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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Mercoledì 23 giugno 2021

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzione in Commissione:


   La IV Commissione,

   premesso che:

    l'articolo 213, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, disciplina le speciali competenze del soccorritore militare a cui è consentita l'applicazione di tecniche di primo soccorso nei limiti di quanto previsto da apposito Protocollo d'intesa descritto;

    l'articolo 1 del Protocollo d'intesa del 17 novembre 2008 tra Ministero della difesa, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al fine di regolamentare e approvare il percorso formativo e i compiti del soccorritore militare, stabilisce che: «Trattasi di un militare autorizzato ad eseguire esclusivamente nelle aree operative all'estero, nonché sui mezzi aerei ed unità navali impegnati in operazioni militari al di fuori degli spazi aerei e delle acque internazionali, attività di primo soccorso e trattamento dei feriti a scopo salvavita, successivamente descritte all'articolo 5, esclusivamente in caso di eventi che coinvolgano unità operanti in contesti in cui non esiste l'immediata disponibilità di personale sanitario.»;

    l'articolo 5 del Protocollo delimita le azioni autorizzate al soccorritore militare, disponendo che le stesse debbano essere limitate all'applicazione standardizzata di tecniche di primo soccorso che non richiedono alcuna diagnosi medica;

    le azioni consentite al soccorritore militare, ai sensi del citato articolo 5, sono così individuate: identificazione delle priorità di intervento in caso di più feriti; applicazione delle comuni tecniche di Basic Life Support and Defibrillation BLS(D), per il sostegno dei parametri vitali del ferito; emostasi per compressione; applicazione di lacci emostatici e di presidi sanitari a pronta azione emostatica; somministrazione di fluido-terapia con cristalloidi mediante opportuno accesso venoso; stabilizzazione delle fratture e appropriato utilizzo della tavola spinale nei traumi della colonna vertebrale; somministrazione di antidolorifici tipo «Tramadolo» per via sublinguale, di antinfiammatori non steroidei pervia intramuscolare; somministrazione di antibiotici per via intramuscolare, nei casi in cui l'arrivo dei soccorsi sanitari risulti ritardato e il ferito sia a rischio di complicazioni infettive;

    il programma formativo interforze per i soccorritori militari, allegato al Protocollo d'intesa, trae ispirazione dal Patrol Medical Course svolto dall'International Special Training Center (ISTC) di Pfullendorf in Germania;

    all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante «Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali», si introduceva una disposizione innovativa rispetto ai precedenti decreti di proroga delle missioni internazionali, in quanto tale norma autorizzava, nelle aree operative dove si svolgevano le missioni internazionali, in assenza di personale medico ed in casi di necessità, gli infermieri militari e i soccorritori militari a svolgere talune attività di primo soccorso non rientranti nelle ordinarie competenza del citato personale. Di fatto trasponendo il contenuto del protocollo d'intesa citato;

    il contesto internazionale che vede coinvolta l'Italia si presenta sempre più incerto, considerati i molteplici quadranti geografici nei quali insistono perduranti stati di crisi;

    il quadro securitario è caratterizzato da una diffusa instabilità e imprevedibilità, con strategie di sicurezza che devono tener conto non solo di minacce di tipo tradizionale, ma anche di tipo non convenzionale, come ad esempio quelle asimmetriche o ibride;

    da alcuni anni, le Forze Armate italiane sono impiegate in complesse operazioni militari all'estero e rappresentano uno strumento di politica estera fondamentale per promuovere i valori, i principi e gli interessi del nostro Paese nel delicato quadro strategico internazionale;

    i contingenti vengono schierati in quelle missioni che sono valutate maggiormente rispondenti agli interessi vitali nazionali, soprattutto nell'ambito delle organizzazioni internazionali e regionali di riferimento;

    attualmente l'Italia partecipa a 46 missioni internazionali, alcune delle quali sono maggiormente impegnative a causa del perdurare di situazioni di instabilità e di conflittualità, in particolare per quelle autorizzate nelle zone viciniore del Corno d'Africa, in Iraq e in Afghanistan, delle quali fanno parte anche unità delle Forze Speciali;

    i militari italiani impiegati nelle missioni internazionali operano in territori molto estesi, talvolta impervi e con un impiego delle unità molto parcellizzato, soprattutto per quel che concerne i reparti delle Forze Speciali e dove gli assetti sanitari non sempre possono essere immediatamente disponibili;

    nei teatri operativi, in seguito ad un ferimento per scongiurare lesioni molto gravi o mortali, è necessario assicurare una rapida e coordinata azione di evacuazione medica e rendere maggiormente efficaci i primi soccorsi tra cui il «buddy to buddy care», ossia il primo soccorso tra commilitoni;

    il Corso Nato Special Operations Combat Medic (Nsocm) è istituito allo scopo di formare operatori delle Forze Speciali Internazionali;

    il Corso Nsocm della durata complessiva di 24 settimane (due delle quali da svolgersi in ambiente ospedaliero presso l'ospedale universitario di Cork, Irlanda), è parte dell'offerta formativa-addestrativa in seno al cosiddetto Nato Global Programming, sviluppato dall'Allied Command Transformation (Act);

    l'obiettivo del corso succitato è quello di formare e qualificare personale delle Forze Speciali, al fine di garantire un adeguato supporto sanitario nei moderni scenari di impiego dove si deve operare in situazioni di grande isolamento;

    i percorsi formativi dei soccorritori militari delle Forze Speciali, addestrati all'estero e che hanno frequentato corsi avanzati e di maggiore durata rispetto ai previsti corsi nazionali, eccedono le effettive possibilità di intervento sul campo loro consentite dalla normativa vigente e sono le medesime limitazioni previste per quelli con periodi di formazione inferiore destinati al militare combattente non facente parte delle unità di elite;

    l'articolo 7 del Protocollo, di cui in premessa, prevede la possibilità di revisione e aggiornamento del testo, su richiesta delle parti,

impegna il Governo

a istituire un tavolo tecnico per la definizione, anche attraverso la modifica del protocollo di intesa del 2008, delle funzioni di soccorso che possono essere assegnate al soccorritore militare che opera presso le Forze speciali dei Corpi armati, in ragione della frequenza al corso Nato Special Operations Combat Medic (Nsocm) o a un corso equivalente e delle specifiche modalità d'impiego e di intervento delle stesse Forze speciali.
(7-00689) «Rizzo, Frusone, Aresta, D'Uva, Del Monaco».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:


   CIRIELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   da organi di stampa si apprende dell'allarmante notizia secondo la quale dieci migranti provenienti dal Bangladesh e giunti, attraverso la rotta libica, a Lampedusa sarebbero risultati positivi alla nuova e contagiosa variante, denominata «Delta», del COVID-19;

   gli immigrati in parola, come riportato dal «Giornale di Sicilia», sarebbero tutti asintomatici e in isolamento su una nave quarantena: e più precisamente, i casi di positività alla variante in questione sarebbero stati individuati già a fine maggio, attraverso il sequenziamento effettuato dal laboratorio regionale del Policlinico di Palermo;

   l'episodio sopra esposto rende di solare evidenza l'interconnessione tra i flussi migratori incontrollati e la diffusione del virus COVID-19, nelle sue varianti ancora più pericolose, e la cui diffusione rischia di rendere vani i sacrifici fatti dai cittadini fino ad ora;

   l'emergenza sanitaria continua, infatti, ad intersecarsi con l'inarrestabile flusso di migranti sulle coste italiane che, come riportato da Adnkronos, ha raggiunto quota 700 in poco più di 24 ore a Lampedusa con conseguente collasso dell'hotspot dell'isola nella struttura di contrada Imbriacola, che, a fronte di una capienza massima di 250 persone, è arrivata ad ospitarne più di mille;

   come è notorio, tra l'altro, la mutazione Delta del Coronavirus desta notevoli preoccupazioni in quanto – dai dati diffusi ad oggi – presenta un indice di trasmissibilità sei volte superiore alla media e raddoppia il rischio di ospedalizzazione rispetto alla variante cosiddetta Alfa (meglio nota come variante inglese) per ora prevalente;

   per rendere la misura esatta del pericolo minacciato dalla diffusione della variante in parola, a titolo esemplificativo, basta citare la notizia secondo cui nel Regno Unito, la variante Delta ha determinato un incremento dei contagi del 79 per cento nell'arco di una settimana, inducendo il Governo a rinviare di un mese la fase finale del suo piano di rimozione delle limitazioni introdotte per ridurre la diffusione del Coronavirus;

   appare, dunque, evidente la necessità di intervenire sulla gestione dei flussi migratori che, oltre ad essere un tema prioritario di ordine pubblico, è ormai inequivocabilmente una materia di ordine sanitario, attesa la stretta interconnessione tra i flussi migratori incontrollati e la diffusione di varianti del COVID-19, assai pericolose;

   decidere di rimanere inerti significherebbe accettare il rischio di veder gettare alle ortiche i sacrifici fatti dai cittadini italiani e pregiudicare in maniera irreversibile la campagna vaccinale e, conseguentemente anche la auspicabile ripresa della vita socioeconomica della nostra Nazione;

   ci si chiede con quale autorità il Governo potrebbe mai richiedere ulteriori sacrifici agli italiani, anche in ordine alle limitazioni delle loro libertà personali, se mostrasse una perdurante negligenza nella gestione dei flussi migratori che, come sopra affermato, rischiano di inficiare i risultati raggiunti nel contrasto dell'emergenza pandemica;

   appare, pertanto, doverosa una inversione di tendenza rispetto alle politiche gestionali dei flussi migratori sino ad ora adottate, in quanto, solo attraverso la difesa delle coste, sarà possibile tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini italiani –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, considerata la gravità gli stessi, quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di garantire una maggiore sicurezza e tutelare la salute dei cittadini; se il Governo non intenda adottare iniziative per rafforzare la gestione, il controllo e la prevenzione dei fenomeno della immigrazione irregolare;

   quale sia la posizione del Governo in ordine al cosiddetto «blocco navale» e, segnatamente, se condivida la necessità, l'opportunità e la legittimità di un «blocco navale» finalizzato a scongiurare la diffusione delle varianti del virus COVID-19, oltre che a difendere le coste italiane ed a contenere e contrastare la tratta di esseri umani.
(4-09613)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   TERZONI, SUT e MARTINCIGLIO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   l'Agenzia delle entrate, con circolare 30/E/2020, paragrafo 5 dedicato a cessione e sconto in fattura, ha ricordato che, per le persone fisiche, si fa riferimento al criterio di cassa «non emergendo elementi che possano determinare una diversa linea interpretativa» (paragrafo 5.1.1) e che, per gli «altri bonus» diversi dal Superbonus 110 per cento, non sono previste attestazioni per l'esecuzione o per la fine lavori (paragrafo 5.2.1);

   il quotidiano «Italia Oggi» del 26 maggio 2021 riporta che l'Agenzia delle entrate nel Videoforum Italia Oggi avrebbe confermato, che «...opzione per la cessione e/o sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata dall'avanzamento dei lavori (Sai) limitatamente agli interventi che fruiscono del 110 per cento. Qualora si tratti, invece, di detrazioni ordinarie (per esempio, 50 e 65 per cento) per le quali non siano stati previsti Sal, il contribuente ha facoltà di eseguire la detta scelta in qualsiasi momento, senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi. Così l'Agenzia delle entrate, in risposta a un preciso quesito posto...»;

   a mero titolo di esempio, se una persona fisica sostiene una spesa per il risparmio energetico (Ecobonus 65 per cento) attraverso bonifico parlante per euro 175,00, a fronte di una fattura per un costo complessivo di euro 500,00, con sconto in fattura del 65 per cento, si ritiene che il bonifico parlante sia condizione necessaria e sufficiente per l'invio della comunicazione dello sconto in fattura per euro 325,00 senza dover attendere lo stato di avanzamento degli interventi o l'ultimazione degli stessi;

   per l'Erario non sarebbe configurabile alcun tipo di danno in quanto il credito d'imposta in questione, pur essendo comunicabile e cedibile a partire dalla spesa, potrà essere materialmente compensato solo a partire dall'anno successivo;

   per comportamenti fraudolenti con lavori non eseguiti, l'Amministrazione applicherebbe gli strumenti di controllo, applicando eventualmente i relativi regimi sanzionatori;

   sono comparse tesi contrarie che pongono in discussione la correttezza dell'operato di migliaia di famiglie italiane –:

   se il Governo intenda, anche attraverso l'Agenzia delle entrate, chiarire la posizione riportata dal quotidiano «Italia Oggi» di cui in premessa;

   se, nella denegata ipotesi di smentita di tali principi, con migliaia di famiglie in difficoltà, si ritenga di specificare che l'invio della comunicazione per lo sconto in fattura prima del completamento dell'intervento non comporti conseguenze per i contribuenti in buona fede, nel caso in cui l'intervento sia stato completato e siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalle specifiche discipline (ad esempio comunicazione Enea).
(5-06307)

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   PIZZETTI. — Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. — Per sapere – premesso che:

   premesso che: il ponte di Casalmaggiore sul fiume Po, che collega le province di Parma e Cremona attraverso la strada statale 343 «Asolana», nei comuni di Colorno e di Casalmaggiore, è stato realizzato a partire dalla primavera del 1955 (e aperto nel 1958);

   negli ultimi anni ha mostrato in più occasioni gravi segnali di cedimento che ne hanno comportato la chiusura con i necessari interventi urgenti di ripristino e manutenzione, tantoché è stato riaperto al traffico con limitazioni di carico di velocità a partire dall'estate 2019 e con una «previsione di vita» residua stimata in 10 anni;

   per mantenere il ponte in esercizio e per consentirne il controllo, la provincia di Parma ha predisposto un sistema di monitoraggio strutturale dell'opera che verifica il peso dei veicoli in transito al fine di disincentivare il passaggio ai mezzi pesanti che trasportano carichi eccezionali;

   il Ministero delle infrastrutture pro tempore in sede di Conferenza Unificata, il 24 gennaio 2018 aveva approvato il finanziamento del nuovo ponte per 60 milioni di euro, nell'ambito della ripartizione delle risorse per il rifacimento di opere infrastrutturali nel bacino del Po, in vista però del passaggio ad Anas di alcune strade provinciali (tra cui la strada statale 343 «Asolana» e quindi del ponte), ha successivamente stralciato il finanziamento per Casalmaggiore, lasciando 1.500.000 euro alla provincia di Parma per la progettazione di fattibilità (decreto ministeriale n. 1 del 3 gennaio 2020);

   all'inizio del mese di aprile 2021 è avvenuto il passaggio delle strade dalla provincia di Parma ad Anas e pertanto il ponte Casalmaggiore-Colorno è entrato a far parte delle opere in gestione ANAS;

   la provincia di Parma sta realizzando lo studio del documento di fattibilità con l'analisi delle alternative progettuali al fine di individuare la soluzione tecnica più conveniente e quindi di avviare lo studio di fattibilità per il nuovo ponte sul Po tra Colorno e Casalmaggiore da costruire al posto di quello attuale;

   ed è in fase di elaborazione la convenzione tra Anas e provincia di Parma per la condivisione delle scelte progettuali e delle altre attività necessarie alla successiva realizzazione del ponte, e per regolamentare la gestione del sistema di monitoraggio strutturale del ponte;

   la rilevanza dell'opera e la sua indiscutibile strategicità nella rete di collegamento territoriale di una delle zone più congestionate, sono documentate dal fatto che, giornalmente, il ponte è percorso da un traffico sostenuto di circa 13.000 veicoli, di cui 2.000 Tir, essendo indispensabile per il collegamento tra le regioni Emilia-Romagna e Lombardia e per il collegamento delle province di Parma, Cremona e Mantova –:

   alla luce dei fatti esposti in premessa, quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda assumere, per quanto di competenza, per reperire le risorse necessarie per la realizzazione del nuovo manufatto in grado di rispondere in maniera definitiva alla necessità di ammodernamento di una delle infrastrutture di attraversamento del Po più importanti per il collegamento di aree ad alta intensità di traffico, di attività economiche e di popolazione;

   se non si ritenga di adottare iniziative per utilizzare parte delle risorse del Piano nazionale per la ripresa e resilienza (Pnrr) per la costruzione del nuovo ponte nel bacino del Po, in sostituzione di quello realizzato nel secolo scorso che presenta problemi strutturali e di sicurezza non più risolvibili con lavori di manutenzione, per poter consentire in sicurezza il passaggio dei mezzi pesanti e la ripresa delle comunicazioni commerciali in un territorio importantissimo per l'economia del Paese.
(5-06304)

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:


   SARRO, PENTANGELO, CASCIELLO e FERRAIOLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   come ampiamente riportato dagli organi di stampa a seguito delle indagini dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Torre Annunziata (Napoli) coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, in data 23 marzo 2021, è stata eseguita l'operazione denominata «Domino bis», che ha portato all'arresto di 16 esponenti apicali del clan D'Alessandro, storica consorteria criminale dell'area stabiese;

   nel corso delle indagini è emerso, grazie anche al contributo reso da alcuni collaboratori di giustizia, come la suddetta cosca malavitosa si sarebbe infiltrata nella sanità stabile, gestendo importanti appalti pubblici assegnati a ditte di riferimento, in particolare nel corso della recente emergenza sanitaria, in due settori strategici quali il trasporto degli ammalati con l'impiego di ambulanze ed il servizio di pulizia delle strutture sanitarie;

   la gravità di simili fatti è stata oggetto di circostanziata denuncia con atto di sindacato ispettivo n. 4-05205 pubblicato il 31 marzo 2021, nella seduta n. 309 del Senato della Repubblica;

   le vicende esposte, sintomatiche di un gravissimo inquinamento della gestione di fondamentali servizi della organizzazione sanitaria territoriale, hanno inciso gravemente sulla regolarità dell'operato della Asl Na3 che, a fronte di così pericolosi e diffusi fenomeni di permeabilità mafiosa, avrebbe dovuto vigilare ed intervenire alle prime avvisaglie;

   risulta, quindi, estremamente preoccupante che l'Asl Na3 non abbia posto in essere un'adeguata azione preventiva, rendendosi responsabile, ad avviso dell'interrogante, di una omissione di intervento per contrastare simili fenomeni di condizionamento camorristico –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative, per quanto di competenza, per procedere alla istituzione di una commissione di indagine per l'esercizio dei poteri di accesso e di accertamento ai sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo n. 267 del 2000, alla luce degli episodi innanzi riferiti che interessano l'azione amministrativa dell'Asl Na 3.
(4-09615)


   FRACCARO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, al termine di un complesso procedimento di accertamento, effettuato dal prefetto competente per territorio attraverso un'apposita commissione di indagine;

   ai fini dello scioglimento non è necessaria l'avvenuta commissione di reati, ma è sufficiente la possibile soggezione degli amministratori locali alla criminalità organizzata, mediante l'esistenza di elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti con la criminalità organizzata di tipo mafioso degli amministratori, ovvero su forme di condizionamento degli stessi che possano incidere negativamente sulla funzionalità degli organi elettivi;

   l'attività di indagine può avere ad oggetto anche il comportamento dell'apparato burocratico (segretario comunale, dirigenti o dipendenti) in ragione delle rilevanti responsabilità e competenze ad esso attribuite nell'ambito dell'organizzazione dell'ente;

   nel caso in cui, in esito alla suddetta verifica emergano elementi di collegamento con la criminalità mafiosa, il prefetto è tenuto a trasmettere al Ministero dell'interno una relazione, con l'indicazione degli eventuali provvedimenti necessari, anche ove non sussistano i presupposti per lo scioglimento dell'organo elettivo;

   da notizie riportate sulla stampa, con riferimento all'inchiesta «Perfido», il comune di Lona Lases viene descritto come permeabile alle infiltrazioni criminali;

   sempre da notizie di stampa, risulterebbe che alcuni dei soggetti attualmente sottoposti ad indagine avrebbero assunto ruoli pubblici nell'amministrazione comunale di Lona Lases –:

   se sia a conoscenza dei fatti indicati in premessa e se, a tale riguardo, abbia adottato iniziative, ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo n. 267 del 2000, per lo svolgimento di verifiche o accertamenti di competenza circa l'ipotesi di condizionamento dell'attività dell'amministrazione comunale di Lona Lases da parte della criminalità organizzata e, in caso affermativo, quale sia stato l'esito di tali verifiche.
(4-09616)


   FERRO. — Al Ministro dell'interno, al Ministro della transizione ecologica, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con atti di sindacato ispettivo n. 4-01046 del 2018, n. 4-07436 del 2020 e n. 4-08577 del 2021, tutti ad oggi ancora senza riscontro, l'interrogante denunciava la preoccupante situazione di degrado e illegalità in cui versa da tempo il campo rom della città di Lamezia Terme (Catanzaro), in località «Scordovillo», tra i più grandi del Meridione;

   è di questi giorni la notizia dell'operazione «Quarta chiave», condotta dalla procura distrettuale di Catanzaro guidata da Nicola Gratteri, che ha consentito di interrompere un traffico illecito di rifiuti e il pericoloso smaltimento attraverso i roghi tossici che periodicamente soffocavano la città;

   come spiegato da Gratteri «Abbiamo toccato un'organizzazione dedita a smaltire rifiuti in modo illegale da decenni. Molti degli odierni indagati hanno l'aggravante della reiterazione. Per loro è normale delinquere e inquinare ettari ed ettari di terreno. Per loro è normale incendiare rifiuti tossici, come accaduto nel 2019. [...] Abbiamo assistito a fenomeni di continuo inquinamento. C'era un fortino in mano a gruppi di persone – che non voglio criminalizzare in modo generico – dedite ai reati di inquinamento ambientale. Alcune porzioni di territorio sono contaminate anche da metalli pesanti in modo irreversibile»;

   secondo i dettagli svelati dal procuratore aggiunto vicario Capomolla: «Sono state emesse 29 misure cautelari. Siamo di fronte a reati che generano molto allarme sul piano ambientale e igienico e sanitario. L'attività di smaltimento di rifiuti pericolosi e non viene organizzata vicino all'ospedale grazie all'aiuto di ditte compiacenti che si prestano ad attività illegali nel conferimento, trasporto e deposito di rifiuti, utilizzando documenti contraffatti sulla tracciabilità. [...] Il trattamento dei rifiuti avveniva attraverso uno spregiudicato ricorso alla combustione nonostante l'area sia molto vicina all'ospedale. Il campo è totalmente sotto il controllo della comunità insediata ed è molto difficile effettuare controlli ed attività di indagine all'interno»;

   come accertato dagli inquirenti, il campo rom di Scordovillo è «un crocevia di criminalità», da tempo considerata una bomba ad orologeria pronta ad esplodere, ma nonostante negli anni si siano susseguite promesse, arresti e denunce, le istituzioni non hanno mai adottato gli opportuni provvedimenti;

   il primo sequestro preventivo risalirebbe, infatti, al 21 novembre 2006; un altro nel 2011, con il differimento dello sgombero di circa 30 giorni per permettere agli interessati di «arginare l'emergenza abitativa», ma, a distanza di pochi mesi, i primi rilievi effettuati dai Carabinieri del Noe di Catanzaro hanno tracciato i primi profili legati agli illeciti ambientali: «(...) rappresenta oramai un'autentica emergenza umanitaria ed ambientale al contempo da affrontare unicamente con lo sgombero immediato e la bonifica dell'area interessata dal campo rom, non essendo ipotizzabili strumenti alternativi (...). La scuola, che potrebbe rappresentare la via maestra per l'integrazione non fa il suo ingresso nel mondo rom e il campo, di converso, diventa ancor di più palestra per l'addestramento al crimine delle nuove generazioni», come scriveva nel 2011 il Pubblico ministero esaminati i campionamenti eseguiti dall'Arpacal che avevano evidenziato «un'elevata contaminazione di idrocarburi, piombo, cadmio e rame, con valori ben al di sopra della norma»;

   lo scenario emerso anche da quest'ultima operazione certifica che non sono più differibili lo sgombero del campo rom, che insiste su un'area di circa due ettari proprio a ridosso del presidio ospedaliero lametino «Giovanni Paolo II», e la bonifica della enorme discarica abusiva realizzata nell'accampamento –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere per risolvere l'annosa vicenda del campo rom della città di Lamezia Terme (Catanzaro), in località «Scordovillo», disponendo il progressivo sgombero del sito e facendo fronte al danno ambientale nell'area di cui in premessa.
(4-09619)

SALUTE

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

XII Commissione:


   VERSACE, BAGNASCO, BOND, NOVELLI e BRAMBILLA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 104, comma 3-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, ha previsto che, «al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità, in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Ssn provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, destinati a persone con disabilità fisica» e «con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi e protesi di cui al primo periodo e le modalità per garantire il rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale»;

   secondo il rapporto Istat «Conoscere il mondo della disabilità», pubblicato nel 2019, «la pratica sportiva rappresenta una opportunità di socializzazione e quindi di inclusione, come segnala il fatto che il 31 per cento delle persone con limitazioni gravi che praticano sport sono molto soddisfatte delle proprie relazioni sociali e tale quota scende al 16 per cento tra coloro che non praticano sport», rilevando il fatto che «la pratica sportiva aumenti la qualità delle relazioni sociali e del tempo libero in misura maggiore tra le persone con limitazioni gravi rispetto al resto della popolazione»;

   ad oggi, secondo quanto riferisce Il Post.it, sono 483 i decreti attuativi non ancora emanati, utili per rendere operative e concrete le leggi approvate negli ultimi due anni e, nel corso del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri «ha sottolineato l'importanza di una più celere adozione dei provvedimenti attuativi ai quali le norme di legge rinviano» illustrando un metodo operativo «consistente nell'assegnazione ad ogni Amministrazione di obiettivi da perseguire, con target specifici di decreti da adottare, a partire dai mesi di giugno e luglio 2021»;

   ad oggi, non risulta ancora emanato il decreto attuativo di cui all'articolo 104, comma 3-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 –:

   se non ritenga di adottare iniziative per l'emanazione del suddetto decreto, non più procrastinabile, utile a consentire l'accesso alla pratica sportiva dei cittadini con disabilità.
(5-06308)


   BOLOGNA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   con sindrome Long-Covid si intendono una serie di sintomi che il COVID-19, come malattia multiorgano, può avere con effetti duraturi su molti apparati del corpo umano indipendentemente dal livello di gravità con cui ne siano stati colpiti;

   secondo studi (Lancet) la sindrome non è rara: 3 pazienti su 4 dei ricoverati fino a sei mesi dopo soffrono di patologie multiorgano «coda» della polmonite interstiziale. Inoltre, il trauma può lasciare disagi psichici soprattutto nelle donne: ansia, depressione e insonnia. Infatti, se la mortalità per COVID-19 è maggiore nell'uomo, la sindrome «long-Covid» è più frequente nelle pazienti donne nelle quali sono maggiori le componenti autoimmuni, sia nella fase infettiva del virus che in quella successiva;

   tra i sintomi più diffusi vi sono stanchezza estrema, debolezza muscolare, nebbia cerebrale, emicrania, perdita di memoria, perdita di gusto e olfatto, insonnia, mal di gola e difficoltà nella deglutizione, postumi polmonari, dolori al petto, tachicardia;

   su «Cell Death Discovery» è stata avanzata l'ipotesi autoimmune che potrebbe giustificare la maggiore incidenza di questa sindrome nelle donne. Lo studio della comparsa di autoanticorpi nel siero del paziente e la caratterizzazione della specificità di questi autoanticorpi potrebbe essere un obiettivo importante per iniziare a identificare trattamenti personalizzati e specifici anche in base al sesso dei pazienti affetti da long-Covid;

   secondo uno studio (Brain Sciences) sui danni neurologici causati dal COVID-19, la sindrome potrebbe essere attribuita all'attività flogistica di tipo multisistemico del virus che, coinvolgendo il sistema nervoso centrale, determina lesioni neuroinfiammatorie e alterazioni emocoagulative. Infatti, già nella fase iniziale d'infezione, molti pazienti lamentano un'alterazione del senso dell'olfatto, del gusto e cefalea, segnali di uno spiccato neurotropismo dei virus;

   alcune regioni hanno creato ambulatori appositi per una sorveglianza con follow-up dei pazienti long-Covid. Vi è la necessità di fare ricerca sulla tipologia dei pazienti e continuare a monitorarli con forme di continuità assistenziale. Si favorirebbe così una presa in carico territoriale gestita con un approccio multispecialistico, anche nell'ottica del riconoscimento della cronicità e invalidità con eventuale coinvolgimento di Inps –:

   se il Ministro interrogato non ritenga di dover adottare iniziative per definire delle linee guida nazionali per pazienti long-Covid, monitorando gli indicatori di outcome e prevenzione, nell'ambito di un potenziamento della rete «ospedale-territorio» e della medicina di genere, per un'appropriata presa in carico dei pazienti con sindrome post-Covid.
(5-06309)


   LAPIA, CORDA, LEDA VOLPI, SAPIA e MASSIMO ENRICO BARONI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'utilizzo degli anticorpi monoclonali è uno strumento che sta ottenendo risultati sempre più soddisfacenti anche nella terapia oncologica;

   sono molti gli anticorpi monoclonali ad oggi sviluppati in grado di inibire i check point immunitari e di sbloccare quindi la risposta immune antitumorale;

   il loro utilizzo permette di indirizzare la cura soltanto contro il tumore, risparmiando il più possibile i tessuti sani;

   come già evidenziato in un'interpellanza presentata dalla sottoscritta e altri colleghi, attualmente la ricerca sta esplorando la possibilità di combinare la classica radio/chemioterapia e l'innovativa immunoterapia per ottenere percentuali di risposta sempre più alte;

   tra gli anticorpi monoclonali attualmente in fase di sperimentazione vi è il Brentuximab Vedotin, ma tale farmaco non può essere dispensato nelle strutture pubbliche a causa dell'assenza di protocolli;

   il suddetto anticorpo monoclonale, in base agli studi, sembrerebbe essere particolarmente efficace nei pazienti trapiantati d'organo: la sua specificità, infatti, è quella di eliminare le cellule tumorali senza aggredire il resto dell'organismo e, in particolare, l'organo trapiantato, consentendo al paziente di essere ancora candidabile ad un secondo trapianto d'organo, in caso di rigetto;

   l'utilizzo dell'anticorpo monoclonale Brentuximab Vedotin consentirebbe anche alla ricerca medico-scientifica di avere basi solide su cui lavorare per poter costituire un protocollo ad hoc –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare in relazione all'utilizzo dell'anticorpo monoclonale Brentuximab Vedotin e di altri anticorpi monoclonali nelle strutture sanitarie pubbliche.
(5-06310)


   BELLUCCI e GEMMATO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 21 agosto 2020 l'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha autorizzato la commercializzazione in Europa del farmaco Kaftrio (triplice composto Ivacaftor/Tezacaftor/Elexacaftor) per il trattamento di persone affette da fibrosi cistica di età pari o superiore a 12 anni con una mutazione F508del e una mutazione con funzione minima o due mutazioni F508del nel gene Cftr;

   la fibrosi cistica è una malattia genetica rara che colpisce circa 75.000 persone in tutto il mondo, di cui circa 6.000 in Italia, riducendone le aspettative di vita; è una malattia multisistemica progressiva che colpisce polmoni, fegato, tratto gastrointestinale, naso, ghiandole sudoripare, pancreas e organi riproduttivi;

   Kaftrio, assunto in associazione con Ivacaftor, è risultato efficace nel migliorare la funzione polmonare su pazienti affetti da fibrosi cistica di età pari o superiore a 12 anni, che soffrono, tra le altre cose, proprio di complicatissimi e pericolosi sintomi respiratori che rimandano, peraltro, all'emergenza da Covid-19;

   secondo quanto dichiarato da Donatello Salvatore, direttore del Centro regionale per la fibrosi cistica dell'Ospedale San Carlo di Potenza: «l'incremento di funzione respiratoria, il miglioramento dello stato di nutrizione e la riduzione del numero di infezioni polmonari acute costituiscono un avanzamento che finora avevamo intravisto solo nei pazienti affetti da FC con mutazioni gating, grazie a Kalydeco. La notizia dell'avvicinarsi del trattamento su larga scala dei pazienti eleggibili per la triplice combinazione era attesa da tempo da coloro che fino ad oggi non avevano alcuna alternativa terapeutica»;

   con determina n. 118-2020 dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), il Kaftrio è stato collocato nella sezione denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, conformemente all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158: la normativa stabilisce, infatti, che i farmaci debbano essere autorizzati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'approvazione dell'Ema e «automaticamente collocati» in una nuova classe di farmaci Cnn, dove «C» significa che il farmaco non è rimborsabile, mentre «nn» sta per «non negoziato»;

   sulla base di tale provvedimento, il farmaco diventa commercializzabile dopo che il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio abbia ottemperato a tutti gli eventuali obblighi previsti dalla decisione comunitaria e alle condizioni o alle limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale, e dopo aver comunicato ad Aifa il prezzo di vendita non negoziato e la data di inizio della commercializzazione del medicinale;

   si rende ora necessario attendere sia i fondamentali passaggi di valutazione del farmaco, sia in discussione con l'azienda farmaceutica relativa a prezzo e rimborsabilità;

   se per la maggior parte delle persone rimane una questione meramente commerciale, agli occhi dei pazienti affetti da fibrosi cistica e delle loro famiglie, è un tempo di attesa infinito che potrebbe cambiare le sorti del proprio futuro: da un lato, c'è l'orologio biologico della malattia; dall'altro, la mancanza di una data certa all'orizzonte –:

   se e quali immediate iniziative di competenza il Governo intenda assumere per velocizzare il processo di negoziazione per garantire la rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale del farmaco Kaftrio.
(5-06311)


   CARNEVALI, SIANI, DE FILIPPO, RIZZO NERVO, PINI e LEPRI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in data 8 giugno 2021, il Ministero della salute ha emanato la nuova circolare per la «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2021-2022», in anticipo di due mesi sulle analoghe raccomandazioni rispetto agli anni passati;

   vista l'attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione di Sars-CoV-2, il documento raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale, a partire dall'inizio di ottobre e, comunque, di offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili, in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione;

   già nella campagna vaccinale dello scorso autunno-inverno, nonostante le raccomandazioni poste nella circolare «Prevenzione e controllo dell'influenza: raccomandazioni per la stagione 2020-2021» e il pericolo della concomitanza tra il virus antinfluenzale e quello della Sars-Cov-2, alcune regioni, hanno avuto difficoltà nell'approvvigionarsi di un numero adeguato di dosi di vaccino antinfluenzale tale da coprire in tempo utile tutte le categorie raccomandate nella circolare stessa;

   ciò e avvenuto nonostante il Ministro interrogato si fosse attivato in tempo, inviando alle regioni e alle province autonome, una richiesta di informazioni circa le eventuali difficoltà organizzative nella conduzione delle campagne vaccinali nei tempi previsti dalla circolare ministeriale, sia tenendo successivamente una teleconferenza sempre con le regioni e le province autonome, al fine di acquisire informazioni sulla campagna vaccinale, in particolare sul numero di dosi di vaccino ordinate e distribuite e sulle possibili carenze;

   inoltre, l'azienda farmaceutica Novavax sta investendo in un vaccino unico sia per il Covid che per l'influenza (ha già pubblicato i dati della fase tre di sperimentazione) che potrebbe essere pronto in autunno ad inizio della campagna vaccinale antinfluenzale, mentre le aziende Pfizer e Moderna dovrebbero essere pronte, se le fasi sperimentali avranno successo, nell'autunno 2022 con un vaccino Rna sia per il Covid che per l'influenza –:

   a fronte della circolare emanata all'inizio di aprile 2021 sull'avvio della campagna vaccinale antinfluenzale 2021-2022 e della possibile disponibilità di un unico vaccino sia per influenza che per il Covid, quale sia, ad oggi, l'iter di acquisto delle dosi di vaccino nelle singole regioni e se già siano state segnalate delle difficoltà nell'approvvigionamento di un numero sufficienti di dosi tale da coprire, almeno, le categorie maggiormente a rischio.
(5-06312)


   NAPPI, D'ARRANDO, FEDERICO, IANARO, MAMMÌ, MISITI, PENNA, PROVENZA, RUGGIERO, SPORTIELLO e VILLANI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   le indicazioni per la riorganizzazione dei servizi socio economico sanitari come dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), evidenziano la necessità di una riforma strutturale urgente che possa rafforzare il Sistema sanitario nazionale e rispondere alle carenze emerse durante l'emergenza sanitaria dettata dalla pandemia da COVID-19;

   è necessaria una riforma che consenta un utilizzo ottimale delle risorse, mediante processi organizzativi che considerino prioritaria la qualità dell'assistenza e mettano al centro la tutela della salute, con la presa in carico della persona, fino al raggiungimento degli obiettivi terapeutici;

   presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stata prevista l'istituzione di una Cabina di regia preposta in via generale per esercitare poteri di «indirizzo, impulso e di coordinamento generale» sull'attuazione degli interventi del piano;

   essa prevede la presidenza del Presidente del Consiglio dei ministri, la partecipazione dei Ministri competenti, in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta; la partecipazione dei presidenti di regioni e delle province autonome, allorché siano esaminate questioni di competenza di quella regione o provincia il presidente della Conferenza delle regioni e province autonome, quando le questioni concernano più regioni; possono essere altresì invitati, in ragione della materia trattata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi, ed i referenti o rappresentanti del «partenariato economico e sociale»; tra i suoi compiti figura altresì la trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato di attuazione del Piano, con cadenza semestrale;

   si auspica che una così ampia condivisione, anche sulla base delle indicazioni ricevute dalle commissioni competenti di Camera e Senato, possa portare ad una scelta condivisa di nuovi modelli assistenziali e lo sviluppo di un piano sanitario atto a stabilire le migliori pratiche, gli opportuni aggiustamenti, i necessari cambiamenti;

   dunque, diventa indispensabile avviare al più presto questo confronto costruttivo e di collaborazione, affinché ciascuno possa dare il proprio contributo e prestare la giusta attenzione alle esigenze concrete, al fine di rendere il Servizio sanitario nazionale realmente fruibile nella qualità dell'assistenza e rispondente alle necessità di prevenzione e cura, anche allineando i servizi ai bisogni della comunità e dei pazienti, piuttosto che riproporre il modello aziendale con solo creazioni di strutture e presidi territoriali –:

   alla luce di quanto esposto in premessa, quali iniziative di competenza intenda adottare per declinare le linee strategiche di utilizzo delle risorse indicate dal Pnrr per il Servizio sanitario nazionale, posto che tali linee, lungi dal diventare immediatamente applicabili, hanno la necessità di essere identificate e costruite.
(5-06313)


   NOJA e DEL BARBA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   come riportato dalla stampa il 4 giugno 2021, il direttore dell'Aifa, Nicola Magrini ha dichiarato che i guariti dal Covid hanno la possibilità di vaccinarsi entro sei mesi dalla guarigione e devono vaccinarsi con una dose singola. Il direttore ha spiegato, inoltre, che, per questi soggetti, la seconda dose di vaccino virus andrebbe evitata in quanto sarebbe causa di un affaticamento del sistema immunitario;

   queste raccomandazioni sembrano essere state recepite dagli attuali protocolli di vaccinazione adottati nel Paese, salvo lasciare qualche dubbio interpretativo in particolare circa la necessità di evitare la seconda dose per i guariti da Covid in quanto «affatica il sistema immunitario»;

   sebbene manchi un chiarimento specifico, è logico supporre che la scelta del termine di 6 mesi sia dovuta alla constatazione statistica della presenza di una quantità sufficientemente alta di anticorpi a seguito dell'infezione da Covid-19 entro il termine del sesto mese dalla guarigione del contagio;

   di conseguenza, non è chiaro a quali condizioni la necessità di evitare la seconda dose di vaccino valga anche per chi fosse risultato guarito da oltre 6 mesi. Sembrerebbe, sempre secondo queste frammentarie informazioni, esservi un potenziale conflitto tra la garanzia di salute del paziente e una maggior certezza della sua copertura vaccinale, tanto più statisticamente significativa quanto più il termine di guarigione rimanga di poco superiore ai 6 mesi;

   questa valutazione, a livello statistico, va definitivamente e meglio chiarita, mentre, al contrario, nel caso del singolo paziente dove la diagnostica abbia mostrato un livello di presenza anticorpale elevato, paragonabile a quello statisticamente preso a riferimento per i guariti entro i 6 mesi, la somministrazione di una seconda dose di vaccino sarebbe analogamente da sconsigliare o meglio evitare del tutto;

   a parere degli interroganti sarebbe opportuno adottare iniziative affinché, oltre i sei mesi dalla guarigione dal Covid-19, sia disposta una valutazione sierologica per valutare la necessità di una seconda dose di vaccino, ciò con particolare riferimento ai soggetti già provati duramente dall'infezione Covid-19 –:

   quali chiarimenti intenda fornire il Governo, per quanto di competenza, in merito ai parametri che hanno portato a scegliere la soglia di sei mesi per stabilire questo differente trattamento tra guariti Covid-19 e, conseguentemente, se intenda chiarire su quali basi si possa stabilire se somministrare la seconda dose di vaccino ai guariti di Covid-19 da oltre sei mesi.
(5-06314)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   GEMMATO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto si evince da fonti di stampa, sembrerebbe che, entro la fine dello stato di emergenza epidemiologica determinata dalla diffusione del virus Sars-Cov-2, «...l'ospedale “grandi emergenze” della Fiera del Levante di Bari dovrà essere smantellato, in quanto non è dotato di autorizzazioni ma è stato realizzato sulla base delle deroghe di protezione civile...»;

   la stampa riferisce che la predetta determinazione sarebbe stata deliberata a gennaio 2021 dall'assessorato all'urbanistica del comune di Bari e lo avrebbero ribadito ai collaudatori dell'opera nominati dalla regione, specificando che «Laddove l'amministrazione appaltante intendesse programmare di continuare ad utilizzare la struttura realizzata anche oltre lo stretto periodo di emergenza sanitaria, dovrà a quel punto dotarsi dei titoli autorizzativi richiesti dal Dpr 380/2001»;

   le cronache riferiscono che, per consentire all'ospedale di proseguire nelle sue funzioni, anche oltre il termine dello stato di emergenza in atto, «...la Regione dovrebbe ottenere il permesso a costruire che però non può nemmeno essere chiesto perché la destinazione urbanistica della Fiera del Levante non è conforme. Ma poi servirebbero anche il Certificato di protezione incendi, la certificazione antisismica e le certificazioni di conformità degli impianti, oltre naturalmente all'accreditamento sanitario...»;

   come già evidenziato nell'interrogazione a risposta in commissione 5-05385, annunciata nella seduta n. 459 di giovedì 18 febbraio 2021, anche la stampa ha evidenziato nuovamente un aumento delle spese per i lavori di realizzazione dell'ospedale che sono passati da «8,46 a 18,9 milioni di euro, per effetto di cinque “ordini di servizio”...» disposti sempre per effetto «...dell'utilizzo delle deroghe di Protezione civile...»;

   in merito ai predetti ordini di servizio, inoltre, i collaudatori avrebbero affermato alla stampa che «in un regime di gestione dell'appalto “ordinario”, ovvero soggetto alle prescrizioni correnti delle normative di settore, tali modalità non sarebbero state possibili. Ciò in quanto la facoltà del Direttore dei Lavori di ordinare interventi nell'ambito della propria funzione, e quindi senza ricorrere all'istituto della variante in corso d'opera, è molto limitata». Ed è proprio questo che hanno spiegato i tecnici della regione sentiti in procura come testimoni: «sono le norme straordinarie – hanno spiegato – ad avere reso possibile la realizzazione dell'ospedale, comprese le ingenti spese impreviste...»;

   così come già osservato nella predetta interrogazione a risposta in commissione 5-05385, appare evidente che sarebbe stato meno oneroso e più semplice e funzionale disporre la realizzazione e la distribuzione dei posti letto di terapia intensiva attualmente in funzione all'ospedale «grandi emergenze» della Fiera del Levante di Bari tra i reparti Covid-19 già attivi nelle varie strutture sanitarie pubbliche in Puglia, evitando così di investire ingenti risorse pubbliche per realizzare una nuova struttura che, di fatto, dovrebbe essere smantellata a breve –:

   se non intenda valutare l'opportunità di adottare iniziative, per quanto di competenza, al fine di accertare, per il tramite dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, con riferimento ai provvedimenti relativi alla realizzazione della struttura sanitaria pubblica citata in premessa, la regolarità della gestione amministrativa e contabile e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche poste in essere dall'amministrazione della regione Puglia, finalizzando l'attività ispettiva alla verifica dell'economicità, dell'efficacia e dell'efficienza dell'investimento e dell'opera realizzata.
(5-06306)

Interrogazione a risposta scritta:


   PORCHIETTO e NOVELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il Regolamento europeo 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano ha stabilito che consolidate procedure di ricostituzione e marcatura di radiofarmaci – impiegati sia nel contesto di studi clinici profit e no profit – possano essere eseguite dalle strutture ospedaliere al di fuori degli ambiti delle Good Manufacturing Practices (Gmp);

   il regolamento consente così di superare l'articolo 16 del decreto legislativo n. 200 del 2007, che stabilisce come le strutture ospedaliere non siano obbligate a richiedere l'autorizzazione Gmp, purché i radiofarmaci sperimentali – sia diagnostici che terapeutici – siano impiegati in ambito di sperimentazione no profit, sussistendo invece l'obbligo della certificazione Gmp per le sperimentazioni cliniche profit;

   al contrario, la norma contenuta nel nuovo regolamento comunitario riconosce in queste procedure di ricostituzione una semplice manipolazione di radiofarmaci già integralmente realizzati da stabilimenti industriali che operano in Gmp e – in ragione di ciò – uniforma i requisiti richiesti alle radiofarmacie ospedaliere in caso di ricerca sponsorizzata a quelli previsti per gli studi no profit, non richiedendo nello specifico l'autorizzazione Gmp;

   l'operatività della norma è attualmente congelata a causa del mancato adempimento da parte di Ema della realizzazione di un portale e di una banca dati europei (articoli 80 e 81 regolamento 536/2014) sulle sperimentazioni cliniche;

   alcuni Paesi europei, in attesa della piena attuazione delle infrastrutture digitali, hanno comunque reso operativo il regolamento. Nel caso della Francia, ad esempio, si è provveduto all'identificazione di una qualified person dotata delle competenze volte a certificare l'applicazione di condizioni GMP-like riconoscendo l'importanza di non ritardare l'adozione di misure fondamentali per la ricerca nel settore e di acquisire massa critica nei risultati degli studi clinici;

   per i pazienti italiani è pressoché impossibile oggi accedere a studi clinici di fase I, II, III che prevedono l'impiego dei radiofarmaci, malgrado il nostro Paese sia sede di numerosi centri di eccellenza nel campo della medicina nucleare che potrebbero dare un contributo fondamentale alla ricerca in oncologia;

   si sta assistendo a uno sviluppo impetuoso della ricerca sui radiofarmaci sia diagnostici che terapeutici soprattutto in ambito oncologico, dove le terapie radiocellulari di ultima generazione dimostrano di poter dare risposte decisive ai bisogni non raggiunti dei pazienti;

   il prolungarsi della situazione di attesa dell'attuazione della nuova normativa penalizza fortemente i pazienti e la comunità scientifica, di fatto privata di un ambito di ricerca rilevante per il futuro dell'oncologia –:

   se il Ministro intenda adottare ogni iniziativa di competenza per pervenire – come già accaduto in altri Paesi europei – alla piena attuazione del regolamento 523/2014, consentendo la ripresa dell'attività di ricerca clinica profit su questi preparati sul nostro territorio e superando l'attuale situazione di stallo.
(4-09617)

SUD E COESIONE TERRITORIALE

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per il sud e la coesione territoriale, per sapere – premesso che:

   le risorse residue della programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e quelle previste ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d) di cui alla legge di bilancio 2021 possono essere destinate ad interventi che abbiano una progettualità più avanzata e che siano di rilevante e strategico impatto per le comunità locali;

   la circonvallazione di Palermo rappresenta l'asse di collegamento tra le due autostrade Palermo-Catania-Messina e la Palermo-Mazara del Vallo, nonché porta di ingresso e di uscita alla città; gli interventi per mettere in sicurezza quest'arteria stradale di rilevanza strategica per la mobilità e l'economia della Sicilia occidentale sono attesi da oltre vent'anni e, come chiarito dal Provveditorato alle opere pubbliche, sono indifferibili e urgenti; tale strategicità e urgenza è testimoniata anche dallo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna opera, trasmesso a metà giugno 2021 alle commissioni parlamentari competenti per il relativo parere; nello schema di decreto il Governo ha inserito la nomina di un commissario per 3 interventi relativi alla circonvallazione di Palermo (Raddoppio della circonvallazione di Palermo - progetto relativo ai lavori di costruzione dei ponti laterali sul fiume Oreto; completamento dei lavori di costruzione del raddoppio della circonvallazione di Palermo da via Altofonte a via Belgio - progetto relativo ai lavori di costruzione dello svincolo Perpignano; lavori di risanamento della struttura in cemento armato e interventi da realizzare sul Ponte Corleone); peraltro si tratta dell'unico commissariamento per infrastrutture di competenza comunale (tutti gli altri riguardano infrastrutture di competenza statale);

   è in corso la revisione del progetto esecutivo dell'intervento «Raddoppio della circonvallazione di Palermo - Progetto stralcio relativo ai lavori di costruzione per i ponti laterali sul fiume Oreto», finanziato parzialmente con risorse del Fondo sviluppo e coesione nell'ambito del Patto per Palermo con 5,3 milioni di euro con un fabbisogno ulteriore stimato in circa 16 milioni di euro;

   è in corso l'aggiudicazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento «Raddoppio della circonvallazione di Palermo - 2° stralcio Lotto B - Da via Altofonte a via Belgio - svincolo Perpignano e sovrappassi pedonali», finanziato parzialmente con risorse del Fondo sviluppo e coesione nell'ambito del patto per Palermo con 4,6 milioni di euro con un fabbisogno ulteriore stimato in circa 30 milioni di euro;

   è stato avviato l'iter per la progettazione definitiva ed esecutiva dei «lavori di risanamento della struttura in cemento armato e interventi da realizzare sul Ponte Corleone», con finanziamento del Ministero dell'interno di 1,45 milioni di euro (decreto direttoriale del 7 dicembre 2020 ai sensi del comma 51-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) non vi è ad oggi alcuna copertura finanziaria per la realizzazione dei lavori;

   il commissariamento dei sopra citati interventi, già parzialmente finanziati con risorse del fondo sviluppo e coesione 2014-20, dovrebbe garantire priorità assoluta nella copertura dell'intero fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione degli stessi;

   presentano inoltre carattere di urgenza per la sicurezza dei collegamenti delle periferie alla circonvallazione di Palermo, la realizzazione della bretella di collegamento di via Tritone con via Nicoletti (fabbisogno di circa 5 milioni di euro) e dei collegamento tra la strada provinciale n. 38 e l'autostrada A19 Palermo-Catania (fabbisogno di circa 5 milioni di euro), entrambi allo stadio di progetto definitivo –:

   se intenda adottare le iniziative di competenza al fine di avviare una interlocuzione col comune di Palermo e con gli altri livelli amministrativi per garantire, mediante le risorse residue della programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e quelle previste ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d) di cui alla legge di bilancio 2021, il finanziamento degli interventi infrastrutturali strategici per il capoluogo siciliano citati in premessa e in avanzato stadio progettuale (messa in sicurezza e raddoppio Ponte Corleone, svincolo Perpignano, bretella Via Nicoletti e collegamento strada provinciale 38-A19).
(2-01263) «Varrica».

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta scritta:


   STUMPO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   Ises è una società cooperativa con sede in Eboli per la quale il 3 marzo 2016, con una posizione debitoria di circa 12 milioni di euro, è stata indirizzata al Ministero dello sviluppo economico un'istanza di liquidazione coatta;

   il Ministero dello sviluppo economico il 19 aprile 2016, con decreto n. 159, nominava commissario liquidatore, Angela Innocente;

   nel 2014 e nel 2015, l'Asl di Salerno ha adottato atti deliberativi (1018/2014, 1019/2014, 174/2015), specificando in capo all'Ises la carenza dei requisiti per l'accreditabilità;

   nel 2014 la regione Campania ha escluso la Ises dal novero delle strutture accreditate con il servizio sanitario regionale per svolgere attività riabilitative;

   il Tar Campania, sezione di Salerno (sentenze n. 1904 del 2015 e n. 1662 del 2015), e il Consiglio di Stato (sentenza n. 683 del 2017) hanno confermato l'efficacia degli atti dell'Asl Salerno e della regione Campania;

   con le note 1562 del 27 ottobre 2014 e 1261 del 3 luglio 2015, l'Asl di Salerno ha disposto il «trasferimento presso altre strutture abilitate di pazienti in carico all'Ises, essendo quest'ultima non più autorizzata»;

   il 2 febbraio 2018, Ises ha ceduto alla Nuova Ises Società cooperativa sociale il ramo d'azienda costituito dal complesso di beni finalizzati all'attività di assistenza socio-sanitaria in favore di soggetti svantaggiati, per un prezzo convenuto di 850 mila euro;

   tale contratto non ha avuto regolare esecuzione, giacché diversi ratei per l'importo complessivo di euro 350.000 (alla data del 31 dicembre 2020) non sono stati pagati;

   un gruppo di ex soci lavoratori della Ises, con crediti da lavoro per 15 mensilità, hanno firmato un atto di invito e di diffida stragiudiziale dal momento che la Nuova Ises risultava inadempiente chiedendo la retrocessione del ramo d'azienda;

   nel febbraio 2017 l'amministrazione comunale di Eboli ha affidato alla Ises un immobile di proprietà del comune, denominato Centro polifunzionale dei SS. Cosma e Damiano, Casa del pellegrino, concesso a condizione che fosse riservata una destinazione d'uso a casa di accoglienza per i pellegrini;

   l'affidamento all'Ises si sarebbe dovuto giustificare sul presupposto dell'impossibilità di sospendere l'attività assistenziale per i degenti laddove: a) l'Ises non poteva più per legge prestare alcuna assistenza sanitaria, tantomeno riabilitativa, già dal 2014; b) l'Asl di Salerno aveva già reperito altre strutture accreditate idonee a provvedere al ricovero di tutti gli udenti dell'Ises;

   l'affidamento illegittimo all'Ises ha determinato la revoca del finanziamento da parte dell'Unione europea e della regione Campania, e, poi, in data 8 giugno 2021, il rinvio a giudizio per abuso di ufficio del sindaco e della giunta comunale, nonché del presidente della Cooperativa Nuova Ises e del commissario liquidatore di Ises in Lca innanzi al tribunale penale di Salerno, II sezione penale, udienza del 4 ottobre 2021;

   la Corte dei conti, in data 13 aprile 2021, ha contestato agli amministratori del comune di Eboli il danno patrimoniale da sviamento delle finalità di pubblico interesse conseguente alla violazione del vincolo di destinazione impresso al contributo/finanziamento comunitario concesso al comune di Eboli dalla regione Campania per la realizzazione del Centro polifunzionale denominato dei «Santi Cosma e Damiano» –:

   quali iniziative urgenti intenda assumere, per quanto di competenza, per ricondurre la gestione della liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Ises nell'ambito dell'ordinaria e buona gestione, anche valutando l'eventuale revoca dell'attuale commissario e la nomina di uno nuovo alla luce delle criticità rappresentate in premessa.
(4-09620)

TRANSIZIONE ECOLOGICA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   LUCIANO CANTONE. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la città di Catania ha un'elevata vocazione turistica soprattutto nel periodo estivo grazie alla presenza del mare ma, essendo sprovvista di un'adeguata rete fognaria, ormai da tanti anni, con l'avvio della stagione balneare il problema dell'inquinamento della Playa e di parte della scogliera risalta alle cronache e le denunce si acuiscono;

   come si apprende dal giornale on line lasiciliaweb.it ogni anno per consentire in estate la balneazione nella zona della Playa, poiché in quella zona nel periodo non estivo tutti gli scarichi non vengono depurati, si blocca il corso di determinate acque interessate dall'inquinamento e così si impedisce il loro sversamento in mare; ma quest'anno ciò non è stato fatto determinando ancora di più la compromissione ambientale e paralizzando l'attività degli stabilimenti balneari a causa delle acque sporche;

   si apprende dal giornale online cataniatoday.it del 15 aprile 2021 che il procuratore della Repubblica a Catania Carmelo Zuccaro durante un'audizione sul tema della depurazione delle acque reflue in Sicilia da parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati ha sottolineato sia l'inadeguatezza della rete fognaria di Catania che dell'impianto di depurazione di Pantano D'Arci;

   il sistema fognario di Catania si basa su due grosse condutture, una delle quali è il cosiddetto allacciante, progettato negli anni '50 e questo presenta criticità;

   in sede di audizione, il procuratore Zuccaro sottolinea come sulla città ricadono 15 procedure di infrazione e che questo sistema provoca per la sua inadeguatezza danni ambientali di portata rilevante e l'unico modo per evitarli sarebbe di procedere a finanziamenti e progettazioni adeguate di opere pubbliche che non sono invece mai state portate a compimento;

   dalle parole del procuratore gli impianti di depurazione esistenti nel territorio di Catania dunque sarebbero assolutamente inadeguati rispetto alla funzione che dovrebbero svolgere e l'impianto di depurazione di Pantano d'Arci, se funzionasse, dovrebbe interessare un bacino di oltre 540 mila utenti; invece, purtroppo, attualmente serve soltanto circa 70 mila;

   ancora si apprende che dopo l'incontro con i rappresentanti dei balneari è stato fissato un vertice in prefettura con la presenza degli enti competenti per cercare di trovare una soluzione al problema;

   non può non evidenziarsi quella che l'interrogante giudica l'inefficienza della politica del comune, viste l'imminenza della stagione estiva e la grave ricaduta ambientale sulla salute dei cittadini e sull'economia della città, già afflitta dall'emergenza pandemica da Covid-19 –:

   se il Governo sia a conoscenza della grave situazione in cui versa la città di Catania dal punto di vista del danno ambientale e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda intraprendere per evitare ricadute sulla salute dei cittadini sull'ambiente e sull'economia della città;

   se, nell'ottica di un nuovo indirizzo di tutela prioritaria dell'ambiente, non intendano adottare iniziative per prevedere finanziamenti con obiettivi prefissati che possano portare ad una soluzione definitiva della questione.
(5-06305)

Interrogazioni a risposta scritta:


   RAMPELLI, CIRIELLI, FRASSINETTI, VINCI, RIZZETTO, FERRO, BELLUCCI e BUTTI. — Al Ministro della transizione ecologica, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   continua l'abbattimento dei pini mediterranei in diverse regioni italiane, con scenari spettrali a Villa Glori e Villa Ada a Roma, ribattezzate dai comitati di quartiere «le vallate della morte»;

   solo a Villa Glori sono stati abbattuti 70 esemplari, a Roma sono oltre 300, nel Lazio circa 800, in tutta Italia si parla di un'ecatombe di migliaia di alberi giudicati «pericolosi» o malati; una strage di polmoni verdi che sta creando un danno ambientale e paesaggistico enorme, senza peraltro un'adeguata comunicazione ai cittadini; in molti comuni il regolamento del verde impone, infatti, che, in caso di necessità di abbattimento, venga data ampia comunicazione e preventiva motivazione comprovata da perizie con cartellonistica. A Roma lo stesso regolamento prescrive la clausola della pausa da aprile a luglio di qualsivoglia intervento sugli alberi per tutela delle nidificazioni;

   dalle poche informazioni disponibili, si tratterebbe del taglio di pini segnalati pericolosi dal monitoraggio visivo, effettuato tra il 2017 e 2018, mentre non risultano studi adeguati a comprendere se esista una modalità d'intervento per sostenere i fusti e contrastare con efficacia parassiti, sempre circolati specialmente nei grandi parchi;

   da Roma, in corso Trieste nell'area Tiburtina fino alla Riserva di Procoio, nell'Agro pontino e in Campania si moltiplicano le proteste dei comitati e si raccolgono migliaia di firme per chiedere di porre fine al disboscamento e all'abbattimento di alberi secolari espressione della storia di interi territori, che oggi rischia di essere cancellata;

   ogni indignazione e protesta a oggi risulta, purtroppo, inascoltata;

   anche le associazioni di quartiere e i commercianti di Corso Trieste a Roma hanno fatto muro contro la decisione dell'amministrazione capitolina, nella convinzione che «La decisione di stravolgere completamente l'aspetto e l'ambiente di una delle strade più belle e suggestive di Roma, eliminando un'alberata storica che presenta tutte le caratteristiche richieste dalla legge per essere dichiarata monumentale è tutt'altro che "ovvia". Al contrario, essa sarebbe di tale devastante portata da richiedere il bando di una gara di progettazione per ridisegnare l'aiuola centrale del Corso. E ciò pur nella consapevolezza che nessun'altra specie vegetale potrebbe mai eguagliare il beneficio di salubrità, mitigazione del microclima e la qualità estetica assicurati dallo spettacolare doppio filare di Pinus pinea»;

   secondo gli agronomi del dipartimento ambiente del Campidoglio, i pini della Capitale, «sono circa un milione, se si comprendono le pinete e le riserve fino al litorale», aggrediti dalla cocciniglia tartaruga;

   la zona a nord di Roma è particolarmente infestata dal parassita, come evidenziato lo scorso settembre dal Comitato fitosanitario nazionale: «Allo stato attuale la Cocciniglia tartaruga si ritiene sia diffusa su gran parte del territorio incluso nel perimetro del Gra con ulteriori propaggini a nord, lungo la via Flaminia (quartiere di Saxa Rubra), nei quadranti sud-sud est formando un settore circolare che comprende le direttrici viarie della via Ardeatina e Laurentina, oltre il Divino Amore, Trigoria e la Cristoforo Colombo fino al mare, interessando la pineta di Castel Fusano»;

   situazione di analogo pericolo per abbattimenti massivi si segnala in altre regioni italiane, ma mentre in altre città europee il Pinus Pinea viene mantenuto anche sui bordi delle strade, in Italia vengono abbattuti senza appello –:

   di quali elementi disponga il Governo in relazione a quanto esposto in premessa e, in particolare, se sia stato richiesto il parere obbligatorio e vincolante delle competenti strutture ministeriali di cui all'articolo 7, comma 4, della legge n. 10 del 2013 da parte degli enti locali sopra citati, con riferimento all'abbattimento degli alberi qualificati come monumentali, che costituiscono beni pubblici di generale interesse ambientale e paesaggistico;

   se e quali iniziative normative il Governo intenda adottare per stanziare risorse economiche specifiche per assicurare la tempestiva cura degli alteri attaccati dalla cocciniglia e la loro efficace manutenzione ordinaria.
(4-09614)


   CORNELI. — Al Ministro della transizione ecologica. — Per sapere – premesso che:

   nel 1989 la regione Abruzzo ha istituito il Parco regionale naturale del Sirente Veline, attraverso la legge regionale n. 54 del 13 luglio del 1989;

   l'area protetta del parco si estende per circa 54.361,22 ettari e ricade interamente in provincia di L'Aquila;

   il parco vanta al suo interno aree classificate come Zone di protezione speciale (Zps) e Siti d'importanza comunitaria (Sic), ai sensi delle direttive europee 2009/147/CE e 92/43/CEE;

   il territorio del parco è inoltre ricompreso nell'IBA 114 (Important bird areas), ovvero un sito che ospita percentuali significative di specie rare o minacciate. L'importanza naturalistica del territorio è testimoniata, quindi, dalla presenza di specie rare e a rischio d'estinzione, quali ad esempio l'orso marsicano (per la cui protezione la regione Abruzzo è firmataria del Patom piano d'azione nazionale per la tutela dell'orso bruno marsicano e ha beneficiato di fondi europei Life per i progetti ponte «Life I e II» e «Salviamo l'Orso», nel 2003-2007), il lupo appenninico, il camoscio d'Abruzzo (recentemente reintrodotto grazie al progetto Life Coornata, ancora in corso), l'aquila reale e il grifone (Life «Gole Rupestri»);

   nonostante questa enorme valenza naturalistica e paesaggistica, in questi 27 anni, il parco, secondo l'interrogante, non è stato mai dotato di un adeguato piano, strumento essenziale per definire la zonazione e regolamentare le attività consentite all'interno delle diverse aree. La mancanza di un piano ha comportato due riperimetrazioni per difetto, una nel 1998, con la legge regionale n. 426, con la quale il territorio del Parco è stato ridotto di oltre 9.000 ettari e la seconda nel 2011, con la legge regionale n. 42, attraverso la quale il parco è stato ridotto di ulteriori 90 ettari di superficie di grande valenza ecologica ed ecosistemica;

   da quanto si apprende, la regione Abruzzo, recentemente, ha approvato il 18 maggio 2021 la proposta di legge sulla «Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini», non ancora pubblicata; tale legge regionale ridurrebbe di ben oltre 10.000 ettari l'unico Parco regionale della regione Abruzzo;

   la modifica dell'attuale perimetro del parco mette a rischio il raggiungimento delle finalità istitutive del medesimo compromettendo la reale possibilità di conservazione di specie e habitat e apre alla possibilità di una deregolamentazione dell'attività venatoria, dei tagli boschivi e del consumo di suolo;

   il parco, inoltre, è un sito di rete «Natura 2000» e, con la riduzione del territorio del parco, decadono vincoli, quali il divieto di realizzare cave e il divieto di caccia, senza che gli stessi siano stati sostituiti con misure di conservazione efficaci per preservare habitat e specie –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle problematiche esposte in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di prevedere la tutela e la salvaguardia di un'area di grande interesse naturalistico, come quella del Sirente-Velino, che rientra nella rete «Natura 2000»;

   quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, al fine di destinare nuove risorse per lo sviluppo della sopracitata area anche attraverso l'istituzione, d'intesa con la regione Abruzzo, di un parco nazionale, in luogo dell'attuale.
(4-09618)

Apposizione di una firma ad una interpellanza.

  L'interpellanza urgente D'Arrando e altri n. 2-01262, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 22 giugno 2021, deve intendersi sottoscritta anche dalla deputata Cancelleri.

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

  L'interrogazione a risposta immediata in Commissione Forciniti e Gebhard n. 5-06293, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 22 giugno 2021, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Trano.

Pubblicazione di un testo riformulato.

  Si pubblica il testo riformulato della interrogazione a risposta in commissione Fragomeli n. 5-06256, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 526 del 18 giugno 2021.

   FRAGOMELI. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

   l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto una detrazione del 110 per cento, cosiddetto Superbonus, sulle spese relative a interventi di efficienza energetica e antisismici; il successivo articolo 121 ha previsto la fruizione di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di crediti d'imposta o sconti sui corrispettivi, cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni sulla cedibilità dei crediti;

   la legge di bilancio 2021, ha modificato tale disciplina, introducendo, tra l'altro, la proroga del Superbonus al 30 giugno 2022 e l'inclusione, tra i beneficiari dell'agevolazione, dei soggetti privati, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; nonostante gli interventi chiarificatori da parte dell'Agenzia delle entrate, anche a seguito delle modifiche normative susseguitesi, vi sarebbero ancora molti dubbi interpretativi che ne rallentano l'applicazione;

   in particolare non appare chiaro, a giudizio degli interroganti, se nella fattispecie di immobili unifamiliari o di fabbricato di unico proprietario, composto da 2 a 4 unità immobiliari residenziali, distintamente accatastate, oltre a relative pertinenze, distintamente accatastate e annesse al medesimo corpo di fabbrica, sia possibile, ai fini del calcolo del massimo contributo ammissibile, sia per il sismabonus, sia per il superbonus 110 per cento, conteggiare sia le unità immobiliari residenziali, sia le pertinenze, ovvero nel caso massimo previsto dalla norma di 4 unità immobiliari residenziali e di relative 4 pertinenze distintamente accatastate, il calcolo della spesa massima ammissibile vada determinato moltiplicando per 8;

   inoltre, il comma 1, lettera a), dell'articolo 119 prevede la detrazione per interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno; gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;

   alla luce di quanto previsto anche dalla circolare 30/E dell'Agenzia ai punti 4.1.1 D e 4.4.4 D, non appare sufficientemente chiaro, a giudizio degli interroganti, se le spese per gli interventi di coibentazione di strutture, non disperdenti delle pertinenze, ovvero ambienti di fabbricato residenziale a destinazione cantina/sgombero oppure di unità immobiliari facenti parte dello stesso fabbricato ma non climatizzabili (box), rientrano nella disciplina agevolativa, dal momento che le superfici di tali strutture non concorrono al conteggio della superficie lorda di cui al citato comma 1 lettera a) dell'articolo 119;

   il cosiddetto «decreto semplificazioni», di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha introdotto, all'articolo 33, ulteriori semplificazioni in vigore dal 1° giugno; in particolare, per la realizzazione degli interventi sarà necessaria la sola comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e non più l'attestazione dello stato legittimo degli immobili; inoltre, la detrazione è riconosciuta anche per gli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, eseguiti congiuntamente a interventi antisismici e si estende, altresì, alle onlus la possibilità di avvalersi dell'agevolazione per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ospedali, case di cura e conventi);

   non appare sufficientemente chiaro, a giudizio degli interroganti, se sia possibile fruire della detrazione per i lavori in un immobile classificato nel gruppo B, la cui destinazione d'uso abitativo finale è dichiarata mediante provvedimento amministrativo che ne autorizza i lavori –:

  se intenda fornire i necessari chiarimenti in relazione alle problematiche espresse in premessa.
(5-06256)

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

  I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

   interrogazione a risposta scritta Bellucci n. 4-08621 del 19 marzo 2021;

   interrogazione a risposta in Commissione Bologna n. 5-05844 del 26 aprile 2021;

   interrogazione a risposta in Commissione Carnevali n. 5-06230 del 16 giugno 2021;

   interrogazione a risposta in Commissione Del Barba n. 5-06255 del 18 giugno 2021.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

  Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta scritta Terzoni e altri n. 4-09539 del 16 giugno 2021 in interrogazione a risposta in Commissione n. 5-06307.