze al pari degli avvocati e dei consulenti del lavoro –:

   quali siano gli orientamenti del Governo, per quanto di competenza, con riferimento a quanto esposto in premessa;

   se, in considerazione delle criticità in precedenza richiamate e delle difficoltà interpretative, il Governo non convenga della necessità di assumere iniziative per prevedere interventi correttivi finalizzati a chiarire le disposizioni previste dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, di cui all'articolo 2, comma 1 e all'articolo 3, comma 3;

   quali iniziative urgenti e necessarie intenda intraprendere, per quanto di competenza, al fine d'introdurre normativi volti a chiarire l'esatta interpretazione delle disposizioni riportate, attraverso modifiche orientate nel senso indicato in premessa.
(3-02844)


   VARCHI, CAIATA, MASCHIO, LUCASELLI, TRANCASSINI e OSNATO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con avvisi nn. 1 e 2 del 19 settembre 2016, il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria indiceva una procedura selettiva interna per il passaggio, rispettivamente, al profilo professionale di funzionario giudiziario – area III F1 – riservata ai cancellieri dell'amministrazione giudiziaria in servizio alla data del 14 novembre 2009 e al profilo professionale di funzionario Unep – area III F1 – riservata agli ufficiali giudiziari, in attuazione dell'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83;

   il 26 luglio 2017 veniva approvata la graduatoria delle procedure selettive e il relativo avviso riportava espressamente che «Le graduatorie così formate resteranno aperte a successivi scorrimenti che si renderanno, anche a breve, possibili in base alla normativa vigente»: sono 2235 cancellieri e 418 ufficiali Unep i candidati risultati idonei, avendo proficuamente frequentato il periodo di formazione e superato le prove selettive;

   con accordo del 26 aprile 2017 l'Amministrazione si impegnava allo scorrimento integrale delle graduatorie entro e non oltre il 30 giugno 2019;

   nelle «Faq» pubblicate sul sito del Ministero in data 8 agosto 2017, in tema di scorrimento delle graduatorie, si legge: «come previsto dall'articolo 21-quater [...], lo scorrimento delle graduatorie potrà essere eseguito a seguito di nuove assunzioni di personale nello specifico profilo professionale, per un numero di posizioni corrispondenti a tali nuove assunzioni cui, per espressa previsione normativa, sono equiparati i nuovi ingressi per mobilità [...].»;

   il 26 luglio 2019 è stato bandito un primo concorso per 2.329 funzionari giudiziari, volto presumibilmente, oltre che a sanare le croniche carenze di organico, anche a consentire altrettanti scorrimenti delle graduatorie; l'Amministrazione ha indetto, poi, un concorso per 150 funzionari giudiziari, da destinare nelle sedi del Nord Italia, un ulteriore concorso per 2.700 cancellieri esperti e, da ultimo, un concorso per l'assunzione di 8.171 funzionari giudiziari da inquadrare nell'ufficio per il processo, dimenticando, però, il personale che ormai da anni aspira ad un legittimo avanzamento di carriera;

   il citato articolo 21-quater, nato per sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale del lavoro 1998 del 2001 e delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto integrativo del Ministero della giustizia 2006/2009 nei punti in cui le figure del cancelliere e del funzionario giudiziario, pur avendo medesime mansioni, non vedevano equiparazione di funzioni, ha subordinato, infatti, la completa definizione delle procedure alla conformità alla legge n. 150 del 2009, che prevedeva, come è noto, la riserva del 50 per cento di posti all'indizione di concorsi esterni;

   il diritto allo scorrimento è stato riconosciuto dalla nota sentenza della VI Sez. del Consiglio di Stato n. 1061 del 5 marzo 2014, che, sulla base di un orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto applicabile detto principio anche a favore degli idonei delle graduatorie dei concorsi interni di tipo «verticale» della pubblica amministrazione (cfr. sentenza della Cassazione sezione lavoro 21 dicembre 2007, n. 27126; Cassazione sezioni unite 13 giugno 2011, n. 12895 e Consiglio di Stato, sezione VI, 6 marzo 2009, n. 1347);

   una recentissima sentenza del 10 gennaio 2022 del Tribunale del lavoro di Roma ha accolto il ricorso di alcuni ufficiali giudiziari, riconoscendo il diritto allo scorrimento della graduatoria e condannando l'Amministrazione al risarcimento dei ricorrenti per mancato rispetto dell'accordo del 26 aprile 2017;

   il Ministero della giustizia si è più volte impegnato al completamento delle procedure di ricollocazione fra le aree delle figure del cancelliere e dell'ufficiale giudiziario, ma l'annosa questione, ad oggi, non si è risolta –:

   quali immediate iniziative di competenza il Governo intenda assumere per attuare un piano di scorrimento delle graduatorie di cui in premessa.
(3-02845)

Interrogazione a risposta scritta:


   MONTARULI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   venerdì 25 marzo 2022 presso il carcere di Torino una agente della polizia penitenziaria è stata aggredita da una detenuta con problemi di natura psichica con un coccio di vetro;

   la condotta aggressiva sarebbe stata fermata solo grazie all'intervento di un ulteriore agente;

   l'agente aggredita avrebbe riportato una ferita con 7 giorni di prognosi;

   l'episodio non è isolato e sono innumerevoli le aggressioni subite da detenuti con problemi psichiatrici a danno di agenti o ulteriori detenuti;

   la gravità dell'episodio in parola evidenzia la necessità di adeguare le strutture alla detenzione di persone con disturbi psichici;

   in ogni caso, presso il carcere di Torino i sindacati denunciano un problema di sotto organico e di strumentazione inadeguata conferita agli agenti per preservare la propria incolumità –:

   quali urgenti iniziative si intendano adottare per adeguare le carceri italiane alla detenzione di soggetti con disturbi psichici, onde impedire ulteriori aggressioni ed episodi di violenza;

   se non si intendano adottare iniziative per implementare, in termini di risorse umane e strumenti, la dotazione dell'organico della polizia penitenziaria presso il carcere di Torino.
(4-11691)

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   CASU. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov2, le attività relative al trasporto non di linea sono state fino ad oggi svolte nel rigoroso rispetto dei principi contenuti nel documento recante «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica»;

   ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il documento di cui sopra, emanato con ordinanza 11 novembre 2021 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, ha aggiornato e sostituito il Protocollo di cui all'allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonché il relativo allegato;

   nel vigore del protocollo del novembre 2021 e con esclusivo riferimento ai servizi di trasporto persone mediante autoservizi pubblici non di linea, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21: a) ha avuto efficacia la raccomandazione di evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente; b) ha trovato applicazione il divieto in base al quale sui sedili posteriori non possono essere trasportati più di due passeggeri, fatta eccezione per i componenti del medesimo nucleo familiare;

   anche in considerazione del mutato andamento epidemiologico, della graduale affermazione della campagna di vaccinazione, del proficuo impiego delle certificazioni verdi e del consolidamento delle condotte di prevenzione negli ambienti di lavoro, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, fino al 31 marzo 2022, non è stato ulteriormente rinnovato, con conseguente cessazione dello stesso e con l'introduzione nell'ordinamento di nuove disposizioni ai fini del superamento delle misure di contrasto alla diffusione della pandemia (decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24) –:

   se il Governo, ferma restando la necessità di garantire in primis elevanti parametri di tutela collettiva della salute, non ritenga necessario chiarire se a decorrere dal 1° aprile 2022 continua a produrre effetti l'attuale Protocollo relativo all'ambito trasportistico;

   se, in caso di reiterata vigenza del Protocollo, non ritenga utile adottare iniziative per procedere ad un suo aggiornamento, affinché vengano riconsiderati quei limiti di capienza che, dovendosi applicare a prescindere dal colore della zona disciplinante le attività economiche consentite e, quindi, dall'effettivo livello di rischio, finiscono col limitare la libera iniziativa degli operatori esercenti autoservizi pubblici non di linea e, per il lato dell'utenza, finiscono per generare, in media, un aumento delle spese destinate al soddisfacimento della domanda di mobilità collettiva.
(5-07773)

INTERNO

Interrogazioni a risposta orale:


   MARTINCIGLIO, CANCELLERI e LOMBARDO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   presso la città siciliana Mazara del Vallo, e precisamente in contrada Sicomo, a pochi metri dalla Riserva naturale di Capo Feto, insiste un metanodotto che occupa un'area demaniale di metri quadrati 20.000, con rinnovo trentennale, e nel quale attraverso tre condotte sottomarine della lunghezza di 155 chilometri arriva da Capo Bon il gas metano dell'Algeria diretto nel nord Italia;

   dal 1° ottobre 2021 la Snam spa – società di infrastrutture energetiche con sede centrale a San Donato Milanese attiva nel trasporto, nello stoccaggio e nella rigassificazione del metano e gestore del metanodotto mazarese – ne ha sospeso unilateralmente il servizio di vigilanza armata privata, fino a quel momento espletato h24 dalla «Sicilia Police», sostituendolo con un semplice servizio di portierato attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 07,30 alle ore 18 (esclusi sabato, domenica e festivi) e di telesorveglianza;

   le caratteristiche del sito imporrebbero una custodia e una sicurezza costante e armata e affidata a guardie giurate armate, qualora non possano provvedervi direttamente le forze dell'ordine (ex decreto ministeriale n. 269 del 2010 del Ministero dell'interno);

   il gasdotto di Mazara del Vallo, infatti, è indubbiamente classificabile tra i «siti sensibili», ad elevatissima importanza strategica e «ad alto rischio», ossia tra quelli dove viene svolto un lavoro per il pubblico interesse e che richiedono misure di sicurezza più elevate;

   nel recente passato (si pensi ai conflitti nel Vicino Oriente e in nord Africa), è stato considerato tra i siti maggiormente esposti al pericolo di attentati terroristici da parte di gruppi fondamentalisti islamici;

   presso la centrale mazarese arriva all'incirca il 30 per cento del gas consumato in tutta Italia e, anche in vista di una possibile e auspicata riduzione della dipendenza energetica dai russi, sarebbe opportuno tutelarne il regolare transito;

   l'attuale conflitto, in Ucraina e il rischio, ancorché remoto, di un suo allargamento ad altri Paesi europei, pongono molti dei nostri siti sensibili, tra cui il gasdotto mazarese, tra i potenziali obiettivi di un eventuale attacco militare;

   le richieste di incontro ripetutamente formulate alla Snam Spa dalla «Sicilia Police» e dalle rappresentanze sindacali trapanesi, volte alla condivisione di possibili soluzioni alternative idonee a tutelare la sicurezza del metanodotto e ad assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali presso lo stesso, ad oggi sono rimaste disattese –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intenda intraprendere per garantire la sicurezza del gasdotto di Mazara del Vallo sito che, nell'attuale periodo storico appare un sito particolarmente sensibile e strategico per l'approvvigionamento di gas;

   se, in particolare, il Governo ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza affinché il gestore della centrale riattivi un servizio di vigilanza armata costante o, in alternativa, se ritenga di valutare un intervento pubblico volto a proteggere l'area con l'impiego di forze dell'ordine.
(3-02846)


   RAVETTO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'episodio accaduto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 febbraio 2022, a Milano relativo all'aggressione e brutale violenza subita da studentessa fuori sede di 20 anni è la conferma di una vera e propria emergenza sicurezza in città ma anche nel Paese tutto;

   l'episodio è accaduto in viale Bligny, zona universitaria della Bocconi, dove la giovane era in attesa ad una fermata del tram, ad opera di un marocchino di 29 anni con precedenti penali;

   secondo, la ricostruzione dei fatti, l'uomo avrebbe avvicinato la ragazza con la scusa di voler accendere una sigaretta, portandola poi in un vicolo dove avrebbe abusato di lei fino all'interruzione da parte di una coppia di trentenni che lo ha messo in fuga;

   grazie all'operato dei carabinieri della stazione Duomo, l'uomo è stato individuato e arrestato, risultando poi già schedato lo scorso ottobre e con precedenti per ricettazione;

   la gravità dell'episodio denuncia non soltanto un problema di sicurezza nel capoluogo lombardo, a giudizio dell'interrogante evidentemente mal governato dall'attuale sindaco, ma anche la fallimentare politica dei porti aperti ad una incontrollata immigrazione clandestina;

   a parere dell'interrogante è inaccettabile che il buonismo demagogico possa rovinare il futuro di giovani meritevoli e, più in generale, la vita di qualunque donna –:

   se e quali provvedimenti il Ministro intenda urgentemente adottare per rafforzare le misure di sicurezza a Milano;

   se e quali iniziative intenda porre in essere per arginare gli arrivi via mare di immigrati clandestini, fenomeno che, con l'arrivo della bella stagione, rischia di toccare percentuali allarmanti.
(3-02849)

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:


   PAXIA e SIRAGUSA. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   una certificazione verde COVID-19 può essere considerata non valida per due motivi: certificazione scaduta, certificazione non autentica;

   con l'ordinanza del 29 luglio 2021 del Ministero della salute, le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d'America, sono riconosciute come equivalenti a quelle dell'Unione europea emesse a seguito di vaccinazione o di test negativo oppure guarigione da COVID-19;

   è altresì previsto, nel rispetto dei requisiti della circolare del 30 luglio 2021 del Ministero della salute, che le certificazioni possano essere esibite in formato digitale o cartaceo e che permettono di accedere ad attività e servizi in Italia al pari della Certificazione verde COVID-19;

   il Ministero precisa che sono ritenuti validi, ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 in Italia, vaccini approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema) e inseriti nel Piano nazionale vaccini: Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria, Janssen, Nuvaxovid;

   sono, inoltre, riconosciuti equivalenti i vaccini, somministrati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, quali:

    vaccini per i quali il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è lo stesso dell'Unione europea;

    Covishield prodotti su licenza di AstraZeneca;

    R-CoVI prodotto su licenza di AstraZeneca;

    COVID-19 vaccine-recombinant prodotto su licenza di AstraZeneca;

   si precisa, altresì, che anche tali vaccini sono considerati validi ai fini dell'emissione della certificazione verde COVID-19 a favore dei cittadini italiani, dei loro familiari conviventi e dei cittadini stranieri che risiedono in Italia per motivi di lavoro o studio, nonché di tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio sanitario nazionale che sono stati vaccinati all'estero contro il Sars-CoV-2; inoltre, i certificati di vaccinazione rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali competenti estere, a seguito di vaccinazione con vaccini autorizzati da Ema o con i vaccini equivalenti, sono considerati equipollenti alla certificazione verde COVID-19;

   è opportuno ricordare che le certificazioni dovranno riportare almeno i seguenti contenuti:

    dati identificativi del titolare;

    dati relativi al vaccino;

    data/e di somministrazione del vaccino;

    dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato;

   giova ancora ricordare che le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco nel caso in cui il certificato non fosse stato rilasciato in una delle cinque lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza del fatto che, nonostante la normativa sia chiara ed inconfutabile, ad oggi, come si evince da denunce a mezzo stampa, milioni di cittadini italiani e turisti che hanno ricevuto la terza dose vaccinale in Paesi extra Unione europea vanno incontro, non soltanto all'impossibilità di poter «spendere» il proprio green pass rafforzato in Italia, nonostante questa certificazione rispetti le caratteristiche richieste dalla normativa in materia, ma anche all'ulteriore costrizione di sottostare ad una burocrazia lenta, con tempi di attesa di circa un mese, per vedersi riconoscere un diritto che il nostro Paese dovrebbe garantire de facto sulla base di un semplice automatismo che trova fondamento proprio nella normativa sopracitata;

   quali iniziative, per quanto di competenza, i Ministri interrogati intendano adottare per sanare la discrepanza che si è venuta a creare tra la normativa sopracitata e la sua attuazione concreta all'interno del territorio italiano che sta causando notevoli difficoltà in materia di accessi ai servizi ed ai luoghi di lavoro di tutti i cittadini italiani o di turisti che si trovano in questo limbo tra il poter liberamente circolare all'interno del territorio nazionale ed il non poterlo fare, di fatto, con grave danno alla propria libertà di azione e movimento.
(4-11694)

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta orale:


   MONTARULI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   in data 28 marzo 2022 il sindaco di Torino e il presidente della regione Piemonte incontreranno i vertici di Stellantis;

   scopo dell'incontro è quello di persuadere Stellantis a investire sul territorio torinese sulla base della disponibilità dei fondi Fesr, delle aree industriali dismesse di Mirafiori nonché delle possibili modifiche urbanistiche e infrastrutturali volte a favorire l'inserimento di nuove aziende, e di risorse come i due atenei del capoluogo;

   l'amministratore delegato Tavares, alla presentazione del piano strategico del gruppo automobilistico non aveva dato rassicurazioni per il futuro di Torino e Mirafiori, destando la preoccupazione dei sindacati;

   nel frattempo, il Governo ha annunciato uno stanziamento pluriennale di 800 milioni di euro il primo anno e di un miliardo nei successivi fino al 2030 a sostegno dell'intero settore automotive;

   tuttavia, mancherebbe un intervento nei confronti di Stellantis affinché il colosso continui ad investire in Italia e a Torino –:

   quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare a sostegno della trattativa che vede impegnati congiuntamente comune di Torino e regione nei confronti di Stellantis, affinché assuma impegni concreti verso il territorio del capoluogo piemontese.
(3-02848)

TRANSIZIONE ECOLOGICA

Interrogazione a risposta scritta:


   ROMANIELLO, DORI, PAOLO NICOLÒ ROMANO e SIRAGUSA. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   la regione Lombardia, con decreto n. 14697 del 2 novembre 2021 ha approvato il provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur) ai sensi dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente alla realizzazione ed esercizio di un impianto di trattamento di 137.500 t/a di fanghi, finalizzato alla produzione di fanghi essiccati recuperabili energeticamente, nel comune di Parona (Pavia);

   il territorio del comune di Parona si trova inserito in un ambito ad intensa industrializzazione, comprendente 13 attività Ippc, tra cui l'inceneritore Lomellina Energia-Parona, la fonderia di alluminio Intals-Parona, l'industria di vernici in legno VM-Parona, l'industria di produzione di pannello truciolare grezzo SIT Gruppo Saviola-Morata;

   nell'area dove ricade l'intervento sarebbero presenti i seguenti siti della rete europea Natura 2000: Zsc IT2080013 Garzaia di Cascina Portalupa; Zps IT2080301 Boschi del Ticino, nei quali sono presenti l'habitat 91E0*Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Faxinus excelsior e le specie Ardea cinerea, Ardeola ralloides, Bubulcus ibis, Egretta garzetta, Nycticorax nycticorax;

   nell'ambito del su citato Paur sarebbe stato ricompreso il pronunciamento di compatibilità ambientale – Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 5 della legge regionale (Lombardia) n. 5 del 2010 e lo Screening di incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e della Dgr 4488 del 29 marzo 2021;

   da quanto emerge da esposti, segnalazioni e richieste di accesso agli atti avanzate ad alcune associazioni e comitati locali, lo Screening di incidenza del progetto di impianto di trattamento fanghi su citato, non sarebbe avvenuta conformemente alle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VIncA) – direttiva 92/43/CEE «HABITAT», articolo 6, paragrafi 3 e 4, adottate con Intesa del 28 novembre 2019 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

   le linee guida rappresentano il documento di indirizzo per le regioni e province autonome di Trento e Bolzano di carattere interpretativo e dispositivo, che, nel recepire le indicazioni dei documenti di livello unionale, costituiscono lo strumento finalizzato a rendere omogenea, a livello nazionale, l'attuazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat, caratterizzando gli aspetti peculiari della Valutazione di incidenza (VIncA) –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga, per quanto di competenza, di adottare iniziative per verificare che le procedure per lo Screening di incidenza del progetto di impianto di trattamento fanghi nel comune di Parona (Pavia), siano conformi alle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (VIncA) ed affinché vengano poste in essere tutte le procedure necessarie per preservare gli habitat e le specie della rete Natura 2000, che la realizzazione e l'esercizio dell'impianto potrebbero compromettere.
(4-11693)

TURISMO

Interrogazioni a risposta orale:


   INCERTI. — Al Ministro del turismo, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della cultura, al Ministro per le politiche giovanili. — Per sapere – premesso che:

   l'Associazione italiana alberghi per la gioventù (Aig), è ente morale a seguito del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1948 e con successivo decreto-legge n. 97 del 1995 è stato riconosciuto definitivamente ente culturale;

   l'associazione è inclusa tra le «organizzazioni non governative» segnalate dall'Onu tra gli enti di sviluppo sociale. Grazie ad Aig, l'Italia è da sempre Paese membro qualificato della International Youth Hostel Federation, di cui fanno parte oltre 80 nazioni;

   l'Associazione si è sempre occupata di agevolare la promozione della cultura italiana, dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio dell'Unesco, anche attraverso la medesima rete della International Youth Hostel Federation;

   il Ministro del turismo, rispondendo a diversi atti di sindacato ispettivo, ha ribadito che intende «individuare ogni ulteriore soluzione utile a livello normativo, che consenta di affrontare la difficile situazione in cui versa l'Associazione, tutelarne il patrimonio e il livello occupazionale, per evitarne la chiusura definitiva e salvaguardarne le descritte attività che, per il settore del turismo, assumono particolare rilievo»;

   nel corso dei lavori parlamentari sono stati presentati e successivamente ritirati emendamenti ed ordini del giorno che prevedevano il riordino normativo di questa importante risorsa del settore turistico;

   il perdurare della situazione rischia di compromettere, irrimediabilmente, il patrimonio materiale e immateriale;

   la gravissima crisi economica che ha colpito l'Italia a causa del COVID-19 rende necessario adottare misure e strumenti di sostegno al turismo e in particolare delle categorie più svantaggiate, tra cui rientrano quelle giovanili e quelli a basso reddito –:

   se e quali tempestive iniziative il Governo ritenga di adottare per tutelare il marchio storico, il patrimonio mobiliare e immobiliare, i servizi di utilità sociali dell'Ente e i relativi livelli occupazionali.
(3-02842)


   MONTARULI. — Al Ministro del turismo, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   a seguito della situazione geopolitica internazionale e del conflitto in Ucraina nonché dei successivi provvedimenti assunti, tra i quali la sospensione di voli da e per la Russia, il numero dei passeggeri negli aeroporti italiani rischia di diminuire sensibilmente;

   tale situazione rischia di compromettere la situazione in cui versano gli aeroporti e il loro indotto già fortemente colpito nei due anni di pandemia, senza parlare degli effetti negativi sul turismo;

   solo per l'aeroporto di Rimini si stima una riduzione di 300 mila presenze rispetto alle aspettative per l'anno 2022;

   la gestione dell'aeroporto Fellini di Rimini, infatti, aveva previsto un'implementazione degli accordi con le compagnie aeree e tour operator russi;

   esperti del settore denuncerebbero un'ulteriore riduzione verso le mete europee da parte dei turisti provenienti da altri continenti con flessione, quindi, anche per l'Italia;

   a ciò si aggiunge la preoccupazione circa l'aumento dei costi dei viaggi aerei a causa del caro carburante –:

   quale sia il numero di lavoratori che operano nel settore aeroportuale e nell'indotto;

   se si sia proceduto a una stima degli eventuali minori ingressi negli aeroporti italiani e quali siano le conseguenti misure che si intendono adottare affinché tale aspetto non comporti una crisi dell'intero settore, sia in relazione ad un eventuale supporto alla gestione degli aeroporti stessi sia a un eventuale incentivo degli ingressi provenienti da Paesi diversi dalla Russia.
(3-02847)

UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:


   BELLA, DEL SESTO, CARELLI e MARIANI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il 18 novembre 2019 il presidente del Cnr firmava una convenzione con il Consorzio Cnccs Scarl per la realizzazione di una televisione satellitare scientifica, finanziata dal Cipe;

   il 26 novembre 2019, a distanza di quasi tre anni, veniva trasferita al Cnccs la prima tranche di 4.375.000 euro del finanziamento di 9.700.000 euro rimesso dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca al Cnr il 23 marzo 2017;

   il Cnccs Scarl cominciava all'inizio del 2020 l'attività preparatoria da svolgere nel 1° semestre operativo della convenzione;

   a febbraio 2020 il Paese piombava in una situazione di allarme generalizzato che portava il 10 marzo 2020 al lockdown fino al 10 maggio 2020;

   il 20 maggio 2020 il Cnccs inviava una mail al Presidente del Cnr chiedendo una riunione urgente per rimodulare, a saldo invariato, il preventivo approvato nel 2018 per evitare spese inutili e quindi spreco di denaro pubblico;

   l'8 luglio 2020 il Cnccs scriveva al Ministro pro-tempore per chiedere, al fine di evitare lo spreco di risorse pubbliche, la nomina di un rappresentante del Ministero in un comitato per procedere con urgenza alla revisione a saldo invariato del preventivo dei costi approvato;

   purtroppo, evidentemente a causa della prolungata situazione di stallo in cui versava il Cnr il gruppo di lavoro che doveva rimodulare il preventivo dei costi a saldo invariato di High Science TV non è stato mai costituito ed il Cnr non risulta agli interroganti aver nominato i componenti dei Comitati di controllo, scientifico e tecnico, indispensabili per l'operatività e la rendicontabilità del progetto;

   invece di attivarsi per procedere alla rimodulazione del preventivo dei costi, a saldo invariato, in presenza della concreta possibilità di risparmiare una quantità enorme di denaro pubblico, il consiglio di amministrazione del Cnr il 7 giugno 2021, supportato dal «parere negativo all'accoglimento della richiesta» del Comitato tecnico-scientifico del Mur per i progetti Fisr, motivato dalla considerazione che «non appare chiaro la logica sottesa alla proposta di rimodulazione e sembra incongruo accettare ulteriori rimodulazioni prima che vi sia chiara evidenza che il progetto abbia avuto effettivo inizio», ha deliberato la revoca della convenzione con il Cnccs Scarl e la chiusura dell'iniziativa, oltretutto senza aver mai convocato ed ascoltato i responsabili del Consorzio per avere le informazioni necessarie in merito a quanto realizzato in anni di lavoro per portare a compimento il progetto ed ai risultati concreti ottenuti;

   il tutto oggi appare poco comprensibile alla luce della mail arrivata il 6 agosto 2021 al Cnccs con la quale il noto network televisivo Sky Italia, a testimonianza del lavoro svolto dal Cnccs, ha comunicato di accettare la partnership con il Cnr accollandosi anche parte dei costi e lasciando al Cnr la gestione editoriale del canale satellitare free che potrebbe andare in onda entro sei mesi sulla piattaforma Sky –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per scongiurare la perdita di una infrastruttura europea a trazione totalmente italiana organizzata in un periodo in cui una parte significativa del nostro Paese era di fatto impossibilitata a lavorare, e quali iniziative intenda adottare per tutelare il suddetto progetto.
(4-11689)

Apposizione di una firma ad una interpellanza.

  L'interpellanza Ruffino n. 2-01469, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 25 marzo 2022, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Angiola, Napoli, Pedrazzini.

Pubblicazione di un testo ulteriormente riformulato.

  Si pubblica il testo riformulato della mozione Fiorini n. 1-00598, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 652 dell'8 marzo 2022.

   La Camera,

   premesso che:

    l'Italia è il primo Paese dell'Unione europea per occupazione dei settori del tessile, abbigliamento e pelletteria;

    la moda si costituisce, certamente, quale uno dei comparti produttivi più iconici del made in Italy nel mondo; nonostante ciò, è uno dei settori che ha maggiormente subìto gli effetti della recessione e della crisi pandemica;

    la filiera tessile-abbigliamento rappresenta un settore produttivo in grado di generare un fatturato, nell'anno 2019, di 98 miliardi di euro, con un saldo commerciale fortemente attivo (32 miliardi di euro il consuntivo 2019). Prima della pandemia ben 68 miliardi di euro erano generati dall'export, confermando il respiro internazionale del settore e la capacità di soddisfare tanto la domanda dei mercati tradizionali europei e nord americani, quanto quella delle nuove realtà dell'Estremo Oriente;

    il sistema della moda occupa quasi 500 mila addetti (12,5 per cento dell'occupazione del comparto) di cui circa 312 mila (66,6 per cento) impiegati in circa 55 mila micro-piccole imprese del tessile, abbigliamento e pelle (Mpi): il nostro, infatti, è il primo Paese europeo per numero di occupati nelle Mpi del settore. Nel sistema moda operano, altresì, 36 mila imprese artigiane che danno lavoro a 158 mila addetti, un terzo (34,8 per cento) dell'occupazione del settore;

    nelle sole sei regioni che trainano il settore (Toscana, Marche, Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte) sono occupate 252 mila persone nelle micro e piccole imprese, valore che supera del 28,4 per cento l'occupazione delle omologhe imprese di Spagna, Germania e Francia messe insieme; come emerge dai dati sopracitati, il settore della moda si caratterizza nel nostro Paese per essere ad elevata vocazione artigiana;

    pur sapendo che è necessaria la crescita dimensionale, la ridotta dimensione media delle aziende rispetto a quella degli altri Paesi dell'Unione europea è bilanciata da una forte interrelazione che comporta una elevata capacità di innovazione e consente una maggiore flessibilità e un elevato grado di specializzazione, garantendo una forte competitività della filiera. Questa caratteristica è confermata dalle performance dell'export del settore e dal ruolo di grande rilievo della filiera nazionale nel mercato europeo della moda di qualità;

    i fatturati richiamati, sono generati da quasi 65 mila aziende capaci di occupare circa 575 mila persone. Inoltre, il comparto moda si dimostra un grande volano del made in Italy nel mondo con una propensione all'export del 69,4 per cento. La filiera della moda si completa con la distribuzione commerciale che conta, al 31 dicembre 2021, 108.666 imprese attive e 82.878 unità locali per complessivi 191.544 punti vendita che occupano complessivamente 278.964 addetti;

    le esportazioni di questo settore sono cresciute notevolmente dai 20 miliardi di euro degli anni Novanta ai 68 del 2019 e nell'arco degli anni 2012-2019 l'industria della moda italiana nel suo complesso è cresciuta più del prodotto interno lordo, raggiungendo circa il 2 per cento del prodotto interno lordo stesso;

    aver mantenuto all'interno dei confini gran parte del processo produttivo e delle competenze di qualità ha garantito al sistema moda italiano un vantaggio competitivo indiscutibile che si registra anche in termini di capacità innovativa;

    si tratta di un settore economico, produttivo e commerciale estremamente trainante per l'economia italiana, che necessita di azioni concrete e di una strategia di sviluppo a medio-lungo termine, anche a seguito del contraccolpo subìto dal COVID-19;

    la moda italiana, se si considerano i tredici mesi della pandemia, da marzo 2020 a marzo 2021, ha subìto una perdita di fatturato rispetto ai 13 mesi precedenti di circa 20,6 miliardi di euro. Sul fronte della domanda interna, nel 2020 i consumi delle famiglie per vestiario e calzature hanno subìto una contrazione di 12,6 miliardi di euro, con un calo del 19,7 per cento. Sui mercati esteri, le esportazioni della moda nel 2020 diminuirono di 11,2 miliardi di euro, pari ad una caduta del 19,5 per cento, intensità quasi doppia rispetto alla media della manifattura (-10 per cento);

    il periodo di lockdown ha determinato il blocco di tutte le attività commerciali dei negozi di abbigliamento e accessori attivi in Italia (circa 130 mila con 300 mila addetti), dei quali circa 85 mila relativi al settore abbigliamento e circa 45 mila agli accessori. Solo una piccola parte del comparto, grazie allo smart working e all'intensificazione della vendita tramite piattaforme digitali, e-commerce o soluzioni, quali il Click&Collect e ship-from-store, ha potuto dare continuità al business. Proprio l'e-commerce, infatti, è stato uno dei principali fattori di resilienza del settore durante il lockdown, garantendo la sussistenza di un giro d'affari minimo per le imprese attive nelle vendite online (l'11,6 per cento del totale). La migrazione verso soluzioni digital o full digital deve costituire una opportunità per l'occupazione nel settore: l'attuazione diffusa della dematerializzazione dell'attività di vendita, infatti, comporta un cambiamento dell'assetto organizzativo delle imprese, nelle competenze future-proof del settore e, di conseguenza, nei profili professionali: si tratta quindi di favorire l'aggiornamento dei lavoratori, soprattutto quelli addetti alle vendite al dettaglio. In tale ambito i negozi fisici, così come le fiere, continueranno a essere luoghi dove il cliente può sentirsi accolto, seguìto e guidato nel percorso di scelta all'acquisto, dimostrandosi sempre un'occasione per enfatizzare e promuovere la qualità e l'artigianato dei nostri prodotti e del made in Italy;

    il comparto della moda nazionale si risolleva nella prima metà del 2021. Dopo lo stop determinato dalla seconda ondata di contagi da COVID-19, l'industria ha assistito a una decisa crescita del fatturato. I primi tre mesi del 2021 si sono chiusi in linea con il 2020 (-0,3 per cento), ma nel secondo trimestre è stato possibile registrare un forte rimbalzo del 63,9 per cento. Anche i consumi di abbigliamento e calzature sul mercato interno hanno registrato una variazione tendenziale positiva in quantità del 14,7 per cento, anche se si è ancora lontani dai livelli pre-COVID;

    si tratta di un risultato non scontato e che è stato possibile raggiungere grazie all'impegno e costanza degli operatori del settore. La ripresa a partire da gennaio 2021 del settore del tessile-abbigliamento, pelletteria e calzature, si è concretizzata con continuità sulla scorta della concretezza e capacità dell'artigianato italiano che ha saputo donare nuova linfa e ulteriore spinta al comparto. Artigiani e Pmi hanno saputo sapientemente sfruttare gli incentivi riconosciuti dal Governo e le riaperture. Stando ai dati divulgati da Cnmi-Camera nazionale della moda italiana, il rimbalzo del secondo trimestre 2021 ha portato l'aumento complessivo semestrale al 24 per cento, recuperando buona parte della caduta del 2020; ciononostante, il fatturato rimane ancora del 15 per cento inferiore al secondo trimestre 2019. Nonostante la buona crescita registrata, non è da sé sufficiente a riportare il giro d'affari della moda made in Italy ai livelli pre-COVID;

    i dati del 2021, seppur incoraggianti, devono essere necessariamente comparati al precedente periodo 2020 ove a causa della crisi sia registrata una fase di recessione e stagnazione. Certamente, però, i dati dimostrano con grande chiarezza la qualità e la concretezza del made in Italy e dell'artigianato del settore moda, che ha saputo mantenersi produttivo e competitivo nel mondo, nonostante le forti difficoltà. Non si può permettere che questo sforzo produttivo, commerciale ed economico venga disperso, anche in considerazione dei posti di lavoro e dell'indotto che ruotano attorno al settore;

    il comparto della moda nazionale ha dimostrato una generale e significativa resilienza nel contesto emergenziale pandemico e questo grazie in gran parte all'organizzazione produttiva (grandi realtà imprenditoriali che convivono con e fioriscono grazie alla presenza di micro e piccole imprese localizzate in distretti o territori altamente specializzati, dove l'artigianalità ha saputo mantenersi e rinnovarsi con l'avanzare del tempo, delle tecnologie e dei gusti e delle scelte dei consumatori) e in parte all'elevata qualità dei prodotti, che genera un alto valore di vendite estere;

    purtroppo, l'inizio della stagione di vendita della moda di autunno-inverno 2022/23 si è caratterizzata per la cancellazione di eventi e slittamento delle date. Questo ha fatto sì che l'inizio dell'anno abbia registrato dati peggiori di quelli stimati; si è registrato un inizio anno in controtendenza rispetto alle stime effettuate;

    oltre allo spunto meramente economico-aziendale, è necessario calare il settore della moda all'interno dello scenario politico e storico in cui ci si trova ad operare. Ormai l'industria è proiettata alla transizione ecologica ponendo le condotte di tutela ambientale al centro delle proprie scelte; in tale quadro, le imprese sono chiamate ad uno sforzo ulteriore che consenta di coniugare innovazione, sviluppo, produzione e sostenibilità ambientale;

    le diverse stime sulle emissioni globali di gas serra del settore moda variano dal 3 al 10 per cento, considerato l'elevato impiego di energia e l'utilizzo di una vasta quantità di acqua sia per la coltivazione di cotone e altre fibre tessili sia nella fase di produzione. L'industria dell'abbigliamento sarebbe responsabile del 6,7 per cento delle emissioni globali, circa 3,3 miliardi di tonnellate di CO2eq, mentre quello dell'industria calzaturiera per l'1,4 per cento pari a 700 milioni di tonnellate di gas climalteranti. Il 70 per cento delle emissioni proviene da attività di produzione e lavorazione della materia prima (tintura e finissaggio, preparazione del filato e produzione di fibre sono le fasi a più alta intensità di carbonio). Il maggior impatto ambientale è riconducibile al crescente utilizzo di fibre a base di combustibili fossili (il 64 per cento dei tessuti prodotti è realizzato in materiali sintetici, compresi poliestere, nylon, acrilico e poliammide), ma anche alle abitudini di consumo e alla catena di approvvigionamento;

    si moltiplicano a livello globale le iniziative e i progetti volti a rendere l'attenzione alla sostenibilità un elemento strutturale dell'industria del settore della moda. In questo senso un importante traguardo verso la responsabilità sociale e ambientale della moda è il cosiddetto Fashion Pact, presentato ai Capi di Stato in occasione del vertice del G7 2019 di Biarritz e sottoscritto da 32 grandi brand dell'industria del settore di cui alcuni italiani, ma che oggi ne annovera più di 200, un programma che attraverso la condivisione di una serie di obiettivi che ruotano attorno a tre temi chiave, quali l'arresto del riscaldamento globale, il ripristino della biodiversità e la protezione degli oceani, evidenzia come l'intera filiera della moda possa continuare a perseguire gli obiettivi di business nel rispetto del principio della sostenibilità;

    nell'ambito del Piano italiano di ripresa e resilienza, una specifica linea di investimento («1.2: Progetti “faro” di economia circolare»), si propone inoltre di potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di gestione contribuendo al raggiungimento del 100 per cento di recupero nel settore tessile tramite «Textile Hubs»;

    il mondo della moda da sempre ha cercato di unire queste due sfere (produzione e sostenibilità), cercando un difficile equilibrio tra i diversi interessi. L'industria italiana della moda sta facendo fronte, con convinzione, anche alla sfida della transizione energetica, attuando le buone pratiche per una moda circolare che guardi a una produzione e un consumo sostenibili, in cui i materiali e i prodotti vengano recuperati, riciclati e riutilizzati, riducendo sprechi ed emissioni e preferendo al fast fashion un modello di produzione che conservi qualità e ambiente nel medesimo piano di priorità;

    la sostenibilità è richiesta dai consumatori, in particolare dai più giovani, che ormai la ritengono imprescindibile. Le aziende e i marchi ne chiedono certificazione, tramite etichette intelligenti o tramite l'utilizzo di blockchain. Poiché la moda vive di immagine, oltre che di marketing, un ruolo importante nella comunicazione della sostenibilità lo hanno sfilate e presentazioni: in questo la moda italiana è un passo avanti rispetto agli altri Paesi, grazie a iniziative innovative, che si sono ulteriormente sviluppate nell'anno della pandemia. Analisti e consulenti certificano da tempo l'importanza di investimenti in questo nuovo tipo di Corporate social responsibility (Csr) 4.0, e il settore dell'alta gamma si è già mosso con dichiarazioni d'intenti e iniziative;

    alla luce degli scenari economico – politici che ci preoccupano non è più immaginabile che le imprese operino una transizione ecologica in assenza di un intervento collettivo che fornisca gli adeguati strumenti normativi. Permettere lo sviluppo dell'economia circolare e una produzione «green» del comparto moda, significa investire nel settore e predisporre azioni politiche e legislative adeguate a consentire all'ecosistema tessile di realizzare una realtà ecosostenibile lungo tutte le fasi del processo produttivo. Per il settore sarà dunque di fondamentale importanza affrontare temi, quali digitalizzazione e sostenibilità. In questo senso, allo scopo di favorire l'economia circolare all'interno del sistema della moda, anche le imprese stanno agendo sempre più per limitare il proprio impatto ambientale in fase sia di produzione sia di ricerca e sviluppo, ma anche tramite servizi offerti al consumatore;

    dal 1° gennaio 2022 è entrato in vigore l'obbligo di recuperare e riciclare la frazione tessile dei rifiuti urbani e commerciali. Il rapporto Unicircular sui rifiuti tessili urbani in Italia mostra come il nostro Paese sia sensibilmente più virtuoso in tema di riutilizzo dei rifiuti tessili: il 68 per cento degli abiti viene recuperato e riutilizzato, il 29 per cento viene riciclato e solo il 3 per cento smaltito nella raccolta indifferenziata;

    in quest'ambito, la distribuzione commerciale potrebbe avere un importante ruolo nel recupero di prodotti usati per favorire il loro riciclo o il riuso. In tal senso, sarebbero importanti interventi mirati a concedere vantaggi fiscali, ad esempio, attraverso crediti d'imposta alla distribuzione commerciale che si adopera in tal senso;

    l'innovazione tecnologica avanza prepotentemente nel settore moda e da questo discende direttamente la necessità di procedere con tempestività e determinazione verso l'upskilling e reskilling degli occupati: da subito occorre impostare e rendere operative azioni condivise per sostenere processi di innovazione nel campo della formazione e del trasferimento delle competenze, in favore delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese del settore della moda, volte a migliorare la capacità produttiva delle aziende;

    un'ulteriore preoccupazione per il futuro del settore tessile, abbigliamento e pelletteria – da tutti riconosciuto come strategico per il made in Italy – discende dall'impatto della mancanza del ricambio generazionale che in questo settore, caratterizzato dal trasferimento delle conoscenze tra il lavoratore più esperto e il giovane neoassunto, può facilitare la dispersione di competenza essenziali lungo tutta la filiera produttiva. È opportuno affrontare le tematiche relative alla creazione di un sistema di istruzione nel campo della moda, valutando il modello francese, organizzato in sistema. Nei prossimi anni andranno in pensione 45-50 mila addetti di alta specializzazione che, ad oggi, si è in grado di sostituire solo con 7-8 mila persone. C'è un problema di formazione di un artigianato di grande qualità, cioè delle professionalità che fanno della moda italiana il prodotto ricercato in tutto il mondo. È opportuno sostenere gli sforzi dei soggetti privati che operano in accordo cogli operatori del settore;

    senza un deciso intervento si rischia di compromettere definitivamente le filiere produttive del tessile abbigliamento, della pelletteria, cuoio, calzature e occhialeria, annullando i risultati positivi del 2021 facendo retrocedere il settore ai numeri del 2020;

    alla luce di quanto evidenziato, è necessario mettere in campo un piano straordinario e strategico di supporto alle imprese sistema moda italiano, complessivamente considerato, che si sviluppi su tre principali direttrici, lo sviluppo della filiera, incentivi alla transizione ecologica e il supporto ai giovani,

impegna il Governo:

1) nell'ambito delle iniziative volte a sostenere e incentivare la crescita delle filiere produttive del tessile, moda, accessori, abbigliamento, pelletteria, cuoio, calzature e occhialeria, dell'attività manifatturiera e della politica industriale:

   a) a proseguire ed accelerare gli incontri del «tavolo della moda» istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso il coinvolgimento di tutte le realtà interessate, finalizzato ad affrontare la gestione dell'emergenza e a progettare il futuro del settore nell'ottica di una politica industriale e commerciale che possa garantire il made in Italy e l'eccellenza italiana nel mondo;

   b) a prevedere ulteriori iniziative idonee a garantire una diminuzione del costo energetico mediante defiscalizzazione e/o sostegni economici volti a compensare l'aumento dei costi, anche attraverso la riduzione degli oneri in bolletta;

   c) ad attuare interventi mirati al mantenimento e alla crescita della filiera predisponendo un piano strategico per le imprese culturali e creative, con specifico riguardo alla filiera della moda, che consenta uno slancio sul piano della internazionalizzazione delle piccole e medie imprese del settore, anche attraverso finanziamenti agevolati che favoriscano l'ingresso nelle imprese di competenze nuove e adeguate alle sfide del mercato internazionale, rafforzando le misure del Piano di promozione straordinaria del made in Italy, anche alla luce delle direttrici individuate del Patto per l'export;

   d) ad adottare iniziative per riordinare complessivamente e organicamente le disposizioni relative al Piano di promozione straordinaria del made in Italy, stante il superamento normativo, con decorrenza 1° gennaio 2022, di talune disposizioni dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, per effetto delle norme recate dall'articolo 1, comma 50, lettera d), della legge di bilancio per il 2022;

   e) ad adottare iniziative per potenziare le misure a tutela della competitività anche dei marchi storici definendo agevolazioni di natura fiscale e finanziaria per l'acquisizione da parte di imprese nazionali di aziende titolari di marchi storici, a rischio di cessazione attività, al fine di tutelarne la proprietà industriale e intellettuale;

   f) a predisporre iniziative di supporto alle filiere presenti nei distretti della moda, affiancando alla internazionalizzazione attività di promozione del made in Italy e della sua tradizione lungo il territorio nazionale;

   g) a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione del regime del Patent box, come modificato dalla legge di bilancio per il 2022, anche ai marchi di impresa che si configurano come brand e come tale sviluppabili;

   h) ad incentivare iniziative volte a favorire il reperimento di materie prime anche al di fuori delle tradizionali linee di approvvigionamento, promuovendo l'accesso delle imprese italiane in nuovi mercati;

   i) a predisporre un framework tecnico-normativo idoneo ad accompagnare le iniziative di reshoring, anche al fine di premiare la scelta degli operatori di puntare su mercati che garantiscono più alti livelli di tutela dei diritti dei lavoratori;

   j) ad adottare iniziative per supportare, attraverso un programma mirato di incentivi di carattere finanziario e fiscale, la creazione di ecosistemi produttivi in cui attivare percorsi di formazione e di affiancamento finalizzati a favorire – anche attraverso il potenziamento della collaborazione tra enti locali, camere di commercio ed associazioni di categoria delle micro-piccole e medie imprese della filiera moda – la nascita di nuove imprese nonché il passaggio dalla micro attività artigianale locale a realtà imprenditoriali di maggiori dimensioni nella prospettiva di una evoluzione di tali ecosistemi in veri e propri distretti produttivi della moda;

   k) in ambito internazionale, a sostenere e promuovere, nell'ottica di una condivisione di responsabilità sociale e ambientale del settore della moda, gli obiettivi del Fashion Pact siglato nell'agosto del 2019 a Biarritz;

2) nell'ambito delle iniziative volte ad incentivare la transizione ecologica, la sostenibilità della filiera, lo sviluppo tecnologico/la digitalizzazione, il commercio e la creatività del settore:

   a) ad adottare iniziative a sostegno delle politiche di transizione ecologica permettendo alle filiere produttive del tessile abbigliamento, pelletteria, cuoio, calzature e occhialeria di attuare una più efficace politica di tutela ambientale, attraverso il sostegno alle imprese verso modelli produttivi sostenibili;

   b) ad adottare iniziative per incentivare investimenti in tecnologie e impianti in grado di recuperare materia dagli scarti della lavorazione tessile, definendo una strategia nazionale che prevenga la produzione di rifiuto tessile e incrementi la raccolta differenziata, anche attraverso la previsione di un marchio di sostenibilità con cui qualificare le imprese che raggiungano determinati target energetici e ambientali, in particolare agevolando le aziende che investono in nuove tecnologie per riutilizzare le fibre naturali o che sostituiscano le fibre sintetiche con altre sostenibili o adottino procedimenti produttivi a basso impatto energetico e ambientale;

   c) a promuovere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, iniziative volte alla cessione di eccedenze di magazzino della distribuzione commerciale anche attraverso ulteriori sgravi fiscali e crediti d'imposta a imprese che cedono eccedenze di magazzino o raccolgono prodotti usati, contestualmente incentivando l'economia circolare anche per mezzo di contributi e detassazione a favore di quelle imprese che perseguano modelli di circular by design, e potenziando gli investimenti in nuovi concept store sostenibili e in nuovi servizi coerenti con la circular economy;

   d) ad adottare iniziative per introdurre contributi tesi a migliorare la sostenibilità della filiera, l'innovazione creativa e lo sviluppo tecnologico – digitale nel comparto moda, consentendo un ammodernamento degli strumenti e dei macchinari utilizzati, mediante misure agevolative dei crediti per ricerca, sviluppo, innovazione e design efficaci in termini di ricadute per tutta la filiera e ciò anche attraverso il rifinanziamento della misura di cui all'articolo 38-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio), compatibilmente con i vincoli europei e con le risorse disponibili;

   e) a sviluppare piani di recupero e riuso delle risorse e dei materiali tessili, prevedendo il supporto di attività e iniziative di riciclo e recupero degli scarti di lavorazione, contestualmente promuovendo campagne di sensibilizzazione rivolte alle aziende dell'intera filiera sulla necessità di investire nella ricerca e nell'innovazione in tessuti e prodotti più sostenibili in tutte le fasi del ciclo produttivo;

   f) ad adottare iniziative per incentivare la crescita e la tutela del tessuto commerciale delle nostre città attraverso modelli di sostenibilità che valorizzino il punto vendita come luogo di interazione ed esperienziale in grado di reggere la concorrenza con l'e-commerce, favorendo e implementando l'e-commerce come strumento di supporto e sostegno alla vendita diretta specialmente sul mercato internazionale;

   g) ad adottare iniziative per prevedere strumenti agevolativi per chi investe in tecnologie innovative e sostenibili al livello sociale ed ambientale per il comparto del tessile, della calzatura, della conceria e della pelletteria, al fine di garantire ulteriormente il processo di tracciabilità, trasparenza e transizione ecologica del comparto;

   h) ad adottare iniziative per inasprire le pene previste in materia di prodotti contraffatti e ad avanzare proposte, nelle sedi europee e internazionali, per una regolamentazione più stringente in materia di traffico di rifiuti tessili, in particolare da e verso i Paesi che hanno normative meno severe in materia di riciclo, e smaltimento dei rifiuti tessili;

   i) a supportare la digitalizzazione del settore, l'adozione di modelli innovativi di presentazione e vendita, lo sviluppo e ottimizzazione digitale della relazione con i clienti finali («Customer Relationship Management» o CRM), il sostegno delle imprese verso modelli produttivi sostenibili e la penetrazione commerciale dei mercati esteri, anche attraverso lo sviluppo della rete distributiva diretta ed il canale e-commerce, integrati tra loro con un approccio omnichannel;

   j) ad adottare iniziative per sviluppare ulteriormente le misure agevolative dei crediti ricerca, sviluppo, innovazione e design, efficaci in termini di ricadute effettive su tutta la filiera produttiva, incentivando l'attività di ricerca e sviluppo e di ideazione estetica e design alla base della competitività del sistema produttivo nazionale e prevedendo un orizzonte temporale a medio-lungo termine e aliquote di agevolazione adeguate agli investimenti del settore;

3) nell'ambito delle iniziative di supporto ai giovani, alla crescita e alla formazione:

   a) a incentivare strumenti di comunicazione rivolti alle giovani generazioni al fine di stimolare l'acquisto di prodotti made in Italy favorendo anche le produzioni attente a sviluppare percorsi di sostenibilità economica, sociale ed ambientale;

   b) ad adottare iniziative per istituire appositi programmi di studio e formazione, valorizzando il know-how delle imprese e degli enti del comparto all'interno di tali programmi, favorendo la partecipazione delle imprese del settore in sinergia con proposte formative già sviluppate dagli Its e dagli istituti di formazione tecnica superiore, sostenendo la proficua collaborazione tra le università e la filiera dell'artigianato della moda, predisponendo misure che agevolino l'inserimento nel settore di nuova tecnologia e strumenti digitali, accompagnando tale inserimento con percorsi formativi specifici per il comparto (tecnologie 4.0 e sostenibilità), garantendo un potenziamento della formazione tecnico – pratica ed allineando l'insegnamento alle necessità delle imprese del settore manufatturiero del tessile, moda e accessorio, rafforzando la partecipazione e la sinergia delle imprese del settore alla formazione delle nuove proposte formative che gli Its dovranno sviluppare in seguito sia alla riforma della disciplina del settore, in via di approvazione, sia in seguito al rilevante finanziamento che lo riguarda previsto nel Pnrr e rafforzando la sinergia con gli istituti di formazione tecnica superiore, tenuto conto che in entrambi gli ambiti formativi sarà necessario ridefinire i percorsi formativi in coerenza con la rilevanza che la digitalizzazione e la sostenibilità ambientale hanno assunto per il settore;

   c) a promuovere anche misure integrative che possano finanziare il soggiorno all'estero di giovani laureati per realizzare progetti di penetrazione commerciale sui mercati a favore di imprese artigiane e piccole e medie imprese;

   d) ad adottare iniziative per prevedere misure agevolative, anche con riferimento all'abbattimento degli oneri contributivi e alla formazione nelle tecnologie innovative, in favore dei giovani tra i 18 e i 35 anni che vogliano avviare in forma autonoma attività artigianali connesse al settore;

   e) ad adottare iniziative per favorire la creazione di scuole di moda o la creazione di corsi di apprendistato delle competenze artigianali del settore moda, favorendo, mediante il sostegno pubblico, l'accesso gratuito ai giovani talenti.
(1-00598) (Ulteriore nuova formulazione) «Fiorini, Orrico, Benamati, Perego Di Cremnago, Mor, Timbro, Binelli, Federico, Zardini, Squeri, Moretto, Andreuzza, Perconti, Bonomo, Porchietto, Fregolent, Carrara, Sut, D'Elia, Marrocco, Annibali, Colla, Carbonaro, Gavino Manca, D'Attis, Bendinelli, Galli, Alemanno, Nardi, D'Alessandro, Micheli, Carabetta, Soverini, Librandi, Pettazzi, Chiazzese, De Luca, Nobili, Piastra, Fraccaro, Fiano, Noja, Saltamartini, Giarrizzo, Lotti, Ungaro, Masi, Ciampi, Paita, Palmisano, Berlinghieri, Daga, Deiana, D'Ippolito, Di Lauro, Maraia, Micillo, Terzoni, Traversi, Varrica, Zolezzi, Papiro».

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

  I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

   interrogazione a risposta immediata in Commissione Aprile n. 5-07233 del 9 dicembre 2021;

   interrogazione a risposta in Commissione Fragomeli n. 5-07689 del 10 marzo 2022;

   interrogazione a risposta in Commissione Currò n. 5-07734 del 17 marzo 2022;

   interrogazione a risposta in Commissione Del Barba n. 5-07735 del 18 marzo 2022;

   interrogazione a risposta in Commissione Lombardo n. 5-07771 del 25 marzo 2022.

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

  I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:

   interrogazione a risposta in Commissione Bella e altri n. 5-06855 del 19 ottobre 2021 in interrogazione a risposta scritta n. 4-11689;

   interrogazione a risposta in Commissione Troiano n. 5-07302 del 28 dicembre 2021 in interrogazione a risposta orale n. 3-02844;

   interrogazione a risposta in Commissione Varchi e altri n. 5-07454 del 4 febbraio 2022 in interrogazione a risposta orale n. 3-02845;

   interrogazione a risposta in Commissione Incerti n. 5-07563 del 18 febbraio 2022 in interrogazione a risposta orale n. 3-02842;

   interrogazione a risposta in Commissione Pezzopane e altri n. 5-07564 del 18 febbraio 2022 interrogazione a risposta orale n. 3-02843.