Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Martedì 21 settembre 2021

ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso di un convegno tenutosi a Genova il 14 settembre 2021, il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha anticipato che, nel corso del prossimo trimestre, si prevede un rincaro delle bollette dell'elettricità del 40 per cento, affermazione che ha destato grande allarme tra i cittadini e gli imprenditori, già fortemente provati dall'emergenza sanitaria e dalla crisi connessa;

    i rincari delle tariffe si verificano già da mesi e non riguardano solo l'Italia; per gli italiani il prezzo dell'energia elettrica è cresciuto – da aprile 2020 ad agosto 2021 – da 16,08 a 22,89 centesimi di euro per kilowattora; nel trimestre giugno-agosto 2021, in particolare, i costi sono aumentati del 20 per cento, ma gli effetti sulle bollette sono stati di minore entità solo perché il Governo ha stanziato le risorse necessarie a contenere i rincari entro la soglia del 10 per cento;

    l'aumento dei prezzi è dovuto a svariati motivi contingenti: dalla carenza di materie prime ai costi della transizione green, ma anche ad alcune politiche poco lungimiranti degli ultimi Governi e al complesso delle relazioni internazionali che vengono instaurate, in particolare quelle dell'Unione europea con i Paesi terzi esportatori di materie prime per la produzione di energia;

    con le riaperture post lockdown, molte aziende hanno ripreso le attività produttive determinando un aumento del fabbisogno di energia e ingenerando una maggiore domanda che ha fatto lievitare i prezzi delle materie prime: petrolio e gas naturale soprattutto, caratterizzati dalla difficile reperibilità in natura e dagli elevati costi di trasporto;

    dall'inizio della pandemia a oggi il prezzo del petrolio è aumentato del 200 per cento, mentre quello del gas naturale, nell'arco di un solo trimestre (da aprile a giugno 2021), è aumentato del 30 per cento;

    la nostra produzione energetica è retta al 40 per cento dal gas naturale; le principali provenienze di questa materia sono la Russia e alcuni giacimenti presenti nei Paesi Bassi e nel Mare del Nord; da diverso tempo, però, la Russia ha dirottato buona parte delle sue estrazioni ai Paesi del mercato asiatico e i giacimenti del Mare del Nord e dei Paesi Bassi sembrerebbero avere dei problemi, forse di esaurimento;

    è necessario ricordare, inoltre, che bisogna far fronte anche ai costi della transizione verde: le aziende hanno visto aumentare i costi dei permessi per la produzione di anidride carbonica, aumenti previsti dal Sistema per lo scambio delle quote di emissione (Ets-UE), il meccanismo di permessi e quote elaborato dall'Unione europea che ha fatto in modo che le autorità europee ne rilascino sempre di meno e a costi più elevati, al fine di spingere le aziende a decarbonizzare;

    l'impostazione europea di perseguire a tutti i costi la cosiddetta politica green, che sta avendo un effetto determinante sull'aumento delle bollette energetiche, rischia di risolversi in un aggravio inutile se poi le politiche d'importazione senza dazio agevolano Stati come la Cina, responsabile da sola di oltre il 22 per cento delle emissioni globali di anidride carbonica, a fronte del 6,4 per cento imputabile agli Stati membri dell'Unione europea;

    il 1° ottobre 2021 l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente renderà noto l'aggiornamento delle tariffe secondo i costi di produzione e – come già annunciato dal Ministro Cingolani – è atteso un nuovo incremento dei costi, data la tendenza regolare da mesi;

    tali rincari secondo l'Unione nazionale consumatori, nell'ipotesi di prezzi costanti su base annua, comporteranno 56 euro in più per la luce e 158 euro in più per il gas e, quindi, una spesa complessiva di 214 euro in più all'anno a famiglia;

    appare non più procrastinabile una valutazione sulla possibilità di riformare in maniera strutturale la fiscalità relativa alle bollette dell'energia. Attualmente, infatti, l'imposta sul valore aggiunto su elettricità e gas applicata è in media, rispettivamente, del 15 e del 10 per cento,

impegna il Governo:

1) ad assumere le dovute iniziative di competenza volte a riformare la fiscalità afferente alle bollette energetiche, prevedendo una riduzione strutturale – e non una tantum, come avvenuto in precedenza – dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise;

2) ad adottare iniziative per utilizzare il maggiore gettito derivante dalla vendita all'asta delle quote di anidride carbonica per ridurre l'aumento dei sopra menzionati costi nelle bollette;

3) a ricercare soluzioni alternative a quelle finora poste in essere per scongiurare l'aumento dei prezzi delle bollette, posto che occorrono non misure palliative ma strutturali, così da evitare nuovi aggravi economici per i nuclei familiari e le imprese italiane;

4) a perseguire idonee politiche, anche e soprattutto a livello europeo, volte ad evitare che la transizione green rechi effetti eccessivamente distorsivi del mercato energetico e, di conseguenza, vada a penalizzare aziende e famiglie;

5) a prevedere, con un'urgente iniziativa normativa, la differenziazione dell'Iva sui costi dell'energia in favore di alcuni territori, determinati in base alla loro localizzazione geografica, alle caratteristiche orografiche e agli indici di sviluppo.
(1-00513) «Lollobrigida, Meloni, Albano, Bellucci, Bignami, Bucalo, Butti, Caiata, Caretta, Ciaburro, Cirielli, De Toma, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferro, Foti, Frassinetti, Galantino, Gemmato, Lucaselli, Mantovani, Maschio, Mollicone, Montaruli, Osnato, Prisco, Rampelli, Rizzetto, Rotelli, Giovanni Russo, Rachele Silvestri, Silvestroni, Trancassini, Varchi, Vinci, Zucconi».


   La Camera,

   premesso che:

    con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 maggio 2017, Alitalia – Società Aerea Italiana s.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, perché dotata – all'atto di presentazione dell'istanza – di un numero di dipendenti ed un indebitamento complessivo superiori alle soglie minime di legge;

    con il medesimo decreto ministeriale, alla luce della complessità della procedura di amministrazione straordinaria, è stata altresì disposta la nomina di un collegio di commissari straordinari, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 38, comma 2, e dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

    le medesime determinazioni sono state assunte per la società Alitalia Cityliner s.p.a. con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 maggio 2017;

    per sostenere la continuità dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia, lo Stato – nel periodo compreso tra maggio 2017 e gennaio 2020 – ha erogato ad Alitalia finanziamenti a titolo oneroso pari a complessivi 1,3 miliardi di euro;

    a causa della sopravveniente emergenza epidemiologica da Covid-19 e la contestuale crisi del trasporto aereo cui è andata incontro anche Alitalia, il Governo ha disposto – con l'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e con l'articolo 202 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – la nazionalizzazione della medesima compagnia, destinando allo scopo 3 miliardi di euro, così decidendo di interrompere l'iter di cessione dei complessi aziendali sul mercato avviato nel marzo 2020 con la pubblicazione del bando;

    infatti, la nuova compagnia pubblica di trasporto aereo Ita è stata istituita giuridicamente con l'articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, il quale ha anche stabilito al comma 4-bis che la «newco» predisponesse «un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta» da sottoporre all'approvazione sia delle Commissioni parlamentari competenti per settore che della Direzione concorrenza della Commissione europea;

    l'articolo 202 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è intervenuto sul citato articolo 79 con la finalità di perseguire l'obiettivo di assicurare il quadro normativo necessario al lancio di una società di mercato in totale discontinuità con Alitalia, al fine di garantire la creazione della nuova società su basi industriali solide e sostenibili e nel rispetto dell'ordinamento europeo, perché l'assenza anche solo di uno di questi due elementi ne avrebbe determinato l'insuccesso, rispettivamente, per ragioni di business o per motivi giuridici con effetti finanziari;

    con l'articolo 87 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 107, si interviene sulla costituzione della nuova società pubblica, specificando che, in sede di prima applicazione, è autorizzata la sua costituzione anche ai fini della elaborazione del piano industriale che dovrà essere sottoposto alle valutazioni della Commissione europea oltre che a quelle del Parlamento nazionale (per il tramite delle commissioni parlamentari competenti). Inoltre e sempre in sede di prima applicazione, fermo restando lo stanziamento dei 3 miliardi di euro già previsto dalla norma precedente, il capitale sociale della nuova società è individuato in 20 milioni di euro;

    in data 15 luglio 2021, la Commissione europea ha inviato alle istituzioni italiane una lettera nella quale ha valutato positivamente il piano industriale di Ita come modificato a seguito delle interlocuzioni avvenute; il giorno stesso il Ministero dell'economia e delle finanze ha annunciato la partenza operativa di Ita a far data dal 15 ottobre e il consiglio d'amministrazione della società ha approvato le nuove linee del piano industriale 2021-2025, sulla base di quanto discusso con la Commissione europea;

    il piano in questione prevede che la nuova società Ita procederà nell'immediato all'assunzione di 2.800 lavoratori, rispetto al totale dei 10.500 dipendenti di Alitalia, per arrivare progressivamente ad assorbire complessivamente, entro il 2025, 5.700 lavoratori;

    inoltre, secondo il piano, Ita potrà essere capitalizzata con 1,35 miliardi di euro, suddivisi in tre tranche di cui la prima pari a 700 milioni di euro; potrà partecipare alle gare che verranno bandite per il brand Alitalia, per l'attività di handling a Fiumicino (in posizione di maggioranza di una partnership con soggetti privati), per l'attività di manutenzione (in posizione di minoranza con una partnership con soggetti privati) e per le rotte di servizio pubblico, mentre non potrà partecipare alla gara del programma di loyalty (MilleMiglia); non potrà rilevare i biglietti prepagati emessi da Alitalia per il periodo successivo al 15 ottobre, data di avvio delle operazioni; potrà partire con 52 aerei (stessa dimensione del piano industriale di dicembre); in termini di slot, dato il principio di proporzionalità tra questi e la capacità di volo alla partenza, sul quale ci si è soffermati in precedenza, Ita potrà acquisire 175 slot giornalieri su Linate (circa l'85 per cento di quelli di Alitalia), 178 su Fiumicino (43 per cento) e quelli che volano sugli altri aeroporti coordinati in Italia e nell'Unione europea;

    tale situazione richiederebbe un intervento convinto da parte del Governo per assicurare una forma di tutela e di accompagnamento al reddito per tutti i lavoratori di Alitalia che non dovessero essere ricollocati entro la data del 2025;

    non lascia ben sperare l'annuncio dell'uscita da Assaereo da parte di Ita, finalizzata alla disapplicazione del contratto collettivo nazionale della categoria, uscita che si pone in aperto contrasto con la disposizione prevista dall'articolo 203 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, che prevede che i vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale sul territorio italiano e che sono assoggettati a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) o, dalla normativa nazionale, nonché alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal contratto collettivo nazionale del settore stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

    tale disposizione, che sostanzialmente riproduce per il settore aeroportuale la disciplina vigente da vent'anni nel settore portuale, è finalizzata ad uniformare la tutela dei lavoratori e quindi a tutelare le imprese come Alitalia dalle imprese che in questi anni hanno messo in atto iniziative di concorrenza sleale e dumping,

impegna il Governo:

1) ad adottare tutte le iniziative di competenza affinché venga riaperto e si faccia ricordo al fondo «Nuove Competenze Anpal» per mantenere attive le certificazioni del personale Alitalia e tutelarne le professionalità;

2) a garantire, in qualità di azionista, l'impegno formale, in coerenza con il Piano industriale della nuova società Ita, su cui le competenti commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole, a partecipare ai prossimi bandi di gara per l'assegnazione dei rami dell'handling e della manutenzione garantendo l'applicazione dell'articolo 2112 del codice civile;

3) ad assicurarsi che venga applicato in modo rigoroso l'articolo 203 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, in materia di applicazione del contratto collettivo nazionale del settore aereo stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da parte della nuova società Ita e da tutte le altre compagnie operanti nel nostro territorio;

4) ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di assicurare l'estensione della cassa integrazione per tutti i lavoratori non riallocati per tutta la durata del piano industriale di Ita;

5) a garantire, in qualità di azionista, che la nuova società Ita si adoperi affinché siano evitate gravi ripercussioni sociali e atteggiamenti non collaborativi che potrebbero creare disagi nei confronti dei clienti.
(1-00514) «Molinari, Rixi, Andreuzza, Badole, Basini, Bazzaro, Bellachioma, Belotti, Benvenuto, Bianchi, Billi, Binelli, Bisa, Bitonci, Boldi, Boniardi, Bordonali, Claudio Borghi, Bubisutti, Caffaratto, Cantalamessa, Caparvi, Capitanio, Carrara, Castiello, Vanessa Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cestari, Coin, Colla, Colmellere, Comaroli, Comencini, Covolo, Andrea Crippa, Dara, De Angelis, De Martini, D'Eramo, Di Muro, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Donina, Durigon, Fantuz, Ferrari, Fiorini, Fogliani, Lorenzo Fontana, Formentini, Foscolo, Frassini, Furgiuele, Galli, Gastaldi, Gerardi, Germanà, Giaccone, Giacometti, Giglio Vigna, Gobbato, Golinelli, Grimoldi, Gusmeroli, Iezzi, Invernizzi, Lazzarini, Legnaioli, Liuni, Lolini, Eva Lorenzoni, Loss, Lucchini, Lucentini, Maccanti, Maggioni, Manzato, Marchetti, Mariani, Maturi, Micheli, Minardo, Morrone, Moschioni, Murelli, Alessandro Pagano, Panizzut, Paolin, Paolini, Parolo, Patassini, Patelli, Paternoster, Pettazzi, Piastra, Picchi, Piccolo, Potenti, Pretto, Racchella, Raffaelli, Ravetto, Ribolla, Saltamartini, Snider, Stefani, Sutto, Tarantino, Tateo, Tiramani, Toccalini, Tomasi, Tombolato, Tonelli, Turri, Valbusa, Vallotto, Viviani, Raffaele Volpi, Zanella, Zennaro, Zicchieri, Ziello, Zoffili, Zordan».

Risoluzioni in Commissione:


   La III Commissione,

   premesso che:

    il 4 agosto 2020 un'esplosione nel porto di Beirut in Libano portò alla morte di 215 persone, provocò più di 7 mila feriti e circa 300 mila sfollati. Lo scoppio, che determinò un terremoto di magnitudo 3.5, fu causato dalla detonazione di 2750 tonnellate di nitrato di ammonio stoccate nell'hangar 12 del porto;

    il porto di Beirut è la principale infrastruttura del Paese e prima dell'esplosione da lì transitava il 90 per cento delle importazioni libanesi. La Banca mondiale ha stimato che l'esplosione ha causato tra i 3,8 e i 4.5 miliardi di dollari di danni;

    l'interruzione del flusso commerciale ha quindi, aggravato una crisi già pesantissima, non soltanto sui libanesi, ma anche sui rifugiati ospitati all'interno del Paese. Il Libano a fronte di una popolazione di circa di 4,5 milioni di persone accoglie circa 1,5 milioni di rifugiati siriani e 300 mila palestinesi. Oltre 600 mila rifugiati siriani non sono mai stati registrati e non ricevono alcuna forma di aiuto ufficiale. Secondo l'Unicef il 99 per cento dei profughi siriani in Libano non è in grado di provvedere al sostentamento dei propri figli;

    dopo poco più di un anno dall'esplosione il Libano è piombato in quella che la Banca mondiale stima essere una delle peggiori crisi economiche degli ultimi 150 anni. Il sistema bancario è pressoché insolvente e il debito pubblico, su cui il Governo ha annunciato il default a marzo 2020, sfiora oggi il 180 per cento del prodotto interno lordo. Dal 2019 la Lira libanese ha perso il 92 per cento del suo valore, il reddito pro capite è crollato del 40 per cento mentre il tasso di disoccupazione ha superato il 40 per cento;

    secondo un recente rapporto Onu sette libanesi su dieci vivono in povertà e secondo l'Unicef il 77 per cento della popolazione non è in grado di comprare cibo per i propri figli. In ragione dell'esaurimento delle proprie riserve in valuta pregiata la Banca centrale libanese ha revocato il piano di sussidi sul carburante. La crisi è così grave che la stessa Banca centrale non riesce a garantire i fondi per il carburante alla società elettrica statale, tanto che vi è energia elettrica per un massimo di tre o quattro ore al giorno. Per avere corrente elettrica l'unica alternativa è procurarsi un generatore, il cui affitto può arrivare anche a l'equivalente di 20 mila euro al mese;

    tuttavia, il carburante non è l'unica materia prima il cui prezzo è schizzato alle stelle. In Libano l'inflazione ha un tasso annuo di circa il 158 per cento, mentre i prezzi dei beni, alimentari sono aumentati del 422 per cento nel 2020 e del 221 per cento nel 2021;

    la scarsità di valuta pregiata ha dimezzato le importazioni, riducendo sensibilmente la disponibilità di prodotti alimentari nei supermercati e di medicine nelle farmacie, mentre la crisi dei carburanti rischia di mettere a repentaglio l'erogazione di acqua e l'operatività degli ospedali. Anche le scuole, a seguito della scarsità di risorse e carburante, rischiano di non poter garantire il completamento dell'anno scolastico. Soltanto ad agosto del 2021 sono state 240 mila richieste di visti per espatriare all'estero;

    l'esplosione dell'agosto 2020 non ha soltanto provocato una grave crisi economica e umanitaria, ma ha anche causato una drammatica crisi politica che è durata più di 13 mesi. Soltanto pochi giorni fa, il 10 settembre 2021, il Paese è riuscito ad avere un nuovo Governo, formato da 24 ministri e presieduto dal miliardario e già per due volte primo ministro, Najib Mikati. Il Governo è stato il frutto di 396 giorni di consultazioni e si regge su un complicato e fragile accordo tra le fazioni che da oltre 30 anni governano il Libano;

    in Libano l'ordine costituzionale è stato sancito negli accordi di pace di Taef, in Arabia Saudita, conclusi nel 1990 al termine di 15 anni di guerra civile. Tali accordi di pace hanno istituito un sistema confessionale di Governo a garanzia del perfetto bilanciamento delle forze tra cristiani maroniti, sunniti e sciiti che si dividono le cariche istituzionali e i seggi parlamentari. La regola è che il Presidente della Repubblica spetta ai cristiani, il primo ministro ai sunniti e il Presidente del Parlamento agli sciiti; gli equilibri confessionali e l'appartenenza religiosa regolano tutti gli aspetti fondamentali della vita politica e dell'amministrazione statale libanese;

    il neo Primo ministro Najib Mikati, in attesa del voto di fiducia che si terrà dinanzi al Parlamento, ha dichiarato che è sua intenzione ristabilire i rapporti interrotti con i Paesi arabi e che ha già contattato donatori e organizzazioni internazionali che potrebbero fornire un aiuto per risollevare il Libano dalla drammatica crisi economica in cui versa;

    tra le organizzazioni già coinvolte ci sarebbero il Fondo monetario internazionale e il Kuwait Development Fund, mentre non è chiaro se e come avrà un ruolo l'Arabia Saudita, che non guarda con favore la crescente influenza di Hezbollah nel panorama politico libanese;

    la comunità internazionale e la Francia in particolare attraverso le visite in Libano del suo Presidente Emmanuel Macron subito dopo l'esplosione, aveva subordinato l'erogazione di aiuti alla formazione di un Governo di esperti, possibilmente slegato dall'attuale sistema e che attuasse i piani di riforme decise dalle autorità nazionali e internazionali. La formazione del nuovo Governo non assicura il raggiungimento di tale obiettivo;

    tutti i ministri nominali hanno una affiliazione politica che riflette le principali confessioni religiose e sono stati scientificamente ponderati per evitare che una qualunque fazione detenga più di un terzo dei ministri nel Governo e possa dunque avere la possibilità di esercitare il diritto di veto;

    questo sistema politico-confessionale è stato messo in discussione dalle manifestazioni di protesta iniziate il 17 ottobre dei 2019 e che portarono alle dimissioni dell'allora Primo Ministro Saad Hariri. Le proteste furono innescate dall'annuncio di una tassa su Whatsapp, come risposta, nell'ambito di un più grande piano di misure di austerity, alla già allora crescente crisi economica che aveva portato il Paese a raggiungere in quell'anno il rapporto debito/prodotto interno lordo al 151 per cento;

    a seguito della formazione dei nuovo Governo, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha dichiarato che: «è arrivato il momento delle riforme tanto attese» e per lo stesso Presidente francese Macron il nuovo governo «è una tappa indispensabile per far uscire il Paese dalla crisi»,

impegna il Governo:

   a proseguire, sia a livello bilaterale, sia a livello multilaterale, con i partner internazionali e in particolare nell'ambito dell'Unione europea e sotto la guida delle Nazioni Unite, nell'azione umanitaria volta ad alleviare le sofferenze della popolazione libanese e dei rifugiati ospitati all'interno del Paese, nonché a valutare la possibilità di ulteriori iniziative straordinarie della cooperazione allo sviluppo in ambito umanitario e sanitario, rafforzando le risorse destinate alla cooperazione italiana;

   a sostenere, attraverso una iniziativa coordinata con gli altri Stati membri dell'Unione europea, il nuovo Governo libanese nell'attuazione delle riforme richieste non solo dalla comunità internazionale, ma dalla stessa popolazione;

   a supportare, in accordo con le decisioni del Consiglio affari esteri del 30 luglio 2021, l'attuazione dei piani approvati dalle autorità libanesi e quelli futuri che saranno sostenuti dai soggetti internazionali pertinenti, volti a migliorare la responsabilità e la buona governance nel settore pubblico e ad attuare riforme economiche fondamentali, anche nei settori bancario e finanziario, compresa l'adozione di una normativa trasparente e non discriminatoria, sull'esportazione di capitali.
(7-00727) «Di Stasio, Emiliozzi, Grande, Berti, Fantinati, Olgiati, Buffagni».


   La XIII Commissione,

   premesso che:

    il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le norme della politica comune della pesca (Pcp) in attuazione degli obblighi comunitari derivanti dagli articoli da 38 a 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue), ai fini di preservare gli stock ittici, tutelare l'ambiente marino, garantire la solidità economica delle flotte commerciali dell'Unione e fornire prodotti di alta qualità ai consumatori tenendo di conto, in una prospettiva di breve, medio e lungo periodo, della necessità di assicurare un equo e dignitoso tenore di vita per il settore della pesca ed i suoi operatori;

    il citato regolamento si estrinseca operativamente nell'adozione di piani pluriennali, in linea con le modalità di programmazione delle politiche europee, nei quali sono posti i criteri di ripartizione e di impostazione dello sforzo di pesca, definito come prodotto della capacità di pesca e dell'attività di pesca;

    la redazione di questi piani, analogamente a quanto avviene con la Politica agricola comune (Pac) è soggetta alla presentazione di pareri di natura politica, ma anche tecnica, economica e scientifica, arrivando a stabilire una riduzione dello sforzo di pesca nelle acque europee per subarea geografica (Gsa);

    negli ultimi tre anni l'Italia ha ridotto il proprio sforzo pesca del 20 per cento, con ripercussioni sulle dimensioni della flotta di pesca nazionale, ridottasi di oltre il 16 per cento nell'ultimo decennio;

    la chiusura dei canali «Ho.Re.Ca.», nonché le difficoltà legate alla pandemia da COVID-19, le lungaggini burocratiche legate all'emanazione della normativa di dettaglio relativa agli indennizzi alle imprese, i ritardi legati agli indennizzi relativi al fermo-pesca e la continua restrizione dell'attività pescatoria nelle acque italiane hanno inflitto duri colpi alla sostenibilità economica del comparto ittico nazionale;

    nell'ambito della citata pianificazione europea, è prevista un'ulteriore riduzione dello sforzo pesca per la pesca a strascico nelle acque nazionali italiane, per una quota compresa tra il 10 per cento ed il 30 per cento; sul punto, le più recenti disposizioni europee, di cui al regolamento (UE) n. 2021/90, prevedono un raddoppio delle giornate di fermo pesca tecnico successivo ai 30 giorni di fermo pesca biologico, passando da 15 a 30 giorni per imbarcazioni con lunghezza fino a 24 metri e da 20 a 40 giorni per imbarcazioni di lunghezza superiore;

    è importante ricordare che nell'anno 2019 il settore ittico nazionale ha già ridotto lo sforzo di pesca del 9 per cento e che nell'anno 2020 la riduzione è stata del 10 per cento e che, nel complesso, per alcuni segmenti di flotta, le giornate di effettiva operatività sono scese a 140 l'anno, livello tale da rendere non più economicamente sostenibile l'attività di pesca;

    nell'assunzione di queste decisioni sfugge, a livello tecnico, che i pescatori sono tra i primi operatori a presidio della qualità dell'ambiente marino dove operano e degli stock ittici pescati; considerando la predetta riduzione dello sforzo di pesca, è evidente che – in particolare per le flotte di pesca a strascico – gli operatori ittici sono costretti a passare più ore in mare, in quanto dovranno sfruttare maggiormente le poche giornate a loro disposizione;

    la continua riduzione dello sforzo di pesca porta ad una crescente riduzione dell'operatività delle flotte a fronte di costi fissi del tutto immutati, con la conseguenza di una sempre minore redditività del proprio operato, tale da infliggere duri danni occupazionali, sociali ed economici al settore;

    non si considera, inoltre, che una maggiore operatività giornaliera implica importanti ripercussioni e rischi per la sicurezza dei pescatori medesimi;

    considerando queste nuove restrizioni ed i danni economici della pandemia, il settore ha registrato perdite complessive per un -20 per cento con rischio di insostenibilità per almeno 7 imprese su 10;

    il settore ittico, infatti, è già stato fortemente colpito dalla chiusura dei canali «Ho.Re.Ca.», che di fatto ha limitato per mesi la vendita di pesce fresco nella filiera della ristorazione, mettendo in difficoltà una flotta da traino nazionale che conta oltre 2.300 imbarcazioni per circa 6.000 pescatori ed un valore della produzione superiore ai 500 milioni di euro;

    con dispaccio protocollato n. 0272272 della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 14 giugno 2021, è stata disposta la chiusura immediata delle attività di pesca nelle GSA 9 (Mar Ligure e Mar Tirreno Settentrionale), GSA 10 (Mar Tirreno Centrale e Meridionale) e GSA 11 (Mar di Sardegna Orientale e Occidentale), in ragione del superamento della quota disponibile per le attività di pesca delle unità con LFT superiore a 24 metri (EFF2/MED2_TR4);

    la predetta misura ha trovato conferma con dispaccio protocollato n. 0365055 del 13 agosto 2021, con cui il superamento della quota di attività è stata rilevata per unità con LFT compreso tra 12 e 18 metri (EFF1/MED2_TR2) e LFT compreso tra 18 e 24 metri (EFF1/MED2_TR3);

    in Spagna, a tutela del proprio comparto ittico, con una mozione parlamentare il Governo è stato impegnato a sospendere l'applicazione del piano di pesca dell'Unione europea relativo al Mediterraneo richiedendo evidenze e documentazioni che provino l'effettiva esistenza di uno sfruttamento della pesca da parte della flotta spagnola, richiedendo al contempo l'elaborazione di un nuovo piano di gestione della pesca che garantisca la sostenibilità economica della propria flotta;

    la programmazione della pesca, sia a livello europeo che a livello nazionale, deve garantire non solo la sostenibilità economica dell'attività ittica, ma fornire agli operatori gli strumenti necessari per monitorare, anche in tempo reale, l'andamento degli stock ittici, scongiurando sospensioni immediate e repentine delle attività, consentendo invece di disporre di margini temporali nei quali rimodulare l'attività ittica stessa;

    al netto di queste difficoltà registrate dal settore nazionale, vi sono anche difficoltà di gestione internazionale, in quanto le acque mediterranee sono altresì navigate e pescate da Paesi extraeuropei che non rispettano in alcun modo le misure, normative e leggi vigenti in Unione europea o in Italia;

    considerando che l'Italia è il secondo maggiore produttore di pesca nel Mar Mediterraneo, costituisce inderogabile interesse nazionale tutelare tale posizione ed operare ogni sforzo necessario per migliorarla, garantendo al contempo la sostenibilità economica ed il benessere sociale di tutti gli operatori del comparto,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative per aprire tutti i necessari ed opportuni tavoli europei per richiedere una modifica della normativa comunitaria in materia di pesca tale da arrestare questa continua riduzione delle giornate di pesca e garantire la redditività delle imprese ittiche nazionali;

   ad adottare iniziative per aprire i necessari tavoli europei ed internazionali per garantire l'applicazione degli standard qualitativi e delle prescrizioni tecniche, sociali ed ambientali vigenti per la politica comune della pesca nell'area mediterranea anche ai Paesi extraeuropei operanti nella medesima area;

   ad adottare iniziative per instaurare un meccanismo di monitoraggio e pianificazione delle attività di pesca, anche con la creazione di banche dati comuni, fruibili ed accessibili, basato su aggiornamenti in tempo reale, in modo tale da permettere all'intero comparto ittico nazionale di modulare la propria attività in concomitanza con le variazioni di stock;

   adottare tutte le iniziative necessarie a salvaguardare l'economicità della pesca mediterranea per gli operatori nazionali;

   a valutare la sospensione del fermo pesca sul territorio nazionale in attesa di una effettiva valutazione e monitoraggio degli stock ittici nelle acque di pertinenza italiane, anche al netto delle difficoltà attraversate dal comparto ittico a causa della pandemia da COVID-19.
(7-00726) «Caretta».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   a 17 anni dall'introduzione nel codice civile con la legge 9 gennaio 2004, n. 6, della figura dell'amministratore di sostegno, all'epoca presentata come una forma di tutela giuridica più blanda ed elastica rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, è diventata, in molti casi, uno strumento attraverso il quale è possibile limitare fortemente la libertà e violare i diritti dei diretti interessati, cosiddetti «beneficiari»;

   nel corso degli anni si sono verificati molteplici casi di «mala gestio», segnalati sia dagli organi di stampa, che dalle testimonianze degli amministrati o dei loro familiari, ed è emerso un notevole malcontento sull'operato di un numero sempre crescente di amministratori di sostegno;

   si è venuta ad instaurare la tendenza da parte dell'amministratore di sostituirsi completamente al «beneficiario», nonostante ciò non sia previsto dalla legge;

   si assiste all'emanazione, da parte dei giudici tutelari, di decreti che conferiscono «ampi poteri» agli amministratori di sostegno, spesso estranei alla famiglia, in cui si prevede, oltre alla gestione del patrimonio, anche il consenso informato ai trattamenti sanitari, ai ricoveri, agli esami diagnostici e altro, spesso in presenza di soggetti assolutamente capaci di esprimere un giudizio, parere, consenso o dissenso;

   è stato constatato che l'utilizzo concreto dello strumento gestionale dell'istituto dell'amministrazione di sostegno si esprime spesso sotto forma di mera costrizione della persona sottoposta a tutela, sovente senza possibilità di replica dato che, quasi sempre, i giudici tutelari si interfacciano esclusivamente con gli amministratori, i sanitari e i servizi sociali, escludendo anche i familiari, quando definiti «non collaboranti»;

   sussistono nella legge vigente incongruenze logico-giuridiche che consentono anche di utilizzarla come una sorta di strumento di interdizione impropria su qualsiasi soggetto debole, estendendo infatti smisuratamente le categorie di persone sottoponibili al provvedimento, nella parte in cui stabilisce che il giudice tutelare possa sottoporre ad amministrazione di sostegno, su richiesta o segnalazione, la persona afflitta da una «infermità o menomazione fisica o psichica» che la renda «anche solo parzialmente e temporaneamente», impossibilitata a provvedere ai suoi interessi;

   la legge non offre la minima certezza giuridica sulla tipologia ed il grado dell'infermità e dell'incapacità necessarie e sufficienti a limitare le libertà della persona, sottoponendo la vita di un qualsiasi soggetto fragile, ed i suoi beni, ad un amministratore di sostegno, che, molto spesso, si sostituirà alla volontà del soggetto, negandone così il diritto costituzionale ad autodeterminarsi nel rispetto delle leggi vigenti;

   attraverso prassi ormai consolidate dai presupposti legislativi dalle maglie molto ampie, l'istituto dell'amministrazione di sostegno può dare origine a veri e propri abusi che il giudice tutelare ha il potere e l'obbligo di impedire, tramite la verifica delle relazioni periodiche degli amministratori, ma che, nel concreto, non ha né il tempo né i mezzi per farlo e finisce per autorizzare o lasciar compiere anche operazioni «opache»;

   la relazione del Garante nazionale per i diritti delle persone private della libertà personale, anno 2020 (La Persona Tutelata) ha chiaramente espresso che: «Spesso, si concretizza il rischio che lo strumento giuridico della tutela possa paradossalmente diventare “garanzia” di esclusione della persona, certamente fragile, ma non per questo incapace di comprendere la sua vita e le decisioni che la riguardano, trovandosi così, suo malgrado e nonostante le previsioni delle norme sovranazionali, a essere sottratta a una vita libera»;

   la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità cosiddetta (Crpd), sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, all'articolo 12 riconosce a tali persone piena capacità giuridica, ne sancisce «pari riconoscimento davanti alla legge» e stabilisce che il supporto al processo decisionale venga effettuato nel rispetto della loro volontà e delle loro preferenze;

   sovente, il potenziale «beneficiario» non viene ascoltato, così svilendo la ricerca e la valorizzazione delle sue preferenze che dovrebbero essere perseguite – all'opposto – anche nel caso di opposizione alla nomina di un amministratore di sostegno, di situazioni di «conflitto» familiare, nonché di limitata o assente capacità di comunicazione del «beneficiario» stesso;

   tutto ciò evidenzia una situazione di forte contraddittorietà rispetto ai diritti fondamentali della persona che deve, quanto prima, trovare soluzione –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, di carattere normativo intenda intraprendere per evitare che dalla legge n. 6 del 2004 continuino a derivare in sostanza effetti di ulteriore menomazione, limitazione personale e violenza psicologica nei confronti dei soggetti deboli e/o delle loro famiglie, al fine di consentire il rispetto della legalità internazionale e nazionale.
(2-01333) «Barelli».

Interrogazioni a risposta scritta:


   BIGNAMI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   in adeguamento a quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale, istituito con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e seguenti modifiche, e dalle ulteriori disposizioni introdotte successivamente con la legge di bilancio 2020, il decreto-legge n. 162 del 2019, il n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto Cura Italia), il decreto-legge n. 76 del 2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, il decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto bilancio) e il decreto-legge 1o marzo 2021, n. 22, da qualche anno in Italia è in atto il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione;

   fra le novità introdotte dalla normativa in materia vi è, dal 28 febbraio 2021, l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di identificare tutti i cittadini che accedono ai servizi on-line esclusivamente attraverso l'identità digitale, come lo Spid, la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;

   le credenziali adottate in autonomia dai singoli enti, fra cui Inps, Inail e Agenzia delle entrate e utilizzate per accedere ai vari servizi perderanno definitivamente la loro validità a partire dal 1o ottobre 2021 e pertanto le persone fisiche che vorranno operare con gli enti pubblici potranno autenticarsi solamente attraverso la propria identità digitale;

   l'obbligo in via esclusiva di dover utilizzare strumenti digitali per accedere ai servizi on-line della pubblica amministrazione sta mettendo in grandissima difficoltà tutte le persone che non dispongono di adeguati strumenti tecnologici o non sono in grado di utilizzarli non avendo le abilità necessarie;

   in particolare, le persone anziane rischiano di essere escluse dalla possibilità di accedere in autonomia a servizi pubblici essenziali;

   sebbene il decreto-legge 77 del 2021 (cosiddetto decreto semplificazioni) abbia introdotto la possibilità di delegare l'accesso ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione a una persona terza titolare dell'identità digitale, non si è tenuto conto che non tutti hanno familiari o persone di fiducia a cui affidare il trattamento di dati personali così altamente sensibili –:

   se il Governo intenda assumere iniziative normative urgenti affinché venga introdotta una deroga a quanto previsto circa l'obbligatorietà di utilizzo esclusivo dell'identità digitale per l'accesso on-line ai servizi della pubblica amministrazione per le persone più anziane sprovviste o non in grado, anche per motivi di salute, di utilizzare gli strumenti tecnologici che sarebbero necessari.
(4-10276)


   ZANICHELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto riferito da autorevoli fonti giornalistiche (per tutte, Fiorenza Sarzanini, «Attaccato anche il sito del consiglio dei Notai», Corriere della Sera, 4 agosto 2021, pagine 1 e 3), il Consiglio nazionale del notariato, oltre quattro mesi prima dell'uscita della notizia, ha subito un importante attacco hacker attraverso un ransomware che ha sottratto 2 gigabyte di dati contenenti informazioni riservate, successivamente pubblicati nel darkweb a seguito della scelta del Consiglio di opporsi alla richiesta estorsiva – un riscatto che oscillerebbe tra i 100 mila e i 5 milioni di euro;

   il ransomware è una particolare tipologia di virus informatico che, prendendo il controllo di un sistema informatico e sfruttando falle o debolezze di esso, estrae enormi quantità di dati, anche sensibili e riservati;

   più recentemente, nella notte tra sabato 31 luglio e domenica 1° agosto 2021, il sistema informatico della regione Lazio, è stato oggetto di un attacco hacker che ha causato alcuni disservizi al suo funzionamento, tra cui il sistema di prenotazione della campagna vaccinale, e che, da ricostruzioni successive, risulterebbe avvenuto nelle medesime forme –:

   se il Governo sia a conoscenza del menzionato attacco informatico cui è stato sottoposto il Consiglio nazionale del notariato, e se risulti al Governo tale attacco sia stato segnalato entro 72 ore agli organi di vigilanza e supervisione, come previsto dalla normativa vigente considerata la sensibilità dei dati estratti e gli obblighi gravanti su certificatori e conservatori accreditati, nonché su coloro che trattano i dati, ai sensi del regolamento n. 2016/679/UE, recante il «General Data Protection Regulation» (Gdpr), articoli 32-34, e in base alle linee-guida in materia di notifica delle violazioni di dati personali del Gruppo di lavoro «Articolo 29» istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE, e infine, in caso negativo, se sia a conoscenza dei motivi per cui tale segnalazione sia stata eventualmente omessa;

   se il Governo, alla luce di quanto esposto, intenda promuovere iniziative per il rafforzamento del comparto Information and communication technologies (Ict) della pubblica amministrazione e degli ordini professionali sul versante della capacità di difesa informatica, elevando i requisiti di sicurezza dei sistemi e delle piattaforme della Pubblica amministrazione e degli ordini, nell'interesse generale alla sicurezza informatica;

   quali iniziative intenda adottare il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, che sovrintende alla vigilanza sui certificatori e i conservatori accreditati, per assicurare che in particolare il Consiglio nazionale del notariato, cui il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, riserva secondo l'interrogante un inopinato monopolio nel settore della conservazione degli atti notarili informatici, sia facilitato e incoraggiato nel rispetto certo, sostanziale e non solo formale, delle norme in materia di sicurezza informatica e, in particolare, di quelle relative all'obbligo di notifica alle autorità di vigilanza delle violazioni dei dati personali e degli incidenti di sicurezza.
(4-10280)

CULTURA

Interrogazione a risposta immediata:


   FREGOLENT, NOBILI, ANZALDI, TOCCAFONDI, UNGARO, MARCO DI MAIO, OCCHIONERO, VITIELLO e MOR. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   ad oggi la capienza massima consentita per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche, da intrattenimento e per musica dal vivo risulta ancora contingentata: in zona bianca consiste nel 50 per cento dei posti per spettacoli all'aperto con più di 5.000 spettatori e nel 35 per cento dei posti per spettacolo al chiuso con più di 2.500 spettatori, fermo restando l'obbligo di garantire, per spettacoli con un numero di spettatori inferiori, una capienza tale da assicurare la distanza interpersonale di almeno un metro;

   con l'introduzione dell'obbligo del green pass ad una categoria estesa di esercizi commerciali, scuole e trasporti e l'obbligo di indossare comunque le mascherine, il mantenimento del contingentamento per l'accesso alle sale dei cinema, ai teatri e agli spettacoli dal vivo in genere andrebbe ripensato;

   la richiesta di ripristinare la capienza al 100 per cento è partita da André Ruth Shammah, direttrice e regista del Franco Parenti di Milano, con una lettera al Ministro interrogato, che ha raccolto l'adesione di numerosi ed autorevoli esponenti del mondo dello spettacolo e fa seguito al lavoro parlamentare con la presentazione di proposte emendative, da ultime al decreto-legge n. 111 del 2021, anche da parte del gruppo parlamentare di Italia Viva;

   il settore dello spettacolo dal vivo e della cultura nel 2018 ha prodotto 95,8 miliardi di euro, pari al 6,1 per cento del prodotto interno lordo del nostro Paese. In questi anni, con l'inizio della diffusione della pandemia, è stato tra i settori più colpiti dalla chiusura: artisti, tecnici e maestranze sono fermi da circa 2 anni senza ricevere stipendio o compensi, ad eccezione di quanto previsto dai ristori;

   il limite alla capienza riguarda, soprattutto, i piccoli teatri, dove la riduzione anche solo di pochi posti mette a rischio la sopravvivenza del teatro stesso;

   si apprende che anche il Ministro interrogato ha posto la questione della riapertura dei luoghi dello spettacolo dal vivo e dei cinema nello scorso Consiglio dei ministri, ma al momento l'unica certezza è che il Comitato tecnico-scientifico esprimerà parere entro il 30 settembre 2021;

   affinché si possa avviare la stagione e contare sui ricavi indispensabili all'ammortamento degli investimenti e delle spese di gestione, il settore ha bisogno di certezze circa la modifica del limite in oggetto –:

   quali iniziative urgenti di competenza intenda adottare affinché il settore possa contare su una data certa relativa al superamento del limite della capienza delle sale dei cinema, dei teatri, dei concerti, della danza, dell'opera e dello spettacolo dal vivo in genere.
(3-02497)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:


   GIACOMETTO e MARTINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il n. 41-bis) Tab. A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, prevedeva che si applicasse l'aliquota ridotta (ad oggi al 5 per cento) alle «prestazioni sociosanitarie (...) in favore degli anziani ed inabili, (....), rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni»;

   l'articolo 1, comma 960, lettera b) e c), della legge n. 208 del 2015 ha sostituito la menzionata norma, per i contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo il 1° gennaio 2016, con la norma di cui al n. 1) della Tab. A, parte II-bis, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 che stabilisce che si applichi l'aliquota del 5 per cento alle «prestazioni di cui ai numeri 18), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi»;

   in sostanza, le norme menzionate sono finalizzate ad agevolare l'Iva per le prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali, svolte da cooperative e loro consorzi indipendentemente dal soggetto destinatario della fatturazione;

   tali prestazioni sono spesso svolte dalle cooperative o loro consorzi o direttamente o sulla base di convenzioni, concessioni, appalti per la gestione, ad esempio, di Rsa o Cra. In tali casi, l'oggetto delle prestazioni previste è stabilito a priori dalle «stazioni appaltanti» o direttamente da protocolli regionali;

   le normative regionali prevedono rette omnicomprensive per tali servizi considerati unitariamente: le prestazioni erogate e fatturate dai consorzi risultano speculari a quelle prestate e fatturate, a questi ultimi, dalle cooperative. I contratti spesso comprendono anche l'erogazione dei pasti, la pulizia degli ambienti, la manutenzione e altre attività rivolte al paziente;

   ne consegue che, in termini di applicazione dell'Iva, tutte le prestazioni legate al conseguimento delle finalità di cui sopra, debbano essere considerate indissolubili, unitarie e assoggettate complessivamente all'aliquota speciale;

   in tal senso, il concetto di accessorietà ai fini Iva è stato definito dall'articolo 13 della direttiva 77/388/CEE, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (C-308/96 e C-94/97) e dalla Corte di cassazione (sentenza n. 11353 del 2011);

   l'amministrazione finanziaria ritiene, invece, che l'aliquota agevolata si applicherebbe esclusivamente per le prestazioni socio-sanitarie e non per eventuali prestazioni accessorie –:

   se non ritenga opportuno adottare le iniziative di competenza per un'interpretazione definitiva in merito alla natura unitaria ai fini Iva delle prestazioni di cui in premessa, rese da cooperative e loro consorzi.
(5-06697)


   MARTINCIGLIO e SUT. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto risulta agli interroganti, alcuni comuni o concessionari da essi incaricati, avrebbero aggiornato la tariffa del canone unico patrimoniale Cup, introdotto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, estendendolo alle società di vendita di elettricità e gas, sebbene queste ultime non risultino titolari di concessione per l'occupazione del suolo pubblico (con cavi, condutture o altri manufatti) né tantomeno di occupazione d'infrastrutture, come invece previsto per i soggetti indicati dall'articolo 1, comma 831, della predetta legge;

   al riguardo, gli interroganti rilevano, come le predette società non abbiano la possibilità concreta di utilizzo né delle condutture, né dei punti di fornitura; di conseguenza, risulta evidente, come le stesse non soddisfino il requisito individuato dalla norma, in relazione al presupposto del materiale utilizzo delle infrastrutture di rete che, per ciò che concerne il settore, non è riscontrabile a seguito della netta separazione, operata in via legislativa, tra le attività regolate dai gestori delle reti di distribuzione e quelle, invece, proprie dei servizi di fornitura di tali commodities energetiche, come risulta sia dal decreto legislativo n. 164 del 2000, che dal decreto-legge n. 73 del 2007;

   a giudizio degli interroganti, alla luce di quanto esposto, si configurerebbe pertanto, una errata interpretazione normativa da parte di quegli enti locali, che attualmente stanno richiedendo il pagamento del Cup, nei confronti dei titolari dei contratti di somministrazione delle commodities in precedenza citate, laddove la medesima imposizione dovrebbe invece rivolgersi soltanto ai titolari delle concessioni di suolo pubblico e a coloro che occupano il suolo pubblico in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture di rete, così come espressamente previsto dal legislatore;

   da ulteriori informazioni in possesso degli interroganti, sembrerebbe inoltre che le società di vendita di energia elettrica e gas naturale, siano già tenute a corrispondere al distributore locale competente le tariffe per i servizi di distribuzione determinate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, annualmente aggiornate, secondo un meccanismo che tiene conto dei costi operativi dei distributori –:

   se il Ministro interrogato intenda confermare quanto esposto in premessa e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza intenda intraprendere, al fine di chiarire quali siano i soggetti effettivamente tenuti ad adempiere all'obbligo del pagamento del canone unico patrimoniale, per le occupazioni di suolo pubblico volte all'erogazione dei pubblici servizi, tra cui quelli di fornitura elettrica e del gas, ed evitare pertanto difformità interpretative da parte degli enti locali interessati.
(5-06698)


   CENTEMERO, BILLI, BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, LEGNAIOLI, LOLINI, ALESSANDRO PAGANO, PICCHI, POTENTI, RIBOLLA, ZENNARO e ZIELLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   alla luce di quanto, emerso negli ultimi giorni in merito alle trattative sulla cessione dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena a Unicredit, rimangono ancora irrisolti alcuni aspetti dirimenti circa le operazioni societarie del negoziato, nonché le incertezze occupazionali da esso derivanti;

   infatti, qualora venisse confermato il piano di acquisizione di Mps da parte di UniCredit, potrebbe determinarsi un vero e proprio disastro occupazionale: si parla di cifre tendenziali pari a circa 7 mila esuberi, un dato alquanto allarmante che rischia di compromettere il futuro di migliaia di dipendenti e famiglie;

   verosimilmente, l'operazione societaria Unicredit-Mps impegnerebbe oltre 5 miliardi di euro di risorse pubbliche; per contro, un'eventuale ricapitalizzazione risulterebbe di gran lunga meno onerosa con il vantaggio di mantenere pubblico l'Istituto fino all'esito della crisi;

   a parere degli interroganti, quindi, si ritiene opportuno valutare ulteriori strategie finalizzate alla creazione di un polo bancario a forte vocazione territoriale, eventualmente anche mediante l'aggregazione degli asset sani di altri istituti;

   secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa (cfr. 20 settembre 2021), fonti governative avrebbero dichiarato che, sul dossier Mps, «la situazione è diversa dal 30 luglio, quando Unicredit era l'unica strada percorribile. Adesso non è più così», aggiungendo che tutto rimarrà però «congelato fino alle elezioni» amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 –:

   quale sia ad oggi l'opzione, operativa maggiormente attenzionata con riferimento alla complessa trattativa per il futuro di Monte dei Paschi di Siena, tenuto conto soprattutto della necessaria esigenza di salvaguardare i livelli occupazionali, del personale interessato.
(5-06699)


   OSNATO, BIGNAMI e ALBANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) l'Italia si è impegnata a varare una riforma fiscale che modifichi la tassazione a carico di famiglie e imprese;

   da notizie di stampa sembrerebbe che il Governo intenda inserire nella legge delega per tale riforma, di imminente presentazione in Consiglio dei ministri ed esame in sede parlamentare, anche il tema della riforma catastale;

   con specifico riferimento al tema dell'aggiornamento catastale il Pnrr richiama la Raccomandazione n. 1 in materia di politica fiscale, indirizzata all'Italia nell'ambito delle Country Specific Recommendations per il 2019, che sottolinea l'esigenza di «spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le agevolazioni, fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati»;

   nello scorso mese di luglio 2021, l'Atto di indirizzo alle amministrazioni fiscali per il triennio 2021-2023 trasmesso dal Ministero dell'economia e delle finanze ad Agenzia delle entrate – Riscossione, Dogane, e Demanio, Dipartimento delle finanze e Guardia di finanza, elenca tra i compiti dell'Agenzia delle entrate anche quelli, di: «presidiare la qualità e la completezza delle banche dati catastali, finalizzando prioritariamente l'azione alla completa integrazione dei dati immobiliari compresa la loro rappresentazione cartografica, per una piena interoperabilità con i sistemi informativi di altri enti (...) presidiare il territorio al fine di far emergere gli immobili non dichiarati in catasto, anche attraverso l'adozione di metodologie innovative di controllo, che favoriscano la dichiarazione catastale da parte dei soggetti inadempienti»;

   stando alle notizie circolate sinora, le innovazioni in materia catastale potrebbero essere incentrate sulla modifica dei princìpi che regolano la classificazione degli immobili, sia con riferimento alla data di costruzione degli edifici, sia con riferimento all'unità di misura impiegata per la determinazione del valore patrimoniale, con il passaggio dal parametro del numero di vani a quello dei metri quadrati di superficie;

   asseritamente, entrambi questi interventi dovrebbero garantire maggiore equità nella determinazione delle rendite e, conseguentemente, nell'imposizione fiscale sugli stessi immobili, ma in realtà la riforma del catasto, nella sua applicazione pratica, potrebbe presentare notevoli criticità è il rischio che queste portino ad un aumento delle tassazioni dirette e indirette sulla casa è molto concreto –:

   quali siano le intenzioni del Governo in merito all'ipotesi di riforma dei catasto di cui in premessa e, se del caso, quali iniziative intenda assumere al fine di non danneggiare i contribuenti, già gravati da una pesante tassazione sugli immobili di proprietà.
(5-06700)


   SANI e FRAGOMELI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha incrementato al 110 per cento la detrazione per specifici interventi di efficientamento energetico o di riduzione del rischio sismico degli edifici (cosiddetto Superbonus);

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha sottolineato l'esigenza di attuare interventi di semplificazione per rimuovere gli ostacoli burocratici all'utilizzo del Superbonus;

   appare utile, a giudizio degli interroganti, chiarire tutti gli aspetti di dubbia interpretazione al fine di semplificare e rendere più spedita l'attuazione della normativa;

   in particolare, non appare sufficientemente chiaro, a giudizio degli interroganti, se sia ammessa la possibilità di fruire della detrazione, da parte dei soggetti beneficiari, in presenza di un illecito riscontrato dagli organi di vigilanza di lieve entità, che escluda il dolo e la colpa grave, commessa dall'impresa costruttrice che sia sanabile attraverso il pagamento di una sanzione e il ripristino delle misure contestate;

   il decreto ministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, all'articolo 4, impone il mancato riconoscimento delle detrazioni in determinati casi e stabilisce caratteristiche funzionali pertanto all'accesso ai benefici; in particolare è richiesto: a) il rispetto degli adempimenti connessi alle indicazioni da fornire nella dichiarazione dei redditi, alla conservazione dei documenti, delle fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese, alla comunicazione preventiva all'azienda sanitaria locale territorialmente competente; b) il rispetto delle modalità di pagamento in forma elettronica; c) l'esecuzione delle opere in conformità a quanto comunicato; d) la conformità alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, e ai versamenti delle obbligazioni contributive;

   l'assenza di una modalità di ripristino delle condizioni che permetta di non perdere le detrazioni fiscali in caso di violazioni di lieve entità comporta il rischio che si instaurino lunghi e onerosi contenziosi da parte dei beneficiari per la rivalsa nei confronti dell'impresa cui è stata contestata la violazione che ha comportato la perdita dei benefici fiscali, di fatto paralizzando il sistema –:

   se non ritenga di adottare le iniziative di competenza per chiarire, ai fini dell'applicazione del «Superbonus», che le detrazioni fiscali sono da riconoscere ai beneficiari anche nei casi di violazione per illeciti commessi dall'impresa appaltatrice di lieve entità che prevedono la possibilità di regolarizzare eventuali difformità con il pagamento di una sanzione e il riporto in pristino di quanto contestato.
(5-06701)

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   il 6 luglio 2021 è stato depositato reclamo dal comune di Pagani che ha ad oggetto il provvedimento pronunciato dal giudice dell'esecuzione (G.E.) il 21 giugno 2021 per la procedura di esecuzione immobiliare n. 6 del 2020 promossa dalla Banca nazionale del lavoro spa nei confronti del fallimento IACP Futura s.r.l. (Fall. n. 37 del 2012 Trib. Salerno) per contratto di mutuo garantito da un'ipoteca avente ad oggetto il diritto di superficie sui terreni di proprietà del comune di Pagani;

   l'ente locale aveva chiesto la declaratoria di nullità della procedura ex articolo 1, comma 376, della legge n. 178 del 2020 ovvero la sospensione della procedura esecutiva prevista comma 377, anche al fine di consentire di compiere gli accertamenti di cui al comma 378;

   alla istanza il G.E. aveva risposto nei seguenti termini:

    a) con il provvedimento del 24 marzo 2020 aveva onerato le parti di depositare la documentazione ritenuta necessaria al fine di effettuare i controlli di cui ai commi 376 e 378 della legge n. 178 del 2020, rigettando la richiesta di sospendere la procedura ai sensi del comma 377 della predetta legge;

    b) con l'ordinanza ex articolo 569 del codice di procedura civile del 29 marzo 2021 autorizzava la vendita dei beni, e rinviando all'udienza del 25 maggio 2021 per la discussione in ordine alle richieste formulate dall'ente comunale;

   il G.E. aveva, su istanza di vari ricorrenti promissari assegnatari prima e poi su istanza del ricorrente, fissato la data del 25 maggio 2021 per lo scrutinio delle emergenze nel provvedimento emesso;

   le richieste di cui all'articolo 1, commi 376-378, della legge n. 178 del 2020 sono state rigettate con provvedimento del 21 giugno 2021, con il quale il G.E. ha preliminarmente ravvisato il difetto di legittimazione a proporre tale istanza da parte di coloro che attualmente occupano gli immobili, in quanto considerati soggetti estranei alla procedura;

   inoltre, il giudice ha ritenuto non doversi applicare nessuna delle disposizioni introdotte con la legge di bilancio n. 178 del 2020 e ciò in forza delle seguenti ragioni:

    a) il comma 376 risulterebbe applicabile alle sole procedure esecutive avviate successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 178 del 2020, in quanto la procedura esecutiva è stata introdotta nel 2020, ossia quando la «previa» comunicazione circa la pendenza della procedura esecutiva non era ancora prescritta dal legislatore. Inoltre il Giudice ha rilevato che nell'aprile 2021 tali comunicazioni erano state trasmesse dal creditore al Comune di Pagani ed alla Regione Campania;

    b) il comma 377 non risulterebbe applicabile poiché, nel prevedere che il G.E. debba sospendere la procedura esecutiva al fine di consentire ai soggetti di cui al comma 376 della legge n. 178 del 2020 di intervenire nella procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi, il legislatore avrebbe introdotto «una sospensione finalizzata ad altra sospensione, evento del tutto inconfigurabile e inconcepibile in tema di sospensione di procedure esecutive»;

    c) al pari del comma 376, anche il comma 378 troverebbe spazio soltanto alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore della legge n. 178 del 2020. Inoltre, nel caso di specie non ricorrerebbe l'ipotesi di improcedibilità prevista da tale disposizione, poiché il mutuo fondiario azionato dal creditore procedente sarebbe conforme ai criteri di cui all'articolo 44 della legge n. 457 del 1978, mentre il secondo requisito richiesto dal comma 378 per la declaratoria di improcedibilità (l'iscrizione del creditore nell'elenco banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) non sarebbe concretamente applicabile, avendo il Ministero attestato che tale elenco non è stato predisposto;

   trattandosi di immobili realizzati in regime di edilizia residenziale convenzionata ed agevolata, il G.E. avrebbe dovuto sospendere la procedura ex articolo 1, comma 377, della legge n. 178 del 2020, onde «consentire al Comune, proprietario del suolo e alla Regione, erogatrice del finanziamento, di riportare il tutto nei termini e senza incorrere in eventuali decadenze, nelle finalità sociali. Intervento che avrebbe consentito al Comune di recuperare il costo di espropriazione ed alla Regione di recuperare i finanziamenti per la realizzazione dello stesso»;

   si sarebbe dovuta sospendere la procedura anche al fine di verificare la rispondenza del contratto di mutuo fondiario ai criteri di cui all'articolo 44 della legge n. 457 del 1978 e l'inserimento dell'istituto nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. In questo caso il G.E. si sarebbe accorto che la BNL non ha mai stipulato convenzione con il citato Ministero al fine di esercitare il credito fondiario di tipo pubblico nonché il mutuo azionato dall'istituto di credito non risponde ai criteri di cui all'articolo 44 della legge n. 457 del 1978, non ricorrendo i presupposti per ritenere operante la garanzia dello Stato;

   il caso della «Iacp Futura» srl di Pagani non è l'unico dei casi che stanno evidenziando un problema di applicazione in sede giudiziaria dell'articolo 1, commi 376-379, della legge n. 178 del 2020;

   il risultato è che le famiglie interessate dalla procedura esecutiva sono impropriamente definite occupanti, ma in realtà sono legittime residenti. Gli alloggi di residenza, acquistati per cifre importanti, senza contare il contributo regionale arrivato alle banche, con la procedura esecutiva chiusa sono oggetto di asta pubblica;

   l'unica possibilità rimasta alle famiglie è il diritto di prelazione ovvero, sulle cifre migliori offerte dalla base d'asta, dovranno arrivare dagli assegnatari coperture almeno pari alle cifre stabilite, pagando però molto di più rispetto alle cifre inizialmente stabilite per acquisire la proprietà della casa di residenza –:

   se sia a conoscenza dei fatti citati in premessa o di casi similari che si stanno verificando nel territorio nazionale;

   se non intenda adottare iniziative di competenza, di carattere normativo, volte a salvaguardare migliaia di famiglie assegnatarie di alloggi di edilizia convenzionata o agevolata che hanno diritto alle sospensioni come evidenziato in premessa.
(2-01332) «Fassina, Fornaro».

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VIII Commissione:


   PEZZOPANE, ENRICO BORGHI, BRAGA, BURATTI, MORASSUT, MORGONI, PELLICANI, ROTTA e CIAGÀ. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   la legge 6 ottobre 2017, n. 158, approvata con ampia convergenza politica e particolare attenzione dell'opinione pubblica e dei media, contiene importanti misure riguardanti i piccoli comuni al fine di promuovere il loro sviluppo sostenibile, l'equilibrio demografico, la residenza in tali comuni, la tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché la tutela del sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico;

   tra le varie disposizioni, particolarmente significativa è la previsione dell'articolo 3 che istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive;

   la medesima legge prevede che l'utilizzo delle risorse del Fondo sia consentito attraverso la predisposizione di un «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni», da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge;

   tuttavia, trascorsi quasi 4 anni dall'approvazione della legge n. 158 del 2017 tale Piano nazionale non è ancora stato adottato, così come mancherebbero ancora alcuni atti di attuazione previsti dalla normativa in questione, la cui mancata adozione impedisce l'efficace e completa operatività di alcune importanti disposizioni –:

   quale sia, per quanto di competenza, lo stato di attuazione della legge n. 158 del 2017 con riferimento all'adozione di tutti i decreti ivi previsti e alle complessive disposizioni a vantaggio dei piccoli comuni oggetto della legge, nonché quali siano, in particolare, i tempi, le modalità e i contenuti del decreto per la predisposizione del «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni» previsto dalla legge al fine di consentire gli opportuni e adeguati investimenti normativamente previsti.
(5-06702)


   LUCCHINI, BISA, BADOLE, BENVENUTO, D'ERAMO, DARA, EVA LORENZONI, PATASSINI, RAFFAELLI, VALBUSA, VALLOTTO e GASTALDI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   l'efficacia degli interventi per il sismabonus è asseverata dai professionisti competenti sulla base del decreto ministeriale n. 58 del 2017. Tale decreto ministeriale è stato modificato dal decreto ministeriale 9 gennaio 2020, n. 24, entrato in vigore il 16 gennaio 2020, prima del decreto-legge n. 34 del 2020;

   una importante modifica introdotta dal decreto ministeriale n. 24 del 2020 riguarda le modalità di presentazione dell'asseverazione (articolo 3, comma 3) che ora potrebbe essere allegata alla Scia o all'istanza di permesso di costruire, anche in un secondo momento ma comunque prima dell'inizio dei lavori;

   tale possibilità corregge una rigidità del precedente testo che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni ex articolo 16, comma 1-bis e seguenti, del decreto-legge n. 63 del 2013, per la riqualificazione antisismica degli edifici, imponeva la presentazione dell'asseverazione contestualmente alla presentazione dell'istanza per il titolo edilizio;

   secondo l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione del 110 per cento si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, indipendentemente dall'avvio del procedimento per il titolo edilizio ovvero dalla presentazione dell'istanza;

   l'Agenzia delle entrate, con la circolare 8 luglio 2020, 19/E, in risposta ad interpelli specifici, ha interpretato rigidamente il decreto ministeriale n. 58 del 2017 e non riconosce la detrazione del 110 per cento per istanze presentate prima del 16 gennaio 2020 con l'asseverazione non contestuale, anche se antecedente all'inizio lavori;

   pertanto, attualmente, esistono due tipologie di istanze: quelle presentate prima del 16 gennaio 2020, ai sensi del decreto ministeriale n. 58 del 2017 prima delle modifiche (con allegata asseverazione), e quelle presentate dopo tale data, ai sensi dello stesso decreto ministeriale modificato dal decreto ministeriale n. 24 del 2020 (con asseverazione anche successiva, ma comunque prima dell'inizio dei lavori);

   si tratta di una grave discriminazione per i cittadini, che disincentiva gli stessi a procedere con la riqualificazione sismica del proprio immobile, magari per una mancanza o sbaglio del professionista incaricato, su una questione che lo stesso legislatore ha ritenuto inadeguata e ha voluto correggere con il decreto ministeriale n. 24 del 2020;

   la questione interessa anche gli acquirenti di unità immobiliari, a seguito di demolizione e ricostruzione di interi edifici o ristrutturazione immobiliare eseguite da imprese di costruzione che provvedono entro 18 mesi dal fine lavori alla vendita –:

   se il Ministro interrogato intenda esaminare la questione esposta in premessa ed assumere iniziative urgenti per eliminare tale disparità di trattamento tra i cittadini e chiarire che, ai fini dell'applicazione della suddetta detrazione del 110 per cento, le modalità di presentazione dell'asseverazione sono quelle del decreto ministeriale n. 58 del 2017, come modificato dal decreto ministeriale n. 24 del 2020, indipendentemente dalla data della presentazione dell'istanza per il titolo edilizio.
(5-06703)


   CORTELAZZO, CAON, MAZZETTI, LABRIOLA, CASINO, FERRAIOLI e VALENTINI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge n. 76 del 2020, ha introdotto modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. Tali modifiche investono i settori dell'attività edilizia e, in particolare, la definizione di ristrutturazione edilizia, concetto determinante per la possibilità di usufruire di ecobonus, sismabonus e superbonus 110 per cento, ammessi solo in caso di ristrutturazione;

   il citato decreto-legge ha incluso, nel concetto di ristrutturazione edilizia, la demolizione e la ricostruzione con modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume, precisando che, per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004, in caso di demolizione e ricostruzione, quest'ultima debba avvenire fedelmente, evidentemente riferendosi agli edifici con valore monumentale o interesse culturale, che, del resto, non hanno la possibilità di modificare prospetti, sagoma, sedime e volumetria;

   pur essendo chiaro l'intento del legislatore, tuttavia, il generico richiamo agli immobili di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 potrebbe comportare che, al fine di classificare l'intervento quale ristrutturazione, l'obbligo di fedele ricostruzione, in caso di demolizione e ricostruzione, investa anche il caso di immobili situati in aree vincolate ma privi di tutela diretta o esteticamente incompatibili con il paesaggio, e anche qualora per detti immobili sia stata autorizzata la demolizione/ricostruzione;

   la normativa citata non distingue, infatti, tra immobili vincolati per un particolare pregio storico, artistico o architettonico e immobili semplicemente inseriti in aree vincolate;

   risulta chiaro che l'intento del legislatore fosse quello di tutelare la fedele ricostruzione di immobili che abbiano un pregio storico e architettonico, e non di imporre la fedele ricostruzione di edifici privi di vincolo proprio;

   la normativa non vieta, infatti, che un intervento di demolizione e ricostruzione di immobile, privo di pregio ma inserito in area vincolata, venga realizzato senza rispettare la fedele ricostruzione;

   ove non venisse chiarita in questo senso la normativa, tuttavia, la sua applicazione letterale risulterebbe in contrasto con i princìpi costituzionali di uguaglianza, posto che un immobile privo di valore intrinseco dovrebbe essere ricostruito fedelmente per poter ottenere i bonus fiscali, mentre, in aree non vincolate, rimarrebbe ferma la libertà di demolire e ricostruire modificando completamente l'edificio preesistente –:

   se non si ritenga di adottare iniziative per chiarire che il richiamo operato dal decreto-legge n. 76 del 2020 agli immobili di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sia riferibile esclusivamente agli immobili culturali di cui all'articolo 10, del medesimo decreto legislativo, e comunque solo agli edifici oggetto di tutela diretta per il loro intrinseco valore culturale, storico, architettonico.
(5-06704)


   BUTTI, FOTI e RACHELE SILVESTRI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   il 1° settembre 2021 la regione Lombardia e Pedemontana hanno annunciato il completamento di tutte le tratte autostradali, ad eccezione del secondo lotto delle tangenziali di Como e Varese;

   nei fatti, il progetto relativo al secondo lotto della tangenziale di Como sarebbe già cantierabile e risponderebbe ai requisiti richiesti per rientrare nelle opere strategiche di interesse nazionale o regionale;

   dal 2018 ad oggi, la regione Lombardia e i Governi nel frattempo succedutisi si sono rimpallati le responsabilità del mancato finanziamento del progetto del secondo lotto della tangenziale di Como e delle rispettive competenze;

   regione Lombardia non ha mai indicato ufficialmente l'opera quale «priorità» per il territorio, nemmeno in occasione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

   la delibera Cipe n. 97 del 2009, che approvava il progetto definitivo della Pedemontana, non prevedeva i secondi lotti delle tangenziali;

   risulta, inoltre, che il Cipe «ha rinviato la valutazione dell'opera all'esito dell'individuazione di soluzioni ottimali per le quali il Ministero continuerà ad impegnarsi per valutare le varie ipotesi in campo» (come da risposta del Governo all'interrogazione 5-03491);

   alle generiche e fumose risposte rese fanno eco, il 16 settembre 2021, le parole del Ministro interrogato, riportate dal quotidiano La Provincia: «il ministero ... conferma l'intento di valutare la possibilità di eseguire i secondi lotti delle tangenziali di Como e Varese, fatta salva la necessità di approfondire i profili connessi alla sostenibilità ambientale ed economico delle due opere» e il 19 settembre 2021, sullo stesso quotidiano, il presidente di regione Lombardia affermava che «il secondo lotto non rientra nel progetto della Pedemontana e deve essere realizzato da ANAS. Martedì (21 settembre) ho l'incontro col ministro (on line) e lo inserirò fra le nostre priorità. L'ho detto e lo ripeto: si tratta di ordini di spesa per noi troppo grandi, incompatibili con le nostre risorse» –:

   attesa la già verificata condizione di sostenibilità ambientale del progetto del secondo lotto della tangenziale di Como, con quali tempi e quali risorse economiche, il Governo intenda, chiarendo in via definitiva le competenze in campo, dare seguito a quanto dichiarato dal Ministro interrogato per la realizzazione di una infrastruttura determinante per il territorio e sulla quale, troppo a lungo, si è tergiversato.
(5-06705)


   MARAIA, DAGA, DEIANA, DI LAURO, D'IPPOLITO, LICATINI, MICILLO, TERZONI, TRAVERSI, VARRICA e ZOLEZZI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   con delibera n. 28604 del 16 marzo 2021, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (d'ora in avanti semplicemente Autorità) ha accertato la scorrettezza delle pratiche commerciali imputabili ad Autostrade per l'Italia S.p.a.;

   le evidenze acquisite hanno fatto emergere in numerose tratte autostradali situazioni caratterizzate da gravi disagi nella viabilità e nella regolare fluidità della circolazione nelle infrastrutture autostradali, derivante da significative carenze nella gestione e manutenzione dei tratti autostradali di competenza, protrattesi negli anni, che ha comportato un notevole incremento dei tempi medi di percorrenza, dovute a chiusure, restringimenti di carreggiata e imposizione di limiti di velocità con conseguenti formazioni di code;

   è inoltre emersa la mancata adozione, da parte di Aspi, di una procedura strutturata in tema di agevolazioni tariffarie (eliminazione/riduzione dei pedaggi) e rimborsi volta a gestire in modo adeguato, sotto il profilo dell'informativa e dell'eventuale ristoro, le ipotesi di disagi e disservizi sulla rete autostradale di sua competenza;

   nella relazione comunicata (in data 26 maggio 2021) da Autostrade per l'Italia S.p.a. la stessa ha precisato che le misure di rimborso del pedaggio non potrebbero essere unilateralmente adottate dalla stessa società, necessitando le medesime del preventivo assenso del Ministero concedente;

   va considerato il perdurare delle predette situazioni di disagio su tutta l'estesa infrastruttura autostradale –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda adottare al fine di garantire che, in presenza di significative carenze nella gestione delle tratte autostradali, vengano definite adeguate misure riparatorie nei confronti degli utenti, applicabili in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, anche promuovendo l'istituzione di un sistema tariffario che contempli come parametro di proporzionalità i tempi di percorrenza.
(5-06706)

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   PRETTO. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   la «variante» alla strada provinciale 46 del Pasubio è un'infrastruttura prioritaria per il territorio vicentino in quanto consentirà il collegamento efficace tra l'autostrada A4, il sistema tangenziale della città, l'area nord della provincia di Vicenza in direzione di Schio e Thiene e la Pedemontana, permettendo il miglioramento della qualità della vita di chi abita il territorio e allontanando dal centro abitato di Vicenza il traffico pesante e di attraversamento, con conseguente riduzione di inquinamento, rumore, vibrazioni, e pericoli per l'utenza debole della strada;

   l'opera ha una lunghezza di 5,3 chilometri e un valore complessivo di oltre 86 milioni di euro;

   l'Anas, in qualità di stazione appaltante, ha effettuato la consegna del cantiere il 21 marzo 2018, con una previsione di durata di 720 giorni, ma, sin da subito, si sono verificati una serie di ritardi nell'approntamento delle opere;

   secondo il cronoprogramma del luglio 2020, i lavori avrebbero dovuto concludersi entro maggio 2021; successivamente, l'Anas, in accordo con l'impresa esecutrice, ha rimodulato il programma dei lavori, prevedendo l'inaugurazione dello svincolo di Viale del Sole per il 7 settembre 2021, per procedere poi all'apertura complessiva del tracciato entro il 31 dicembre 2021;

   tuttavia, la scadenza fissata per l'apertura dello svincolo di Viale del Sole è stata nuovamente disattesa;

   il comune di Vicenza e le altre amministrazioni locali interessate, che hanno da sempre svolto un monitoraggio attento sulle attività di cantiere, stanno ricevendo forti sollecitazioni dai cittadini e dal sistema produttivo che ormai sono stanchi dei continui rinvii e ritardi che subisce il completamento dell'infrastruttura;

   si tratta, infatti, di un'opera che è attesa da oltre 30 anni per migliorare l'efficienza delle reti di trasporto delle merci su gomma ed evitare che circa 37.000 autoveicoli e oltre 2.000 camion al giorno continuino ad attraversare i quartieri residenziali di Vicenza, con tutte le conseguenze negative che tale traffico produce per la salute delle persone e per la sicurezza stradale;

   se il Ministro interrogato intenda adottare opportune iniziative urgenti, per quanto di competenza, affinché l'Anas possa risolvere, nel minor tempo possibile, le criticità che interessano il cantiere della variante alla strada provinciale 46, in quanto i cittadini e le imprese del territorio vicentino non meritano di continuare a pagare il prezzo altissimo dei ritardi accumulati che incidono pesantemente in termini di salute.
(5-06693)


   FREGOLENT. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   la linea 2 della metropolitana di Torino prevede un tracciato ad «Y» di 27,2 chilometri per collegare, da un lato, la stazione Rebaudengo con Orbassano centro ed una ulteriore deviazione da via Bologna a San Mauro Torinese;

   l'infrastruttura si integrerà al servizio di trasporto pubblico esistente e contribuirà a rafforzare i collegamenti tra i principali poli della città, tra cui lo stabilimento automobilistico di Mirafiori, i poli universitari del Campus Einaudi e del Politecnico di Torino, il centro della città e l'ospedale Giovanni Bosco;

   secondo le previsioni, la nuova linea sarà in grado di raccogliere circa 300 mila passeggeri al giorno, con un treno ogni 90 secondi ed evidenti benefici per la riduzione del traffico veicolare e dell'inquinamento;

   deliberata dal consiglio comunale il 10 giugno 2008, il suo tracciato definitivo è stato approvato soltanto il 20 novembre del 2018, mentre il 4 febbraio 2020 la giunta comunale di Torino ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica;

   il 17 novembre 2020 la Città di Torino ha affidato l'incarico della progettazione definitiva della linea 1 ad Infra.To, società in house specializzata nella progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture di trasporto. La delibera di affidamento è stata approvata dalla giunta comunale e riguarda l'intero tracciato di 28 chilometri da San Mauro a Orbassano, con 32 stazioni, depositi e parcheggi di interscambio;

   il progetto preliminare della linea 2 è stato finanziato con il cosiddetto «decreto Sblocca Italia», che prevedeva 90 milioni di euro da destinare per la realizzazione del prolungamento ovest della linea 1 e 10 milioni di euro per la progettazione preliminare della linea 2;

   i costi dell'opera sono stati stimanti in circa 5 miliardi di euro, mentre i finanziamenti pubblici stanziati ad oggi sono di circa 828 milioni di euro. La giunta Appendino, dopo anni di titubanze, ha deciso di realizzare la Metro 2 di Torino esclusivamente con risorse pubbliche, senza però individuare le modalità di recupero dei finanziamenti mancanti;

   i ritardi relativi all'individuazione del tracciato e alla consegna del progetto definitivo, legati alla incertezza sulle modalità di finanziamento, stanno mettendo in dubbio l'iter realizzativo dei lavori, che sarebbero dovuti iniziare nel 2024 e concludersi nel 2028, oltre al corretto ed effettivo utilizzo delle risorse già stanziate –:

   di quali elementi disponga il Ministro interrogato, per quanto di competenza, circa i ritardi sulla redazione del progetto definitivo e circa le criticità relative alla tipologia di finanziamenti necessari, che potrebbero compromettere la realizzazione della Metro 2 di Torino nella tempistica ad oggi prevista e per assicurare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche già stanziate.
(5-06695)

INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:


   PAOLIN. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   già con precedente atto di sindacato ispettivo del 7 settembre 2021 — interrogazione a risposta in Commissione n. 5-06615 — l'interrogante denunciava la paradossale situazione che si è venuta a creare nel comune di Abbadia San Salvatore (SI), dove un pluripregiudicato polacco di 39 anni, oggetto di più di venti denunce e quattro arresti e già espulso due volte dall'Italia — l'ultima volta nel 2019 con diffida a non rientrare nel nostro Paese prima di tre anni — si aggira per le strade terrorizzando i passanti;

   l'edizione locale del quotidiano La Nazione dell'11 settembre 2021 riporta come, ormai giornalmente, da circa un mese, il polacco sta ponendo in essere una condotta persecutoria nei confronti di una barista di Abbadia, la quale ha espresso, in un'intervista al quotidiano, la sua forte preoccupazione per la sua incolumità fisica e quella dei suoi cari; la donna, infatti, dichiara: «ho paura per me, per mia figlia, per le reazioni che potrebbe avere il mio compagno e mio padre. Quest'uomo è pericoloso, pare che nessuno riesca a fermarlo. E io ho paura ad andare al lavoro. Ho deciso, specialmente la mattina quando è ancora buio al momento dell'apertura del bar, di farmi accompagnare. Ma è possibile che debba vivere così?»;

   gli atti di violenza, in specie quelli di natura sessuale, spesso sono preceduti da atti persecutori che sfuggono a ogni sanzione; e l'attuale momento storico richiede risposte particolarmente energiche e concrete contro le condotte di stalking –:

   alla luce di questo nuovo fatto, quali iniziative per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda urgentemente intraprendere per impedire al cittadino polacco citato in premessa di continuare a turbare l'ordine pubblico e la sicurezza della donna di Abbadia, attraverso una pronta espulsione o l'emissione, da parte delle autorità competenti di un provvedimento di allontanamento immediato dal territorio nazionale considerato che si tratta di un pluripregiudicato, allontanato nel 2019 e rientrato in Italia in violazione del divieto di reingresso già nei primi mesi del 2020.
(4-10281)

ISTRUZIONE

Interrogazioni a risposta immediata:


   FUSACCHIA, FIORAMONTI, MURONI, LOMBARDO e CECCONI. – Al Ministro dell'istruzione. – Per sapere – premesso che:

   secondo stime del Ministero dell'istruzione, le classi sovraffollate corrispondono al 2,9 per cento del totale e sono concentrate nelle grandi città, a scapito della didattica e del mantenimento delle misure di distanziamento sociale;

   il calcolo delle percentuali delle cosiddette «classi pollaio» non tiene conto della presenza di studenti con bisogni speciali;

   secondo Tuttoscuola sono 14 mila le classi sovraffollate, in duemila scuole frequentate da circa 382 mila studenti e 25 mila insegnanti, mentre secondo Cittadinanzattiva sono quasi 17 mila classi con oltre 25 alunni, di cui più della metà sono scuole secondarie di secondo grado;

   diversi media hanno denunciato situazioni di sovraffollamento che non consentono una ripresa delle lezioni in presenza continua ed in sicurezza, così come ogni giorno arrivano segnalazioni di scuole in difficoltà da ogni parte d'Italia: dall'Enrico Tosi di Busto Arsizio all'Istituto superiore Battisti di Velletri, dall'Istituto Uruguay plesso Ungaretti di Roma all'Istituto superiore ad indirizzo nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento;

   all'avvio del secondo anno scolastico dopo l'inizio della pandemia, diversi presidi si vedono costretti ad alternare didattica in presenza e a distanza, pur non registrando un alto numeri di contagi, a causa del sovraffollamento delle classi, dell'impossibilità di mantenimento del distanziamento e della mancanza di adeguati sistemi di aerazione;

   gli interventi risultano ancora insufficienti ad assicurare dappertutto una didattica in presenza in ambienti in cui è possibile mantenere il distanziamento sociale e ciò potrebbe comportare lo sviluppo di nuovi focolai da COVID-19 ed il ritorno alla didattica a distanza;

   nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sono previsti interventi per ridurre il rapporto alunni per classe;

   più in generale, al netto del COVID-19, classi troppo numerose non sono adeguate alla didattica necessaria per la preparazione e il pieno sviluppo di bambine, bambini, ragazze e ragazzi al giorno d'oggi;

   nonostante le rassicurazioni fornite dal Governo sulla ripresa dell'anno scolastico, ad oggi ancora molte scuole lamentano l'assenza di supplenti annuali e di insegnanti di sostegno, circostanza che incide gravemente sulla già complessa situazione dei plessi sovraffollati;

   risulta insufficiente la dotazione dell'«organico di fatto» che consentirebbe seppure temporaneamente la costituzione di classi meno sovraffollate –:

   quali iniziative intenda adottare per ridurre nell'immediato i tanti casi di classi sovraffollate e per rivedere a regime i parametri per la composizione delle classi, così da avere strutturalmente una scuola in sicurezza e una didattica capace di accompagnare al meglio la crescita di studentesse e studenti.
(3-02498)


   FORNARO. – Al Ministro dell'istruzione. – Per sapere – premesso che:

   a Serravalle d'Asti, frazione del comune di Asti, c'è una piccola scuola primaria pubblica nella quale, da quattro anni, si attua la metodologia «Bimbisvegli»: un approccio educativo ideato da Giampiero Monaca in cui si impara come funziona il mondo grazie alla natura, alla maieutica e alla coscientizzazione dei bambini al loro ruolo di giovani cittadini. Senza cattedre, l'arredo è pensato in chiave educante, senza compiti obbligatori a casa, per abituare alla serietà ed efficacia sul lavoro in orario scolastico. Questo progetto di didattica outdoor, modello di scuola aperta, diffusa, cooperativa e finalizzata alla maturazione di una coscienza critica e di cittadinanza attiva, si avvale del supporto del comitato scientifico di «Bimbisvegli» e dell'Università degli studi di Macerata. C'è un'intensa relazione con la comunità locale, con le attività sociali e con i migranti territoriali;

   la scuola di Serravalle è assurta agli onori della cronaca nazionale quando la dirigenza scolastica ha deciso di cambiare alcune regole, vietando, ad esempio, l'attività all'aria aperta a più di 400 metri dall'istituto, proibendo ai bambini di togliersi le scarpe all'ingresso. Il conflitto, purtroppo, si è addirittura inasprito, nonostante nel gennaio 2021 «Bimbisvegli» sia stato considerato un modello educativo da cui prendere esempio dallo stesso Ministero dell'istruzione;

   per scelta della dirigenza scolastica «Bimbisvegli» non fa parte del piano triennale dell'offerta formativa della scuola primaria di Serravalle d'Asti del V circolo didattico. Eppure all'arrivo del maestro Giampiero Monaca a Serravalle nel 2017 c'erano 21 iscritti. Oggi sono 60 gli alunni iscritti da altrettante famiglie, a patto che il progetto «Bimbisvegli» possa essere attuato;

   nonostante uno sciopero della fame durato oltre 60 giorni, una raccolta di firme da parte di genitori e cittadini e che l'esperienza «Bimbisvegli» sia stata presentata tra le 25 realtà migliori durante il Festival dell'innovazione scolastica, a Valdobbiadene, ritenendo superato il livello di mutilazione del progetto, il maestro Monaca si è autosospeso, ma il resto dell'équipe di docenti vuole continuare a sperimentare e attuare il progetto «Bimbisvegli» –:

   se non ritenga utile adottare le iniziative di competenza per salvaguardare il metodo «Bimbisvegli» inserendolo tra le realtà di valorizzazione delle avanguardie educative e pedagogiche della scuola italiana, restituendo all'offerta «Bimbisvegli» l'integrità che permetterebbe l'attuazione trasversale di questo approccio su tutte le classi.
(3-02499)


   LOLLOBRIGIDA, MELONI, ALBANO, BELLUCCI, BIGNAMI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, DE TOMA, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, GIOVANNI RUSSO, RACHELE SILVESTRI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, VINCI e ZUCCONI. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   nel corso di una conferenza stampa che ha avuto luogo pochi giorni prima dell'avvio del nuovo anno scolastico, il Ministro interrogato ha ventilato la possibilità che all'interno di classi scolastiche composte da alunni tutti vaccinati possa essere derogato l'obbligo di indossare la mascherina;

   tale affermazione ha destato profondo sconcerto, posto che una simile determinazione significherebbe un'inutile esposizione al rischio contagio da parte degli alunni, considerato che, notoriamente, il vaccino impedisce l'aggravarsi della malattia ma non ne impedisce né, tantomeno, ne limita la diffusione;

   inoltre, una simile misura appare incompatibile con il rispetto della privacy degli alunni e potrebbe esporre i ragazzi non vaccinati a fenomeni di discriminazione;

   quanto annunciato dal Ministro interrogato ha trovato in disaccordo anche il mondo scientifico, del quale numerosi esponenti hanno ricordato come gli ambienti chiusi espongano a un rischio di trasmissione e che l'Italia non è ancora «fuori dal rischio con le nuove varianti che hanno effetti molto più forti del virus dell'inizio della pandemia»;

   dall'inizio dell'anno scolastico, appena una settimana fa, sono decine le classi in tutta Italia costrette a sottoporsi alla quarantena per la presenza di uno o più alunni positivi e la misura prospettata dal Ministro interrogato causerebbe un incremento di tali eventi, con le evidenti ripercussioni negative sul buon andamento scolastico degli studenti –:

   sulla base di quali evidenze scientifiche il Ministro interrogato abbia ipotizzato la possibilità di derogare all'uso delle mascherine nelle aule scolastiche, in contrasto con tutte le evidenze scientifiche e con il parere degli esperti, e in che modo intenda gestire i casi di contagio e la quarantena negli istituti scolastici.
(3-02500)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   BELOTTI, BASINI, COLMELLERE, DE ANGELIS, MARIANI, MATURI, PATELLI, RACCHELLA, TOCCALINI e ZICCHIERI. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   il potenziamento dello sport a scuola è uno degli assi portanti della missione istruzione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che, al capitolo 1.3, prevede un investimento di 300 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola, per «favorire le attività sportive a cominciare dalle prime classi delle scuole primarie. Infatti, è importante valorizzare, anche attraverso l'affiancamento di tutor sportivi scolastici, le competenze legate all'attività motoria e sportiva nella scuola primaria»;

   l'obiettivo dichiarato è quello di «attuare una progressiva implementazione e riqualificazione di strutture sportive e palestre annesse alle scuole, al fine di garantire un incremento dell'offerta formativa e un potenziamento delle strutture scolastiche, che possono favorire un incremento del tempo scuola e una apertura della scuola al territorio anche oltre l'orario scolastico e un potenziamento dell'attività sportiva e motoria»;

   l'implementazione di strutture sportive e palestre è un investimento innanzitutto sulla scuola e sulle competenze trasversali di studentesse e studenti e diventa strumento indispensabile per contrastare fenomeni di dispersione scolastica nelle aree maggiormente disagiate;

   l'educazione motoria è in grado di incidere in modo virtuoso sullo studio, sulla socialità, sull'autodisciplina degli studenti e costituisce una prima efficace risposta a fenomeni sempre più presenti nella nostra società quali l'eccessiva sedentarietà, l'incremento di obesità infantile e disturbi alimentari e problemi posturali che purtroppo si sono particolarmente aggravati durante la pandemia;

   ad oggi, in Italia, l'insegnamento dell'educazione motoria per due ore settimanali nella scuola primaria è affidato al maestro «generalista» o al tutor (nell'ambito del progetto «Sport di Classe», nato con il Coni e ora ereditato da Sport e Salute) ma, per quanto sia lodevole l'impegno dei maestri, si rende necessario il supporto da parte di personale specializzato e in possesso di un percorso formativo tale da garantire un'adeguata offerta didattica ai nostri bambini;

   l'introduzione della figura dell'insegnante di scienze motorie nell'organico della scuola primaria diventa dunque indispensabile al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pnrr –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda porre in essere per assicurare, già dal prossimo anno scolastico, l'introduzione dell'insegnante di scienze motorie nella scuola primaria, ovvero l'assunzione di 11.500 docenti e l'attualizzazione delle programmazioni ministeriali di questa disciplina.
(5-06694)

Interrogazione a risposta scritta:


   VARCHI, FRASSINETTI e BUCALO. — Al Ministro dell'istruzione, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   il diritto all'istruzione, all'educazione o allo studio, comunque lo si chiami, rimane un principio alla base delle democrazie, consacrato come diritto umano dalla Dichiarazione universale del 1948, in Italia protetto dalla Costituzione;

   nonostante ciò, per gli studenti della scuola dell'isola di Ustica il ritorno in aula rischia di diventare un'utopia, unico caso in Italia; si tratta di una situazione paradossale, dettata da quelle che appaiono assurde logiche svincolate dalle specificità territoriali;

   è notizia di questi giorni, infatti, la mancata riapertura delle scuole nell'isola siciliana che, non essendo più un istituto comprensivo, è stato accorpato al Convitto di Palermo;

   se uno degli obiettivi di uno Stato moderno è quello di garantire istruzione di qualità in ogni parte del suo territorio, anche le piccole scuole possono e devono essere scuole di qualità;

   la chiusura delle scuole, nelle piccole isole, così come nelle comunità montane, rappresenta, peraltro, l'atto di morte dei piccoli comuni, un fenomeno in atto da diversi anni e che ha decretato effetti gravissimi sulla qualità della vita delle comunità che si sono viste private del diritto alla scuola –:

   se il Governo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti in premessa e quali immediate iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda assumere per garantire l'immediata riapertura della scuola presso l'isola di Ustica e tutelare effettivamente il diritto allo studio costituzionalmente riconosciuto.
(4-10278)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interrogazioni a risposta immediata:


   CADEDDU, CILLIS, BILOTTI, CASSESE, GAGNARLI, GALLINELLA, L'ABBATE, MAGLIONE, ALBERTO MANCA, MARZANA, PARENTELA, PIGNATONE e DEL SESTO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nell'introdurre disposizioni volte ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale ripresa resilienza e dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, stabilisce, tra l'altro, che la realizzazione di alcune opere, impianti, anche fotovoltaici, e infrastrutture costituisca interventi di pubblica utilità e, limitatamente all'installazione di impianti agrovoltaici, ne prevede l'accesso agli incentivi pubblici a condizione che sia garantita, tramite evidenza da prodursi attraverso appositi sistemi di monitoraggio, la continuità nello svolgimento delle attività agricole e pastorali;

   tali previsioni impattano fortemente sul sistema agricolo nazionale;

   in particolare, l'articolo 18 del provvedimento citato nulla dispone in merito ad eventuali valutazioni circa l'idoneità delle aree destinate alle opere e, costituendo il presupposto di eventuali procedure espropriative e/o di occupazione d'urgenza atte a determinare un rilevante consumo di suolo destinato alle attività agricole, sarebbe opportuno che la posa dei pannelli fosse sottratta alla dichiarazione di pubblica utilità e rimessa alla privata contrattazione;

   con riferimento agli impianti agrovoltaici, come evidenziato nell'ordine del giorno n. 9/3146-AR/128 accolto dal Governo, la realizzazione di linee guida risulta indispensabile al fine di definire le soluzioni tecnologiche idonee ad assicurare la continuità delle attività agricole e pastorali –:

   quale sia la tempistica relativa all'emanazione delle suddette linee guida e come intenda procedere, per quanto di competenza, al fine di evitare che, per ragioni di pubblica utilità e a prescindere da qualsivoglia valutazione d'impatto, si sottragga suolo destinato alle attività agricole e pastorali.
(3-02501)


   INCERTI, ROTTA, AVOSSA, CAPPELLANI, CENNI, CRITELLI, FRAILIS, BERLINGHIERI, LORENZIN e FIANO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:

   nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nell'ambito della Missione 2C1, sono previsti interventi che favoriscono la produzione di energie rinnovabili attraverso l'installazione di pannelli ad energia solare, attraverso una riqualificazione delle strutture produttive agricole. Nella stessa componente è previsto lo sviluppo dell'agrivoltaico, con una produzione di circa 1.300 gigawatt annui;

   nel parere espresso sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha precisato che l'installazione di pannelli fotovoltaici non potrà essere realizzata su terreni destinati alla produzione agricola e che dovranno essere definite, conseguentemente, le aree compatibili con tali tipologie di intervento;

   l'articolo 5 della legge n. 53 del 2021 detta numerosi criteri per il recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, tra i quali una disciplina, concertata con le regioni in Conferenza unificata, per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela delle aree agricole e forestali e dei principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio e sul paesaggio;

   il decreto-legge n. 77 del 2021 ammette alla fruibilità degli incentivi statali gli impianti agrovoltaici che adottano soluzioni integrative in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture;

   lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2018/ 2021/UE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, all'articolo 20, prevede la definizione, con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di una disciplina per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali;

   dalle notizie che arrivano da più regioni si rileva una situazione di tensione crescente tra interessi contrapposti –:

   quale orientamento e quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere, a fronte di impegni e disposizioni che possono risultare confliggenti, al fine di coordinare le esigenze dello sviluppo delle energie rinnovabili con un'adeguata tutela del suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente.
(3-02502)


   DALL'OSSO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   la riforma della politica agricola comune dal 1o gennaio 2023 darà un importante contributo al rafforzamento dei diritti dei lavoratori agricoli, alla sostenibilità dei sistemi produttivi e al sostegno delle colture «made in Italy»;

   nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, due missioni interessano il settore agricolo: la prima, che riguarda la digitalizzazione, l'innovazione, la competitività e la cultura, con una dotazione di 48,7 miliardi di euro; la seconda, incentrata sulla rivoluzione verde e sulla transizione ecologica, con 74,3 miliardi di euro di risorse;

   regioni del Mezzogiorno come la Calabria, che si è dotata di una legge ad hoc, la legge regionale n. 25 del 2020, possono dare impulso all'innovazione tecnologica e alla transizione verso fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo e agroalimentare, promuovendo una rete di «comunità energetiche», ovvero coalizioni di utenti, in questo caso produttori agricoli, che collaborano con l'obiettivo di produrre, consumare e gestire energia attraverso uno o più impianti energetici locali da fonti rinnovabili; le «buone pratiche» delle «comunità energetiche» da fonti rinnovabili possono contribuire in misura significativa alla riduzione del costo dell'energia;

   la nuova politica agricola comune prevede premialità sino al 25 per cento dei pagamenti diretti agli agricoltori che applicheranno pratiche innovative per proteggere la biodiversità: questo richiede nuovi investimenti tecnologici a fronte, però, di minori risorse finanziarie della politica agricola comune per la tutela dei redditi e la stabilità dei mercati;

   in attesa dell'entrata in vigore della nuova politica agricola comune, regioni come la Calabria, in condivisione con il mondo agricolo, dovrebbero disporre di risorse sufficienti per: promuovere un piano finalizzato a favorire l'innovazione tecnologica, il trasferimento di know-how dai centri di ricerca alle aziende, l'ammodernamento di macchinari ed impianti; la creazione di piattaforme per collegare produttori e consumatori; la diffusione delle best practice «S3 smart specialisation strategy Calabria» per sostenere la competitività delle start-up innovative e per l'applicazione di brevetti innovativi alle aziende; per sostenere la nascita di «distretti settoriali» e di «borse di quotazione» per determinare i prezzi di vendita dei prodotti agricoli, anche al fine di contrastare le politiche speculative delle catene distributive; per garantire la tutela, anche mediante sistemi innovativi, del patrimonio boschivo della Calabria devastato dagli incendi –:

   quali urgenti iniziative intenda assumere, d'intesa con la regione Calabria, nell'ambito delle rispettive competenze, per implementare tali politiche con adeguati finanziamenti, potenziando i distretti agricoli anche mediante migliori servizi al territorio e la stabilizzazione dei lavoratori forestali.
(3-02503)


   MOLINARI, ANDREUZZA, BADOLE, BASINI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BINELLI, BISA, BITONCI, BOLDI, BONIARDI, BORDONALI, CLAUDIO BORGHI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CARRARA, CASTIELLO, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMAROLI, COMENCINI, COVOLO, ANDREA CRIPPA, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, D'ERAMO, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, DURIGON, FANTUZ, FERRARI, FIORINI, FOGLIANI, LORENZO FONTANA, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GALLI, GASTALDI, GERARDI, GERMANÀ, GIACCONE, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LEGNAIOLI, LIUNI, LOLINI, EVA LORENZONI, LOSS, LUCCHINI, LUCENTINI, MACCANTI, MAGGIONI, MANZATO, MARCHETTI, MARIANI, MATURI, MICHELI, MINARDO, MORRONE, MOSCHIONI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLIN, PAOLINI, PAROLO, PATASSINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCHI, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RAVETTO, RIBOLLA, RIXI, SALTAMARTINI, SNIDER, STEFANI, SUTTO, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VALBUSA, VALLOTTO, VIVIANI, RAFFAELE VOLPI, ZANELLA, ZENNARO, ZICCHIERI, ZIELLO, ZOFFILI e ZORDAN. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   l'eccessivo aumento di alcune specie di fauna selvatica è un fenomeno diffuso su tutto il territorio nazionale che, oltre ad essere un rischio per la sicurezza delle persone e nei centri abitati, nelle campagne comporta gravi danni alle colture agricole, ai campi e agli allevamenti, cedimenti infrastrutturali e perdita della biodiversità;

   la presenza di ungulati in Italia ha ormai raggiunto numeri preoccupanti: negli ultimi 10 anni il numero dei cinghiali selvatici è più che raddoppiato; si è passati dai 600.000 del 2005 ai 900.000 del 2010; ad oggi la presenza è di alcuni milioni di esemplari;

   con lo «stop» alla caccia, dovuto ai vari provvedimenti per il contenimento della pandemia, e con meno persone a presidiare i territori, negli ultimi tempi gli avvistamenti degli ungulati si sono moltiplicati in campagna, in città e sulle strade;

   il cinghiale è l'ungulato più prolifico e il suo periodo riproduttivo, a differenza delle altre specie, si distribuisce su vari mesi fino all'intero anno, con un picco delle nascite in primavera;

   la gestione della fauna selvatica è una problematica che richiede l'individuazione di soluzioni condivise e di opzioni efficaci; è fondamentale che le azioni di contenimento della fauna selvatica continuino e diventino maggiormente efficaci, visti i danni che questi animali provocano sia all'agricoltura che all'incolumità della popolazione;

   i cinghiali sono un'emergenza e come tale va affrontata; si rende, quindi, sempre più urgente intervenire con azioni di contenimento efficaci che ristabiliscano l'equilibrio naturale;

   la legge n. 157 del 1992 («Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio») a parere degli interroganti non è più adeguata a rispondere con efficacia alle attuali esigenze gestionali del patrimonio faunistico del Paese, profondamente mutato;

   di contro c'è chi sostiene che la caccia non abbia alcuna utilità ed è per questo che il comitato «Sì aboliamo la caccia» sta raccogliendo le firme per indire un referendum abrogativo della legge n. 157 del 1992 –:

   quale sia la posizione del Ministro interrogato in merito al suddetto referendum e quali iniziative normative intenda adottare affinché nell'ambito della legge n. 157 del 1992 assuma rilevanza l'utilità socio-ambientale della caccia e la disciplina venga adeguata alla situazione in essere, al fine di rendere concretamente attuabili ed efficaci i piani di contenimento per limitare i danni provocati alle produzioni agricole e rendere la gestione dei cinghiali rispettosa del benessere degli animali e della biodiversità.
(3-02504)


   SPENA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   recentemente un'importante rivista americana di viaggi ha classificato Roma come la città più sporca del mondo. La gestione dei rifiuti urbani, oltre ai costi esorbitanti, ha generato difficoltà tali da trasformare in discariche le strade della città, con danni enormi all'immagine turistica della città e al suo ruolo di capitale;

   in connessione a questo fenomeno si registra, nelle strade romane, il proliferare di cinghiali, che vedono nei rifiuti abbandonati un deposito di cibo abbondante;

   secondo Coldiretti i cinghiali hanno raggiunto la cifra record di 2,3 milioni di esemplari, con gli animali selvatici nelle città alla ricerca di cibo tra i rifiuti, mentre l'aggressione delle colture nelle campagne ha prodotto danni che assommano a oltre 200 milioni di euro l'anno;

   secondo l'osservatorio Asaps i cinghiali nel 2020 hanno provocato 157 incidenti significativi, con 16 persone morte e 215 seriamente ferite;

   le responsabilità della regione Lazio a parere dell'interrogante sono ancora più significative ove si consideri che le regioni possono già provvedere al contenimento della popolazione dei cinghiali, applicando le disposizioni contenute nell'articolo 11-quaterdecies, comma 5, del decreto-legge n. 203 del 2005, allo scopo di effettuare piani di prelievo selettivo senza limiti temporali;

   inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 21 del 2021, in sostanza non dando seguito a quanto sostenuto dalle associazioni ambientaliste che negavano la possibilità per le regioni di estendere l'elenco dei soggetti abilitati alla caccia dei cinghiali, ha consentito alle regioni di avvalersi di coadiutori che abbiano frequentato appositi corsi di preparazione;

   pochi giorni fa l'amministrazione romana ha presentato un esposto contro la regione per il mancato adempimento al protocollo d'intesa per la gestione dei cinghiali sottoscritto con Roma capitale. La regione ha risposto che spetta agli amministratori locali intervenire per contenere la presenza degli animali sulle strade, imputando alla giunta la continua presenza di rifiuti nelle strade;

   sono ormai quotidiane a Roma le aggressioni di cinghiali ai malcapitati passanti. Il loro proliferare incontrollato ha effetti in termini di tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza pubblica –:

   quali iniziative di competenza si intendano adottare per modificare la legge n. 157 del 1992, che appare ormai superata, con particolare riferimento alla gestione delle specie selvatiche invasive, in particolare per quel che riguarda le modalità di risarcimento dei danni causati dai cinghiali, che ormai non si limitano più alla sola agricoltura, ma attengono anche ai rischi per l'incolumità dei cittadini.
(3-02505)

SALUTE

Interrogazioni a risposta scritta:


   AMITRANO e MARTINCIGLIO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'Istituto superiore di sanità, nel Rapporto sul COVID-19 del mese di luglio 2021, ha messo in luce le problematiche relative alla diagnostica, alla presa in carico ed alla cura di pazienti affetti da «Long-Covid», indicando le caratteristiche principali di questa nuova sindrome post infezione da Sars-CoV-2;

   a distanza di oltre un anno dall'inizio della pandemia, appare chiaro che, per un numero importante di persone colpite da COVID-19, le manifestazioni cliniche connesse alla malattia non si esauriscono con il decorso della stessa, ma possono prolungarsi con un insieme di patologie croniche di diversa gravità; questa condizione di persistenza di sintomi – che può riguardare soggetti di qualunque età – è stata denominata Long-Covid, di difficile valutazione epidemiologica;

   secondo quanto riportato da uno studio clinico inglese pubblicato nel mese di maggio 2021 sul sito www.thelancet.com, il 10 per cento dei guariti, dopo quattro settimane dal tampone negativo, soffrono di questa condizione che impedisce la piena ripresa; questi strascichi appaiono particolarmente gravi negli ex malati passati attraverso forme gravi, anziani, persone con altre patologie, e nelle donne; questi sintomi incidono in generale sulla qualità della vita dei malati, con conseguenze anche sulle condizioni psicologiche e con difficoltà per i malati di riprendere la vita condotta prima della malattia;

   nel nostro Paese, secondo quanto si apprende da dati citati a mezzo stampa, circa 160 mila persone sono ancora alle prese con patologie cronicizzate riconducibili al Long-Covid; la mancanza di una definizione precisa ed uniforme di questa condizione rende difficile la valutazione epidemiologica per stabilire incidenza, prevalenza e fattori di rischio; questa condizione ha, tuttavia, un rilevante impatto clinico, che ha richiesto, dal punto di vista dell'assistenza e cura, appositi provvedimenti e stanziamenti e la creazione di percorsi locali di diagnosi e assistenza basati su un approccio multidisciplinare; tuttavia, permangono numerose disparità negli approcci diagnostici e strumentali, anche in considerazione della necessità di una pianificazione puntuale delle risorse per l'assistenza sanitaria e di servizi pensati per i bisogni degli individui affetti da Long-Covid;

   il decreto-legge cosiddetto «Sostegni-bis», approvato dal Governo a fine maggio 2021, ha previsto un protocollo nazionale di monitoraggio per fornire assistenza sanitaria in ambulatorio per chi soffre di problemi di salute riconducibili a Long-Covid, prevedendo che tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, necessarie ad effettuare il monitoraggio, vengano erogate dal Servizio sanitario nazionale in regime di esenzione –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali sviluppi si siano verificati a seguito dell'applicazione del protocollo di monitoraggio di cui all'articolo 27 del decreto cosiddetto «Sostegni-bis».
(4-10279)


   DE GIORGI. — Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nel corso della seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati per la conversione in legge del disegno di legge 2790-bis è stato accolto l'ordine del giorno 9/02790-bis-AR/012;

   preso atto del ricorso presentato da 180 cittadini di Taranto, la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza emessa il 24 gennaio del 2019, al termine dei procedimenti riuniti nn. 54414/13 e 54264/15, ha stabilito all'unanimità che, valutati gli effetti nocivi sulla salute delle emissioni tossiche dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto, vi è stata violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti a seguito della mancata adozione, da parte delle Autorità italiane, di tutte le misure necessarie per salvaguardare efficacemente il diritto in oggetto;

   sempre secondo i giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo, il persistente inquinamento causato dalle emissioni dell'Ilva ha messo in pericolo la salute dell'intera popolazione che vive in un'area ritenuta dall'Oms teatro di una gravissima emergenza sanitaria proprio in ragione della specificità di un'attività industriale che incide negativamente sia sull'ambiente, sia sulla qualità della vita;

   ritenendo opportuno prevedere la creazione di un regime di indennizzo garantito dagli attuali gestori dell'ex Ilva e dall'amministrazione statale per tutte quelle persone che hanno riportato e riportano danni a seguito delle emissioni di sostanze nocive e della dispersione di polveri nell'atmosfera, entrambe conseguenze dirette dell'attività industriale di quella che viene indicata la «più grande acciaieria d'Europa», si è impegnato il Governo, nei limiti dei vincoli di bilancio, a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo e finanziario, volte a prevedere per l'area di Taranto la creazione e la successiva applicazione di un regime di indennizzo capace di fornire un valido sostegno economico sia alle famiglie che devono fronteggiare spese sanitarie per cure oncologiche, sia a quelle che hanno subito la perdita dei propri cari a seguito di patologie tumorali o comunque collegabili agli effetti dell'attività industriale inquinante –:

   quali iniziative intenda adottare il Governo per prevedere la creazione di un regime di indennizzo capace di fornire un sostegno economico alle famiglie che devono sostenere spese sanitarie per le cure oncologiche o per quelle che hanno subito la perdita dei propri cari a seguito di patologie tumorali o comunque collegate agli effetti dell'attività industriale inquinante, anche alla luce dell'ordine del giorno accolto dal Governo pro tempore.
(4-10282)

SVILUPPO ECONOMICO

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   il 16 settembre 2021, in occasione dell'esame da parte della cabina di regia del monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità, è stata confermata la frenata dell'epidemia da COVID-19 nel nostro Paese: è stato registrato, infatti, un calo dei principali indicatori, con l'Rt nazionale che da 0,92 è sceso a 0,85 e l'incidenza settimanale dei casi ogni 100 mila abitanti che da 60 si è assestato a 54;

   nella settimana 8-14 settembre 2021 è diminuito il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (10.655 contro 13.546 della settimana precedente), la percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è rimasta stabile al 33 per cento, è aumenta la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (46 per cento contro 43 per cento) e, infine il 21 per cento dei casi è stato diagnosticato attraverso attività di screening, dato in diminuzione rispetto alla settimana precedente;

   anche sulla base dei dati sopra citati il Governo ha deciso di imprimere una svolta decisiva alla campagna vaccinale, estendendo tra l'altro l'obbligo del green pass a tutti i lavoratori pubblici e privati, con la finalità dichiarata espressamente in più occasioni di portare a compimento in breve tempo il processo – attivato lo scorso aprile – di riapertura di tutte le attività economiche e produttive;

   sono state al centro del confronto in cabina di regia anche le discoteche e le sale ballo, unico settore per il quale ancora non è stata fissata una data certa per la ripartenza, la quale sembra sarà valutata nella cabina di regia del 1° ottobre 2021;

   attualmente il settore beneficia delle risorse stanziate per il Fondo per le attività economiche chiuse, istituito ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge «Sostegni» (n. 73 del 2021) con una dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021, e successivamente il decreto-legge n. 105 del 2021 (cosiddetto green pass) ha disposto che una quota, pari a 20 milioni di euro, del citato Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse sia destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020;

   il 1° settembre 2021 con decreto il Ministro dello sviluppo economico ha attivato il citato fondo da 140 milioni di euro;

   discoteche e sale da ballo sono alcune delle attività che potranno richiedere i contributi a fondo perduto fino a un massimo di 25 mila euro, per ciascun soggetto beneficiario, e a cui è destinata una quota pari a 20 milioni di euro del Fondo istituito dal Ministero;

   l'attivazione del citato Fondo per sostegno delle attività economiche chiuse è stata definita doverosa dallo stesso Governo per il tramite del Ministro dello sviluppo economico il quale, specificando che si tratta di un primo passo per sostenere il settore, non ha escluso la possibilità di un rifinanziamento dello strumento agevolativo;

   il settore delle discoteche e delle sale da ballo ha affrontato e sta affrontando gravissime difficoltà a seguito della crisi pandemica e delle chiusure disposte per contrastare la diffusione del virus SarsCoV-2 e si è visto negare la riapertura, nonostante abbia sempre dimostrato la massima e fattiva disponibilità all'ipotesi ad esso prospettata – in più riprese – di riaprire con il green pass ed in base a ben definiti protocolli di sicurezza differenziati tra attività all'aperto e quelle al chiuso;

   la scorsa estate gli operatori hanno segnalato il dilagare nel settore di situazioni di non tracciabilità e di abusivismo;

   le perdite economiche subite dal settore sono come ben si può immaginare ingenti dopo ben due anni di sospensione delle attività ed è quindi essenziale, oltre che implementare con tempestività e decisione i necessari strumenti di compensazione, mettere in atto nel contempo gli interventi necessari affinché sia garantita l'apertura in sicurezza al più presto –:

   se trovi conferma la notizia relativa alla preannunciata valutazione sulla riapertura delle discoteche e delle sale da ballo in sede di cabina di regia il prossimo 1° ottobre e alla conseguente ripresa delle relative attività nel prossimo autunno e quali tempestive iniziative di competenza il Governo intenda assumere per garantire una data certa per la ripresa delle citate attività.
(2-01331) «Alemanno, Sut, Carabetta, Chiazzese, Fraccaro, Giarrizzo, Masi, Orrico, Palmisano, Perconti, Scanu».

TRANSIZIONE ECOLOGICA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   BALDINI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   il 27 maggio 2021, durante un'audizione in commissione ambiente alla Camera dei deputati, il Ministro interrogato ha sottolineato che «il focus fondamentale della transizione ecologica è mettere in condizione la seconda manifattura europea — cioè noi — di centrare per il 2030 l'obiettivo di decarbonizzazione al 55 per cento rispetto al 1990 e per il 2050 il net zero»;

   la sfida che l'Unione europea con il Green Deal ha lanciato a livello internazionale «di assicurare una crescita che preservi salute, sostenibilità e prosperità del pianeta» è stata raccolta dall'Italia con il Piano di transizione ecologica assegnato all'esame della commissione ambiente della Camera dei deputati il 7 settembre 2021;

   tra i suoi principali obiettivi, oltre ad azzerare entro metà secolo delle emissioni di gas serra per stabilizzare il pianeta entro i limiti di sicurezza dettati dagli Accordi di Parigi, rivoluzionare la mobilità al fine della sostenibilità climatica e ambientale, contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico, erosione della biodiversità terrestre e marina con decise politiche di adattamento, orientandosi verso un'economia circolare a rifiuti zero, vi sono anche quelli di minimizzare inquinamenti e le contaminazioni di aria, acqua e suolo e di spreco delle risorse idriche;

   per quanto riguarda la tutela delle risorse idriche, il sistema è migliorabile sia per la qualità, la sicurezza di approvvigionamento e la riduzione delle perdite di rete, sia per gli scarichi fognari e la depurazione;

   un ulteriore obbiettivo del Piano di transizione ecologica è pubblicare, entro il 2022, la nuova «Strategia nazionale per l'economia circolare», investendo sull'ottimizzazione della gestione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale, avviata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per rispettare gli obiettivi europei al 2030-40 per imballaggi, plastica, tessuti, carta, alluminio, rifiuti da demolizione, rifiuti elettrici ed elettronici e per ridurre lo spreco di acqua e alimenti;

   l'orientamento di salvaguardia dell'ambiente e degli ecosistemi è emerso anche durante la discussione, in commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nel luglio 2021, della proposta di legge di modifica dell'articolo 9 della Costituzione, che tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico inserendo la «tutela dell'ambiente, della biodiversità e gli ecosistemi», anche nell'interesse delle future generazioni –:

   quali iniziative e in che tempi il Ministro interrogato intenda adottare al fine di provvedere a una reale riduzione dell'inquinamento e della contaminazione delle acque, a salvaguardia in definitiva del diritto alla salute messo a dura prova durante l'attuale pandemia.
(5-06692)

Interrogazione a risposta scritta:


   MASCHIO. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   a preoccupare in questi giorni i cittadini italiani, tra gli altri, è la notizia dei prossimi rincari delle bollette di gas e luce;

   tale circostanza è stata confermata dallo stesso Ministro Cingolani, che ha annunciato un aumento dal 1° ottobre della bolletta della luce del 40 per cento: «Lo scorso trimestre la bolletta elettrica è aumentata del 20 per cento, il prossimo trimestre aumenta del 40 per cento»;

   alla base della stangata in arrivo, che arriva al culmine di rincari, la cui tendenza è regolare da mesi, ci sarebbe l'aumento del prezzo del gas a livello internazionale;

   secondo gli esperti, al rincaro contribuiscono per circa un quinto anche gli alti prezzi dei permessi di emissione di CO2. L'assolvimento degli obblighi del mercato Ets delle quote dei gas inquinanti è un elemento di costo nei mercati energetici, che influisce sui prezzi all'ingrosso e, quindi, su quelli finali;

   il prezzo di queste quote viene aumentato gradualmente, per spingere le aziende a decarbonizzare e l'aumento fa sì che i consumatori del carbone si spostino verso il gas; inoltre, la maggior parte delle centrali in cui si produce corrente sono centrali termoelettriche e ciò vuol dire che per produrre energia elettrica si brucia soprattutto gas e per questo aumentano anche i costi nella bolletta della luce;

   in Italia, i prezzi del metano e della corrente sul mercato tutelato sono fissati all'inizio di ogni trimestre da Arera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. Nel terzo trimestre del 2021 il costo dell'elettricità era aumentato del 9,9 per cento e quello del gas del 15,3 per cento;

   il 1° ottobre 2021 è atteso il nuovo report di Arera e si teme, purtroppo, un nuovo balzo in avanti per i costi in bolletta: nella sola settimana da lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre 2021, il prezzo medio di acquisto dell'energia elettrica scambiata sulla borsa gestita dal Gme è stato pari a 130,54 euro/MWh, il 15,3 per cento in più rispetto alla settimana precedente, una tendenza che è prevista confermarsi anche nelle settimane successive;

   analoghi andamenti si registrano per il petrolio, con il Brent che è salito nell'ultimo mese da 68 dollari a oltre 72,4 dollari al barile, e per il gas naturale, con il prezzo del Ttf, il contratto utilizzato come riferimento per il mercato europeo, che ha toccato nei primi giorni di settembre il record storico a 55 euro/MWh, mentre tre mesi fa, in giugno 2021, la media era intorno ai 28 euro/MWh;

   tali previsioni stanno mettendo in allarme il settore delle imprese, che, dopo un periodo prolungato di chiusure forzate, hanno iniziato gradualmente la ripresa e per le quali i costi energetici sono una variabile importante dei costi di produzione; ma anche per le famiglie l'incidenza di questi rincari potrebbe risultare drammatica, specie per le famiglie più numerose o con redditi bassi –:

   quali iniziative di competenza, anche normative, il Governo intenda assumere per garantire la mitigazione dei costi delle bollette e assicurare che la transizione verso le energie più sostenibili non penalizzi famiglie e imprese.
(4-10277)

UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   BARATTO. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   nel 2012 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, coerentemente con le priorità delineate nel Programma dell'Unione europea per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020, ha promosso la nascita e lo sviluppo dei primi otto cluster tecnologici nazionali: aerospazio, agrifood, chimica verde, fabbrica intelligente, mezzi e sistemi per la mobilità di superficie terrestre e marina, scienze della vita, tecnologie per gli ambienti di vita, tecnologie per le smart communities;

   il 17 agosto 2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha pubblicato l'avviso per lo sviluppo e il potenziamento di nuovi 4 cluster tecnologici nazionali (tecnologie per il patrimonio culturale, design, creatività e made in Italy, economia del mare, energia), con decreto direttoriale 1610 del 3 agosto 2016, completando in tal modo l'allineamento dei cluster tecnologici nazionali con le dodici aree di priorità per la ricerca individuate dal Programma nazionale per la ricerca 2015-2020 (Pnr), approvato dal Cipe il 1° maggio 2016;

   i cluster tecnologici nazionali fungono da catalizzatori di risorse, per rispondere alle esigenze del territorio e del mercato, coordinare e rafforzare il collegamento tra il mondo della ricerca e quello delle imprese;

   con decreto direttoriale n. 257/Ric. del 30 maggio 2012 — e successivo decreto di rettifica, decreto direttoriale n. 414/Ric. del 12 luglio 2012 — il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha pubblicato l'«Avviso per lo sviluppo e potenziamento di cluster tecnologici nazionali», finalizzato alla nascita e allo sviluppo di cluster tecnologici nazionali da identificare come propulsori della crescita economica sostenibile dei territori dell'intero sistema economico nazionale;

   con decreto direttoriale n. 117 del 16 gennaio 2014 (reg. CdC n. 834/2014), rettificato con decreto direttoriale n. 887 del 28 aprile 2015 (reg. CdC n. 2889/2015) e con decreto direttoriale n. 1020 del 27 maggio 2019, è stato ammesso a finanziamento il progetto di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e formazione, di cui alla domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo CTN01 00034 23154, dal titolo «Social Museum e Smart Tourism»;

   a quanto consta all'interrogante, con contratto siglato nel febbraio 2021 tra l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo (Invitalia), tre università pubbliche, una serie di soggetti imprenditoriali, e la Rai (beneficiari), è stata formalizzata la concessione, ai soggetti finanziati, del finanziamento di cui al relativo decreto di ammissione sotto forma di credito agevolato e contributo nella spesa a valere su fondi europei, per il citato progetto di ricerca e formazione;

   successivamente alla stipula, alcuni dei soggetti beneficiari, a quanto consta all'interrogante, si sarebbero ritirati e le attività sarebbero state riassegnate a quelli rimasti, aggiornando il relativo contratto di ricerca e formazione –:

   se il Governo non ritenga opportuno fornire maggiori informazioni, nell'ambito delle proprie competenze, circa i motivi del ritardo della stipula del contratto aggiornato, relativo al progetto di ricerca e formazione individuato in premessa, anche rafforzando un'interlocuzione con le università coinvolte nel medesimo progetto.
(5-06696)

Interrogazione a risposta scritta:


   LOLLOBRIGIDA. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   con decreto ministeriale 10 agosto 2021, n. 1061, il Ministro dell'università e della ricerca ha disposto l'attribuzione della dotazione del PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020, con riferimento all'Azione IV.4, «Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione», e all'Azione IV.5, «Dottorati su tematiche green», «in favore dei soggetti che hanno percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati nell'ambito del XXXVII ciclo e programmi di dottorato nazionale», individuando, a tal fine, i «criteri di riparto e di utilizzazione»;

   il predetto decreto ministeriale, all'articolo 1, che disciplina il riparto delle risorse, dispone espressamente l'esclusione dall'assegnazione delle risorse delle università telematiche: «3. La dotazione è destinata ai soggetti che hanno accreditato, ai sensi del decreto ministeriale n. 45 del 2013, percorsi di dottorato a valere sul XXXVII ciclo e programmi di dottorato nazionale, ad esclusione delle Università telematiche, in base alla localizzazione della propria sede»;

   tale esclusione, secondo l'interrogante viola palesemente il decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, recante «Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati», adottato in attuazione della legge 3 luglio 1998, n. 210, che prevede che i corsi di dottorato di ricerca siano istituiti, previo accreditamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su conforme parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), dalle università, dagli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e da qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate;

   a tali fini, l'articolo 1 del decreto ministeriale n. 45 del 2013 qualifica, infatti, espressamente le università telematiche come «università»;

   non appare, pertanto, comprensibile per quali motivazioni le università telematiche siano state escluse dal riparto delle somme per i due citati corsi di dottorato, finanziati con complessivi 325 milioni di euro –:

   per quale motivo le università telematiche siano state escluse dall'assegnazione delle risorse per i dottorati di ricerca di cui in premessa e quali urgenti iniziative intenda assumere per correggere questa evidente quanto ingiusta disparità di trattamento.
(4-10275)

Pubblicazione di testi riformulati.

  Si pubblica il testo riformulato della mozione Pentangelo n. 1-00512, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 567 del 20 settembre 2021.

   La Camera,

   premesso che:

    in data 2 maggio 2017, il consiglio di amministrazione di Alitalia ha deliberato la richiesta di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003;

    il medesimo giorno, 2 maggio 2017, Alitalia ha quindi formalizzato istanza al Ministero dello sviluppo economico chiedendo l'ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'articolo 2 del sopra citato decreto-legge, e ha contestualmente presentato ricorso, avanti al tribunale di Civitavecchia, allo scopo di vedere accertato e dichiarato il proprio stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto;

    in accoglimento della citata istanza, con decreto del Ministero dello sviluppo economico emesso in pari data 2 maggio 2017 e pubblicato in Gazzetta ufficiale, serie generale, n. 104 del 6 maggio 2017, Alitalia è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003. Alla procedura di amministrazione straordinaria è stato preposto un collegio commissariale composto dal dottor Luigi Gubitosi, dal professor Enrico Laghi e dal professor Stefano Paleari. Al dottor Luigi Gubitosi sono state attribuite le funzioni di coordinatore del collegio commissariale;

    il tribunale di Civitavecchia, sezione fallimentare, con sentenza n. 17 dell'11 maggio 2017, ha dichiarato l'insolvenza di Alitalia ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003;

    con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 12 maggio 2017, Cityliner è stata anch'essa ammessa, su istanza di Alitalia, alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003, e sono stati nominati quali commissari straordinari sempre il dottor Luigi Gubitosi, il professor Enrico Laghi e il professor Stefano Paleari. Al dottor Luigi Gubitosi sono state attribuite le funzioni di coordinatore del collegio commissariale. Il tribunale di Civitavecchia, sezione fallimentare, con sentenza n. 18 del 26 maggio 2017, ha dichiarato l'insolvenza di Cityliner ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003;

    in data 25 ottobre 2017 le società in amministrazione straordinaria hanno presentato al Ministero dello sviluppo economico istanza per la proroga di 90 giorni del termine per la presentazione del programma delle procedure di amministrazione straordinaria di Alitalia e Cityliner a far data dal 29 ottobre 2017. Con decreto in data 27 ottobre 2017 il Ministero dello sviluppo economico ha disposto «la proroga fino al 27 gennaio 2018 del termine di presentazione del programma relativo alle società del gruppo Alitalia in amministrazione straordinaria»;

    in data 27 gennaio 2018 i commissari straordinari hanno sottoposto alla valutazione del Ministero dello sviluppo economico il programma di cessione, previsto dall'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270 del 1999, individuato quale strumento per il raggiungimento delle finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e redatto secondo quanto previsto dagli articoli 54 e seguenti dello stesso decreto e dalle applicabili disposizioni del decreto-legge n. 347 del 2003;

    con decreto del 23 marzo 2018 il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato l'esecuzione del sopra citato programma di cessione dei complessi aziendali di Alitalia e Cityliner, depositato in data 26 marzo 2018 presso il tribunale di Civitavecchia;

    in data 20 marzo 2019 il collegio commissariale ha depositato presso il Ministero dello sviluppo economico istanza motivata di proroga per ulteriori dodici mesi del termine di esecuzione del sopra citato programma ai sensi dell'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge n. 347 del 2003, stante l'esigenza di completare la procedura di cessione dei complessi aziendali in corso. Il Ministero dello sviluppo economico, previo parere positivo da parte del comitato di sorveglianza, con decreto del 7 maggio 2019 ha accolto l'istanza disponendo la proroga del termine di esecuzione del programma al 23 marzo 2020;

    con decreto in data 12 dicembre 2019 l'avvocato Giuseppe Leogrande è stato nominato commissario unico delle procedure di amministrazione straordinaria delle società in amministrazione straordinaria in sostituzione del precedente collegio commissariale dimissionario;

    successivamente, con istanza presentata in data 22 gennaio 2020, il commissario straordinario delle società in amministrazione straordinaria, richiamato lo sviluppo del precedente tentativo di cessione dei complessi aziendali conclusosi con esito negativo, ha chiesto la proroga per ulteriori 12 mesi del termine di esecuzione del programma, tenuto conto della necessità di integrare il programma già approvato mediante un piano avente ad oggetto le iniziative e gli interventi di riorganizzazione ed efficientamento della struttura e delle attività aziendali (il «piano di efficientamento») in ossequio al disposto del decreto-legge n. 137 del 2019 e, in termini sostanzialmente contestuali, avviare una nuova procedura di cessione, previa ulteriore sollecitazione del mercato, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione;

    il Ministro dello sviluppo economico, in accoglimento della predetta istanza, ha disposto la proroga per ulteriori 12 mesi e, dunque, sino a tutto il 23 marzo 2021 del termine di esecuzione del programma con proprio decreto in data 25 febbraio 2020;

    in data 5 marzo 2020 è stato pubblicato sul sito web della procedura l'invito a manifestare interesse per l'acquisizione delle attività aziendali facenti capo ad Alitalia-S.a.i. s.p.a. e Alitalia Cityliner s.p.a., entrambe in amministrazione straordinaria. L'invito richiedeva ai soggetti interessati di manifestare, entro il 18 marzo 2020, il proprio interesse relativamente alle attività aziendali unitariamente considerate (lotto unico); ovvero, alternativamente, alle attività di aviation (lotto aviation, comprensivo dei beni e rapporti giuridici destinati alle attività di trasporto aereo delle società in amministrazione straordinaria, come risultanti dagli interventi di riorganizzazione ed efficientamento) e/o alle attività di handling (lotto handling, che include i beni e rapporti giuridici destinati allo svolgimento dei servizi in aeroporto per l'assistenza a terra a terzi) e/o alle attività di manutenzione (lotto manutenzione); il lotto unico comprende tutti i beni e i rapporti giuridici ricompresi nel lotto aviation, nel lotto handling e nel lotto manutenzioni;

    entro la scadenza sono pervenute una serie di manifestazioni di interesse, nello specifico 3 per il lotto unico, 3 per il lotto handling e 2 per il lotto manutenzione;

    con l'esplosione della pandemia da COVID-19 all'inizio dell'anno 2020 l'impostazione seguita fino a quel momento da parte del Governo è mutata, abbandonando la linea perseguita fino a quel momento, finalizzata alla valutazione di una cessione di Alitalia alle offerte provenienti dal mercato, per sostituirla con la strategia di una nazionalizzazione della compagnia;

    l'articolo 79 – nella versione originaria del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – ha previsto l'istituzione una società di dimensioni contenute con un capitale sociale limitato e una missione di mero salvataggio del gruppo Alitalia. L'oggetto sociale della nuova società sarebbe stato necessariamente l'affitto dei rami d'azienda delle due società di amministrazione straordinaria e per questo la società avrebbe avuto dimensioni contenute corrispondenti al ridotto respiro del suo soggetto sociale e un capitale limitato. Allo stesso tempo, tale disposizione normativa ha di fatto legittimato il commissario straordinario di Alitalia a sospendere, previo nulla osta da parte del Ministro dello sviluppo economico (prot. 6375 del 26 marzo 2020), la sospensione della procedura di cessione già avviata;

    l'impostazione dell'articolo di legge sopra citato è stata radicalmente rivista sempre dal Governo solo qualche mese dopo con l'articolo 202 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, con la finalità di perseguire l'obiettivo di assicurare il quadro normativo necessario al lancio di una società di mercato in totale discontinuità con Alitalia, al fine di garantire la creazione della nuova società su basi industriali solide e sostenibili e nel rispetto dell'ordinamento europeo, perché l'assenza anche solo di uno di questi due elementi ne avrebbe determinato l'insuccesso, rispettivamente, per ragioni di business o per motivi giuridici con effetti finanziari;

    ad agosto 2020 si è reso necessario un ulteriore intervento normativo, con l'articolo 87 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Si interviene sulla costituzione della nuova società pubblica, specificando che in sede di prima applicazione è autorizzata la sua costituzione anche ai fini dell'elaborazione del piano industriale che dovrà essere sottoposto alle valutazioni della Commissione europea, oltre che a quelle del Parlamento nazionale (per il tramite delle commissioni parlamentari competenti). Inoltre e sempre in sede di prima applicazione, fermo restando lo stanziamento dei 3 miliardi di euro già previsto dalla norma precedente, il capitale sociale della nuova società è individuato in 20 milioni di euro. Intervento normativo che lascia trasparire una forte incertezza in merito alle valutazioni in sede europea e, forse per questo, si limita la nascita della nuova società pubblica, dotata di un capitale minimo di soli 20 milioni di euro, alla sola redazione del piano industriale da sottoporre alla Commissione europea;

    per circa un anno la sorte di Alitalia e di Ita spa rimane di fatto sospesa fino al 15 luglio 2021 quando si è conclusa positivamente la discussione con la Commissione europea. In tale data il Ministero dell'economia e delle finanze ha annunciato la partenza operativa di Ita a far data dal 15 ottobre 2021 e il consiglio d'amministrazione ha approvato le nuove linee del piano industriale 2021-2025, sulla base di quanto discusso con la Commissione europea;

    come comunicato dal Governo nel corso dell'audizione del 28 luglio 2021 svolta presso le Commissioni riunite trasporti e attività produttive della Camera dei deputati, Ita può essere capitalizzata con 1,35 miliardi di euro, suddivisi in tre tranche di cui la prima pari a 700 milioni di euro; Ita potrà partecipare alle gare che verranno bandite per il brand Alitalia, per l'attività di handling a Fiumicino (in posizione di maggioranza di una partnership con soggetti privati), per l'attività di manutenzione (in posizione di minoranza con una partnership con soggetti privati) e per le rotte di servizio pubblico, mentre non potrà partecipare alla gara del programma di loyalty (MilleMiglia); Ita non potrà rilevare i biglietti prepagati emessi da Alitalia per il periodo successivo al 15 ottobre 2021, data di avvio delle operazioni; Ita potrà partire con 52 aerei (stessa dimensione del piano industriale di dicembre 2020); in termini di slot, dato il principio di proporzionalità tra questi e la capacità di volo alla partenza, sul quale ci si è soffermati in precedenza; Ita potrà acquisire 175 slot giornalieri su Linate (circa l'85 per cento di quelli di Alitalia), 178 su Fiumicino (43 per cento) e quelli che vola sugli altri aeroporti coordinati in Italia e nell'Unione europea; in relazione alle risorse umane, in ragione della proporzione tra dimensione e business, Ita potrà acquisire, con nuovi contratti, circa 2.800 persone alla partenza e 5.750 a fine piano, trattandosi evidentemente delle risorse di Ita, non di quelle incluse eventualmente in altre società per attività diverse dal volo. In ragione di questi contenuti il consiglio d'amministrazione di Ita ha provveduto, sempre il 15 luglio 2021, ad aggiornare il piano industriale;

    poter disporre di una compagnia di bandiera è fondamentale, in particolare per garantire adeguati collegamenti aerei con le regioni del Mezzogiorno d'Italia. Oltre ai collegamenti finalizzati alla continuità territoriale con le isole di Sicilia e Sardegna, il collegamento degli aeroporti del Meridione d'Italia con il resto del Paese è strategico per l'economia e il turismo di queste regioni, in particolare per quelle regioni, come la Calabria, non ancora raggiungibili con l'alta velocità ferroviaria;

    al tempo stesso, la liquidazione di Alitalia a decorrere dal 14 ottobre 2021 rischia di produrre un forte impatto in termini occupazionali, in particolare sulla città di Roma e sulla sua provincia, nonché per i lavoratori del servizio clienti situati nelle città di Palermo e Rende, che deve essere adeguatamente fronteggiato con tutti gli strumenti a disposizione,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative per garantire che la nuova società Italia trasporto aereo spa rispetti gli obiettivi del piano industriale da ultimo modificato il 15 luglio 2021 e far sì che la sua gestione sia improntata a criteri di efficienza, al fine di evitare il verificarsi di politiche e strategie di mercato che hanno portato al fallimento di Alitalia;

2) ad adottare iniziative per tutelare con adeguati ammortizzatori sociali e adeguate politiche attive di ricollocazione professionale il personale di Alitalia che non potrà essere assorbito da Ita spa, anche valutando, ove possibile, percorsi di pensionamento anticipato;

3) a realizzare un piano di intermodalità tra trasporto aereo, trasporto ferroviario e trasporto pubblico locale incentrato sulla stretta collaborazione tra Ita spa e Trenitalia, con particolare riferimento alle regioni meridionali.
(1-00512) (Nuova formulazione) «Pentangelo, Zangrillo, Rosso, Sozzani, Musella, D'Attis».

  Si pubblica il testo riformulato dell'interrogazione a risposta scritta Perego Di Cremnago n. 4-10262, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 566 del 17 settembre 2021.

   PEREGO DI CREMNAGO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'Unione nazionale mutilati per servizio (Unms) è un ente morale di promozione sociale, presente su tutto il territorio italiano con consigli regionali e sedi provinciali in ogni capoluogo e sottosezioni ubicate in varie città;

   l'Unione, che rappresenta circa 350.000 invalidi per servizio, riceve, oltre alle quote di iscrizione annuale dei soci, un contributo di rilievo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di realizzare attività volte alla tutela degli interessi morali e materiali degli associati i mutilati e invalidi per servizio i o dei familiari dei caduti del comparto difesa, sicurezza e protezione civile;

   tuttavia, a fronte dell'estrema rilevanza delle funzioni svolte dall'ente, che opera anche al fine di risolvere le rivendicazioni e le aspettative più generali delle categorie da esso rappresentate, risulta all'interrogante che in seguito all'adozione di numerosi provvedimenti di sospensione, espulsione e commissariamento nei confronti dei presidenti provinciali l'Unms abbia subito una drastica riduzione del numero dei soci iscritti –:

   se siano a conoscenza dei fatti riportati in premessa e, in caso affermativo, se e quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano adottare al fine di garantire l'efficiente gestione dell'Ente di cui in premessa.
(4-10262)

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

  I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

   interpellanza Giacometto n. 2-00876 del 27 luglio 2020;

   interrogazione a risposta scritta Bisa n. 4-08754 del 30 marzo 2021;

   interrogazione a risposta orale Caon n. 3-02249 del 6 maggio 2021;

   interrogazione a risposta scritta Baratto n. 4-09960 del 29 luglio 2021;

   interrogazione a risposta orale Enrico Borghi n. 3-02484 del 13 settembre 2021.