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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Giovedì 5 agosto 2021

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzioni in Commissione:


   La VI Commissione,

   premesso che:

    il sistema del credito cooperativo ha dimostrato anche prima della crisi pandemica di essere una componente essenziale dell'ecosistema bancario italiano, manifestando in molti casi di essere il più valido, se non l'unico, strumento di sostegno di famiglie e piccole e medie imprese, in un contesto in cui, nonostante politiche monetarie estremamente accomodanti, caratterizzate da interessi nulli o negativi, l'ipertrofia regolamentare di matrice europea di fatto preclude alle altre banche la possibilità di erogare credito, spostando il loro modello di business da quello tradizionale, di raccolta e intermediazione del risparmio, a quello di vendita di prodotti finanziari e assicurativi caratterizzati da rendimenti ma anche rischi più elevati;

    la funzione insostituibile del credito cooperativo nell'assicurare la resilienza del tessuto economico e sociale italiano è stata confermata ampiamente dallo shock pandemico, che ha visto le banche di credito cooperativo espandere i loro impieghi del 5,6 per cento da marzo 2020 a marzo 2021 (contro una media dell'1,9 per cento rilevata nell'industria bancaria), a fronte di un incremento della raccolta anch'esso superiore alla media (10,8 per cento contro il 4,3 per cento della media di sistema), e di un rafforzamento della posizione patrimoniale degli istituti, con un CET1 ratio pari a 18,9 per cento in aumento e superiore alla media dell'intero sistema che è pari al 15,5 per cento (dati di dicembre 2020);

    questa preziosa funzione di sostegno al territorio rischia di essere inibita dall'acquisizione da parte delle banche di credito cooperativo della qualifica di banca significant, che impone su di esse oneri esorbitanti e non proporzionali in materia di governance e «fit and proper», gestione dei rischi, in particolare degli Npl, fondi propri e requisiti patrimoniali, e infine requisiti di risoluzione;

    l'acquisizione dello status di banca significant non consegue da una imprevedibile congiunzione astrale avversa, ma è una conseguenza diretta e nota a tutte le parti interessate perché esplicitata per tempo nel dibattito pubblico dell'intervento di riforma condotto con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio», poi convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49;

    questo intervento realizzava una riforma organizzativa del credito cooperativo, basata sulla costituzione di grandi gruppi bancari cooperativi (Gbc), le cui capogruppo fungono da direzione, coordinamento e controllo e anche di garanzia, nei casi di eventuali situazioni di criticità, cui le Bcc hanno l'obbligo di aderire, per mantenere l'autorizzazione nell'esercizio dell'attività bancaria, pur conservando in linea puramente teorica tutti i caratteri distintivi di banche cooperative mutualistiche;

    l'intervento citato, giustificato dall'urgenza determinata dalle note vicende che avevano coinvolto a fine 2015 la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio e altri istituti minori, era però intempestivo, perché successivo a tutte le norme di derivazione europea la cui applicazione avrebbe inesorabilmente condannato le piccole banche ad assumere la qualificazione di significant in caso di adesione ai Gruppi bancari cooperativi, dato perfettamente noto a tutti gli stakeholder implicati nel processo di riforma, a partire dallo stesso sistema del credito cooperativo; ci si riferisce in particolare (i) al Regolamento (Ue) 575/2013 (cosiddetta CRR1), che ha disciplinato le possibili forme di aggregazione bancaria fra istituti di credito, compresi quelli di credito cooperativo (articolo 10: Gruppi bancari cooperativi; articolo 113 paragrafo 6: sistemi fortemente integrati; articolo 113 paragrafo 7: sistemi di tutela istituzionale), (ii) alla direttiva 2013/36 (CRD4), (iii) infine, al regolamento 468/2014, articolo 40 (secondo cui le banche che fanno parte di un Gruppo bancario significant diventano a loro volta significant); in particolare, il combinato disposto fra la prima e la terza delle norme ricordate determina le criticità con cui il mondo del credito cooperativo oggi si confronta e di cui non poteva non essere consapevole; queste criticità derivano infatti dall'aver scelto la strada del gruppo bancario anziché quella del sistema di tutela istituzionale ex articolo 113, comma 7, CRR1, che non avrebbe implicato l'assunzione dello status di banca significant da parte dei singoli istituti;

    consapevole dei numerosi episodi in cui la fretta era stata cattiva consigliera in ambito bancario (per ultimo ma non meno importante il caso Mps) la Lega Salvini Premier intraprendeva una serie di iniziative per indurre a una maggiore ponderatezza nell'intraprendere questo percorso di riforma, proprio allo scopo di evitare la situazione nella quale oggi ci si trova, a partire dalla mozione 1-00007 Bagnai e altri del 2 maggio 2018, passando per la richiesta di moratoria inserita in fase emendativa in occasione dell'esame del decreto-legge n. 91 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2018, recante «Proroga dei termini di disposizioni legislative», iniziative che incontravano resistenze forti ed esplicite nello stesso mondo del Credito cooperativo;

    a conferma e riprova di quanto la fretta fosse stata anche in questa, come in altre circostanze, una pessima consigliera, e a testimonianza dell'attenzione concreta e scevra da atteggiamenti ideologici della Lega Salvini Premier nei riguardi del mondo del credito cooperativo, va notato che la cosiddetta autoriforma ignorava, fra l'altro, l'obbligo del Reg. (CE) n. 1606/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione europea di redazione del bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS, che il nostro Paese, con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, a differenza di quanto avvenuto negli altri Paesi europei, aveva imposto a tutte le banche e, quindi, anche a quelle non quotate o di piccola dimensione; in sede di redazione dei primi bilanci questo obbligo sarebbe costato ai nascenti gruppi circa 2,5 miliardi di euro di minusvalenze sui titoli di Stato in portafoglio, determinandone una condizione di serio stress finanziario; si dovette quindi intervenire, sempre su iniziativa della Lega Salvini Premier, col comma 1072 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per disapplicare questo obbligo per le capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi; giova ribadire che questo inconveniente, che avrebbe messo in serie difficoltà finanziarie i nascenti gruppi, derivava anch'esso dal fatto che la cosiddetta «autoriforma» del credito cooperativo ignorava disposizioni legislative risalenti, il cui significato era evidentemente sfuggito anche a tutti gli organi tecnici dello Stato coinvolti nella sua approvazione, a partire dalla vigilanza nazionale;

    nel marzo del 2019 con l'autorizzazione da parte della Bce del secondo gruppo bancario cooperativo italiano, e con l'avvenuta iscrizione dei due gruppi bancari nell'albo ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Tub, si è concluso il complesso iter della riforma del credito cooperativo italiano;

    allo stato attuale, l'inadeguatezza del quadro normativo di supervisione vigente rispetto alle Bcc affiliate ai Gruppi bancari cooperativi, con oneri che ne appesantiscono la struttura dei costi a cui si aggiunge una difficoltà di gestione resa tale da una vigilanza di fatto asimmetrica rispetto alle finalità mutualistiche delle Bcc, ha di fatto confermato le perplessità già manifestate dai firmatari del presente atto negli scorsi anni – e ora condivise anche da Federcasse – verso un'evidente asimmetria del sistema di vigilanza europeo, che pretende di applicare regole pensate per le banche commerciali e di investimento, che sono quelle che generano esternalità negative, anche al credito cooperativo che ha finalità sociali ed economiche profondamente diverse ed è stato chiamato a contribuire con fondi propri alle crisi che sono sorte in altri segmenti dell'industria bancaria;

    questa asimmetria si salda nel contesto europeo con una più grave asimmetria fra le due grandi potenze manifatturiere, di cui la prima, la Germania, ha un sistema del credito in cui la presenza del credito territoriale è estremamente forte e pervasiva, e che ha scelto forme di aggregazione come il sistema di tutela istituzionale, che evita di imporre al proprio sistema di credito cooperativo il carico normativo e regolamentare che invece, in conseguenza di scelte non sufficientemente ponderate, grava sul credito cooperativo della seconda potenza manifatturiera, l'Italia;

    si è consapevoli dell'estrema difficoltà di modificare un quadro normativo europeo consolidato e condiviso, tanto più che il sistema del credito cooperativo ha deliberatamente rifiutato, con l'eccezione delle banche Raiffeisen, di accedere all'opzione offerta dalla legislazione europea costituendo sistemi di tutela istituzionale (indebolendo la posizione negoziale del Paese nelle sedi europee), ma anche alle opportunità che il recepimento degli accordi di Basilea 3 e successivi aprono per una effettiva applicazione del principio di proporzionalità;

    va considerata l'urgenza di intervenire anche sul quadro normativo nazionale, nell'attesa di eventuali evoluzioni positive del quadro normativo sopranazionale, per le quali si confida nell'autorevolezza di cui l'attuale Governo gode nelle sedi europee,

impegna il Governo:

   ad intraprendere le opportune iniziative, in raccordo con le istituzioni europee, per la definizione di una cornice normativa che riconosca alle Bcc la peculiarità dimensionale e localistica che le connota ai fini dell'applicazione delle regole di vigilanza europea, ed i cui requisiti, tuttavia, non finiscano con l'appesantire ulteriormente il mercato del credito, pena il rallentamento della ripresa del Paese;

   a dare attuazione, per quanto di competenza, in tempi rapidi e certi delle disposizioni in materia di vigilanza cooperativa di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge n. 119 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136 del 2018, al fine di evitare che le altre grandi banche possano lamentare distorsioni concorrenziali di mercato;

   ad adottare iniziative per prevedere relativamente alla composizione delle Gbc di cui alla lettera b) del comma 2, dell'articolo 11, del decreto-legge n. 91 del 2018 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2018 l'ipotesi di voto segreto nelle assemblee, allo scopo di tutelare l'effettiva connessione fra l'esercizio del credito e le esigenze del territorio, stante il rischio che le accresciute dimensioni degli istituti possano favorire condotte improprie nei riguardi dei soci;

   ad adottare iniziative per rivedere il regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti – cosiddetti «fit end proper» – onde evitare che il carattere di territorialità del credito cooperativo venga ulteriormente leso.
(7-00714) «Zennaro, Centemero, Cantalamessa, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Gusmeroli, Alessandro Pagano, Ribolla, Patassini».


   La XII Commissione,

   premesso che:

    una malattia si definisce «rara» quando la sua prevalenza non supera una determinata soglia che all'interno dell'Unione europea è stabilita in 5 casi su 10.000 persone;

    il numero di malattie rare conosciute e diagnosticate è compreso tra 7.000 e 8.000. Secondo il Registro nazionale malattie rare dell'istituto superiore di sanità, in Italia, si stimano 20 casi di malattie rare ogni 10 mila abitanti, con un'incidenza annua di circa 19.000 casi e una prevalenza di circa 2.000.000 di casi, gran parte dei quali in età pediatrica;

    i progressi scientifici e della ricerca genetica hanno notevolmente accresciuto il numero di patologie rare diagnosticate;

    la legge 5 febbraio 1992, n. 104 rappresenta il quadro legislativo «per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate». L'articolo 4 della sopracitata legge definisce criteri e modalità per l'accertamento dell'handicap, prevedendo la possibilità di revisione dello stato di disabilità;

    l'accertamento sanitario dell'invalidità civile, così come dell'handicap prevedono un articolato iter che coinvolge più soggetti: medico certificatore, commissione medica integrata (Asl), Centro medico legale (Inps);

    in alternativa al medico certificatore, l'interessato può avviare il processo di accertamento dello stato di invalidità civile richiedendo il rilascio del certificato medico introduttivo attestante le infermità invalidanti al medico di medicina generale, a fronte di un onorario solitamente compreso tra 50 e 150 euro;

    l'invalidità civile viene assegnata su base percentuale, da cui dipendono le esclusioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria e altri diritti;

    il decreto ministeriale del Ministero della sanità del 5 febbraio 1992 contiene la tabella con le percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, precisando che molte infermità – tra cui le malattie rare – non sono tabellate ma è possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle presenti nell'elenco;

    non sono infrequenti i casi di mancata conoscenza delle malattie rare da parte dei medici componenti la commissione, con conseguente ridotto o mancato riconoscimento dell'invalidità civile;

    il decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007 individua le patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante. Tale individuazione si basa sugli elementi di gravità della condizione e l'impossibilità di miglioramento e l'elenco delle patologie prevede una revisione annuale per garantire un adeguato aggiornamento;

    il decreto ministeriale n. 279 del 18 maggio 2001 disciplina le modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie correlate a malattie rare, istituendo la rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza la diagnosi e la terapia delle malattie rare e il Registro nazionale delle malattie rare;

    nel sopra citato decreto, il Ministero della salute ha riconosciuto alle persone affette da malattie rare invalidanti il diritto all'esenzione dal ticket a condizione che la patologia sia inserita nell'elenco ministeriale;

    il nuovo elenco risulta riorganizzato in «gruppi aperti» di malattie rare, così da poter ricomprendere quelle non in elenco in un gruppo esistente;

    l'articolo 29-ter del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva;

    le persone affette da malattie croniche e rare di tipo neurologico, reumatologico o immunologico seguono percorsi clinici presso strutture pubbliche o private accreditate in grado di produrre una documentazione sanitaria sufficiente, in numerosi casi, alla valutazione di invalidità;

    l'accertamento diretto, in taluni casi, non garantisce la piena conoscenza delle patologie per cui si richiede il riconoscimento di invalidità in ragione dei progressi della ricerca e conseguente dell'emersione di nuove patologie;

    l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 disciplina i requisiti per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, definita come una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata alle persone per le quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita;

    tale legge prevedeva l'esonero da ogni visita medica di revisione per i soggetti con patologie che abbiano dato luogo al riconoscimento, dell'indennità di accompagnamento;

    l'articolo 97 della legge n. 388 del 2000, come modificato dall'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto che «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione»;

    la prognosi medico legale per persone affette da malattie croniche, reumatologiche, immunologiche, neurologiche e rare è definita, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento diretto,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative affinché sia data piena applicazione alle disposizioni dell'articolo 29-ter del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, individuando gli strumenti più idonei affinché le commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap redigano verbali sia di prima istanza che di revisione, anche solo sugli atti in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva;

   ad adoperarsi affinché sia data piena applicazione alle Linee guida dell'Inps per la revisione degli stati invalidanti, al fine di non sottoporre le persone affette da malattie croniche, reumatologiche, immunologiche e rare a visite ripetute nel tempo prive di utilità;

   ad adottare iniziative volte ad istituire un percorso semplificato, tramite l'adozione del certificato specialistico reumatologico, immunologico o neurologico all'atto della domanda, rilasciato da strutture pubbliche o private accreditate al fine di non costringere le persone affette da malattie rare ad accertamenti diretti da parte delle commissioni mediche;

   ad individuare gli strumenti più idonei affinché sia data piena applicazione alle disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 104 relative alla revisione dello stato di disabilità in concomitanza del compimento dei 18 anni, escludendo l'obbligo della visita di accertamento;

   ad adeguare le tabelle di valutazione di invalidità civile, ferme al febbraio 1992;

   ad adottare iniziative volte a rivedere i procedimenti previdenziali e per garantire una omogenea applicazione delle procedure modificate per la valutazione dello stato di invalidità sull'intero territorio nazionale;

   ad adottare iniziative per rivedere ed aggiornare le disposizioni concernenti l'indennità di accompagnamento, al fine di renderle adeguate alla domanda degli aventi diritto, anche e non solo dal punto di vista economico;

   ad adottare iniziative per rendere gratuito il rilascio del certificato medico introduttivo, attestante le infermità invalidanti anche da parte del medico di medicina generale.
(7-00715) «Novelli, Bagnasco, Boldi, Bologna, Bond, Brambilla, Carnevali, Lapia, Noja, Stumpo, Versace».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

   nelle raccomandazioni per il 2021 rivolte a regioni e province autonome dettate dal Presidente del Consiglio dei ministri per un efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia e ai rischi che ne conseguono è stata sottolineata l'importanza di un impegno crescente sul piano delle attività di previsione, prevenzione, pianificazione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

   per quanto riguarda le attività di previsione e prevenzione, regioni e province autonome sono chiamate a incentivare l'utilizzo delle informazioni disponibili presso i Centri funzionali decentrati e a favorire, se non ancora prevista, la produzione di un bollettino incendi, così da rafforzare le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento e allarme, oltre a quelle di spegnimento degli incendi boschivi e di protezione civile ai vari livelli territoriali;

   per quanto riguarda l'attività di pianificazione, le amministrazioni regionali e delle province autonome sono chiamate a provvedere alla revisione annuale del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e, assieme alle prefetture, sono invitate a sostenere i sindaci nell'attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani comunali e intercomunali di protezione civile e a favorire specifiche intese volte a garantire una efficace cooperazione in caso di eventi particolarmente intensi o nei periodi di maggiore rischio;

   rispetto alla lotta attiva contro gli incendi boschivi, infine, regioni e province autonome sono tenute a modulare le forze di terra e quelle aeree in base alle esigenze del territorio e sono inoltre chiamate a formare gli operatori Aib e a garantire un numero adeguato di direttori delle operazioni di spegnimento;

   nel corso di una recente conferenza stampa sulla situazione incendi, il capo dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio, ha comunicato che, nel corso del 2021, ci sono state 558 richieste di intervento di concorso aereo per lo spegnimento dei roghi e il 35 per cento di queste richieste è arrivato dalla Sicilia;

   le competenze in materia di incendi boschivi prevedono che la lotta attiva, intendendosi non solo lo spegnimento, ma anche la sorveglianza e l'avvistamento, siano di competenza delle regioni, mentre spetta allo Stato il coordinamento del soccorso aereo quando le regioni non riescono con i propri mezzi a intervenire;

   l'intera Sicilia, da giorni, è interessata da incendi devastanti; in particolare, nel Catanese si sono registrati anche un incendio lungo i versanti ai margini della strada statale 417 e focolai nella fascia jonica, tra San Francesco La Rena e Vaccarizzo: lo stabilimento balneare «Le capannine» è andato distrutto e sono state evacuate duecento persone via mare. La zona maggiormente colpita è stata poi quella tra Fossa Creta, via Palermo e l'Asse dei Servizi, dove diverse famiglie sono state costrette ad abbandonare le case di cui una sessantina risultano distrutte o gravemente danneggiate;

   nel Palermitano è stato colpito al cuore il Parco delle Madonie, uno dei geositi tra i più preziosi dell'isola, con le fiamme che hanno distrutto centinaia di ettari di verde da Polizzi Generosa a Collesano, da Petralia Soprana a Castelbuono, e poi ancora Castronovo di Sicilia, Sclafani Bagni, Casteldaccia, Palazzo Adriano, Monreale, Trappeto, Borgetto e Partinico, fino a devastare, a Piana degli Albanesi, Portella della Ginestra, luogo simbolo della lotta dei lavoratori;

   ed ancora, le fiamme hanno devastato anche il territorio Trapanese, colpendo in modo grave il bosco Scorace e località San Matteo della bellissima Erice, Valderice, Pizzolungo, Alcamo e Marsala, nonché le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Siracusa e Messina;

   a seguito della richiesta avanzata dalla Regione Siciliana, il presidente del Consiglio ha firmato, in data 1° agosto 2021, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con la dichiarazione dello stato di mobilitazione nazionale del sistema di protezione civile e il dipartimento sta coordinando l'invio di volontari, delle organizzazioni nazionali e delle colonne mobili regionali, che opereranno a supporto delle attività di spegnimento dei roghi;

   si tratta di episodi che si ripetono periodicamente negli anni e, pertanto, occorrerebbe verificare se le disposizioni contenute nel piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva per la difesa della vegetazione contro gli incendi siano effettivamente osservate;

   gli ultimi devastanti incendi hanno causato un'emergenza ambientale, economica ma anche sociale, considerato l'alto numero di famiglie che ha dovuto abbandonare la propria casa –:

   se il Governo intenda adottare, per quanto di competenza e di concerto con la regione, data la ciclica frequenza con cui avvengono tali eventi, ogni iniziativa utile per potenziare le attività di controllo del territorio e per rafforzare gli strumenti per prevenire e gestire gli incendi boschivi, anche con riferimento alla disponibilità di mezzi e risorse umane, e se intenda assumere iniziative per assicurare un sostegno economico alle famiglie e alle imprese che hanno subito danni da tali ultimi devastanti incendi.
(2-01304) «Cappellani, Raciti, Miceli, Navarra, Bonomo, Buratti, Morani, Morgoni, Prestipino, Lacarra, Carè, Fiano, Delrio, Zan, De Luca, Ceccanti, Orfini, Berlinghieri, Bruno Bossio, Bordo, Gavino Manca, Gribaudo, Incerti, Ubaldo Pagano, Cantini, Rossi, Pellicani, Topo, De Menech, Morassut, Braga, Del Basso De Caro, Mura, Bazoli, Lotti, De Maria, Lepri, Carla Cantone, Ciampi, Zardini, Di Giorgi, Gariglio, Soverini».

Interpellanza:


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:

   sono settimane che le fiamme, scatenate in maniera accidentale o anche per opera della mano dell'uomo, stanno devastando migliaia e migliaia di ettari di bosco, di campi riservati al pascolo e non solo con danni alle case e in alcuni casi alla salute dell'uomo. Il fenomeno, pur non rappresentando purtroppo una novità per la stagione estiva, impressiona, quest'anno, per le sue proporzioni ed il modo in cui sta imperversando in diverse regioni. Altre aree del Paese, invece fanno i conti con forti nubifragi, frane e smottamenti causati dalle piogge tropicali;

   la vera novità che invece impressiona e indigna non poco, starebbe nella negligenza della politica di chi governa la regione Abruzzo, perché, proprio mentre tutte le altre regioni si sono affannate, nonostante tutto, a incrementare o confermare gli stanziamenti già previsti per la prevenzione antincendio boschivo, al contrario, in Abruzzo, i fondi sarebbero stati tagliati di quasi 200 mila euro. Eppure, nella regione verde dei parchi, solo nel 2020 gli incendi boschivi hanno divorato 1.705 ettari di aree e, di questi, quasi 1.300 ettari di superficie boscata (fonte Comando Carabinieri forestali Abruzzo e Molise) e, di questi, 900 ettari di bosco sono andati in fumo attorno alla città capoluogo di regione, L'Aquila;

   la maggioranza del consiglio regionale, pur propagando la prioritaria difesa del nostro Paese, avrebbe deciso di ridurre di un quarto il fondo per l'Aib, che nel 2020 era di 800 mila euro per finanziare l'attività dei vigili del fuoco impegnati a prevenire e spegnere incendi nei mesi più roventi dell'anno in un territorio che per il 30 per cento è occupato da 3 parchi nazionali e uno regionale (Parco d'Abruzzo Lazio e Molise, Parco Gran Sasso monti Laga, Parco Maiella e il Parco Sirente Velino) più le riserve;

   a confermare i tagli sono anche le dichiarazioni dei sindacalisti del Corpo dei vigili del fuoco, Elio D'Annibale (Conapo), Antonello Ghizzoni (Cisl), Antonio Salvatori (Cgil) e Domenico di Benedetto (Confsal), pubblicate sulla stampa locale. Con il budget ridotto affermano: «si sono ridotti tempi e squadre – dice Salvatori – Loro sperano sempre che gli vada tutto bene. L'anno scorso all'Aquila erano due squadre dei vigili del fuoco, tre nei giorni caldi. Quest'anno, in base alla convenzione, hanno cercato di mettere sempre 3 squadre, ma hanno ridotto i giorni e il dispositivo di soccorso così è più leggero. L'anno scorso la campagna era già partita il 15 luglio 2021 e si era chiusa a metà settembre 2021; quest'anno, sono partiti una settimana dopo» e la campagna Aib chiude in anticipo, il 12 settembre 2021. L'invito delle organizzazioni sindacali alla direzione regionale dei vigili del fuoco e alla regione è di prevedere ulteriori e adeguate risorse economiche da destinare al Corpo per la campagna «antincendio boschivo»;

   gli effetti di questi incendi rischiano di non essere circoscritti ai soli danni delle fiamme perché come purtroppo sempre avviene in questi casi – oltre alle devastazioni di aree boschive, macchie mediterranee, colture stagionali, essi rischiano di causare altri gravi e connessi problemi perché il terreno, devastato dalle fiamme, senza più bosco né vegetazione, si indebolisce e può subire frane, smottamenti, alluvioni. Aggravando di fatto lo stato di un terreno in particolare nella fascia costiera fragile e da tutelare;

   una tal scelta imprudente della politica regionale abruzzese sembrerebbe far ritenere necessario la proclamazione dello stato di emergenza in un periodo in cui già moltissime risorse sono state necessarie per contrastare la diffusione del Covid-19. Diversamente, se si fosse agito con oculatezza ed in prevenzione, le risorse potevano contribuire ad una diversa e più corposa distribuzione per i danni che le imprese sul territorio ed in particolare del comparto agricolo avevano già fatto registrare e che ora, invece, si ritrovano anche a fare i conti con altri danni causati dagli incendi –:

   quali iniziative di competenza si intendano adottare per aiutare gli enti locali a ripristinare le condizioni di normalità e per sostenere economicamente la popolazione colpita dai recenti incendi;

   quali ulteriori iniziative, per quanto di competenza, si intendono adottare, anche sul piano normativo, allo scopo di promuovere controlli più efficaci circa la destinazione delle risorse finanziarie, finalizzate ai piani antincendio e all'operatività di uomini e mezzi ad essi deputati, verificando altresì i motivi che hanno prodotto la riduzione delle risorse del fondo per le attività di antincendio boschivo.
(2-01302) «Grippa, Barbuto».

Interrogazione a risposta scritta:


   GALANTINO e GEMMATO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della transizione ecologica, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro della difesa, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   dodici incendi boschivi al giorno, 1.260 dall'inizio dell'anno: sono i numeri dei vigili del fuoco in questa estate torrida, aggiornati al 1° agosto 2021, con tutto il centro-sud stretto nella morsa dei roghi;

   solo in Puglia gli incendi si sono triplicati con danni per milioni di euro all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo, con le fiamme che hanno già mandato in fumo migliaia di ulivi secchi per la Xylella in Salento, boschi e aree naturali nel tarantino, il bosco e la pineta a Gravina, decine di campi di grano nel foggiano, oltre a case rurali e trulli;

   vasti incendi hanno devastato 15 ettari di uliveti anche nel Salento e il protrarsi dell'ondata di caldo eccezionale, già annunciata dagli esperti per i prossimi giorni, desta non poche preoccupazioni sul fronte degli incendi soprattutto nelle zone interne;

   secondo quanto emerge dall'allarme lanciato dalla Coldiretti, i roghi stanno devastando ampie aree naturali, ma anche aziende agricole come ad Andria, dove sono andati in fumo oltre 1.000 alberi di ciliege, prugne e olivi, radendo al suolo, in poche ore, l'intero patrimonio produttivo; migliaia di ettari di macchia mediterranea, pinete, boschi e ulivi andati in fumo, spesso con l'obiettivo di utilizzare i terreni per speculazioni edilizie o per l'installazione di pannelli fotovoltaici;

   una vera e propria emergenza per la sicurezza dei cittadini, ma anche per il tessuto economico locale, con danni incalcolabili che difficilmente le regioni riusciranno a ripianare senza il supporto delle istituzioni centrali;

   come giustamente denunciato da Coldiretti, «Per ricostituire i boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno fino a 15 anni con danni all'ambiente, all'economia, al lavoro e al turismo. Nelle aree bruciate saranno impedite anche tutte le attività umane tradizionali e la scoperta del territorio da parte di decine di migliaia di appassionati. Se certamente il divampare delle fiamme è favorito dal clima anomalo, a preoccupare è proprio l'azione dei piromani con il 60 per cento degli incendi che si stima sia causato volontariamente. Un costo drammatico che l'Italia è costretta ad affrontare perché mancata l'opera di prevenzione, sorveglianza e soprattutto di educazione ambientale sul valore inestimabile di un patrimonio determinate per la biodiversità e per la stabilità idrogeologica del territorio»;

   anche le ultime statistiche dei carabinieri forestali, datate al 2019, relegano a una percentuale minima, inferiore al 2 per cento le colpe della natura, mentre quasi sei casi su dieci sono riconducibili a cause dolose;

   con un recentissimo ordine del giorno 9/2435-A/31, in merito al quale il Governo ha espresso inspiegabilmente parere negativo, si chiedeva di prevedere l'aumento della pena prevista per i reati di incendio e incendio boschivo, unitamente all'introduzione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici –:

   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere in merito ai gravi fatti esposti in premessa, anche disponendo l'intervento del personale dell'80° Centro Combat Search and Rescue, a supporto dello straordinario lavoro dei volontari della protezione civile, carabinieri forestali e vigili del fuoco;

   se e quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere in materia di prevenzione, sorveglianza e soprattutto di educazione ambientale, nonché se intenda assumere iniziative normative per inasprire le pene edittali previste per i reati di cui agli articoli 423 e 423-bis del codice penale, di fatto accogliendo, seppur tardivamente, il citato ordine del giorno;

   se non ritenga di adottare iniziative volte a stanziare adeguate risorse da destinare ai territori colpiti dai violenti roghi a sostegno del tessuto economico locale e per la messa in sicurezza dei boschi.
(4-10042)

CULTURA

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   MOLLICONE. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   Ravello Festival è un festival musicale e culturale estivo che si tiene annualmente a Ravello e che comprende manifestazioni di musica classica, cinema, letteratura ed altre arti, alle quali prendono, parte artisti di fama internazionale;

   si rileva inoltre che il Festival beneficia di norma di importanti risorse statali, provenienti dal Fondo unico dello spettacolo (Fus);

   per informazioni in possesso dell'interrogante, parrebbe che la precedente direzione artistica del Festival si sia spesso rivelata inadeguata rispetto gli obiettivi della politica culturale del Festival, tanto da portare la regione Campania alla nomina di un nuovo direttore;

   il Festival di Ravello rappresenta un'opportunità imperdibile di innalzamento della cultura e di espressione artistica a livello internazionale. È il palco su cui si può esibire ed esistere il panorama jazzistico da preservare, enfatizzare ed arricchire;

   sono di questi giorni le notizie relative all'addio di Roberto Saviano e Antonio Scurati alla programmazione del Festival in netta rottura con la direzione;

   a quanto riportato da fonti dirette all'interrogante, mancherebbe trasparenza nell'assegnazione dei bandi e sarebbe stato riscontrato in passato un meccanismo clientelare di assegnazione di incarichi;

   il nome del direttore artistico della sezione jazzistica non compare –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare il Ministro interrogato, in relazione a quanto esposto in premessa e in particolare in relazione alle risorse statali alla Fondazione Ravello, al fine di salvaguardare la caratura del Festival e il suo blasone.
(5-06584)


   MOLLICONE, FRASSINETTI e BUTTI. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   i cittadini di Como – nel rispetto della disposizione dell'articolo 92 del Codice dei beni culturali che promuove la collaborazione dei cittadini per incrementare il patrimonio culturale nazionale, compensando con un premio tale collaborazione – custodiscono con orgoglio e cura l'impianto della loro città, fondata da Giulio Cesare, attenti a quanto possa conservarsi nel sottosuolo. Tale sensibilità è attestata ed è stata consolidata nel tempo anche attraverso la diffusa partecipazione di molti comaschi ad una delle più antiche società private italiane di archeologia, la Società archeologica comense, che pubblica una Rivista fin dal 1872;

   nel 2018, nell'occasione del recupero e della valorizzazione dell'edificio già sede di un teatro la società proprietaria promosse accurate e rigorose indagini nel sottosuolo, affidandole a qualificati specialisti, avendo in tal senso ricevuto autorizzazione e concessione di operare dalla competente Soprintendenza. In tal senso, è fondamentale ricordare che i terreni e gli edifici aventi rilevanza culturale, archeologica in particolare, possono essere fruiti nei limiti consentiti dalla legge, cioè dal codice dei beni culturali, in quanto l'articolo 42, secondo comma, della Costituzione prevede appunto che la legge determini i modi di godimento della proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Dunque, il grado maggiore o minore di sfruttamento edilizio di un'area avente rilevanza culturale dipende dalla sua intrinseca conformazione e conseguentemente, ove l'edificazione risulti limitata o esclusa, non è dovuto indennizzo alcuno;

   ingenti sono state le risorse economiche private investite, ripagate da importanti acquisizioni di dati circa le funzioni e le stratificazioni del terreno di Comum romana: imponente è la serie di dati forniti dalla relazione di scavo, da quella delle analisi botaniche e palinologiche e dalla documentazione fotografica. Gli studi organici che ne stanno derivando accresceranno significativamente le conoscenze archeologiche e storiche di un centro, quale Comum, assai rilevante per la romanizzazione della Transpadana, riscrivendo quindi punti decisivi e dibattuti della storia della Como romana;

   nel 1999 gli uffici hanno introdotto una prassi che prescinde totalmente dal criterio di legge dell'avvenuta collaborazione, sostituendolo, a giudizio degli interroganti arbitrariamente, con due parametri del tutto estranei all'articolo 92 del codice beni culturali: i costi sostenuti dai cittadini per le indagini tese ad accertare gli eventuali limiti al proprio diritto di proprietà e il risultante maggiore o minore livello di godimento e sfruttamento del bene. Questa confusione giuridica scoraggia la collaborazione dei cittadini e genera contenziosi che incidono negativamente sull'immagine stessa e sulle casse del Ministero e di tutta l'Amministrazione statale. Tali effetti negativi si sono visti nel 2018, quando è avvenuto un eccezionale rinvenimento numismatico, conservato in un contenitore in pietra –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere per assicurare che uno dei più importanti ritrovamenti archeologici numismatici venga gestito e valorizzato, anche tramite la sensibilizzazione del territorio.
(5-06585)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   CANCELLERI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con il modello per la dichiarazione dei redditi 730 dedicato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, è previsto che i contribuenti non debbano eseguire procedure di calcolo particolari, per ottenere l'eventuale rimborso delle imposte, in quanto è stabilito che l'indennizzo avvenga direttamente nella busta paga o nella rata della pensione, a partire dal mese di luglio dell'anno in corso (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);

   nel caso in cui i contribuenti debbano invece versare delle somme derivanti dal pagamento delle imposte, esse vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga;

   nel 2014 è stata introdotta la possibilità di presentare il modello 730 anche senza il sostituto d'imposta, stabilendo che i contribuenti debbano provvedere a versare le imposte dovute tramite il modello F24 (in caso di presentazione a debito) oppure in caso di rimborso fiscale, ricevendo il rimborso direttamente dall'Agenzia delle entrate;

   il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, inoltre, ha introdotto il «730 precompilato» che consente ai contribuenti di compilare e inviare (mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, senza intermediari) la propria dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui la bozza del «730 precompilato» sia accettata e trasmessa senza modifiche, oppure con eventuali variazioni, che tuttavia non incidono sulla determinazione del reddito o delle imposte, stabilendo che la stessa Agenzia acquisisca la dichiarazione, senza dover effettuare nessun controllo successivo;

   al riguardo, l'interrogante evidenzia che, al contrario di quanto suesposto, i Caf e i professionisti abilitati devono verificare, invece, la conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni effettuate con il modello 730 attraverso la documentazione esibita dai contribuenti; nei modelli 730 elaborati dai Caf o dai professionisti, devono essere pertanto indicati (sulla base della documentazione esibita e delle disposizioni di legge) gli oneri deducibili e le detrazioni d'imposta spettanti, le ritenute operate, nonché gli importi dovuti a titolo di saldo o di acconto oppure gli acconti spettanti;

   l'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020 ha previsto che, a decorrere dal periodo di imposta 2020, le detrazioni dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell'articolo 15 del Tuir competono, a condizione che l'onere sia tracciabile (per pagamenti tracciabili si intendono le spese che possono essere facilmente documentabili, in quanto avvenute tramite bonifici oppure pagamenti con carte di credito, con gli scontrini sanitari tracciati tramite tessera sanitaria) –:

   se il Ministro interrogato, non ritenga opportuno assumere le iniziative di competenza, anche di tipo normativo, al fine di evitare il rinnovo della richiesta, in caso di variazione 730 o di invio tramite Caf e professionisti, della documentazione relativa alle spese sanitarie, considerata l'obbligatorietà della tracciabilità e dell'uso della tessera sanitaria, i cui dati sono già in possesso dell'Agenzia delle entrate, in coerenza con le misure di semplificazione burocratiche e fiscali, introdotte nel corso della legislatura, in favore dei contribuenti.
(5-06580)


   COLLETTI, GIULIODORI, SPESSOTTO, TRANO, SAPIA e MASSIMO ENRICO BARONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   nella sezione trasparenza del Ministero dell'economia e delle finanze, ad oggi, non risultano pubblicati dati e informazioni relative a eventuali incarichi conferiti allo «staff» dei sottosegretari attualmente in carica;

   sullo stesso sito del Ministero dell'economia e delle finanze sono richiamati espressamente gli obblighi di pubblicazione previsti dalla disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

   tali obblighi di pubblicazione per incarichi di collaborazioni e consulenze comprendono, evidentemente, le eventuali nomine o conferimenti di incarichi di consulenza e/o collaborazione all'interno dello «staff» degli attuali Sottosegretari in carica al Ministero dell'economia e delle finanze, con la pubblicazione dei relativi tempi, contenuti e modalità;

   secondo quanto disposto dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono soggette ad obbligo di pubblicazione, e devono rimanere in linea tre anni, le informazioni previste per i titolari di incarichi: di indirizzo politico; amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti; di collaborazione o consulenza;

   in particolare l'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rubricato (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza), prevede espressamente, per le pubbliche amministrazioni, l'obbligo di pubblicare e aggiornare le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza (gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; il curriculum vitae; i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato);

   allo stesso articolo 15, comma 4, sono previsti i tempi per la pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 (entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico stesso), mentre, al comma 3, sono stabilite le relative sanzioni in caso di omessa pubblicazione di tali informazioni previste per il dirigente responsabile;

   la delibera Anac 28 dicembre 2016, n. 1310, è intervenuta rafforzando gli obblighi di pubblicità e trasparenza in tal senso, indicando le «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel decreto legislativo n. 22/2013, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016», che ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini;

   la trasparenza amministrativa costituisce ormai un principio condiviso nel nostro ordinamento giuridico e, come pubblicato sullo stesso sito del Ministero dell'economia e delle finanze, è diventato lo strumento più efficace per consentire il controllo sociale sull'operato delle pubbliche amministrazioni, per prevenire e contrastare i fenomeni di illegalità e di corruzione, avvicinando istituzioni e cittadini, principi ispiratori del succitato decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che ha previsto il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e/o di situazioni analoghe, se intenda promuovere iniziative di competenza, nel pubblico interesse, a tutela dei principi di pubblicità e trasparenza e degli obblighi previsti dalla normativa in materia e, conseguentemente, valutare l'adozione di eventuali iniziative necessarie con l'urgenza richiesta dalla vicenda, per porvi rimedio accertandone cause ed eventuali responsabilità.
(5-06586)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   COLLETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   da una segnalazione al Coa di Pescara dell'avvocato Di Giovanni Raffaella, iscritta nell'Albo dell'Ordine forense di Pescara, si è appreso di un accadimento ritenuto meritevole di interesse generale per l'Avvocatura relativamente alla «giusta retribuzione professionale»;

   con una recente ordinanza il Tribunale di Chieti ha revocato il decreto ingiuntivo che l'avvocato aveva ottenuto nei confronti della provincia di Chieti per il pagamento delle spese processuali liquidate, nonché recuperate dall'Ente, ritenendo che, in conformità alle convenzioni sottoscritte tra la provincia e il legale incaricato, alcun diritto di credito fosse sorto nella sfera giuridica della professionista, che non si era dichiarata antistataria chiedendo la distrazione delle spese in suo favore;

   secondo giurisprudenza di legittimità e di merito in punto di distrazione delle spese legali, tuttavia, la decisione del giudice, nel concedere al procuratore dichiaratosi antistatario l'azione diretta nei confronti della parte soccombente, non esclude affatto la facoltà del procuratore medesimo di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta;

   considerare l'antistatarietà come condizione cui il contratto debba essere subordinato, come disposto dal Tribunale di Chieti, rischia di creare un precedente gravissimo rispetto al principio riconosciuto che il lavoro deve essere sempre retribuito e che nessuno può arricchirsi del lavoro altrui;

   l'interpretazione della Convenzione, oltretutto erronea in fatto, operata dal Tribunale di Chieti, e posta a fondamento della revoca del decreto ingiuntivo, risulta alquanto penalizzante nei confronti dei diritti a un «equo compenso» per il professionista, adeguato alla quantità e quantità del lavoro svolto, specie là dove si è affermato che l'applicazione invocata, in via subordinata, dell'articolo 13-bis, legge professionale n. 247 del 2012, non sarebbe applicabile alla vicenda in esame, «poiché entrata in vigore in epoca successiva alla conclusione degli accordi con la Provincia di Chieti, e priva di valore retroattivo»;

   siffatta trattazione della tematica dell'equo compenso da parte del Tribunale di Chieti, secondo l'interrogante, ha omesso di considerare il profilo della rilevanza della «nullità sopravvenuta», in ordine alle Convezioni già concluse tra professionista e pubblica amministrazione, nonché quello della «vessatorietà» di alcune clausole, la cui presenza può incidere sulla nullità contrattuale;

   se davvero il principio dell'equo compenso spiegasse i suoi effetti solo con riferimento a incarichi conferiti dall'Ente pubblico successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, si rischierebbe di «frustrare» sensibilmente lo scopo di garanzia che la ispira e la sua irretroattività potrebbe risultare inconciliabile con la sua ragion d'essere;

   la ratio della disciplina sull'equo compenso origina proprio dalla profonda consapevolezza circa la situazione di evidente asimmetria, soggezione; e debolezza contrattuale nella quale spesso si trovano gli avvocati rispetto ai grandi committenti, pubblici e privati;

   nella fattispecie in esame risulta evidente, ad avviso dell'interrogante, la circostanza aggravante che tale «ingiusto arricchimento» risulta a vantaggio di un ente pubblico, che si è appropriato indebitamente di competenze liquidate come «rimborso spese legali», peraltro secondo una pericolosa prassi che prevede l'inserimento di clausole vessatorie nelle convenzioni con i professionisti;

   la disciplina sull'equo compenso, quale normativa di protezione regolata dal codice civile, dalla legge professionale e dai decreti ministeriali in materia, si applica anche nei confronti della pubblica amministrazione imponendo i limiti invalicabili di cui al decreto ministeriale n. 37 del 2018;

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e/o di situazioni analoghe, se intenda promuovere iniziative di competenza, in particolare normative, a tutela dei principi costituzionali posti a fondamento della giustizia e del lavoro, con particolare riferimento al riconoscimento effettivo dei diritti degli avvocati ad un «equo compenso professionale» per le prestazioni forensi e, conseguentemente, valutare l'adozione delle necessarie iniziative per porvi rimedio.
(5-06587)

Interrogazione a risposta scritta:


   BELLUCCI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto si apprende da fonti di stampa, pochi giorni fa in provincia di Viterbo è stato eseguito, con modalità davvero discutibili, un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale di padre e madre;

   una vicenda le cui dinamiche hanno visto metodi che nulla hanno a che fare con la tutela del minore; un vero e proprio blitz sotto gli occhi di una madre disperata e di un bambino di sette anni, affetto da epilessia, a cui non è stato risparmiato l'ennesimo trauma: gli agenti avrebbero addirittura sfondato la porta della stanza in cui la mamma si era chiusa con il figlio e lo hanno portato via con la forza, come denunciato dalla donna: «Mi hanno immobilizzato sul letto perché io fino all'ultimo non lo lasciavo andare mio figlio, i poliziotti erano in dieci, in dieci per un bambino. Ho ancora i segni della colluttazione sulle braccia»;

   il bambino è ora ospite in una casa-famiglia a un'ora di guida da casa della madre, che potrà vederlo per un'ora sola a settimana;

   questa vicenda, che ha dell'incredibile, ha avuto inizio in Veneto nel 2014 quando la donna ha presentato una serie di denunce per violenza domestica nei confronti dell'ex marito, archiviate, ma il Tribunale di Treviso ha deciso di collocare il minore presso la madre con affidamento ai servizi sociali;

   la consulenza tecnica d'ufficio, condotta dalla psicologa Magro, nota fautrice della contestata sindrome di alienazione parentale (Pas), riguardo alla quale la Corte di cassazione ha recentemente fatto riferimento «all'espressione di una inammissibile valutazione di Tatertyp», teoria nata in periodo nazista, ha accusato la madre di escludere il padre;

   alla fine del 2016, le crisi epilettiche del bambino e la necessità di periodiche visite presso il Bambin Gesù, costringono la mamma a rimanere a Roma e a lasciare il lavoro; il padre chiede al Tribunale dei minori di Venezia di far cadere la responsabilità genitoriale della madre perché allontanatasi dal Veneto, ma la richiesta viene respinta; nel 2019 l'uomo si appella alla Cedu, una scelta che porta il tribunale dei minori di Roma a disporre la decadenza della responsabilità genitoriale di padre e madre, nominando tutrice provvisoria il sindaco di Roma;

   il sindaco incarica un'assistente sociale, Franca Cammisa, che non incontrerà né parlerà mai con il bambino, ma, nella sua relazione, descriverà l'«impossibilità del minore a condurre una vita normale a causa dei timori della madre», ricostruzione contestata in toto dalla madre, secondo la quale «Non mi si accusa di nulla tranne che di avere un forte legame con il bambino. Come ogni madre no? E poi non si tiene conto che c'è stata la pandemia e questo ha indubbiamente diminuito i contatti sociali»;

   si tratta di una situazione delicata, in cui il piccolo non sarebbe stato minimamente ascoltato da parte delle autorità competenti, le quali si sono limitate a isolarlo e a distaccarlo dalla figura genitoriale a cui era affidato, la mamma;

   se la ricostruzione della vicenda fosse confermata, si sarebbe di fronte all'ennesima grave violazione della convenzione Onu sui diritti dei bambini, ratificata in Italia nel 1991 e, in particolare, alla negazione del superiore interesse del minore ad essere ascoltato in ogni decisione che lo riguardi; l'ascolto è l'atteggiamento che fonda ogni tentativo di comprensione del mondo dell'infanzia, necessario a cogliere desideri e attese, istanze profonde da portare all'attenzione delle istituzioni preposte alla tutela dei minori –:

   di quali informazioni disponga il Governo in merito alla drammatica vicenda di cui in premessa e quali immediate iniziative di competenza intenda assumere per una riforma organica del sistema degli affidi, che scongiuri il ripetersi di altre storie simili e tuteli, di fatto, il superiore interesse del minore.
(4-10046)

INTERNO

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   NAVARRA, RACITI, MICELI e CAPPELLANI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da notizie a mezzo stampa si è appreso che, a seguito della bocciatura in consiglio comunale del piano Tari proposto dalla giunta, il sindaco di Messina, Cateno De Luca, durante una diretta Facebook, dopo aver accusato pubblicamente, indicandoli nominativamente, alcuni consiglieri comunali di essere i responsabili di più di 120 licenziamenti, avrebbe invitato indistintamente gli ascoltatori ad «andare a cercarli uno per uno»;

   non è la prima volta che il sindaco di Messina assurge agli onori della cronaca per aver insultato o dileggiato rappresentanti delle istituzioni come i consiglieri comunali, democraticamente eletti, oppure sindacalisti, o chiunque esprima opinioni diverse, ed è stato in passato condannato per vilipendio a seguito degli insulti pubblicamente rivolti al Ministro dell'interno;

   tali comportamenti sono stati ripetutamente e pubblicamente denunciati da esponenti politici locali e nazionali del Pd, in quanto gravemente lesivi del rispetto che sarebbe dovuto alle istituzioni democratiche e ai suoi rappresentanti, e per il loro costante incentivo alla violenza e all'odio sociale;

   tuttavia, a parere degli interroganti, l'invito del sindaco durante la diretta Facebook, ad andare a «cercare i consiglieri uno per uno», solleva gravi preoccupazioni, contribuendo non solo a fomentare un pericoloso clima di odio nei confronti di oppositori politici, ma anche a configurare una vera e propria istigazione a delinquere;

   ad avviso dell'interrogante, è necessario ripristinare il corretto confronto democratico e prevenire il ripetersi in futuro di comportamenti analoghi, volti a contribuire a creare un pericoloso clima di odio –:

   se il Governo non intenda valutare se sussistano i presupposti per adottare le iniziative di competenza ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, anche in ragione della gravità e della reiterazione delle condotte di cui in premessa.
(5-06588)


   SANI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la Costituzione della Repubblica italiana, fondata sui valori della Resistenza al nazifascismo, permette la libera espressione del pensiero anche ai nostalgici del ventennio fascista, ma tale libertà trova un limite nelle norme poste a fondamento del divieto della ricostituzione del disciolto partito fascista e dell'apologia del fascismo;

   il reato di apologia del fascismo, di cui all'articolo 4 della legge n. 645 del 1952, è posto a tutela dell'integrità dell'ordinamento democratico e costituzionale;

   si apprende da organi di stampa e dai profili social di Casa Pound Siena che Mario Tuti, terrorista del Fronte Nazionale Rivoluzionario, autore di numerosi omicidi ed attualmente detenuto, abbia partecipato in stato di semilibertà al Campo Nazionale del Blocco Studentesco, tenutosi il 16-17-18 luglio 2021, confrontandosi e parlando con gli studenti;

   il Fronte Nazionale Rivoluzionario – Gruppo armato di lotta contro il sistema è stata un'organizzazione armata di matrice neofascista e nazional-rivoluzionaria, fondata dallo stesso Mario Tuti, che propugnava un fascismo rivoluzionario, ispirandosi ai Fasci d'Azione Rivoluzionaria e agli ideali della Repubblica Sociale Italiana;

   Blocco Studentesco è un'associazione italiana d'ispirazione neofascista (nata dall'esperienza di Casa Pound) operante all'interno di scuole superiori e università;

   la partecipazione di Mario Tuti al Campo Nazionale del Blocco Studentesco ha causato molte critiche rispetto all'opportunità che un detenuto in regime di semilibertà, che ha ucciso in nome dell'ideologia fascista, possa influenzare pericolosamente i giovani e giovanissimi studenti che sembrano rispecchiarsi in tale ideologie –:

   se il Ministro della giustizia possa confermare che la partecipazione ad iniziative quali quella in premessa sia da considerarsi ricompresa nel regime di semilibertà cui è sottoposto il detenuto Mario Tuti, in relazione ai reati per i quali è stato condannato;

   se il Ministro dell'interno abbia posto in essere attività di monitoraggio e di prevenzione sul territorio con riguardo alla propaganda dell'ideologia fascista, in relazione alle attività promosse dal Blocco studentesco richiamate in premessa.
(5-06589)


   FIANO e LOTTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nel corso del documentario televisivo «Prima della strage», realizzato da Valerio Cataldi con la collaborazione di Andrea Palladino e andato in onda su Rainews24, nell'ambito del programma «Spotlight», domenica 1° agosto 2021, un giorno prima del 41esimo anniversario della strage di Bologna, sono state mostrate immagini documentanti la partecipazione dell'ex terrorista nero Mario Tuti a non meglio precisati «campi estivi» nazionali dell'associazione denominata «Blocco Studentesco», organizzazione giovanile del movimento politico di estrema destra «Casa Pound Italia»;

   l'impronta apertamente neofascista dell'associazione «Blocco Studentesco» risulta evidente fin dal simbolo prescelto come propria bandiera, ovvero il «fulmine cerchiato» che richiama direttamente l'emblema con cui si rese tristemente famosa l'Unione dei Fascisti Britannici, creata da Edward Ernald Mosley nel 1932 e rimasta attiva fino all'arresto del suo fondatore nel 1940;

   Mario Tuti – oggi in regime di semilibertà e fondatore nei primi anni Settanta dell'organizzazione neofascista Fronte Nazionale Rivoluzionario – è stato uno degli esponenti di maggior rilievo dell'eversione nera nel nostro Paese, riportando, tra l'altro, condanne definitive a due ergastoli per tre omicidi compiuti il 24 gennaio 1975, quando a Empoli uccise i due poliziotti, Leonardo Falco e Giovanni Ceravolo, ferendone gravemente un terzo, Arturo Rocca, e il 13 aprile 1981, quando all'interno del carcere di Novara uccise il detenuto Ermanno Buzzi insieme al terrorista neofascista Pier Luigi Concutelli, e altre due condanne, rispettivamente a 20 anni e a 14 anni e 2 mesi di reclusione, per attentati ai treni, perpetrati tra la fine del 1974 e l'inizio del 1975 sulla linea ferroviaria Firenze-Chiusi, nonché per aver promosso e diretto tra il 25 agosto e il 1° settembre 1987 una rivolta di detenuti nel penitenziario di Porto Azzurro all'isola d'Elba;

   le notizie sopra riportate sono motivo di grande preoccupazione in un Paese come l'Italia dove la democrazia è nata dalla sconfitta della dittatura fascista e tali da suscitare non soltanto un senso di inaccettabilità morale e politica, ma anche pesanti interrogativi sulla legittimità giuridica dei fatti evidenziati, alla luce di quanto disposto da norme di fondamentale importanza del nostro ordinamento come la cosiddetta legge Scelba e la legge Mancino;

   più in particolare, i fatti evidenziati, come immediatamente ha fatto rilevare la sindaca di Empoli Brenda Barnini, hanno generato una reazione di sdegno e di profonda inquietudine nella comunità di Empoli, una città nella quale il duplice omicidio compiuto da Mario Tuti nel 1975 rappresenta una ferita non rimarginabile e non dimenticabile, nonché una città insignita, proprio per il grande contributo offerto alla lotta antifascista, della Medaglia d'Oro al valor civile, e riconosciuta quale «capitale morale dell'antifascismo toscano»;

   occorre fare chiarezza su natura, modalità e finalità dei ricordati «campi estivi», in quanto suscettibili di rappresentare altrettante iniziative di propaganda e di indottrinamento di valori incompatibili con i principi di democrazia, libertà e antifascismo che sono stati posti a fondamento della Costituzione della nostra Repubblica;

   i fatti riportati non consentono nessuna sottovalutazione visto che i precetti antidemocratici, razzisti e liberticidi tipici dell'ideologia fascista costituiscono una minaccia rispetto alla quale non si può e non si deve mai abbassare la guardia –:

   se abbia adottato o intenda adottare ogni iniziativa di competenza volta alla prevenzione ed al contrasto della diffusione e della propaganda di ideologie di ispirazione fascista da parte di movimenti quali il Blocco studentesco, anche in relazione alle attività richiamate in premessa e alla partecipazione di un ex terrorista neofascista che, pur trovandosi adesso in regime di semilibertà, è stato condannato a più ergastoli per fatti di sangue commessi negli anni settanta e ottanta.
(5-06590)

Interrogazioni a risposta scritta:


   BERTI e GRIPPA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   con l'espressione cybermobbing o cyberbulling si fa riferimento all'atto intenzionale tramite il quale si vuole offendere, minacciare, emarginare, compromettere o molestare un soggetto tramite il web, i media o le tecnologie digitali di comunicazione;

   si configurano come episodi di cybermobbing anche quegli attacchi reputazionali organizzati nei confronti di società, associazioni o esercizi commerciali, che hanno l'obiettivo di diffondere false informazioni al fine di compromettere, danneggiandole, le attività degli stessi;

   nelle ultime settimane, alcuni gruppi formatisi sulle principali piattaforme di social media e social networking, come il gruppo Telegram «Basta Dittatura!» che conta ad oggi 32.897 membri, sono stati utilizzati come canale per l'organizzazione di attacchi reputazionali organizzati nei confronti di esercizi commerciali che, operando nel pieno rispetto delle normative vigenti finalizzate a contrastare la diffusione dell'infezione da Sars-CoV-2, hanno annunciato di voler applicare scrupolosamente tutte le nuove disposizioni introdotte;

   in data 24 luglio 2021 l'associazione «La Ruzzoteca», ludoteca per adulti sita in Livorno, ha comunicato sulla propria pagina Facebook l'obbligo, in ossequio alle disposizioni governative, di esibire il cosiddetto green pass a decorrere dal 6 agosto 2021 per poter occupare i tavoli siti all'interno del locale;

   tale annuncio ha avuto ampia diffusione ed ha generato una serie di commenti ed insulti, soprattutto provenienti da gruppi organizzati sul web. I gestori della Ruzzoteca sono stati vittime di cybermobbing e al locale livornese sono stati indirizzati migliaia di offese, insulti e, in particolare, di recensioni negative, tramite il sito web Google, da parte di numerosi utenti, alcuni dei quali non hanno mai frequentato il locale in questione. Tra le recensioni ricevute, si leggono commenti quali: «siete discriminatori», «dovete chiudere», «maleducati, arroganti e sostenitori della dittatura sanitaria», «siete i gestori di Auschwitz», «nazisti» e «fascisti»;

   nelle recensioni rilasciate dagli utenti, e successivamente rimosse dal servizio assistenza di Google, si sono susseguiti inviti a non frequentare il locale, recensioni mendaci riguardanti disservizi da parte della ludoteca e valutazioni estremamente negative sulle prestazioni ivi fornite. Tutto ciò ha rischiato di ledere in maniera considerevole la reputazione dell'attività commerciale e le sue prospettive lavorative, in un contesto già estremamente difficile a causa della pandemia;

   episodi simili hanno coinvolto le ludoteche il Ludopub Victorian Monkey di Roma e la Casa dei Giochi di Milano. Come riportato dal quotidiano La Repubblica, negli ultimi giorni diversi ristoratori milanesi, che si preparano ad adeguarsi alle nuove disposizioni emanate in relazione al cosiddetto green pass, sono stati oggetto di insulti ed intimidazioni o hanno ricevuto recensioni negative, mediante la piattaforma Tripadvisor –:

   di quali informazioni disponga la Ministra interrogata, per quanto di competenza, rispetto a quanto esposto in premessa;

   se e quali iniziative intenda intraprendere la Ministra interrogata, per contrastare il fenomeno degli attacchi reputazionali organizzati sul web rivolti, in particolare, a quegli esercenti che operano nel pieno rispetto delle normative vigenti finalizzate a contrastare la diffusione dell'infezione da Sars-CoV-2.
(4-10038)


   ZOFFILI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   come è noto le coste meridionali della Sardegna sono da tempo bersaglio di importanti e apparentemente inarrestabili flussi migratori che non accennano a diminuire;

   è notizia delle ultime ore che gli sbarchi hanno accresciuto il loro ritmo: sono circa 70 i migranti che sono riusciti a sbarcare sul territorio italiano; intercettati tra il 30 e il 31 luglio a Porto Pino, molti di loro hanno cercato di darsi alla fuga;

   le forze dell'ordine li hanno condotti al centro di identificazione di Monastir, che però non è in grado di reggere un numero che si prospetta sempre più elevato di arrivi e rischia ben presto di saturarsi;

   questa gravissima situazione è stata più volte sottoposta all'attenzione del Ministro dall'interrogante negli scorsi mesi con diversi atti di sindacato ispettivo (tra cui le interrogazioni nn. 4-09455, 4-09317, 4-08438, 4-07952, 4-06362, 4-06993, 4-07705, 4-07511, 3-01903, 3-01754, 3-01751), al fine di sollecitare un suo immediato intervento; le richieste non sembrano, però, all'interrogante aver trovato alcuna comprensione;

   la situazione è tanto più paradossale se si pensa che, nel perdurare dello stato di emergenza, si usano due pesi e due misure: a fronte di questa strategia dei «porti-aperti», del «libera-tutti» per gli stranieri irregolari che giungono nel nostro Paese, si impongono invece agli italiani dure regole di condotta –:

   quali iniziative di competenza il Ministro intenda adottare, con la massima urgenza, al fine di fermare i flussi migratori illegali verso la Sardegna.
(4-10041)


   CONTE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in data 27 luglio 2021, i consiglieri comunali di minoranza del comune di Marcianise, in provincia di Caserta, hanno indirizzato una lettera al prefetto di Caserta dottor Raffaele Ruberto, con l'obiettivo di rappresentare attenzione dell'autorità territoriale di Governo un episodio grave avvenuto nel corso di una seduta di Consiglio comunale, a sua volta indicativo di un clima che rende complesso l'esercizio democratico del ruolo di opposizione nell'assemblea cittadina;

   in particolare, i consiglieri comunali di minoranza del comune di Marcianise denunciano la circostanza dell'ingresso all'interno dell'emiciclo del Civico consesso, riservato ai membri del consiglio comunale e alla giunta municipale, di due agenti di Polizia municipale chiamati dalla Presidente del Consiglio comunale, come poi espressamente dichiarato, per «far abbassare la voce» ad un consigliere comunale di minoranza;

   i consiglieri denunciano «l'enorme gravità» del fatto, «visto che nessun luogo della democrazia, così come l'area riservata ai consiglieri comunali, può essere violato dalla forza pubblica armata se non per casi di ordine pubblico una volta sospesa o tolta la seduta, e a protezione degli stessi membri del Consiglio comunale»;

   secondo la lettera dei consiglieri comunali di minoranza, «di fatto il presidente di un civico consesso, che così come prevede il regolamento, dovrebbe esercitare le sue funzioni con imparzialità, equilibrio ed indipendenza, a difesa dei consiglieri comunali» e questo di certo non prevede di disporre della forza pubblica al fine di moderare l'intervento di un consigliere comunale nel pieno delle sue funzioni;

   si tratta, con tutta evidenza, di un episodio molto grave, che configura una ipotesi di intimidazione e di censura rispetto al diritto dei consiglieri di minoranza di esercitare in libertà e coscienza il proprio ruolo istituzionale;

   dell'episodio esiste anche una testimonianza filmata, dal momento che la seduta di consiglio comunale è andata in diretta streaming sulla pagina Facebook della città di Marcianise;

   l'episodio citato, ad avviso dell'interrogante, rappresenta una grave censura della libertà di mandato dei consiglieri comunali di minoranza dentro un'assemblea elettiva di rappresentanza territoriale –:

   se e quali iniziative si intendano assumere, per quanto di competenza, in relazione alla segnalazione dei consiglieri comunali di cui in premessa al prefetto di Caserta, in considerazione della necessità di verificare la persistenza delle condizioni di equilibrio, imparzialità, tutela delle prerogative della minoranza e rispetto del principio di legalità democratica nella gestione dell'ente locale.
(4-10047)


   PIERA AIELLO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della salute, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   nel 2015 l'Arpa Lazio rilevò, in corrispondenza del bacino VII, della discarica di Roncigliano, sita nel comune di Albano Laziale e gestita dalla società Pontina Ambiente s.r.l., gravi criticità ed inquinamento ambientale della falda acquifera sottostante;

   nel 2016 la discarica fu chiusa a causa di un incendio del Tmb, con conseguente ulteriore superamento Csc per composti alifatici clorurati e alogenati nella falda idrica;

   con provvedimento regionale n. G11377 del 5 ottobre 2020 la società Ecoambiente s.r.l. è subentrata alla società Pontina Ambiente s.r.l. per la gestione della discarica, volturando l'autorizzazione integrata ambientale (Aia) rilasciata con determinazione dirigenziale n. B3695 del 13 agosto 2009;

   si tratta di un'autorizzazione che, ad avviso dell'interrogante, doveva essere revocata alla società Pontina Ambiente s.r.l., come previsto dall'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159, in quanto gravata da provvedimento interdittivo antimafia, con atto prot. N.61392/Area I Bis/O.S.P. del 13 marzo 2014. Quindi se chi di competenza avesse applicato la legge, per l'interrogante non sarebbe stato possibile trasferire le attività alla Ecoambiente s.r.l.;

   i valori di rilevamento da parte di Arpa Lazio sul determinato sito rimangono superiori a quelli previsti per legge sia nel sopralluogo effettuato nel 13 agosto 2019 e sia in quello del 15 giugno 2021 (Arpa Lazio prot. del 2 marzo 2020 e prot. del 21 giugno 2021). Ciò lascia desumere che, se ancora la falda acquifera risulta contaminata, evidentemente non sono state fatte opere di bonifica idonee a sanare tale falda;

   inoltre, l'interrogante segnala che tale discarica è posta nelle immediate vicinanze di abitazioni civili, tant'è che uno studio epidemiologico rileva come l'incidenza di malattie tumorali e di mortalità per gli abitanti di queste zone è molto elevata rispetto la media regionale, addirittura la mortalità per il tumore ai polmoni nell'area a ridosso della discarica è più alta del 330 per cento rispetto al corrispondente dato medio della regione Lazio;

   nonostante tutte queste «anomalie», la sindaca di Roma, Virginia Raggi in data 16 luglio 2021 ha emesso un'integrazione dell'ordinanza del giorno precedente in cui si autorizza la riapertura della discarica di Roncigliano, sotto gestione della società Ecoambiente s.r.l. (protocollo cmrc-2021-0109778); quindi, in base alla documentazione anche in possesso dell'interrogante, si riapre una discarica che continua ad inquinare una falda acquifera già con valori superiori previsti dalla legge, i cui abitanti limitrofi hanno probabilità di ammalarsi o morire molto più elevate del resto della popolazione regionale ed il tutto è gestito da una società che ha avuto l'autorizzazione Aia da una società gravata da provvedimento interdittivo antimafia;

   in considerazione della relazione dell'Arpa Lazio del 21 giugno 2021, ci si chiede se sia stata prodotta, per la riapertura della discarica la valutazione dell'incidenza ambientale (VIncA) che viene disciplinata dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come sostituito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003). Ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, detta valutazione è inoltre integrata nei procedimenti di Via e Vas;

   va ricordato che, in questo contesto, si parla della salute dei cittadini italiani, bene tutelato dalla Costituzione –:

   se e quali iniziative e controlli, i Ministri interrogati, per quanto di competenza, intendano adottare in relazione alla riapertura della discarica, alla valutazione dell'incidenza ambientale e ai rischi per la salute per i residenti delle aree limitrofe alla discarica.
(4-10049)

ISTRUZIONE

Interrogazione a risposta orale:


   CAPPELLACCI e PITTALIS. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   dopo 30 anni il liceo linguistico «Maria Immacolata» di Nuoro, scuola cattolica paritaria avviata dalle suore salesiane e passata nel 2014 ad una cooperativa laica, ha cessato la propria attività;

   il 29 giugno 2021 la cooperativa ha improvvisamente comunicato ai genitori la chiusura della scuola, che comporta l'interruzione del ciclo di studi e l'impossibilità di conseguire il diploma per oltre 50 studenti;

   è necessario ed urgente apprestare delle soluzioni tese a scongiurare una gravissima lesione del diritto allo studio per numerosi giovani, già provati da oltre un anno di didattica a distanza;

   tale situazione avviene in un contesto sociale in cui il drammatico fenomeno dell'abbandono scolastico è tra i più alti d'Italia –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda porre in essere al fine del completamento del percorso di studi agli oltre 50 studenti del Liceo linguistico «Maria Immacolata» di Nuoro.
(3-02458)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   FUSACCHIA, CECCONI, FIORAMONTI, MURONI e LOMBARDO. — Al Ministro dell'istruzione, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministro per le politiche giovanili. — Per sapere – premesso che:

   l'Italia è uno dei pochissimi Paesi dell'Unione europea (insieme a Bulgaria, Cipro, Lituania, Polonia e Romania) a non prevedere in maniera obbligatoria l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale all'interno del sistema di istruzione e formazione delle scuole di ogni ordine e grado;

   la legge n. 107 del 2015, conosciuta come la «Buona Scuola», al comma 16 dell'articolo 1, prevede, nelle scuole di ogni ordine e grado, la promozione dell'«educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni»;

   in assenza di programmi ministeriali definiti, ogni istituto scolastico, in virtù della propria autonomia, può decidere se e come affrontare la questione. Inoltre, mancando quindi percorsi strutturati, organici e omogenei, si sono generate grosse disparità territoriali e sociali per via delle quali, in alcune zone d'Italia ma molto più spesso anche all'interno del medesimo comune, molti studenti completano le scuole superiori senza mai aver partecipato ad una lezione di educazione affettiva e sessuale;

   dall'indagine «Studio nazionale fertilità» del Ministero della salute sulla salute sessuale e riproduttiva degli adolescenti, pubblicata il 19 febbraio 2019, è emerso che in un contesto in cui l'educazione sessuale e affettiva è assente, frammentaria, approssimativa e geograficamente disomogenea, la stragrande maggioranza degli adolescenti italiani (l'89 per cento dei ragazzi e l'84 per cento delle ragazze) si ritrova a informarsi ricorrendo alla rete internet, meno della metà si rivolge agli amici, e solo uno su quattro ai familiari;

   sempre secondo la predetta indagine, il 94 per cento dei ragazzi ritiene che debba essere la scuola a garantire l'informazione sui temi della sessualità e riproduzione (ben il 61 per cento di loro ritiene che questo dovrebbe iniziare dalla scuola secondaria di primo grado o anche prima);

   i risultati delle indagini statistiche dell'Osservatorio giovani e sessualità, promosso da anni da Durex con il supporto scientifico di EbiCo (spin-off dell'università di Firenze), che raggiunge un target di giovani tra gli 11 e i 24 anni con lo scopo di indagare il rapporto dei preadolescenti e adolescenti con la sessualità e l'affettività, sono sempre più allarmanti: denotano, infatti, una percezione sempre più debole del rischio connesso a comportamenti sessuali poco consapevoli;

   i dati forniti dal Centro operativo Aids (Coa) dell'Istituto superiore di sanità (Iss), dal 2000 al 2018 testimoniano il continuo aumento del numero delle persone con un'infezione sessualmente trasmessa (Ist) confermata e la necessità di educare alla salute sessuale attraverso, per esempio, le «Regole del sesso sicuro» (uso corretto del condom, riduzione del numero dei partner sessuali, consumo consapevole dell'alcol evitando l'uso di sostanze stupefacenti);

   l'educazione affettiva e sessuale è fondamentale per assicurare a bambini e ragazzi gli strumenti per compiere scelte informate e consapevoli che consentano loro di vivere la sessualità e le relazioni in modo appagante, rispettoso, responsabile e sicuro;

   lo stesso Ministro dell'istruzione, in data 8 luglio 2021, a «la Repubblica delle Idee», apriva all'ipotesi di un'attuazione dell'educazione all'affettività e alla sessualità a scuola, dichiarando che sull'educazione sessuale a scuola «è ora di andare avanti», e che «bisogna educare tutti noi agli affetti, e c'è ovviamente una parte fondamentale di sesso, che è una parte della nostra vita, e quindi sta dentro all'idea che a scuola stiamo formando i nostri ragazzi alla vita» –:

   in che modo il Governo intenda garantire, a partire dal prossimo anno scolastico, percorsi strutturati e organici di educazione all'affettività e alla sessualità in tutte le scuole, favorendo su tutto il territorio nazionale una partecipazione da parte di tutte le studentesse e gli studenti.
(5-06583)

Interrogazioni a risposta scritta:


   PAOLO RUSSO. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   nel 2020 si sono concluse le procedure del concorso per direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) nelle istituzioni scolastiche ed educative, bandito con decreto direttoriale del 20 dicembre 2018, n. 2015, per la copertura dei posti vacanti negli anni scolastici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021;

   la figura del direttore dei servizi generali e amministrativi (Dsga) rappresenta un perno fondamentale nel funzionamento amministrativo e gestionale delle scuole pubbliche italiane;

   ad oggi, dopo i pensionamenti e la mobilità provinciale e interprovinciale i posti vacanti e disponibili per tutto il personale Ata sono pari a 26.786 unità, di cui 2333 riguardano i direttori sga: figura apicale di importanza strategica per l'organizzazione dei servizi generali e amministrativi;

   il Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021 ha approvato, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, l'autorizzazione al Ministero dell'istruzione ad assumere 112.473 unità di personale docente per l'anno scolastico 2021/2022 sui posti effettivamente vacanti e disponibili; alcuna decisione è stata presa in ordine alle assunzioni a tempo indeterminato dei direttori sga e del personale Ata –:

   quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato affinché si provveda con la massima urgenza ad autorizzare le assunzioni del personale Ata, nella massima quantità consentita dai vincoli di bilancio e con particolare attenzione per i direttori dei servizi generali e amministrativi.
(4-10040)


   DEIDDA. — Al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   il liceo linguistico «Maria Immacolata» è una scuola paritaria con sede nel comune di Nuoro, avviata nel 1991 dalle suore salesiane, le quali, nel 2014, l'hanno ceduta alla cooperativa laica «Amici di don Bosco»;

   si è appreso dalla stampa che martedì 29 giugno 2021, i genitori degli studenti sono stati convocati dalla preside dell'istituto, unitamente al presidente e al commercialista della citata cooperativa, al fine di comunicare l'improvvisa chiusura della scuola, con conseguente interruzione del ciclo di studi e l'impossibilità per gli studenti di conseguire il diploma conclusivo del percorso formativo;

   l'istituto rappresentava un unicum, rispetto ai corsi a indirizzo linguistico attivati sia al Liceo classico Asproni che al Liceo scientifico Fermi, entrambi con sede nel capoluogo nuorese, in ragione sia del piano di studi che prevedeva l'insegnamento di 4 lingue straniere; sia del corpo docente composto da 20 unità con formazione di alto livello;

   gli studenti, le rispettive famiglie, oltre che gli amministratori di Nuoro e della provincia, hanno manifestato la volontà di mantenere attiva la struttura scolastica in esame, anche al fine di continuare nel percorso formativo prescelto, fino al conseguimento del relativo titolo di studio, evitando altresì l'impoverimento dell'offerta formativa presente nella provincia nuorese;

   nonostante la comunicazione data dalle famiglie al Ministero dell'istruzione, alla regione autonoma della Sardegna e agli uffici scolastici regionali, ad oggi, la situazione non appare variata, mentre sarebbe sufficiente procedere alla ricerca di una nuova cooperativa ovvero promuovere possibili «fusioni» della scuola in esame, col mantenimento della sede staccata, con i licei linguistici statali di Cagliari o Sassari –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto sopra esposto e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di garantire la continuità didattica per gli studenti dell'istituto in questione, salvaguardando, altresì, l'offerta formativa della provincia di Nuoro, oltre che i livelli occupazionali in relazione agli sviluppi per il medesimo istituto.
(4-10048)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta orale:


   ASCARI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro per le pari opportunità e la famiglia. — Per sapere – premesso che:

   l'Organizzazione sindacale Usb, con richiesta di intervento del 14 aprile 2021, ha portato alla conoscenza di diverse autorità istituzionali l'asserita anomala situazione contrattuale in cui verserebbero i lavoratori dell'azienda Seta S.p.a. che gestisce i servizi di trasporto pubblico locale nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza;

   la società, sin dalla sua nascita, non avrebbe mai armonizzato i contratti di secondo livello in essere presso le tre precedenti aziende mantenendo così una gestione differenziata di normativa e salario tra i dipendenti impegnati nei tre bacini. Ciò ha comportato, e comporta tutt'ora, una discriminazione economico-normativa tra i dipendenti della stessa azienda a seconda di quale territorio siano assegnati;

   è stato siglato un quarto accordo per i lavoratori assunti dopo il 2012, a cui si applica esclusivamente il solo Contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri, e solo alcune indennità erogate ai lavoratori provenienti dalle ex società assorbite in Seta S.p.a. Secondo i firmatari, quest'ultimo accordo che doveva essere temporaneo per i lavoratori che si apprestavano ad entrare in azienda, è invece diventato consolidato, rappresentando il contratto applicato alla generalità dei lavoratori neo assunti nei tre territori gestiti da Seta S.p.a.;

   nei diversi territori si assisterebbe a diverse «rimodulazioni» del contratto di assunzione post 2012, che di fatto avrebbe generato un'ulteriore diversificazione contrattuale tra i dipendenti a seconda di dove vengono assunti (Modena, Reggio Emilia, Piacenza);

   di fatto, ci si trova a dover gestire, al posto di un unico contratto «armonizzato», ben sei contratti diversi all'interno della stessa azienda;

   lo stato delle cose, così come sopra esposto, genererebbe disparità macroscopiche di applicazione di istituti contrattuali tra i tre bacini e tra gli stessi lavoratori occupati nello stesso bacino, nonché un continuo turn over di lavoratori, incompatibile con il giusto valore da dare alla conciliazione dei tempi del lavoro con quelli della vita privata e familiare;

   siffatta situazione comporta delle evidenti discriminazioni contrattuali tra lavoratori di pari grado e anzianità aziendale con conseguente mancanza di fiducia dei lavoratori verso l'azienda. Questi ultimi operano spesso su nastri di lavoro fino a 14 ore non omogenei sui tre bacini, con diverso grado di fruizione degli istituti economico-normativi frammentati, disaggregati, e non uniformemente concessi tra i tre bacini;

   sempre nel documento del sindacato si legge che l'azienda Seta S.p.a. non avrebbe gestito in modo trasparente e corretto alcuni istituti contrattuali, quali gli straordinari occulti non pagati; congedi parentali non pagati e turni di allattamento non corretti;

   per queste ragioni si sono susseguiti molteplici scioperi per sollevare le problematiche sopra esposte ma invano, visto che tuttora le stesse persistono irrisolte;

   quanto sopra esposto contrasterebbe, pertanto, con quanto disposto dalla normativa vigente e con i princìpi previsti dal nostro ordinamento giuridico, vigendo il divieto di discriminazione in generale nelle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al divieto di discriminazione retributiva e in materia di tutela della maternità e paternità, così come stabilito dallo stesso codice delle pari opportunità (decreto legislativo n. 198 del 2006), e con quanto stabilito dagli articoli 2087 del codice civile e articolo 32 della Costituzione per cui il datore di lavoro ha il dovere di assicurare al lavoratore condizioni lavoro adeguate atte a preservare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro quali beni di rilevanza costituzionale –:

   se i Ministri interrogati, ciascuno nell'ambito della propria competenza, siano a conoscenza dei fatti sopra esposti, e quali iniziative di propria competenza ritengano opportuno adottare (anche attraverso la convocazione di un tavolo con le parti aziendali e sindacali interessate) per addivenire al più presto ad una soluzione affinché venga applicato e osservato presso l'azienda citata in premessa il principio di parità di trattamento economico-normativo tra i diversi lavoratori, nonché, in generale, affinché vengano osservati livelli di maggior tutela dei diritti per il personale del trasporto pubblico locale gestito dall'Azienda interessata, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e con i princìpi previsti dall'ordinamento giuridico in materia.
(3-02457)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interpellanza:


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:

   negli ultimi anni, sempre con maggiore frequenza, si osservano climatici con effetti devastanti che mettono in grave pericolo la Terra e il futuro dell'uomo sul pianeta; appare necessario affrontare tale situazione adottando, ove ancora possibile, soluzioni propedeutiche: fra coloro che hanno le competenze necessarie per far fronte ad una tale emergenza, vi sono i Consorzi di bonifica che, fin dalla loro nascita, si sono occupati di bonifica del territorio e sono in grado di gestire le emergenze legate alla siccità – principalmente causata dall'inquinamento atmosferico – che, a livello mondiale, si accompagna alla drastica diminuzione della superficie verde, colpita dagli incendi e dalla cementificazione, e allo scarso approvvigionamento idrico dovuto alle esigue piogge, agli eventi burrascosi, alle reti di distribuzione d'acqua colabrodo e alle ormai vetuste infrastrutture destinate all'attività agricola, zootecnica e agroalimentare;

   è essenziale agire con urgenza avvalendosi di una programmazione di immediata attuazione, con effetti differenziati e suddivisi per tempi di realizzazione: riduzione nell'immediato degli sprechi e adozione di soluzioni a medio e lungo termine che prevedano la realizzazione di ammodernamenti delle reti idriche, delle infrastrutture e delle grandi opere obsolete, garantendo una gestione eco-sostenibile;

   per far fronte alle criticità sopra dette, in Sicilia appare fondamentale che i Consorzi di bonifica intervengano sul territorio in sinergia con il Corpo forestale (antincendio e manutenzione), l'Ente sviluppo agricolo (Esa), l'Autorità di bacino e la Protezione Civile: com'è noto, il comparto forestale si prende cura del territorio prevalentemente montuoso e/o di aree protette in cui sono presenti fiumi è torrenti utili a veicolare l'acqua destinata ai Consorzi di bonifica che a loro volta, hanno il compito di curare il territorio pianeggiante destinato alle colture; l'Esa garantirebbe la disponibilità dei mezzi e del personale addetto alla guida; di conseguenza, si dovrebbe provvedere alla messa in sicurezza dei siti consortili, secondo quanto stabilito dal Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, coordinato con il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106;

   nell'ottica di una reciproca collaborazione, oltre alla prevenzione degli incendi, si potrebbe pensare di inserire fra i compiti del Corpo forestale il reimpianto delle superfici colpite da incendi o a rischio desertificazione, sia per contrastare l'inquinamento atmosferico, sia per prevenire lo smottamento della terra: ciò eviterebbe lo scorrimento di detriti e fango che potrebbero provocare il cambiamento delle quote originarie dei fossi di scolo, spesso causa di inondazione dei terreni adiacenti; i Consorzi di bonifica, d'altra parte, svolgerebbero con l'Esa lavori di manutenzione e pulizia dei fossi di scolo al fine di garantire l'approvvigionamento delle acque che vi transitano, da recuperare verso quegli invasi costruiti insieme alle cooperative agricole;

   i Consorzi di bonifica, in ordine alla regimentazione delle acque per uso irriguo, igienico-sanitario e, in alcuni casi, anche potabile, rivestono una rilevante importanza strategica, rappresentando le vere sentinelle del territorio; tuttavia, nel corso degli anni, questi enti sono stati esautorati da scelte politiche che, nella realtà, hanno prodotto una crescente sfiducia e un distacco tra le parti; è necessario rilanciare gli enti in parola restituendogli quelle funzioni che oggi non esercitano più;

   manutenzione delle strade interpoderali, delle dighe, degli invasi e dei serbatoi artificiali, nonché l'uso delle acque reflue per uso irriguo; è altresì necessario rafforzare la presenza e il ruolo della polizia idraulica dei Consorzi di bonifica. Tutti questi elementi permetterebbero di riportare ad uno stato di salute economica e funzionale i consorzi, non solo per restituire dignità ai suoi dipendenti, eliminando il rapporto di lavoro stagionale, ma anche per rilanciare tali enti in un'ottica virtuosa, garantendogli il compito di vigile custode del territorio a tutela dell'agro-ecosistema;

   i Consorzi di bonifica siciliani sono, altresì, amministrati da una gestione commissariale da molti anni, in contrasto con la legge regione Sicilia n. 45 del 1995 che prevede una governance eletta dai soci dei consorzi con libere elezioni, che in alcuni casi, a quanto risulta agli interroganti, non verrebbero tenute da moltissimo tempo;

   si specifica che, in tutta Italia vengono indette le elezioni all'interno dei consorzi di bonifica, procedura che non avverrebbe in Sicilia, dove, come predetto, l'amministrazione in molti casi è attribuita a commissari straordinari regionali –:

   di quali elementi disponga il Ministro interrogato, per quanto di competenza, sui fatti esposti in premessa e, al contempo, se intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, anche normative, volte al rilancio dei Consorzi di bonifica.
(2-01305) «Lombardo, Cecconi, Fusacchia».

Interrogazione a risposta in Commissione:


   GALLINELLA, ALBERTO MANCA, MAGLIONE e MARZANA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro del turismo, al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   l'Unesco ha tra i suoi obiettivi prioritari l'attuazione di misure atte a favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale fra le generazioni; per questo nel 2003 ha adottato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata dall'Italia nel 2007, nella quale è prevista una serie di procedure per l'identificazione, la documentazione, la preservazione, la protezione, la promozione e la valorizzazione del bene culturale immateriale;

   il patrimonio culturale non è costituito solo da monumenti e collezioni di oggetti ma anche da tutte le tradizioni vive trasmesse dai nostri antenati: espressioni orali, incluso il linguaggio, arti dello spettacolo, pratiche sociali, riti e feste, conoscenza e pratiche concernenti la natura e l'universo, artigianato tradizionale;

   tra i 14 elementi italiani iscritti nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale ne risultano alcuni di particolare importanza e prestigio per il settore agricolo ed agroalimentare, quali la Dieta mediterranea, elemento «transnazionale» (comprendente oltre all'Italia anche Cipro Croazia, Grecia, Marocco, Spagna e Portogallo) – 2013; la Vite ad alberello di Pantelleria – 2014; l'Arte del «pizzaiuolo» napoletano – 2017; la Transumanza elemento transnazionale (comprendente Italia, Austria e Grecia) – 2019;

   nell'ottica di una migliore e più efficace promozione di questo eccezionale patrimonio, sarebbe importante, a parere degli interroganti, che venissero realizzati dei progetti promozionali, anche attraverso nuove tecnologie e programmi di realtà aumentata, al fine di diffondere nel mondo ed in maniera accattivante tali ricchezze –:

   se, nell'ambito delle proprie competenze, il Governo intenda investire nella promozione del patrimonio immateriale legato al mondo agricolo ed agroalimentare, anche attraverso alcune delle tecniche promozionali esposte in premessa, al fine di potenziare la diffusione nel mondo di tali elementi.
(5-06581)

Interrogazione a risposta scritta:


   VIVIANI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   la pesca del tonno rosso è tra le più importanti e redditizie a livello globale ed è consentita solo tramite l'assegnazione di «quote» – questione molto complessa e controversa – ripartita tra le imbarcazioni autorizzate;

   attualmente, la suddivisione della quota nazionale vede il sistema di circuizione detenere la maggior parte del totale pescabile di questa specie; il tonno pescato viene trasferito tramite gabbie – che appartengono tutte ad operatori esteri e che sono più che altro gabbie da ingrasso – trainate da rimorchiatori fino agli allevamenti, ed esportato per lo più verso i paesi asiatici;

   per la campagna 2021 del tonno rosso la quota assegnata all'Italia (4745,34 ton) è stata, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ripartita, in particolare, tra: circuizione (PS) 72,729 per cento (3451,24 ton), palangaro (LL) 13,494 per cento (640,32 ton), tonnara fissa (TRAP) 8,069 per cento (382,91 ton);

   la distribuzione delle quote di tonno rosso alle imbarcazioni autorizzate, a parere dell'interrogante, non tiene conto né dei parametri relativi alla funzione sociale territoriale, né dei parametri di intensità del lavoro creato dalla quota e neanche del valore aggiunto che queste quote portano sul territorio, come anche teorizzato dall'Icaat stesso;

   delle 5 tonnare fisse autorizzate, le 4 in Sardegna, insieme a quella di Favignana, in Sicilia, esercitano un tipo di pesca sostenibile e non invasiva, che permette di selezionare il tonno da pescare, prendendo solo quello in transito; le tonnare fisse hanno un numero considerevole di personale impiegato e sono in grado di creare una virtuosa filiera tutta italiana di produzione del tonno rosso che, oltre a permettere il miglior utilizzo della quota, permetterebbe un maggior valore aggiunto sul territorio nazionale anche per le barche di circuizione;

   risulta che 3 dei 5 impianti ammessi abbiano una quantità di quota del tutto insufficiente per l'esercizio dell'attività e che di fatto non vanno più in mare da anni cedendo alla circuizione le loro quote; questo sistema sembra essere contrario alle regole di stabilità economica e ottimizzazione delle quote richieste dall'Unione europea;

   la stagione 2021 ha visto una situazione particolare ed inspiegabile in cui, non solo gli impianti non andati in mare hanno venduto la quota ai sistemi di circuizione, ma anche gli impianti regolarmente attivi hanno deciso di vendere totalmente la quota non esercitando più la pesca, con la conseguenza di non portare a terra il tonno di mattanza per essere lavorato e gestito sul territorio;

   risulta all'interrogante che, nonostante 1 dei 4 impianti sardi svolgesse la sua normale attività, a causa della vendita da parte dei vicini impianti delle quote a barche di circuizione, sia venuto meno l'accordo di scambio di tonno a terra, affliggendo così l'unica filiera del tonno oggi presente all'interno delle tonnare fisse che avrebbe permesso il coinvolgimento degli operatori della circuizione;

   sembrerebbe che poi a largo della Sardegna, successivamente alla vendita delle quote da parte degli impianti non andati in mare, sia stata collocata una gabbia, poi scollegata dalla tonnara fissa che parrebbe contenere una gran quantità di tonno rosso che verrebbe prelevato, sembra, senza le necessarie autorizzazioni e sulla quale sembra sia stata chiesta la proroga per altri due mesi oltre il limite previsto per il salpo delle tonnare –:

   se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali siano state le motivazioni per le quali sembrerebbero essere state autorizzate questo tipo di operazioni che hanno portato gli impianti di tonnara fissa a non andare in mare e a non portare avanti il progetto di filiera italiana del tonno rosso.
(4-10044)

POLITICHE GIOVANILI

Interrogazione a risposta scritta:


   FUSACCHIA, CECCONI, MURONI, FIORAMONTI e LOMBARDO. — Al Ministro per le politiche giovanili. — Per sapere – premesso che:

   il 30 marzo 2019 veniva emanato dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale il Bando fermenti, scaduto nel giugno 2019 e ulteriormente prorogato di sessanta giorni. Tale bando, il cui budget complessivo ammonta a 16 milioni di euro, aveva come obiettivo la selezione delle migliori idee progettuali, per finanziare proposte realizzate da associazioni composte in maggioranza da giovani sotto i 35 anni, in grado di contribuire ad affrontare sfide importanti per l'Italia, come promozione, inclusione, partecipazione, formazione e cultura, spazi, ambiente e territorio, autonomia, welfare, benessere e salute;

   dopo quasi un anno si concludeva la prima fase di istruttoria e il Dipartimento pubblicava la graduatoria preliminare dei soggetti ammessi a finanziamento. Le associazioni rientranti nella graduatoria preliminare seguivano un percorso di mentoring, pena la perdita del finanziamento, con l'Università Federico II di Napoli in collaborazione con la Apple Academy;

   in seguito, in esecuzione delle disposizioni previste nel bando, le associazioni formavano delle Associazioni temporanee di scopo (Ats), registrate presso l'Agenzia delle entrate e presentavano il progetto esecutivo, soggetto ad una seconda valutazione, all'esito della quale il Dipartimento pubblicava una graduatoria definitiva approvata con decreto il 27 ottobre 2020;

   successivamente, le Ats dovevano essere convocate dal Dipartimento per la firma della convenzione, ma mesi dopo (il 15 gennaio 2021) veniva inviata una comunicazione alle Ats vincitrici elencando la documentazione da trasmettere propedeutica alla firma del contratto. Tale documentazione veniva trasmessa dalla maggior parte delle Ats, compresa la determina di accreditamento dei soggetti del terzo settore presso un albo Regionale;

   il 7 giugno 2021 il Dipartimento pubblicava una comunicazione sul sito web www.fermenti.gov.it, nella quale comunicava di aver richiesto un parere all'Avvocatura di Stato in data 31 maggio 2021, e affermava che avrebbe invitato a firmare la convenzione le sole Ats che erano in possesso del requisito di iscrizione ad uno degli albi regionali del terzo settore in data antecedente al giugno 2019 ed appartenenti ad una delle forme giuridiche previste dalla riforma del terzo settore, nonostante tali requisiti non fossero espressamente indicati nel bando, ad avviso dell'interrogante, in contraddizione con un'istruttoria durata oltre 2 anni, con le Faq pubblicate (e poi rimosse) e varie comunicazioni indirizzate alle Aps, come ad esempio la richiesta di trasmettere la documentazione propedeutica alla stipula della convenzione;

   dopo oltre 2 anni, il 3 agosto 2021, a quanto risulta agli interroganti, veniva comunicato a diverse Ats la decadenza dal beneficio del finanziamento, adducendo come motivazione la mancata qualifica di «ente del terzo settore» dell'Ats stessa, nonostante le contraddizioni già riportate e nonostante la norma citata dal Dipartimento sia transitoria (lo stesso albo nazionale ad oggi non è stato ancora istituito) e, secondo gli interroganti, ignorando l'esistenza di norme consolidate che contribuiscono formalmente e sostanzialmente a qualificare gli enti del terzo settore;

   vengono quindi, ad avviso degli interroganti, sperperate importanti risorse, vanificate le aspettative di centinaia di giovani, progettualità, idee ed opportunità per i territori, in, particolare in una fase come questa, aggravata dalla situazione pandemica, nella quale la realizzazione di questi progetti poteva rappresentare un valore aggiunto per la collettività. Si prospettano inoltre serie conseguenze economiche per le Ats vincitrici che hanno investito tempo e risorse economiche in questo progetto, in contrasto con lo spirito del bando che aveva invece l'ambizione e la pretesa di valorizzare proprio i giovani, oltre che un serio danno alla credibilità delle istituzioni nei rapporti con i cittadini –:

   quali iniziative il Ministro intenda adottare per garantire la piena attuazione di quanto emerso dagli esiti della graduatoria definitiva del bando in questione, rispettando gli impegni presi con le Ats che per oltre due anni sono state impegnate dal Dipartimento, seguendo un lungo percorso che ha richiesto dispendio di risorse private, pubbliche, tempo, progettualità e rinunce ad altre opportunità.
(4-10045)

SALUTE

Interpellanza:


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per sapere – premesso che:

   il presidio ospedaliero «Martiri del Villa Malta» di Sarno (Sa) è una moderna struttura di nuova e avveniristica concezione edilizia, essendo stato completamente ricostruito dopo la distruzione del vecchio presidio ospedaliero a seguito della gravissima alluvione del maggio 1998. È ubicato in una posizione facilmente accessibile, attigua al casello autostradale di Sarno ed è facilmente raggiungibile per ampia e comoda carrabilità sia dalla provincia di Napoli, Avellino, Caserta e Salerno;

   la struttura serve un'utenza di circa 300.000 persone: la popolazione dell'Agro Nocerino Sarnese e quella dell'Agro Nolano e in generale il bacino di utenza a nord di Salerno;

   il presidio ospedaliero di Sarno è classificato Dipartimento di emergenza e accettazione di I livello nella rete dell'emergenza tempodipendente: più specificamente è spoke nella rete cardiologica, PST nella rete Trauma, spoke I rete emergenze pediatriche;

   i requisiti minimi per la classificazione di Dea di I livello sono quelli di cui al decreto ministeriale n. 70 del 2015; i Dea di I livello eseguono tutti gli interventi previsti per l'ospedale sede di PS e svolgono funzioni di pronto soccorso e accettazione in emergenza-urgenza per patologie di maggiore complessità, di osservazione breve intensiva e di medicina di urgenza e, ove necessario, trasferiscono in continuità di assistenza al Dea di II livello (hub) per livello superiore di cura. La struttura sede di Dea di I livello serve un bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti con un numero di accessi annui appropriati superiore a 45.000 e deve essere dotato delle strutture previste con decreto ministeriale precitato;

   il piano ospedaliero vigente, di cui al Dca 103/18 contempla per il Dea di Sarno la dotazione di 152 posti letto per acuti e la presenza di ben 12 discipline: cardiologia, UTIC, medicina, chirurgia, neurologia, oculistica, ortopedia, ostetricia, otorinolaringoiatria, pediatria, urologia e terapia intensiva;

   con il piano di implementazione della rete ospedaliera licenziato dalla giunta regionale, in attuazione del cosiddetto «Decreto Arcuri» si è inoltre previsto l'acquisto di nuove apparecchiature per terapia intensiva ad integrazione della dotazione, e sistemi per ossigenoterapia per 6.679 euro, oltre la rifunzionalizzazione con schermature anti Covid-19, integrazione degli impianti Gas medicali, modifica e/o installazione di climatizzazione con creazione di ambienti a pressione negativa per ulteriori 195.200 euro;

   allo stato, le condizioni organizzative in cui versa l'ospedale sono molto difformi da quanto sopra descritto: invero la gravissima carenza di personale sanitario dirigente e di comparto, di management, di adeguata dotazione tecnologica per la diagnostica strumentale e per i servizi ambulatoriali, stanno determinando una offerta sanitaria inadeguata ed un progressivo abbandono della struttura da parte di dipendenti ed utenti;

   si evidenzia, inoltre, che il già esiguo personale medico dei reparti, in particolare del reparto di medicina generale sarà assegnato, da agosto 2021 al pronto soccorso con prevedibili ulteriori gravi ripercussioni sull'assistenza dei pazienti ricoverati e impedendo al personale medico e chirurgico di svolgere le attività assistenziali nei reparti di pertinenza, a pieno regime;

   le criticità dei reparti possono essere, almeno in gran parte, imputate anche alle inefficienze del Pronto soccorso, la cui discutibile gestione in questi anni ha portato alle carenze di personale medico;

   si rilevano altresì, come cause di disfunzione, a quanto consta agli interpellanti, la discontinua presenza in sede del direttore medico di presidio, incaricato a scavalco presso altra struttura aziendale, la mancata formalizzazione di incarichi alla maggior parte dei direttori di struttura, che svolgono funzione di sostituti facenti funzione da lunghissimo tempo e il frequente fenomeno di overcrowding del Pronto soccorso che è causa della scarsa efficienza della valutazione diagnostica e presa in carico in emergenza;

   È da segnalare ancora la sproporzione tra offerta ambulatoriale e ostetrica in Alpi rispetto alle agende Cup e la presenza di apparecchiature diagnostiche acquistate e inutilizzate, ancora da collaudare e allocate negli ampi reparti totalmente in disuso –:

   se i Ministri interpellati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

   se il Governo non reputi opportuno adottare le iniziative di competenza per verificare la continuità della tutela sanitaria, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, per i numerosi cittadini dell'agro nocerino-sarnese, considerata, in particolare, la situazione di emergenza pandemica in atto;

   se non si intenda valutare se sussistono i presupposti per adottare le iniziative di competenza volte all'esercizio di poteri sostitutivi, al fine di garantire un adeguato sistema di emergenza e urgenza, alla luce delle numerose criticità riscontrate nella provincia di Salerno.
(2-01303) «Villani, Nappi, Barbuto, Manzo».

Interrogazione a risposta in Commissione:


   GEMMATO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il mieloma multiplo è un tumore che colpisce un tipo particolare di cellule del midollo osseo, le plasmacellule. Le plasmacellule sono cellule del sistema immunitario che hanno il compito di produrre gli anticorpi per combattere le infezioni. La moltiplicazione abnorme ed incontrollata di una plasmacellula dà origine a una popolazione di cellule tumorali;

   la prognosi della malattia è notevolmente aumentata nel corso degli ultimi anni grazie a nuovi farmaci e ottimizzazione di strategie terapeutiche arrivando al momento ad un'aspettativa di vita media di circa 7 anni;

   la patologia risulta, però, ancora inguaribile in quanto, anche se le ultime linee terapeutiche consentono una remissione della malattia, resta comunque la certezza che la stessa si ripresenti in forma recidivante nel medio lungo periodo. Per questo motivo si è posta l'urgenza di mettere a disposizione dei malati terapie alternative e sperimentali emerse da recenti studi medici; le ultime terapie valide sono:

    a) la Car-t, ovvero Chimeric Antigen Receptor (cellule T con recettore chimerico dell'antigene), un tipo di trattamento in cui i linfociti T prelevati da un paziente vengono reinfusi nel suo organismo dopo essere stati modificati geneticamente in laboratorio per potenziarne l'azione contro il tumore;

    b) l'uso del farmaco Belantamab mafoditin (principio attivo Blenrep);

   riguardo al Belantamab, fonti di stampa riferiscono che «(...) grazie all'approvazione europea il farmaco è stato anche inserito nell'Expanded Access Program, che fino all'approvazione da parte di AIFA ne consente l'uso in particolari situazioni cliniche: grazie a questo programma, belantamab mafodotin è già stato fornito gratuitamente dall'azienda produttrice a 49 Centri in 15 Regioni per curare 70 pazienti che altrimenti non avrebbero avuto alcuna alternativa terapeutica(...)»;

   in particolare, il farmaco è stato autorizzato da Aifa con una procedura centralizzata che ha recepito l'originaria approvazione dell'Ema ed allo stato attuale è in corso la contrattazione del prezzo;

   in questa fase, dunque, i pazienti che necessitano di questo trattamento così importante non hanno ancora la possibilità di accesso a questa terapia;

   la terapia basata sull'impiego di questo farmaco è di fondamentale importanza per questo tipo di pazienti posto che gli stessi ripongono le proprie speranze di miglioramento e di vita proprio nel medicinale che attualmente non risulta disponibile a causa dei lunghi tempi relativi alle procedure autorizzative;

   in questo caso, così come in casi simili, appare necessario un intervento del Governo volto a porre in essere ogni utile iniziativa al fine di rendere disponibile la terapia in tempi brevi –:

   quale sia lo stato dell'iter autorizzativo e se intenda adottare iniziative di competenza volte all'accelerazione delle procedure dell'iter stesso, così da consentire ai pazienti che necessitano urgentemente del farmaco Belantamab di beneficiare della relativa terapia e di migliorare le proprie condizioni di vita.
(5-06582)

Interrogazione a risposta scritta:


   FITZGERALD NISSOLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 14 giugno 2021 è stato emanato il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla Covid-19 (certificato Covid digitale dell'Unione europea per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di Covid-19;

   il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all'articolo 1, ha stabilito che lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione degli agenti virali da Covid-19 è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 –:

   il citato decreto all'articolo 3 ha disciplinato ulteriormente l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19;

   con ordinanza del Ministro della salute del 29 luglio 2021, è stata modificata la disciplina degli ingressi in Italia dai Paesi esteri, a decorrere dal 31 luglio e fino al 30 agosto 2021. In particolare, l'ordinanza dispone che non vi sono limiti né obblighi di dichiarazione per gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo stato della Città del Vaticano e che le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità dei citati Paesi a seguito di una vaccinazione anti Sars-Cov-2 validata dall'Agenzia europea per i medicinali e di avvenuta guarigione, sono considerate equivalenti a quelle italiane. L'ordinanza, inoltre, modifica le regole di ingresso per le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti, in uno o più dei paesi di cui all'Elenco C e D dell'Allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

   con circolare del Ministero della salute sull'equipollenza delle certificazioni rilasciate dagli Stati terzi sono stati identificati i requisiti che devono riportare le certificazioni vaccinali e di guarigione emesse in altri Stati per potere essere valide in Italia; tali certificazioni hanno la stessa validità del green pass italiano, ma sono riconosciute solo per i quattro vaccini autorizzati dall'Ema. I Paesi per cui è riconosciuta la stessa validità sono quelli dell'area Schengen, Stati Uniti, Giappone, Israele, Canada, Irlanda del Nord e Gran Bretagna;

   restano, ancora esclusi innumerevoli altri Paesi, sia quelli in cui sono stati somministrati i vaccini approvati dall'Ema, sia quelli nei quali le immunizzazioni sono state effettuate con vaccini tipo SputnikV e Sinovac non ancora riconosciuti dalle nostre autorità responsabili della farmacovigilanza;

   in questi mesi estivi, molti connazionali stanno facendo rientro in Italia per andare a trovare famigliari e amici o al termine di un periodo di studi o di lavoro. Per molti di loro, quindi, anche queste nuove disposizioni non risolvono il problema dell'equiparazione al green pass delle certificazioni attestanti la loro vaccinazione, totale o parziale, effettuata nei propri Paesi di residenza extra Ue –:

   se e quali interlocuzioni siano in atto con le autorità sanitarie e governative dei Paesi extra Unione europea in cui risiedono connazionali iscritti all'Aire, al fine di ampliare nel più breve tempo possibile l'elenco degli Stati di cui l'Italia riconosce l'equipollenza delle loro certificazioni vaccinali con il nostro green pass;

   quali iniziative intenda mettere in atto per colmare il vuoto normativo che ancora resta per i molti casi di cittadini italiani residenti all'estero e che sono stati vaccinati – anche parzialmente – con vaccini ad oggi non riconosciuti dall'Unione europea, ma che – in ogni caso – hanno sviluppato una risposta anticorpale facilmente identificabile attraverso test sierologici e che pertanto, stante le attuali conoscenze, non possono sottoporsi ad ulteriore ciclo vaccinale con altro preparato.
(4-10039)

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta orale:


   ASCARI e GRIPPA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   dalla lettura di un articolo di giornale su www.ilfattoquotidiano.it l'interrogante ha appreso del caso di alcuni lavoratori della cooperativa Prestigio (che si occupa di logistica per la Ferrari) che, secondo il sindacato Si Cobas percepirebbero, «stipendi ridotti, violazione dei protocolli anti-Covid e pagamenti “grigi” in busta paga». Questi lavoratori sono soci della cooperativa Prestigio che ha preso l'attività in subappalto dalla multinazionale della logistica Dsv, fornitore della Ferrari. In Emilia-Romagna, molte aziende si servono di cooperative, rinunciando ad assumere direttamente gran parte dei lavoratori con evidenti conseguenze negative sul piano dei diritti dei lavoratori;

   il sindacato di base Si Cobas, a cui si sono rivolti alcuni dei lavoratori, denuncia alcuni fatti molto gravi, in particolare: i lavoratori percepirebbero stipendi ridotti per il mancato riconoscimento dei livelli contrattuali corretti; vi sarebbero asserite malattie non pagate, presunta evasione fiscale e contributiva visto che ogni mese ci sarebbero pagamenti «grigi» in busta paga fino a 600-700 euro (da quanto si legge i pagamenti «grigi» sono da intendere nel senso che in diversi cedolini degli ultimi anni, una parte del compenso è giustificata come «rimborso chilometrico esente», voce su cui la cooperativa non verserebbe imposte e contributi pensionistici) e presunta violazione dei protocolli anti-Covid;

   a tutto ciò si aggiunge il fatto per cui questi soci lavoratori avrebbero ricevuto una lettera che li esorta a non partecipare all'assemblea sindacale del Si Cobas (che non verrebbe riconosciuta come organizzazione legittimata a rappresentare i lavoratori) pena «sanzioni disciplinari». Nello specifico, in questo comunicato si legge che «L'adesione a un incontro che dovesse svolgersi fuori dal contesto legale di un'assemblea sindacale regolarmente costituita comporterà la conseguenza che chiunque si assenti dalla postazione lavorativa, per partecipare al predetto incontro, sarà riconsiderato assente ingiustificato e, pertanto, passibile di sanzioni disciplinari». E, inoltre, si invitano tutti i soci «a denunciare condotte di proselitismo irregolare, tentativi di indebito condizionamento, pressioni psicologiche o violenze fisiche che dovessero subire, rivolgendosi al preposto nonché al presidente, che prenderanno provvedimenti esemplari nei confronti dei responsabili». E infine si legge che: «Chi proseguirà nel promuovere e appoggiare condotte illegittime subirà i più duri provvedimenti disciplinari che la normativa di settore prevede»;

   per il sindacato di base Si Cobas, tutto ciò costituirebbe «esplicite minacce di licenziamento per chi intende anche solo partecipare a un'assemblea sindacale»;

   dalla lettura di un comunicato del Si. Cobas si apprende che questa pratica dei licenziamenti antisindacali sarebbe largamente diffusa presso molte altre aziende operanti in provincia di Modena, tra cui la C&P S.r.l., che avrebbe licenziato quattro lavoratori nel mese di luglio 2021, tra cui due delegati sindacali, con l'esplicita motivazione di aver preso parte ad uno sciopero. A ciò si aggiunge l'ulteriore grave fatto per cui alcuni lavoratori in sciopero sarebbero stati illecitamente sostituiti con altri dipendenti. Tutto ciò in violazione delle disposizioni sancite dall'articolo 28 della legge n. 300 del 1970, che disciplina la procedura volta alla repressione di «comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonché del diritto di sciopero». Ad esempio, la giurisprudenza (si veda Trib. Milano 13 marzo 2012) ha giudicato come antisindacale «il comportamento del datore di lavoro che sostituisca i dipendenti in sciopero...»;

   ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 dell'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori, il licenziamento discriminatorio determinato da motivi sindacali configura tanto un comportamento antisindacale idoneo a pregiudicare l'interesse collettivo del sindacato, quanto un atto illecito da sanzionare su impulso del singolo lavoratore;

   la libertà dell'organizzazione sindacale e il diritto di sciopero, tra i principi fondanti dell'ordinamento costituzionale, al fine del loro pieno ed effettivo esercizio, necessitano di tutele non solo in sede giudiziale ma anche sul piano della prevenzione in chiave antidiscriminatoria;

   pertanto, sarebbe necessario addivenire alla creazione di figure di garanzia o di tavoli permanenti presso le istituzioni locali che possano intervenire al fine di prevenire e reprimere tali condotte antisindacali da parte delle aziende, e i diversi casi di conflitti sindacali, a tutela dei diritti dei lavoratori nonché dell'ordine pubblico –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative ritengano opportuno adottare, per quanto di competenza, al fine di contrastare le presunte pratiche antisindacali che sarebbero diffuse presso alcune aziende della provincia di Modena, anche disponendo un'eventuale attività ispettiva presso le stesse ad opera dell'Ispettorato del lavoro, nonché promuovendo iniziative normative volte a una riforma del sistema cooperativo oggi affetto da scarsità di tutele sul piano dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici.
(3-02456)

UNIVERSITÀ E RICERCA

Interrogazione a risposta scritta:


   FUSACCHIA, CECCONI, FIORAMONTI, MURONI e LOMBARDO. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   in passato, si è assistito a una sproporzione tra i posti per i tfa (tirocini formativi attivi) sostegno attivati dalle università e quelli necessari a coprire il fabbisogno nelle scuole. Nel decidere la quantità di posti da assegnare ai singoli corsi di specializzazione, infatti, si creava una grave sperequazione nella distribuzione locale, che non teneva conto delle reali necessità di docenti di sostegno in ogni regione e creava invece una notevole inflazione del titolo di specializzazione in alcune regioni, con una conseguente perdita di valore dello stesso;

   tale situazione veniva riconosciuta anche dal Consiglio di Stato, che, con la sentenza n. 3655/21 del 10 maggio 2021, ha appurato gli errori commessi in occasione dell'ultimo Tfa sostegno, stabilendo che, in occasione del prossimo Tfa specializzante (il VI), gli atenei devono rispettare il fabbisogno territoriale di docenti di sostegno nella determinazione dei posti da mettere a bando;

   a titolo di esempio, in Piemonte, il fabbisogno di insegnanti da specializzare nel 2018 ammontava a 4.657 posti, ma nell'ultimo ciclo di Tfa sono stati autorizzati solo 200 posti. In Emilia-Romagna il fabbisogno di insegnanti da specializzare ammontava a 4.860 posti (oggi sono diventati 6.000), ma nell'ultimo ciclo di Tfa ne sono stati autorizzati solo 320;

   appare chiaro come sia mancata la necessaria preventiva consultazione tra le università e gli uffici scolastici regionali in merito ai fabbisogni di personale da specializzare per le attività didattiche di sostegno, portando a una distribuzione dei posti da assegnare ai singoli corsi di specializzazione che non tiene conto delle reali esigenze del territorio;

   in data 6 luglio 2021 il Ministero dell'università e della ricerca emanava il decreto n. 755 del 6 luglio per l'attivazione del VI ciclo del Tfa sostegno, senza, di nuovo, tenere conto, ad avviso dell'interrogante, delle reali esigenze del territorio. Infatti, risultano essere oltre 4.000 i posti attivati nelle università del Lazio contro i circa 400 in tutta la Lombardia. Questo comporterà senza dubbio un surplus di specializzati nelle Gps delle province del Lazio, ad esempio, mentre al Nord rimarrà una carenza di specializzati e molte persone, dunque, dopo essersi specializzate, neanche potranno lavorare su supplenza;

   l'emendamento Angrisani, approvato lo scorso anno proprio in relazione ai tfa sostegno, esonerando dalla prova preselettiva del tfa (di gran lunga la più difficile e selettiva) chi ha tre anni di servizio specifici sul sostegno, consentirà inoltre a migliaia di persone di acquisire la specializzazione con grande facilità, superando nella graduatoria provinciale per le supplenze chi ha invece superato tutte le prove d'accesso al tfa ma non ha anni di servizio maturati senza possedere il titolo di specializzazione –:

   come il Governo intenda garantire una preventiva consultazione delle università e degli uffici scolastici regionali in merito ai fabbisogni di personale da specializzare per le attività didattiche di sostegno;

   quali iniziative il Governo stia intraprendendo per risolvere il problema della sperequazione territoriale in occasione del VI ciclo di tfa specializzante;

   se e quali modifiche il Governo stia prevedendo di promuovere relativamente agli ordini di assegnazione di dette supplenze, per esempio diversificando in base all'anno di conseguimento del titolo di specializzazione, come già avviene per gli abilitati sulla materia, per garantire un'auspicabile continuità didattica.
(4-10043)

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

  Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta scritta Gallinella e altri n. 4-09694 del 2 luglio 2021 in interrogazione a risposta in commissione n. 5-06581.