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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Martedì 25 gennaio 2022

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzione in Commissione:


   La III Commissione,

   premesso che:

    la recrudescenza della repressione cinese ad Hong Kong è stata recentemente condannata anche dalla Comunità europea con risoluzione del Parlamento europeo del 20 gennaio 2022 sulle violazioni delle libertà fondamentali a Hong Kong (2022/2503(RSP);

    sulla base della liberticida legge sulla sicurezza nazionale, infatti, da metà a fine di luglio 2021 sono stati arrestati circa 139 attivisti del movimento per la democrazia e la libertà ad Hong Kong la predetta legge non solo criminalizza il dissenso ma limita ogni diritto civile e politico;

    addirittura la tradizionale manifestazione dei patrioti democratici di commemorazione delle vittime della feroce e sanguinaria repressione di piazza Tienanmen è stata strumentalizzata ed è stata ritenuta illegittima ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale;

    la legge sulla sicurezza nazionale è una patente e soverchia violazione del principio «un Paese, due sistemi» e, financo, della stessa dichiarazione congiunta sino-britannica;

    la repressione cinese non si è fermata neanche nei confronti dei rappresentanti dell'opposizione politica a Hong Kong, procedendo ad arrestare 55 persone, fra legislatori e noti attivisti politici a favore della democrazia, sempre sulla base della contestatissima legge sulla sicurezza nazionale; sempre sulla base della legge sulla sicurezza nazionale e con la formale accusa di «collusione con un paese straniero o elementi esterni al fine di mettere in pericolo la sicurezza nazionale» è stata annientata la libera stampa a Hong Kong: Apple Daily, a seguito dell'arresto cinque dirigenti e della confisca di pc e materiale giornalistico, ha annunciato la chiusura dopo 26 anni di attività, Stand News è stato chiuso, DB Channel, organo di informazione online di Hong Kong il cui fondatore Frankie Fung è stato arrestato, ha cessato l'attività, mentre Citizen News, un altro organo di informazione online filodemocratico, ha recentemente annunciato la sua chiusura, adducendo come motivazione il «deterioramento del panorama mediatico»;

    Amnesty International ha chiuso i suoi due uffici a Hong Kong alla fine del 2021 a causa della legge sulla sicurezza nazionale, che ha precluso alle organizzazioni per i diritti umani la possibilità di operare liberamente e senza timore di gravi rappresaglie da parte del Governo;

    allo stesso modo, nel corso del 2021, più di 60 organizzazioni della società civile, fra cui 12 sindacati, hanno cessato le loro attività a causa della repressione cinese;

    l'Unione europea ha espresso forti preoccupazioni in ordine al fatto che la legge sulla sicurezza nazionale della Repubblica popolare cinese per Hong Kong sia gravida di rischi anche per i cittadini dell'Unione europea a Hong Kong;

    la comunità internazionale tutta riconosce il principio «un Paese, due sistemi», al fine di garantire il livello di autonomia di Hong Kong;

    le elezioni del Consiglio legislativo, con voto «riservato ai soli patrioti», tenutesi il 19 dicembre 2021 conformemente alla nuova normativa imposta da Pechino, hanno visto la brutale esclusione dei partiti filodemocratici;

    Hong Kong è, dunque, rimasta priva della voce democratica, atteso che i rappresentanti democratici sono stati interdetti dalla partecipazione alle elezioni o addirittura incarcerati;

    alla luce della gravità della situazione e della brutalità della repressione dei diritti fondamentali da parte delle autorità cinesi, il Parlamento europeo, con risoluzione dell'8 luglio 2021 ha invitato «la Commissione, il Consiglio e gli Stati membri a declinare gli inviti per rappresentanti governativi e diplomatici a partecipare alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, a meno che il governo cinese non dimostri un miglioramento verificabile della situazione dei diritti umani a Hong Kong»,

impegna il Governo:

   a condannare con la massima fermezza le repressioni in atto a Hong Kong e ad esprimere la sua solidarietà con la popolazione di Hong Kong nella sua lotta per la libertà e la democrazia;

   a condannare la persecuzione politica a cui sono stati sottoposti molti giornalisti, che ora si trovano in esilio o in carcere, ribadendo che la libertà di stampa è principio non negoziabile;

   ad adoperarsi per l'immediato rilascio di tutti i prigionieri politici a Hong Kong;

   ad adottare iniziative di competenza, affinché le autorità cinesi provvedano all'abrogazione della legge sulla sicurezza nazionale, poiché costituisce una violazione degli impegni e degli obblighi della Repubblica popolare cinese nel quadro del diritto internazionale, e affinché le autorità cinesi rispettino pienamente lo Stato di diritto, i diritti umani, i princìpi democratici e l'elevato livello di autonomia conformemente al principio «un Paese, due sistemi» sancito dalla Legge fondamentale di Hong Kong e Macao e in linea con i loro obblighi nazionali e internazionali;

   a porre, come da invito espresso del Parlamento europeo con la risoluzione del 20 gennaio 2022 sulle violazioni delle libertà fondamentali a Hong Kong (2022/2503(RSP)), quale priorità assoluta all'ordine del giorno di tutte le riunioni Italia-Cina, il tema della abrogazione della legge sulla sicurezza nazionale e la sua applicazione a Hong Kong;

   ad adottare iniziative affinché gli accordi sugli investimenti Italia-Cina tengano conto dell'attuale situazione dei diritti umani a Hong Kong e dell'impegno della Cina nel quadro della dichiarazione congiunta sino-britannica;

   ad adottare iniziative per sostenere pienamente le proposte di organizzare una sessione speciale o un dibattito urgente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sul deterioramento della situazione dei diritti umani in Cina, anche per quanto riguarda l'attuazione della Legge sulla sicurezza nazionale a Hong Kong e Macao;

   a declinare gli inviti per rappresentanti governativi e diplomatici a partecipare alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, dal momento che il Governo cinese continua a calpestare i più elementari diritti umani a Hong Kong, a Macao, nella regione uigura dello Xinjiang, in Tibet.
(7-00782) «Delmastro Delle Vedove, Galantino, Rotelli, Silvestroni, De Toma, Ferro, Deidda, Bignami, Montaruli, Zucconi, Frassinetti, Butti, Albano, Mantovani, Prisco, Rampelli, Donzelli, Ciaburro, Foti, Vinci».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:


   CIABURRO e CARETTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della transizione ecologica, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   come emerso a mezzo stampa, il Governo, entro il termine del mese di gennaio 2022, intende definire, tramite decretazione d'urgenza, un cosiddetto «decreto sostegni-ter» per rispondere al crescente costo delle utenze energetiche e fornire misure indennitarie alle attività chiuse in conseguenza del diffondersi del COVID-19;

   il testo sarebbe stato licenziato in Consiglio dei ministri in data 21 gennaio 2022 e, tra le altre, riporterebbe misure del tutto estranee alla ratio di indennizzare i cittadini, disponendo, a partire dal 7 febbraio 2022, una unica cessione del credito per i crediti d'imposta derivanti da misure quali «Superbonus», «bonus ristrutturazioni», «sismabonus» e «bonus facciate»;

   questo significa che il beneficiario della detrazione potrà cedere il credito ad altri soggetti, banche e intermediari finanziari, ma questi non potranno cederlo a loro volta e che i fornitori che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito di imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, banche o intermediari finanziari, ma questi ultimi non potranno cederlo a loro volta;

   ne consegue che ogni contratto stipulato al di fuori di questo nuovo perimetro normativo è da considerarsi nullo, con il rischio per migliaia tra forniture, contratti, cantieri e pagamenti di saltare per l'ennesimo cambiamento in corso d'opera delle regole relative al «Superbonus 110 per cento»;

   questa ennesima revisione costringerebbe cittadini, imprese e professionisti a rivedere nuovamente le condizioni contrattuali, scoraggiando il ricorso all'incentivo ed impedendo la formazione di un patrimonio immobiliare meno energivoro;

   per contrastare le frodi, come richiesto anche dalle associazioni di categoria, sarebbero necessari l'introduzione di prezzari di riferimento per tutti i bonus e un sistema di qualificazione delle imprese, ma ancora niente è stato fatto in tal senso –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa, quale sia il suo orientamento alla cessione unica del credito e se non intenda mantenere il sistema previgente ed adottare iniziative per introdurre misure antifrode come anche quelle di cui sopra.
(4-11168)


   VARCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 18 dicembre 2020 il sindaco di Custonaci, Giuseppe Morfino, in occasione dell'arresto di Giuseppe Costa, arrestato pochi giorni prima da Carabinieri e Dia e indicato dalla procura distrettuale di Palermo quale nuovo capo della locale famiglia mafiosa, annunciava che «il Comune si costituirà parte civile»;

   il nome di Costa è legato al sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, figlio del collaboratore di giustizia Santino Di Matteo: Giuseppe aveva 13 anni quando, nel novembre 1993, venne rapito da Cosa nostra, per indurre il padre a ritrattare accuse e rivelazioni su Riina e sulle stragi del 1992; i mafiosi lo tennero sequestrato in una casa di Costa, nella frazione di Purgatorio, territorio del comune di Custonaci fino all'11 gennaio del 1996, quando il ragazzo fu ucciso e il suo corpo, ormai provato da una lunga e crudele detenzione, fu sciolto nell'acido;

   nella nota stampa, il sindaco annunciò che il comune si sarebbe costituito parte civile nel processo, così come aveva già fatto per il processo «Scrigno»: «Quando, nelle fasi preliminari del processo “Scrigno” il comune di Custonaci ebbe contezza della partecipazione di Giuseppe Costa alle vicende che riguardavano gli altri imputati, non ebbe alcuna esitazione a costituirsi parte civile. Anzi, fu proprio quel nome a determinare l'Amministrazione comunale a prendere parte attiva al dibattimento che si accingeva ad avere inizio. Nella richiesta di costituzione di parte civile, la difesa dell'Ente evidenziò, benché all'epoca Costa non fosse parte del processo, che i suoi gravissimi precedenti legati al sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo disonorassero tutta la comunità di Custonaci. Al contempo, ad avviso dell'Amministrazione, emergeva, già dall'approfondita disamina degli atti di indagine, l'interessamento di Giuseppe Costa alle competizioni elettorali, circostanza che ha ulteriormente rafforzato il proposito del comune di Custonaci a non restare silente nel processo»;

   il territorio custonacese, come emerso dagli atti di indagine Scrigno (Proc. Pen. Nr. 4079/2016 D.d.a. Palermo), è stato ampiamente coinvolto nell'operazione antimafia, che ha portato alla luce, al netto di ogni forma di garantismo prevista dalla legge, una serie di intrecci tra mafia, politica e imprenditoria;

   nonostante ciò, agli atti del municipio non esisterebbe alcuna documentazione inerente la costituzione nel procedimento penale, come denunciato dai componenti della lista civica «SiAmo Custonaci»;

   le istituzioni sono chiamate, per etica, ad essere rappresentative ed esemplari, soprattutto nel contrastare la mafia ed i suoi sodali con ogni mezzo in un territorio che, come certificato dalla relazione della Dia (gennaio-giugno 2019), ne segnala una forte e radicata presenza;

   non si comprende, pertanto, perché si sia scelto di non tutelare l'immagine della stragrande maggioranza dei custonacesi che guardano con disappunto e insofferenza alle azioni malavitose, portate avanti da «cosa nostra» –:

   di quali informazioni disponga il Governo in merito ai fatti di cui in premessa, e in particolare se disponga di elementi riguardo alle motivazioni che hanno portato l'amministrazione comunale di Custonaci a decidere di non costituirsi parte civile nel processo penale contro Giuseppe Costa, in difesa della legalità e del buon nome di Custonaci;

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere in relazione a quanto esposto in premessa e se ritenga di valutare se sussistano i presupposti per attivare le procedure di cui all'articolo 143 del Testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali presso il comune di Custonaci.
(4-11178)


   LICATINI e D'IPPOLITO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   in Italia le inefficienze degli impianti di depurazione delle acque reflue rappresentano uno dei problemi più gravi e urgenti sia sul piano ambientale, sia su quello economico. I numerosi depuratori tuttora non conformi alle direttive europee, oltre a provocare un perenne disastro ecologico che si abbatte sui nostri mari e sulle acque interne, hanno portato a diverse procedure d'infrazione e a pesanti condanne come quella che impone al nostro Paese una multa di 30 milioni di euro per ogni semestre di mancato adeguamento degli impianti;

   l'entità del problema è ribadita anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza che, nel prevedere investimenti per rete fognaria e depurazione, non solo descrive gli impianti italiani come obsoleti o addirittura assenti, ma richiama espressamente anche la necessità della nomina del Commissario unico, avvenuta nel 2017 per accelerare i lavori di ammodernamento;

   nell'ambito delle attività svolte sul tema della depurazione, sono emerse molteplici situazioni critiche distribuite per tutto il Paese. Tra le più gravi, quella della Basilicata che risulta in procedura d'infrazione per violazione della direttiva 91/271/CEE;

   pur riconoscendo in parte lo sforzo di suddetta regione, che ha ridotto da 40 a 15 il numero di depuratori in procedura d'infrazione, non si comprendono ancora le ragioni e i presunti ostacoli che impedirebbero l'adeguamento dei restanti impianti;

   in particolare, la vicenda più controversa riguarda il depuratore del comune di Genzano di Lucania che, oltre a non essere conforme alle normative, sembra anche risentire della totale indifferenza da parte dell'amministrazione comunale e dell'ente gestore Acquedotto Lucano Spa che dovrebbe occuparsi dei lavori di adeguamento come soggetto attuatore;

   da molto tempo si cerca di instaurare un dialogo con i suddetti organi per incoraggiare la messa a norma dell'impianto. Il 20 aprile 2021 è stata rivolta al comune di Genzano di Lucania e ad Acquedotto Lucano Spa una nota di accesso agli atti a cui si è aggiunto di recente un sollecito e con la quale si chiedevano i documenti, le analisi e i progetti inerenti al depuratore. La richiesta è rimasta però inevasa;

   le difficoltà del depuratore di Genzano di Lucania, incluse quelle dovute all'inerzia dell'ente gestore, erano già state segnalate nel 2020 tramite un'interrogazione all'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La risposta fornita al tempo non solo menzionava investimenti regionali per il superamento della procedura d'infrazione, ma prevedeva anche l'inizio dei lavori di adeguamento per giugno 2021. Tuttavia, da allora, non è ancora stato fatto nulla;

   malgrado rientri in procedura d'infrazione, il depuratore di Genzano di Lucania non è sottoposto a commissariamento. La strada della gestione commissariale può, senz'altro, essere un'opzione valida da tenere in considerazione, visto che l'assenza di manutenzione e l'evidente indolenza delle amministrazioni competenti non fanno che alimentare il problema, aggravando i danni ambientali e i disagi economici e sociali dovuti alle difformità dell'impianto –:

   se, alla luce di quanto esposto, il Governo intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, per effettuare ispezioni, anche per il tramite del comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, e, soprattutto se intenda adottare iniziative di competenza specifiche per superare le criticità del depuratore di Genzano di Lucania, valutando in primissimo luogo la possibilità di affidare l'impianto al Commissario Unico per renderne possibile la messa a norma e accelerare dei lavori di adeguamento che, con l'attuale, gestione, sembrano tutt'altro che imminenti.
(4-11179)


   CIABURRO e CARETTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   come noto, la legge 30 marzo 2004, n. 92 ha istituito il «giorno del ricordo» in data 10 febbraio di ogni anno per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale;

   in tal senso occorre ricordare che l'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi fu tra i più importanti promotori dell'iniziativa, proprio con la finalità di estendere il senso di unità nazionale;

   il comune di Savigliano (Cuneo), in occasione della commemorazione della giornata del ricordo, ha organizzato in data 4 febbraio 2022 la presentazione del libro «E allora le foibe?» in presenza dell'autore;

   al netto delle arcinote tendenze filocomuniste dell'autore, il testo costituisce un caposaldo della retorica negazionista delle foibe, sia per i tentativi di ostacolare la riesumazione delle vittime, sia per l'intenzione di ridimensionare un fenomeno che rappresenta una cicatrice indelebile nella storia d'Italia;

   come noto, il massacro delle foibe ebbe oltre 10.000 vittime e portò all'esodo di oltre 300.000 italiani giuliano-dalmati; l'intera vicenda fu il frutto di una retorica anti-italiana stimolata dal regime comunista del Maresciallo Tito;

   in data 10 febbraio 2021, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione del giorno del ricordo, specificò chiaramente come «Le sofferenze patite non possono essere negate. Il futuro è affidato alla capacità di evitare che il dolore si trasformi in risentimento e questo in odio, tale da impedire alle nuove generazioni di ricostruire una convivenza fatta di rispetto reciproco e di collaborazione» e ricordò la matrice comunista delle persecuzioni;

   come specificato dalla citata legge n. 92 del 2004, in occasione del 10 febbraio, sono previste iniziative per: «la realizzazione di studi, convegni incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende» specificando come tali iniziative debbano essere mirate a: «valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario ed artistico degli italiani dell'Istria, di Fiume e delle coste dalmate»;

   sulla scorta di questi elementi, l'evento organizzato dal comune di Savigliano (Cuneo), in un certo qual modo, secondo l'interrogante, legittima e riconosce una lettura negazionista e critica di fatti storici la cui attendibilità è fuori da ogni ragionevole dubbio;

   la diffusione di ulteriori iniziative di analogo tenore sul territorio nazionale non solo andrebbe contro la ratio della legge n. 92 del 2004, ma costituirebbe una ulteriore legittimazione di una visione del fenomeno in qualche modo connivente con le visioni più negazioniste del massacro delle foibe –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per salvaguardare la memoria del massacro delle foibe e per ostacolare ed arginare la diffusione di qualsiasi fenomeno negazionista.
(4-11180)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazioni a risposta scritta:


   SIRAGUSA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il Consiglio generale degli italiani all'estero (Cgie) — istituito con legge 6 novembre 1989, n. 368, e successive modificazioni — è organismo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi che interessano le comunità dei nostri connazionali nel mondo;

   tale istituzione è composta da sessantatré membri complessivi, quarantatré dei quali sono rappresentanti delle comunità e delle associazioni italiane all'estero (ventiquattro per l'Europa, tre per l'America del Nord, quattordici in America del Sud, due in Africa e Oceania). I venti membri rimanenti sono invece nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

   il Cgie si articola in: Assemblea plenaria, Comitato di presidenza, 3 Commissioni continentali, la Commissione di nomina governativa, 7 Commissioni tematiche e i Gruppi di lavoro;

   l'Assemblea plenaria è convocata dal Segretario generale in via ordinaria una volta l'anno; può inoltre essere convocata in via straordinaria, su motivata richiesta dei due terzi dei suoi componenti;

   il Comitato di presidenza si riunisce sei volte l'anno, una delle quali a latere delle Plenarie, con convocazione da parte del Segretario generale;

   le riunioni delle Commissioni continentali, Europa ed Africa del Nord, America Latina, Paesi Anglofoni Extraeuropei si riuniscono almeno due volte l'anno nelle proprie aree continentali e in occasione dell'Assemblea plenaria ordinaria;

   secondo l'articolo 12 della summenzionata legge 6 novembre 1989, n. 368, ai membri del Cgie che partecipano alle riunioni previste dalla presente legge spettano il pagamento delle spese di viaggio, che verranno rimborsate con le modalità previste per i dipendenti dello Stato della ottava qualifica funzionale, nonché un rimborso forfettario per le spese di vitto e alloggio sostenute nel periodo di permanenza nella sede della riunione, di importo pari a lire 400.000 giornaliere, ridotto della metà per i residenti nella sede stessa e aumentato della metà per il segretario generale. Agli stessi membri spetta inoltre un rimborso forfettario, pari a lire 2.000.000 annue, aumentato a lire 3.000.000 annue per i componenti del comitato di presidenza e a lire 4.000.000 annue per il segretario generale, per le spese telefoniche e postali –:

   a quanto ammontino complessivamente le spese di viaggio rimborsate ai membri del Cgie nel corso dell'ultima consiliatura, suddivise per le quattro ripartizioni di cui è composta la circoscrizione Estero e per ciascuno degli eventi cui hanno partecipato.
(4-11155)


   MAGI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   nel 2014 la Russia ha annesso militarmente la Crimea in violazione del diritto internazionale, scatenando una guerra ibrida contro l'Ucraina con propaganda, minacce e ricatti attuati con la chiusura dei rubinetti del gas;

   nell'est dell'Ucraina, nel Donbass, è iniziata una campagna militare di aggressione, attuata da militari russi;

   sempre nel 2014 è stato firmato il protocollo di Minsk, senza ottenere risultati tangibili sul territorio, fino a nuovi accordi nel 2015 «MinskII»;

   malgrado gli accordi conclusi da Ucraina e Russia con la mediazione di Francia e Germania (il «Quartetto Normandia») e la supervisione dell'Osce, il conflitto è proseguito con una vera e propria guerra di trincea nel Donbass, che ha prodotto almeno 13.000 morti, 30.000 feriti, oltre 1 milione di sfollati;

   i separatisti che occupano e controllano militarmente il territorio sono stati indicati dal JIT-Joint Investigation Team, nel rapporto presentato il 28 settembre 2016, come esecutori materiali dell'abbattimento del volo Malesyan Airline MH17, dove il 17 luglio 2014 persero la vita 298 civili nei cieli dell'Ucraina: il più grave atto terroristico degli ultimi anni in Europa per numero di vittime;

   nel febbraio del 2020 cinque membri europei del Consiglio di sicurezza dell'ONU, Belgio, Francia, Polonia, Germania ed Estonia, hanno ammonito la Russia per il continuo non rispetto degli impegni assunti;

   l'Unione europea e l'Italia hanno sostenuto da sempre l'integrità territoriale dell'Ucraina e per questo sono state istituite sanzioni nei confronti della Russia, per reiterato mancato rispetto degli accordi. Il Parlamento europeo ha ripetutamente sottolineato la responsabilità del Cremlino nella mancata attuazione degli accordi;

   il 21 giugno 2021 il Consiglio europeo ha prorogato di un anno le sanzioni introdotte alla Russia in risposta all'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli;

   dalla fine del 2021 oltre 100.000 soldati dell'esercito russo sono ammassati al confine dell'Ucraina e minacciano l'invasione del Paese che provocherebbe una guerra dalle conseguenze terribili e imprevedibili per l'intera Europa;

   in questo contesto, l'11 gennaio 2022, su RAI1, nell'edizione delle ore 20, è stato mandato in onda un servizio dal fronte, realizzato da Alessandro Cassieri, che dà voce a chi dice che sarebbe stato positivo che in Donbass accadesse come in Bielorussia, Crimea o Kazakistan, dove in pochi giorni l'esercito russo ha preso il potere o lo ha ridato a despoti locali. Nello stesso servizio si invitavano Biden e Putin a far cessare la guerra, senza specificare che c'è un aggressore, la Russia, e un aggredito, l'Ucraina, che difende il proprio territorio e l'integrità del Paese;

   il 13 gennaio 2022, sempre su RAI1, nel telegiornale delle ore 20, è stato mandato in onda un ulteriore servizio di Cassieri, in cui, nuovamente, si è data voce agli aggressori e ai mercenari filorussi dalle loro trincee, senza mai citare l'aggressione in atto da quasi 10 anni, né che il Donbass è Ucraina, e associando il popolo ucraino a fascisti;

   questi servizi hanno prodotto la reazione immediata dell'ambasciatore dell'Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, che ha scritto una lettera di protesta alla direttrice del telegiornale, Monica Maggioni, apparsa il giorno 14 gennaio 2022 sul sito dell'ambasciata e sui rispettivi profili social chiedendo informazione veritiera contro la propaganda di Mosca e auspicando che il servizio pubblico italiano non divenga megafono di menzogne –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per porre rimedio all'incidente occorso, ribadendo la vicinanza del nostro Paese all'Ucraina, in linea con la posizione assunta dall'Unione europea.
(4-11176)

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   OCCHIONERO. — Al Ministro della difesa, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   le ultime notizie riguardanti la crisi Ucraina risultano allarmanti e preoccupano non poco il mondo occidentale;

   recentemente, gli Stati Uniti hanno, a più riprese, inviato massicci aiuti militari a Kiev;

   l'ultimo cargo statunitense è atterrato a Kiev con 90 tonnellate di armi e munizioni il 22 gennaio 2022 mentre la Spagna sta mobilitando la propria flotta sul mar Nero e la Germania ha inviato, nei giorni passati, un ospedale da campo;

   mentre tutta la diplomazia europea è in movimento e i Ministri degli esteri dell'Unione europea si sono incontrati in video conferenza con il segretario di Stato Blinken, la Gran Bretagna ha promosso un incontro tra il proprio Ministro della difesa e il suo omologo sovietico;

   anche sul versante delle rappresentanze diplomatiche, a Kiev, la situazione è assai fluida, sembra, infatti che gli Usa dovrebbero iniziare l'evacuazione della loro sede diplomatica a breve e che anche la Germania stia studiando un piano di evacuazione, in caso di un aggravarsi della crisi –:

   se l'Italia abbia partecipato o stia partecipando all'unanime sostegno occidentale all'Ucraina, anche inviando aiuti militari, materiali e mezzi;

   se vi sia da parte del Governo una autonoma iniziativa diplomatica, ovvero quali iniziative si stiano ponendo in essere, su questo fronte, in accordo con i partner europei e Nato e quali provvedimenti si stiano studiando, in caso di aggravamento della crisi, per garantire la sicurezza del nostro personale diplomatico e consolare ed eventualmente procedere all'evacuazione delle sedi italiane su territorio ucraino.
(5-07415)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:


   BIGNAMI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   come rilevato anche nell'ultimo rapporto Paying Taxes 2020 della Banca mondiale, che analizza e parametra i dati dei sistemi tributari di 190 Paesi attraverso quattro indicatori – il tempo medio necessario ai contribuenti per ottemperare agli obblighi del fisco, il numero dei versamenti effettuati, il carico fiscale complessivo che grava sulle imprese, ed il post-filing index (l'indice relativo ai tempi necessari per ottenere un rimborso Iva o correggere un errore nella dichiarazione dei redditi) – l'Italia si riconferma fra le Nazioni meno virtuose, scendendo, nella classifica generale riferita al periodo fiscale 2018, al 128° posto;

   i dati riferiti all'Italia in seguito allo studio condotto hanno evidenziato:

    Ttcr 2018, che rappresenta il carico totale del fisco e dei contributi sulle imprese, pari al 59,1 per cento, a fronte di un Ttcr globale del 40,5 per cento e di un Ttcr europeo del 38,9 per cento;

    238 ore impiegate per gli adempimenti fiscali a fronte di un dato medio globale pari a 234 e di un dato medio europeo pari a 161 ore;

    numero dei pagamenti pari a 14 rispetto ad un dato globale di 23 ed un dato europeo di 10,9;

    42 ore impiegate dalle imprese per la richiesta di rimborso Iva contro le 18,2 ore della media mondiale e le 7 ore a livello europeo;

   si rileva che, oltre alla mole di provvedimenti fiscali regolarmente calendarizzati (sulla base dei dati consultabili sul sito dell'Agenzia delle entrate sono stati 1849 nel 2021), sulla farraginosità del sistema italiano incide in maniera alquanto significativa la reiterata richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria di inviare dati di cui è già in possesso, con ulteriore ed inutile aggravio degli oneri e dei tempi necessari all'espletamento degli adempimenti, che potrebbe essere superato da una gestione più efficiente della digitalizzazione e dell'interoperabilità delle banche dati fiscali;

   ai fini della necessaria semplificazione e sburocratizzazione degli adempimenti fiscali si ritiene indispensabile la predisposizione di un codice unico tributario che raccolga e riordini in un unico testo le norme tributarie vigenti e l'accorpamento degli adempimenti, abrogando quelli inutili, anche attraverso la revisione del calendario fiscale;

   una revisione organica del calendario fiscale non può prescindere da una riforma normativa che preveda la pubblicazione, non più modificabile, dei dichiarativi fiscali e delle relative istruzioni entro e non oltre il mese di dicembre dell'anno precedente al periodo di imposta di riferimento al fine di dare certezza al contribuente, ed in tempi congrui, degli obblighi e delle scadenze previsti per ciascun adempimento, nonché la facoltà di estendere fino al 15 di settembre le scadenze fiscali ed i pagamenti calendarizzati nel mese di agosto –:

   se, nell'ottica di una riforma ampia e organica del sistema tributario, si intendano adottare iniziative normative urgenti volte al superamento delle problematiche sopra evidenziate;

   in caso di risposta affermativa, quali iniziative si intendano adottare e se a tal fine si preveda l'istituzione di un tavolo di confronto con tutte le figure professionali interessate.
(4-11160)


   CANCELLERI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 76 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021 (cosiddetto «decreto Sostegni-bis»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, ha previsto che l'esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione Siciliana è affidato all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° ottobre 2021 ed è svolto da Agenzia delle entrate-Riscossione, uniformando in tal modo le modalità di riscossione della regione, unica rimasta a gestione autonoma, al resto d'Italia;

   la modifica ha determinato la possibilità per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli ambiti provinciali della regione Sicilia di consultare direttamente dal proprio pc, tablet e smartphone il portale dell'Ente, al fine di richiedere informazioni e assistenza e di utilizzare i servizi on-line;

   tra i servizi on-line figurano la rateizzazione e la sospensione; la prima, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, viene concessa dall'Agente della riscossione ai soggetti che ne fanno richiesta e per un importo sotto i 60 mila euro, tramite apposito servizio denominato «Rateizza debito» presente nell'area riservata; la seconda, introdotta con la legge n. 228 del 2012, attraverso il servizio «Sospendi la Riscossione» permette di sospendere le procedure di riscossione se si ritiene che la richiesta di pagamento presente nella cartella o nell'avviso non sia dovuta;

   ad oggi però i servizi on-line per ottenere la rateizzazione e la sospensione non risultano ancora disponibili per i contribuenti con carichi iscritti a ruolo negli ambiti provinciali della regione Sicilia, così come si evince dal sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione; servizi che sarebbero di grandissima utilità per i cittadini e le aziende siciliane che hanno vissuto e stanno ancora vivendo le numerose difficoltà economiche derivanti dall'emergenza pandemica –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti su esposti e se non ritenga urgente adottare iniziative, per quanto di competenza, per provvedere alla risoluzione in tempi brevi dei disservizi a scapito dei contribuenti della Regione Siciliana.
(4-11167)

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:


   GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 3 ottobre 2021 nel Padiglione C della casa di reclusione di Sanremo il detenuto ucraino M.P. di 25 anni, in isolamento nel piano seminterrato (zona vicina alle cucine dove non sono presenti altri detenuti), si è prodotto gravissime ferite e ustioni, mettendo volontariamente le mani sulle fiamme del fornello e, quando gli agenti sono entrati per soccorrerlo, reso furioso dal dolore, li ha aggrediti a morsi e a calci, ferendo un sovrintendente; infine, sedato, è stato trasportato in manette presso il reparto grandi ustionati dell'ospedale Villa Scassi di Genova;

   M.P. si trovava da 8 mesi a Sanremo e aveva sempre tenuto comportamenti corretti, ma da inizio settembre aveva iniziato a manifestare segni di evidente disagio psichico, notati dai compagni e segnalati dalla psicologa allo psichiatra; il 2 ottobre 2021 M.P. ha aggredito senza motivo il compagno di cella e gli agenti e, dopo lunga colluttazione, è stato isolato, purtroppo senza cautele (gli è stato lasciato il fornello) e misure di sorveglianza;

   a causa della gravità delle lesioni è stato necessario amputargli una mano e parte dell'altra; è stato quindi trasferito presso il reparto chirurgia della mano al San Paolo di Savona e ora si trova al reparto detenuti del San Martino di Genova;

   dell'accaduto ne davano notizia il 4 e 5 ottobre 2021 SanremoNews, PrimaLaRiviera e altri siti, segnalando l'aggressione e omettendo le gravi conseguenze riportate da M.P.; di queste si è avuta notizia dai detenuti e dalla direttrice, l'hanno riportata l'11 novembre 2021 Radio Carcere (Trasmissione di Radio Radicale) e il consigliere regionale Ferruccio Sansa con dichiarazioni su ImperiaPost e PrimaLaRiviera;

   il 27 luglio 2021 nel Padiglione C si era tolto la vita per impiccagione il detenuto V.S. e su quanto accaduto è stata presentata un'interrogazione parlamentare che attende risposta;

   il 18 dicembre 2021 il detenuto nordafricano R.M. di 39 anni, con problematiche psichiatriche e affetto da tubercolosi, ristretto in isolamento, ha dato fuoco alla cella – sembra per protestare contro il freddo – riportando gravissime ustioni; è stato trasportato in elicottero in codice rosso presso l'ospedale Villa Scassi a Genova, dove è deceduto il 7 gennaio 2022;

   nel gennaio 2022 si sono registrati due tentativi di suicidio, altri incendi di celle e il 15 gennaio una rissa con gravi conseguenze per un detenuto ricoverato d'urgenza;

   nell'istituto si registra grave carenza di assistenza psichiatrica e la Rems di Calice al Cornoviglio (località lontana oltre 200 chilometri da Sanremo), ufficialmente ultimata nel 2019, non è stata ancora attivata;

   sui 201 agenti previsti ne risultano presenti 171, con notevole carenza di ruoli intermedi quali ispettori e sovrintendenti –:

   se il Ministro della giustizia non ritenga di dover adottare iniziative, per quanto di competenza, volte ad acquisire ulteriori elementi in riferimento ai fatti citati in premessa ed eventualmente ad attivare i propri poteri ispettivi al fine di accertare le eventuali responsabilità da parte di tutte le figure coinvolte;

   quali siano attualmente le condizioni di salute di M.P. e di quali elementi disponga circa i tempi in cui si renderanno possibili gli attesi interventi di ricostruzione dell'arto;

   quali iniziative urgenti intenda assumere per affrontare e risolvere la difficile situazione della casa di reclusione di Sanremo onde evitare nuovi episodi come quelli descritti;

   se si intendano adottare iniziative di competenza, in raccordo con la regione Liguria per garantire una maggiore presenza di operatori per l'assistenza sanitaria psichiatrica presso gli istituti penitenziari della regione e se si intenda attivare la Rems di Calice;

   se e in quali tempi verrà reintegrato l'organico della polizia penitenziaria;

   quali iniziative siano in corso o si intendano promuovere per incrementare l'attività trattamentale e se si intenda prevedere l'avvio di progetti per lavoro e reinserimento sociale dei detenuti della casa di reclusione di Sanremo.
(4-11170)


   PAOLO RUSSO. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 103, comma 3, della Costituzione stabilisce che «i tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate». Pertanto essi sono, insieme al Consiglio di Stato, agli altri organi di giustizia amministrativa e alla Corte dei conti, gli unici giudici speciali ritenuti necessari e mantenuti dalla Carta fondamentale;

   in tempo di pace, quindi, la giustizia militare ha giurisdizione per i reati militari previsti dal codice penale militare di pace del 1941 – oltre che per residue fattispecie di reato prevista da leggi speciali – commessi da militari in servizio;

   il citato Codice risulta un testo che mostra tutti i suoi anni, che non sempre è armonizzato con le previsioni del codice penale ordinario e che – come affermato dalla stessa magistratura militare – contiene previsioni disorganiche che determinano, sovente, conflitti di giurisdizione con il giudice ordinario;

   da anni, magistratura militare, avvocatura ed esperti del diritto sollecitano un'azione di aggiornamento del codice penale militare e di modifica del riparto di giurisdizione in grado, da un lato, di rendere più razionale ed efficiente l'utilizzo delle risorse umane e, dall'altro, di alleggerire parzialmente i carichi della giustizia ordinaria;

   la legge n. 244 del 2007 aveva profondamente modificato il sistema giudiziario militare, riducendone sedi e organico e mutando la composizione del Consiglio della magistratura militare;

   attualmente è in corso l'esame presso la commissione giustizia della Camera il disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, che dedica il Capo V specificatamente all'ordinamento giudiziario militare;

   presso le commissioni II e IV sono incardinate diverse proposte di legge che, oltre a prevedere specifiche modifiche della disciplina di talune fattispecie di reato militare, mirano a modificare il riparto di giurisdizione tra il giudice militare e il giudice ordinario, attraverso una ampia elencazione di tipologie di reati che, a determinate condizioni, verrebbero attratte nell'orbita della giurisdizione militare;

   risulta evidente che i citati progetti di riforma necessitano di connettersi armoniosamente al fine di evitare che si generino incrementi dei carichi sulla magistratura militare, con la conseguente necessità di redistribuire nuovamente sul territorio nazionale le sedi giudiziarie militari;

   negli scorsi mesi, diversi membri dell'Esecutivo si sono espressi nell'ottica di una riforma in grado di mettere la magistratura militare nelle condizioni di operare e adempiere al proprio mandato costituzionale. Nel corso delle comunicazioni della Ministra della giustizia sull'amministrazione della giustizia del 19 gennaio 2022, la guardasigilli, intervenendo in merito alla riforma dell'ordinamento giudiziario e del Csm, ha ribadito che l'esecutivo intende presentare emendamenti governativi che interverranno su vari aspetti del disegno di legge all'esame della Camera;

   l'interrogante ha registrato il rammarico del sindacato Itamil Esercito che ha lamentato come, nell'affrontare la riforma della giustizia militare, la riflessione non sia stata allargata all'organo centrale della rappresentanza militare interforze, che, ai sensi dell'articolo 1478, comma 4, del decreto legislativo n. 66 del 2010, ha competenze riguardo la formulazione di pareri, di proposte e di richieste «su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela – di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale – dei militari» –:

   se sia nell'intenzione del Governo adottare iniziative per una riforma organica e coordinata della giustizia militare che affronti sia l'ordinamento che la giurisdizione;

   se quanto segnalato dal sindacato militare corrisponda al vero e se, in caso affermativo, il Governo intenda adottare iniziative per allargare il confronto sulla materia al Cocer Interforze e alle organizzazioni sindacali asseverate dal Ministero della difesa.
(4-11177)


   POTENTI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, è entrata in vigore dal giorno 8 gennaio 2022 la disciplina che regola l'accesso in tribunale solo ai difensori muniti di Green pass. L'articolo 3 contiene l'estensione dell'impiego delle certificazioni COVID-19 e interviene a modificare l'articolo 9-sexies del decreto-legge n. 52 del 2021 convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 così prevedendo anche per i difensori (periti, consulenti ed altri ausiliari del magistrato) analogo obbligo previsto per i magistrati togati e onorari;

   in ragione di una incertezza circa l'interpretazione del disposto normativo, molti tribunali hanno ritenuto operante l'obbligo già a partire dal giorno 8 gennaio 2022, escludendo dalla partecipazione alle udienze i difensori non muniti di Green pass. L'articolo 9-sexies parrebbe contenere, infatti, una disciplina speciale autonoma rispetto, a quella stabilita dall'articolo 9-bis del medesimo decreto e, peraltro, stando ad una primissima interpretazione del decreto-legge n. 1 del 2022 sembra che fino al 15 febbraio 2022 sia consentito accedere con il cosiddetto Green pass «Base»;

   tale conclusione sembra ricavarsi dalla lettura dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 1 del 2022, che ha previsto l'introduzione dell'articolo 4-quinquies nel decreto-legge n. 44 del 2021, secondo cui, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti di cui agli articoli 9-quinquies, commi 1 e 2, 9-sexies, commi 1 e 4, e 9-septies, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ai quali si applica l'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater, per l'accesso ai luoghi di lavoro nell'ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021;

   al di là dell'incertezza normativa, il punto critico, è l'aver esteso questa norma ai difensori, ma non agli imputati;

   ciò crea, di fatto, per l'interrogante, una violazione del diritto di difesa, costringendo gli imputati a fare udienza senza il difensore che avesse scelto di non vaccinarsi –:

   se e quali iniziative di competenza intenda assumere perché il diritto alla difesa venga garantito sempre e comunque, soprattutto nel processo penale.
(4-11181)

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per sapere – premesso che:

   il servizio di trasporto marittimo tra Messina e Reggio Calabria è stato dall'ottobre 2018 garantito attraverso unità navali veloci del gruppo Ferrovie dello Stato italiane (Fsi);

   il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al fine di assicurare la continuità territoriale sulla tratta Messina-Reggio Calabria, affidò il servizio a Rete ferroviaria italiana del Gruppo Fsi, che già deteneva la tratta Messina-Villa san Giovanni. Tale servizio dal 1° ottobre 2018 veniva espletato da parte di Rfi tramite la sua controllata Blu ferries srl, a cui subentrava dal 1° maggio 2019 la neocostituita società Blu jet;

   successivamente, in sede di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, «Decreto agosto», su proposta dell'interrogante e della senatrice Fioridia, venne sancito che il servizio di traghettamento veloce sulla tratta Messina-Reggio Calabria fosse effettuato dal vettore pubblico, attraverso l'impiego di mezzi navali di Blu jet, nell'ambito delle risorse previste dal Contratto di programma tra lo Stato e la società Rete ferroviaria italiana spa;

   la norma oggi in vigore, peraltro preceduta e confortata da una sentenza n. 2363/2020 adottata dal T.a.r. Lazio, sancisce quindi che l'esecuzione del servizio di trasporto ferroviario per la Sicilia, in particolare nelle tratte gridata e ritorno, Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria, sia affidato ex lege a Rfi spa, nell'ambito del citato contratto, per cui non sussiste alcun obbligo giuridico di esperire una gara per un suo affidamento a privati;

   a dispetto della ricordata sentenza e della normativa in vigore, tuttavia, a fine dicembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha indetto un bando per l'affidamento del trasporto marittimo per la tratta in questione, suscitando grande preoccupazione di tutti i lavoratori della Blu jet che, attraverso le associazioni sindacali di settore, annunciano iniziative e proteste contro questa scelta molto rischiosa per il mantenimento dei loro posti di lavoro. Infatti, stando a quanto affermano i sindacati la clausola sociale inserita dal Ministero, all'articolo 23 del disciplinare di gara, sarebbe insufficiente a tutelare la totalità del personale. Sembra che, anche in virtù della normativa marittima in vigore, a fronte dei 67 lavoratori oggi impiegati da Blu jet nella tratta a gara riuscirebbero a conservare il posto solo 21, mentre gli altri 46 si troverebbero in esubero;

   la situazione denunciata dai sindacati si sarebbe potuta evitare con l'osservanza della norma del «decreto agosto», ancora in vigore, che avrebbe consentito una certa continuità di gestione del servizio, espletato peraltro con piena soddisfazione dell'utenza, e la garanzia del totale mantenimento dei livelli occupazionali, oggi messo a rischio con il prossimo trasferimento della concessione ad altra società interamente privata;

   nelle more di un nuovo affidamento, la mobilità sullo Stretto di Messina potrà essere messa a rischio a causa degli annunciati scioperi dei lavoratori della Blu jet, con grave nocumento per tutti i pendolari e per la generale esigenza di garantire la continuità territoriale –:

   se il Ministro interrogato non ritenga di adottare le iniziative di competenza per garantire l'osservanza dell'articolo 89-bis del decreto-legge n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e per procedere, di conseguenza, all'annullamento del bando di gara per l'affidamento in concessione dei servizi sulla tratta Reggio Calabria-Messina, con mantenimento, in capo alla società Rete ferroviaria italiana spa e alla sua controllata Blu jet, della gestione del servizio nell'ambito dello stipulato contratto di programma;

   in subordine, quali iniziative di competenza valuti eventualmente di intraprendere per tutelare il personale che dovesse risultare in esubero ove fossero confermate le preoccupazioni dei sindacati ovvero ove le clausole sociali inserite nel disciplinare di gara non garantissero a tutti i lavoratori della società Blu jet la conservazione del posto di lavoro.
(2-01409) «D'Uva».

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   FOTI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   le Motorizzazioni civili di tutta Italia, ormai da diverso tempo, denunciano una grave carenza di personale; il numero di funzionari addetti agli esami per il conseguimento delle patenti di guida non è sufficiente a coprire le richieste che provengono dai vari territori;

   nella sola provincia di Piacenza, dal 2019, il numero degli esami di guida non effettuati è aumentato notevolmente in ragione dell'accumulo di lavoro mai più smaltito dovuto alla sospensione delle attività per il COVID-19, a causa del personale non sufficiente a far fronte alle richieste degli esami da effettuare, che in gran parte è andato in pensione; a causa della mancanza di un adeguato turnover con conseguenti disagi per tutti i candidati al conseguimento della patente di guida e per le autoscuole del territorio;

   la situazione della Motorizzazione piacentina risulterebbe, in assoluto, tra le peggiori in Italia nella comparazione degli indici di rapporto tra esami di guida programmati mensilmente e numero di esami di guida in arretrato rilevato. Secondo simulazioni degli ultimi quattro mesi (settembre 2021-dicembre 2021) il tempo medio per ottenere il documento di guida nella provincia di Piacenza è di 271 giorni, circa 9 mesi dal rilascio del foglio rosa, ne consegue che, a fronte dei 2.243 fogli rosa rilasciati nei quattro mesi sopraindicati, vengono effettuati 252 esami, cioè soltanto il 10 per cento;

   detta situazione, oggetto d'incremento mese dopo mese, ha creato disfunzioni crescenti agli utenti professionali causando ritardi all'accesso al mercato del lavoro, nonché ai cittadini, in maggioranza giovani, determinando tempi di attesa non sufficienti per poter ripetere l'esame nei termini previsti dalla legge (un anno) qualora non sia superata la prima prova;

   a seguito di detti disservizi c'è un ulteriore rischio di migrazione dell'utenza verso le autoscuole di altre province, la qual cosa finirebbe per generare una sleale concorrenza fondata non su un vantaggio competitivo dovuto alla normale attività imprenditoriale ma su una disparità di servizio da parte degli uffici provinciali della motorizzazione piacentina;

   a distanza di oltre due anni permangono ancora gli stessi identici problemi dal 2019 e la situazione appare peggiorata e aggravata dalle difficoltà sopra espresse; risulta pertanto necessario ed opportuno che la motorizzazione nazionale si faccia carico del problema che qui interessa inviando ispettori ad hoc, almeno per garantire gli esami, o attivare le istituzioni locali per mettere a disposizione temporaneamente il proprio personale che, adeguatamente formato dalla Motorizzazione, potrebbe aiutare a snellire le pratiche –:

   quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, rispettando l'impegno assunto, per far fronte – in tempi rapidi e certi – alle criticità di cui in premessa e per supera le problematiche emerse, cosicché gli imprenditori del settore non siano ostacolati nello svolgimento del proprio lavoro e i cittadini non debbano subire ulteriori disagi.
(5-07412)


   ANDREA ROMANO. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   il 31 dicembre 2021 il Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ha approvato una delibera con cui si dispone di avviare le procedure per la delocalizzazione dei depositi petrolchimici delle società Superba e Carmagnani dal quartiere Multedo di Genova a quello di Sampierdarena, nella più centrale area del porto, in particolare presso il Ponte Somalia in concessione oggi al Terminal San Giorgio S.r.l., società del gruppo Gavi;

   l'approvazione della delibera, a maggioranza e con richiesta di approfondimenti, è avvenuta nonostante la bocciatura espressa sullo stesso progetto dalla commissione consultiva dell'Autorità Portuale;

   l'area nella quale si intendono trasferire le attività di stoccaggio e movimentazione di prodotti chimici e petrolchimici viene attualmente utilizzata per le operazioni di imbarco e sbarco dai traghetti, principalmente in capo al Gruppo Grimaldi, che, nella zona interessata, ha un'area di stoccaggio trailers di circa 25-30.00 mq (pari ad almeno 70.000 trailers annui) ed un'area stoccaggio auto di 11.000 metri quadrati (pari a circa 50.000 auto annue) sul quale vengono movimentati il 50 per cento dei traffici totali;

   la perdita delle banchine portuali minerebbe, pertanto, gravemente, il regolare svolgimento dei servizi di linea che garantiscono la continuità territoriale e l'approvvigionamento delle principali isole italiane, la Sicilia e la Sardegna, oltre che dei servizi Ro-ro contenitori operati a livello internazionale; la delocalizzazione del polo petrolchimico, nondimeno, avrebbe pesanti ricadute dal punto di vista occupazionale, sia per il personale diretto del Terminal San Giorgio, che per oltre 20.000 chiamate di personale della Compagnia Unica Portuale del porto di Genova, che subirebbero una forte diminuzione di lavoro visto il ridursi degli spazi e delle banchine disponibili che non permetterebbe più di garantire l'attuale svolgimento dei servizi;

   infine, sotto il profilo della sicurezza, la vicinanza delle aree individuate per i depositi a quartieri residenziali ad alta densità abitativa e alle zone di transito di camion in entrata e uscita dal porto comporterebbe rischi molto elevati, anche considerando l'alto tasso di infiammabilità dei prodotti petrolchimici; per queste stesse ragioni, diverse preoccupazioni, sotto il profilo della sicurezza, sono state espresse a più riprese e pubblicamente dai cittadini abitanti nel quartiere –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per verificare che il progetto di trasferimento – ove fosse confermato dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale – non vada a ledere il regolare svolgimento dei servizi di linea del porto di Genova, non ne riduca i livelli occupazionali, non presenti rischi di sicurezza per i traffici portuali e per gli abitanti dei quartieri interessati.
(5-07417)

Interrogazioni a risposta scritta:


   BIGNAMI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 447 del 26 ottobre 1995, «legge quadro sull'inquinamento acustico», come disposto all'articolo 1, comma 1 «...stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione»; la stessa legge prevede: «I principi generali desumibili dalla presente legge costituiscono per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica» (articolo 1 comma 2);

   per le infrastrutture stradali i valori limite di rumorosità da rispettare e le modalità di realizzazione degli interventi di mitigazione sono fissati dal decreto ministeriale del 29 novembre 2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 30 marzo 2004;

   la normativa italiana ha richiesto agli enti gestori di infrastrutture di realizzare un piano nazionale di contenimento e abbattimento del rumore (Pcar) per valutare i livelli sonori immessi nelle aree circostanti alle infrastrutture ed individuare gli eventuali interventi di risanamento delle aree di criticità acustica dovuta al traffico stradale;

   l'attività di risanamento, ad eccezione di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo, deve essere attuata in via prioritaria all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura (fascia A-100 m);

   anche l'Unione europea con la direttiva 2002/49/CE ha richiesto agli enti gestori di infrastrutture di effettuare le seguenti attività:

    individuare gli assi stradali principali;

    realizzare le mappature acustiche su tali assi;

    definire i piani d'azione sugli stessi assi, recependo quanto programmato con il Pcar;

   in ottemperanza alle norme vigenti Anas ha individuato le aree di criticità acustica e predisposto il Pcar per le strade di propria competenza;

   fra le aree di criticità individuate, che necessitano pertanto di interventi di risanamento, vi sono numerosi tratti della strada statale E45 per la quale, già dal 2013, Anas ha predisposto un piano per il posizionamento di barriere antirumore;

   un tratto stradale particolarmente critico è quello compreso fra Cesena e Verghereto (FC) la cui problematica, nonostante già da anni venga ripetutamente sottoposta all'attenzione di Anas e di tutte le autorità competenti, continua ad affliggere i residenti ed i lavoratori delle zone circostanti, costretti a subire ininterrottamente, giorno e notte, il forte rumore di migliaia di auto e mezzi pesanti in transito;

   ad oggi vi sono ancora molti tratti della strada statale limitrofi a centri abitati, attività commerciali o insediamenti alberghieri totalmente privi di barriere o nei quali le barriere sono state realizzate solo su un lato della strada con la conseguenza paradossale di creare un effetto «rimbalzo» ancora più rumoroso sul lato rimasto sguarnito –:

   per quali motivi non siano ancora stati completati i necessari e risolutivi interventi di risanamento acustico nei tratti stradali della strada statale E45 già da anni individuati da Anas come aree critiche ed inseriti pertanto nel piano nazionale di contenimento e abbattimento del rumore;

   se il Governo intenda, per quanto di competenza, adottare urgentemente iniziative per far sì che tali interventi vengano realizzati quanto prima, valutando anche la possibilità di attingere a risorse provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), al fine di garantire il benessere e la salute dei cittadini.
(4-11152)


   TRAVERSI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   è noto anche per le numerose notizie della stampa locale genovese, il «via libera» del Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale (Adsp) del Mar ligure occidentale al dislocamento in porto, ed in particolare nell'area di Ponte Somalia, dei depositi chimici delle azienda Superba e Carmagnani oggi situati nelle zone di Multedo (Ge);

   le aziende che hanno manifestato interesse allo spostamento nell'area sono aziende a rischio di incidente rilevante che attualmente sono insediate in area cittadina e che, con lo spostamento, resterebbero dislocate seppur in area portuale, vicine alle abitazioni e limitrofe all'Aeroporto di Genova;

   in particolare, l'area di Ponte Somalia si colloca in zona C del vigente piano di rischio aeroportuale che definisce quali attività non possono essere insediate nelle zone vicine all'aeroporto;

   una recente delibera del comune di Genova (dcc-2020-57 norma integrativa del vigente piano di rischio aeroportuale, avente natura regolamentare, per la valutazione di insediamento di funzioni ricadenti in aree di tutela (zone b) approvata con delibera del comune di Genova in data 6 ottobre 2020) approva un'integrazione del suddetto, piano di rischio;

   resta l'attuale classificazione in tre zone A, B, C e si interviene sulla zone B, ma è utile ribadire quanto si evince per la zona C; nella delibera si legge che «nelle suddette Zone di tutela del tipo B e C individuate dal vigente Piano di Rischio Aeroportuale si applicano le limitazioni previste dall'articolo 707 del Codice della Navigazione, ove vanno evitati: insediamenti ad elevato affollamento, quali centri commerciali, congressuali e sportivi e forte concentrazione, edilizia intensiva, ecc.; costruzioni di scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili; attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale»;

   si evince pertanto che nell'area in cui verranno dislocati i depositi chimici non è possibile tale insediamento, in quanto le aziende rientrano tra le attività che possono creare pericolo di incendio, esplosione e danno ambientale;

   aggiunta a quanto sopra si segnala, visti i poteri di indirizzo, approvazione e vigilanza del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili in materia di pianificazione portuale e gestione delle Autorità di sistema portuale ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 84 del 1994 che:

    l'ordinanza della Capitaneria di porto n. 32/2001, c1/articolo 6, fa esplicito divieto alle navi cisterna petrolifere e petrolchimiche di ormeggiare e movimentare nelle aree del porto come quella suddetta di Ponte Somalia, a distanza zero dal tessuto urbano;

    in base alle norme vincolanti del regolamento e del Piano regolatore portuale dell'AdSP del Mar ligure occidentale, la rilocalizzazione dei depositi chimici a molo Somalia avviene tramite un cambiamento strutturale delle destinazioni d'uso esistenti passando da «commerciali e per la logistica» a depositi a rischio di incidenti rilevanti, nocivi e insalubri, più che duplicando il volume delle rinfuse liquide e triplicando le aree esistenti a Multedo, dove giacciono da decenni in mortale commistione con le residenze;

   tale rilocalizzazione, essendo pericolosa e incompatibile con il contesto portuale e residenziale di Sampierdarena, non poteva essere approvata dal Comitato di gestione dell'Adsp del Mar ligure occidentale attraverso l'inadeguato strumento dell'adeguamento tecnico-funzionale (Atf), ma casomai con una variante al piano regolatore portuale vigente, se non lo vietasse la suddetta ordinanza n. 32 e le direttive europee in materia ambientale e di distanza dai centri abitati –:

   se sia a conoscenza di quanto sopra descritto;

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere per verificare la correttezza di questo dislocamento rispetto a quanto sopra descritto, con particolare riferimento alle interferenze con le attività aeroportuali.
(4-11171)

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   BELOTTI. — Al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   con la pandemia il fenomeno dello smart working ha avuto una forte incremento;

   in vaste aree del territorio nazionale la connessione è ancora molto lenta;

   in una realtà fortemente produttiva come la provincia di Bergamo la carenza di una rete di dati veloce in alcune zone del territorio, in particolare nelle valli e nei piccoli comuni, è un elemento che frena la concorrenzialità sul mercato di molte imprese orobiche;

   la società Open Fiber si sta occupando del cablaggio di una larga porzione del territorio provinciale di Bergamo in qualità di concessionario del Piano Bul di Infratel, la società in house del Governo;

   secondo notizie di stampa, Open Fiber dichiara al momento di aver coperto il territorio di 69 comuni bergamaschi, dove la nuova rete può già essere sfruttata dagli operatori, mentre sono 53, invece, i paesi dove i nuovi cavi arriveranno entro il 2022, secondo i piani della società;

   stando a quanto comunicato da Open Fiber tra poco meno di un anno circa la metà del territorio bergamasco (con 122 comuni) dovrebbe usufruire di un servizio potenziato, comunque basato sulla fibra ottica: o l'Ftth, la fiber to the home, cioè il cavo fino dentro casa, che è il top di gamma delle attuali possibilità, oppure l'Fwa, che è una connessione wireless molto potente con copertura per zone basata su antenne collegate a loro volta alla fibra ottica;

   tra i 69 comuni che secondo Open Fiber risultano coperti figurano anche alcuni in cui il servizio è ancora ben lontano dall'essere operativo, come a Palazzago, Lenna, Premolo, Piazza Brembana, Dossena, Fontanella e molti altri;

   più volte le amministrazioni comunali interessate hanno sollecitato Open Fiber ad ultimare la posa della rete, visto che alcuni operatori telefonici propongono già da tempo alla clientela contratti connessioni ultraveloci, al momento però non ancora attive –:

   perché nel sito di Open Fiber vengano pubblicizzati territori collegati con connessioni ultraveloci quando invece queste non sono ancora operative;

   se il Governo non intenda adottare iniziative affinché Open Fiber acceleri la posa della banda ultralarga al fine di non creare un gap digitale in alcuni territori in questo periodo che ha visto un forte incremento dello smartworking, della didattica a distanza e di piattaforme digitali televisive che offrono programmi ed eventi in video streaming e on demand.
(5-07413)

INTERNO

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   il Ministero dell'interno ha assegnato due anni fa una gara per rinnovare le telecamere in molti comuni: alla ricerca di una soluzione pratica alla sicurezza urbana, dal 2017 lo Stato garantisce, infatti, un finanziamento annuale per favorire l'utilizzo di questa tecnologia, stabilendo però criteri non sempre chiari;

   il 30 dicembre 2020 il Ministro Lamorgese ha approvato, sulla base del lavoro di prefetture, comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e sindaci, la graduatoria dei comuni che otterranno il finanziamento per l'impianto: un intervento statale che vede assegnati 17 milioni di euro nella graduatoria 2020, suddivisi tra i 287 comuni vincitori, che diventeranno 27 milioni nel 2021 e 36 milioni nel 2022;

   con un decreto del 27 maggio 2020, in piena emergenza da Coronavirus, il Ministero dell'interno e quello dell'economia e delle finanze hanno definito le modalità di presentazione di una richiesta di finanziamento nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana;

   l'erogazione dei fondi è stata definita sulla base di alcuni criteri: lo Stato finanzierà solo nuovi impianti di videosorveglianza che non si sovrappongono a quelli già realizzati negli ultimi cinque anni. Inoltre, saranno sostenuti solo i comuni che hanno sottoscritto i patti per la sicurezza urbana, identificando nella videosorveglianza l'obiettivo primario per il contrasto alla criminalità predatoria;

   i patti sulla sicurezza (che definiscono la declinazione pratica e gli strumenti attuativi per prevenire e contrastare la criminalità predatoria, tutelare la legalità, promuovere il decoro urbano) non sono pubblici prima che i comuni li presentino alla prefettura e dunque al Ministero dell'interno, e a volte nemmeno dopo. Online si trovano unicamente quelli riferiti ad annualità passate, sostituiti presumibilmente da nuovi ogni anno;

   sono vagliati anche altri requisiti come appunto l'incidenza dei fenomeni di criminalità cosiddetta «diffusa» e la dichiarazione di dissesto o il provvedimento di scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione mafiosa nei confronti del comune;

   secondo le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, rinnovate nel 2018 dall'allora Ministro dell'interno, sono da considerare le aree limitrofe a «scuole, plessi scolastici e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici [...], ovvero aree adibite a verde pubblico»: un criterio eccessivamente ampio; sembrerebbe facoltà di qualsiasi comune identificare un'area di questo tipo nella propria città, che può essere estesa anche fino a 300 metri di distanza dai luoghi da tutelare;

   il Garante per la protezione dei dati personali parla anche di utilizzo della videosorveglianza da parte dei comuni «solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi e comunque nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati»;

   purtroppo, oltre a non poter consultare i patti per la sicurezza, e quindi verificare se vi siano i citati strumenti e sistemi di controllo alternativi rispetto alla videosorveglianza, anche le statistiche arrivano dopo;

   il punteggio più alto (49,50 su 50) è stato raggiunto dal comune di Tartano in provincia di Sondrio, con una popolazione di 195 abitanti. L'indice di delittuosità di Roma capitale è addirittura inferiore rispetto a quello di Tartano, nonostante i quasi 3 milioni di abitanti della capitale italiana. Ma è chiaro che, in una realtà così piccola, basta poco per far innalzare gli indici;

   è rilevante ai fini della graduatoria anche l'importo di cofinanziamento richiesto dal comune. La richiesta di Roma, che ammontava a più di 1 milione di euro, è scivolata vicino alla millesima posizione nonostante l'incidenza dei fenomeni di criminalità fosse «elevatissima»;

   secondo la più recente pubblicazione Istat che analizza la criminalità in Italia, pubblicata alla fine di gennaio 2021, la provincia di Sondrio, insieme ad altre 57 province italiane, ha un tasso di microcriminalità inferiore alla media;

   l'amministrazione tartanese ha ricevuto praticamente quasi il punteggio massimo, anche perché, sempre secondo le disposizioni del Ministero dell'interno previste nel decreto di maggio, i comuni che ricevono un punteggio maggiore – e quindi hanno più possibilità di finanziamento – sono quelli fino a 3.000 abitanti (10 punti);

   un criterio questo, che non è stato chiarito dal Dipartimento per la pubblica sicurezza, contattato da Wired. Favorire i comuni più piccoli e del Mezzogiorno trova riscontro in un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2017, ma la graduatoria non conferma l'ipotesi –:

   quali opportune iniziative intenda adottare per rivedere i criteri citati in premessa, al fine di garantire in modo efficace la sicurezza nei comuni che registrano un tasso elevato di criminalità organizzata, anche tenuto conto della densità demografica, del livello di occupazione e della qualità dei servizi sociali erogati.
(2-01411) «Di Sarno».

Interrogazioni a risposta scritta:


   DEIDDA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nel Comune di Quartu Sant'Elena, terza città della Sardegna per popolazione, la struttura di proprietà del comune, sita nella centrale via Boito, è stata asilo nido sino al 2006, poi chiuso per svolgere lavori di ristrutturazione ma non più riaperto. Nel corso degli anni il tema riguardo al futuro dell'ex asilo è stato affrontato senza però giungere a una conclusione definitiva, prospettando diverse soluzioni circa il suo recupero;

   a questo riguardo, a fine settembre 2021, gli organi d'informazione riportavano tale comunicazione: «La Prefettura di Cagliari ha comunicato il via libera al progetto in seguito alla valutazione di idoneità formulata dal Servizio Tecnico Logistico e Patrimoniale della Polizia di Stato, recepita dal Ministero dell'interno che ha conseguentemente autorizzato l'avvio delle procedure per il trasferimento dell'immobile. L'intervento stimato preliminarmente, fatte salve ulteriori valutazioni derivanti da approfondimenti progettuali, ammonta a una cifra di circa 2,2 milioni di euro e sarà totalmente coperto dal soggetto subentrante. Facendo seguito alla comunicazione della Prefettura, l'Amministrazione Comunale di Quartu Sant'Elena ha pertanto disposto l'avvio immediato del completamento delle procedure per il trasferimento di proprietà a titolo gratuito dell'immobile allo Stato, per essere convertito nella nuova sede del Commissariato»;

   si tratta di un'ottima notizia, dato che al momento e dalla cessazione della funzione di asilo la struttura versa in condizioni di degrado, complica non solo l'incuria ma anche gli atti continui di vandalismo compiuti al suo interno; i residenti, infatti, lamentano una situazione perenne di insicurezza più volte segnalata, in quanto la struttura al momento ha i cancelli divelti o senza adeguate chiusure e pertanto numerose persone, compresi minorenni, si recano al suo interno tenendo comportamenti impropri per la propria e l'altrui sicurezza;

   nel corso degli anni le incursioni sono state numerose e diversificate, tanto che l'ammontare dei danni subiti deve tener conto anche dei furti compiuti, tra cui cavi elettrici e impianti, nonché della devastazione di bagni, controsoffitti e muri;

   i residenti e i commercianti invocano da tempo maggiori controlli di sicurezza e tempi certi per il riutilizzo dell'edificio;

   da tempo, inoltre, gli agenti e il personale assegnato al Commissariato di Polizia di Quartu Sant'Elena, attendevano la notizia di una nuova sede –:

   se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative intenda adottare al fine di riportare condizioni di legalità e sicurezza intorno all'edificio «ex asilo» di via Boito a Quartu Sant'Elena.
(4-11153)


   CIRIELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   è balzata alle cronache la notizia secondo la quale IL 21 dicembre 2021 a Segrate, alle porte di Milano si consumava una violenza sessuale e una rapina nei confronti di una donna di 41 anni mentre faceva rientro nella propria abitazione;

   più precisamente la vittima che, come anzidetto, stava rientrando a casa, dopo aver parcheggiato l'auto in garage, sarebbe stata avvicinata da un uomo nell'ascensore del suo palazzo e sotto minacce e botte sarebbe stata costretta a subire un rapporto sessuale, oltre che depredata di 30 euro e del cellulare;

   come riportato da organi di stampa, il presunto autore dei reati sarebbe un trentunenne, extracomunitario di origine marocchina, senza fissa dimora e con numerosi precedenti di polizia;

   l'uomo in parola sarebbe sbarcato a Lampedusa dichiarando inizialmente false generalità, dopodiché in pochi anni collezionava una lunga sequela di arresti e denunce per violenza, minacce, resistenza, oltraggio e plurimi decreti di espulsione;

   di poi, dopo una pesante condanna ad anni 3 e mesi 4 di reclusione irrogata dalla Corte di appello di Brescia e, poi essere stato scarcerato nel 2018 dal carcere di Vigevano, nel settembre scorso l'uomo in questione riceveva un ulteriore ordine di espulsione;

   tale grave episodio rappresenta solo l'ennesimo di una lunga sequela di accadimenti dello stesso tenore che costantemente sono riportati da organi di stampa e che vedono sovente come vittime le donne e disvelano il totale fallimento delle politiche di gestione delle immigrazioni;

   appare davvero ingiustificabile che un uomo extracomunitario dopo anni di denunce e decreti di espulsione sia ancora sul territorio nazionale e in grado di attentare, incontrollato, all'incolumità dei cittadini italiani;

   la ripetitività delle violenze come quella in parola rendono la misura esatta di quale sia la percezione di impunità diffusa e lo stato di insicurezza dei cittadini e infine di quale sia l'inefficacia dei provvedimenti di espulsione che troppo spesso restano lettera morta;

   occorre, ad avviso dell'interrogante, che il Governo superi le concezioni ideologiche paternalistiche e atteggiamenti lassisti che sono evidentemente incompatibili con una gestione seria ed ordinata dell'immigrazione e con la tutela dell'incolumità e della sicurezza dei cittadini;

   occorre una chiara inversione di tendenza delle politiche governative al fine di tutelare la sicurezza e la incolumità dei cittadini, anche garantendo una gestione rigida quanto ordinata dell'immigrazione e assicurando l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di accertare le ragioni per le quali non siano stati eseguiti i decreti di espulsione nei confronti dell'uomo di origine marocchina indicato in premessa;

   se non intenda intraprendere nuove iniziative al fine di garantire la gestione del problema dell'immigrazione incontrollata e tutelare la sicurezza e l'incolumità dei cittadini.
(4-11159)


   BIGNAMI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da molti mesi il distaccamento dei Vigili del fuoco di Cesena, uno dei più grandi d'Italia, si trova privo di autoscala, mezzo indispensabile per gli interventi di anticendio e soccorso in altezza e pertanto fondamentale per rispondere alle emergenze e garantire la sicurezza sul territorio (si veda l'articolo «Cesena, vigili del fuoco senza autoscala: protesta con sos sicurezza» pubblicato su corriereromagna.it);

   tale problematica, che mette a serio rischio anche la sicurezza dei vigili del fuoco stessi, si ripercuote gravemente sulla tempestività e la qualità degli interventi del distaccamento che deve coprire un'area molto vasta — circa 1200 chilometri quadrati con più di 200.000 abitanti — che comprende 15 comuni, molti dei quali a vocazione turistica con numerosi alberghi multipiano, che solo nella Riviera Adriatica vede transitare, nei mesi estivi compresi fra giugno e settembre, circa 250.000 persone;

   a ciò si aggiunge che nel comprensorio di competenza del distaccamento di Cesena sono presenti importanti realtà industriali romagnole;

   l'autoscala in dotazione al distaccamento si trova ormai da anni fuori servizio ed in sosta in un piazzale in attesa che vengano stanziati fondi per una revisione totale del mezzo;

   l'unica autoscala presente sul territorio provinciale è attualmente quella dislocata presso la sede centrale di Forlì, con tempi di intervento assolutamente inadeguati a garantire la sicurezza sull'intero territorio;

   tale situazione è stata denunciata già da tempo ed in più occasioni anche dal Sindacato autonomo dei vigili del fuoco Conapo di Forlì Cesena che ha evidenziato come questa mancanza possa rappresentare anche un possibile pregiudizio per il soccorso tecnico urgente ai cittadini e per la sicurezza degli stessi operatori;

   a oggi la riparazione dell'autoscala, ormai datata e non più rispondente alle esigenze di efficienza e sicurezza che i mezzi più moderni garantiscono, risulterebbe anacronistica e antieconomica e pertanto sarebbe indispensabile procedere all'acquisto di un nuovo mezzo –:

   se sia a conoscenza di quanto sopra evidenziato e se non ritenga necessario attivarsi urgentemente al fine di risolvere con tempestività questa annosa situazione che pone a serio ed inaccettabile rischio l'incolumità e la sicurezza dei vigili del fuoco e dei cittadini.
(4-11161)


   DORI e CIAGÀ. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nel marzo 2019 la prefettura di Bergamo ha pubblicato un bando di gara aperta, ai sensi degli articoli 54 e 60 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la stipula di accordi quadro finalizzati all'affidamento dei servizi di accoglienza richiedenti asilo per le tipologie: unità abitative fino a 50 posti; centri collettivi fino a 50 posti e con capienza compresa tra 51 e 300 posti;

   al termine delle procedure di valutazione e selezione la gestione dei predetti servizi è stata attribuita con atti di affidamento ai seguenti enti ad oggi ancora operanti: Associazione temporanea d'impresa composta da Fondazione Diakonia Onlus, Cooperativa impresa sociale RUAH, Cooperativa sociale Il Pugno Aperto; Cooperativa sociale La Fenice; Opera Patronato San Vincenzo;

   il 30 novembre 2021 è scaduto l'affidamento fondato sui bandi effettuati nel 2019 per l'erogazione di servizi con decorrenza dal 1° dicembre 2019; quindi, dal 1° dicembre 2021 al 30 aprile 2022 vige un regime di proroga tecnica per consentire l'espletamento delle procedure di gara e l'assegnazione del nuovo affidamento biennale;

   gli affidamenti scaduti il 30 novembre ed ora in regime di proroga prevedono un corrispettivo al giorno pro capite compreso tra i 18 euro e i 25 euro (esclusi kit primo ingresso, scheda telefonica e pocket-money);

   a dicembre 2021 la prefettura di Bergamo ha emesso nuovi bandi di gara per il servizio di accoglienza di richiedenti protezione internazionale per il biennio 2021/2023 ponendo come scadenza la metà di febbraio 2022;

   nonostante il regolare e continuativo svolgimento dei servizi di accoglienza sul territorio da parte della Fondazione Diakonia della Caritas Diocesana di Bergamo, della Cooperativa Ruah e degli altri enti gestori, che ha preso avvio sin dal 2011 e si è posto all'interno di diversi contesti contrattuali, la prefettura di Bergamo ha erogato solo parzialmente le risorse economiche previste;

   l'importo complessivo non erogato all'Associazione temporanea d'impresa composta da Fondazione Diakonia Onlus, Cooperativa impresa sociale RUAH, Cooperativa sociale Il Pugno Aperto, alla Cooperativa sociale La Fenice e all'Opera Patronato San Vincenzo ammonterebbe ad euro 6.392.000 per il solo periodo già fatturato relativo a prestazioni erogate tra marzo 2019 e febbraio 2021;

   tale importo risulterebbe pari a euro 12.764.000 qualora si considerassero anche gli enti oggi non attivi con un periodo di competenza che in questo caso si allungherebbe fino a servizi resi nel 2018;

   il mancato versamento dei contributi economici mette a rischio la prosecuzione di un servizio fondamentale per il territorio, anche in considerazione del fatto che gli enti affidatari operano in regime di proroga, in quanto il bando di gara pubblicato nell'ottobre 2021 è andato deserto;

   come si è appreso dalle notizie di stampa, nel 2020 è stata avviata una inchiesta sulla gestione dell'accoglienza dei migranti nella provincia di Bergamo relativamente ad alcuni fatti verificatisi tra il 2017 e il 2018;

   le indagini penali in corso, che peraltro riguardano singole persone e non le organizzazioni di appartenenza, non possono però causare la mancata corresponsione dei fondi spettanti per i servizi già effettivamente svolti, per periodi non oggetto di indagine e per enti non coinvolti nelle indagini stesse;

   il mancato versamento di tali importi può causare non solo l'interruzione del servizio, ma anche crisi aziendali con conseguente perdita di un significativo numero di posti di lavoro e ciò risulterebbe ancor più grave se tale situazione fosse provocata dalle decisioni assunte da Istituzioni pubbliche –:

   se il Ministro interrogato sia al corrente della situazione descritta in premessa e quali iniziative intenda porre in essere al fine di sbloccare tempestivamente il pagamento degli importi arretrati che consentirebbe la prosecuzione di un servizio di fondamentale importanza per il territorio.
(4-11172)


   EHM, SARLI e SURIANO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il 21 gennaio 2022, il diciottenne Lorenzo Parelli, residente a Castions di Strada in provincia di Udine, ha perso tragicamente la vita mentre era impegnato in uno stage di alternanza scuola lavoro;

   il caso della morte del giovane si aggiunge ad una serie di incidenti sul lavoro che, secondo il Centro studi della Confederazione unitaria di base (CUB) dimostra un quadro allarmante: 1.404 morti sul lavoro nell'ultimo anno aumentati oltremodo in taluni settori a causa di forti incrementi nelle richieste, come pure ribadito dall'UDS (Unione degli studenti) che, a seguito della morte del ragazzo ha richiesto al Ministro dell'istruzione: l'introduzione di uno statuto delle studentesse e degli studenti in PCTO, che tuteli i reali obiettivi formativi;

   secondo l'Inail nel solo 2021 le denunce di infortuni sul lavoro sono aumentate dell'8 per cento in comparazione al 2020;

   il caso di Lorenzo Parelli ha sollevato manifestazioni e proteste in diverse città d'Italia, tra cui Roma, dove diversi movimenti studenteschi uniti nel «Movimento Lupa_scuole in lotta», sono scesi in piazza domenica 23 gennaio 2022 in ricordo del giovane scomparso, per chiedere al Ministro dell'istruzione condizioni sicure nell'alternanza scuola lavoro e per denunciare il peggioramento delle condizioni della scuola pubblica anche a seguito dello scoppio della pandemia da COVID-19;

   nel corso della protesta un gruppo di studenti con fumogeni accesi ha provato a sfondare in piazza della Rotonda il cordone del reparto mobile per permettere al corteo di dirigersi verso il Ministero dell'istruzione, tale gesto è stato respinto dai poliziotti con una carica;

   secondo gli organizzatori 4 ragazzi sarebbero rimasti feriti a seguito degli scontri con le forze dell'ordine, colpiti da manganelli;

   va considerato che il proseguo del corteo si è svolto in maniera composta e che vi era nell'intenzione dei manifestanti la volontà di manifestare pacificamente, nonché di protestare per il peggioramento delle attuali condizioni in cui versa il sistema scolastico, come pure evidenziato nell'audizione dell'Istituto nazionale di statistica Istat del giugno 2021 secondo cui non viene escluso che le difficoltà frapposte dalla pandemia all'ordinaria fruizione dell'offerta formativa possano avere qualche effetto sulla dispersione scolastica;

   secondo un report Istat prima della crisi pandemica, negli anni 2018-2019, il 12,3 per cento dei ragazzi tra i 6 e i 17 anni (850 mila) non era dotato di un computer o tablet in casa, problematica emersa e aggravata ulteriormente dalla pandemia e Dad;

   secondo il rapporto Istat 2021, Capitolo III – Il capitale umano divari e disuguaglianze, si apprende che, con la pandemia: «I dati presentati mettono in chiara evidenza che la chiusura delle scuole prima, e l'alternarsi di aperture e sospensioni della didattica in presenza poi, sono destinati ad avere profonde conseguenze sulle competenze degli studenti e, soprattutto per i più piccoli, sul loro sviluppo emotivo e relazionale. Un rischio che nel caso degli studenti più fragili, o perché con bisogni educativi particolari o perché in condizioni economico-sociali familiari difficili è molto più alto...»;

   i dati proposti in correlazione con gli eventi di sabato evidenziano le criticità sorte dal perdurare della pandemia e il forte malcontento di quanti domenica hanno partecipato al corteo di Roma –:

   se non vi sia stato un abuso della forza da parte delle autorità competenti impiegate nella gestione del corteo;

   quali iniziative si intendano mettere in atto per migliorare le condizioni di sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro;

   quali risposte si intendano fornire, nell'immediato, agli studenti scesi in piazza a manifestare e se vi sia, nelle intenzioni del Ministro dell'istruzione, la volontà di riceverli.
(4-11174)

ISTRUZIONE

Interrogazioni a risposta scritta:


   QUARTAPELLE PROCOPIO, FIANO, POLLASTRINI e MAURI. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   in alcuni nidi e scuole dell'infanzia di Milano, a causa di assenze del personale scolastico, non è possibile garantire il servizio in orario pieno. Come emerge a mezzo stampa, ci sono nidi e scuole dell'infanzia dove sono stati fatti solo 14 giorni di orario completo dall'inizio dell'anno. Tutto questo ha conseguenze negative sulla continuità dell'esperienza educativa dei bambini e delle bambine, generando anche grandi difficoltà di organizzazione e conciliazione da parte dei genitori;

   la situazione è particolarmente critica quest'anno, perché al normale turnover del personale si aggiunge la necessità di rispettare le normative anti-Covid che permettono di erogare il servizio in sicurezza ma rendono l'organizzazione del lavoro poco flessibile in caso di assenze del personale. Inoltre, sono aumentante le assenze del personale a causa delle quarantene. Infine, per gestire il servizio di doposcuola seguendo le normative anti-covid, il Comune di Milano ha bandito concorsi a tempo determinato e indeterminato, e ha chiamato il personale dalle graduatorie, che però ora sono esaurite;

   il problema si determina quindi non per carenza di risorse economiche ma per carenza di candidati idonei per partecipare alla selezione. Per facilitare l'assunzione di personale durante l'emergenza da Covid-19, le graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017 sono state prorogate fino al 30 settembre 2022, limitatamente alle graduatorie comunali dei personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi è scolastici gestiti direttamente dai comuni (articolo 5-bis del decreto-legge n. 183 del 2020). Andrebbe però considerato che i titoli di studio per l'accesso a concorsi per educatori di scuola dell'infanzia come previsto dai decreti ministeriali nn. 249 del 2010 e 81 del 2013, limitano il numero di giovani che possono partecipare ai concorsi in un momento in cui anche lo Stato sta facendo assunzioni –:

   se, per fare fronte alle esigenze straordinarie dovute all'emergenza da Covid-19, si intendano adottare iniziative per estendere temporaneamente ad altri titoli di studio l'accesso ai concorsi per il personale delle scuole di infanzia;

   se i comuni possano attivare le chiamate con la messa a disposizione; se le graduatorie 2012-2017 saranno prorogate anche per l'anno educativo 2022/23.
(4-11149)


   MONTARULI. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   in data 19 gennaio 2022 il Ministro interrogato, intervenendo nella competente Commissione della Camera, avrebbe dichiarato «alle 12 di oggi su una copertura dell'82 per cento delle classi il 93,4 erano in presenza di cui il 13,1 per cento con attività integrata per singoli studente a distanza. Le classi totalmente a distanza sono il 6,6 per cento. Gli studenti in presenza sono l'88,4 per cento. Per infanzia la percentuale di positivi o in quarantena è del 9 per cento; per la primaria gli alunni positivi o in dad sono il 10,9 per cento e per la secondaria alunni in dad o in ddi sono il 12,5 per cento»;

   l'associazione nazionale presidi ha fornito dati fortemente discostati da quelli forniti dal Ministro denunciando il 50 per cento delle classi in dad;

   la stessa Associazione al fine di avere un dato realmente corrispondente alla situazione di fatto in cui vertono le scuole chiede che il Ministero pubblichi con cadenza settimanale tutte le statistiche necessarie nonché una semplificazione dei protocolli per la gestione dei casi di positivi, rispetto a quelli attuali definiti inapplicabili –:

   se intenda dare seguito alle richieste dell'Associazione nazionale presidi sopra esposte.
(4-11157)


   RUGGIERO. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero dell'istruzione ha predisposto un servizio di assistenza psicologica per il personale scolastico al fine di supportarlo nei casi di stress lavorativo nonché un servizio di assistenza psicologica rivolto agli studenti e famiglie per fornire loro supporto nei casi di disagio sociale, difficoltà relazionali e altri traumi psicologico;

   in data 9 ottobre 2020 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi (Cnop) per avviare un servizio di assistenza psicologica nelle istituzioni scolastiche e molte istituzioni scolastiche hanno dato avvio alla pubblicazione dei bandi per la ricerca di uno psicologo scolastico;

   a distanza di oltre un anno dalla sottoscrizione del predetto protocollo d'intesa, sono pervenute da parte dell'Ordine degli psicologici, numerose segnalazioni sulla non conformità dei bandi rispetto al protocollo d'intesa e le associazioni di categoria degli psicologici, maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, hanno effettuato un'analisi dei bandi pubblicati dagli istituti scolastici, che ha messo in luce diverse criticità che interessano tutte le Regioni d'Italia; in particolare, è stato evidenziato che non sono stati adottati criteri univoci per la selezione del personale da impiegare nelle scuole, né è stata adottata la medesima tipologia di contratto da applicare alla figura dello psicologo scolastico, generando confusione e disorientamento negli stessi candidati;

   considerato, inoltre, che con il perdurare dello stato di emergenza il Governo ha ritenuto opportuno prorogare tale misura stanziando ulteriore risorse per le scuole anche per l'anno 2022, si ritiene opportuno e doveroso conoscere le effettive e concrete modalità di applicazione della figura dello psicologo negli istituti scolastici –:

   se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda fornire elementi e dati diretti a conoscere se e quanti istituti scolastici nella Regione Puglia si siano avvalsi della figura dello psicologo della scuola e quanti siano gli studenti che ne hanno usufruito;

   se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda fornire ogni altra ulteriore informazione in merito all'applicazione concreta del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale ordine degli psicologi sottoscritto in data 9 ottobre 2020 anche in riferimento alle criticità evidenziate in premessa.
(4-11166)


   MORRONE, BELOTTI, RACCHELLA, TOCCALINI, DE ANGELIS, ZICCHIERI, MARIANI, COLMELLERE e PATELLI. — Al Ministro dell'istruzione, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   priorità assoluta di questo anno scolastico era la ripresa della didattica in presenza e in sicurezza tanto che il Ministero dell'istruzione, previo parere del Comitato tecnico-scientifico, ha acconsentito ad un alleggerimento di alcune disposizioni in vigore durante l'anno precedente, in primis quella del distanziamento di un metro fra ciascuno studente;

   alla riapertura dopo la pausa per le festività, la scuola si è trovata a fronteggiare una nuova emergenza dettata dall'impennata di contagi e, dunque, a dover mettere in campo, ancora una volta, energie straordinarie per poter garantire ai tanti studenti costretti a casa la Didattica digitale integrata e, a quelli che continuavano a frequentare in presenza, adeguati standard di sicurezza;

   i dirigenti scolastici hanno dovuto applicare il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, che, all'articolo 4 definisce diverse ipotesi in virtù del grado di scuola e della condizione di ciascun alunno;

   agli stessi dirigenti è stato anche inviato il testo del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 229, affinché potessero assicurarne l'applicazione per quanto di competenza;

   purtroppo la disciplina ivi dettata confligge con quella del decreto-legge n. 1 del 2022 in quanto prevede quarantena ridotta a 5 giorni per i contatti stretti di positivi vaccinati da oltre 120 giorni al termine della quale effettuare un tampone rapido, mentre «libera» dalla quarantena, e dal sottoporsi a tampone, chi è stato vaccinato da meno di 120 giorni;

   è di tutta evidenza per l'interrogante che le due discipline non collimano e che ad un cittadino di più di 12 anni vaccinato vengono imposte delle norme in ambito scolastico e delle altre per lo svolgimento di attività extra scolastiche;

   si dovrebbe anche chiarire per quale motivo lo studente vaccinato da meno di 120 giorni riceva, come qualsiasi altro alunno della classe una disposizione di quarantena di 10 giorni dalla Asl, mentre, per quanto non possa frequentare la scuola, potrebbe uscire di casa e fare qualsiasi attività purché con mascherina ffp2 come qualsiasi altro cittadino non studente e vaccinato da meno di 120 giorni o guarito;

   giova menzionare anche il fatto che moltissimi ragazzi sono in attesa di poter effettuare la terza dose, ma l'appuntamento è loro stato dato ad oltre 10 giorni dalla scadenza dei 120 giorni dalla dose precedente; in tale periodo agli studenti sarà negato l'accesso a scuola e dovranno accontentarsi della Did, pur non essendo, il ritardo nella somministrazione della terza dose, in nessun modo loro imputabile;

   è poco chiaro anche se la disciplina per le scuole primarie debba essere applicata a tutti gli alunni o se sia lecito differenziare la posizione di chi ha terminato il ciclo vaccinale o è guarito da meno di 120 giorni;

   infine, non è chiaro se, al termine della quarantena di 10 giorni, gli studenti debbano esibire un tampone negativo per il rientro a scuola;

   come si comprenderà per i dirigenti scolastici dover gestire questa mole di fattispecie diverse, in assenza di indicazioni chiare e congruenti, è lavoro incredibilmente complesso che rischia di minare l'enorme sforzo per il mantenimento di un livello didattico e organizzativo adeguato e capace di accrescere le competenze cognitive e non di tutti gli alunni –:

   se il Governo non ritenga di adottare iniziative volte a semplificare le misure di contenimento del contagio da COVID-19 nelle scuole e verificarne la congruenza con le altre in vigore.
(4-11175)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta orale:


   VALLASCAS. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   nelle settimane scorse, alcuni organi di stampa hanno riferito della difficile situazione in cui si trovano oltre 100 ex lavoratori dell'ex Tirrenia-Cin in attesa da anni della liquidazione del trattamento di fine rapporto (Tfr) a causa dell'avvio, nel mese di giugno del 2020, su impulso dell'azienda, delle procedure di concordato con continuità aziendale presso il tribunale fallimentare di Milano che ha accolto la richiesta nel giugno del 2021;

   è il caso di ricordare che il concordato con continuità aziendale, come statuito dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, «prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione»;

   il procedimento, se da una parte consente all'azienda di esercitare attività produttiva e lavorativa, prevede anche il congelamento dei pagamenti e dei debiti pregressi per garantire il soddisfacimento, nell'ambito della procedura, di tutti i creditori;

   come riferiscono alcuni organi di stampa, però, tra i pagamenti bloccati risultano anche quelli degli ex marittimi e amministrativi a cui spetta la liquidazione del Tfr, nonché altre tipologie di benefici economici non ancora goduti;

   in particolare, riferiscono che «Dal 1° luglio 2020 hanno bloccato Tfr, tredicesima, quattordicesima, riposi, spese viaggio. Il Tribunale prima ha dato scadenza al 20 dicembre, ora al 12 aprile, ma per sbloccare questi soldi cosa aspettiamo? Parliamo di circa diecimila euro a persona, marittimi e amministrativi, questi ultimi con cifre anche superiori. Siamo un centinaio di persone che non hanno più niente a che fare con la società Tirrenia, vogliamo solamente conoscere i tempi per avere i soldi che ci spettano»;

   tra i pagamenti pregressi bloccati ci sono i trattamenti di fine rapporto che non possono essere considerati né un debito né un credito aziendale, ma si tratta di quella quota trattenuta mensilmente sul cedolino che viene pagata e versata al fondo di tesoreria Inps;

   il blocco dei pagamenti, uno degli effetti del «congelamento» delle procedure e delle posizioni dell'azienda presso l'Inps e l'Agenzia delle entrate, sta determinando una situazione oggettivamente insostenibile e di grave disagio tra pensionati e lavoratori in quiescenza che hanno dedicato un'intera vita alla navigazione, svolgendo un lavoro complesso e ricoprendo mansioni, in molti casi, usuranti, circostanza che rende ancora più urgente e necessaria l'erogazione della liquidazione anche per accedere a legittime necessità medico-sanitarie;

   la vicenda del Gruppo Onorato Armatori, che controlla le compagnie di navigazione Tirrenia-CIN e Moby Lines, è di particolare complessità per la qualità del debito delle compagnie nei confronti dello Stato e dell'esposizione nei confronti di creditori privati, circostanza che è destinata ad allungare significativamente i termini della procedura, con gravi ripercussioni nei confronti degli ex lavoratori in attesa di ricevere i pagamenti pregressi –:

   quali iniziative il Governo intenda adottare, per quanto di competenza, anche di natura normativa, per sbloccare, ovvero accelerare la liquidazione del trattamento di fine rapporto – somme depositate presso il Fondo di tesoreria dell'Inps – agli ex dipendenti di Tirrenia-CIN;

   se non ritenga opportuno, per quanto di competenza, assumere iniziative volte a promuovere interventi sostitutivi, da parte dell'Inps, al fine di anticipare la liquidazione del Tfr.
(3-02731)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   INVIDIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti, della formazione superiore» è entrato in vigore l'8 gennaio 2022 ed ha introdotto l'obbligo vaccinale per coloro che abbiano compiuto i 50 anni di età;

   il provvedimento, inoltre, estende fino al 31 marzo 2022 l'impiego del cosiddetto «green pass base» per l'accesso ai servizi alla persona, per i colloqui negli istituti penitenziari e per l'accesso ai pubblici uffici (tra i quali ci sono ovviamente i Centri per l'impiego), servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona e a quasi tutto il personale della giustizia ad eccezione dei testimoni e delle parti del processo;

   la disposizione è motivata dall'esigenza di limitare la diffusione del contagio tra i frequentatori dei servizi e delle attività specificamente individuati;

   in particolare, ai soggetti di età superiore a dodici anni privi della certificazione verde COVID-19 e che non siano esenti dalla campagna vaccinale sarà temporaneamente precluso l'accesso ai servizi alla persona e ai pubblici uffici, ai servizi postali, a quelli bancari e finanziari, nonché a determinate attività commerciali;

   viene fatto salvo l'accesso alle attività necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, che saranno individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

   la legge di bilancio per il 2022 (articolo 1, comma 74, della legge n. 234 del 2021) ha previsto che la ricerca attiva del lavoro da parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza è verificata presso il centro per l'impiego in presenza, con frequenza almeno mensile e che, in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo, si applica la decadenza dal beneficio;

   l'obbligo di presentarsi al centro per l'impiego è stato introdotto al fine di stabilire una relazione effettiva con il percettore, onde verificare la sua concreta attività nella ricerca del lavoro e la sua motivazione a superare la situazione di disoccupazione. Il beneficiario, infatti, per ottenere il contributo, deve firmare il cosiddetto Patto per il lavoro, che di fatto ne certifica la sua occupabilità e la sua disponibilità a colloqui e percorsi formativi;

   sono moltissimi i beneficiari del reddito di cittadinanza che per effetto della modifica normativa, sono chiamati a frequentare in presenza il centro per l'impiego;

   il contributo raggiunge al momento circa 1,3 milioni di nuclei familiari – in pratica circa 3 milioni di persone; di essi, il 30 per cento è ritenuto occupabile e dunque tenuto all'obbligo di frequentare in presenza i centri per l'impiego, recandosi nelle relative strutture almeno una volta al mese;

   l'introduzione dell'obbligo di green pass nei termini sopra indicati potrebbe comportare il rischio, a parere dell'interrogante, di pregiudicare il diritto al lavoro e mettere in difficoltà non solo i Centri per l'impiego tenuti a controllare gli ingressi, ma anche cittadini già particolarmente vulnerabili dal punto di vista sodale e che sono tenuti ad adempiere ad una serie di obblighi stabiliti dalla legge per poter beneficiare della misura –:

   quali iniziative, anche di tipo normativo, intenda adottare il Governo al fine di garantire ai cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza l'accesso ai Centri per l'impiego e la fruizione dei servizi erogati dai Centri per l'impiego connessi alla ricerca attiva del lavoro senza pregiudicarne il diritto di godere dei benefìci collegati alta suddetta misura.
(5-07416)

Interrogazioni a risposta scritta:


   LEGNAIOLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nella giornata del 21 gennaio 2022, nello stabilimento della Burimec di Lauzacco (Udine), ha perso la vita in un tragico incidente lo stagista 18enne Lorenzo Parelli;

   Lorenzo Parelli stava svolgendo un tirocinio del progetto di alternanza scuola-lavoro nella ditta di carpenteria metallica, che realizza bilance stradali e utilizza lo stabilimento di Lauzacco di Pavia di Udine per lavori di laminazione;

   secondo la prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe morto schiacciato da una putrella di acciaio;

   la notizia è purtroppo una delle tante drammatiche notizie di morti sul lavoro, e, vista anche la giovane età del deceduto, ha causato una grande partecipazione di dolore in tutta la comunità locale –:

   se quali iniziative il Ministro intenda adottare per migliorare ed implementare l'adozione di misure di sicurezza sul luogo di lavoro;

   se non ritenga di dover adottare iniziative per stanziare risorse straordinarie come misura di sostegno straordinaria alle famiglie che si ritrovano, purtroppo, in situazioni come quella descritta in premessa.
(4-11158)


   GALIZIA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) negli ultimi anni ha potenziato la sua funzione nel welfare nazionale e, in tale contesto, l'adeguamento generazionale del personale ha rappresentato uno degli elementi su cui fondare lo sviluppo e l'implementazione dei servizi offerti ed erogati;

   con deliberazione n. 54 del 21 aprile 2021, il Consiglio di amministrazione dell'Inps ha approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023;

   attraverso questo piano, l'ente ha deciso di incrementare le proprie risorse umane con una serie di concorsi che prevedono numerose assunzioni da reclutare tra il 2021 e il 2023;

   il 25 ottobre 2021 l'Inps e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto anche il contratto collettivo nazionale integrativo (Ccni) anni 2020-2021 per il personale delle Aree A, B, C: in particolare, all'articolo 2 le parti, in applicazione dell'articolo 7, comma 6, lettera c), del Ccnl del comparto funzioni centrali – triennio 2016-2018 del 12 febbraio 2018, hanno disciplinato i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche all'interno delle Aree A e B del vigente sistema di classificazione, concordando «nel ritenere che alla crescita di competenze e capacità richieste a tutto il personale in relazione ai maggiori compiti esplicitati in premessa, debbano necessariamente corrispondere adeguati percorsi di riconoscimento della professionalità espressa e del merito individuale»;

   con comunicazione del 18 novembre 2021 le organizzazioni sindacali Cgil Fp, Cisl Fp e Uil Pa hanno chiesto all'Inps la pubblicazione del bando relativo alle progressioni economiche nelle aree A e B, al fine di consentire l'espletamento dell'iter delle selezioni entro il 31 dicembre e riconoscere la decorrenza ai lavoratori dal 1° gennaio 2021;

   le organizzazioni sindacali lamentano anche l'inerzia nell'utilizzo delle graduatorie relative alle progressioni verticali alla luce dell'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021-2023 –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e se intenda fornire informazioni aggiornate circa le cause che non hanno consentito all'Inps di avviare le procedure per le progressioni economiche nelle aree A e B nonché l'utilizzo delle graduatorie relative alle progressioni verticali, nel rispetto delle disposizioni previste dal Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Inps e dal contratto collettivo nazionale integrativo 2020-2021 sottoscritto da Inps e organizzazioni sindacali.
(4-11163)


   ASCARI e NAPPI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   dalla lettura di un articolo di giornale l'interrogante ha appreso che la società Zampieri Holding Srl, società appaltante per la lavorazione merci della TNT/FedEx (le cui attività di logistica sono svolte all'interno del magazzino Blocco 3.2 dell'interporto di Bologna) il 31 dicembre, ha licenziato 90 lavoratori e lavoratrici della logistica bolognese tramite messaggio WhatsApp su una loro chat «aziendale»;

   per maggior chiarezza è bene riepilogare la complessa vicenda. Nello scorso ottobre, 30 lavoratori, alle dipendenze di XBT Logistica e Servizi, si sono iscritti al sindacato Si Cobas di Bologna e hanno denunciato quanto accadeva all'Interporto, nel magazzino 3.2 della Zampieri Holding: in primis, la presunta mancanza di tutele in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Succedeva, infatti, che i lavoratori in assenza di una mensa sarebbero stati costretti alle 2 di notte a consumare i pasti sul marciapiede adiacente al magazzino dove sfrecciavano i camion. Ancora, nel magazzino di logistica, durante i turni che si svolgevano soprattutto la notte, pare si utilizzasse spesso il muletto senza che nessun lavoratore avesse frequentato corsi da mulettista e corsi di sicurezza e primo soccorso. La maggior parte dei lavoratori non aveva nemmeno esperienza professionale pregressa. Non a caso gli incidenti verificatisi nel deposito merci sarebbero stati frequenti;

   la seconda denuncia riguardava la situazione di forte precarietà dei lavoratori, in quanto il 99 per cento dei lavoratori era assunto con contratti a termine e part-time;

   i lavoratori lamentavano, ulteriormente, degli asseriti ammanchi in busta paga, in termini di ore di straordinario non pagate e maggiorazioni notturne non riconosciute, oltre a un frequente ritardo nei pagamenti;

   dopo un primo sciopero, i 30 lavoratori sono stati lasciati a casa e tolti dal gruppo WhatsApp adibito alla comunicazione giornaliera dei turni di lavoro. Comunicazione che avveniva anche con poche ore di preavviso rispetto all'inizio del turno. Successivamente, i 30 lavoratori vennero nuovamente riassorbiti, ma vennero inseriti in una chat separata ove erano presenti solo loro insieme all'azienda che comunicava i turni;

   un secondo sciopero venne fatto a novembre alla presenza di tutta la stampa locale mettendo in evidenza le denunce di cui sopra che erano state inoltrate dal sindacato Si Cobas alla prefettura di Bologna, all'ispettorato del lavoro e all'Ausl senza ottenere alcuna risposta;

   il 31 dicembre i responsabili aziendali inoltravano il messaggio che, mentre augurava buon anno, contemporaneamente precisava che tutti i contratti cessavano insieme alla chiusura del magazzino;

   l'8 gennaio la Zampieri Holding ha riaperto riassumendo tutti, tranne i 30 lavoratori iscritti al sindacato Si Cobas che avevano avanzato denunce di irregolarità alle autorità territoriali competenti;

   quanto successo proietta un'ombra sempre più buia sul mondo del lavoro, sulla logistica e sulla mancanza di tutele. Questi lavoratori e lavoratrici sono stati lasciati soli e soprattutto sono stati inascoltati nelle loro denunce (tramite il sindacato Si Cobas), di contratti precari, di condizioni di lavoro non in sicurezza, senza controlli e idonee tutele e garanzie, e asserita mancanza di rispetto delle norme sugli appalti e delle leggi esistenti;

   l'atteggiamento tenuto dall'azienda parrebbe oltremodo grave e totalmente antisindacale, qualora emergesse che basta la mera iscrizione al sindacato Si Cobas per essere licenziato;

   concentrarsi sulla logistica etica vuol dire stare vicino a questi lavoratori, in questa situazione –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza ritengano opportuno adottare (anche attraverso la convocazione di un tavolo con le parti aziendali e sindacali interessate) per addivenire al più presto ad una soluzione in merito alle condizioni contrattuali dei lavoratori, affinché venga garantita loro la continuità occupazionale e vengano applicati e garantiti livelli di maggior tutela e sicurezza per il personale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e ai principi previsti dall'ordinamento giuridico in materia.
(4-11169)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazioni a risposta scritta:


   RUGGIERO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'avviso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 60690 del 10 agosto 2017, (successivamente modificato dall'avviso n. 75886 del 18 ottobre 2017 e dall'avviso n. 82708 del 15 novembre 2017) definisce «le caratteristiche, le modalità e le forme per la presentazione delle domande di accesso ai contratti di filiera e di distretto nonché i principi di carattere generale in ordine alla ammissibilità delle spese e alle modalità di erogazione delle agevolazioni» secondo quanto disposto dal decreto ministeriale n. 1192 dell'8 gennaio 2016 e dal decreto ministeriale n. 8254 del 3 agosto 2016;

   in data 4 febbraio 2020 è stato sottoscritto il contratto di filiera (protocollo interno n. 0007694) denominato «Solo Olio Italiano» tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la Rete innovazione agricola, finalizzato alla realizzazione di un programma di investimenti integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera agroalimentare e agroenergetica in un ambito territoriale multiregionale;

   al fine di ottenere le misure agevolative previste dai predetti decreti ministeriali, diverse banche hanno presentato all'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) richieste di rilascio di garanzia per i finanziamenti destinati alla promozione dei contratti di filiera e di distretto;

   l'Ismea ha dichiarato di poter garantire solo il finanziamento bancario, escludendo l'ammissibilità del finanziamento agevolato sulla base della considerazione che le operazioni oggetto di analisi sono poste in essere per una quota, con fondi della banca finanziatrice (definita provvista privata) e, per un'altra quota, con fondi della Cassa depositi e prestiti (provvista pubblica) e che, per tali operazioni, è previsto che le garanzie siano acquisite con il criterio del pari passu indicato nell'allegato 2 al punto 3.5 della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti di concessione di finanziamenti per la promozione dei contratti di filiera e di distretto sottoscritta in data 19 ottobre 2017 (protocollo interno n. 0076216) tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la Cassa depositi e prestiti; in base al criterio del pari passu, questo tipo di operazioni devono essere acquisite in modo da garantire sempre e proporzionalmente tanto la provvista privata che la provvista pubblica;

   considerato che l'Ismea rilascia una garanzia pubblica, la natura di questa garanzia, attualmente interferirebbe con la medesima natura pubblica della provvista Cassa depositi e prestiti per questioni sia formali che sostanziali;

   alla luce dei fatti esposti si ritiene, dunque, necessario porre in essere delle misure urgenti al fine di non escludere le aziende che fanno parte della Rete innovazione agricola dai finanziamenti previsti dall'avviso del Ministero n. 60690 del 10 agosto 2017 ed, in particolare, verificata se, nel caso della garanzia richiesta dalle banche all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, si potesse derogare alla regola del pari passu prevista dalla Convenzione sopra citata e consentire, quindi, alle banche di acquisire la predetta protezione solamente sulla quota del finanziamento alimentata con provvista privata –:

   di quali elementi dispongano i Ministri interrogati in merito ai fatti esposti in premessa;

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano intraprendere al fine di evitare il blocco dei finanziamenti agevolati a seguito del contratto di filiera sottoscritto in data 4 febbraio 2020, come sopra riportato, previsti dall'avviso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 60690 del 10 agosto 2017.
(4-11151)


   CARETTA, FRASSINETTI, ALBANO e CIABURRO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   come noto e diffuso a mezzo stampa, la recente impennata dei costi fissi e delle materie prime ha reso sempre più difficoltosa l'attività di vendita nell'ambito dei prodotti agroalimentari, con riferimento anche al contesto vitivinicolo;

   per quanto attiene al mercato vitivinicolo, è stato rilevato un importante calo del volume di affari, con circa 20.000 aziende del canale Ho.Re.Ca. che non ricevono ordini da Natale e con almeno il 20 per cento delle cantine di dimensioni medio-grandi che incontrano crescenti difficoltà nel rientrare nei costi per via del blocco dei listini, restando conseguentemente tagliate fuori dal mercato;

   il forte incremento dei costi della logistica, quintuplicati, rende difficile ed antieconomica e scoraggia la spedizione di merci, e ha ridimensionato completamente la programmazione aziendale di tale attività con riferimento alle esportazioni;

   a queste difficoltà, nella contrattazione con i canali di distribuzione della grande distribuzione organizzata (Gdo) i prezzi all'origine rimangono bloccati nonostante i rincari dell'energia e delle materie prime, con il rischio di ulteriori ripercussioni economiche ai danni delle aziende –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda predisporre per tutelare le produzioni vitivinicole nazionali dalle ripercussioni delle difficoltà economiche di cui in premessa.
(4-11154)

POLITICHE GIOVANILI

Interrogazione a risposta scritta:


   RUGGIERO. — Al Ministro per le politiche giovanili. — Per sapere – premesso che:

   sulla tematica della tossicodipendenza da sostanze stupefacenti e psicotrope, il decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi, stati di tossicodipendenza» rappresenta il testo fondamentale della normativa sulla droga, sebbene sia indubbio che, a distanza di tanti anni, siano avvenuti sostanziali cambiamenti nel mondo dell'illegalità, del narcotraffico e delle sue organizzazioni che impongono di svolgere una riflessione su fenomeni molto più fluidi e complessi rispetto a quelli risalenti al 1990;

   l'articolo 1, comma 15, del predetto Testo unico statuisce che: «Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano la loro attività nel campo della prevenzione e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa»;

   nonostante tale dettato normativo, l'ultima Conferenza nazionale è stata convocata nel 2009 e, grazie al grande impegno profuso da tale Governo, a distanza di ben 12 anni è stata convocata la VI Conferenza nazionale sulle dipendenze – «Oltre le fragilità» – che è stata strutturata come un percorso partecipativo con l'intervento di soggetti pubblici e privati e che ha visto la conclusione dei lavori con la Plenaria del 27-28 novembre 2021 a Genova, trasmessa anche in diretta streaming;

   si tratta di un'azione di Governo doverosa considerato che, non solo risponde al dettato normativo, ma risulta indispensabile poiché l'obiettivo principale è quello di inoltrare al Parlamento risultanze sulla base di studi, analisi, esperienze ed evidenze raccolte concrete affinché possa valutare un eventuale intervento sul piano legislativo, anche per sviluppare il prossimo Piano di azione nazionale sulle dipendenze che rappresenta uno strumento fondamentale per accordare l'azione statale, le azioni ministeriali e le azioni del Dipartimento delle politiche antidroga con le politiche regionali;

   secondo la relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia, recentemente pubblicata, la Puglia è la prima regione in Italia per tasso (ogni 100.000 residenti) di soggetti segnalati per possesso di sostanze stupefacenti o psicotrope per uso personale; dalla relazione emerge anche che la Puglia rientra nella fascia di regioni con il più alto numero di denunciati per reati penali correlati alla marijuana e alle piante di cannabis in termini assoluti (716) e per tasso ogni 100.000 residenti (23,9), così come anche per procedimenti penali pendenti per reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.260 persone, 566 procedimenti e tasso ogni 10.000 residenti pari a 13,4) –:

   quali siano i soggetti pubblici e privati che abbiano partecipato ai diversi incontri relativi alla VI Conferenza nazionale sulle dipendenze, «Oltre le fragilità».
(4-11150)

SALUTE

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:

   la peste suina africana (Psa) è una malattia infettiva del suino, causata da un virus della famiglia Asfaviridae, genere Asfivirus, che ha fatto la sua prima comparsa in Sardegna nel 1978, per cui fin dal 1982, la Regione Sardegna si è vista impegnata nell'attuazione di misure e protocolli volti all'eradicazione della medesima malattia, al fine di salvaguardare un comparto fondamentale per l'intero sistema economico dell'isola;

   la suindicata malattia è ormai presente in diversi Paesi dell'Unione europea, quali Romania, Germania, Ungheria, Estonia, Lituania, Lettonia e Polonia, al punto che le istituzioni europee – pur non costituendo la medesima un rischio per l'uomo e con il dichiarato fine di salvaguardare gli scambi commerciali – hanno ritenuto necessario vietare la commercializzazione, verso altri Paesi membri e Stati terzi, dei prodotti di origine suina provenienti dagli Stati in cui sarebbe stata riscontrata la presenza di focolai;

   nei primi giorni del 2022 in Italia, a seguito del riscontro di focolai di peste suina africana nei cinghiali nell'ambito delle province di Alessandria, Genova e Savona, dovrebbero essere adottate, in ossequio alla decisione di esecuzione (UE) 2022/28 della Commissione del 10 gennaio 2022, alcune misure di emergenza provvisorie, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia, in attesa che l'area interessata da tali recenti focolai venga inserita nell'elenco di cui all'allegato I, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione del 7 aprile 2021, come zona soggetta a restrizioni;

   tali misure prevedono il divieto di movimentazione delle partite di suini e dei relativi prodotti al di fuori di tali zone, istituite ai sensi degli articoli da 63 a 66 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché il divieto di movimenti di animali selvatici delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale;

   in applicazione dello stesso regolamento (UE) 2021/605, il quale stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana, la Regione Sardegna è inserita nell'Allegato I, parte III, da tempo, come zona soggetta a restrizioni: e ciò, nonostante il fatto che il medesimo regolamento stabilisca che le restrizioni in esame debbano essere applicate per un periodo di tempo limitato;

   pur mancando, da ormai da 3 anni, nell'ambito della regione Sardegna, qualsiasi riscontro in ordine alla presenza del virus in esame, sia in ambito domestico che in quello selvatico, l'intero territorio regionale continua ad essere incluso nella parte III dell'allegato I al suddetto regolamento, con conseguente applicazione del divieto di esportazione dei prodotti in questione, senza alcuna deroga, neppure con riferimento al criterio della regionalizzazione, a differenza, invece, di quanto sta accadendo attualmente nella restante parte del territorio italiano e negli altri Paesi europei;

   tale limitazione incide gravemente sull'attività economica delle oltre 8000 aziende suinicole accreditate, presenti nel territorio regionale, non interessate dal virus ed espressamente certificate secondo le regole della biosicurezza, mentre, quantomeno l'applicazione del principio testé indicato consentirebbe in via preliminare l'apertura all'export dei prodotti provenienti dalla parte del territorio regionale esclusa dalle restrizioni;

   tali limitazioni appaiono assolutamente incomprensibili, anche a fronte della positiva valutazione intervenuta per il tramite del Ministro della salute pro tempore, il quale ha più volte espresso apprezzamento per il lavoro di contrasto all'epidemia svolto nell'isola, garantendo, altresì, a suo tempo, la possibilità di rimuovere il blocco dell'export delle carni suine già a decorrere dall'autunno 2019;

   il Commissario europeo alla salute Stella Kyriakides, in risposta ad una interrogazione del gruppo ECR dei Conservatori europei, il 20 ottobre 2020, pure in presenza degli esiti della missione conoscitiva effettuata dalla stessa Commissione europea nel giugno 2019, ha dichiarato che l'Unione avrebbe potuto prendere in considerazione una revisione delle misure di regionalizzazione, anche al fine di allentare le restrizioni attualmente applicate alla Sardegna, peraltro, soltanto a seguito del positivo esito di una nuova missione di audit, finalizzata a valutare gli ulteriori progressi raggiunti delle autorità veterinarie locali;

   dalla citata, ultima missione conoscitiva del 2019, è emerso che la Regione Sardegna – con la competente Unità di progetto per l'eradicazione della peste suina, il Coordinamento dei servizi veterinari Ats, l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna, il Corpo forestale della Regione Sardegna, l'Agenzia Forestas, le Amministrazioni comunali, ma soprattutto gli allevatori e le associazioni di categoria – ha raggiunto risultati encomiabili, in particolare avuto riguardo alle residue sacche di allevamenti illegali allo stato brado –:

   quali opportune iniziative intendano adottare per un adeguato e tempestivo intervento presso le competenti autorità comunitarie, al fine di chiedere la riclassificazione della Regione Sardegna, nella parte II dell'Allegato I del Reg (UE)2021/605, consentendo, così, finalmente, agli allevamenti in regola e certificati di esportare ovunque i propri prodotti.
(2-01410) «Deidda, Lollobrigida, Caretta, Ciaburro».

Interrogazione a risposta in Commissione:


   SURIANO, MASSIMO ENRICO BARONI e SODANO. — Al Ministro della salute, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 reca ulteriori disposizioni relative all'uso del cosiddetto «super green pass» introducendo nuove limitazioni a decorrere dal 10 gennaio 2022. In particolare, il comma 2 specifica che l'utilizzo di treni e aerei è consentito solo a coloro i quali siano in possesso di certificazione verde rafforzata a partire dai 12 anni d'età;

   tali limitazioni hanno introdotto una situazione paradossale, già oggetto di precedenti interrogazioni, per la quale chi è provvisto di solo green pass base non può lasciare le isole, introducendo una disparità di diritti rispetto ai cittadini dell'Italia continentale e peninsulare;

   secondo le testate giornalistiche, in data 10 gennaio 2022, un ragazzino di 12 anni, compiuti il giorno prima, è stato bloccato in aeroporto a Catania prima di imbarcarsi in aereo per Milano poiché sprovvisto di adeguata certificazione e non ha potuto ricongiungersi con la madre che l'attendeva allo scalo milanese;

   poiché i genitori del minore sono separati, il giudice aveva precedentemente fissato i giorni di vacanza da trascorrere col padre in Sicilia ed era quindi stato rispettato il pieno diritto del minore e dei genitori, che non potevano disporre diversamente per non avere conseguenze penali;

   il padre aveva sottoposto a tampone molecolare il figlio e ha mostrato i risultati in aeroporto, ma ciononostante, non gli è stato possibile partire;

   il ragazzino è stato subito vaccinato ma dovrà attendere 15 giorni per ottenere la certificazione verde necessaria per lasciare l'isola e nel frattempo dovrà perdere giorni di scuola inutilmente –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e quali iniziative intendano mettere in atto per aiutare coloro i quali vivono sulle isole e sono soggetti a quella che l'interrogante giudica un'inutile disparità di trattamento;

   se siano a conoscenza di casi simili e come intendano intervenire per evitare il ripetersi di situazioni simili e non far perdere giorni di scuola ai minori.
(5-07418)

Interrogazioni a risposta scritta:


   BRAMBILLA. — Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   il Centro nazionale di referenza per le pesti suine presso l'istituto zooprofilattico di Umbria e Marche ha confermato la presenza del virus della peste suina africana (Psa) nelle carcasse di alcuni cinghiali ritrovate nelle province di Alessandria e di Genova;

   allo scopo di prevenire la diffusione del virus, che può avere gravi ripercussioni sulla salute della popolazione animale interessata, la direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (Dsgaf) ha provveduto innanzitutto ad istituire la zona infetta ai sensi dell'articolo 63 del regolamento delegato (UE)2020/687;

   l'ordinanza del Ministro della salute, di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, datata 13 gennaio 2022 e concernente misure urgenti per il controllo della diffusione della peste suina africana, a seguito della conferma della presenza del virus nei selvatici (Gazzetta ufficiale serie generale n. 10 del 14 gennaio 2022), ha sancito, all'articolo 1, il divieto di attività venatoria e di altre attività all'aperto nei territori interessati, con l'esclusione esplicita delle attività connesse alla salute e alla cura degli animali detenuti e selvatici, e ha stabilito che i servizi regionali competenti, su richiesta degli interessati, possono autorizzare, su motivata e documentata richiesta, lo svolgimento delle attività sulla base della valutazione del rischio da parte del Centro di referenza nazionale per le pesti suine e che i servizi regionali competenti avranno cura di fornire ai titolari delle attività autorizzate in deroga le istruzioni necessarie, al fine di evitare o ridurre il rischio di diffusione del virus della Psa dalla zona sopraindicata verso territori esterni alla stessa;

   la direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute (Dgsaf) ha emanato il provvedimento contenente le «Misure di controllo e prevenzione della diffusione della Peste suina africana» protocollo 1195 del 18 gennaio 2022 che, con riferimento ai suini, cinghiali e loro ibridi detenuti all'interno di allevamenti bradi, semibradi e misti anche di allevamenti familiari, ne dispone la macellazione immediata e il divieto di ripopolamento per sei mesi;

   l'ordinanza n. 4/2022 del 19 gennaio della regione Liguria ricalca i contenuti del provvedimento della Dgsaf e, pur ritenendo necessario specificare alcuni aspetti applicativi della citata ordinanza del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, anch'essa contiene l'indiscriminata previsione della macellazione/abbattimento di tutti gli animali detenuti negli allevamenti;

   nei provvedimenti citati non vi è alcuna previsione riguardo ai suini salvati da macellazione e detenuti da associazioni o suini da compagnia, non destinati all'alimentazione, detenuti da privati o associazioni a scopo d'affezione, in condizioni ben differenti rispetto a quelle degli allevamenti a scopo alimentare –:

   se i Ministri interrogati non ritengano di dover adottare iniziative per escludere esplicitamente dalle disposizioni relative alle immediate macellazioni/abbattimenti i suini salvati da macellazione e detenuti da associazioni o i suini detenuti a fini di compagnia non affetti dalla malattia, con la previsione di apposite prescrizioni finalizzate alla prevenzione del contagio.
(4-11156)


   D'ETTORE e MUGNAI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   i recenti decreti-legge per contrastare l'emergenza Covid-19, in ragione della ripresa dei contagi per il determinarsi della nuova variante Omicron, hanno introdotto nuove misure, talune delle quali più restrittive fino alla cessazione dello stato di emergenza (fino al 31 marzo 2022), altre contenenti declinazioni differenziate, sia per quanto concerne la certificazione verde Covid-19, anche nella versione del cosiddetto green pass rafforzato, sia per quanto riguarda l'estensione dell'obbligo vaccinale per categorie e per fasce di età, insieme a una diversificazione di prescrizioni per le quarantene (quarantena precauzionale e in regime di auto-sorveglianza per i vaccinati con booster);

   in particolare, il decreto-legge n. 229 del 2021 ha introdotto la misura della quarantena precauzionale, prevedendone la non applicazione a coloro che, nei centoventi giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, abbiano avuto contatti stretti con soggetti positivi al Covid-19. Per questi soggetti è prescritto l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto – cosiddetto regime di auto-sorveglianza;

   l'applicazione concreta di tali misure sta creando molti disagi, sia in quanto finisce per alimentare il ricorso a un numero elevato di tamponi per certificare la negatività e uscire dal periodo di quarantena, mettendo in seria difficoltà le Asl territoriali, oltre che le famiglie con figli, alle prese con il rientro alle attività scolastiche in presenza o in Dad (con regole differenziate introdotte dal recente decreto-legge n. 1 del 2022 per il contenimento del virus nelle scuole), sia perché porta a sguarnire gli ospedali ed anche le Rsa del personale sanitario positivo (anche non sintomatico), che opera già con numeri sottodimensionati, nonché a bloccare le attività produttive, in un contesto mutato della pandemia per la variante Omicron che potrebbe soppiantare la variante Delta;

   la variante Omicron si sta dimostrando più contagiosa, ma meno severa con chi ha completato il ciclo vaccinale; dunque, viene richiamata da più parti l'esigenza di rivedere i parametri che definiscono il rischio epidemiologico delle regioni e di alleggerire regole e procedure burocratiche per quarantene e isolamenti, con distinzione fra casi positivi di sintomatici e non;

   con l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, il super green pass e l'evoluzione della campagna vaccinale anche con le terze dosi, nonché con le diverse caratteristiche della pandemia, che sembra prefigurare una convivenza con il virus, è opportuno semplificare meccanismi e percorsi burocratici che regolano tale convivenza, soprattutto per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose;

   taluni medici, tra i quali rilevano i medici dell'ospedale Spallanzani di Roma (che si sono espressi con un recente documento), chiedono di alleggerire e revisionare le attuali regole, per approdare ad una semplificazione delle procedure, seguendo l'esempio degli Stati Uniti, laddove i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale e sono asintomatici, anche in caso di positività, dopo 5 giorni escono dalla quarantena senza tampone e senza ulteriori restrizioni –:

   se non intenda il Ministro interrogato, alla luce delle considerazioni di cui in premessa, adottare iniziative di competenza, anche in raccordo con il Comitato tecnico-scientifico e le regioni, per approdare a una semplificazione dei meccanismi e dei percorsi burocratici che regolano la quarantena, in favore di una riduzione del periodo attualmente previsto, soprattutto per i positivi asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose, senza ulteriori tamponi e ulteriori restrizioni.
(4-11165)


   RUGGIERO. — Al Ministro della salute, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   in data 7 settembre 2021 è stato siglato l'accordo tra Federfarma e i sindacati confederali relativo al rinnovo del contratto nazionale dei farmacisti collaboratori;

   tale accordo ha introdotto rilevanti modifiche rispetto al precedente contratto risalente all'anno 2013 che attengono a diversi aspetti alcuni dei quali riguardano il trattamento salariale e l'inquadramento professionale;

   sul primo punto è stato previsto un aumento dello stipendio di 80 euro lordi mensili, cui si affianca un'indennità per la sanità integrativa di 13 euro lordi mensili; sul versante dell'inquadramento professionale, l'accordo ha previsto l'istituzione di una figura che va oltre quella del farmacista collaboratore semplice e si colloca su un livello definito «Q2»; tale livello assisterà l'inquadramento di quei farmacisti che svolgono anche funzioni suppletive, come la gestione di servizi nella farmacia, ad esempio quelli di diagnosi, la quale, laddove riconosciuta, darà diritto a 70 euro mensili lordi aggiuntivi; per quel che riguarda la vaccinazione, nel nuovo contratto si prevede che il farmacista collaboratore abbia diritto a 2 euro lordi per ogni iniezione somministrata oppure, qualora il lavoratore lo preferisca, a un bonus annuale di 200 euro lordi; sono inoltre previsti la costituzione di una commissione, composta da parti sindacali e Federfarma, con il compito di valutare l'evoluzione della professionalità in funzione della prospettiva di promozione al livello «Q2» e l'istituzione di osservatori con la funzione di verificare il rispetto dei protocolli di tutela dei lavoratori nei confronti del Covid nell'esercizio della propria professione;

   di fronte a questo rinnovo del contratto nazionale il Movimento italiano farmacisti collaboratori (Mifc), che raggruppa circa 6 mila iscritti, ha sollevato dure critiche ed, in particolare il presidente, Michele Scopelliti, ha dichiarato di essere indignato e di giudicare le condizioni pattuite con Federfarma non rispettose della loro categoria; il presidente ha, inoltre, affermato che gli 80 euro lordi sono ampiamente insufficienti, così come i 2 euro lordi per ogni iniezione somministrata;

   i motivi di insoddisfazione non sono solo di natura economica, se si considera che non sarebbe stata accolta la principale istanza sollevata dall'associazione del farmacisti collaboratori ovvero il loro inquadramento da meri operatori commerciali, a figure sanitarie, che spetterebbe loro di diritto, essendo le farmacie, come ancor più è emerso nel corso della pandemia, presidi che svolgono un'importante operazione di affiancamento del Servizio sanitario nazionale;

   quanto sopra esposto, rappresenta alcune delle critiche sollevate in riferimento all'accordo siglato in data 7 settembre 2021 tra Federfarma e i sindacati confederali e per le quali si ritiene, pertanto, necessario intervenire al fine di tutelare la categoria dei farmacisti collaboratori –:

   di quali elementi disponga il Governo in merito ai fatti esposti in premessa;

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda porre in essere affinché siano accolte le istanze sollevante dall'associazione farmacisti collaboratori, dirette ad una modifica dell'accordo dagli stessi sottoscritto.
(4-11173)

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazioni a risposta scritta:


   ALAIMO, GIARRIZZO, D'ORSO, CASA e SCERRA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», al comma 104, ha istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il «Comitato Impresa donna»;

   il suddetto Comitato, come precisato dallo stesso comma, svolge i seguenti compiti: a) contribuire ad attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo a sostegno dell'impresa femminile istituito dal comma 97 dello stesso articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) condurre analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione femminile nell'impresa; c) formulare raccomandazioni relativamente allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa in materia di imprenditorialità femminile e sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia; d) contribuire alla redazione della relazione che il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese;

   il comma 105 del medesimo articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevede che la partecipazione al Comitato sia svolta a titolo gratuito, senza erogazione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e altri emolumenti comunque denominati ai partecipanti;

   il successivo comma 106 prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, sono stabilite la composizione e le modalità di nomina del Comitato;

   nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 194 del 14 agosto 2021 è stato pubblicato il decreto interministeriale 27 luglio 2021 che ha stabilito la composizione e le modalità di nomina del «Comitato Impresa donna»;

   l'articolo 2 del suddetto decreto interministeriale disciplina la composizione del Comitato stabilendo che lo stesso è composto da rappresentanti delle amministrazioni centrali e locali e da un numero di cinque donne imprenditrici o manager individuate dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, tra donne che evidenziano un rilevante valore socio-economico delle attività e la capacità della persona di influenzare il contesto imprenditoriale di riferimento;

   l'articolo 4, invece, disciplina le modalità di nomina del Comitato prevedendo che i componenti sono nominati con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico e durano in carica tre anni dalla data del medesimo provvedimento di nomina;

   ad oggi, sembrerebbe che il Ministero dello sviluppo economico non abbia ancora nominato, con apposito provvedimento, i componenti del «Comitato Impresa donna», tenuto conto che dal sito istituzionale del Ministero risulta pubblicato solo il decreto interministeriale 27 luglio 2021 relativo alla disciplina della composizione e delle modalità di nomina del Comitato;

   ad avviso dell'interrogante, la nomina dei componenti del Comitato è quanto mai urgente e necessaria, vista l'importanza dei compiti assegnati allo stesso e tra le cui attribuzioni più rilevanti rientrano il formulare raccomandazioni relative allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e contribuire alla redazione della relazione che il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese –:

   quale sia la tempistica di adozione del provvedimento di nomina dei componenti del «Comitato Impresa donna», al fine di renderlo operativo e consentire allo stesso di svolgere tutti i compiti assegnati dalla legge, tenuto conto del decorso già di un anno dall'entrata in vigore della disposizione normativa istitutiva del Comitato.
(4-11162)


   OCCHIONERO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   recentemente si è tenuta la visita dell'amministratore delegato di Stellantis Tavares a Termoli, evento che rappresenta un segnale di attenzione importante, che si spera possa essere presto seguito dalla definitiva conferma della costruzione della Gigafactory;

   la riconversione dello stabilimento di Termoli e la nuova Gigafactory rappresenterebbero un importante riconoscimento per il polo molisano, che affiancherebbe gli stabilimenti Stellantis previsti in Germania e Francia;

   tuttavia, recentemente le affermazioni dello stesso Tavares sul costo produttivo degli stabilimenti italiani e la difficile sostenibilità del costo energetico preoccupano non poco rappresentanze sindacali e lavoratori;

   la decisione definitiva sullo stabilimento di Termoli sembra, stando sempre alle dichiarazioni del vertice operativo di Stellantis, passare attraverso l'interlocuzione avviata con il Governo italiano e il varo di misure strutturali di incentivo all'acquisto di auto elettriche, oltre a nuove misure di sostegno agli investimenti industriali nella transizione energetica;

   a tali importanti temi generali si affianca quello della soluzione al costo dell'energia che costituisce un freno importante alla produttività nazionale, anche nel paragone con altri Paesi europei;

   recentemente, tra Stellantis e le rappresentanze sindacali del settore sono stati stretti accordi importanti per il futuro di Melfi e di Mirafiori, ma ora, tanto per il territorio di Termoli, quanto per la competitività generale dei siti nazionali, è fondamentale la definitiva conferma della Gigafactory molisana, dal quale dovrà derivare il nuovo piano industriale atteso per marzo 2022 –:

   se e quali iniziative di sostegno all'acquisto dell'elettrico e alla transizione energetica, nell'ambito della riconversione delle aziende, il Governo intenda mettere in campo;

   se, nello specifico, sia stata avviata e sia realmente in corso, come asserito da Tavares, una interlocuzione con Stellantis in merito alla Gigafactory di Termoli e quali sia, allo stato, la situazione di avanzamento di tale interlocuzione.
(4-11164)

TRANSIZIONE ECOLOGICA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   PENNA, ZOLEZZI, SUT e LICATINI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   il concetto di economia circolare, quale forma di uso razionale delle risorse, è ormai centrale nel panorama comunitario e nazionale. Esempi emblematici sono il «Green new deal» europeo e l'emanazione del così detto pacchetto «sull'economia circolare», ovvero le direttive n. 851/2018 852/2018 e 849/2018, nonché, a livello nazionale il Piano nazionale clima ed energia (Pniec) e il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr);

   è chiaro quindi ormai come la prevenzione nella produzione del rifiuto sia il modo più efficace per incrementare l'efficienza delle risorse e ridurre l'impatto dei rifiuti sull'ambiente;

   l'Unione europea, come noto, ha individuato alcuni obiettivi minimi di riciclo che ogni Stato membro ha l'obbligo di raggiungere. È fondamentale, pertanto, che gli Stati membri adottino misure adeguate per prevenire la produzione di rifiuti, e controllino i progressi compiuti nell'attuazione di tali misure valutandone l'efficienza e l'efficacia;

   la direttiva SUP 2019/904/UE ha da ultimo fissato ulteriori ed ambiziosi obiettivi. Ad esempio, per le bottiglie in Pet richiede che venga raggiunto entro il 2029 il 90 per cento di raccolta selettiva, stabilendo quale obiettivo intermedio al 2025 il raggiungimento del 77 per cento di raccolta;

   è proprio sulla scorta del contenuto della direttiva SUP per le bottigliette in Pet per bevande che ad esempio, il Ministero della transizione ecologica con il programma sperimentale «mangia plastica» ha stanziato contributi statali volti ad incentivare l'acquisto di ecocompattatori per detta tipologia di imballaggio;

   il nostro Paese in maniera virtuosa e al fine di raggiungere gli sfidanti obbiettivi di riciclo fissati dal legislatore europeo e recepiti dal nostro ordinamento, promuovendo una corretta gestione dei rifiuti, ha, nello scorso anno, introdotto, con la modifica all'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'istituzione obbligatoria di sistemi di deposito cauzionale di taluni imballaggi monouso (plastica, vetro e alluminio), nonché l'immissione in commercio di una quota minima di imballaggi riutilizzabili;

   ai sensi del citato articolo, il Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, avrebbe dovuto adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il 31 luglio 2021, il regolamento attuativo al fine di stabilire tempistiche e modalità attuative fissando tra gli altri gli obbiettivi di raccolta selettiva da raggiungere annualmente e i valori cauzionali da attribuire agli imballaggi resi;

   detto regolamento, indispensabile per la messa in esercizio del sistema, avrebbe dovuto essere quindi adottato entro la fine di novembre 2021;

   è evidente come, senza l'adozione del regolamento, la modifica legislativa rimanga lettera morta, facendo sì quindi che il nostro Paese perda l'opportunità di adottare una forma di raccolta che in altri Stati, dove è già attiva da tempo, si è dimostrata efficace permettendo di raggiungere elevati target di raccolta per specifica tipologia di imballaggio (ad esempio, la Germania, i Paesi Bassi e la Danimarca superano già il 90 per cento della raccolta sia di Pet che di lattine in alluminio);

   appare quindi urgente adottare il regolamento attuativo previsto dal nuovo testo dell'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza ulteriori ritardi –:

   se il Ministro interrogato intenda assumere le iniziative di competenza per una sollecita adozione del regolamento di cui in premessa comunicando la tempistica necessaria per addivenire alla relativa stesura, anche indicando gli adempimenti necessari e propedeutici all'emanazione.
(5-07414)

Apposizione di una firma ad una risoluzione.

  La risoluzione in Commissione Invidia e Manzo n. 7-00723, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 17 settembre 2021, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Buompane.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

  Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta orale Quartapelle Procopio e altri n. 3-02716 del 14 gennaio 2022 in interrogazione a risposta scritta n. 4-11149.

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA


   PIERA AIELLO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il concorso Ruolo Speciale Esercito 2019 per 93 ufficiali, pubblicato il 28 febbraio 2020, è stato revocato su richiesta della stessa Forza Armata l'8 giugno 2020 e successivamente bandito di nuovo nel mese di luglio 2020 con la dicitura «Concorso per il reclutamento di complessivi 108 Ufficiali nel ruolo speciale delle Armi e dei Corpi dell'Esercito-2020»;

   nel sostanziale accorpamento dei due concorsi, la cui emissione era prevista in due periodi differenti, si registra un aumento di soli 15 posti messi a bando;

   accorpando due concorsi, si è creata una evidente disparità di trattamento, facendo decadere i criteri per accedere al concorso per molti uomini e donne in divisa (come ad esempio il limite di età);

   mediamente, questi concorsi si aggirano su numeri che superano i 90 posti annui;

   questo concorso terminerà alla fine dell'anno e, pertanto, nel 2021, non saranno previsti altri concorsi, rendendo questo attuale l'unico concorso in tre anni;

   questo è l'unico concorso pubblico nel quale i militari in servizio, con decenni di carriera alle spalle, devono partecipare completamente a proprie spese (a differenza dei concorsi per sergenti o marescialli dove il candidato è supportato dai rimborsi della stessa Forza Armata per quanto riguarda le spese di viaggio, vitto e alloggio);

   sui candidati grava una straordinaria spesa economica (le spese da sostenere superano spesso i 2000 euro per ogni concorrente, tra alberghi, vitto, biglietti di treni/navi/aerei o spese autostradali e certificati medici), per cui non tutti possono permettersi di sostenere questo concorso e chi può, difficilmente, lo farà nuovamente in caso di esito negativo);

   secondo l'interrogante sarebbe opportuno che il Ministro interrogato adottasse iniziative, in via straordinaria, e per esigenze indifferibili e fondamentali, vista l'importanza che le Forze Armate hanno per il Paese, per un ampliamento del numero di posti per i candidati che hanno già sostenuto con esito positivo una lunga e dura selezione, superando:

    un test scritto di cultura generale;

    un test scritto basato su 12 tesi tecnico professionali;

    test psicoattitudinali;

    visite mediche;

    un test di lingua inglese;

    una prova orale finale di 21 materie;

   l'ampliamento del numero dei posti del predetto concorso permetterebbe, secondo l'interrogante, di dare il giusto valore ai sacrifici dei militari che, causa pandemia, dal 2019 inseguono l'obiettivo del superamento del concorso riconoscendo lo sforzo dei candidati impegnati in un anno di dispendioso e lungo concorso in atto, con ciò limitando il costo di una tardiva selezione di nuovi ufficiali che si protrarrebbe per tutto il 2022;

   in un momento economico e sociale difficile in cui l'Esercito e i suoi militari sono sempre in prima linea, il Ministro della difesa dovrebbe per l'interrogante, attraverso l'aumento di poche decine dei posti a disposizione del concorso in atto (che eventualmente potrebbero essere recuperati riducendo il numerico del successivo), avallare le giuste aspirazioni degli idonei, nel rispetto dei principi costituzionali di efficacia, di eguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici e buon andamento della pubblica amministrazione, principi che sono riconosciuti anche dalle norme sul pubblico impiego, da numerosi assesti giurisprudenziali e alla luce delle numerose deroghe eccezionali proprie dell'attuale momento contingente –:

   se si ritenga di ampliare il numero dei posti messi a bando, nel suddetto concorso, al fine di coprire il maggior numero di vacanze organiche di ufficiali presenti nell'Esercito, con l'obiettivo di far risultare vincitori i concorrenti idonei che non sarebbero assunti, ma che sarebbero utilmente collocati in graduatoria, riconoscendo lo sforzo e i sacrifici compiuti dai militari in un percorso certamente non facile, anche a causa del contesto pandemico.
(4-10360)

  Risposta. — In merito ai quesiti posti nell'interrogazione in titolo, è innanzitutto necessario evidenziare come la prioritaria finalità dei concorsi per l'accesso ai Ruoli speciali della Forza armata sia quella di fornire uno sbocco di carriera al personale proveniente dalle categorie dei sottufficiali e dei graduati, nonché una possibilità di stabilizzazione agli ufficiali ausiliari.
  Al riguardo, evidenzio che la previsione di un incremento arbitrario dei volumi reclutativi previsti per la procedura concorsuale in questione, oltre a non garantire il pieno rispetto del criterio di meritocrazia al quale è ispirato ogni processo selettivo della Forza armata, non troverebbe riscontro nel quadro normativo vigente.
  Infatti, l'articolo 643 del Codice dell'ordinamento militare limita la possibilità di conferire eventuali ulteriori posti a concorso ai casi in cui risultino disponibili altre posizioni organiche alla data di approvazione della graduatoria, ovvero a copertura dei posti rimasti eventualmente scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori nel termine di un anno dalla data di approvazione della graduatoria ovvero ad un massimo di trenta giorni dall'inizio dei corsi previsti per i concorsi per la nomina a ufficiale.
  Va altresì considerato come un ampliamento dei posti previsti per il concorso in parola, presupponendo una corrispondente riduzione dei posti a concorso autorizzati per la procedura di reclutamento successiva, pregiudicherebbe le legittime aspettative del personale intenzionato a candidarsi al prossimo
iter selettivo, per aver maturato i previsti requisiti ovvero per essere in condizioni di tentare nuovamente di accedere ai ruoli speciali dell'Esercito, avendo fallito precedenti opportunità.
  Rappresento, inoltre, che l'
iter selettivo in questione, nel quale sono confluiti i volumi reclutativi autorizzati per gli anni 2018, 2019 e 2020, si è recentemente concluso – residuando, per il suo perfezionamento, unicamente la pubblicazione della graduatoria finale – e non sussiste, al momento, alcuna prioritaria esigenza dell'Istituzione che possa giustificare l'arruolamento di personale in eccesso rispetto ai posti previsti ed autorizzati.
  Non ultimo, va precisato, per completezza d'informazione, che le procedure concorsuali attivate nell'anno in corso per l'accesso nei Ruoli speciali non si sono limitate al reclutamento delle 108 unità richiamate nell'atto di sindacato ispettivo, bensì hanno previsto l'immissione, tramite concorso – parimenti concluso e in attesa della pubblicazione della graduatoria finale – di ulteriori 25 unità da trarre dal personale sottufficiali che riveste il grado di luogotenente, portando a 133 il totale dei posti resi disponibili.
  Sarà, comunque, cura del Dicastero procedere al conferimento di eventuali ulteriori posti qualora dovessero realizzarsi le condizioni previste dal citato articolo 643 del codice dell'ordinamento militare.

Il Ministro della difesa: Lorenzo Guerini.


   BELLUCCI e BUCALO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   il Ministro interrogato ha annunciato pochi giorni fa le prime indiscrezioni sul nuovo protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da Covid-19 nell'organizzazione e nella gestione delle prove selettive dei concorsi pubblici;

   pur accogliendo positivamente la notizia dello sblocco di almeno 60 concorsi, che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale per oltre 125 mila posti pubblici pronti per essere assegnati, l'emanando protocollo, così come quello finora vigente, rimane caratterizzato per gli interroganti da alcune criticità, illogicità e contraddizioni;

   in particolare, per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti per il 2021 è richiesto ai candidati di effettuare un tampone rapido o molecolare nelle 48 ore precedenti, realizzando, di fatto, una vera e propria selezione su base reddituale, tenuto conto dei costi non certo insignificanti per ogni singolo tampone, che si aggiungono, ovviamente, al pagamento delle tasse per la presentazione della domanda di iscrizione e del fatto, non inusuale, che i «concorsisti» si iscrivono a più procedure;

   stante così la situazione, la spesa che i giovani in cerca di un'occupazione devono sostenere rischia di diventare eccessivamente onerosa e per alcuni anche proibitiva, secondo gli interroganti, in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;

   oltre all'aspetto economico, c'è da considerare un aspetto sanitario, posto che, sulla base di ormai consolidate risultanze scientifiche, il tampone molecolare e, ancor di più, quello antigenico, non hanno un'accuratezza del 100 per cento e potrebbero incorrere anche in «falsi positivi», escludendo ingiustificatamente un candidato dall'opportunità di partecipare alla procedura concorsuale; o ancora, il caso delle persone positive a lungo termine che, considerate clinicamente guarite e, quindi, autorizzate a interrompere la quarantena dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, come da circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020, continuano a risultare positive al test molecolare per Sars-CoV-2, con il paradosso che possono rientrare in sicurezza nella comunità, ma non possono partecipare ad un concorso pubblico;

   infine, rileva un problema logistico, dal momento che, qualora lo svolgimento della prima prova concorsuale venisse fissato il lunedì, il tampone andrebbe eseguito il sabato, giorno prefestivo, con il rischio per i candidati di non ottenere il referto in tempo utile ed essere esclusi indebitamente dalla selezione;

   tali prescrizioni rischiano di essere suscettibili di numerosi ricorsi all'autorità giurisdizionale competente, in quanto creano un'ingiustificata disparità di trattamento fra i partecipanti, gravati da adempimenti irragionevoli, anche alla luce delle evidenze della più aggiornata letteratura scientifica: le misure preventive consistenti nel distanziamento sociale, nell'utilizzo di idonea mascherina e nell'igienizzazione delle mani e degli ambienti risultano sufficienti a limitare e ad evitare la diffusione del virus –:

   se il Governo intenda rivedere il protocollo per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da Covid-19 nell'ambito della gestione dei concorsi pubblici di cui in premessa, con particolare riguardo alla prescrizione di un tampone rapido o molecolare a carico del candidato, sostituendolo, ad esempio, con la previsione di un'autocertificazione attestante il proprio stato di salute, che sarebbe, comunque, accompagnata dalla misurazione della temperatura in sede di concorso e dall'assenza di sintomi riconducibili al Covid-19.
(4-08807)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame si chiedono chiarimenti in merito alle soluzioni adottate dal Governo per permettere — durante il periodo emergenziale – lo svolgimento dei concorsi pubblici in sicurezza e, quindi, si evidenziano alcune presunte criticità emerse dal «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Segnatamente, secondo la deputata Bellucci, la richiesta di effettuare un tampone rapido o molecolare nelle 48 ore precedenti allo svolgimento delle prove concorsuali realizzerebbe una «vera e propria selezione su base reddituale».
  Il quesito formulato dall'interrogante è pregevole nel suo intento ma, come verrà spiegato a breve, solleva problematiche cui il Governo ha dato adeguata soluzione.
  Com'è noto, lo scoppio della pandemia da COVID-19 ha imposto l'adozione di misure straordinarie per mitigare l'aumento dei contagi. Di conseguenza, i vari atti normativi – di rango primario e secondario – che si sono susseguiti hanno sostanzialmente congelato le procedure concorsuali per l'accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni fino ai primi mesi del 2021. Al termine di tale periodo straordinario, l'articolo 1, comma 10, lettera
z) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021, ha disposto che «a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi [...] nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico».
  In seconda battuta, il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ha previsto una disciplina speciale per semplificare lo svolgimento delle procedure comparative, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità. Nello specifico, l'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 44 del 2021 ha previsto altresì che «
[d] al 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico [...]». In applicazione di tale disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha adottato, il 15 aprile 2021, il «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» richiamato dall'interrogante.
  Le linee guida contenute in tale protocollo, in effetti, imponevano l'obbligo di «presentare all'atto dell'ingresso nell'area concorsuale di un referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, effettuato mediante tampone oro/rino-faringeo 2 presso una struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove. Tale prescrizione si applica anche ai candidati che abbiano già effettuato la vaccinazione per il COVID-19».
  Sennonché, com'è noto, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come successivamente novellato dall'articolo 3, comma 1, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ha previsto, all'articolo 9-
bis, che «[a] far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 [...] l'accesso ai [...] concorsi pubblici». In questo modo, dunque, l'obbligo di esibire la certificazione verde, essendo sancito in una fonte di rango legislativo, è andato ad eterointegrare il Protocollo adottato dal Dipartimento della funzione pubblica.
  La successiva evoluzione delle vicende è peraltro nota. Il successo della campagna vaccinale – ovviamente, gratuita per i cittadini – e l'abbattimento dei contagi hanno permesso la ripresa pressoché totale dei concorsi pubblici, in completa sicurezza per i candidati. Il principale successo del cosiddetto
green pass è stato quello di permettere agli interessati di partecipare ai concorsi senza ulteriori oneri, dal momento che la vaccinazione è gratuita.
  Peraltro, proprio per evitare un effetto discriminatorio nei confronti di quei soggetti che non intendono vaccinarsi – esercitando la loro libertà di cura garantita dall'articolo 32 della Costituzione – il Governo si è prodigato per assicurare i cosiddetti «tamponi a prezzo calmierato», in attuazione dell'articolo 5, decreto-legge 3 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.
  Per le ragioni appena esposte, dunque, si ritiene che i dubbi sollevati dall'interrogante possano essere adeguatamente fugati guardando alla concreta azione del Governo. Ad oggi, stando ai dati, i concorsi sono ripresi in sicurezza e nessun cittadino è stato privato della possibilità – sia astratta che concreta – di svolgere le prove comparative.

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.


   BENAMATI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il Cavaliere del lavoro Carmine Rizzo, mancato ai vivi nel 2006, calabrese di origine, ma bolognese di adozione, è stato un protagonista positivo dell'imprenditoria edilizia felsinea;

   privo di eredi nel 1999 costituì una fondazione che lasciò erede della propria fortuna affinché facesse beneficenza nella propria terra d'origine; la sede legale della fondazione è in provincia di Cosenza, ma i beni della stessa, stimati in circa 20 milioni di euro, sono prevalentemente a Bologna, ove è ubicata la sede amministrativa della fondazione stessa, denominata Fondazione Cavaliere del lavoro Carmine Rizzo; il patrimonio è costituito da decine di appartamenti, un centro commerciale, quote societarie;

   sulla cronaca bolognese de Il Corriere della Sera e de Il Resto del Carlino del 21 febbraio 2020 è comparsa la notizia che la procura della Repubblica di Bologna procede penalmente contro 11 persone tra membri del consiglio di amministrazione della Fondazione e soggetti ritenuti a loro legati, dopo aver sequestrato penalmente tutto il patrimonio; i titoli sono eloquenti; «intascavano i soldi per i poveri», «spolpata la Fondazione»;

   in sostanza, parrebbe che dalla morte del fondatore nel 2006 sino ad oggi i redditi dell'ente benefico quantificabili in circa euro 600 mila all'anno non sarebbero mai stati distribuiti in beneficenza e attualmente non sarebbero più rinvenibili ma, secondo l'accusa della procura, sarebbero stati appropriati e distratti;

   a norma dell'articolo 25 del codice civile esercita la vigilanza sul predetto ente benefico la prefettura di Cosenza;

   appare quindi essenziale che vi siano interventi urgenti di controllo della prefettura di Cosenza e che la medesima collabori fattivamente con l'attività della procura della Repubblica di Bologna allo scopo di chiarire la situazione al fine di ripristinare al più presto la funzionalità dell'ente vigilato –:

   se il Ministro sia a conoscenza di quanto esposto, se quanto asserito corrisponda al vero e quali iniziative abbia in animo di adottare, per quanto di competenza, al fine di sanare una così deplorevole e imbarazzante situazione.
(4-06415)

  Risposta. — Con riferimento a quanto richiesto dall'interrogante, con l'atto di sindacato ispettivo in esame si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente si rappresenta che la Fondazione Cavaliere Carmine Domenico Rizzo, con sede legale nei Comune di Rende (CS), ma operante principalmente a Bologna, è stata costituita da Carmine Domenico Rizzo, nell'anno 1999. Alla morte del fondatore, avvenuta nel 2006, l'ente, nominato erede universale per disposizione testamentaria dello stesso, è diventato titolare di un ingente patrimonio mobiliare ed immobiliare.
  Nel corso degli anni, si sono verificate una serie di spaccature e dissidi all'interno del consiglio di amministrazione e si sono intrecciati diversi procedimenti giudiziari tendenti a ripristinare una situazione di trasparenza e legalità.
  È emerso inoltre che alcuni degli amministratori dell'ultimo decennio, dopo la morte del fondatore, avevano continuato a gestire, senza averne titolo, la Fondazione in argomento. A seguito di indagini svolte dal Nucleo polizia economico finanziaria di Bologna sono state denunciate 11 persone, a vario titolo, per molteplici reati quali: mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, infedeltà patrimoniale, appropriazione indebita aggravata, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.
  In questo difficile contesto e al fine di ripristinare la legalità così da permettere il raggiungimento degli scopi per i quali la Fondazione era stata costituita, il Prefetto di Cosenza, ha esercitato i poteri previsti dall'articolo 25 del codice civile in tema di controllo sulle fondazioni; poteri che prevedono io scioglimento dell'amministrazione della fondazione e la conseguente nomina di un commissario straordinario, qualora le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possano attuarsi. Pertanto, con decreto n. 0122724 del 7 dicembre 2020, il Prefetto ha sciolto il consiglio di amministrazione della Fondazione e nominato contestualmente il commissario straordinario, avente tutti i poteri del Presidente e del consiglio di Amministrazione della stessa fondazione. Con successivo decreto, n. 0122776, ha nominato il vice commissario della Fondazione in argomento.
  Allo stato, con provvedimento del 3 giugno 2021 è stata disposta la proroga per sei mesi del commissariamento della suddetta fondazione.
  

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.


   BERTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è una struttura dello Stato attraverso la quale il Ministero dell'interno assicura il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale;

   il distaccamento dei vigili del fuoco di Piombino realizza, in media, 800 interventi l'anno operando su un territorio caratterizzato dalla presenza di numerosi impianti industriali, edifici civili, presidi ospedalieri, edifici scolastici e di un'infrastruttura portuale, quella di Piombino, presso la quale transitano annualmente fino a circa 5 milioni di tonnellate di merci e oltre 3,3 milioni di passeggeri;

   il distaccamento dei vigili del fuoco di Portoferraio realizza, in media, 450 interventi l'anno ed è l'unico presente sull'isola d'Elba: terza in Italia per estensione e raggiunta da una media di tre milioni di visitatori l'anno;

   l'organizzazione sindacale Usb, in una relazione preliminare inviata in data 24 novembre 2020 al comandante provinciale dei vigili del fuoco di Livorno, ha chiesto di valutare il passaggio di categoria per le sedi dei vigili del fuoco di Piombino e Portoferraio necessario per aumentare l'autonomia operativa dei due distaccamenti;

   il passaggio dalla categoria SD3 alla categoria SD4 ed il conseguente aumento della dotazione organica da 32 a 46 unità renderebbero possibile una modifica dell'assetto operativo delle sedi con il passaggio da squadre composte da 5 unità a squadre formate da 7 elementi e con la possibile destinazione delle due unità addizionali all'utilizzo di mezzi di appoggio quali autobotte, autoscala o moduli antincendio boschivo;

   il passaggio di categoria consentirebbe al distaccamento di Piombino di avere a disposizione una squadra di rinforzo e/o un eventuale mezzo di appoggio senza attendere che questi vengano inviati da altre sedi e garantirebbe al distaccamento di Portoferraio, in particolare nelle ore notturne, la presenza di un numero adeguato di operatori e mezzi per affrontare anche due interventi in contemporanea in località diverse dell'isola;

   nella sopracitata relazione si fa altresì riferimento alla necessità di studiare soluzioni che garantiscano una maggiore efficacia in caso di soccorso in mare nell'arcipelago Toscano anche mediante la costituzione di un distaccamento vigili del fuoco portuale presso il porto di Piombino;

   il Corpo dei vigili del fuoco dispone di squadre di specialisti portuali, attualmente dislocate presso 24 nuclei portuali, ed impiegate nelle attività di soccorso in mare, a terra, a bordo delle navi e dei galleggianti e presso i porti, quali luoghi ad elevato rischio a causa delle attività ivi svolte;

   secondo una relazione tecnica redatta da ingegneri del Corpo dei vigili del fuoco presso l'infrastruttura portuale di Piombino dovrebbe essere previsto, in base al rischio calcolato di incendio, un presidio portuale vigili del fuoco permanente composto da 29 unità e supportato da adeguati mezzi nautici;

   attualmente i nuclei portuali più vicini sono ubicati nei porti di Livorno e Civitavecchia, distanti da Piombino rispettivamente 40 e 75 miglia nautiche (74 e 139 chilometri), e che dunque non consentono di intervenire efficacemente in caso di incendio, come quello generatosi a bordo del traghetto «Bellini», nel canale tra Piombino e Portoferraio, in data 6 marzo 2017 –:

   di quali elementi disponga la Ministra interrogata in relazione a quanto esposto in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere per superare le situazioni di criticità sopra richiamate, anche valutando il passaggio di categoria, da SD3 a SD4, dei distaccamenti dei vigili del fuoco di Piombino e Portoferraio, così come la costituzione di un presidio portuale dei vigili del fuoco permanente presso il porto di Piombino.
(4-09305)

  Risposta. — In relazione a quanto evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo in esame, si rappresenta quanto segue.
  La sede distaccata dei vigili del fuoco di Piombino, in provincia di Livorno, classificata con la sigla SD3, ha una dotazione organica di 32 unità impiegate nei servizi di soccorso oltre un Capo distaccamento.
  Il distaccamento garantisce il servizio di soccorso tecnico anche in 4 comuni limitrofi ed esegue circa 800 interventi di soccorso per anno, con picchi nel periodo estivo.
  Il citato distaccamento dista 85 chilometri dalla sede centrale di Livorno, con un tempo medio di percorrenza di circa un'ora; e solo 25 chilometri dal distaccamento di Follonica, afferente al Comando dei vigili del fuoco di Grosseto, che dispone di auto pompa serbatoio (APS) e mezzi di appoggio. In questo caso, il tempo medio di percorrenza è di circa 25 minuti, sufficiente a garantire il supporto di uomini e mezzi in caso di interventi complessi, sulla base dell'unitarietà organizzativa del dispositivo di soccorso territoriale in ambito regionale e nazionale.
  L'altra sede che può intervenire a supporto è quella di Cecina, dotata di Aps, un piccolo mezzo antincendio boschivo (Aib), e a breve anche di una piattaforma da lavoro. Tale sede dista da Piombino 51 chilometri, con tempo medio di percorrenza di circa 37 minuti.
  Il distaccamento dei vigili del fuoco di Portoferraio, anch'esso classificato con la sigla SD3, e quindi con le stesse dotazioni di Piombino, ha un carico di lavoro di circa 450 interventi di soccorso per anno, con un incremento durante il periodo estivo.
  Nel territorio dell'isola d'Elba, oltre al distaccamento permanente di Portoferraio, è attivo anche il distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Campo nell'Elba, dotato di APS e con buona capacità operativa, che contribuisce al servizio di soccorso tecnico urgente nell'ambito dell'isola.
  Per il citato distaccamento di Campo nell'Elba, io scorso anno, si è tenuto un corso di formazione per nuovi volontari e ciò ha consentito di portare i vigili volontari a 25 unità.
  A ciò va aggiunto che, per il periodo estivo, i comuni isolani stipulano con il Comando di Livorno una convenzione per l'integrazione, da fine luglio a fine agosto, di una squadra di vigili del fuoco aggiuntiva che opera dalle 9 dei mattino alle 19 serali in grado di incrementare la presenza delle squadre permanenti.
  Ciò premesso, con riguardo alla richiesta di riclassificazione dalla attuale categoria SD3 alla categoria SD4 dei distaccamenti di Piombino e di Portoferraio, si rappresenta che il numero di interventi annualmente effettuati dalle suddette sedi è in linea con il valore medio della categoria di appartenenza, anche per quanto attiene alla necessità di impiego di mezzi di appoggio, mentre è inferiore al valore di soglia assunto come indicatore della priorità di potenziamento.
  Per quanto concerne la richiesta di istituire un presidio portuale dei vigili del fuoco nei porto di Piombino si rappresenta preliminarmente che fa legge 13 maggio 1940, n. 690 prevede che il servizio antincendi nei porti classificati di «1a e 2a categoria» sia esplicato dal Corpo nazionale dei vigili dei fuoco.
  Tale servizio comprende fa prevenzione e la estinzione degli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti.
  I porti classificati in prima categoria sono quelli di: Genova, Livorno, Napoli, Palermo, Venezia, Trieste, Augusta; classificati in seconda categoria sono: Savona, La Spezia, Civitavecchia, Brindisi, Bari, Ancona, Cagliari, Messina, Catania, Trapani, Vibo Valentia e Porto Torres.
  Presso i suddetti porti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha istituito i distaccamenti portuali, cui si aggiungono gli ulteriori distaccamenti portuali di Milazzo, Ravenna, Gaeta, Gioia Tauro e Taranto.
  Si fa presente che i comandi che non sono sede di distaccamenti portuali e che sul proprio territorio hanno competenze su tratti costieri e acque interne possono organizzare, sulla base del livello di rischio esistente, il dispositivo di soccorso mediante le sedi territoriali anche avvalendosi di idonei mezzi nautici la cui condotta è assicurata da personale operativo abilitato con patente nautica idonea alla condotta dei mezzi stessi.
  A tal fine il Ministero dell'interno ha provveduto ad indire una procedura di gara per l'acquisto di 30 unità navali di soccorso di tipo polivalente, di dimensioni più ridotte rispetto a quelle delle attuali unità navali antincendio in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ma con prestazioni idriche e velocità maggiori di quelle in servizio.
  Una di queste unità navali potrà essere assegnata al Comando di Livorno per gli impieghi relativi alle necessità di quel territorio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Carlo Sibilia.


   BIGNAMI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   in adeguamento a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, istituito con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e seguenti modifiche, e dalle ulteriori disposizioni introdotte successivamente con la legge di bilancio 2020, il decreto-legge n. 162 del 2019, il n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto Cura Italia), il decreto-legge n. 76 del 2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, il decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto bilancio) e il decreto-legge 1o marzo 2021, n. 22, da qualche anno in Italia è in atto il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione;

   fra le novità introdotte dalla normativa in materia vi è, dal 28 febbraio 2021, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di identificare tutti i cittadini che accedono ai servizi on-line esclusivamente attraverso l'identità digitale, come lo Spid, la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

   le credenziali adottate in autonomia dai singoli enti, fra cui Inps, Inail e Agenzia delle entrate e utilizzate per accedere ai vari servizi perderanno definitivamente la loro validità a partire dal 1o ottobre 2021 e pertanto le persone fisiche che vorranno operare con gli enti pubblici potranno autenticarsi solamente attraverso la propria identità digitale;

   l'obbligo in via esclusiva di dover utilizzare strumenti digitali per accedere ai servizi on-line della pubblica amministrazione sta mettendo in grandissima difficoltà tutte le persone che non dispongono di adeguati strumenti tecnologici o non sono in grado di utilizzarli non avendo le abilità necessarie;

   in particolare, le persone anziane rischiano di essere escluse dalla possibilità di accedere in autonomia a servizi pubblici essenziali;

   sebbene il decreto-legge 77 del 2021 (cosiddetto decreto semplificazioni) abbia introdotto la possibilità di delegare l'accesso ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione a una persona terza titolare dell'identità digitale, non si è tenuto conto che non tutti hanno familiari o persone di fiducia a cui affidare il trattamento di dati personali così altamente sensibili –:

   se il Governo intenda assumere iniziative normative urgenti affinché venga introdotta una deroga a quanto previsto circa l'obbligatorietà di utilizzo esclusivo dell'identità digitale per l'accesso on-line ai servizi della pubblica amministrazione per le persone più anziane sprovviste o non in grado, anche per motivi di salute, di utilizzare gli strumenti tecnologici che sarebbero necessari.
(4-10276)

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame l'interrogante chiede quali misure normative il Governo intenda adottare affinché venga introdotta una deroga a quanto previsto circa l'obbligatorietà di utilizzo esclusivo dell'identità digitale per l'accesso on-line ai servizi della Pubblica amministrazione per le persone più anziane sprovviste o non in grado, anche per motivi di salute, di utilizzare gli strumenti tecnologici che sarebbero necessari.
  L'interrogante lamenta il fatto che l'obbligo di accedere ai servizi
online esclusivamente tramite sistemi di identificazione basati sull'identità digitale (SPID; CIE, CNS) si tradurrebbe in una discriminazione nei confronti di quei soggetti più anziani o comunque non in grado di utilizzare tali strumenti. In aggiunta a ciò – sostiene l'interrogante – la possibilità di delegare l'accesso ai servizi erogati della Pubblica amministrazione a una persona terza titolare dell'identità digitale, non risolverebbe il problema, atteso che non tutti hanno familiari o persone di fiducia a cui affidare il trattamento di dati personali così altamente sensibili.
  Per rispondere ai quesiti formulati dall'interrogante è bene fare chiarezza su alcuni punti fondamentali. In primo luogo, infatti, bisogna comprendere che l'obbligo di utilizzare strumenti di identificazione in rete per l'accesso ai servizi
on-line erogati dalle amministrazioni pubbliche non significa che «tutti i servizi erogati dalle Pubbliche amministrazioni devono essere esclusivamente on-line». Quelli usufruibili a sportello o tramite patronati o altre tipologie di intermediari o delegati possono essere svolti nelle consuete modalità e senza doversi dotare di strumenti di identità digitale.
  In altri termini, i recenti interventi normativi non hanno obbligato nessuno a dotarsi degli strumenti di identificazione digitali. Chi prima usufruiva dei servizi di
front-office potrà continuare a farlo. Questo punto dev'essere ben chiaro.
  Piuttosto, le novità riguardano chi già possedeva strumenti di identificazione basati su PIN o «Nome utente e
password», rilasciati di volta in volta dalle singole pubbliche amministrazioni. Questi ultimi, a partire dal 1° ottobre 2021, devono utilizzare SPID o CIE o CNS che consentono di accedere – con un unico strumento di identità digitale – a tutti i servizi on-line di tutte le amministrazioni. Pertanto, per tali soggetti – che già erano in condizioni di accedere ad un sito internet dell'amministrazione e autenticarsi con PIN o utente/password – la novità introdotta non solo non rappresenta un ostacolo, ma addirittura semplifica la gestione delle credenziali. Da molte credenziali si passa ad una sola, certificata, sicura, gestita a livello centralizzato.
  Le persone anziane, quindi, non risultano assolutamente discriminate da queste misure. Se intendono continuare ad usufruire dei servizi a sportello, sono liberi di farlo. Ma se vogliono invece dotarsi di un'identità digitale sono state rese più semplici le modalità per farlo. In quest'ottica va letta anche l'istituzione del Sistema di gestione delle deleghe (SGD), che permette ai cittadini che ne hanno bisogno di autorizzare altri soggetti (i delegati), muniti di CIE o SPID, ad accedere ai servizi
on-line della pubblica amministrazione. La delega è per servizio, permettendo così – per esempio – ad un paziente di delegare il proprio medico di base per scaricare uno specifico referto e di delegare un congiunto o una persona di fiducia per l'accesso ai servizi previdenziali.
  Proprio per andare incontro al personale più anziano, peraltro, l'Inps si è dotato di un ulteriore strumento di delega. Grazie a questo, ogni persona può designare un solo delegato e, in occasione dell'attribuzione della delega, può definirne il termine di validità. In assenza di una data di fine della validità, la delega è attiva a tempo indeterminato, fermo restando la facoltà del delegante di revocare la delega in qualsiasi momento. Il soggetto delegato può accedere ai servizi dell'Inps al posto del delegante, utilizzando le proprie credenziali SPID/CIE/CNS e scegliendo se operare in prima persona oppure al posto e per conto del delegante. Le attività svolte dal delegato al posto del delegante sono in ogni caso tracciate.
  In conclusione, ritengo che questo Governo abbia sinora dimostrato di avere a cuore l'inclusione sociale di tutti i cittadini, anche e soprattutto nell'ambito dell'accesso ai servizi pubblici. Grazie alle misure cui si è fatto cenno, difatti, ritengo che anche le persone più anziane siano state agevolate nell'accesso ai servizi di identità digitale. In ogni caso, è sempre fatta salva la possibilità di ricorrere ai servizi di
front office per chi lo ritenga opportuno.
Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.


   CAVANDOLI e TOMBOLATO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   da notizie di stampa del 30 ottobre 2021 (la Repubblica) si apprende della presa di posizione congiunta delle camere penali regionali di Modena, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Romagna con il sostegno di quelle di Bologna e Ferrara, le quali, in una lettera al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia, segnalano il rischio di «disservizi e gravi difficoltà nell'organizzazione del lavoro» delle procure della Repubblica «che potrebbero determinare gravi compressioni di diritti e facoltà dei soggetti coinvolti dalle indagini e dal processo», con riferimento alle carenze organiche di personale di magistratura e amministrativo che si registrano negli uffici;

   per quanto riguarda in particolare la situazione della procura presso il tribunale di Parma, attualmente, oltre al procuratore, risultano essere in servizio 10 sostituti procuratori, con la scopertura di un posto rispetto a quelli previsti dalla pianta organica; parimenti, per quanto riguarda i vice procuratori onorari, risultano in servizio 8 unità a fronte delle 9 previste dalla pianta organica; infine, con riferimento al personale amministrativo, rispetto alle unità previste in pianta organica si registra una scopertura di quasi il 20 per cento, che sale fino al 43 per cento quando ci si riferisce alle posizioni apicali, mancando, ad esempio, il dirigente amministrativo e diversi funzionari (4 in servizio sui 7 previsti);

   la camera penale di Parma evidenzia che, per evitare interruzioni nel servizio a causa dell'organico ridotto, è stato ed è tuttora necessario fare ricorso alla collaborazione di personale di polizia giudiziaria per diverse funzioni amministrative centralizzate (ricezione atti, ufficio dibattimento, ufficio intercettazioni, ufficio spese di giustizia, ufficio procedimenti di competenza del giudice di Pace);

   inoltre, i nuovi programmi e applicativi informatici richiedono da parte del personale maggiore specializzazione e competenza, che tuttavia non possono essere acquisite in tempi rapidi a causa degli ingenti carichi di lavoro;

   la camera penale segnala ancora che alle carenze di organico del personale amministrativo si è cercato di far fronte attraverso una riorganizzazione e una maggiore razionalizzazione dei servizi stessi, che sono costantemente monitorati e formano oggetto di interventi mirati con appositi ordini di servizio: ad esempio, l'assistenza ai magistrati è garantita attraverso mini strutture centralizzate composte da due unità di segreteria abbinate a tre sostituti procuratori;

   vanno considerate le succitate gravi criticità degli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale di Parma, che non paiono essersi risolte neppure con le recenti assunzioni di personale amministrativo –:

   se il Ministro interrogato, appurato quanto esposto in premessa, intenda adottare iniziative di competenza per assicurare una più ampia copertura dell'organico degli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale di Parma sulla base delle piante organiche attualmente previste;

   se intenda considerare la possibilità di adottare le iniziative di competenza per un ampliamento delle piante organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo degli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale di Parma, nonché delle altre procure della Repubblica presenti nel distretto della corte di appello di Bologna.
(4-10592)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, gli interroganti, lamentando le carenze negli organici del personale amministrativo e del personale di magistratura delle procure della Repubblica rientranti nel distretto della Corte di appello di Bologna, chiedono alla Ministra della giustizia «...se...intenda adottare iniziative di competenza per assicurare una più ampia copertura dell'organico degli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma sulla base delle piante organiche attualmente previste; se intenda considerare la possibilità di adottare iniziative di competenza per un ampliamento delle piante organiche del personale di magistratura e del personale amministrativo degli uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma nonché delle altre Procure della Repubblica presenti nel Distretto della Corte di Appello di Bologna...».
  Al riguardo, in relazione in primo luogo al personale amministrativo, deve essere posto in risalto quanto segue:

   Procura della Repubblica presso il tribunale di Parma. È prevista una dotazione organica di 37 unità a fronte delle quali prestano servizio 31 risorse umane. La scopertura è dell'8,11 per cento. Le vacanze interessano i profili professionali del funzionario giudiziario (3 vacanze su 7 posti in organico), dell'assistente giudiziario (1 su 10), dell'operatore giudiziario (1 su 9) e del conducente di automezzi (2 su 3), mentre risultano completamente soddisfatte le figure del direttore amministrativo e del cancelliere. La posizione dirigenziale appare scoperta. Di contro, va considerata la presenza in surplus di 2 ausiliari rispetto ai posti previsti in organico, oltre alla presenza di ulteriore personale distaccato da altre pubbliche amministrazioni. Il riferimento è ad 1 assistente giudiziario e ad 1 operatore giudiziario. A quest'ultimo va poi aggiunta una ulteriore unità assunta a tempo determinato. Ancora, risultano accantonati per interpello 3 posti di funzionario giudiziario e 2 posti di conducenti di automezzi. Di conseguenza, appare palese come questo Dicastero abbia già adottato tutte le misure atte a sopperire le vacanze rilevate.

   Procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna. Presenta una dotazione organica di 123 unità a fronte delle quali prestano servizio 95 unità, con una scopertura del 25,20 per cento. Le scoperture ineriscono i seguenti profili professionali: direttore amministrativo (1 vacanza su 9 posti in organico), funzionario contabile (1 su 1), funzionario giudiziario (5 su 20), cancelliere (7 su 19), assistente informatico (1 su 2), contabile (1 su 1), assistente giudiziario- (2 su 31), operatore giudiziario (4 su 17), conducente automezzi (3 su 10) e ausiliario (5 su 12). Di contro, risultano in servizio 1 funzionario informatico e 1 centralinista telefonico non previsti in organico. Inoltre va precisato che: per il profilo di cancelliere si è provveduto all'assunzione di ben 8 unità sulle 12 vacanze il 20 luglio 2021 per cui residuano solo 4 posti. In aggiunta è stato accantonato 1 posto per interpello; per il profilo di conducente di automezzi risultano già accantonati 2 posti per interpello; per il profilo di operatore giudiziario si registrano 5 unità in servizio a tempo determinato. In tale contesto sembra opportuno sottolineare che nel solo anno 2021 sono state effettuate circa 20 assunzioni alla procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna. Il riferimento è a 5 operatori giudiziari a tempo determinato sopra ricordati (procedura di assunzione di 1.000 operatori), 5 operatori a tempo indeterminato (procedura di assunzione di 616 operatori), 1 funzionario giudiziario, 8 cancellieri e 1 direttore amministrativo. La posizione dirigenziale è coperta. Anche in tal caso questo Dicastero ha cercato di supportare con ogni mezzo disponibile l'ufficio inquirente.

   Procura della Repubblica presso il tribunale di Ferrara. Presenta un organico pari a 30 unità con una vacanza di sole 3 unità. In punti percentuali la scopertura è infatti del 13,33 per cento (di molto inferiore rispetto alla media nazionale). Nello specifico le vacanze riguardano le figure professionali del direttore amministrativo (1 vacanza su 1 posto in organico), del funzionario giudiziario (1 su 4) e del cancelliere (1 su 5), mentre tutti gli altri profili risultano completamente soddisfatti (assistente giudiziario, operatore giudiziario, conducente di automezzi – salvo un'unità distaccata presso altra Pubblica Amministrazione – e ausiliario). La posizione di dirigente appare scoperta.

   Procura della Repubblica presso il tribunale di Ravenna. È previsto un organico di 35 unità a fronte delle quali ne prestano servizio 26, con una scopertura del 20 per cento. In particolare le vacanze riguardano i profili professionali del funzionario giudiziario (3 vacanze su 7 posti in organico), del cancelliere (2 su 6), dell'operatore giudiziario (2 su 7) e dell'ausiliario (2 su 5). Anche la posizione dirigenziale risulta vacante. Di contro, sono presenti 2 operatori giudiziari che compensano di fatto le relative vacanze nel profilo. In aggiunta, sono stati già accantonati 1 posto di funzionario giudiziario e 1 posto di operatore giudiziario. Le assunzioni effettuate nell'anno 2021 sono state 7, ossia 2 operatori giudiziari a tempo determinato, 4 cancellieri sui 5 posti disponibili e 1 direttore amministrativo. Ciò a tangibile dimostrazione della volontà di questo Dicastero di fornire un concreto supporto all'ufficio inquirente.

   Procura della Repubblica presso il tribunale di Modena. Presenta una dotazione organica di 46 unità con una scopertura di sole 9 unità. Nello specifico la scopertura in punti percentuali è del 13,04 per cento. Le vacanze riguardano i seguenti profili professionali: funzionario giudiziario (2 vacanze su 7 in organico), cancelliere (3 su 8), operatore giudiziario (1 su 9) e conducente automezzi (2 su 5). La posizione dirigenziale è vacante. Viceversa risultano completamente soddisfatte le figure del direttore amministrativo, del funzionario contabile, dell'assistente giudiziario e dell'ausiliario. Ancora, a fronte della scopertura di 1 unità di operatore giudiziario si riscontrano a compensazione: 1 unità inserita a tempo determinato e 1 unità in distacco da altra Pubblica Amministrazione. Al contempo, con riferimento al funzionario giudiziario, si rileva 1 unità distaccata da altra pubblica amministrazione. Ciò a dimostrazione del fatto che questo Dicastero sta cercando di fronteggiare alle varie carenze attraverso ogni strumento disponibile: procedure concorsuali, interpelli e quant'altro necessario a venire incontro alle esigenze dei diversi uffici giudiziari.

   Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì. È previsto un organico di 32 unità a fronte delle quali ne prestano servizio 25, con una scopertura del 21,88 per cento. In particolare, le vacanze riguardano i profili professionali del cancelliere (1 vacanza su 6 in organico), dell'operatore giudiziario (1 su 6), del conducente di automezzi (3 su 3) e dell'ausiliario (1 su 3). Anche la posizione dirigenziale è vacante. Tuttavia, corre l'obbligo di segnalare che sono stati già accantonati e resi disponibili 1 posto di operatore giudiziario e 2 posti di conducenti di automezzi. Di converso appaiono pienamente soddisfatte le figure del direttore amministrativo, del funzionario giudiziario e dell'assistente giudiziario.

   Procura della Repubblica presso il tribunale di Piacenza. Presenta una dotazione organica di 30 risorse con una scopertura di sole 6 unità. Nello specifico la scopertura è del 23,33 per cento. Le vacanze interessano i seguenti profili professionali: direttore amministrativo (1 vacanza su 2 in organico), cancelliere (1 su 3), assistente giudiziario (4 su 8) e operatore giudiziario (1 su 8) mentre risultano completamente soddisfatte le figure del funzionario giudiziario, del conducente di automezzi e dell'ausiliario.

   Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia. Presenta una dotazione organica di 37 risorse con una scopertura di 10 unità. Nello specifico la scopertura è del 27,03 per cento. Le vacanze interessano i seguenti profili professionali: funzionario giudiziario (1 vacanza su 5 in organico), cancelliere (3 su 8), assistente giudiziario (2 su 5), operatore giudiziario (2 su 10) e conducente di automezzi (1 su 3). Viceversa, sono completamente soddisfatte le figure del direttore amministrativo e dell'ausiliario. La posizione dirigenziale è vacante. Quanto alla figura dell'operatore giudiziario va segnalato che a fronte di 2 vacanze risulta già in servizio 1 unità assunta a tempo determinato, mentre per il conducente di automezzi è stata accantonata e resa disponibile 1 posizione per interpello.

   Procura della Repubblica presso il tribunale di Rimini. È previsto un organico di 31 unità a fronte delle quali ne prestano servizio 26, con una scopertura del 9,68 per cento decisamente inferiore rispetto alla media nazionale. In particolare, le vacanze riguardano i profili professionali del funzionario giudiziario (1 vacanze su 8 posti in organico), del conducente di automezzi (1 su 2) e dell'ausiliario (2 su 2). Anche la posizione dirigenziale risulta vacante. Vanno peraltro segnalati: 1 funzionario giudiziario e 3 assistenti giudiziari distaccati presso altre pubbliche amministrazioni (per un totale di 4 unità in uscita); 3 assistenti giudiziari distaccati e 1 assistente giudiziario e 1 cancelliere comandati da altre pubbliche amministrazioni (per un totale di 5 unità in entrata); 1 operatore assunto a tempo determinato; 1 posto da funzionario giudiziario accantonato per interpello; 1 posto di conducente di automezzi accantonato e reso disponibile per interpello.

  Con specifico riferimento alle posizioni dirigenziali, va ricordato che con interpello del 28 ottobre 2021 sono state rese disponibili le posizioni per le procure della Repubblica presso i tribunali di Rimini, Ferrara, Forlì, Ravenna, Modena, Reggio Emilia e Parma. In ogni caso, una migliore funzionalità dei servizi potrebbe essere garantita nell'immediato anche attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020.
  Vanno infine ricordate: la ripresa del concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario, di cui sono state espletate le relative prove scritte il 13 ottobre 2021, procedura che certamente porterà benefici a tutti gli uffici giudiziari presenti sul territorio nazionale; l'attività di reclutamento congelata al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che questo Dicastero sta portando avanti con estrema sollecitudine. In quest'ottica deve essere evidenziato che in data 6 agosto 2021 è stato pubblicato relativamente all'ufficio per il processo il bando di concorso diretto all'assunzione a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità, 422 delle quali assegnate al distretto della Corte di appello di Bologna. Peraltro sarà pubblicato un nuovo bando per altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo. Nell'anno 2024 sarà assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, che in totale saranno 16.500.
  Passando adesso al personale di magistratura, deve essere sottolineato che l'organico magistratuale requirente del distretto della Corte di appello di Bologna è stato oggetto in epoca recente di interventi volti al deciso rafforzamento delle relative piante organiche. In particolare, all'esito della entrata in vigore della riforma della geografia giudiziaria, l'analisi dei dati statistici consolidati ha portato alla emanazione del decreto ministeriale del 1° dicembre 2016 con cui sono state rideterminate le piante organiche del personale di magistratura dei tribunali e delle relative procure della Repubblica. Questo provvedimento ha previsto, per quanto qui interessa, l'ampliamento di complessive 6 unità dell'organico di magistratura degli uffici giudiziari requirenti del distretto della Corte di appello di Bologna, così suddivise: procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna: 1 procuratore aggiunto e 2 sostituti procuratori; procura della Repubblica presso il tribunale di Modena: 1 sostituto procuratore; procura della Repubblica presso il tribunale di Parma: 1 sostituto procuratore, procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia: 1 sostituto procuratore. Successivamente, nell'ambito delle disposizioni volte a migliorare la funzionalità della giurisdizione ordinaria e a dare attuazione all'incremento di 600 unità del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria disposto dall'articolo 1 comma 379 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, è stato emanato il decreto ministeriale del 14 settembre 2020 che ha provveduto alla rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziari di merito. Questo decreto ministeriale ha disposto l'attribuzione di complessive 422 unità di magistrato, di cui 90 destinate agli uffici requirenti. In tale contesto giova evidenziare che 2 posti sono stati attribuiti alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, che ha tra le sue attribuzioni la specifica funzione di coordinare le indagini in materia di crimine organizzato su tutto il territorio nazionale, e che risultano complessivamente 29 i posti attribuiti alle procure della Repubblica sede di direzione distrettuale antimafia, di cui 1 alla sede di Bologna. Nel dettaglio delle determinazioni adottate in favore degli uffici requirenti del distretto della Corte di appello di Bologna, con il suddetto decreto ministeriale del 14 settembre 2020 è stata prevista l'attribuzione di un contingente complessivo di 7 unità, in ragione di una unità assegnata alla procura generale presso la Corte di appello di Bologna, una alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bologna, una alla procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna, una alla procura della Repubblica presso il tribunale di Parma, una alla procura della Repubblica presso il tribunale di Piacenza, una alla procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia e una alla procura della Repubblica presso il tribunale di Rimini.
  Sempre in relazione all'organico del personale di magistratura, ulteriori benefici per gli uffici giudiziari in generale – e pertanto anche per le procure della Repubblica rientranti nel distretto della Corte di appello di Bologna – potranno derivare dalla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (articolo 1 comma 432 della legge del 27 dicembre 2019 n. 160 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 -2022») che, modificando la legge del 13 febbraio 2001 n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento. Al riguardo si rappresenta che la proposta di determinazione di tali nuove piante organiche è stata trasmessa in data 30 ottobre 2020 al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere. Questa proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale – individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti – sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. In tale ambito, al distretto della Corte di appello di Bologna è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 9 unità di cui 6 destinate alle funzioni giudicanti e 3 a quelle requirenti. Il Consiglio superiore della magistratura, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale in punto sia di unità complessive dedicate (176) sia della loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. Nello specifico, nel suddetto parere il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto di condividere pienamente la proposta del Ministero per il distretto della Corte di appello di Bologna, riguardo ai posti previsti per le funzioni giudicanti e a quelli previsti per le funzioni requirenti. All'esito del complessivo esame del predetto parere reso dal Consiglio superiore della magistratura potranno essere formulate le definitive valutazioni in merito alle necessità operative degli Uffici Giudiziari ai fini dell'adozione del decreto ministeriale per la determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali.
  Allo stato la procura generale presso la Corte di appello di Bologna presenta la scopertura solo di 3 posti (su 11) di sostituto procuratore generale, la procura della Repubblica presso il tribunale di Bologna presenta la scopertura solo di 4 posti (su 26) di sostituto procuratore, la procura della Repubblica presso il tribunale di Modena presenta la scopertura solo di 4 posti (su 12) di sostituto procuratore, la procura della Repubblica presso il tribunale di Piacenza presenta la scopertura solo di 1 posto (su 6) di sostituto procuratore, la procura della Repubblica presso il tribunale di Parma presenta la scopertura solo di 1 posto (su 10) di sostituto procuratore, la procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Emilia presenta la scopertura del posto di procuratore della Repubblica e di 1 posto (su 10) di sostituto procuratore, la procura della Repubblica presso il tribunale di Ravenna presenta la scopertura del posto di procuratore della Repubblica e la procura della Repubblica presso il tribunale di Rimini presenta la scopertura solo di 1 posto (su 9) di sostituto procuratore; invece la procura della Repubblica presso il tribunale di Ferrara e la procura della Repubblica presso il tribunale di Forlì non presentano scoperture.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   CECCANTI, CRITELLI, FRAILIS, DE LUCA, BOLDRINI, INCERTI, FIANO, CARNEVALI, MORGONI, VERINI, CENNI, QUARTAPELLE PROCOPIO, CIAMPI, CARLA CANTONE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   secondo alcune autorevoli fonti giornalistiche alcuni Governi stranieri avrebbero utilizzato un software di spionaggio per controllare in maniera illegale giornalisti, attivisti dei diritti umani, oppositori politici, dirigenti di azienda, altri leader politici;

   secondo le medesime fonti anche il Governo dell'Ungheria, Paese membro dell'Unione europea, si sarebbe contraddistinto in tali operazioni, che minano alla base i principi dello Stato di diritto, valore fondamentale dell'Unione ai sensi dell'articolo 2 del Tue –:

   se il Governo sia a conoscenza di attività illegali a danno di cittadini italiani, se risultino confermate le notizie relative al Governo ungherese e, in caso positivo, quali iniziative di competenza intenda assumere il Governo, nell'ambito dell'Unione europea, per attivare le procedure relative al rispetto dello Stato di diritto da parte del Governo Orban.
(4-09851)

  Risposta. — L'inchiesta giornalistica sull'utilizzazione del software israeliano Pegasus per spiare politici, giornalisti, attivisti per i diritti umani e proprietari di mass media ha evidenziato la presenza fra le migliaia di numeri intercettati anche di alcuni giornalisti, imprenditori e di un politico ungherese.
  La Farnesina, tramite l'ambasciata a Budapest, è a conoscenza della circostanza che, nel corso di una recente riunione della Commissione difesa ed ordine pubblico del Parlamento ungherese, il deputato del partito Fidesz, Lajos Kosa, ha ammesso che il
software Pegasus è stato acquistato da Israele e messo a disposizione del Ministero dell'interno.
  Non sono emerse altre informazioni sui contenuti della riunione, durante la quale sono stati ascoltati anche il Ministro dell'interno Sandor Pintér e il Capo dell'unità anti-terrorismo (TEK) Janos Hajdu.
  Il Governo ungherese non ha mai fornito risposte chiare sul diretto acquirente del
software e sarebbe al vaglio della magistratura magiara un'ipotesi di reato per violazione delle norme sul segreto di Stato a carico del deputato Kosa.
  Secondo Janos Stummer, Presidente della commissione di sicurezza nazionale del Parlamento e membro del partito di opposizione Jobbik, sarebbero circa 100 gli individui intercettati con l'utilizzazione del
software Pegasus.
  Un'altra indagine è stata annunciata anche dalla procura di Budapest.
  Le opposizioni hanno chiesto le dimissioni del Governo e della Ministra della giustizia, competente ad avallare intercettazioni da parte dei servizi segreti senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria in caso di rischi per la sicurezza nazionale.
  La vicenda ha attirato l'attenzione anche delle istituzioni europee. Il 20 luglio il Commissario europeo alla giustizia, Reynders, ha confermato l'avvio di un'indagine da parte della Commissione al fine di verificare l'utilizzo del
software Pegasus «in uno Stato Membro». La Commissione sta raccogliendo informazioni per capire quale sia il possibile utilizzo dell'applicativo.
  La Vicepresidente della Commissione Jourova ha anche indicato che, ove il tema non possa essere affrontato a livello europeo perché afferente a questioni di sicurezza nazionale, potrà comunque essere oggetto di una menzione nella Raccomandazione della Commissione sulla libertà di stampa in via di pubblicazione.
  Sulla base di quanto riferito dalla nostra ambasciata a Budapest non sono finora emerse notizie di coinvolgimento di cittadini italiani nelle intercettazioni. Il Governo continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda in ambito Unione europea a tutela dei diritti dell'individuo, tra cui quello alla riservatezza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.


   COSTA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   con lettera datata 13 settembre 2021 indirizzata alla responsabile della direzione generale di statistica e analisi organizzativa, e per conoscenza al direttore generale del personale e dell'amministrazione del Ministero della giustizia e al suo capo di gabinetto, l'interrogante ha richiesto ai fini della propria attività parlamentare i «dati sulla modalità di definizione dei procedimenti suddivisi per tipologia di reati, in particolare per quello che riguarda i reati contro la PA, sui quali gli ultimi dati sono stati forniti al Parlamento nel 2018; dati sulla percentuale di sentenze di appello in riforma delle sentenze di I grado, che dovrebbero essere ricavabili dai dati di registro; il tasso di accoglimento e rigetto delle richieste dei Pm ai Gip suddivise per tipologie (richieste di intercettazioni, proroga indagini, applicazione misure cautelari); il numero di istanze di riparazione per ingiusta detenzione rigettate dalle Corti di Appello (il numero di quelle accolte è contenuto nella Relazione al Parlamento); il numero di avvisi di garanzia notificati ogni anno e quanti di questi si traducono in un rinvio a giudizio o in una citazione diretta a giudizio»;

   la disponibilità di dati analitici e aggiornati è il presupposto necessario al fine di comprendere e valutare l'effettivo funzionamento degli istituti giuridici esistenti, l'appropriatezza delle norme vigenti in materia processuale e, più in generale, l'efficacia dell'ordinamento giudiziario, al fine di individuare risposte legislative idonee a risolvere le criticità individuate;

   sarebbe alquanto sorprendente se il Ministero della giustizia non disponesse di questi dati fondamentali;

   non avendo avuto alcun riscontro alla suddetta lettera, nell'esercizio della funzione di controllo riservata al Parlamento l'interrogante rinnova la richiesta di dati con il presente atto di sindacato ispettivo –:

   quali siano i dati sulla modalità di definizione dei procedimenti suddivisi per tipologia di reati, in particolare per quello che riguarda i reati contro la pubblica amministrazione;

   quale sia la percentuale di sentenze di appello in riforma delle sentenze di I grado;

   quale sia il tasso di accoglimento e rigetto delle richieste dei pubblici ministeri ai giudici per le indagini preliminari suddivise per tipologie (richieste di intercettazioni, proroga indagini, applicazione misure cautelari);

   quale sia il numero di istanze di riparazione per ingiusta detenzione rigettate dalle corti di appello;

   quale sia il numero di avvisi di garanzia notificati ogni anno e quanti di questi si traducono in un rinvio a giudizio o in una citazione diretta a giudizio.
(4-10593)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, l'interrogante domanda alla Ministra della giustizia «...quali siano i dati sulla modalità di definizione dei procedimenti suddivisi per tipologia di reati, in particolare per quello che riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione; quale sia la percentuale di sentenze di appello in riforma delle sentenze di I grado; quale sia il tasso di accoglimento e rigetto delle richieste dei Pubblici Ministeri ai Gip suddivise per diverse tipologie (richieste di intercettazione, proroga indagini e applicazione misure cautelari); quale sia il numero di istanze di riparazione per ingiusta detenzione rigettate dalle Corti di Appello; quale sia il numero di avvisi di garanzia notificati ogni anno e quanti di questi si traducano in un rinvio a giudizio o in una citazione diretta a giudizio...».
  Al riguardo occorre innanzitutto sottolineare che la direzione generale di statistica del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Dicastero ha fatto presente di non disporre dei dati relativi al tasso di accoglimento e di rigetto delle richieste interlocutorie avanzate dai pubblici ministeri ai Gip e al numero degli avvisi di garanzia notificati ogni anno.
  In relazione al numero delle istanze di riparazione per ingiusta detenzione rigettate dalle Corti di appello deve essere rimarcato che la legge del 16 aprile 2015 n. 47 recante «Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge del 26 luglio 1975, n. 354 in materia di visita a persone affette da handicap in situazioni di gravità» ha previsto all'articolo 15 che «...il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione contenente dati e rilevazioni statistiche relative all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi...» L'articolo 1 comma trentasettesimo della legge del 23 giugno 2017 n. 103, ad integrazione della disposizione sopra citata, ha esteso l'obbligo di informativa ricomprendendovi anche «...i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero dei procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi...». Si allegano i dati del monitoraggio contenuti nella Relazione concernente l'anno 2020 (disponibili presso il servizio Assemblea), precisando che, quanto ai provvedimenti di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, la tabella indica, in relazione al solo anno 2020, il numero di domande accolte con provvedimenti non più soggetti a impugnazione nonché – in separata colonna – il numero complessivo delle domande per le quali è stata pronunciata ordinanza di accoglimento non definitiva.
  Si deve rilevare che nell'anno 2020 sono stati iscritti n. 1.108 procedimenti ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale, di cui 143 a Napoli, 137 a Roma, 106 a Catanzaro e 101 a Reggio Calabria. Il numero dei procedimenti esauriti nel corso dell'anno 2020 è risultato di 935, inferiore rispetto al numero delle nuove iscrizioni. Tra i procedimenti definiti prevalgono nettamente le pronunce di rigetto (77 per cento) rispetto a quelle di accoglimento (23 per cento); si segnala, in controtendenza, il dato di Caltanissetta (88 per cento di accoglimenti su un numero complessivo di 8 procedimenti definiti), di Salerno (60 per cento di accoglimenti su un numero complessivo di 10 procedimenti definiti) e di Catanzaro (55 per cento di accoglimenti su 58 procedimenti definiti). Si sottolinea che la relazione al Parlamento riporta esclusivamente il dato delle domande accolte in quanto questo costituisce, ai fini della valutazione complessiva del fenomeno, il dato di interesse che ha ripercussioni anche patrimoniali, determinando la relativa spesa, dato in relazione al quale la pronuncia di rigetto risulta del tutto indifferente. Ed invero l'articolo 1 comma trentasettesimo della legge del 23 giugno 2017 n. 103 prevede che l'informativa debba riguardare «...i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni...».
  Nell'anno 2018 il numero di procedimenti iscritti ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale era pari a 1.728 e il numero di quelli definiti a 1.935, di cui 879 accolti, 977 rigettati e 79 definiti in altro modo; nell'anno 2019 il numero di procedimenti iscritti ai sensi degli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale era pari a 1.331 e il numero di quelli definiti a 1.445, di cui 666 accolti, 697 rigettati e 82 definiti in altro modo.
  Per quanto infine concerne i dati statistici relativi ai procedimenti definiti dalle sezioni dibattimento riguardanti i reati contro la pubblica amministrazione e le sentenze di appello di conferma o riforma delle sentenze di I grado si rimanda integralmente alla lettura dei prospetti contenuti nella nota redatta in data 15 ottobre 2021 dalla direzione generale di statistica del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Dicastero, apparendo in ogni caso utile sottolineare che le corti di appello riformavano le sentenze di primo grado nella misura del 36,3 per cento dell'anno 2018, del 34,4 per cento nell'anno 2019 e del 33,4 per cento nell'anno 2020; le Corti di assise di appello riformavano le sentenze di primo grado nella misura del 59,5 per cento nell'anno 2018, del 60,0 per cento nell'anno 2019 e del 61,5 per cento nell'anno 2020; e le sezioni per i minorenni delle Corti di appello riformavano le sentenze di primo grado nella misura del 39,1 per cento nell'anno 2018, del 38,3 per cento nell'anno 2019 e del 35,0 per cento nell'anno 2020. Inoltre, per quanto concerne l'esito dei procedimenti penali relativi ai reati contro la pubblica amministrazione, le sentenze di condanna emesse in primo grado nell'anno 2018 erano ricomprese tra il 63,5 per cento con riferimento al reato di istigazione alla corruzione e il 5,9 con riferimento al reato di corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio mentre le sentenze di assoluzione erano ricomprese tra il 47,9 per cento con riferimento al reato di abuso di ufficio e il 7,7 per cento con riferimento al reato di corruzione in atti giudiziari.

La Ministra della giustizia: Marta Cartabia.


   COVOLO. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   la strada provinciale 46 del Pasubio (Strada provinciale 46), ex strada statale 46 del Pasubio (strada statale 46), è una strada provinciale italiana d'importanza interregionale. Ha inizio a Vicenza, dalla periferia nordovest della città, e risale verso nord, toccando i comuni di Costabissara, Isola Vicentina, Malo, Schio, Torrebelvicino. A Valli del Pasubio incrocia la strada statale 246 di Recoaro, attraversa la frazione Sant'Antonio del Pasubio e valica il passo Pian delle Fugazze fino ad entrare in Trentino-Alto Adige;

   tale arteria consentirà di collegare, in modo più efficace, l'autostrada A4, il sistema tangenziale della città, l'area nord della provincia di Vicenza in direzione Schio e Thiene e la Pedemontana, oltre che migliorare la qualità della vita di chi abita il territorio, allontanando dal centro abitato di Vicenza il traffico pesante e di attraversamento, con conseguente riduzione di inquinamento, rumore, vibrazioni, pericoli per l'utenza debole della strada;

   in qualità di stazione appaltante, il 21 marzo 2018 Anas aveva consegnato il cantiere per la realizzazione dell'opera, che ha una lunghezza di 5,3 chilometri, un valore complessivo di oltre 86 milioni di euro e prevedeva una durata di 720 giorni;

   fin da subito, purtroppo, è apparso evidente l'andamento irregolare del cantiere, con ancor più evidenti ritardi nell'approntamento delle opere e del tracciato stradale;

   secondo il cronoprogramma comunicato da Anas, alla fine di luglio 2020, i lavori di esecuzione dell'opera avrebbero dovuto concludersi entro maggio 2021;

   successivamente, a distanza di circa un anno, la stessa Anas, in accordo con l'impresa esecutrice, ha rimodulato il programma dei lavori, prevedendo che il 7 settembre 2021 avrebbe avuto luogo l'inaugurazione dello svincolo di Viale del Sole, per procedere poi all'apertura complessiva del tracciato entro il 31 dicembre 2021;

   nonostante l'amministrazione comunale di Vicenza abbia, fin da subito, monitorato con attenzione l'evoluzione del cantiere, organizzando diversi incontri alla presenza congiunta della stazione appaltante e dell'impresa esecutrice con l'obiettivo di verificare lo stato di avanzamento delle attività del cantiere, la scadenza fissata per l'apertura dello svincolo di Viale del Sole è stata nuovamente disattesa;

   ogni ulteriore giorno di ritardo nella conclusione dei lavori comporta che 37.000 autoveicoli e oltre 2.000 Tir al giorno continuino ad attraversare i quartieri residenziali di Vicenza, con tutte le conseguenze negative che questo traffico infernale inevitabilmente produce per la salute delle persone e la sicurezza stradale –:

   se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, per individuare possibili soluzioni e opportune risorse in relazione alle problematiche sopra evidenziate, al fine di superare le criticità che interessano il cantiere della variante alla strada provinciale 46 gestito da Anas.
(4-10316)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo parlamentare in esame l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative questo Ministero intenda adottare al fine di superare le criticità relative alla realizzazione della variante alla strada provinciale 46 del Pasubio.
  Al riguardo, sulla base delle informazioni fornite dalla direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali e dalla società ANAS, si rappresenta quanto segue.
  Nel corso della realizzazione della variante in argomento le attività lavorative hanno subìto dei rallentamenti causati da:

   il rinvenimento di 29 siti archeologici;

   le interferenze con la rete alta tensione di Terna;

   l'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19;

   la crisi finanziaria del raggruppamento temporaneo di imprese affidatario dei lavori.

  Ad oggi, per quanto concerne i siti archeologici, la società che ne ha curato la bonifica, coordinata dalla soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Verona Rovigo Vicenza, ha ultimato i lavori.
  Quanto alle interferenze con la linea Terna, le lavorazioni sono state parzialmente sospese in alcune zone di limitata estensione e, attraverso le interlocuzioni avviate con la predetta società per individuare la risoluzione di tale problematica, è stata recentemente individuata una procedura che prevede un
iter autorizzativo semplificato per una più rapida ripresa dei lavori; a tal fine ANAS ha già acquisito le aree necessarie alla nuova configurazione della linea elettrica.
  Considerato il perdurare della crisi finanziaria del Raggruppamento temporaneo di imprese e la conseguente variazione operativa del cantiere, i lavori registrano produzioni minori rispetto al cronoprogramma. Tuttavia, ad oggi è stato completato il montaggio dell'impalcato metallico del viadotto del Sole, è stato ultimato il rilevato di approccio alla spalla sud, mentre, per concludere il rilevato in approccio alla spalla nord, si attende lo spostamento della linea di Terna.
  Lo svincolo sud su viale del Sole è in fase di ultimazione e il 30 ottobre 2021 è stato già parzialmente aperto al traffico, così come in fase di ultimazione è anche lo svincolo nord sulla SP 46.
  Inoltre, sono in fase conclusiva i lavori relativi al sottopasso Pian delle Maddalene e al sottopasso di via Ambrosini, la cui apertura è prevista alla fine del corrente mese di dicembre.
  Le lavorazioni lungo il resto dell'asse stradale saranno ultimate entro i primi mesi del prossimo anno, unitamente alle piantumazioni ed opere a verde lungo tutte le pertinenze dell'asse stradale.

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: Enrico Giovannini.


   DEIDDA, GEMMATO, GALANTINO e GIOVANNI RUSSO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto si evince da fonti di stampa, sembrerebbe sussistere l'ipotesi di trasferimento delle funzioni e del personale del 16° stormo dell'Aeronautica militare di stanza a Martina Franca in provincia di Taranto, e da fonti ufficiose la nuova destinazione potrebbe essere Pisa;

   il 16o Stormo «Protezione delle Forze» si occupa della difesa terrestre delle infrastrutture militari aeronautiche e degli aeroporti militari, compito prima svolto dalla Vam (Vigilanza aeronautica militare); i cosiddetti fucilieri dell'aria assicurano la difesa a corto e medio raggio delle installazioni e degli assetti dell'Aeronautica militare schierati sia fuori dai confini nazionali che in Italia;

   in data 1o agosto 2019; in risposta all'interrogazione presentata dall'Onorevole Marcello Gemmato, la Ministra della difesa pro tempore del Governo Conte I, attestava che nessuna decisione era stata presa al riguardo, e che ogni notizia riportata dagli organi di stampa era priva di fondamento. Inoltre, sosteneva che tale progettualità, si inquadrava nel più ampio programma di ristrutturazione organica delle forze armate nel loro complesso e teneva nella doverosa considerazione, tra gli altri, gli aspetti connessi alla presenza del personale sul territorio, in piena sintonia con la linea politica;

   appare evidente che proprio nel momento storico che si sta attraversando, nel corso del quale il nostro Paese affronta una profonda crisi sociale ed economica, anche la difesa degli interessi familiari e professionali di chi occupa con merito e da anni ruoli importanti nel comparto della difesa italiana merita particolare attenzione e tutela;

   il 26 giugno 2019, il primo firmatario del presente atto, unitamente ad alcuni colleghi del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia, ha presentato una proposta di legge recante «Modifiche al codice dell'ordinamento militare», di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 5 della legge 31 dicembre 2012, n. 244, concernenti il differimento della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare delle Forze armate e del personale civile del Ministero della difesa;

   le notizie di stampa che riguardano il 16o Stormo e, in particolare quelle relative alla sua presunta chiusura o al trasferimento di funzioni e di personale sono causa di rilevanti preoccupazioni per i militari impiegati e per le loro famiglie, poiché, qualora dovessero corrispondere al vero, potrebbero determinare disagi alla pianificazione della propria vita familiare –:

   se ritenga opportuno procedere a una eventuale chiusura o a un trasferimento delle funzioni e del personale del 16o stormo dell'Aeronautica militare di stanza a Martina Franca e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di garantire le legittime aspettative del personale impiegato e di tutelare i rapporti familiari e le condizioni genitoriali.
(4-10636)

  Risposta. — L'Aeronautica militare, in linea con le previsioni, ha avviato, già a partire dal 2018, un articolato progetto per la revisione della propria pianta territoriale, capacitiva e organica.
  Il progetto prevede interventi a breve (2-3 anni), medio (3-7 anni) e lungo termine (7-10 anni) che, nel rispondere all'esigenza normativa di razionalizzazione delle Forze armate, salvaguardano l'operatività dell'Aeronautica militare attraverso una distribuzione delle proprie capacità in maniera equilibrata e bilanciata su tutto il territorio nazionale.
  Nel progetto in questione rientra anche la revisione funzionale della componente «Fucilieri dell'Aria» del 16° Stormo di Martina Franca che, va comunque precisato, non vedrà l'avvio di alcuna azione prima del 2025.
  Al momento, infatti, si è ancora in una fase di studio che, necessariamente, coinvolge progettualità infrastrutturali e info-logistiche che richiedono tempi programmatici alquanto protratti.
  Tengo in ogni caso ad evidenziare che, al di là del futuro completamento della valutazione funzionale e operativa in corso, il sedime di Martina Franca continuerà ad assicurare fondamentali funzioni strategiche per la Difesa quali, tra le altre, quelle di telecomunicazione e supporto all'attività di volo, per cui la realtà aeronautica territoriale non è messa in discussione e non è oggetto di valutazione.
  Tanto chiarito, va altresì soggiunto come la Forza armata – e la Difesa – sostenga e continuerà a sostenere il proprio personale con tutti gli strumenti a disposizione per la tutela della dimensione sociale, dei rapporti, familiari, della condizione di genitorialità, di fragilità e di ogni altra situazione meritevole di attenzione e protezione contestualizzata alla concreta esigenza operativa e funzionale dello strumento militare.

Il Ministro della difesa: Lorenzo Guerini.


   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   lunedì 6 settembre 2021, alle ore 12:55 su Rai 3 e su Rai Play, è andata in onda la trasmissione «Storie in Movimento»;

   la conduzione della trasmissione è affidata ad Alessandra Rossi e a Toni Ricciardi. Quest'ultimo è professore di storia delle migrazioni all'università di Ginevra;

   Toni Ricciardi, però, è anche un esponente del Partito democratico, segretario della Federazione dei Circoli Pd in Svizzera dal novembre 2018 e già candidato alla Camera dei deputati per Pd nelle elezioni del 2018, nella circoscrizione estero - Europa;

   la trasmissione, come si legge in una nota dell'ufficio Stampa Rai, è stata finanziata dal consiglio generale degli italiani all'estero e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e si sviluppa in 10 puntate, dal lunedì al venerdì, alle 12.55 su Rai3;

   tra le varie storie raccontate, vi sono evidenti sovrapposizioni con luoghi e temi di interesse dell'esponente democratico come l'Irpinia e la Svizzera, ma anche altri territori del collegio «Europa» come la Spagna;

   appare quantomai inopportuno per l'interrogante che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel corso della campagna elettorale per le amministrative e in un momento delicato per gli equilibri politici nazionali come il semestre bianco, finanzi una trasmissione condotta dal segretario del Partito democratico in Svizzera e che racconta di attività di suo sicuro interesse tra Svizzera e Irpinia;

   giova ricordare che le opposizioni parlamentari non sono rappresentate in seno al consiglio d'amministrazione dell'azienda, in quanto non è stato eletto alcun consigliere indicato dalle stesse; giova ricordare, infine, che nel codice etico di Rai è prescritto che la «RAI non eroga contributi di alcun genere, direttamente o indirettamente, a partiti politici, movimenti, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, [...] né a loro rappresentanti o candidati». Pertanto, in considerazione del ruolo ricoperto da Toni Ricciardi nel Partito democratico, nella rispondenza tra le tappe indicate del programma in Irpinia e Svizzera e considerati gli interessi politici dello stesso, dalle tematiche generali trattate in materia di emigrazione e italiani all'estero, appare quantomai legittimo presumere che la collaborazione dell'esponente del Partito democratico debba intendersi quantomeno a titolo gratuito;

   a giudizio dell'interrogante, vi è stata inoltre una grave lesione di fatto della par condicio –:

   a quanto ammontino il contributo erogato a qualsiasi titolo dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e gli emolumenti eventualmente percepiti dal conduttore Toni Ricciardi, anche segretario dei Circoli Pd, in Svizzera;

   se non si intendano promuovere iniziative, per quanto di competenza, per verificare eventuali violazioni del contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai.
(4-10243)

  Risposta. — Il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), ai sensi della legge istitutiva (legge n. 368 del 6 novembre 1989, modificata con legge n. 198 del 18 giugno 1998), è l'organo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche d'interesse per quelle comunità.
  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e il CGIE condividono la figura al vertice e la sede, rispettivamente il Ministro affari esteri (articolo 7) e la Farnesina (articolo 8-
ter), pur essendo due soggetti giuridici distinti.
  Il CGIE dispone, infatti, di una propria autonomia e di una propria capacità di agire, che si realizza e trova identificazione in specifici organi di direzione politica. Si tratta, in particolare (articolo 7), del comitato di presidenza, che valuta le priorità per la predisposizione del preventivo di spesa e del relativo consultivo, e della segreteria esecutiva, che dà esecuzione alle decisioni assunte dal comitato.
  Per ragioni di ordine contabile, i fondi a disposizione del CGIE giungono allo stesso tramite il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (capitolo n. 3131 del bilancio dello Stato). Quest'ultimo esercita però una mera attività di controllo formale sulle spese del Consiglio. Gli atti conclusivi del CGIE, infatti, appartengono alla propria competenza e non a quella del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che ne rimane estraneo.
  La segreteria esecutiva del consiglio generale degli italiani all'estero, sulla base delle indicazioni formulate dal comitato di presidenza, ha sottoscritto il 14 aprile 2021 una convenzione con la RAI-Radiotelevisione italiana spa per la realizzazione di un progetto consistente in brevi video inerenti storie di italiani all'estero e il fenomeno dell'emigrazione italiana, in cui si inserisce la trasmissione televisiva «Storie in movimento».
  La segreteria esecutiva è rimasta estranea alla produzione del programma. L'ammontare complessivo concordato per la sua realizzazione, pari ad euro 39.990, è stato pagato dal CGIE alla RAI al termine della messa in onda delle 10 puntate. Tale importo è l'unica spesa impegnata dal CGIE per la trasmissione «Storie in movimento». Nessun compenso è stato erogato dalla segreteria esecutiva al signor Ricciardi.
  La realizzazione dei progetto in parola appare conforme a quanto previsto dal contratto nazionale di servizio sottoscritto dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) con la RAI. Questo prevede all'articolo 6 che la Rai assicuri nella sua programmazione il pluralismo, al fine di soddisfare il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione. Il contratto stabilisce, altresì, che la Rai garantisca l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita un'apposita commissione paritetica composta, nel rispetto dell'equilibrio di genere, da otto membri, quattro designati dal Ministero e quattro designati dalla RAI. Il suo compito è quello di definire le più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nel contratto, in coerenza con l'evoluzione dello scenario di riferimento e di stabilire gli opportuni interventi per risolvere le difficoltà di applicazione e di interpretazione eventualmente emergenti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.


   DELMASTRO DELLE VEDOVE. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   Andrea Costantino, imprenditore milanese con doppia residenza a Milano e Dubai, è detenuto dal 21 marzo 2021 presso il carcere di Al Wathba di Abu Dhabi;

   da oltre 7 mesi il connazionale è detenuto nel carcere. La moglie, in una segnalazione inviata all'interrogante, riferisce quanto segue;

   Costantino ha riferito, come confermato anche dal legale emiratino, che alcuna formale accusa è stata mossa nei suoi confronti;

   lo stesso legale ha confermato alla famiglia il suo disagio in quanto, nonostante in data 7 settembre e dopo quasi 6 mesi di reclusione, sia stata concessa al sig. Andrea Giuseppe Costantino l'autorizzazione alla firma del P.O.A. (Power of Attorney) per il suo mandato difensivo, al legale viene tutt'ora negato di accedere al fascicolo di indagine e di fare visita al detenuto in carcere, vanificando il diritto alla difesa dell'indagato;

   secondo quanto dichiarato dal detenuto italiano al personale della nostra ambasciata, alla moglie e al suo avvocato, non gli è stato notificato alcun provvedimento da parte della autorità giudiziaria;

   secondo quanto dichiarato dal detenuto, nei trascorsi 7 mesi sono state autorizzate solo 4 visite consolari, l'ultima della quale in data 14 ottobre 2021 dopo oltre 3 mesi dalla precedente, intervenuta il giorno 4 luglio 2021;

   secondo quanto riferito dal detenuto alla moglie, l'ultima visita consolare si è svolta in un clima disteso e sereno, nell'ufficio del National Security Prosecutor e l'indagato era presente in abiti civili. Quest'ultimo riferisce che in tale sede egli abbia esposto le sue ipotesi sulle ragioni della detenzione;

   Costantino riferisce che solo alla fine del mese di luglio 2021 gli è stata chiesta, presumibilmente al fine di compiere indagini, la password di accesso al telefonino italiano, peraltro intestato alla di lui compagna con numerazione attivata solo alla fine del 2019;

   è assolutamente inaccettabile che un cittadino italiano sia detenuto da più di 210 giorni senza che gli sia stata formalizzata l'accusa e senza che il suo avvocato emiratino possa, di fatto, esercitare il diritto alla sua difesa –:

   se vi siano interlocuzioni con le autorità emiratine al fine di conoscere le motivazioni della reclusione e lo stato di avanzamento delle indagini ed al fine di prestare assistenza al connazionale detenuto;

   se abbia elementi informativi idonei per stabilire quali siano le motivazioni in merito alla sua detenzione, anche in relazione alle lungaggini investigative;

   se abbia acquisito elementi informativi idonei per stabilire se corrisponda al vero che, ad oggi, le autorità emiratine non abbiano autorizzato l'avvocato locale ad effettuare visite in carcere al connazionale, che non gli abbiano concesso di accedere al fascicolo di indagine, negando di fatto il diritto alla difesa al Costantino e quali ne siano le motivazioni ostative;

   se non ritenga opportuno convocare immediatamente l'ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti, per protestare vibratamente sulla questione, chiedere le ragioni delle gravi lacune nell'esercizio del diritto alla difesa di Andrea Costantino e cosa intenda fare per giungere a una soluzione in tempi brevi.
(4-10534)

  Risposta. — L'arresto del signor Andrea Giuseppe Costantino, negli Emirati con la compagna e la figlia minore per rinnovare il visto di residenza, è avvenuto il 21 marzo in un hotel di Dubai. Il consolato generale nella città emiratina è stato informato dalla compagna, secondo la quale un gruppo di poliziotti in borghese lo avrebbe arrestato per trasferirlo subito ad Abu Dhabi.
  La nostra ambasciata ha svolto numerosi passi formali e informali presso le autorità di polizia e ha inviato diverse note verbali al locale Ministero degli esteri. In parallelo, la Farnesina ha inviato altrettante note verbali all'ambasciata degli Emirati Arabi Uniti a Roma.
  Il 21 maggio il Ministro Di Maio ha indirizzato una lettera al Ministro degli esteri emiratino per richiedere collaborazione ai fini di una rapida soluzione della vicenda. Il 29 giugno per la prima volta le autorità di Abu Dhabi hanno fatto riferimento a contestazioni formali, quelle di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, e hanno indicato il numero di procedimento penale in una nota verbale trasmessa alla nostra ambasciata. Il Ministro Di Maio ha poi ulteriormente sensibilizzato il suo omologo sulla vicenda in occasione di una conversazione telefonica il 6 agosto e ha interessato del caso il Ministro dell'industria Sultan Al Jaber, durante un incontro bilaterale avuto a New York a margine dell'assemblea generale delle Nazioni Unite nel settembre. Al Jaber si è impegnato ad attivarsi per facilitare una visita consolare da parte dell'ambasciatore, poi avvenuta nel successivo mese di ottobre.
  Il Ministro Di Maio ha da ultimo sollevato la vicenda il 24 novembre con il suo omologo in occasione di una missione a Dubai, preceduto dalla Vice Ministra Sereni, recatasi negli Emirati Arabi Uniti dal 13 al 16 novembre.
  Lo stesso, nel corso della recente missione negli Emirati Arabi, il primo ottobre ha sollevato il caso con il Ministro della tolleranza e coesistenza, raccogliendo il suo personale impegno a interessarsi del caso.
  Il signor Costantino è attualmente recluso nel carcere di Al Wathba ad Abu Dhabi, dove ha potuto finora ricevere quattro visite consolari, il 20 aprile, l'8 giugno, il 7 luglio e il 14 ottobre. Alle visite ha partecipato il nostro ambasciatore ad Abu Dhabi, il quale ha recentemente chiesto di effettuare un ulteriore incontro. Il 14 ottobre, in particolare, il connazionale è apparso in buone condizioni di salute, sebbene evidentemente provato; ha confermato di essere seguito da medici e di essere già stato sottoposto a diversi esami e accertamenti per il dolore alla schiena di cui soffre. Al termine della visita, l'ambasciatore Lener ha incontrato brevemente il procuratore che si occupa del caso, al quale ha ribadito l'auspicio che le attività investigative si concludano in tempi ravvicinati.
  Dal 27 maggio il connazionale ha la possibilità di effettuare brevi comunicazioni telefoniche per rassicurare i familiari delle proprie condizioni di salute. Ad agosto ha potuto ricevere la visita del padre.
  Il 13 settembre, dopo vari mesi dall'istanza, il legale incaricato presso il foro emiratino ha ricevuto da parte della procura competente il formale riconoscimento del mandato attribuitogli dal signor Costantino. Tuttavia, in considerazione delle questioni di sicurezza nazionale che interesserebbero il caso – così come asserito dal procuratore generale – il legale deve richiedere un permesso alla procura ogni qualvolta intende rendere visita al connazionale. Un primo incontro tra il connazionale e il legale ha finalmente avuto luogo il 24 novembre.
  Fin dall'inizio della vicenda l'ambasciata ad Abu Dhabi e la Farnesina sono in stretto contatto con i familiari e il legale del signor Costantino, ricevuti dal direttore generale per gli italiani all'estero Vignali il 19 maggio e il 4 giugno.
  Il direttore generale Vignali si è inoltre recato in missione negli Emirati Arabi Uniti dal 3 al 5 luglio dove ha incontrato il suo omologo, il Sottosegretario aggiunto per gli affari consolari Falsal Lutfi, e altre importanti personalità locali.
  Proseguiremo il nostro impegno per mantenere elevata l'attenzione sul caso del signor Costantino e continueremo a sensibilizzare le competenti autorità degli Emirati Arabi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.


   FARO. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   gli Archivi di Stato hanno la funzione di conservazione e sorveglianza del patrimonio archivistico e documentario di proprietà della Repubblica Italiani;

   sono 103 gli Archivi di Stato presenti nelle diverse provincie italiane e sono amministrati dalla direzione generali archivi presso il Ministero della cultura;

   essi svolgono la funzione fondamentale di conservare la memoria storica delle vicende del nostro passato contenuta nell'enorme mole di documenti che senza tali istituzioni andrebbe persa;

   nella provincia di Foggia l'Archivio di Stato ha una amministrazione divisa in tre sedi di cui due a Foggia e una a Lucera e custodisce uno dei patrimoni documentali più vasti dell'Italia meridionale, dopo il Grande Archivio di Stato di Napoli;

   l'archivio di Stato di Foggia negli ultimi decenni ha rappresentato una risorsa importantissima per il mondo del volontariato culturale, espresso dalle varie associazioni presenti sul territorio e per il mondo accademico che in esso hanno trovato sempre una inesauribile fonte di informazioni grazie alle quali, attraverso la ricerca archivistico-storiografica, si è prodotta una enorme quantità di articoli, lavori, volumi e convegni;

   attualmente l'Archivio di Stato di Foggia con la sua sede distaccata di Lucera è interessato da una grave carenza di organico che ne determina una esistenza ai limiti della sopravvivenza. Infatti, al momento, è in servizio un unico funzionario che assolve anche alle funzioni di direttore e si occupa dell'amministrazione dell'Archivio, dividendosi tra le tre sedi e, nei primi mesi del 2022 concluderà la sua carriera col pensionamento;

   inoltre, vi è carenza anche di custodi e funzionari, tale da determinare l'impossibilità di fornire un servizio adeguato alle necessità dell'utenza limitando, quindi, la possibilità di offrire assistenza e indirizzo negli studi e nelle ricerche documentali e delle fonti;

   pertanto, appare necessario e urgente intervenire nell'immediato per risolvere le criticità sopra esposte e fornire all'Archivio di Stato di Foggia le risorse adeguate, in termini di organico, per garantire una amministrazione efficiente dell'istituzione, attesa l'importanza della stessa all'interno del tessuto sociale della Capitanata –:

   quali strumenti, il Ministro interrogato, abbia attivato per risolvere i problemi legati alla carenza di organico presso le sedi di Foggia e Lucera dell'Archivio di Stato;

   se, in attesa dell'eventuale espletamento delle procedure concorsuali, siano state avviate procedure di mobilità interna al fine di garantire in tempi celeri un adeguato organico, costituito da funzionari e custodi, affinché l'Archivio di Stato di Foggia possa garantire un servizio efficiente all'utenza.
(4-09541)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale competente, si rappresenta quanto segue.
  Preso atto dell'effettiva carenza di personale riguardante la maggior parte degli istituti archivistici nazionali, al fine di garantire il reclutamento di nuove unità di personale presso questa Amministrazione, sono state avviate nel corso degli ultimi anni talune procedure concorsuali e selettive, che risultano in corso di svolgimento.
  Nel dettaglio, si segnala in primo luogo il concorso pubblico indetto dalla Commissione interministeriale RIPAM, con bando pubblicato in
Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed esami del 9 agosto 2019, n. 63, finalizzato all'assunzione di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area funzionale, posizione economica F2, profilo professionale di «assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza», e che prevede la copertura di 36 posti presso gli uffici del Ministero presenti in regione Puglia.
  Al riguardo, nonostante le relative prove preselettive si siano concluse il 20 gennaio 2020, con pubblicazione il 28 gennaio 2020 dell'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, lo svolgimento di queste ultime, inizialmente previsto per il 19 marzo 2020, è stato rinviato in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
  Ad ogni modo questo Ministero, nell'ottica di garantire il riavvio e la definizione della suddetta, procedura concorsuale nel più breve tempo possibile, ha usufruito delle modalità di svolgimento dei concorsi con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per le prove scritte introdotte con decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ragion per cui il 28 luglio 2021 si è tenuta la relativa prova scritta con le modalità anzidette, e il 30 luglio 2021 è stato pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale.
  Ad oggi ai fini dello svolgimento della prova orale, si segnala che sono già state avviate le attività preliminari intese alla nomina delle sottocommissioni esaminatrici tenute all'espletamento della stessa prova.
  Altra procedura in corso di svolgimento, indetta con avviso di selezione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed esami del 21 febbraio 2020, n. 15, prevede il reclutamento di 500 unità di personale non dirigenziale con profilo professionale di «operatore alla custodia, vigilanza e accoglienza» della II Area funzionale, posizione economica F1, a tempo pieno e indeterminato, mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego.
  All'esito di tale procedura è prevista l'assegnazione di 24 unità di personale agli uffici del Ministero stabiliti nella regione Puglia.
  A tal proposito si segnala che, in seguito all'invio della richiesta di avviamento a selezione da parte dei segretariati regionali ai centri per l'impiego territorialmente competenti ai fini della formazione degli elenchi contenenti i nominativi dei lavoratori da avviare a selezione, l'11 marzo 2021 sono stati pubblicati in regione Puglia gli elenchi dei lavoratori da sottoporre alle prove di idoneità, e il 19 aprile 2021 il segretariato regionale ha pubblicato i criteri per lo svolgimento delle prove.
  Con riferimento alle procedure per il reclutamento di funzionari, si segnala il concorso unico indetto dalla Commissione interministeriale RIPAM, con bando pubblicato in
Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed esami del 30 giugno 2020, n. 50, per l'assunzione di 2.133 unità di personale, di cui 250 unità destinate al Ministero della cultura, 3 delle quali agli uffici della regione Puglia.
  Si segnala che questa Amministrazione ha inoltre avviato le previste interlocuzioni con la Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento della funzione Pubblica, ai fini dell'avvio di una procedura finalizzata al reclutamento di 434 unità di personale non dirigenziale, II Area funzionale, posizione economica F2, di cui, rispettivamente, 334 assistenti amministrativi gestionali (18 dei quali destinati agli uffici periferici del Ministero della cultura presso la regione Puglia), e 100 assistenti informatici (4 dei quali destinati agli uffici periferici del Ministero della cultura presso la regione Puglia), nonché di una procedura concorsuale finalizzata al reclutamento di 250 unità di personale di qualifica non dirigenziale, III Area funzionale, posizione economica F1, di cui 60 unità da inquadrare nel profilo professionale di funzionario archivista.
  Si evidenzia altresì che, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1-
bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, al fine di assicurare il funzionamento degli Archivi di Stato questo Ministero è stato autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato di 270 funzionari, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1.
  La disposizione in esame ha inoltre previsto che questa Amministrazione, nelle more dello svolgimento delle riferite procedure di reclutamento, può autorizzare incarichi di collaborazione a esperti archivisti ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi.
  In data 29 ottobre 2021 è stato pubblicato l'avviso di selezione per il conferimento di 150 incarichi di collaborazione a esperti archivisti, ai sensi del citato articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da svolgersi presso gli archivi di Stato, le soprintendenze archivistiche e le soprintendenze archivistiche e bibliografiche.
  Con la disposizione in commento si è altresì autorizzata per l'anno in corso la copertura delle carenze di personale nei profili professionali afferenti alle Aree funzionali II e III mediante lo scorrimento delle vigenti graduatorie regionali di merito, già approvate alla data di entrata in vigore della legge di conversione della disposizione.
  In definitiva, all'esito delle menzionate procedure concorsuali o selettive in corso di svolgimento o autorizzate in sede normativa, sarà prevista rassegnazione di numerose risorse agli Istituti archivistici, al fine di consentirne il corretto funzionamento.

La Sottosegretaria di Stato per la cultura: Lucia Borgonzoni.


   FERRO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per il sud e la coesione territoriale, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   ha scatenato la rabbia dei sindaci dei comuni del Mezzogiorno, organizzati in manifestazione a Roma, quella che stata definita «la Beffa del Pnrr», con particolare riguardo alla ripartizione dei fondi europei, a danno, ancora una volta, dei comuni del Sud, impoveriti da anni di politiche federaliste;

   come si apprende da fonti di stampa, alcuni sindaci hanno denunciato: «Oggi scopriamo che addirittura gli 82 miliardi iniziali non esistono. La cifra di fondi certi, infatti, sarebbe tra i 22 e i 35 miliardi. Un clamoroso passo indietro che compromette l'intero impianto del Pnrr (...)»;

   l'unico dato certo è che le risorse sicuramente allocate al Sud sono 22 e non 82 miliardi di euro, cioè il 10 per cento del totale, a cui potrebbero aggiungersi, leggendo attentamente tra le righe delle missioni e linee progettuali, altri 13 miliardi di euro con la precisazione, peraltro, di non poco conto, che solo in parte i 35 miliardi di euro stimati sono destinati a finanziare nuovi interventi;

   se i dati fossero confermati, le stime di crescita del Sud sono, a oggi, solamente ipotesi e promesse politiche;

   in particolare, mancano indicazioni precise con riferimento alle misure per il rafforzamento del sistema produttivo; sono previsti 19 miliardi di euro per la Transizione 4.0, ma solo un generico orientamento agli incentivi verso il Sud, dai contratti di filiera, all'agroalimentare, agli accordi per l'innovazione; né è previsto uno specifico impegno di riequilibrio territoriale per gli interventi nei grandi servizi pubblici, terreno in cui persiste ancora un enorme divario tra Nord e Sud Italia;

   e ancora, il Pnrr ha opportunamente previsto l'allocazione di 4,6 miliardi di euro per gli asili nido, ma inspiegabilmente non riporta alcuna indicazione su dove saranno aperti e dove mancano;

   stando così le cose, le risorse per il Sud non sono garantite, come avrebbe dovuto essere, ma saranno l'esito di gare fra amministrazioni; l'esito dell'allocazione dipenderà da un vasto e complesso insieme di provvedimenti normativi; sarà indispensabile un monitoraggio attento di tutti i provvedimenti per consentire ai comuni del Mezzogiorno di partecipare ad armi pari, sarebbe indispensabile uno straordinario e immediato rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni soprattutto al Sud;

   il Pnrr rappresenta un'occasione decisiva per il rilancio del Sud Italia, ma tutto dipenderà da come il Governo gestirà la partita, e a oggi esiste il concreto pericolo che gli investimenti al Sud siano molti meno dei promessi 80 miliardi di euro –:

   se i fatti di cui in premessa corrispondano al vero e quale sia l'indicazione della localizzazione territoriale della spesa prevista nel Pnrr, con particolare riguardo alle risorse destinate al Sud; quante risorse, tra quelle allocate nei territori del Mezzogiorno, siano destinate a finanziare nuovi progetti;

   se il Governo non ritenga necessario adottare iniziative per attuare, anche attraverso l'attivazione di un tavolo istituzionale con i sindaci dei comuni del Mezzogiorno, una completa ricognizione dei fabbisogni e delle necessità dei comuni interessati, al fine di colmare il divario tra Nord e Sud Italia.
(4-09779)

  Risposta. — Facendo seguito alla interrogazione (n. 4/09779) da Lei presentata il 12 luglio 2021, fornisco, di seguito, alcuni elementi utili di valutazione, rispetto ai profili evidenziati.
  In primo luogo, mi preme ribadire che l'individuazione della cosiddetta «quota Sud» del piano e del fondo complementare – il famose 40 per cento delle risorse territorializzabili, circa 82 miliardi – è stata resa possibile in ragione del complesso e puntuale lavoro svolto dagli uffici di questo Ministero, in collaborazione, ovviamente, con tutte le amministrazioni centrali. Lavoro grazie al quale si è riusciti a stimare puntualmente il riparto territoriale per ogni singola linea di intervento delle 6 missioni del piano.

  Si tratta, come noto, di interventi di diversa ed eterogenea natura: alcuni sono definiti e geograficamente collocati (quali quelli infrastrutturali come l'alta velocità, i porti o l'infrastrutturazione delle Zes), altri si configurano come misure ad assorbimento (è il caso, ad esempio, del superbonus). Per questi ultimi, nel calcolo della cosiddetta «quota sud» sono stati usati criteri di riparto più prudenziali basati sui dati storici.
  Tra le diverse tipologie vi sono, infine, misure a bando – come ad esempio la costruzione di asili nido, di impianti di trattamento rifiuti o di depurazione delle acque – per le quali si sono usate stime di riparto basate sulle esigenze, sui divari e sulla capacità progettuale.
  L'obiettivo che si è perseguito non è stato soltanto quello della programmazione, ma anche quello della preparazione delle condizioni per la concreta attuazione e monitoraggio della «quota sud».
  Ed invero, grazie all'intervento normativo introdotto in sede di conversione del decreto-legge «
Governance e semplificazioni» si è reso cogente il vincolo di incidenza territoriale degli investimenti del PNRR del 40 per cento anche sulle misure che saranno gestite tramite bando (confrontare articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108.).
  Questo implica che le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR dovranno assicurare, oltre agli interventi infrastrutturali già esplicitamente destinati al Mezzogiorno, anche la destinazione del 40 per cento delle risorse allocabili tramite bandi.
  Non solo. Si è previsto che l'assegnazione delle risorse sia accompagnata da un monitoraggio puntuale dell'effettiva localizzazione degli investimenti svolto al massimo livello dalla cabina di regia, deputata insieme alla struttura centrale tecnica e quelle di missione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, alle funzioni di verifica e controllo dell'attuazione della corretta esecuzione del Piano nonché di garanzia di trasparenza dei dati e delle informazioni nei confronti dei cittadini.
  In particolare, il, dipartimento per la coesione territoriale avrà la responsabilità della verifica di tale obiettivo e, laddove necessario, il compito di sottoporre alla cabina di regia gli eventuali casi di scostamento, affinché questa possa adottare le eventuali necessarie misure correttive e compensative.
  Tali interventi confermano la volontà di aggredire le diseguaglianze territoriali in modo serio e concreto e, per questo, sono convinta che grazie agli investimenti che abbiamo programmato e indirizzato al Mezzogiorno e alle misure normative che sono state introdotte si produrrà una significativa convergenza delle due aree del Paese, con una crescita del prodotto interno lordo del Sud superiore a quella del resto del Paese.
  Come ho già avuto modo di rappresentare al Parlamento, ci siamo assunti la responsabilità di indicare un obiettivo esplicito, valutando in una crescita del Pil meridionale del 24 per cento in 5 anni l'impatto di investimenti e riforme del Piano, a fronte di un impatto sul Pil nazionale del 15 per cento. Sull'occupazione, i numeri confermano la capacità del Piano di generare lavoro e opportunità inedite nel Mezzogiorno, con un aumento stimato dell'occupazione giovanile del 4,9 per cento in 5 anni e di quella femminile del 5,5 per cento nello stesso periodo.
  Infine, mi preme evidenziare che il lavoro svolto è stato sempre caratterizzato da un costante dialogo tra il Ministero e gli enti territoriali, e non solo quelli del Mezzogiorno, anche al fine di individuare concretamente le problematiche che devono affrontare predette amministrazioni considerato, peraltro, il ruolo di primo piano che le stesse avranno nella concreta realizzazione e attuazione degli interventi previsti dal PNRR.
  Per questo ho considerato prioritario anche il tema della «
governance delle politiche di coesione». Tra le altre misure, richiamo, da ultima, la misura introdotta sempre nel decreto-legge cosiddetto «Governance e semplificazioni», che affida all'Agenzia per la coesione territoriale nuovi poteri in tema di «governance», oltre a quelli già previsti proprio con riguardo alle attività di programmazione, coordinamento, sorveglianza e, soprattutto, sostegno della politica di coesione (confrontare articolo 60 del predetto decreto-legge).
La Ministra per il sud e la coesione territoriale: Maria Rosaria Carfagna.


   FITZGERALD NISSOLI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   risulta all'interrogante da quanto riferito da connazionali iscritti all'Aire, che l'istituto del commercio estero negli Stati Uniti, abbia in essere contratti di lavoro autonomo con i propri dipendenti che, nella realtà dei fatti, svolgono un lavoro di tipo subordinato;

   tale forma contrattuale determina a carico dei lavoratori un'imposizione di tasse federali e statali superiore a quella prevista per il lavoro subordinato;

   per la legislazione americana, infatti, i lavoratori che «timbrano il cartellino», come il caso dei lavoratori Ice in Usa sono da considerarsi a tutti gli effetti lavoratori dipendenti;

   in tale contesto, il Governo federale Usa impone a questi lavoratori Ice di anticipare le tasse ogni tre mesi, con una aliquota del 40,5 per cento, senza poter usufruire di quei benefici di legge che consentono ai lavoratori autonomi di detrarre ogni tipo di spesa atta alla conduzione della loro attività. Inoltre, tali lavoratori sono soggetti al pagamento di una imposizione fiscale statale che va dal 6 per cento al 7 per cento. Di conseguenza, lo stipendio netto si riduce notevolmente, diventando circa la metà di quello lordo;

   ci si trova di fronte, pertanto, ad un trattamento discriminatorio verso personale di una stessa struttura dello Stato italiano che svolge lo stesso lavoro di chi è assunto come dipendente, creando un indubbio disagio a questi nostri connazionali che prestano la propria attività presso l'Ice con la forma del contratto autonomo pur svolgendo un lavoro subordinato –:

   quali iniziative intenda porre in essere il Ministro interrogato, per quanto di competenza, al fine di porre fine a quella che appare all'interrogante come una discriminazione e affinché sia garantita la giusta forma contrattuale ai lavoratori Ice negli Stati Uniti d'America.
(4-10241)

  Risposta. — Onorevole Fitzgerald Nissoli, rispondo alla Sua interrogazione n. 4-10241.
  ICE-Agenzia ha riferito che i suoi uffici negli Stati Uniti non si avvalgono in linea generale di lavoratori autonomi, bensì di funzionari di ruolo e personale locale a tempo pieno.
  Il personale locale ha un rapporto di lavoro a lungo termine e risolvibile in base alle norme previste dal diritto del lavoro statunitense (
full time ed employed at will), ben diverso dall'indipendent contractor (rapporto di lavoro autonomo). I soli rapporti da indipendent contractor intrattenuti da ICE-Agenzia sono quelli che traggono origine da contratti tra l'Agenzia e singoli imprenditori o imprese per la fornitura di beni o servizi. I lavoratori autonomi occasionalmente coinvolti nelle attività di ICE-Agenzia negli Stati Uniti non sono tenuti a un sistema di rilevazione automatizzato delle presenze, il cosiddetto «cartellino», e operano nel pieno rispetto delle disposizioni di legge.
  Il trattamento giuridico ed economico dei lavoratori di ICE-Agenzia è equiparabile a quello offerto dagli altri datori di lavoro statunitensi.
  A questo quadro occorre aggiungere che, in virtù dei rapporti bilaterali e di reciprocità esistenti tra Italia e Stati Uniti, ICE-Agenzia non svolge il ruolo di sostituto d'imposta ed eroga al personale locale lo stipendio lordo, senza effettuare alcuna ritenuta alla fonte. ICE-Agenzia non dispone per questo di informazioni sull'aliquota cui viene tassato il reddito del personale e non può conoscere quale sia lo
status giuridico che lo stesso dichiara al fisco americano.
  I lavoratori a tempo pieno di ICE-Agenzia negli Stati Uniti godono in ogni caso delle tutele fondamentali, tra cui il divieto di discriminazione basato su etnia, religione, età e nazionalità. L'«
Employee Handbook» di ICE-Agenzia negli Stati Uniti, predisposto da un importante studio legale americano e consegnato a ogni dipendente al momento dell'assunzione, lo esplicita chiaramente. Gli uffici di ICE-Agenzia negli Stati Uniti applicano inoltre le normative in vigore nello Stato in cui si trovano, ad esempio in materia di incidenti sul lavoro, prevenzione della violenza sul luogo di lavoro, assistenza delle persone con disabilità e tutela da ogni tipo di molestie.
  Sulla base di quanto descritto, si ritiene che non esista alcuna discriminazione e che l'attuale sistema garantisca pienamente i diritti degli impiegati statunitensi di ICE-Agenzia, sia dal punto di vista giuridico che per quanto riguarda gli aspetti economici.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Manlio Di Stefano.


   FRATOIANNI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   da quanto si apprende l'Italia, insieme ad altri Paesi occidentali, non parteciperebbe alla prossima Conferenza mondiale contro il razzismo che si svolgerà il 22 settembre 2021 New York;

   a parere dell'interrogante è in corso un'insidiosa campagna tesa a demonizzare la sponsorizzazione da parte dell'Onu di tale conferenza, continuazione di quello che è noto come il «Processo di Durban», finalizzato all'attuazione della Dichiarazione di Durban e del relativo programma d'azione, adottato nella prima Conferenza mondiale sul razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza correlata tenutasi a Durban, in Sudafrica, nel 2001;

   l'Italia ha firmato nel 1968 la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, che, all'articolo 3 condanna l'apartheid, riconosciuto come crimine contro l'umanità anche nello Statuto di Roma che ha istituito il Tribunale penale internazionale;

   la convenzione prevede, tra l'altro, che se uno Stato firmatario non rispetta la convenzione, un altro Stato possa presentare una denuncia al Comitato per l'eliminazione della discriminazione razziale. Tale procedura non è mai stata utilizzata e nessuno ha mai monitorato il rispetto degli impegni assunti da parte degli Stati firmatari;

   l'Onu e prestigiose associazioni per i diritti umani, negli ultimi anni, hanno descritto e ampiamente documentato l'esistenza di ciò che appare una inequivocabile situazione di apartheid in Israele;

   nel marzo 2017 è stato pubblicato uno studio accademico indipendente, sponsorizzato, dalla Commissione economica e sociale delle Nazioni Unite per l'Asia occidentale (Escwa) che ha concluso che le politiche e le pratiche israeliane costituivano una schiacciante conferma delle accuse di apartheid verso il popolo palestinese;

   il 12 gennaio 2021, è uscito il rapporto dell'Ong israeliana per i diritti umani, B'Tselem: «Un regime di supremazia ebraica dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo: questo è Apartheid» e il 27 aprile 2021 quello di Human Rights Watch: «Una soglia oltrepassata: le autorità israeliane e i crimini di apartheid e persecuzione»;

   tali importanti rapporti non sono mai stati portati all'attenzione delle nostre istituzioni;

   a parere dell'interrogante l'Italia ha fallito nei suoi compiti di firmataria della Convenzione e sembra addirittura voler proteggere una situazione che potrebbe violare molte convenzioni fondamentali per la convivenza internazionale: l'opposto di quanto auspicato da Mary Robinson, Alto Commissario per i Diritti Umani, che nel 2001, in occasione della prima Conferenza disse «se la Conferenza Mondiale deve fare la differenza, non deve soltanto sollevare la consapevolezza riguardo alla piaga del razzismo, ma deve anche condurre ad azioni positive a livello nazionale, regionale ed internazionale che possano portare sollievo a coloro che sopportano l'onta del razzismo e della discriminazione razziale»;

   le delegazioni nordamericana e israeliana lasciarono la prima Conferenza non volendo essere, al pari di ogni Paese firmatario, oggetto di valutazione. Tale rifiuto si sta perpetuando per sfuggire alle accuse di apartheid ad Israele presentate nei tre rapporti sopra richiamati;

   il nostro Paese, a parere dell'interrogante, anziché dimostrare la propria autonomia e indipendenza di giudizio e assicurarsi che i principi fondanti della convenzione contro il razzismo non vengano violati, ha deciso di tacere e non partecipare alla conferenza Onu, per una speciosa ragione che fa equivalere un esame critico delle politiche dello Stato di Israele all'antisemitismo, secondo un'interpretazione della formula usata dall'Ihra (Alleanza internazionale per la memoria dell'olocausto), voluta da Israele ma contestata anche da numerose organizzazioni ebraiche, intellettuali israeliani e da alcuni estensori della formula stessa –:

   se il Governo non intenda chiarire le ragioni della mancata partecipazione dell'Italia alla prossima Conferenza contro il razzismo del 22 settembre 2021, tenuta sotto l'egida dell'Onu e se non intenda rivedere tale decisione, anche avviando un confronto con il Parlamento.
(4-10235)

  Risposta. — Il 22 settembre 2021 si è tenuta una riunione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite, a livello di Capi di Stato e di governo, dedicata al 20° anniversario della dichiarazione di Durban e del relativo programma di azione, adottati nel 2001 nella città sudafricana alla terza Conferenza mondiale delle Nazioni Unite contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e l'intolleranza.
  L'evento, dedicato al tema «Riparazioni, giustizia razziale e uguaglianza per le persone di origine africana», si è concluso con l'adozione da parte dell'assemblea generale di una dichiarazione politica dal titolo «Uniti contro il razzismo, la discriminazione razziale, la xenofobia e le relative intolleranze».

  L'Italia, insieme ad un numero consistente di altri Stati, 38 in tutto inclusi 21 membri dell'Unione europea, non ha partecipato alla riunione del 22 settembre a New York per non «celebrare» una Conferenza e una dichiarazione sulle quali vi è a livello internazionale una diffusa valutazione negativa. La nostra attenta riflessione è stata il frutto di un intenso coordinamento con i nostri partner europei.
  I lavori della terza Conferenza mondiale contro il razzismo di Durban del 2001, e in particolare il negoziato che ha condotto all'adozione – per consenso – della cosiddetta «Dichiarazione di Durban», furono caratterizzati da forti tensioni e da un diffuso spirito di
revanche nei confronti di un singolo Stato e dal tentativo di inserire nella Dichiarazione una equiparazione tra sionismo e apartheid.
  L'Italia, a suo tempo, partecipò attivamente al negoziato, anche per cercare di evitare che un'iniziativa nata per affrontare il grave problema globale del razzismo si trasformasse in un'occasione per mettere all'indice un Paese o diffondere messaggi antisemiti.
  Sempre in questo spirito abbiamo comunque seguito con la massima attenzione l'evoluzione del negoziato sulla dichiarazione politica adottata il 22 settembre, in linea con i nostri princìpi e valori nella lotta contro tutte le forme di razzismo, discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza.
  La lotta contro ogni forma di discriminazione è un tema centrale nella nostra azione internazionale in materia di diritti umani, sia nelle sedi multilaterali come Nazioni Unite, Unione europea, Consiglio d'Europa e OSCE, sia nei rapporti bilaterali con i Paesi terzi. Essa costituisce inoltre una priorità, del mandato triennale dell'Italia nel Consiglio diritti umani (CDU) delle Nazioni Unite dal 2019 al 2021, nel corso del quale abbiamo sempre lavorato per richiamare l'attenzione della comunità internazionale su un tema di centrale importanza.
  In occasione della 43a sessione dei CDU, a giugno 2020, è stata adottata per consenso una risoluzione presentata dal gruppo Africano su «la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali degli africani e delle persone di discendenza africana contro l'uso eccessivo della forza e altre violazioni dei diritti umani da parte delle forze dell'ordine». Il testo incarica l'Alta Commissaria per i diritti umani di preparare – con l'assistenza dei pertinenti esperti, titolari di mandato speciale del CDU – un rapporto sul razzismo sistemico, sulle violazioni dei diritti umani degli africani e delle persone di discendenza africana da parte delle forze dell'ordine, in particolare sugli incidenti che hanno provocato la morte di George Floyd e di altri africani e persone di discendenza africana, per contribuire all'accertamento delle responsabilità e al risarcimento delle vittime.
  L'adozione consensuale della risoluzione, molto attesa dalla società civile, ha rappresentato un indubbio successo ed è stata il frutto di un processo che ha visto l'Italia partecipare attivamente al negoziato. Il rapporto previsto dalla risoluzione, preceduto da due aggiornamenti orali in occasione della 45a (settembre 2020) e 46a sessione (marzo 2021), è stato presentato dall'Alta Commissaria Bachelet in occasione della 47a sessione del CDU (21 giugno -14 luglio 2021).
  A conferma dell'impegno a tutto campo dell'Italia nella lotta contro ogni forma di discriminazione razziale nei fori rilevanti in materia di diritti umani, nel quadro dei lavori della Terza Commissione dell'Assemblea generale la nostra delegazione è intervenuta a titolo nazionale nel dialogo interattivo con la Presidente del comitato ONU sull'eliminazione della discriminazione razziale svoltosi il 28 ottobre.
  In tale occasione, abbiamo riaffermato il sostegno all'attività del Comitato ONU sull'eliminazione della discriminazione razziale, ancora più importante in un contesto pandemico che ha visto esacerbarsi le discriminazioni contro le persone appartenenti a minoranze razziali.
  Abbiamo inoltre reiterato l'impegno nella lotta contro ogni forma di discriminazione razziale, xenofobia e intolleranza in tutti i rilevanti fori multilaterali e promosso la più ampia adesione e rispetto della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (ICERD). Abbiamo infine espresso preoccupazione per l'aumento di messaggi di odio razziale agevolato dall'uso dei
social media, che rendono più complesso prevenirne la diffusione e proteggere chi ne è vittima.
  Abbiamo così valorizzato la necessità che le Nazioni Unite e i suoi Stati membri aumentino gli sforzi nella lotta contro la discriminazione razziale, chiedendo anche alla Presidente del Comitato ONU di condividere buone pratiche per rafforzare ogni forma di responsabilizzazione e puntare ad attività di contrasto più omogenee e coerenti tra Stati membri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.


   FUSACCHIA, MURONI, BOLDRINI, CARABETTA, CARBONARO, CATTANEO, CECCANTI, CECCONI, FANTINATI, FIORAMONTI, GRIBAUDO, LATTANZIO, LOMBARDO, MAGI, MOR, NOJA, PALAZZOTTO, RIZZONE, ROBERTO ROSSINI e VITIELLO. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. — Per sapere – premesso che:

   dalla primavera del 2019 è attivo un intergruppo parlamentare il cui compito è quello di promuovere approfondimenti, dibattiti e iniziative, anche legislative, legate all'intelligenza artificiale al servizio dello sviluppo sostenibile del Paese, Tra i temi che l'Intergruppo porta avanti c'è il contributo che l'intelligenza artificiale può dare alla modernizzazione della pubblica amministrazione e ad una nuova generazione di servizi pubblici;

   nel 2020 Movimenta, forum Disuguaglianze Diversità e ForumPA hanno avanzato una proposta e lanciato un appello pubblico, sostenuto anche da parlamentari, amministratori regionali e sindaci, per chiedere una pubblica amministrazione rigenerata a partire da un rinnovamento generazionale tramite l'assunzione di giovani che possano portare nuove competenze ed esperienze, la riorganizzazione della pubblica amministrazione in base a missioni strategiche, il rafforzamento della pubblica amministrazione attraverso investimenti significativi in formazione del personale in servizio, il dialogo regolare della pubblica amministrazione con il terzo settore e l'adozione diffusa di pratiche amministrative che includano in modo sistematico la partecipazione e la collaborazione di cittadini, imprese, organizzazioni del lavoro e di cittadinanza attiva;

   il Ministro per la pubblica amministrazione, durante la conferenza stampa di presentazione del bando «2.800 tecnici al Sud», ha dichiarato di voler ricorrere all'intelligenza artificiale per selezionare fra i candidati coloro i quali saranno messi a rafforzare le pubbliche amministrazioni nell'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr);

   è importante procedere a concorsi che sappiano con tempi rapidi attrarre e reclutare i migliori candidati nelle pubbliche amministrazioni, puntando anche su tante italiane e italiani attivi in altri ambiti pubblici o privati, in Italia o all'estero, e puntando ad individuare competenze sia trasversali e manageriali sia verticali legate alle nuove sfide che il Paese deve affrontare, a partire dalla transizione ecologica e dalla transizione digitale;

   con riguardo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei concorsi pubblici, l'articolo 22 del (Gdpr) stabilisce che l'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona, salvo che tale decisione automatizzata sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare dei trattamento, precisando altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato. È garantita quindi la tutela della equa selezione dei candidati e fissato il principio in base al quale la procedura non può essere delegata interamente ad intelligenza non umana senza sufficienti garanzie –:

   in cosa consista esattamente il ricorso all'intelligenza artificiale annunciato dal Ministro per la pubblica amministrazione con riguardo alle menzionate procedure di selezione e quale tutela si intenda garantire ai candidati attraverso una combinazione tra software applicativi e competenze umane.
(4-08787)

  Risposta. — Rispondo all'interrogazione in esame, con la quale si chiede al Governo di chiarire in cosa consista esattamente il ricorso all'intelligenza artificiale con riguardo alle procedure di selezione e quale tutela si intenda garantire ai candidati attraverso una combinazione tra software applicativi e competenze umane.
  Il quesito formulato dal deputato Fusacchia trae origine dalla conferenza stampa di presentazione del bando «2.800 tecnici al Sud», in cui ho evidenziato la necessità di implementare forme di intelligenza artificiale anche nel settore pubblico per il reclutamento del personale.
  In realtà, il concorso «2.800 tecnici al Sud», ha rappresentato soltanto un pretesto per dettare la linea che ispira l'azione di questo Governo in materia di reclutamento nel pubblico impiego. Nello specifico concorso non è previsto alcun ricorso all'intelligenza artificiale.
  Il bando di concorso, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile 2021, ha previsto nella procedura concorsuale, all'articolo 6, una valutazione dei titoli, definendo a priori i criteri per l'attribuzione dei relativi punteggi. Questi criteri sono stati integrati nella logica applicativa del sistema informatico che ha predisposto il FormezPA e, sulla base delle informazioni dichiarate dal candidato, il sistema ha associato il relativo punteggio, senza ricorrere ad alcun algoritmo di intelligenza artificiale propriamente inteso.
  Allo stesso modo, la piattaforma per la prova scritta digitale non ha utilizzato alcun algoritmo di intelligenza artificiale, ma si è limitata ad implementare nella logica applicativa, le regole ed i criteri definiti nell'articolo 7 del medesimo bando di concorso prevedendo la somministrazione di un test a risposta chiusa.
  Al netto del caso concreto, tuttavia, i principi che ho già espresso restano validi. Lo sviluppo e l'importanza dell'intelligenza artificiale sono ormai un dato assodato. L'utilizzo di quest'ultima all'interno dei sistemi produttivi e, soprattutto, per migliorare i servizi alla cittadinanza, costituisce la vera sfida da affrontare al giorno d'oggi.
  La crescente importanza dell'intelligenza artificiale all'interno del nostro sistema produttivo non può però essere liquidata alla stregua di un fenomeno soltanto quantitativo. Siamo di fronte, invero, ad una rivoluzione qualitativa del modello economico di riferimento, in cui i dati (o, meglio, i
big data) diventano la materia prima fondamentale della nuova value chain.
  Anche la pubblica amministrazione deve fare i conti con questa evoluzione. Per questo motivo, mi sono fatto carico di dare ulteriore impulso al processo di ammodernamento dell'apparato pubblico, implementando – nei limiti concessi dall'ordinamento e nel rispetto dei diritti fondamentali degli individui – nuove forme di utilizzo dell'intelligenza artificiale.
  Per quanto concerne l'attività di reclutamento del personale pubblico, è necessario provare ad applicare alle procedure comparative gli strumenti che le nuove tecnologie hanno già dimostrato di offrire al settore privato. Per tale motivo, abbiamo deciso di investire sul Portale unico del reclutamento (Portale «inPA»), originariamente previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, per provare a renderlo il
driver di rinnovamento delle procedure di reclutamento della Pubblica amministrazione.
  Il banco di prova fondamentale sarà costituito dalle procedure di reclutamento per l'attuazione dei progetti del Pnrr. Con l'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, infatti, abbiamo previsto che «inPA» diventi il terminale privilegiato per l'accesso al pubblico impiego. Oltre a contemplare vari obblighi di pubblicazione sulla piattaforma, per incentivare la massima pubblicità e trasparenza delle procedure selettive, abbiamo previsto che l'assunzione dei professionisti e del personale ad alta specializzazione avvenga utilizzando il suddetto portale.
  Nello specifico, l'iscrizione negli elenchi collocati all'interno di «inPA» del personale ad alta specializzazione avverrà previo esperimento di una procedura idoneativa. I requisiti e le modalità di iscrizione per i professionisti saranno invece disciplinati da un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare previa intesa con la Conferenza unificata. Una volta formati gli elenchi – periodicamente soggetti ad aggiornamento – le pubbliche amministrazioni potranno attingere a questi ultimi per la stipula dei contratti.
  Proprio per contribuire ad una rapida ed efficace definizione delle modalità tecniche di funzionamento dei suddetti elenchi, il 3 novembre 2021 il Ministro per la pubblica amministrazione ha sottoscritto il protocollo d'intesa con il Consiglio nazionale forense (che raccoglie oltre 247.000 professionisti) e il 27 ottobre 2021 con la presidente del Colap nazionale (Coordinamento libere associazioni professionali), Emiliana Alessandrucci, in rappresentanza di oltre 200 coordinamenti professionali per un totale di più di 300 mila iscritti e con Antonio de Lucia, presidente di Sidri, la Società italiana del dottorato di ricerca, impegnata a valorizzare ruolo e potenzialità dei dottorandi e dei dottori di ricerca, in ambito pubblico e privato. L'accordo con il Consiglio nazionale forense, il Colap e il Sidri si aggiunge ai protocolli che il ministro Brunetta ha già firmato nei mesi scorsi (Associazione professioni italiane, la Rete delle professioni tecniche, il Comitato unitario professionisti, associazioni non ordinistiche (Assoprofessioni), Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), e a quelli che firmerà nelle prossime settimane (Federazione del Settore delle Professioni di Confcommercio) mobilitando e coinvolgimento milioni di professionisti, ordinistici e non ordinistici, in tutto il Paese.
  A questo punto, è possibile intravedere le potenzialità dei sistemi di intelligenza artificiale applicati ad «inPA»: una volta formati gli elenchi, le pubbliche amministrazioni dovranno attingervi – sempre nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza – per la stipula dei contratti. Per esempio, l'articolo 1, comma 8 , decreto-legge n. 80 del 2021, prevede che «[l]e amministrazioni, sulla base delle professionalità che necessitano di acquisire, invitano almeno quattro professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la parità di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli incarichi di collaborazione».
  In questo contesto stiamo avviando una analisi in tema dell'intelligenza artificiale a partire anche dalla letteratura e dai documenti già prodotti di cui a titolo di esempio, si citano, a livello nazionale, il Libro bianco sull'intelligenza artificiale a cura della
Task force sull'intelligenza artificiale dell'Agenzia per l'Italia digitale e, a livello europeo gli «Orientamenti etici per un'IA affidabile» a cura del Gruppo indipendente di esperti di alto livello istituito dalla Commissione europea nel giugno 2018). L'obiettivo è di individuare eventuali applicazioni dell'intelligenza artificiale al settore pubblico, anche correlate con le nuove procedure di reclutamento sopra esposte, in modo da rendere più efficienti ed efficaci i relativi processi di selezione, fermo restando il pieno rispetto del General Data Protection Regulation (Gdpr) e il fatto che i sistemi software che implementano algoritmi intelligenti anche dotati di strumenti di machine learning siano sempre usati come supporto e non come sostituzione delle attività svolte, dal personale.
  A titolo esemplificativo, e possibile immaginare che, in futuro, la piattaforma consiglierà alle pubbliche amministrazioni di convocare alcuni candidati piuttosto che altri, sulla base di procedimenti algoritmici volti a selezionare il profilo più attinente alle esigenze del datore di lavoro pubblico.
  Resta fermo – beninteso – che le pubbliche amministrazioni saranno sempre libere di discostarsi dai suggerimenti dell'intelligenza artificiale. Questo è un punto che è bene chiarire. Con gli strumenti descritti non si intende assolutamente intaccare i principi in materia sanciti dalle fonti europee (l'articolo 22, regolamento UE 2016/679) e dalla giurisprudenza nazionale (si vedano in proposito gli importanti principi sanciti, fra gli altri, da Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270).
  In altri termini, resterà intatto il diritto di ciascun candidato a che le procedure che lo riguardano vengano sempre intermediate, in ultima battuta, dall'intervento umano. In aggiunta, gli algoritmi che regoleranno il funzionamento degli elenchi su «inPA» saranno perfettamente intellegibili e, di conseguenza, sindacabili in sede giurisdizionale secondo i normali canoni che regolano la materia.
  In conclusione, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito delle procedure di reclutamento rappresenta ormai un'esigenza improcrastinabile. Per questo motivo, gli ultimi interventi normativi hanno cercato di delineare un quadro di regole certe per permettere alle pubbliche amministrazioni di usufruire di «inPA» e per applicare, in futuro ed a seguito di analisi approfondite, l'intelligenza artificiale ai metodi di selezione del personale pubblico. Si tratta di una sfida da raccogliere ora che l'attuazione del Pnrr richiederà uno sforzo supplementare. L'utilizzo di tali strumenti, tuttavia, non dovrà e non potrà tradursi in una violazione delle basilari regole delineate dall'ordinamento europeo e dalla giurisprudenza amministrativa, volte a tutelare i diritti dei soggetti interessati dalle decisioni amministrative algoritmiche.

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.


   GAGLIARDI. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in Italia la professione di chimico è un'attività professionale regolamentata, ai sensi del regio decreto n. 842 del 1° marzo 1928 e riconosciuta come professione sanitaria ai sensi della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018;

   l'articolo 16 del sopra menzionato regio decreto recita: «Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura e applicata possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo dei chimici»;

   l'iscrizione all'albo professionale dei chimici è subordinata al superamento di apposito esame di Stato, come riformato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, al cui articolo 36, comma 1, lettera b), viene specificato che la direzione dei laboratori chimici è un'attività professionale esclusiva e riservata ai chimici iscritti all'ordine;

   rientra tra le attività del chimico quella di fornire agli uffici della pubblica amministrazione certificati di valutazione di quanto richiesto e la sua professione, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, prevede la direzione dei laboratori chimici che può essere svolta esclusivamente se si è regolarmente iscritti all'ordine;

   l'affidamento dei laboratori a chimici iscritti all'ordine è dunque una condicio sine qua non per procedere al loro accreditamento ai sensi della normativa Uni Cei EN ISO/IEC 17025:2018;

   il decreto interministeriale 22 dicembre 2009 di attuazione dell'articolo 4 della legge n. 99 del 2009 recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, designa Accredia quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento degli organismi di certificazione dei sistemi di gestione, dei prodotti, dei servizi offerti dalle imprese e di certificazione della sussistenza dei requisiti della normativa europea da parte dei laboratori chimici pubblici e privati preposti alla valutazione della conformità per conto della pubblica amministrazione;

   lo scopo dell'accreditamento è attestare, in modo autorevole, la competenza di un laboratorio chimico ad eseguire e certificare attività di valutazione della conformità riservata al chimico;

   i laboratori sia pubblici che privati vengono accreditati da Accredia secondo la normativa europea anche in assenza di un direttore chimico iscritto all'ordine;

   nel modello predisposto per la richiesta di accreditamento per laboratori di prova anche per la sicurezza degli alimenti (DA-02), non si prevede l'obbligatorietà della figura di un chimico regolarmente iscritto all'albo per ricoprire la qualifica di responsabile di laboratorio (direttore);

   Accredia non verifica l'idoneità professionale del responsabile di laboratorio chimico secondo quanto previsto dalla normativa italiana delle professioni regolamentate;

   la presenza del marchio Accredia senza un preventivo accertamento che a capo del laboratorio sia preposta una figura professionale idonea, produce secondo l'interrogante una rappresentazione ingannevole della realtà del laboratorio stesso, in quanto fornisce di fatto una legittimazione di adeguatezza in realtà solo formale che, nel caso di laboratori pubblici o privati che operano in materia di sanità pubblica e ambientale, può rappresentare un potenziale pericolo per i consumatori, oltre a comportare la violazione di norme interne ed europee –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, in caso affermativo quali iniziative, per quanto di competenza, intendano intraprendere per garantire un pieno rispetto delle norme con riferimento a quanto illustrato in premessa.
(4-10414)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, sentita la direzione generale competente del Ministero dello sviluppo economico e il Ministero della salute, si rappresenta quanto segue.
  L'interrogante fa riferimento alla procedura di accreditamento per laboratori chimici.
  Come ricorda l'interrogante, in Italia l'esercizio della professione di chimico era regolamentato dal regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, il cui contenuto è stato quasi interamente abrogato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», che all'articolo 4, comma 1, rubricato «Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie», ha sostituito i capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. In particolare, con la suddetta riforma normativa, l'Ordine dei chimici è stato inserito tra gli Ordini delle professioni sanitarie sottoposte alla «alta vigilanza» del Ministero della salute, con la conseguente applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, ivi compresa l'obbligatorietà dell'iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza, ai fini dell'esercizio della relativa attività sanitaria 5 (confrontare articolo 5 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modificazioni e integrazioni).
  Della disciplina dell'ordinamento, dell'albo e dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato della professione di chimico, si occupa, tra l'altro, anche il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti». In particolare, l'articolo 36 «Attività professionali» del Capo VII («Professione di chimico») prevede che la direzione di laboratori chimici rientri tra le attività che formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A (titolo professionale di chimico) dell'albo professionale dell'ordine dei chimici.
  L'articolo 36, comma 1, lettera
b) del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, stabilisce che «Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A [...]: direzione di laboratori chimici la cui attività consista anche nelle analisi chimiche [...]». Ancora, l'articolo 9 «Attività professionali» dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 precisa che «l'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente».
  Ciò premesso, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 3 del 2018, la figura del chimico è diventata professione sanitaria. Per rispondere all'atto in parola, è stato dunque interpellato il Ministero della salute, competente in materia, il quale ha rappresentato quanto segue.
  L'articolo 8, comma 7, della citata legge n. 3 del 2018 prevede che, «fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e di fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici [siano] istituiti, all'interno delle relative sezioni A e B, i settori “Chimica” e “Fisica” nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328». Il successivo comma 8 stabilisce, inoltre, che il Ministro della salute adotti gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici.
  Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra menzionate, il Ministero della salute ha adottato, con il parere favorevole della Federazione nazionale degli ordini dei chimici e dei fisici, il decreto ministeriale 23 marzo 2018 recante «Ordinamento della professione di chimico e fisico».
  Sul punto, il Ministero della salute evidenzia che per la professione di chimico esistevano già gli ordini professionali, pertanto, con il citato decreto ministeriale, lo stesso Ministero ha proceduto a trasformare i preesistenti Ordini dei chimici in ordini dei chimici e dei fisici, istituendo un albo professionale unico per le due professioni, all'interno del quale sono state istituite le sezioni A e B, ripartite a loro volta nei settori di chimica e fisica.
  Agli iscritti alle sopra citate sezioni spettano il titolo di chimico e fisico (sezione A dell'albo professionale), e di chimico
junior e di fisico junior (sezione B dell'albo professionale).
  Poiché, a normativa vigente, quella del chimico è ormai una professione sanitaria, per l'esercizio della professione è necessaria l'iscrizione al relativo albo, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, previo esame di Stato, anche quando ricopra il ruolo di direttore di un laboratorio chimico.
  Quanto al rapporto che intercorre tra l'accreditamento e l'esercizio delle professioni cosiddette «protette» o «regolamentate», è stato interpellato l'Ente unico nazionale di accreditamento Accredia, che rappresenta quanto segue.
  Accredia riferisce di aver avuto numerosi incontri con il Consiglio nazionale dei chimici, durante i quali è stato ribadito che il compito di tutelare la pubblica fede e di vigilare in merito al corretto esercizio di attività proprie delle professioni «protette» (riservate o tipiche) è affidato dalla legge agli Ordini professionali stessi, e non può quindi essere delegato ad altri.
  Nondimeno, siccome in nessun caso l'applicazione della norma tecnica UNI CEI EN ISO/IEC 17025, richiamata dall'interrogante, può avere come risultato la violazione della legge, Accredia riferisce di aver previsto nel proprio «Regolamento per l'accreditamento dei laboratori di prova», già a decorrere dal 9 aprile 2018, la prescrizione che, laddove esistano requisiti cogenti per la firma dei rapporti, il laboratorio è tenuto a rispettarli.
  Inoltre, nella modulistica per la richiesta di accreditamento, i soggetti richiedenti devono sottoscrivere la dichiarazione «di essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per l'esercizio delle attività richieste in accreditamento» (modulo DA-00 «Domanda di accreditamento», rev. 12 del 3 maggio 2021).
  Si precisa che, qualora, anche a seguito di iniziative assunte dai competenti ordini professionali, venga accertato dall'autorità giudiziaria che in un laboratorio di prova la direzione tecnica o la responsabilità dell'atto professionale sia stata affidata a chi non possiede i requisiti autorizzativi previsti dalla legge, Accredia è tenuta a prendere i provvedimenti di competenza (in quanto la dichiarazione resa in sede di domanda di accreditamento risulterebbe mendace).
  Nel 2020, Accredia ha avviato un tavolo di lavoro con i principali Ordini professionali. Tra le altre cose, il citato tavolo affronta il problema di come l'articolato impianto legislativo delle professioni sanitarie si inserisca nel variegato contesto delle attività accreditate dai laboratori e si pone l'obiettivo di definire le procedure con le quali l'ente unico nazionale di accreditamento possa segnalare eventuali presunte irregolarità agli ordini.
  Va precisato, altresì, che la norma di riferimento UNI CEI EN ISO/IEC 17025 non distingue le modalità di accreditamento volontarie da quelle regolamentate. Il principio è sancito dallo stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e si applica all'accreditamento, utilizzato su base obbligatoria o volontaria, in relazione alla valutazione della conformità, indipendentemente dallo
status giuridico dell'organismo che vi procede.
  Resta fermo dunque che, nell'accreditamento, i requisiti relativi alla competenza del personale sono un punto fondamentale.
  Per qualsiasi ulteriore chiarimento in relazione alle criticità sollevate dall'interrogante, si rimanda al Ministero della salute, competente in materia.

Il Viceministro dello sviluppo economico: Gilberto Pichetto Fratin.


   GALANTINO e VARCHI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2019 è stato pubblicato il bando di concorso, per titoli ed esami, per la copertura di duemilatrecentoventinove (2329) posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia, ad eccezione della regione Valle d'Aosta;

   il concorso è stato bandito per il Ministero della giustizia dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (Ripam);

   grazie al minor numero di candidati, è già stata completata la procedura per il profilo di 28 funzionari dell'organizzazione nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (codice FO/MG), con l'approvazione della graduatoria definitiva e l'assunzione dei vincitori;

   al contrario, per il profilo di 2242 funzionari giudiziari nei ruoli nell'Amministrazione giudiziaria (codice F/MG), è stata espletata la sola prova preselettiva, superata da 7021 idonei, a cui si aggiungono circa mille candidati esonerati dalla stessa prova, per un totale di circa 8.000 candidati, che dopo un anno e mezzo sono ancora in attesa di svolgere le prove scritte e gli orali;

   risultano periodici avvisi inerenti ad altre procedure concorsuali bandite anche successivamente (comune di Roma, 2800 tecnici per il Sud, regione Campania) e lo svolgimento di altri concorsi del comparto giustizia in tempi celeri (operatore giudiziario, cancelliere esperto, 150 funzionari giudiziari nei distretti di corti d'appello del nord Italia);

   considerate le nuove modalità previste per lo svolgimento dei concorsi pubblici (di cui al protocollo del Comitato tecnico-scientifico e al decreto-legge n. 44 del 2021, il silenzio sul concorso 2329 funzionari giudiziari appare del tutto ingiustificato;

   l'articolo 10, comma 3, del predetto decreto n. 44 del 2021 contempla la possibilità per le pubbliche amministrazioni di prevedere, per i bandi da pubblicare, l'espletamento della sola prova scritta e di una eventuale prova orale;

   la suddetta ratio è applicabile anche per il concorso per 2329 funzionari del Ministero della giustizia, in quanto il Ministero ha urgenza di assumere personale e la situazione pandemica richiede una semplificazione della procedura concorsuale;

   il nuovo protocollo sullo svolgimento dei concorsi pubblici, definito dal Cts, prevede la ripartenza dei concorsi dal 3 maggio 2021. Circa lo svolgimento delle prove selettive in presenza, stabilisce che «le prove selettive in presenza dovranno avere una durata massima di 60 minuti» –:

   quali siano le determinazioni del Governo in merito:

    a) alla tempistica entro cui espletare la prova scritta;

    b) alla sede (o sedi) di svolgimento della prova;

    c) alle modalità di svolgimento della prova, compatibili con il protocollo del Cts, che prevede il limite massimo di un'ora per lo svolgimento della prova;

    d) alla possibilità di eliminare una delle due prove per velocizzare l'intera procedura e far fronte alla carenza di organico, che incide sull'efficienza e sull'operato del Ministero.
(4-09416)

  Risposta. — Rispondo all'interrogazione in esame, riguardante gli sviluppi previsti per il concorso Ripam per 2.329 posti da funzionario nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.
  Con l'atto di sindacato ispettivo in argomento si chiedono chiarimenti in merito alle soluzioni che il Governo intende adottare per dare seguito a tale concorso, il cui bando è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 59 del 26 luglio 2019. Segnatamente, l'interrogante desidera conoscere gli indirizzi del Governo in merito:

   a) alla tempistica entro cui espletare la prova scritta;

   b) alla sede (o sedi) di svolgimento della prova;

   c) alle modalità di svolgimento della prova, compatibili con il protocollo del Cts, che prevede il limite massimo di un'ora per lo svolgimento della prova;

   d) alla possibilità di eliminare una delle due prove per velocizzare l'intera procedura e far fronte alla carenza di organico, che incide sull'efficienza e sull'operato del Ministero.

  La risposta ai suddetti quesiti richiede una breve premessa.
  Com'è noto, lo scoppio della pandemia da COVID-19 ha imposto l'adozione di misure straordinarie per mitigare l'aumento dei contagi. Di conseguenza, i vari atti normativi – di rango primario e secondario – che si sono susseguiti hanno sostanzialmente congelato le procedure concorsuali per l'accesso al lavoro nelle pubbliche amministrazioni fino ai primi mesi del 2021. Al termine di tale periodo straordinario, l'articolo 1, comma 10, lettera
z) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, ha disposto che «a decorrere dal 15 febbraio 2021 sono consentite le prove selettive dei concorsi banditi [...] nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico».
  Con riguardo al concorso in questione, quindi, a marzo 2021 è stata pubblicata la graduatoria di merito per il reclutamento soltanto dei ventotto funzionari dell'organizzazione nei ruoli del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Per il profilo di 2.242 funzionari giudiziari nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, invece, la procedura è rimasta sospesa dopo che – nel novembre 2019 – si era tenuta la prova preselettiva, la quale era stata superata da 7.021 candidati.
  Per ovviare allo stallo generalizzato venutosi a creare nei concorsi pubblici, il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ha previsto una disciplina speciale per semplificare lo svolgimento delle procedure comparative, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità.
  In primo luogo, l'articolo 10, comma 3, ha previsto che «[f]ino al permanere dello stato di emergenza [...], per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le amministrazioni [...] possono prevedere [...], qualora non sia stata svolta alcuna attività, [...] per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale».
  La disposizione citata, nonostante rechi un'indubbia semplificazione delle procedure comparative, può trovare applicazione soltanto «qualora non sia stata svolta alcuna attività». Tale precisazione si è resa necessaria per evitare che si concretizzasse una lesione dell'affidamento e della
par condicio dei candidati nei concorsi già banditi.
  Ora, nella procedura in questione, le attività sono già cominciate e, segnatamente, la prova preselettiva è stata svolta nel novembre 2019. Per tale ragione, la disposizione citata non è applicabile e, di conseguenza, non è neppure percorribile la strada di ridurre unilateralmente il numero e l'articolazione delle prove d'esame previste originariamente dal bando. Fare altrimenti vorrebbe dire invalidare l'intero concorso, in danno degli stessi candidati.
  Per altro verso, l'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 44 del 2021 ha previsto altresì che «[d]al 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico [...]». In applicazione di tale disposizione, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha adottato, il 15 aprile 2021, il «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici».
  Sennonché, com'è noto, il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, così come recentemente novellato dall'articolo 3, comma 1, decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, ha previsto, all'articolo 9-
bis, che «[a] far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 [...] l'accesso ai [...] concorsi pubblici». Quindi, attualmente, per garantire il corretto svolgimento delle procedure concorsuali non è sufficiente rispettare il protocollo adottato dal Dipartimento della funzione pubblica, ma è necessario altresì che i candidati si muniscano del cosiddetto green pass.
  Preso atto della situazione, in via precauzionale si è reputato necessario differire ulteriormente – e per un tempo ragionevole — la ripresa delle attività concorsuali nella procedura comparativa per la selezione dei restanti 2.242 funzionari giudiziari nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria. Ciò per due ordini di motivi: da un lato, perché l'obbligo di munirsi del cosiddetto
green pass per la partecipazione ai concorsi è frutto di una sopravvenienza normativa e, dunque, necessita di un lasso di tempo ragionevole per essere adempiuto dai cittadini, onde scongiurare il rischio di restringere inopinatamente il numero dei partecipanti; dall'altro lato, perché gli attuali candidati al concorso, i quali – tra l'altro – hanno superato la prova preselettiva, hanno presentato le proprie domande più di un anno fa, quando cioè la certificazione verde era lungi dall'essere obbligatoria, da ciò discendendo che dev'essere garantito (a maggior ragione) a loro un congruo lasso di tempo per adeguarsi alla prescrizione normativa.
  In ogni caso, chiarite le ragioni che hanno giustificato un temporaneo rallentamento della procedura, si segnala che il 13 ottobre 2021 si sono tenute le prove scritte del concorso presso le sedi indicate nell'avviso di convocazione comunicata ai candidati il 28 settembre 2021 (e consultabile al
link https://bit.ly/3aNKlzX). Le prove si sono peraltro svolte nel pieno rispetto del citato protocollo di sicurezza elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità specificate nell'avviso di convocazione.
  Successivamente, il 15 ottobre 2021, è stato pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale, elaborato in base ai risultati conseguiti dai candidati nelle prove scritte (consultabile al
link https://bit.ly/3aR5WX3).
  In conclusione, quindi, si ritiene che il ritardo accumulato nella procedura comparativa in questione sia stato determinato da cause di forza maggiore – quali la pandemia e le problematiche organizzative connesse – che nulla hanno a che vedere con la responsabilità delle amministrazioni dello Stato coinvolte. Al contrario, queste ultime hanno cercato di garantire il corretto, trasparente ed imparziale svolgimento del concorso, tutelando altresì il diritto alla salute dei candidati. Con il progressivo miglioramento della crisi pandemica, dettato anche dal successo della campagna vaccinale, è stato possibile ricostituire il fisiologico svolgimento della procedura comparativa, che attualmente è destinata a concludersi in tempi brevi.

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.


   GIACHETTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto riportato dai principali organi di stampa nazionale, Moussa Balde, ventitreenne proveniente dalla Guinea, domenica 23 maggio 2021, si è suicidato impiccandosi con un lenzuolo nel Centro di permanenza per i rimpatri di Torino;

   il ragazzo, come documentato da un video diventato immediatamente virale su tutti i social, il 9 maggio 2021 era stato vittima a Ventimiglia, fuori da un supermercato in cui chiedeva l'elemosina, di una brutale aggressione xenofoba da parte di tre cittadini italiani che lo avevano preso a bastonate, a cazzotti in testa, in faccia e a calci nell'addome mentre era già per terra;

   gli aggressori di questo efferato pestaggio sono stati identificati e denunciati a piede libero per rispondere del reato di lesioni aggravate, mentre Balde dopo il ricovero in ospedale e una prognosi di 10 giorni, era stato trasferito dalla Liguria al Cpr di Torino in quanto privo di documenti e dunque «clandestino»;

   secondo quanto riportato oggi in un articolo de Il Riformista, il ragazzo si trovava per non meglio precisati «motivi sanitari» in una cella in isolamento dove poi è stato rinvenuto senza vita; inoltre, viene riportato che alcuni testimoni raccontano che al ragazzo erano state negate richieste di aiuto e di soccorso per i dolori e che le botte ricevute erano state ignorate dagli operatori, dalle guardie e dallo staff medico del centro di detenzione;

   secondo quanto dichiarato in un articolo di Repubblica del 24 maggio 2021 da Monica Gallo, garante per i detenuti del comune di Torino e referente per il monitoraggio delle condizioni delle persone accolte nel Cpr di Torino: «Musa era estremamente vulnerabile (...) quel caso doveva avere la massima attenzione, avevo sollecitato su questo la direzione del Cpr. Avevo contattato l'area migranti del garante nazionale proprio per capire gli aspetti cui porre più attenzione: da un punto di vista giuridico, Musa era la parte offesa di un procedimento penale»;

   in diversi atti normativi in materia di immigrazione viene ribadito il principio per cui in tali strutture lo straniero deve essere trattenuto con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignità –:

   se il Ministro interrogato sia conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non intenda valutare l'opportunità di acquisire, per quanto di competenza, ulteriori elementi, anche promuovendo iniziative ispettive e di controllo al fine di verificare se il ragazzo abbia ricevuto la necessaria assistenza medica e il dovuto supporto psicologico a fronte di una prevedibile condizione di fragilità a seguito della grave aggressione subita pochi giorni prima;

   se, anche alla luce del caso esposto in premessa, non intenda valutare, per quanto di competenza, l'adozione di iniziative volte al superamento di tali strutture o quanto meno a modifiche normative che garantiscano il rispetto dei diritti e la sicurezza delle persone ivi trattenute.
(4-09370)

  Risposta. — Con riferimento a quanto evidenziato con l'atto di sindacato in esame, si rappresenta quanto segue.
  Come riportato nell'interrogazione, il suicidio del giovane Moussa Balde è avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 maggio 2021 nel CPR di Torino.
  Qualche giorno prima, il predetto era stato vittima di un'aggressione a Ventimiglia ed era stato condotto all'ospedale di Bordighera per le cure del caso. Dagli accertamenti effettuati emergeva che il medesimo aveva diversi precedenti penali, anche per lesioni personali e detenzione abusiva di armi, e che nei suoi confronti era già stato emesso un provvedimento di espulsione da parte del prefetto di Imperia. In ragione di tali precedenti, il giovane veniva trasferito dall'ospedale al CPR di Torino, munito di un certificato di idoneità alla vita in comunità ristretta, rilasciato dall'ASL di Imperia e, appena giunto nel centro, confermato del direttore sanitario della struttura, che sottoponeva immediatamente alla visita di primo ingresso il cittadino straniero ivi giunto. Successivamente, il 12 maggio, il giudice di pace di Torino convalidava il trattenimento, con provvedimento con il quale si rilevava in particolare che «non sono emersi elementi tali da far ritenere illegittimo il decreto di espulsione, né sono state rilevate circostanze di cui all'articolo 19 T.U.I.».
  Non consta che, in data successiva all'udienza, i legali del signor Balde abbiano fatto pervenire segnalazioni utili a far ritenere che lo stesso si trovasse in una situazione di fragilità psicologica o che fosse stato vittima di atti di aggressione precedentemente al suo trasferimento presso il C.P.R. di Torino né risultano richieste di rimpatrio assistito nel Paese di origine.
  A seguire, il signor Balde veniva sottoposto a colloquio conoscitivo dalla psicologa in servizio presso il centro, anche alla presenza del responsabile del supporto legale. In tale circostanza non emergevano vulnerabilità, anzi il cittadino straniero si mostrava collaborativo e non evidenziava segnali di fragilità o intenti autolesionistici e dichiarava di essersi procurato con una caduta accidentale le ferite riscontrate durante la visita.
  Va anche precisato che, al suo arrivo, il Balde era stato collocato come unico occupante in uno specifico reparto del centro, per una precauzione di carattere medico, in considerazione di una sua possibile patologia dermatologica contagiosa, esclusa poi dal successivo accertamento clinico.
  Il successivo 19 maggio, al cittadino straniero venivano rimossi i punti di sutura alle due ferite al capo e il 21 maggio lo stesso era nuovamente convocato presso l'ambulatorio medico per la verifica delle sue condizioni di salute.
  In tale occasione, gli veniva prospettata l'opportunità di una sistemazione nell'area comune della struttura, cosiddetta «Area verde», ipotesi tuttavia respinta dall'interessato.
  Si segnala che la direzione dell'ente gestore, al fine di acquisire una valutazione ancora più accurata dello stato psichico del Balde, aveva deciso di fissare per il 24 e il 25 maggio successivi un appuntamento con lo psichiatra per un colloquio con l'ospite e un nuovo colloquio con la psicologa, che però purtroppo non hanno potuto essere svolti per il gesto estremo del migrante guineano, verificatosi, come detto, il 23 maggio.
  Alla luce degli elementi appena rassegnati, la semplice successione dei fatti induce a escludere che nel caso in questione vi siano state negligenze degli operatori che abbiano potuto concorrere a determinare il doloroso evento.
  Riguardo, infine, al miglioramento delle condizioni di vita all'interno dei CPR, sono stati disposti ingenti interventi presso i CPR di Bari, Milano, Roma e anche della stessa Torino, allo scopo di migliorarne l'efficienza, la capacità e la qualità ricettiva, gravemente compromessa da atti di vandalismo posti in essere dagli stessi ospiti, tenendo anche conto delle esigenze di distanziamento connesse alla pandemia.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.


   LACARRA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   la regione Puglia ha svolto, nel ciclo 2014-2020, il ruolo di autorità di gestione del programma Italia-Albania-Montenegro, di segretariato congiunto Grecia-Italia e di Co-Presidente del Comitato nazionale del programma di vicinato Eni Med, in seno ai programmi dell'Unione europea di cooperazione territoriale europea (Cte);

   nel secondo semestre del 2019 la Commissione europea ha lanciato una serie di idee ad alto impatto sulla nuova programmazione Cte 2021/2027 (quali la riduzione dei programmi, nuovi criteri di allocazione delle risorse finanziarie tendenzialmente penalizzanti per aree costiere a minore densità di popolazione e altro). Nel documento intitolato «Cross-Border Cooperation in the Adriatic-Ionian» (Ref. Ares(2019) 7919639 – 27 dicembre 2019) ha introdotto l'ipotesi di allargare il futuro programma Grecia-Italia sul lato italiano, includendo le regioni Calabria e Basilicata, ma nessuna riduzione del territorio eleggibile pugliese era stata menzionata, né tanto meno erano previste variazioni sul programma Italia-Croazia;

   le proposte della Commissione sono state per lo più osteggiate dai Paesi membri i quali, Italia in testa, hanno espresso la volontà di definire la programmazione Cte 21/27 in base al principio di continuità con il periodo precedente, in particolare per quanto riguarda numero e geografia dei programmi;

   tale volontà era stata parimenti rappresentata dal Parlamento europeo in sede di triloghi ed altre fasi di negoziazione. L'unica novità sostanziale in seguito a questi consessi è stata l'eliminazione del programma Balkan Med, che ha comunque generato a cascata delle dinamiche di riposizionamento geografico da parte degli Stati interessati: essenzialmente Grecia, Bulgaria e Nord Macedonia;

   in Italia le regioni, d'intesa con il DPCoe, hanno in più occasioni convenuto di sostenere il principio della continuità con la programmazione 2014/20, sia in termini di geografia sia in termini di organismi di governance dei futuri Programmi Cte;

   inaspettatamente, con nota della DG Regio Ref. Ares(2021)1226057 trasmessa in data 17 febbraio 2021 alla delegazione italiana presso l'Unione europea la Commissione europea ha rilanciato la propria intenzione di modificare la partecipazione dell'Italia ai Programmi Cte 21/27, con particolare riferimento ai programmi transfrontalieri marittimi nel bacino Adriatico-Ionico;

   la proposta della Commissione è doppiamente penalizzante per la regione Puglia, in quanto prevede l'eliminazione delle province di Brindisi e Lecce dal programma Italia-Croazia e delle province di Foggia e Bari-Andria-Trani (Bat) dal Programma Grecia-Italia. Al contempo, nel programma Grecia-Italia si prevede il coinvolgimento della Basilicata (con la provincia di Matera) e della Calabria (tutte le 4 province maggiori, con l'esclusione della sola Vibo Valentia);

   con riguardo a tale proposta la Commissione europea ha richiesto un riscontro entro il 5 marzo 2021;

   la geografia proposta dalla Commissione europea prevede di fatto l'esclusione dell'intero Salento (Province di Brindisi e Lecce) dagli spazi di cooperazione nell'Adriatico che coinvolgono la Croazia, Paese transfrontaliero per la Puglia, con cui vanta anni di proficua collaborazione;

   nell'attuale ciclo di programmazione il Salento rientra pienamente nell'area geografica Interreg Italia-Croazia e dunque non si comprende la proposta di esclusione da parte della Commissione europea;

   altrettanto incomprensibile è la proposta di escludere le Province Bat e Foggia dal Programma Grecia-Italia; dopo 5 cicli di programmazione che hanno visto partecipe l'intero territorio pugliese, si propone improvvisamente per il periodo 21/27 l'esclusione di territori che hanno avuto eccellenti performance nelle iniziative di cooperazione con i territori costieri della Grecia;

   quel che emerge, oltre a quella che l'interrogante giudica l'arbitrarietà delle esclusioni geografiche proposte, è l'assoluta assenza di riferimenti normativi che possano giustificare tali scelte –:

   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere per farsi parte attiva al fine di tutelare la regione Puglia a fronte della proposta della Commissione europea riportata in premessa e consentire il consolidamento della regione nelle reti di cooperazione territoriale sviluppate negli anni e indispensabili alla crescita dei territori.
(4-08653)

  Risposta. — Facendo seguito all'interrogazione (n. 4/08653) presentata il 19 marzo 2021, nella quale si lamenta, l'esclusione di alcune province pugliesi da due dei programmi di cooperazione territoriale europea (cosiddetta CTE) per il periodo 2021-2027 (Grecia-Italia ed Italia-Croazia) si forniscono, di seguito, chiarimenti in merito alle iniziative che si intendono adottare.
  Come rilevato, la proposta della Commissione vede l'esclusione delle due province salentine (Brindisi e Lecce) dal programma Italia-Croazia 2021-2027, mentre dal programma Grecia-Italia 2021-2027 verrebbero escluse le province più a nord, Foggia e BAT (Barletta Andria Trani). Inoltre, sul programma Grecia-Italia, la Commissione propone l'ampliamento dell'area con l'inclusione della provincia di Matera e delle quattro province ioniche della Calabria con l'intento di caratterizzare maggiormente il programma sul fronte ionico e sugli aspetti della cooperazione culturale e turistica (confrontare Documento Commissione «Cross Border Cooperation in the Adriatic – Ionian» ARES (2019) 7919639 del 27 dicembre 2019).
  Nella proposta finale di Regolamento interreg 2021-2027, all'articolo 4 sono indicate le regole per la copertura geografica dei programmi e in particolare quella della distanza massima dei 150 chilometri tra le coste dei Paesi partecipanti ai programmi di cooperazione con frontiere marittime, fatti salvi i possibili adeguamenti necessari per garantite la coerenza e la continuità delle aree del programma di cooperazione. Nel successivo articolo 8, è indicato che la procedura con la quale la Commissione adotterà l'atto di esecuzione che stabilisce l'elenco delle zone dei programmi interreg, è quella «consultiva» e che, pertanto, gli Stati possono esprimere la loro posizione sulle aree programma sia in sede di
Task Force di programmazione, come espressione della volontà degli Stati partecipanti, che singolarmente, inviando alla Commissione la propria posizione sull'area geografica di ciascun programma.
  Resta però nella disponibilità della Commissione la decisione finale che prenderà le proprie determinazioni, tenendo in considerazione la volontà degli Stati, ma senza esserne vincolata.
  Con riferimento a quanto richiesto, in merito alle concrete iniziative intraprese da questo Ministero per farsi parte attiva nel sostenere la regione Puglia, si rappresenta che il dipartimento per le politiche di coesione ha in più occasioni manifestato il proprio avviso contrario a significative variazioni dei territori coinvolti in questi programmi (tavola rotonda della direzione generale della Commissione in materia di politica regionale e urbana – di seguito anche «DG Regio» – sui programmi Interreg nel Mediterraneo del 20 settembre 2019;
non-Paper dell'Italia sul Mediterraneo inviato alla DG Regio nell'ottobre 2019; missione del dipartimento presso la DG Regio nel dicembre 2019; nota del dipartimento alla DG Regio contenente la proposta italiana sulla geografia dei programmi del giugno 2020; tavoli task force di programmazione 2020 e inizio 2021).
  Infine, si evidenzia che nella lettera di risposta sulla copertura geografica dei programmi che sarà trasmessa alla Commissione per il tramite di S.E. l'ambasciatore italiano presso la rappresentanza permanente a Bruxelles, verrà rappresentata la posizione italiana che non concorda con la proposta della Commissione e, al contempo, suggerisce una possibile soluzione di compromesso.
  In merito alle proposte che vedono penalizzata la partecipazione della regione Puglia ai programmi di cooperazione territoriale per il periodo di programmazione 2021-2027, il dipartimento ha intenzione di trasmettere le seguenti proposte alla Commissione:

   Grecia-Italia

    Si ritiene innovativa e condivisibile la proposta di valorizzare la dimensione ionica del programma, con l'estensione dell'area eleggibile ai nuovi territori italiani di Basilicata (Matera) e Calabria (Catanzaro, Cosenza, Crotone e Reggio Calabria), pur esprimendo preoccupazione per lo squilibrio che si verrebbe a creare tra i territori partecipanti dei due Stati membri. Non si concorda, invece, con l'esclusione delle province di Foggia e BAT (Barletta Andria Trani), vista la consolidata partecipazione dei beneficiari dell'area anche nel 2014-2020 (dieci progetti per un importo totale pari a quasi undici milioni di euro), che conferma la costante presenza di attori delle due province pugliesi sin dall'avvio della cooperazione nell'area, risalente agli anni ‘90.

   Italia-Croazia

    L'esclusione di Brindisi e Lecce da Italia-Croazia 2021-2027, principale programma CBC nel contesto di EUSAIR, indebolirebbe gravemente il ruolo della regione Puglia, e dell'Italia nel suo complesso, nella macroregione. Si evidenzia infatti il ruolo della Puglia e della Croazia nel pilastro IV di EUSAIR, rispettivamente come coordinatore nazionale e come coordinatore del pilastro dedicato al turismo, che vedrebbe indebolito il suo potenziale dalla mancata partecipazione delle due province del Salento.

  Ciò sarebbe particolarmente grave e contraddittorio nell'attuale fase in cui il processo di embedding di EUSAIR e la crisi pandemica in atto richiedono un eccezionale sforzo comune e il pieno coinvolgimento di tutte le principali destinazioni turistiche dell'area (il Salento è senza dubbio una delle mete turistiche e culturali più riconosciute a livello internazionale). Nonostante il programma sia stato istituito solo nel 2014-2020, Brindisi e Lecce hanno fatto registrare un livello di partecipazione significativo, con otto progetti finanziati per un importo totale di cinque milioni di euro e con ulteriori otto progetti, per complessivi 2,5 milioni di euro, di beneficiari appartenenti ad altre NUTS 3, che stanno realizzando attività di cooperazione nell'area di Brindisi e di Lecce.
  Da ultimo, si informa che, nel caso in cui la Commissione non dovesse accogliere la contro-proposta italiana, il nuovo quadro regolamentare per il periodo 2021-2027 amplia la possibilità di partecipazione a partner fuori area programma (articolo 22 Regolamento CTE, articolo 57.4 Regolamento generale sulle disposizioni comuni tra fondi) con il concetto delle «aree funzionali» per cui partner provenienti da aree geografiche non formalmente ricomprese nell'area geografica del programma possono partecipare a progetti di carattere strategico in settori o aree di intervento specifici. Di tale flessibilità regolamentare, il Dipartimento per le politiche di coesione si farebbe promotore per permettere la partecipazione dei territori della regione Puglia ai programmi precedentemente citati.

La Ministra per il sud e la coesione territoriale: Maria Rosaria Carfagna.


   LAPIA. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:

   i Giganti di Mont'e Prama sono sculture scoperte nel 1974 in località Mont'e Prama (comune di Cabras, Sardegna). Si tratta, in sostanza, di reperti molto delicati che nel loro complesso assumono un valore storico e culturale inestimabile, sia per il comune di Cabras che per tutta l'isola: vanno dunque senza dubbio tutelati e preservati;

   il sito, nel complesso, ha da tempo la necessità di urgenti ed estesi interventi di tutela e di indagine archeologica da parte delle istituzioni regionali e nazionali preposte, allo scopo di conoscerne tutte le sue potenzialità e di promuovere al contempo un'adeguata valorizzazione: l'urgenza si fa più pressante in un momento in cui la pandemia da Covid-19 ha costretto tutte le aree culturali del nostro Paese a fermare gli ingressi dei visitatori, diminuendo drasticamente i fondi necessari alla loro tutela e conservazione;

   la Soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari e Oristano, al fine di effettuare un lavoro di restauro delle statue di cui in narrativa, intende ad oggi trasportarle nei laboratori attrezzati di Cagliari. Tutto ciò ha suscitato la ferma indignazione del sindaco del comune di Cabras, Andrea Abis, e dei suoi abitanti, i quali richiedono che i lavori di restauro delle statue siano effettuati in loco, evitando trasporti eccezionali in altra sede: questo al fine di tutelarne l'integrità ma anche per valorizzare il sito stesso, ove sono già presenti i reperti storici;

   il timore del primo cittadino e dei residenti, infatti, sarebbe quello che una volta tradotte le statue a Cagliari, le stesse possano subire un tempo di permanenza estremamente lungo e che, alla fine, potrebbero addirittura non far più ritorno presso l'originaria sede. Dal momento che il sito rappresenta una preziosa risorsa per il comune di Cabras e tutta l'area circostante, ciò arrecherebbe seri danni all'immagine del luogo ed all'economia turistica;

   nei giorni scorsi la soprintendente di Cagliari, dottoressa Maura Picciau, si è recata presso il Museo Giovanni Marongiu di Cabras al fine di effettuare l'ispezione preliminare alle statue: ispezione che prelude al trasferimento presso il laboratorio del museo archeologico nazionale di Cagliari come già sopra descritto. Il sindaco del comune di Cabras, Andrea Abis, ha emanato un'ordinanza di chiusura del museo stesso in data mercoledì 10 febbraio 2021 «per una questione – come lo stesso ha affermato alla stampa – di ordine pubblico». La visita ispettiva, pertanto, non ha avuto luogo come previsto;

   lo scontro che si è creato tra la Soprintendenza ed il comune di Cabras, nella persona del sindaco Abis, rischia adesso di avere risvolti giudiziari, in quanto secondo quanto riportato dalla stampa regionale, la dottoressa Maura Picciau avrebbe presentato un esposto presso il Nucleo per la tutela del patrimonio – Carabinieri;

   i cittadini di Cabras continuano a manifestare il loro fermo dissenso anche con azioni di protesta pubblica come quella che si è svolta sabato 13 febbraio 2021 nel centro della città;

   il Ministro interrogato a seguito di tale protesta ha assicurato a mezzo stampa, che le sculture faranno ritorno nel sito di Cabras una volta completata l'opera di restauro –:

   se il Ministro non intenda promuovere, di concerto con la Soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari ed Oristano, la regione Sardegna ed il comune di Cabras, la redazione di un accordo sottoscritto da tutte le parti in causa, accordo, che si renderebbe opportuno al fine di rassicurare la comunità di Cabras ed i suoi amministratori circa il riposizionamento delle sculture, dopo la fine dei lavori di restauro, presso il loro sito originario.
(4-08344)

  Risposta. — Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo indicato in esame, con il quale l'interrogante ha chiesto notizie sul restauro di alcune statue dei Giganti di Mont'e Prama e di altri reperti presenti nel Museo archeologico di Cabras.
  Più precisamente, l'interrogante chiede «se il Ministro non intenda promuovere, di concerto con la Soprintendenza per i beni archeologici di Cagliari e Oristano, la regione Sardegna ed il comune di Cabras, la redazione di un accordo [...] per rassicurare la comunità di Cabras ed i suoi amministratori circa il riposizionamento delle sculture, dopo la fine dei lavori di restauro a Cagliari, presso il loro sito originario».
  Sulla base degli elementi acquisiti per il tramite della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna (SABAP-CA), si rappresenta quanto segue.
  Attualmente, presso il Museo di Cabras è esposto un cospicuo numero di statue e di modelli di nuraghe provenienti dal sito di Mont'e Prama. Una parte è di competenza del Polo museale della Sardegna, la restante, composta dai reperti provenienti dalle indagini archeologiche condotte sul sito tra il 2014 e il 2016, della Soprintendenza.
  L'intervento conservativo in oggetto, i cui costi sono a carico di questo Ministero, interessa materiali provenienti dagli scavi compiuti nel sito di Mont'e Prama nel 2016. La scelta di effettuarlo presso il laboratorio di restauro della SABAP-CA è la più idonea per assicurare l'assolvimento dei compiti di tutela in capo alla Soprintendenza stessa, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, così come sanciti dall'articolo 1 della legge n. 241 del 1990.
  Il restauro non è più prorogabile e appare fondamentale anche per garantire la futura fruizione e valorizzazione dei reperti, che rivestono una grande rilevanza sul piano storico-archeologico e costituiscono fonte di grande interesse per il pubblico. L'intervento determinerà quindi un effetto positivo per l'offerta culturale e l'attrattiva turistica del Museo archeologico di Cabras, presso cui i reperti saranno ricollocati.
  Sul punto, si evidenzia che, con la recente costituzione della Fondazione Mont'e Prama, è venuto meno il clima di tensione cui fa riferimento l'onorevole interrogante, legato al timore della comunità locale e dei suoi amministratori per il mancato riposizionamento delle sculture presso il loro sito originario dopo la fine dei lavori di restauro a Cagliari.
  L'atto costitutivo della Fondazione è stato firmato il primo luglio, a Cabras, dal Ministro Dario Franceschini, il Presidente della regione autonoma della Sardegna, Christian Solinas, e il Sindaco di Cabras, Andrea Abis.
  Il Ministero della cultura conferirà alla Fondazione: il complesso delle sculture di Mont'e Prama; Pimmobile realizzato in funzione dell'ampliamento del Museo archeologico di Cabras, con un finanziamento di tre milioni di euro nell'ambito del programma d'interventi previsti dal Piano strategico «Grandi progetti beni culturali», annualità 2015/2016; l'area archeologica di Tharros, la Torre di San Giovanni e l'ipogeo di San Salvatore, Pertanto, una volta terminati i lavori di ampliamento del Museo, si assisterà al ricongiungimento dei reperti: vi verranno esposte non solo le statue attualmente presenti ma anche quelle al momento esposte a Cagliari.
  Obiettivi della Fondazione saranno, tra gli altri: la predisposizione e attuazione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione, anche paesaggistica, del «Sistema di valorizzazione integrata territoriale del SInis - Terra di Mont'e Prama»; il potenziamento dei servizi offerti al pubblico, sia in termini di accoglienza sia di promozione della conoscenza; la definizione di un piano di manutenzione programmato dei beni, conferiti, in accordo con la SABAP-CA; l'organizzazione di attività didattiche e formative capaci di avvicinare il pubblico al patrimonio culturale; l'ideazione e la realizzazione di iniziative di ricerca, studio, documentazione, informazione ed educazione, incentivando la collaborazione con università, accademie e centri di ricerca e restauro nazionali e internazionali.

La Sottosegretaria di Stato per la cultura: Lucia Borgonzoni.


   LATTANZIO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   il Maghreb-Europe Gas Pipeline, noto come Meg, è un gasdotto lungo 1.400 chilometri, costato miliardi di dollari dei fondi della Banca europea per gli investimenti, e che da 25 anni trasporta oltre 10 miliardi di metri cubi di gas all'anno dall'Algeria in Europa verso la Spagna e il Portogallo, attraverso il Marocco;

   domenica 31 ottobre 2021 il Presidente dell'Algeria, Abdelmajid Tebboune, ha decretato l'interruzione unilaterale della fornitura del gas verso l'Europa, recedendo unilateralmente al contratto commerciale Meg in essere tra la compagnia petrolifera statale algerina Sonatrach e l'Ufficio marocchino per l'elettricità e l'acqua potabile (Onee). Una scelta unilaterale in un momento particolarmente delicato per i cittadini europei e marocchini, tenuto conto del periodo invernale e dell'aumento dei prezzi del gas naturale con la conseguente ricaduta sul costo delle bollette, luce e i gas in particolare;

   la preoccupante decisione assunta delle autorità algerine compromette il rapporto di fiducia e di buon vicinato che invece dovrebbe contraddistinguere il senso del partenariato. Tale condotta, inoltre, è stata preceduta dall'interruzione delle relazioni diplomatiche tra Algeria e Marocco annunciata dal Ministro degli esteri algerino il 24 agosto 2021;

   per quanto sopra evidenziato risulta evidente come l'Europa non possa essere messa nelle condizioni di subire ricatti né tanto meno di subire qualsivoglia tipo di rallentamenti o carenza nella fornitura di gas concordate;

   la strumentalizzazione dell'energia come arma politica pone a serio rischio la stabilità dell'intera regione mediterranea, oltre a compromettere i rapporti con i Paesi strategici del Mediterraneo quali Spagna, Portogallo e Marocco –:

   se il Governo intenda intraprendere un'iniziativa urgente in ambito europeo allo scopo di ripristinare la fornitura energetica dal gasdotto Meg;

   quali iniziative si intendano mettere in atto, anche a livello diplomatico, al fine di evitare situazioni similari nel futuro;

   se il Governo intenda avviare iniziative diplomatiche e politiche al fine di superare la situazione descritta in premessa e al fine di porre rimedio alla sospensione delle relazioni diplomatiche intraprese in maniera unilaterale dalle autorità algerine nei confronti del Marocco nei mesi scorsi.
(4-10634)

  Risposta. — La questione posta dall'interrogante dell'attuale inutilizzabilità del gasdotto Maghreb-Europe si colloca sullo sfondo di un più generale quadro di preoccupanti dissidi tra Algeria e Marocco, dovuti soprattutto alle persistenti distanze tra Algeri e Rabat sulla questione del Sahara occidentale.
  L'acuirsi delle tensioni è sfociato nella decisione algerina dello scorso 24 agosto di interrompere le relazioni diplomatiche con il Regno del Marocco.
  In risposta al deterioramento delle relazioni tra Algeria e Marocco, l'Italia ha più volte rivolto massaggi distensivi alle parti. In particolare, la Farnesina, in raccordo con le nostre ambasciate ad Algeri e a Rabat, ha in più occasioni ribadito la necessità di ricomporre le divergenze in corso e di trovare una soluzione che consentisse una pronta normalizzazione delle relazioni bilaterali tra i due Paesi.
  Il Ministro Di Maio ha personalmente invitato più volte i due Paesi a una pacifica soluzione della crisi diplomatica in corso. Da ultimo, a margine della visita di Stato del Presidente della Repubblica in Algeria del 6 e 7 novembre e in occasione di un contatto telefonico, il Ministro Di Maio ha sottolineato al Ministro algerino Lamamra e al Ministro marocchino Bourita l'urgenza di superare l'attuale stato di tensione, individuando soluzioni pacifiche e condivise.
  L'Algeria e il Marocco restano, infatti, partner di primo piano per l'Italia e per l'Europa non solo in virtù della profonda cooperazione esistente in ambito economico ed energetico, ma anche per il loro ruolo per la stabilità della regione, del Sahel e del Nord Africa.
  L'Italia considera quindi una stabile, duratura e autentica collaborazione tra i due Paesi come un fattore chiave per assicurare lo sviluppo dell'area e per affrontare efficacemente le minacce che la attraversano.
  In questa prospettiva, durante i recenti colloqui con gli interlocutori algerini e marocchini, il Ministro Di Maio ha auspicato una maggiore integrazione del Maghreb, che necessariamente coinvolga il Marocco e l'Algeria, come possibile volano di sviluppo, pace e sicurezza della regione.
  L'Italia auspica inoltre che la recente nomina di Staffan de Mistura a Inviato personale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Sahara occidentale possa contribuire a favorire il riavvicinamento tra Marocco e Algeria.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Manlio Di Stefano.


   LUPI e SCHULLIAN. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   gli interventi per la salvaguardia di Venezia sono stati affidati mediante una concessione di sola costruzione al Consorzio Venezia Nuova, costituito dalle più grandi imprese di costruzione del territorio nazionale;

   il Consorzio doveva farsi carico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del sistema di paratoie mobili, Mose, e degli interventi diffusi per la salvaguardia della Laguna di Venezia;

   dopo i gravi fenomeni corruttivi che hanno caratterizzato parte della gestione della concessione di costruzione affidata al Consorzio Venezia Nuova il contratto di concessione, in un primo momento, e il consorzio Venezia Nuova, a seguire, sono stati sottoposti al commissariamento;

   i commissari hanno provveduto in assoluta autonomia alla gestione contabile e amministrativa del Consorzio, nonché alla fase di ultimazione dei lavori;

   anche questa gestione commissariale è andata in crisi, posto che le risorse allocate dallo Stato per ultimare i lavori non hanno coperto i lavori realizzativi delle opere e neppure i costi di gestione del Consorzio;

   i commissari hanno generato un legittimo affidamento per le imprese minori, sopravvissute agli scandali, che avrebbero ultimato l'opera;

   la gestione commissariale ha condotto a una fase in cui imprese tra i 10 e i 20 milioni di euro di fatturato hanno accumulato crediti per diversi milioni di euro;

   con il decreto ministeriale n. 518 del 19 novembre 2020, adottato ai sensi dell'articolo 95, comma 18, del decreto-legge, cosiddetto «agosto», n. 104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020 è stata nominata una nuova, figura commissariale con il mandato specifico di ultimare i lavori;

   a seguito di tale nomina, il nuovo commissario, incaricato di completare la più importante opera idraulica italiana, ha siglato ordini e incaricato aziende, prospettando il pagamento in misura ridotta del 60 o 70 per cento del credito originario;

   le conseguenze di una tale gestione, finalizzata alla realizzazione dell'opera, ad avviso degli interroganti fanno prospettare un probabile fallimento delle imprese coinvolte nei lavori di ultimazione, oltre che causare la dispersione di immense risorse dello Stato, che ad oggi ha investito importanti risorse economiche, senza ottenere alcun completamento di un'opera così fondamentale per la città di Venezia e non solo –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per completare l'opera idraulica del Mose, fondamentale per la città di Venezia;

   se siano disponibili ad oggi risorse economiche sufficienti al completamento dell'opera pubblica di cui in premessa.
(4-10451)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo parlamentare in esame gli interroganti chiedono di conoscere le iniziative di questo Ministero per il completamento del sistema Mo.S.E. e delle relative risorse economiche.
  Al riguardo, sulla base delle informazioni fornite dal dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali e dal provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, si rappresenta quanto segue.
  In merito alle iniziative adottate per completare l'opera idraulica del Mo.S.E., si evidenzia che i competenti uffici di questo Dicastero – unitamente al Commissario liquidatore del consorzio Venezia Nuova e della società Cornar – hanno una interlocuzione costante con le imprese creditrici, anche per individuare soluzioni risolutive rispetto all'attuale quadro economico dell'opera.
  Tale attività si sta concretizzando in atti contrattuali aggiuntivi alla Convenzione originaria o attuativi della stessa che consentiranno, da una parte, la prosecuzione senza soluzione di continuità delle azioni difensive dei centri abitati lagunari già avviata lo scorso anno e, dall'altra, la regolamentazione puntuale degli interventi conclusivi dell'opera.
  Il 1° settembre 2021 è stato sottoscritto il 50° Atto attuativo che va a regolamentare tutte le attività dell'avviamento e del funzionamento del sistema Mo.S.E., anche in fase provvisoria, in attesa del suo completamento, collaudo e presa in consegna da parte dell'Autorità competente alla sua gestione; il tutto per garantire l'operatività e l'attivazione delle barriere alle bocche di porto anche in fase emergenziale e provvisoria, come già accaduto per la stagione autunnale 2020.
  In pari data è stato sottoscritto anche il VII Atto aggiuntivo alla Convenzione con il consorzio Venezia Nuova, che provvede alla ricognizione di tutte le somme complessivamente stanziate, all'aggiornamento dello stato di attuazione degli interventi nonché all'aggiornamento dei cronoprogrammi delle attività, come individuate nella delibera CIPESS n. 39 del 9 giugno 2021.
  Infine, si rappresenta che ad oggi sono disponibili le risorse economiche necessarie per il completamento dell'opera in sé e per l'esecuzione di interventi di salvaguardia in laguna, anche grazie allo stanziamento di circa 538 milioni di euro di cui alla citata delibera CIPESS n. 39 del 9 giugno 2021; ciò senza gravare sulla finanza pubblica in quanto il sopra indicato stanziamento CIPESS è il risultato di risparmi da interessi di precedenti finanziamenti pluriennali.
  Queste risorse, già disponibili per la gestione da parte del competente provveditorato alle opere pubbliche, verranno progressivamente allocate sugli interventi mancanti per il completamento e l'avviamento dell'opera.

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: Enrico Giovannini.


   MACCANTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   agli interroganti giungono numerose insistenti segnalazioni in ordine alla pratica – in uso nella città di Torino – di elevare sanzioni per l'attraversamento di un incrocio con semaforo rosso (ex articolo 146, comma 3, del codice della strada), rilevato con il sistema cosiddetto «T-red», anche alle associazioni di volontariato impiegate in servizio di emergenza, nonostante lo stesso codice della strada (articolo 177, comma 2) preveda espressamente una deroga in tal senso per i conducenti delle ambulanze «nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu»;

   stando alle segnalazioni provenienti dagli operatori del settore, l'erronea elevazione della sanzione sarebbe dovuta alla difficoltà del sistema cosiddetto «T-red», installato nelle strade di Torino, di rilevare l'accensione del sistema di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu;

   alla sanzione pecuniaria indebitamente elevata per la violazione accertata, consegue altresì la decurtazione di 6 punti dalla patente per il conducente del mezzo;

   mentre in sede di ricorso giurisdizionale le associazioni di volontariato sono giustamente in grado di ottenere l'annullamento della sanzione pecuniaria indebitamente elevata, la decurtazione dei punti dalla patente – da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – ha invece luogo, senza che gli autisti volontari delle ambulanze possano ottenere il ripristino dello status quo ante in ordine al numero di punti posseduti –:

   se e quali iniziative di competenza intenda adottare per risolvere questo cortocircuito normativo e amministrativo che porta ad un'indebita e ingiusta vessazione a carico degli autisti volontari delle ambulanze.
(4-06989)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo parlamentare in esame l'interrogante chiede quali iniziative il Governo stia adottando per evitare sanzioni a carico degli autisti volontari delle ambulanze in caso di attraversamento del semaforo rosso, rilevato con apparecchiatura T-red.
  Al riguardo, sulla base delle informazioni fornite dalla direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto e dalla prefettura di Torino per il tramite del Ministero dell'interno, si rappresenta quanto segue.
  I dispositivi per il rilevamento automatico delle infrazioni al semaforo indicante luce rossa sono approvati dalla citata direzione generale ai sensi dell'articolo 45 del codice della strada e dell'articolo 192 del relativo regolamento di esecuzione.
  In generale, tali dispositivi, idonei al funzionamento completamente automatico, sono da considerarsi strumenti di ausilio agli organi di Polizia, i quali, in tempi successivi alla presunta infrazione, possono disporre di adeguata documentazione per l'accertamento della violazione e procedere alla conseguente contestazione differita.
  L'operatore di Polizia, attraverso l'analisi delle immagini fornite dal sistema di rilevazione, ha il compito di verificare se sussistono le condizioni per l'invalidazione della presunta violazione, tra le quali, ad esempio, quelle individuate dall'articolo 177, comma 2, del codice della strada.
  Tale ultima disposizione stabilisce che i conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere.
  In aggiunta, lo stesso articolo, al comma 3, prevede che chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l'obbligo di lasciare libero il passo.
  Di conseguenza, anche i conducenti dei veicoli presenti in prossimità dell'intersezione semaforizzata diversi da quelli dotati di lampeggiante blu e di dispositivo acustico di allarme, al fine di liberare il passaggio al transito dei veicoli adibiti a servizi di soccorso e di emergenza, in talune situazioni, sono costretti essi stessi a commettere la violazione della segnalazione semaforica.
  Ai fini dell'approvazione dei rilevatori automatici d'infrazione al semaforo rosso da parte della citata direzione generale di questo Ministero, è necessario che tali dispositivi siano in grado di produrre una serie di immagini e filmati video (anche a garanzia del presunto trasgressore che può richiederne la visione) che dimostrino l'effettiva violazione e che consentano all'operatore di Polizia di convalidare o meno l'infrazione, tenendo conto anche di situazioni anomale come quella del transito di mezzi di soccorso ed emergenza.
  In particolare, la citata prefettura, nel rappresentare che presso il comando della polizia municipale di Torino non risulta pendente alcun contenzioso, ha evidenziato che il sistema di rilevazione in argomento mette a disposizione degli operatori una sequenza di venti immagini per ogni violazione e che il relativo verbale è prodotto e notificato solo se in nessuno dei fotogrammi risulta visibile il lampeggiante acceso, partendo dal ragionevole presupposto che il lampeggiante sia azionato congiuntamente alla sirena.
  In precedenza, a causa di anomalie del sistema, erano state erroneamente registrate alcune verbalizzazioni con conseguente decurtazione di punti ma, attraverso l'interlocuzione diretta con i responsabili della associazioni di assistenza, il citato Comando ha provveduto ad annullare i verbali in autotutela e a richiedere il ripristino dei punti indebitamente decurtati.

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: Enrico Giovannini.


   UBALDO PAGANO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il 16° Stormo «Protezione delle Forze» nasce per offrire protezione alle installazioni militari in ambito nazionale ed internazionale. La tipologia di missione normalmente assegnata alla componente Fca comprende il concorso al dispositivo di sicurezza di rischieramenti militari all'estero, per operazioni di mantenimento della pace e di soccorso umanitario, nonché l'attuazione in campo nazionale di misure di protezione in occasione di grandi eventi o di mantenimento dell'ordine pubblico;

   dopo lo scioglimento in seguito all'armistizio dell'8 settembre 1943, il 25 maggio 2004 il 16° Stormo viene ricostituito con la denominazione «Protezione delle Forze», presso il sedime di Martina Franca (Taranto), già sede dal 1964 del 3° R.O.C. (Comando Operativo di Regione), e successivamente del Reparto Comunicazioni Operative;

   la città di Martina Franca è, sin dal 1959, una sede storica dell'Aeronautica militare;

   secondo alcuni organi di stampa locale il presidio potrebbe essere trasferito in un'altra città;

   per Martina Franca un eventuale trasferimento del 16° Stormo non rappresenterebbe solo un danno d'immagine, ma anche un problema di ordine economico, considerato il non trascurabile indotto che gravita intorno alla struttura –:

   se intenda confermare o smentire la notizia secondo la quale la sede del 16° Stormo dell'Aeronautica militare, con sede a Martina Franca potrebbe essere presto trasferita in altra sede.
(4-10653)

  Risposta. — L'Aeronautica militare, in linea con le previsioni di legge, ha avviato, già a partire dal 2018, un articolato progetto per la revisione della propria pianta territoriale, capacitiva e organica.
  Il progetto prevede interventi a breve (2-3 anni), medio (3-7 anni) e lungo termine (7-10 anni) che, nel rispondere all'esigenza normativa di razionalizzazione delle Forze armate, salvaguardano l'operatività dell'Aeronautica militare attraverso una distribuzione delle proprie capacità in maniera equilibrata e bilanciata su tutto il territorio nazionale.
  Nel progetto in questione rientra anche la revisione funzionale della componente «Fucilieri dell'Aria» del 16° Stormo di Martina Franca che, va comunque precisato, non vedrà l'avvio di alcuna azione prima del 2025.
  Al momento, infatti, si è ancora in una fase di studio che, necessariamente, coinvolge progettualità infrastrutturali e info-logistiche che richiedono tempi programmatici alquanto protratti.
  Tengo in ogni caso ad evidenziare che, al di là del futuro completamento della valutazione funzionale e operativa in corso, il sedime di Martina Franca continuerà ad assicurare fondamentali funzioni strategiche per la Difesa quali, tra le altre, quelle di telecomunicazione e supporto all'attività di volo, per cui la realtà aeronautica territoriale non è messa in discussione e non è oggetto di valutazione.
  Tanto chiarito, va altresì soggiunto come la Forza armata – e la Difesa – sostenga e continuerà a sostenere il proprio personale con tutti gli strumenti a disposizione per la tutela della dimensione sociale, dei rapporti familiari, della condizione di genitorialità, di fragilità e di ogni altra situazione meritevole di attenzione e protezione contestualizzata alla concreta esigenza operativa e funzionale dello strumento militare.
  

Il Ministro della difesa: Lorenzo Guerini.


   PALAZZOTTO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il rapporto, pubblicato ad ottobre 2021, della Missione indipendente d'inchiesta in Libia, istituita nel 2020 dal Consiglio Onu per i diritti umani con il mandato di verificare il rispetto dei diritti umani nel Paese evidenzia che i crimini di guerra e contro l'umanità sono stati commessi da tutte le parti coinvolte nel conflitto, iniziato nel 2016, contro le popolazioni più vulnerabili presenti sul territorio libico;

   fra queste, il rapporto si concentra esplicitamente su migranti, rifugiati e richiedenti asilo. La loro condizione ha visto un significativo deterioramento a partire dal 2016: «dal momento in cui migranti entrano in Libia diretti in Europa, questi sono sistematicamente sottoposti a una sequela di abusi»;

   nel quadro delle violazioni dei diritti dei migranti, viene delineato il ruolo di primo piano della Guardia costiera libica, che anima un vero e proprio ciclo di violenze e sfruttamento. I migranti solitamente pagano una somma di denaro per salpare dalle coste libiche per poi essere intercettati e catturati – in modo sconsiderato e talvolta fatale – dalla Guardia costiera che li riporta in Libia, dove sono detenuti in centri di prigionia gestiti dal Dipartimento per la lotta all'immigrazione clandestina, in condizioni di terrificanti violazioni dei loro diritti fondamentali;

   il report dettaglia testimonianze di torture e violenze anche di tipo sessuale subite dai migranti detenuti. Soltanto il pagamento di ingenti somme di denaro, lo svolgimento di lavori forzati, l'elargizione di favori sessuali possono fornire vie di fuga. Alcuni testimoni riportano di aver subito l'intero ciclo di violenze per dieci volte;

   se questo è il destino cui vanno incontro migliaia di persone, di moltissimi altri non si ha notizia: secondo il rapporto solo il 30 per cento dei migranti intercettati dalla guardia costiera libica nei primi otto mesi del 2021 figura come prigionieri nei campi di detenzione. Gli altri vengono con tutta probabilità venduti a trafficanti e gruppi armati che li sottopongono a ulteriori abusi quotidiani;

   il rapporto insiste con particolare enfasi sul fatto che si tratta di operazioni sistematiche e diffuse che non hanno mai visto alcun tipo di indagine da parte delle autorità libiche né tantomeno un tentativo di riforma. Al contrario, il mancato accertamento delle responsabilità per gli abusi sui migranti evidenzia una politica di Stato che incoraggia l'estorsione a danni dei migranti detenuti, nonché l'uso di violenze e discriminazioni anche come strumento di deterrenza delle traversate in mare. Tale politica viene messa in atto anche grazie a milizie (alcune delle quali gestiscono i centri di detenzione), reti criminali e trafficanti di esseri umani;

   il coinvolgimento diretto delle autorità governative negli abusi ai danni dei migranti viene testimoniato anche dalla nota informativa sulla Libia della portavoce della Commissaria Onu per i diritti umani, pubblicata il 12 ottobre 2021. Questa si riferisce in particolare alla serie di incidenti verificatisi a inizio ottobre a partire dal raid ordinato dal Ministero dell'interno libico a Gargaresh contro un insediamento informale abitato da centinaia di migranti e richiedenti asilo;

   questi due documenti fanno eco a numerose dichiarazioni istituzionali, diversi report di Ong e giornalistici che da anni denunciano le condizioni disumane dei migranti in Libia e, al contempo, la condotta criminale della Guardia costiera libica;

   con la proroga della missione bilaterale di assistenza alle istituzioni libiche preposte al controllo dei confini marittimi, l'Italia ha rinnovato il proprio supporto alla Guardia costiera libica, incrementandone il finanziamento di circa mezzo milione di euro –:

   quali iniziative intendano assumere, alla luce dei rapporti delle Nazioni Unite richiamati in premessa, affinché venga rivista, in modo sostanziale, la collaborazione dell'Italia con le autorità libiche che si sono macchiate di gravi violazioni dei diritti umani tali da essere considerate un crimine contro l'umanità.
(4-10479)

  Risposta. — L'Italia è costantemente impegnata sul piano bilaterale e multilaterale nel sostegno ad una effettiva transizione istituzionale in Libia. Lo dimostrano le numerose missioni effettuate, da ultimo quella del Ministro Di Maio il 21 ottobre 2021. Vogliamo accompagnare il Paese verso la sua definitiva stabilizzazione sotto il profilo politico-istituzionale e della sicurezza. Questo resta un obiettivo prioritario per la Farnesina, nella consapevolezza che il suo raggiungimento favorirà una maggiore garanzia del rispetto del diritto umanitario e dei diritti umani da parte delle autorità libiche, a beneficio dei libici e dei migranti presenti nel Paese. L'Italia sostiene da sempre un approccio onnicomprensivo al fenomeno migratorio, volto a favorire una gestione più efficace e pienamente rispettosa degli standard internazionali.
  Abbiamo sostenuto con convinzione l'istituzione della missione di accertamento dei fatti sulla Libia da parte del Consiglio diritti umani delle Nazioni Unite, il cui mandato è stato rinnovato recentemente per ulteriori nove mesi. La Missione potrà accertare fatti e circostanze relativi a violazioni e abusi dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario in Libia dal 2016.
  La tutela delle condizioni di migranti e rifugiati è centrale anche nell'ambito della cooperazione bilaterale tra Italia e Libia. Il Governo sostiene il rafforzamento delle capacità delle autorità libiche in attività di ricerca e salvataggio all'interno della propria area di responsabilità e contro il traffico di esseri umani, nel pieno rispetto delle normative internazionali. Questa è, d'altra parte, solo una delle linee d'azione.
  L'Italia resta infatti l'unico Paese europeo ad effettuare evacuazioni dirette dalla Libia. Siamo inoltre tra i principali sostenitori dei rimpatri volontari assistiti, per i quali ci siamo spesi in maniera incessante con le controparti libiche. Negli stessi contatti abbiamo sempre sottolineato – da ultimo il 21 ottobre 2021 durante l'incontro del Ministro Di Maio con il Primo Ministro Dabaiba, a margine della Conferenza sulla stabilizzazione della Libia – la necessità di tutelare migranti e rifugiati.
  Con il Fondo migrazioni, dal 2017 la Farnesina ha investito oltre 84 milioni di euro per migliorare le condizioni di vita di migranti e rifugiati in Libia, valorizzando l'azione congiunta da parte dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni e Alto commissariato Onu per i rifugiati. Le iniziative finanziate con il Fondo comprendono attività di formazione in materia di diritti dei migranti a beneficio delle autorità libiche e il sostegno al meccanismo sul transito di emergenza istituito dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite. Quest'ultimo strumento assiste i rifugiati particolarmente vulnerabili, tra cui quelli reclusi nei centri di detenzione, consentendo loro un'uscita sicura dalla Libia verso una sistemazione regolare in Niger e in Ruanda in attesa del reinsediamento in Paesi occidentali, tra cui l'Italia.
  L'organizzazione dei voli umanitari dalla Libia è recentemente ripresa, pur in presenza di numerose difficoltà. Infatti, anche grazie anche al sostegno della Farnesina e dell'Ambasciata d'Italia a Tripoli, l'Organizzazione internazionale per le migrazioni ha ripreso i voli il 21 ottobre 2021, mentre l'Alto commissariato Onu per i rifugiati è riuscito a far decollare un primo volo umanitario verso Niamey il 5 novembre 2021. Il prossimo volo umanitario verrà effettuato il 21 novembre 2021, se saranno garantite le condizioni di sicurezza necessarie per la sua realizzazione.
  Ci siamo spesi molto affinché la chiusura dei centri fosse espressamente inclusa tra gli impegni per le autorità libiche nelle Conclusioni della seconda Conferenza di Berlino sulla Libia del 23 giugno 2021.
  Sui diritti dell'individuo, in particolare di quelli più fragili, l'Italia non è disponibile a compromessi. Né in Libia, né altrove.

La Viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale: Marina Sereni.


   RAMPELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   negli immobili oggetto del piano integrato «Mezzalupo - Via di Boccea» in regime di edilizia agevolata, oggetto del bando della Prefettura di Roma n. 3909/Gab. del 3 aprile 2002, vivono circa 50 famiglie, tutte con componenti appartenenti alle Forze di polizia ed impegnati nel delicato comparto della lotta alla criminalità organizzata;

   la normativa di riferimento, che consente di realizzare interventi edilizi, è il decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e, in particolare, l'articolo 18, che prevede l'elargizione di un contributo economico a fondo perduto alle imprese costruttrici al fine di attenuare il costo di costruzione;

   tenuto conto dello speciale regime giuridico a cui sono sottoposti, nonché del contributo economico concesso alle imprese per la relativa costruzione, i medesimi immobili sono vincolati ad un prezzo massimo di cessione, così come calcolato e previsto nella convenzione urbanistica stipulata nel 2004 tra il soggetto attuatore del programma edilizio ed il comune di Roma, che ha concesso il diritto superficiario sulle aree ove gli stessi sono stati realizzati;

   da un'approfondita disamina della normativa di settore emerge che le abitazioni in questione sono state edificate su un terreno di proprietà del comune di Roma in ragione delle dichiarate finalità sociali che tali immobili sono tenuti a perseguire e a tutt'oggi il comune risulta il legittimo proprietario dell'area dove gli stessi sono stati realizzati dal soggetto attuatore, che ne detiene solo la proprietà superficiaria, mentre nulla si dispone in merito a cosa accadrà al termine del periodo di locazione;

   i vincoli indicati all'interno della convenzione non scadono con lo spirare del termine dei contratti di locazione in essere; al contrario, la convenzione ha una durata di 99 anni che impedisce qualsiasi tipo di speculazione monetaria in ragione delle citate finalità pubbliche e di tutela di particolari lavoratori impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;

   il decreto ministeriale n. 185 del 2014 (cosiddetto decreto Lupi) prevede una importante attenuazione del canone di locazione in base alle varie fasce di reddito dei locatari, provvedimento che tuttavia non viene applicato dai soggetti attuatori nei casi in esame in quanto ritenuto irretroattivo e, pertanto, non valido per le convenzioni stipulate ante 2014, creando di fatto una evidente disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi inquilini che vivono in abitazioni realizzate dopo il 2014;

   manca ormai pochissimo alla scadenza dei contratti di locazione (2022-2023) e 50 famiglie di appartenenti alle Forze di polizia, con bambini ed anziani, rischiano di perdere la propria abitazione principale;

   molti inquilini, peraltro, sono vicini a un'età ormai prossima alla pensione e tale aspetto, unito all'impossibilità stabilita per legge di possedere un'altra abitazione idonea alle esigenze familiari, preclude agli stessi di accedere al mutuo per l'acquisto di un'altra casa: una vera e propria beffa causata da una lacuna normativa alla quale occorre porre rimedio –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo.
(4-10331)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo parlamentare in esame cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'interrogante chiede se il Governo sia a conoscenza della situazione in cui versano circa 50 famiglie, appartenenti alle forze dell'ordine, assegnatarie di alloggi di edilizia agevolata facenti parte del piano integrato «Mezzalupo» in via di Boccea a Roma.
  Al riguardo, sulla base delle informazioni fornite dalla direzione per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali e dal Ministero dell'interno, si rappresenta quanto segue.
  A partire dall'anno 2005, la prefettura di Roma ha assegnato in locazione 54 alloggi di edilizia agevolata, realizzati ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, in conformità alle prescrizioni del bando n. 3909/Gab. del 3 aprile 2002.
  Tali alloggi sono assoggettati al regime normativo stabilito dalla Convenzione del 21 settembre 1998 tra l'allora Ministero dei lavori pubblici ed il soggetto affidatario Boccea Imprese Riunite srl; in particolare, l'articolo 18 stabilisce che la conduzione di tali alloggi da parte degli inquilini è strettamente connessa all'esercizio delle funzioni svolte e solo per la durata del vincolo di locazione, che corrisponde a 17 anni.
  La scadenza del termine di locazione sortisce un effetto estintivo degli obblighi convenzionali cui sono sottoposte le parti e il soggetto attuatore resta l'unico interlocutore che può consentire la prosecuzione del rapporto di locazione.
  In relazione ad analoga situazione per altro programma realizzato ai sensi della normativa citata, gli uffici di questo Ministero, unitamente al SUNIA e ad alcuni inquilini interessati, si sono attivati per un confronto tra soggetto attuatore e locatari per la gestione degli alloggi alla scadenza del vincolo locatizio; stessa iniziativa potrà essere intrapresa per un confronto tra il soggetto attuatore e i conduttori degli alloggi del piano integrato «Mezzalupo».
  Infine, in merito alla mancata applicazione del decreto ministeriale n. 185 del 2014 nella determinazione dei canoni di locazione, la prefettura di Roma ha comunicato di avere più volte invitato la società affidataria Boccea Immobiliare alla scrupolosa osservanza dello stesso; in adesione anche al conforme parere dell'Avvocatura generale dello Stato, con nota del 19 novembre 2020, la medesima prefettura, nell'evidenziare la natura automaticamente integrativa (articolo 1339 codice civile) dei criteri sui quali si fondano i canoni previsti dal citato decreto ministeriale, ha richiamato la summenzionata società sulla possibilità di accogliere la richiesta degli attuali assegnatari degli alloggi in merito alla rideterminazione dei suddetti canoni di affitto in termini a loro favorevoli.

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili: Enrico Giovannini.


   SAPIA. — Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   lo svolgimento delle elezioni dei Comites è previsto il 3 dicembre 2021;

   la legge 30 dicembre 2020, n. 178, «Legge di bilancio 2021», ha autorizzato la spesa di 9 milioni di euro per lo svolgimento delle suddette votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero, nonché per introdurre in via sperimentale l'espressione del voto in via digitale in occasione delle medesime votazioni;

   la partecipazione alle suddette elezioni è subordinata all'iscrizione negli elenchi elettorali dei consolati di riferimento, che consente all'elettore di essere registrato tra i votanti e di ricevere il relativo plico elettorale;

   l'elettore non riceve automaticamente il plico contenente la scheda elettorale se è iscritto all'Aire, come per esempio avviene per le elezioni politiche o i referendum, ma deve farne esplicita richiesta al proprio consolato;

   la domanda di iscrizione può essere inviata, oltre che consegnata a mano in consolato, tramite il portale Fast It, per posta ordinaria, per posta elettronica ordinaria o certificata, allegando copia di documento di riconoscimento valido;

   per l'invio della domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori su Fast It, è necessaria la previa registrazione dell'utente sul portale stesso e la previa selezione della funzione dedicata alle elezioni, indicata come «Domanda di iscrizione nell'elenco elettorale per le elezioni dei Comites»;

   in caso di invio dell'opzione tramite posta elettronica o Fast It, la normativa non prevede obblighi di confermare l'avvenuta ricezione dell'opzione all'elettore, che viene registrata da parte dei consolati;

   per legge, entro il 13 settembre 2021 (10° giorno successivo all'indizione), il Ministero dell'interno trasmette al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'inoltro agli uffici consolari, l'elenco degli aventi diritto al voto con l'indicazione dell'eventuale assenza del requisito della residenza da 6 mesi nella circoscrizione consolare. Decorso il termine per la presentazione della richiesta di iscrizione negli elenchi degli elettori, che è il 3 novembre 2021, i plichi elettorali vengono quindi inviati agli elettori che ne hanno fatto richiesta e risultano avere i requisiti di legge di elettorato attivo;

   gli uffici consolari sono tenuti a ultimare la spedizione dei plichi entro il 13 novembre, cioè 20 giorni prima della data delle votazioni;

   con recente quesito al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale l'avvocato D. A., legale della lista Inclusiva, presentata nei Paesi Bassi, a quanto consta all'interrogante, ha richiesto la possibilità di utilizzare la modalità di compilazione digitale, anche per garantire maggiore affluenza elettorale – posto che alle precedenti elezioni del 2015 essa fu del 4,5 per cento per tutti i Comites, per quanto dichiarato dalla stessa legale – nonché di utilizzare firma grafometrica, di norma assimilabile alla firma autografa nelle scritture private, nell'apposito modulo per l'invio della domanda di iscrizione nell'elenco degli elettori su Fast It, così evitando che la domanda in parola venga poi firmata e nuovamente scannerizzata in caso di inoltro via email o tramite portale Fast It, sul dichiarato presupposto che «sono pochissimi i residenti (italiani, nda) nei Paesi Bassi a possedere una stampante a casa»;

   l'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 67 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 118 del 2012, dispone o espressamente l'ammissione al voto degli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni –:

   se non intendano assumere iniziative urgenti, anche di carattere normativo, al fine di consentire il suddetto utilizzo della modalità di compilazione digitale con firma grafometrica, in modo da aumentare la partecipazione democratica al suddetto voto del 3 dicembre 2021 e se al riguardo vi siano impedimenti normativi o tecnici e, nel caso, quali.
(4-10504)

  Risposta. — La possibilità di utilizzare la firma grafometrica per la compilazione della richiesta di iscrizione all'elettorato attivo per le elezioni del Com.It.Es. non è prevista dal decreto legislativo n. 82 del 2005, il Codice dell'amministrazione digitale (CAD), che all'articolo 1, lettera s), prevede quale unica firma quella digitale.
  L'articolo 20 del CAD precisa inoltre, al comma 1-
bis, che «il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Identità Digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 71, con modalità tali da garantire sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore». L'«identificazione informatica dell'autore» presuppone, in particolare, l'identificazione fisica del titolare delle credenziali in un momento precedente al rilascio della firma digitale, requisito che non viene soddisfatto dalla firma grafometrica.
  Quanto alle asserite difficoltà legate alla scarsa diffusione delle stampanti, l'elettore in possesso di Sistema pubblico di identità digitale (SPID) può far pervenire il proprio modulo di iscrizione nelle liste elettorali anche attraverso il portale Fast It, senza necessità di stamparlo.
  Con riferimento al caso specifico menzionato dall'interrogante, occorre sottolineare che le modalità di raccolta delle richieste di iscrizione al voto per le prossime elezioni dei Com.It.Es. indicate dalla lista «Inclusiva» sul sito
www.votocomites.nl sono risultate non conformi alla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.
  La lista «Inclusiva» è stata pertanto invitata, a sospendere immediatamente l'accesso alla piattaforma per la richiesta di ammissione al voto e a informare i richiedenti che la registrazione in parola non avrebbe avuto alcun valore giuridico. I connazionali sono stati contestualmente invitati a utilizzare una delle procedure indicate nel sito
internet dell'ambasciata d'Italia a L'Aja.
  Per quanto riguarda la partecipazione al voto, nella convinta consapevolezza dell'importanza dell'appuntamento del 3 dicembre 2021 la Farnesina ha dato massima importanza alla campagna informativa e alla semplificazione normativa. Abbiamo infatti avviato con grande anticipo rispetto all'indizione delle consultazioni elettorali una serie di importanti e significative iniziative al fine di stimolare e facilitare l'adesione all'evento elettorale. Restiamo ovviamente a disposizione per apportare ulteriori migliorie, anche tramite il canale normativo e insieme agli altri Ministeri competenti, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.


   SARLI, VILLANI e SAPIA. — Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la trasparenza negli organigrammi e nella gestione dei dipartimenti delle aziende sanitarie locali, è della massima importanza per garantire l'efficacia, l'efficienza e l'equità nella pubblica amministrazione in generale e nelle strutture sanitarie in particolare, specie in tempi di pandemia;

   le procedure nei concorsi e negli avvisi pubblici devono essere particolarmente trasparenti e aliene da ogni tipo di conflitto di interessi, specie se palesi e di pubblico dominio, nell'interesse delle aziende sanitarie, degli utenti e della cittadinanza in generale;

   la Asl NA1 Centro è da tempo oggetto di valutazione del suo grado di corretta gestione amministrativa, sanitaria e di gestione del personale e nel rapporto con la sanità privata accreditata;

   nel verbale n. 630 del 29 giugno 2020 dell'Asl Napoli 1 Centro, riguardante l'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della unità operativa complessa neuropsichiatria infantile si legge: «la Commissione, inoltre, stabilisce che il colloquio è svolto con porte chiuse con un candidato alla volta»;

   nella città di Napoli è stata istituita, con decreto sindacale del 16 aprile 2018 del sindaco di Napoli, la Consulta popolare sulla salute e sanità della città di Napoli;

   tale Consulta popolare sulla salute e sanità della città di Napoli, in un comunicato stampa, pubblicato il 26 aprile 2021, nella pagina social della stessa consulta afferma:

    «che la decisione concorsuale della direzione dell'ASL Na 1 riguardo l'UOSM 24, 73, 31 (che insiste sui territori del centro storico e Capri) di fatto decapita un lavoro culturale, sociale, condiviso e promettente circa il riconoscimento dei diritti del sofferente e dei familiari (...);

    la Consulta Popolare Salute e Sanità della città di Napoli, pur non entrando nel merito della regolarità del concorso, competenza questa degli organi istituzionalmente a ciò preposti se eventualmente interpellati, intende ribadire in conclusione il proprio sconcerto sulla valenza “concretamente simbolica” del messaggio così lanciato dalla direzione dell'ASL Na 1»;

   il decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 prevede per i concorsi pubblici, all'articolo 6, comma 4, che prove orali debbano svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione –:

   se il Governo intenda acquisire elementi, per quanto di competenza, in ordine al fatto che le prove orali dei recenti concorsi pubblici, in particolare quello di cui all'avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di direttore della unità complessa neuropsichiatria infantile dell'Asl Napoli 1 Centro del 29 giugno 2020 per la nomina di sei direttori di struttura complessa del dipartimento di salute mentale dell'Asl NA 1 Centro siano stati svolti a porte chiuse, valutando un singolo candidato alla volta;

   se il Governo non intenda avviare le verifiche di competenza, tramite in particolare l'Ispettorato per la funzione pubblica, in ordine al rispetto della normativa in materia, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, nell'espletamento del concorso in questione;

   se non ritenga di adottare iniziative, per quanto di competenza, in raccordo con la Regione Campania, in ordine all'efficacia dei progetti riguardanti la cura della salute mentale nel territorio in questione.
(4-09465)

  Risposta. — Rispondo all'interrogazione in esame riguardante le modalità di svolgimento della procedura selettiva volta al conferimento dell'incarico di direttore dell'unità complessa di neuropsichiatria infantile dell'Asl Napoli 1 Centro.
  Con l'atto di sindacato ispettivo in argomento si chiedono chiarimenti al Governo su tale procedura, domandando nello specifico se lo stesso «intenda avviare le verifiche di competenza, tramite in particolare l'ispettorato per la funzione pubblica, in ordine al rispetto della normativa in materia, in particolare del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, nell'espletamento del concorso in questione».
  A seguito dell'istruttoria condotta dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ritengo di poter fornire risposta negativa al quesito, atteso che, stando alla normativa vigente, nella procedura bandita dall'Asl non si sono verificate le illegittimità paventate dall'interrogante.
  Sul punto è necessario ricordare, in premessa, che il conferimento di incarichi dirigenziali presso unità complesse delle aziende sanitarie locali non avviene tramite concorso. La disciplina di rango legislativo prevista dallo Stato ha infatti delineato i tratti fondamentali della procedura volta al conferimento di tali incarichi, rimettendo gli aspetti attuativi alla disciplina delle singole regioni (articolo 15, comma 7-
bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
  Nello specifico, la procedura si articola in due fasi. Nella prima parte, la commissione esaminatrice svolge un giudizio comparativo sulla base «dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio». Al termine di tale valutazione, la commissione stila un tema di possibili «idonei» a ricoprire la posizione. Successivamente, nella seconda fase, il Direttore generale attinge alla tema per individuare il soggetto cui conferire l'incarico, potendo liberamente scegliere fra i tre idonei, senza essere strettamente vincolato ai punteggi conseguiti da ciascuno.
  In base a tali elementi, la giurisprudenza di legittimità ha escluso la natura concorsuale della procedura descritta, «[...] essendo articolata secondo uno schema che prevede la scelta di carattere essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della Asl, nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali» (ex plurimis, Cass., S.U, 6 marzo 2020, n. 6455). In altri termini, la procedura selettiva per il conferimento di tali incarichi costituisce semplicemente una forma di estrinsecazione di un potere assimilabile a quello del privato datore di lavoro.
  Da ciò discende che, se è vero che l'Amministrazione è sempre tenuta a rispettare i principi generali di buon andamento, imparzialità e non discriminazione, non è invece necessario che nel caso di specie essa applichi anche la ben più complessa e articolata disciplina sui concorsi pubblici. Poiché non si parla di concorso ma di mera procedura selettiva, il richiamo alla disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 risulta quindi inconferente.
  Superata questa doverosa e dirimente premessa, si segnala che comunque la normativa statale rimanda alla potestà legislativa regionale la definizione degli aspetti applicativi della procedura in questione. Proprio in base a tale rinvio, la regione Campania ha adottato il decreto dirigenziale n. 49 del 15 marzo 2017, con cui sono stati sciolti alcuni nodi problematici.
  Per quanto attiene al caso riportato dall'interrogante, è di interesse il punto 10.4.2, terzo alinea, del decreto dirigenziale citato, laddove si dispone che «il colloquio deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati, qualora la Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi somministrando ai candidati le medesime domande».
  Proprio facendo leva su tale disposizione, la Asl Napoli 1 Centro ha privilegiato un colloquio articolato in modo uniforme per tutti i candidati. Da ciò è dipesa la necessità di impedire agli altri candidati di assistere alla prova. Diversamente argomentando, altrimenti, si sarebbe evidentemente concretizzata una disparità di trattamento, con maggior favore per i candidati esaminati per ultimi a dispetto di quelli ascoltati per primi.
  Per concludere, ringrazio la deputata Sarli per aver sorvegliato sulla procedura in oggetto, ma le considerazioni sopra esposte mi portano ad escludere che vi siano state le irregolarità denunciate, stando alla normativa vigente e agli elementi che mi sono pervenuti. Resta fermo, comunque, il costante impegno dell'amministrazione da me rappresentata a prevenire e contrastare fenomeni di malagestione amministrativa in ambito concorsuale.

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.


   SARLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la circolare n. 19/RU/2020 in data 15 luglio 2020 ha previsto un elenco di 73 sedi, individuate per le assegnazioni dei neo vice prefetti con decorrenza 1° gennaio 2020, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2019 ed attenendosi al criterio della scopertura nella qualifica di viceprefetto compresa tra il 67 per cento ed il 20 per cento nell'organico previsto;

   sulla base della suddetta comunicazione, a seguito delle operazioni di scrutinio e di superamento del corso di formazione, con decreto ministeriale 28 gennaio 2021 sono stati promossi alla qualifica di vice prefetto 60 dirigenti;

   il 20 aprile 2021, in revisione della precedente circolare, è stato trasmesso alle sole organizzazioni sindacali un elenco di 25 sedi per 37 neo vice prefetti ancora in attesa di assegnazione; va tenuto conto che i restanti, nel frattempo, avevano trovato collocazione con le procedure di mobilità per capo gabinetto e vicario, correttamente esperite attraverso interpello e comparazione dei curricula e con incarichi di diretta collaborazione al Ministero, attribuiti senza pubblicità;

   con la circolare del 25 giugno 2021 le sedi a disposizione dei restanti 25 vice prefetti da assegnare sono ulteriormente mutate;

   va tenuto conto del fatto che il comma 2 dell'articolo 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2019 prevede che l'aggiornamento delle sedi deve essere operato a seguito delle modifiche nel frattempo intervenute nella relativa consistenza organica e che, con la circolare del 15 luglio 2020, sono state individuate le sedi di destinazione dei viceprefetti in base al criterio della percentuale di scopertura relativa alla qualifica di viceprefetto compresa tra il 67 per cento e il 20 per cento dell'organico previsto –:

   se sia stato pienamente rispettato, e in che modo, il criterio sopra riportato nella definizione delle sedi di assegnazione dei neo viceprefetti;

   considerato che gran parte dei neo vice prefetti ha già trovato idonea collocazione al Ministero, quali siano gli eventuali correttivi che si intendono adottare per evitare sperequazioni con i dirigenti delle sedi periferiche che, pur risultando nei primi posti della graduatoria, sarebbero costretti ad un trasferimento di molti chilometri dalla sede di provenienza;

   tenuto conto che nella definizione per «sede», così come previsto dell'articolo 1 del decreto ministeriale 20 maggio 2019, si intendono gli uffici centrali del Ministero dell'interno, le prefetture-uffici territoriali del Governo ed i commissariati del Governo per le province autonome di Trento e di Bolzano ed atteso che anche negli uffici centrali si registrano importanti scoperture che rientrano nelle suddette percentuali, quali siano i motivi per cui gli uffici centrali non siano stati inclusi nell'elenco;

   alla luce delle determinazioni scaturite dalle norme sopra citate che non favoriscono per l'interrogante la collocazione dei vice prefetti provenienti dalla Campania e dalla Puglia, quali siano i motivi per cui non siano stati messi a disposizione i posti vacanti nelle regioni limitrofe compresi quelli degli uffici centrali.
(4-09820)

  Risposta. — In relazione a quanto evidenziato nell'atto di sindacato in esame, si rappresenta quanto segue.
  Preliminarmente si rappresenta che il decreto ministeriale 20 maggio 2019, che disciplina il procedimento per la destinazione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti alle sedi servizio, all'articolo 10 dispone che l'Amministrazione, «entro il termine di chiusura del procedimento di valutazione comparativa per la promozione alla qualifica di viceprefetto individui le sedi di assegnazione di cui al comma 1, con riserva di procedere all'aggiornamento delle medesime a seguito delle modifiche nel frattempo intervenute nella relativa consistenza organica».
  In adempimento a tale disposizione, nel luglio 2020, l'Amministrazione ha comunicato, ai dirigenti interessati allo scrutinio, l'elenco delle 73 sedi a cui destinare i viceprefetti promossi.
  I 60 dirigenti scrutinati dal consiglio di amministrazione, al termine della frequenza del corso di formazione, sono stati inquadrati nella qualifica di viceprefetto con decreto in data 28 gennaio 2021, vistato il 4 febbraio successivo.
  Nelle more della definizione del procedimento sopra descritto, con i decreti ministeriali 23 luglio 2020 e 5 novembre 2020, e con il correlato decreto di graduazione delle posizioni funzionali del 26 gennaio 2021, è stato definito il nuovo assetto organizzativo degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno che, oltre a determinare variazioni nella consistenza organica delle sedi, ha reso necessario attivare le procedure di interpello per la copertura di posti da capo di gabinetto. In seguito all'espletamento di tali procedure, sono risultati destinatari dell'incarico anche alcuni dei neo viceprefetti.
  La riduzione del numero dei viceprefetti da assegnare, conseguente all'assunzione da parte dei medesimi di incarichi fiduciari al centro e sul territorio, unitamente alla mutata consistenza organica delle sedi, dovuta anche ai pensionamenti, ha determinato per l'Amministrazione la necessità di procedere alla revisione dell'elenco delle sedi a suo tempo comunicato.
  Di conseguenza, in ambito nazionale, sono state individuate 4 sedi connotate da peculiari criticità nelle vacanze di posti della carriera prefettizia, alle quali sono stati assegnati 2 viceprefetti, e 20 sedi, connotate da carenza di dirigenti della carriera prefettizia, alle quali è stato assegnato 1 viceprefetto.
  Nello specifico, in risposta ai chiarimenti richiesti dall'interrogante, si evidenzia che l'esigenza prioritaria di sopperire alle carenze di personale degli uffici periferici non ha consentito l'inserimento in elenco di posti di funzione presso gli uffici centrali.
  A conferma dei criteri appena enunciati e a mero titolo esplicativo, si rappresenta che le prefetture di Bari e di Potenza hanno beneficiato dell'assegnazione di 1 viceprefetto in quanto caratterizzate da una maggiore carenza di personale dirigenziale rispetto alle altre regioni.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.


   SARLI. — Al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   il 16 maggio 2018 la Commissione Ripam bandiva due concorsi, che interessano amministrazioni della regione Campania, per il reclutamento di complessive 2175 persone, come pubblicato da Sito Formez il 9 luglio 2019;

   la procedura concorsuale, nella sua forma di concorso-corso-concorso, rappresenta un unicum in quanto ha previsto ben 10 mesi di formazione sulle materie concorsuali, tenuti dal Formez, associati a 10 mesi di formazione-lavoro presso gli enti locali, sotto corrispettivo di una borsa di studio erogata con i fondi Por/Fesr;

   l'ampia partecipazione ha visto l'invio di 1.255.457 candidature ai diversi profili da parte di 303.965 candidati come da fonte Formez e ha richiesto lo svolgimento di prove preselettive, che si sono tenute nel mese di settembre 2019;

   a seguito di lungaggini, ricorsi e l'arrivo della pandemia di COVID-19, le prove scritte per i singoli profili si sono tenute nei mesi di febbraio e marzo 2020;

   le prove, definite dagli stessi bandi «Prove selettive scritte», hanno previsto ex lege soglie di sbarramento di 21/30 come previsto dal bando della Commissione Ripam; il punteggio ottenuto concorre allo stilare la graduatoria finale al pari delle altre prove previste e, nel caso dei profili di categoria D, alla valutazione dei titoli;

   alla fase della procedura concorsuale di 10 mesi di formazione, prevista dal bando, veniva ammesso un numero di candidati idonei pari al 120 per cento dei posti disponibili (più ex aequo) per ogni singolo profilo. Nonostante ciò, a seguito delle prove e degli scorrimenti dovuti a rinunce, il numero dei candidati ancora in concorso è, a marzo 2021, pari a 1863 unità; già 312 tra i posti messi a bando risulterebbero non assegnabili, mentre sono più di 500 gli idonei non ammessi nemmeno alla fase di formazione;

   la giunta regionale della Campania, con decreto dirigenziale n. 86 del 12 aprile 2021, ha richiesto alla unità operativa dirigenziale 50.01.01 la liquidazione di complessivi euro 1.863.000,00, al lordo della ritenuta d'acconto, in favore dei destinatari;

   l'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti-SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», ha previsto una procedura di semplificazione, per la quale, essendo già stata espletata la «Prova selettiva scritta», sarebbe possibile la chiusura del concorso al termine del periodo di formazione, senza lo svolgimento di ulteriori prove –:

   se intenda adottare iniziative per chiarire le modalità di applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 44 del 2021 in relazione alle procedure concorsuali sopra citate, con particolare riferimento alla possibilità di eliminazione della prova orale;

   se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, per proseguire con una ulteriore prova per il concorso campano, considerato che tale scelta risulterebbe non conforme ai principi fondamentali della pubblica amministrazione, in particolare, di economicità, efficienza e trasparenza, dando luogo a un non corretto impiego di risorse pubbliche;

   se, con riferimento al concorso del Formez per il reclutamento di personale per Roma Capitale, si intenda procedere secondo quanto previsto dal suddetto decreto-legge e, in particolare, se si intendano adottare iniziative per l'espletamento del citato concorso esclusivamente con una prova scritta, eliminando completamente sia la prova preselettiva, sia la prova orale;

   se non ritenga comunque di adottare ogni iniziativa di competenza per assicurare procedure di reclutamento uniformi per i concorsi sopra citati.
(4-10954)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame si chiedono al Governo informazioni circa le due procedure di corso-concorso per 2.175 assunzioni a tempo indeterminato presso la regione Campania e 166 enti locali della regione (Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale-Concorsi ed esami n. 54 del 9 luglio 2019), nonché il concorso indetto da Roma Capitale per il conferimento di n. 1.050 posti per l'accesso alla categoria C e per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla categoria D.
  Entrambi i concorsi rappresentano una vera e propria novità in tema di assunzioni rispondendo, dopo diverso tempo, alle esigenze attese dalle amministrazioni di riferimento.
  Come richiamato dall'interpellante, l'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto che, «per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all'assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3». Ciò vuol dire che «le amministrazioni [...] possono [...] prevedere l'espletamento di una sola prova scritta» anche nel caso in cui il bando originario prevedesse un'ulteriore prova a seguito del corso di formazione.
  Le norme qui citate attribuiscono quindi alle pubbliche amministrazioni - durante il periodo emergenziale - la facoltà di non ricorrere alla prova orale sia per i corsi-concorsi che per i concorsi per il personale non dirigenziale. È altrettanto evidente come tali disposizioni siano applicabili alle procedure richiamate dall'interrogante.
  La regione Campania, di conseguenza, con nota protocollo n. 7318 del 2 aprile 2021 aveva rappresentato l'esigenza di attivare, tempestivamente e nella misura massima, i meccanismi di semplificazione introdotti dal richiamato articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
  La domanda è stata da me convintamente accolta con reciproca soddisfazione delle parti.
  Grazie a questa forte semplificazione, è stata pubblicata in data 4 agosto 2021 la graduatoria finale di merito per ogni singolo profilo e, in data 3 settembre 2021, sono stati pubblicati gli avvisi per la scelta della sede per i candidati vincitori per 14 profili concorsuali totali. Al termine della procedura, con avviso pubblicato il 6 ottobre 2021, sono state comunicate ai vincitori le sedi (
link http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-corso-ripam-campania-assegnazione-sedi-profili-cfccam-e-vgdcam).
  Con riferimento, invece, al concorso indetto da Roma Capitale per il conferimento di n. 1050 posti per l'accesso alla categoria C e per il conferimento di n. 420 posti per l'accesso alla categoria D, tutti con distinti profili, Roma Capitale ha deciso di avvalersi della facoltà di modificare le modalità di svolgimento delle prove selettive prevista dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, eliminando la prova preselettiva e la prova orale ed unificando l'intera procedura in una prova scritta unica. Sono stati conseguentemente riaperti i termini di partecipazione al concorso. Di tale pubblicazione è stata data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale «Concorsi ed Esami» del 23 aprile 2021.
  Anche in questo caso, l'accelerazione delle procedure ha comportato una rapida conclusione del concorso, avvenuta dopo 33 giorni di prove, il 30 agosto 2021 infatti sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati risultati idonei alle prove scritte ai singoli concorsi per i diversi profili professionali di istruttore categoria
C ed ai singoli concorsi per i diversi profili professionali di funzionario categoria D (link http://riqualificazione.formez.it/content/concorsi-roma-capitale-pubblicazione-elenco-candidati-idonei-e-presentazione-titoli).
  

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.


   SIRAGUSA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   secondo notizie di stampa, il 1o aprile 2021 è stato venduto a Basilea, per 4 milioni 50 mila franchi, un palazzo di mille metri quadri di proprietà della Fopras, una fondazione che si occupava, tra le altre cose, di corsi di lingua e cultura italiana; l'edificio ha inoltre, per anni, ospitato il Comitato degli italiani all'estero (Comites) della città;

   i corsi di lingua menzionati erano, pare, finanziati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale avrebbe anche contribuito, con una cifra importante, alla ristrutturazione del palazzo. Come garanzia, però, delle somme spese, la Farnesina avrebbe potuto rifarsi allo statuto della fondazione: in particolare, all'articolo 11, il quale recitava che, «in caso di scioglimento della Fopras, il Consolato italiano avrebbe ereditato tutto, capitale e immobili»;

   nel 2018 – secondo quanto dichiarato da Marco Tommasini, consigliere del Comites – il consolato rinunciò però ai propri diritti a beneficio dell'Ecap, un ente di formazione professionale fondato dalla Cgil, già denunciato nel 2016 dal Cantone di Zurigo per aver incassato 5,3 milioni di franchi per corsi-fantasma;

   proprio nel 2016 l'Ecap si era fuso con Fopras, integrando tre attività gestite da quest'ultima: «i corsi di lingua e cultura italiana del livello primario (decreto-legge n. 64 del 2017, articolo 10) organizzati nella Circoscrizione consolare di Basilea nei cantoni Basilea-Città, Basilea-Campagna, Argovia, Soletta e Giura; la scuola primaria “SEIS Sandro Pertini” che offre un insegnamento bilingue e biculturale a tempo pieno, come scuola italiana non paritaria riconosciuta dalle autorità locali; l'asilo nido “Kindertraumhüüsli” che offre assistenza diurna a bambini in età compresa tra quattro mesi e sette anni»;

   tale fusione con Fopras avrebbe quindi permesso all'Ecap di continuare l'attività senza problemi, incamerando 900.000 franchi «e immobili per quasi 2 milioni»;

   sempre secondo lanotiziagiornale.it, il Comites parrebbe essere stato informato dei termini dell'accordo con Ecap con oltre sei mesi di ritardo, e solo dopo la partenza del console: inoltre, «in cambio di una quota della vendita del palazzo che avrebbe dovuto essere suo, il Consolato si accollava pure i costi dello scorporo della sede dal patrimonio sociale, le spese “di intermediazione immobiliare”, le tasse notarili e di registro, l'imposta sul trasferimento di proprietà e l'“eventuale imposta da utili”»;

   il rogito giunse nell'aprile 2021; alla fine, il consolato di Basilea guadagnò dall'operazione 1,78 milioni di euro. All'Ecap sono andati invece «664 mila franchi, in aggiunta ai 900 mila dell'attivo circolante già incassato nel 2018 e a un padiglione valutato 150 mila. Tutti contenti? L'Ecap senz'altro: le risorse Fopras hanno contribuito, nel 2018, a risarcire il Cantone di Zurigo e a far ritirare la denuncia. Quanto al Consolato, è convinto di aver “tenuto conto degli interessi della comunità italiana e dell'erario”. Ma lo Stato? Ci ha rimesso, eccome: ha di fatto regalato all'Ecap quasi un milione 700 mila franchi senza trasparenza e senza un chiaro motivo. Oltre ai 700 mila franchi che continua a sborsare all'Ecap ogni anno, per i corsi di lingua e cultura italiana» –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della vicenda sopra esposta e quali iniziative di competenza intenda mettere in atto al fine di far luce sulla stessa.
(4-10453)

  Risposta. — Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha seguito la vicenda che riguarda la fusione Ecap/Fopras e quella relativa alla vendita dell'edificio sito in Nauenstrasse, 71 a Basilea.
  I verbali delle assemblee del Comites dal 2016 ad oggi attestano che tutti i consiglieri sono stati puntualmente e ripetutamente informati circa le procedure inerenti la fusione tra i due enti e l'alienazione dell'immobile in questione.
  Il 26 giugno 2018, in particolare, l'allora console a Basilea è intervenuto nel corso dell'assemblea del Comites e ha informato circa l'accordo sottoscritto con ECAP, in base al quale il palazzo di Nauenstrasse, 71 sarebbe stato venduto.
  Il 25 gennaio 2019 lo stesso console ha trasmesso alla presidente del Comites tutta la documentazione concernente la fusione Ecap/Fopras.
  A seguito della vendita dell'edificio avvenuta il 1° aprile 2021, il cui ricavato è stato pari a 4.050.000 franchi svizzeri (CHF), detratti il rimborso dell'ipoteca gravante sullo stesso (CHF 966.000), i costi di vendita e la somma spettante all'ECAP, il consolato a Basilea ha beneficiato di 1.793.178,30 CHF.
  Il 28 aprile 2021 la Farnesina ha suggerito al consolato a Basilea di destinare tale somma all'acquisto di una nuova sede, essendo attualmente ubicato in un immobile in locazione. Ha altresì autorizzato l'avvio della ricerca di mercato di un edificio in cui sia anche possibile concedere uno spazio adeguato in uso al locale Comites.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.


   SPENA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   per giovedì 4 novembre alle ore 21:00, nello stadio Velodrome di Marsiglia, è previsto lo svolgimento della partita di calcio tra l'Olympique Marsiglia e la S.S. Lazio valevole per la quarta giornata del Girone E di UEFA Europa League;

   in data 22 ottobre 2021 la S.S. Lazio, tramite comunicato ufficiale, comunicava che «le competenti autorità francesi hanno emesso un'ordinanza che vieta ai tifosi della Lazio l'accesso allo stadio Velodrome di Marsiglia, nonché la circolazione o lo stazionamento nei seguenti arrondissements: primo, secondo, sesto, settimo e ottavo»;

   il 29 ottobre 2021 il Ministero dell'interno francese ha emesso un'ordinanza, a firma del Ministro Gerald Darmanin, con il quale è stato disposto che «dalle ore 24.00 di mercoledì 3 novembre 2021 alle ore 24.00 di giovedì 4 novembre 2021, è vietato il viaggio, individuale o collettivo, con qualsiasi mezzo, di chiunque si dichiari tifoso della Società Sportiva Lazio, o si comporti come tale, dai posti di frontiera stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali francesi, da un lato, e il comune di Marsiglia (Bouches-du-Rhône), dall'altro»;

   tra le motivazioni in premessa nell'ordinanza soprammenzionata si fa riferimento al fatto che «gli spostamenti del club laziale sono frequentemente fonte di turbamento dell'ordine pubblico a causa del comportamento violento di alcuni tifosi di questa squadra o di individui che si comportano come tali, manifestati ripetutamente nei dintorni degli stadi e nei centri abitati dei luoghi di ritrovo, sia da risse tra tifosi, lancio di petardi, fumogeni o bombe carta, sia da provocazioni di carattere politico, in questo caso dalla ripetuta intonazione di canti fascisti e dall'esecuzione di saluti nazisti» –:

   se sia a conoscenza di quanto segnalato in premessa;

   se il Ministro interrogato intenda intraprendere iniziative al fine di richiedere spiegazioni al suo omologo francese in merito alle implicazioni del testo dell'ordinanza che, così formulata, sembrerebbe vietare l'ingresso in tutto il territorio francese di cittadini italiani sulla sola base della squadra calcistica per cui fanno il tifo e procedendo ad una loro assimilazione con quelli che – come si legge nel testo stesso dell'ordinanza – vengono definiti «alcuni tifosi di questa squadra o individui che si comportano come tali».
(4-10589)

  Risposta. — Le politiche di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nei diversi Paesi dell'Unione europea sono disciplinate dai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali, che ne individuano potestà, garanzie e limiti.
  Anche nell'ordinamento italiano le autorità preposte (autorità provinciali di pubblica sicurezza, prefetto e questore, secondo le rispettive competenze), in occasione di manifestazioni sportive possono disporre provvedimenti ed emanare ordinanze di divieto di accesso agli stadi a tutela dell'ordine pubblico.
  Proprio in occasione della partita d'andata di
Europa League tra Lazio e Olympique Marsiglia del 21 ottobre 2021, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza di Roma con provvedimento del 9 ottobre 2021 ha disposto il divieto di vendita di biglietti ai residenti in Francia. La possibilità di circoscrivere il divieto di accesso ad una manifestazione sportiva al contesto territoriale di appartenenza delle frange ritenute violente del tifo organizzato deriva dalla peculiarità del sistema italiano per la gestione delle manifestazioni sportive che prevede la vendita di biglietti nominativi con acquisizione dei dati relativi a identità e residenza dell'utilizzatore (articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 6 giugno 2005). Si tratta di una normativa unica nel panorama internazionale.
  Pur ritenendo preferibile e più mirata la tipologia di intervento permesso dalla normativa italiana, che autorizza il divieto di vendita di biglietti sulla base della residenza dei possibili fruitori, l'adozione di provvedimenti – come quelli emanati dalle autorità francesi – che interdicono l'ingresso nel territorio nazionale a specifici gruppi in occasione di manifestazioni sportive considerate a rischio a causa del loro possibile comportamento, rappresenta una prassi consolidata a livello internazionale che trova applicazione tramite le normative nazionali.
  Per queste ragioni non è stato ritenuto opportuno intraprendere iniziative nei confronti delle autorità francesi.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.


   TORTO. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   da oltre un anno gli scavi effettuati nello storico campo di calcio di Rampigna nel centro di Pescara hanno fatto emergere tratti di cinta murarie e numerosi reperti risalenti ad oltre 2500 anni fa. Tra le scoperte vi sono anche i resti di una donna che si ritiene sia vissuta nei primi secoli dopo Cristo;

   i recenti sondaggi archeologici hanno confermato che il sito archeologico cela sotto la superficie la grande necropoli italica, romana e medievale dell'insediamento di Ostia Aterni, strutture antiche non ancora identificate e lunghi tratti di mura risalenti alla piazzaforte spagnola di Pescara, edificata nel XVI secolo e in larga parte demolita nel XIX secolo;

   sembrerebbe che fonti documentarie suggeriscano la presenza nell'area di monumenti e templi risalenti all'epoca romana, ancora da individuare;

   l'area, chiusa al pubblico e fatiscente da anni, era destinata ad una operazione di riqualificazione attuata dall'amministrazione comunale di Pescara;

   in virtù dei reperti archeologici emersi durante gli scavi, sono state numerose le iniziative di cittadini e associazioni per chiedere di riqualificare l'area anche sulla base di quanto emerso dai sondaggi archeologici;

   a giudizio dell'interrogante gli studi archeologici in quell'area andrebbero approfonditi e successivamente valorizzati attraverso una opportuna sinergia tra enti e istituzioni;

   nei primi giorni di maggio 2021 tramite organi di stampa si apprende che il coordinatore del Comitato Rampigna abbia chiesto, in una lettera indirizzata alla Soprintendenza alle belle arti e al paesaggio di Chieti e Pescara e al sindaco Carlo Masci informazioni riguardo alle scelte compiute per il campo Rampigna, in seguito alle scoperte archeologiche nell'area, venute alla luce in occasione della riqualificazione del campo da gioco;

   a giudizio dell'interrogante è auspicabile la collaborazione tra istituzioni locali e nazionali, nonché università e tessuto associativo per restituire questo patrimonio alla comunità, anche attraverso accordi tra le parti, sotto la guida della Soprintendenza competente, al fine di valorizzare e rendere fruibile quanto è stato trovato –:

   quali siano le iniziative competenza che il Ministro interrogato sta promuovendo al fine di proseguire la campagna di ricerca archeologica e di studio;

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di valorizzare e rendere fruibile l'area di Rampigna.
(4-09280)

  Risposta. — Si riscontra l'atto di sindacato ispettivo in esame, con il quale l'interrogante ha chiesto di conoscere quali iniziative il Ministero stia adottando al fine di proseguire la campagna di ricerca archeologica in località Rampigna, nel comune di Pescara.
  Sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio, si rappresenta quanto segue.
  A seguito degli importanti ritrovamenti archeologici emersi, nel corso delle indagini, di archeologia preventiva correlate ai lavori di riqualificazione del campo sportivo «Rampigna». la Soprintendenza territorialmente competente ha avviato una proficua collaborazione con il comune di Pescara per la promozione di azioni condivise di tutela e, nel contempo, ha affidato incarico ad un professionista esterno per la progettazione dello studio di fattibilità di un intervento per la definizione delle fasi di realizzazione e delle risorse necessarie per la prosecuzione delle indagini estensive ai fini della conoscenza di una stratificazione dall'elevato potenziale informativo e valore scientifico e per la valorizzazione del sito, in un più ampio contesto di riqualificazione urbanistica di tutta l'area.
  La multidisciplinarietà del contesto ha determinato l'elevata complessità della progettazione, seppur preliminare, poiché i saggi archeologici preventivi hanno fornito una molteplicità di dati che ci informano della frequentazione dell'area per un lungo periodo: dalle fasi (sotto il livello attuale fluviale) dei porto di Ostia Aterni in età romana fino all'uso cimiteriale medievale c poi alla costruzione della piazzaforte cinquecentesca (opera architettonica ancora oggi maggiormente percepibile nel tessuto urbano). Inoltre, queste tracce sono da leggere in un più ampio contesto di attività di conoscenza e tutela perseguito dalla competente Soprintendenza, per esempio in relazione ai più recenti rinvenimenti archeologici urbani puntuali, come il mosaico imperiale della golena sud, i ritrovamenti in zona «bastioni», il restauro del bastione di San Vitale (cantiere di alta velocità RF1).
  Il giacimento archeologico, che risulta praticamente intatto e in condizioni di conservazione (parzialmente subacquee), per la presenza di grandi potenzialità che richiedono l'impiego di risorse professionali qualificate, rappresenta per la città un valore archeologico urbano unico che deve prioritariamente essere indagato scientificamente con metodi e strumenti efficaci per poter essere adeguatamente valorizzato.
  Il procedimento amministrativo da cui ha avuto origine l'esigenza di definire il progetto di tutela e valorizzazione in esame e l'importanza di condividere quanto avviato con gli altri soggetti (
in primis l'ente locale), ha consentito di prevedere incontri tecnici congiunti, così da poter acquisire i necessari contributi in un'ottica di proattiva collaborazione istituzionale, con l'impegno di delineare i dettagli della proposta progettuale da presentarsi entro la fine del mese di Ottobre e di definire i prossimi passaggi strategici mirati all'individuazione dei criteri di sostenibilità e finanzi abilità del progetto (tra gli esiti più auspicabili si considera lo scavo archeologico estensivo di tutto il campo sportivo e la realizzazione del primo parco archeologico urbano di Pescara).
  Il Ministero, in una prospettiva della migliore
governance possibile del territorio, auspica che l'impegno profuso in questi mesi dai competenti uffici territoriali per la realizzazione di una iniziativa ad alto impatto e visibilità per la città di Pescara, possa costituire l'incentivo per la ricerca e l'ottenimento di adeguati finanziamenti che consentano l'esecuzione del progetto in tempi certi.
La Sottosegretaria di Stato per la cultura: Lucia Borgonzoni.


   VILLANI, NAPPI e GIARRIZZO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   la vigente disciplina normativa e contrattuale ha delineato la governance della scuola, ponendo all'apice di ogni istituzione scolastica due figure collegate e complementari, affermandole come centri di riferimento dalla cui azione combinata discende la consistenza strutturale e dinamica della stessa istituzione;

   da un lato il dirigente scolastico rappresenta l'organo di vertice, mentre il direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) è la figura apicale che con autonomia operativa organizza le attività amministrativo-contabili necessarie e strumentali all'attuazione dell'offerta formativa, investito del compito di sovraintendere alla concreta gestione amministrativa e contabile delle scuole;

   secondo il testuale disposto della Tabella A del Contratto collettivo nazionale del lavoro Istruzione e Ricerca 2007, il Dsga ha compiti e responsabilità di rilevante complessità;

   in considerazione delle rilevanti funzioni assegnate al Dsga, il titolo richiesto per l'accesso al ruolo è quello della laurea specialistica in giurisprudenza, scienze politiche o economia;

   il progressivo e rilevante decentramento funzionale dall'amministrazione centrale e periferica alle singole scuole, nonché i cambiamenti dei processi lavorativi indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, hanno reso nel corso degli anni, le funzioni del Dsga ancora più complesse dal punto di vista pratico;

   tuttavia, a fronte delle funzioni svolte come sopra richiamate, i Dsga, sono ad oggi inquadrati come meri funzionari amministrativi, con in più alcune restrizioni e divieti normalmente non previsti per la generalità dei funzionari (divieto di part time, divieto di retribuzione dello straordinario, divieto di percepire emolumenti a carico del fondo di istituto);

   vieppiù che gli stessi sono impossibilitati ad accedere a qualsivoglia progressione verticale nella propria amministrazione di appartenenza, non potendo partecipare al concorso per la dirigenza scolastica, dopo cinque anni di servizio essendo il predetto concorso riservato unicamente agli insegnanti e non possono usufruire della mobilità intercompartimentale, non prevista per il Ministero dell'istruzione, al fine di poter legittimamente aspirare ad una progressione di carriera in altro comparto;

   sul versante economico, i Dsga percepiscono una retribuzione inidonea a compensare gli svantaggi sopra esposti, tenuto conto delle responsabilità rivestite, retribuzione costituita esclusivamente da una parte fissa, che assomma stipendio tabellare e indennità di direzione, da una parte variabile;

   si rammenta altresì che il Dsga non può accedere, come il resto del personale, alla ripartizione del fondo di istituto stanziato annualmente dal Ministero per la contrattazione integrativa, non percepisce alcuna indennità di risultato aggiuntiva e non ha diritto alla retribuzione dello straordinario ma solo al suo recupero orario;

   il 17 settembre 2021, presso la sede del Ministero dell'istruzione si è tenuta una manifestazione di protesta, organizzata dal Movimento nazionale Dsga e da Aida Scuole, associazioni di categoria dei Dsga da cui è emersa con chiarezza la necessità, come previsto dal decreto-legge n. 80 del 2021, di istituire anche nel comparto istruzione, l'area delle elevate professionalità (o area quadri) nella quale ricomprendere il Dsga, allo stato già formalmente investito di funzioni apicali, per le quali non può prescindersi dal necessario riconoscimento retributivo e normativo;

   detto riconoscimento, oltre a rispondere alle legittime rivendicazioni in tema di progressione di carriera degli appartenenti alla categoria, si pone in linea con gli obiettivi del Patto per l'innovazione della pubblica amministrazione e con l'atto di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione, i quali correttamente rilevano la necessità di procedere alla valorizzazione di specifiche professionalità non dirigenziali, affinché le iniziative di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione abbiano successo, accostando alle competenze tecniche dei dipendenti, lo sviluppo e l'affiancamento di competenze manageriali –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative di competenza intenda adottare per una valorizzazione professionale ed economica dei Dsga sia attraverso la creazione dell'area contrattuale dei quadri e/o della vice dirigenza anche nel comparto istruzione e ricerca, al fine di inserire all'interno della stessa i Dsga, sia prevedendo l'incremento dello stipendio tabellare e dell'indennità di direzione rapportata all'organico dell'autonomia come prevista dalla legge n. 107 del 2015, oltre all'istituzione dell'indennità di risultato, già prevista in altri enti, nonché a eventuali ulteriori compensi.
(4-10794)

  Risposta. — L'interrogante chiede quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare per una valorizzazione professionale ed economica dei direttori dei servizi generali e amministrativi degli istituti scolastici.
  Sulla base degli elementi forniti dal Ministero dell'istruzione, si rappresenta quanto segue.
  Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico è fondamentale precisare che, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'articolo 46 del Contratto collettivo nazionale – Comparto Scuola 2006/2009 e, in particolare, della Tabella A al medesimo allegata, il profilo professionale del direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) si configura quale posizione apicale, con conseguente progressione economica attribuita sulla base dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati nel ruolo di appartenenza e connessa liquidazione degli emolumenti aggiuntivi disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento, attribuiti in relazione allo svolgimento delle funzioni.
  Sul versante economico, occorre rimarcare che, ai sensi dell'articolo 88 del contratto collettivo nazionale del lavoro (ccnl) del comparto del 2007, con le risorse del Fondo di istituto (FIS) è retribuita la quota variabile dell'indennità di direzione spettante al Dsga.
  Per quanto riguarda il lavoro straordinario, la sequenza contrattuale del 25 giugno 2008 ha eliminato la possibilità prevista dall'articolo 89 del richiamato Ccnl del 2007 di retribuire fino a cento ore eccedenti l'orario obbligatorio di servizio. L'indennità di direzione infatti assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti, previste dall'articolo 56, comma 4, del summenzionato Contratto.
  Inoltre il Dsga può accedere ai compensi previsti, come disposto dalla lettera
b) dell'articolo 89 per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici e da soggetti privati.
  Da ultimo, la dichiarazione congiunta tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali ha evidenziato la necessità di valorizzare il personale scolastico, con particolare riferimento ai Dsga e ha, tra l'altro, previsto che questi ultimi possano beneficiare delle risorse stanziate dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 per remunerare le prestazioni aggiuntive del personale delle scuole delegate per attività di supporto agli uffici per le procedure relative alla validazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze è per gli altri adempimenti previsti dal decreto-legge menzionato e dalle relative disposizioni applicative.
  In tale ambito contrattuale, l'esigenza di valorizzazione delle figure professionali in oggetto, ha trovato riscontro anche nell'articolo 34 del Ccnl del comparto Istruzione e ricerca triennio 2016-2018. In tale norma le parti, nel concordare sull'opportunità di dover proseguire il processo di innovazione del sistema di classificazione professionale del personale ATA, convengono sull'opportunità di valorizzazione delle relative competenze professionali, istituendo una specifica Commissione paritetica presso l'Aran con la partecipazione di una rappresentanza dell'ex Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  Tale commissione è incaricata, tra l'altro, della verifica del sistema di progressione economica all'interno delle aree al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite e l'esperienza professionale maturata.
  Allo stato quindi, con la situazione contrattuale vigente, determinati i limiti di intervento relativi ad una possibile valorizzazione professionale ed economica dei cosiddetti Dsga, e non è data possibilità, alla parte datoriale, di intervenire autonomamente al di fuori del sopra citato sistema della contrattazione.
  Di contro, la recente modifica dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, confermando che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e istituti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali, ha previsto la possibilità a che, la contrattazione collettiva individui, un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione.
  In tale nuovo contenitore, attualmente astratto in quanto la costituzione, le modalità di inserimento e i contenuti sono demandati alla contrattazione collettiva, potrebbe trovare collocazione la figura professionale del direttore dei servizi generali e amministrativi al fine di dare risposta alla richiesta valorizzazione professionale ed economica.
  Tutto ciò premesso, il Ministero dell'istruzione ha confermato che è ferma intenzione approfondire nelle sedi istituzionali e nei tavoli che si apriranno il tema in esame.

Il Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta.


   VIVIANI, ZOFFILI, FOGLIANI e MANZATO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il motopeschereccio chioggiotto «Tenace» è stato sequestrato, mercoledì 20 ottobre nel pomeriggio, dalla guardia costiera croata, a seguito di uno sconfinamento nelle acque territoriali di quel Paese;

   il «Tenace», un'imbarcazione di 22 metri per la pesca a strascico, con cinque uomini di equipaggio, era uscita lunedì da Chioggia e si trovava poco oltre le 12 miglia dalla costa croata (limite delle acque territoriali), dove stava terminando il periodo di 3 giorni solitamente osservato per questo tipo di pesca;

   verso le ore 14 il comandante aveva comunicato alla Capitaneria di porto di Venezia che aveva dovuto fermarsi a causa di un ostacolo, forse un grosso masso, su cui le reti erano rimaste impigliate e che stava provvedendo, a motori spenti, a risolvere il problema: nel frattempo il peschereccio, probabilmente a causa della corrente, era entrato, per circa mezzo miglio, nelle acque territoriali croate;

   il peschereccio, riuscito finalmente a riprendere la rotta dopo essersi liberato dall'impedimento che tratteneva le reti, è stato affiancato da una motovedetta della guardia costiera croata che ha «invitato» gli italiani a dirigersi verso il porto di Pola;

   la capitaneria di Venezia ha dato disposizioni al comandante di seguire i croati, per risolvere il problema senza che si creassero troppe tensioni;

   a Pola gli italiani hanno trascorso la notte e hanno fornito tutte le spiegazioni del caso, compresi i tracciati dell'Ais (Sistema di Identificazione Automatica) che dimostrano il breve periodo trascorso nelle acque croate e le conversazioni radio con la Capitaneria di Venezia, in cui si chiariva che non avevano sconfinato per pescare ma per lievi problemi tecnici, motivo per il quale non avrebbero dovuto essere sottoposti ad alcuna sanzione amministrativa;

   come si evince da fonti di stampa, dopo contatti e trattative, e con l'intervento della Farnesina, le autorità croate avrebbero deciso di «derubricare» l'episodio, considerandolo non pesca abusiva ma mancata comunicazione dell'incidente, punita con una sanzione amministrativa di 3.900 euro –:

   se il Governo, per quanto di competenza, non possa instaurare, almeno con gli altri Paesi che fanno parte dell'Unione europea, un meccanismo meno complicato di controllo della correttezza formale della documentazione, che non preveda ogni volta il sequestro di imbarcazione ed equipaggio.
(4-10535)

  Risposta. — Onorevole Deputato Viviani, rispondo alla Sua interrogazione n. 4-10535.
  Il Consolato generale a Fiume e l'Ambasciata a Zagabria hanno seguito la vicenda che ha visto protagonista il motopeschereccio «Tenace» con la massima attenzione.
  Sulla base di quanto comunicato dal Centro di sorveglianza marittima croata, il motopeschereccio sarebbe entrato in acque territoriali croate nei pressi del canale di Lemme intorno alle ore 13 del 20 ottobre 2021, procedendo ad una velocità giudicata compatibile con lo svolgimento di attività di pesca.
  Subito dopo l'ingresso nelle acque territoriali della Croazia, il motopeschereccio è stato raggiunto da un'imbarcazione della polizia croata che lo ha invitato, attraverso ripetuti richiami, a dirigersi verso il Porto di Pola per i controlli di rito dovuti all'ingresso non autorizzato nel mare territoriale.
  L'equipaggio italiano ha dichiarato di non aver sentito i richiami delle autorità croate fino al momento in cui, dopo aver lasciato le acque territoriali croate, è iniziato l'inseguimento da parte della polizia.
  L'inseguimento si è concluso poco dopo, all'interno della zona economica esclusiva croata. I poliziotti sono saliti sul motopeschereccio chiedendo all'equipaggio di ritirare le reti e ordinando al comandante di dirigersi al porto di Pola, dove l'imbarcazione è stata posta sotto sequestro e l'equipaggio di 5 persone è stato messo in stato di fermo.
  Come da prassi, a seguito di un processo per direttissima, il peschereccio è stato rilasciato dietro pagamento di una sanzione per lo sconfinamento non autorizzato nelle acque territoriali croate e pesca illegale.
  In merito al quesito posto dall'interrogante, il regolamento europeo n. 1224/2009 prevede un meccanismo meno complesso che non comporta ogni volta il sequestro dell'imbarcazione e dell'equipaggio. L'articolo 86 del regolamento riconosce infatti allo Stato membro nelle cui acque sia stata constatata un'infrazione la facoltà di trasferire il procedimento sull'infrazione alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera. Questa procedura viene seguita, in particolare, quando le circostanze dell'infrazione impediscono una contestazione immediata, ipotesi differente dal caso in questione.
  Oltre a rappresentare in ogni occasione l'importanza di snellire per quanto possibile le procedure di controllo delle attività di pesca, anzitutto in ambito Unione europea, la Farnesina continuerà ad essere sempre al fianco della nostra marineria, pronta a intervenire in qualsiasi situazione di difficoltà in ogni quadrante.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Benedetto Della Vedova.


   ZIELLO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   recentemente nel comprensorio di Valdera, in provincia di Pisa, si è registrato un improvviso e anomalo aumento del numero di persone risultate positive al Covid-19;

   in particolare, come si apprende dalla stampa, l'incremento maggiore della curva dei contagi sarebbe stato segnalato nel comune di Bientina, dove si è sviluppato un preoccupante focolaio in un centro di accoglienza per immigranti;

   la struttura sarebbe stata posta in quarantena preventiva subito dopo che, per puro caso dopo il test effettuato di prassi prima di accedere in ospedale per una visita programmata, una donna e sua figlia, che alloggiavano nel centro, sono risultate positive al virus;

   quanto accaduto sta destando grande preoccupazione, in particolare per i gravissimi rischi a cui viene così esposta la popolazione per effetto, ad avviso dell'interrogante, della scelta dell'attuale Governo, nonostante la proclamata emergenza, di consentire l'ingresso in Italia di migliaia di immigrati irregolari e di procedere poi alla loro distribuzione su tutto il territorio, senza peraltro nessuna misura di profilassi sanitaria, come dimostra il caso sopra citato accaduto a Bientina;

   sebbene la provincia di Pisa risulti in Toscana quella più colpita dall'aumento dei contagi da Covid-19, secondo fonti del comune di Bientina, pare che tutti gli immigrati residenti nella struttura siano stati trasferiti ancora in altri alberghi dislocati sempre nella provincia di Pisa ed anche in quella di Livorno –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative immediate di competenza intendano adottare per garantire adeguate misure di sicurezza a tutela della salute della popolazioni residente e scongiurare il verificarsi di episodi analoghi a quello accaduto a Bientina.
(4-06916)

  Risposta. — Con riferimento a quanto evidenziato nell'interrogazione in esame, si rappresenta quanto segue.
  Il 16 settembre 2020 l'ente gestore del centro di accoglienza straordinario per migranti sito in via Marco Polo, a Bientina (Pisa), ha reso noto che una minore era risultata positiva al tampone effettuato in occasione dell'accesso in ospedale per una visita di controllo.
  Alla notizia della positività della minore, il sindaco di Bientina ha immediatamente disposto il divieto di allontanamento per tutti gli ospiti del citato centro, mentre il prefetto di Pisa ha disposto l'intensificazione della vigilanza nelle adiacenze dell'immobile da parte delle Forze di polizia.
  Successivamente, in data 18 e 19 settembre 2020, l'azienda USL Toscana Nord Ovest ha emanato i provvedimenti relativi alle misure di profilassi contro la diffusione del virus COVID-19, prescrivendo per tutti gli ospiti della struttura la misura dell'isolamento e procedendo immediatamente a sottoporle a tampone.
  A seguito dell'esito positivo del tampone, il 21 settembre 2020 tutti gli ospiti sono stati trasferiti in due alberghi sanitari ubicati nelle province di Pisa e di Livorno.
  Nell'arco temporale compreso tra il 16 ottobre e il 4 novembre 2020, tutti gli ospiti del centro di accoglienza sono risultati negativi al tampone e, pertanto, sono stati dimessi dagli alberghi sanitari in cui erano temporaneamente alloggiati, facendo rientro nella struttura di accoglienza di Bientina, nella quale non si sono più verificate situazioni di emergenza sanitaria.
  Inoltre, il predetto centro di accoglienza straordinario è stato chiuso in data 19 marzo 2021.
  Si rappresenta, altresì, che il prefetto di Pisa ha provveduto a sensibilizzare gli enti gestori dei centri di accoglienza presenti nel territorio della provincia, sottolineando l'esigenza di un costante monitoraggio delle condizioni di salute degli ospiti, proprio al fine di prevenire e fronteggiare eventuali casi di contagio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Ivan Scalfarotto.