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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Giovedì 3 settembre 2020

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzione in Commissione:


   La XI Commissione,

   premesso che:

    la Abramo Customer Care spa è un'azienda operante nella fornitura di servizi esternalizzati (Bpo – Business Process Outsourcing) relativi ai processi aziendali quali il rapporto diretto col cliente. Nella sede di Crotone, nella quale operano circa 1.600 addetti, l'azienda gestisce una importante attività di call center;

    molti dei lavoratori della Abramo Costumer Care Spa sono assunti con contratto di lavoro a tempo determinato;

    con lettera del 1° settembre 2020, dando seguito a quanto già paventato a luglio dalle associazioni sindacali di categoria, la Abramo Customer Care ha informato i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, la regione Calabria, il comune di Roma e i sindacati, dell'avvio di un procedimento di licenziamento collettivo di 107 lavoratori, tutti impiegati a tempo indeterminato all'interno del sito industriale di Crotone, alla luce della cessazione dell'attività, dal 1° ottobre 2020, sulla commessa «Roma Capitale», nell'impossibilità di poterli reimpiegare su altra commessa;

    nel periodo dal 6 aprile 2020 e fino al 12 luglio 2020 l'azienda, a quanto consta ai firmatari del presente atto, ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali speciali, ai sensi della normativa di carattere emergenziale legata al Covid-19, ma, allo stato, si dichiara non in grado di garantire misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della riduzione del personale;

    il 22 luglio 2020 i sindacati avevano inviato una richiesta di incontro ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico, alla Consip, che ha curato il bando di gara, al comune di Roma e al Consorzio Leonardo, vincitore della commessa, al fine di poter discutere degli effetti derivanti dalle non corrette modalità di applicazione della «clausola sociale» relativa ai servizi di Contact Center legati al servizio 060606 – comune di Roma;

    il principio su cui si basa la norma sulla «clausola sociale» per i call center è di garantire continuità occupazionale ai lavoratori in caso di cambio di appalto, all'interno di un medesimo comprensorio territoriale;

    per questi lavoratori, l'articolo 1, comma 10, della legge n. 11 del 2016 stabilisce che in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente pubblico, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento;

    con riferimento al nuovo aggiudicatario della commessa del comune di Roma, va capito come e se il Consorzio Leonardo sia intenzionato ad applicare la «clausola sociale», offrendo il mantenimento occupazionale su Roma, senza tener conto del vincolo territoriale. Sul sito di Crotone i lavoratori licenziati per la gran parte lavorano con part time a 20 ore settimanali; dinanzi ad un trasferimento a 600 chilometri di distanza si troverebbero costretti a rinunciare al proprio posto di lavoro;

    l'articolo 50 del decreto legislativo n. 50 del 2016, codice degli appalti pubblici, prevede che i bandi di gara per i servizi nei quali il costo della manodopera è superiore al 50 per cento dell'importo totale del contratto (per i call center il costo del lavoro supera l'80 per cento), debbano contenere «specifiche clausole volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato»;

    con il decreto direttoriale n. 77 del 1° ottobre 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fissato il costo del lavoro medio per il personale dipendente da imprese aggiudicatarie di servizi di call center, calcolato sulla base del contratto collettivo nazionale delle telecomunicazioni. Secondo i sindacati di categoria, dall'analisi dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati dalle aziende subentranti, che sono diversi dal suddetto contratto collettivo nazionale di lavoro delle telecomunicazioni, il nuovo trattamento economico complessivo dei lavoratori, risulta inferiore a quello avuto con il precedente appaltatore. Questo comporterebbe, oltre che un danno al lavoratore, anche un dumping che permette l'aggiudicazione delle gare al di sotto del costo fissato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    va negativamente rimarcato il fatto che la Consip, un ente controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel bando per l'assegnazione del servizio di call center per il comune di Roma, non abbia espressamente menzionato la necessità di rispettare quanto stabilito in materia di «clausola sociale» da leggi e contratti collettivi, a tutela dei lavoratori dei call center;

    nell'ottobre 2019, a seguito di una intensa trattativa tra le parti sociali, i lavoratori impegnati sulla commessa Enel Mercato Libero nel call center di Casarano in Puglia, nel passaggio da un aggiudicatario all'altro, hanno mantenuto la collocazione territoriale del posto di lavoro e i diritti già conseguiti, grazie alla corretta applicazione della clausola di salvaguardia sociale;

    al di là delle ricorrenti crisi occupazionali della società Abramo Customer Care, la provincia di Crotone è in preda a una crisi economica e sociale le cui radici affondano nello smantellamento del polo industriale negli anni '90. Le difficoltà derivanti dalla pandemia hanno inasprito una situazione già difficile, a cominciare dalle immense difficoltà che affliggono il sistema trasportistico, stradale e ferroviario, per la cui soluzione occorreranno ancora 5-10 anni;

    nella classifica sulla vivibilità delle 107 province italiane, Crotone è collocata regolarmente agli ultimi posti: 106° in termini di saldo migratorio interno (in particolare per la fuga dei giovani), 107° per il numero di anni di studio della popolazione, 107° per il tasso di disoccupazione (96° per il tasso di disoccupazione giovanile), 107° per il reddito medio e per la spesa delle famiglie, 104° per l'offerta di trasporto pubblico, 103° per la spesa sociale degli enti locali, 105° in termini di offerta culturale,

impegna il Governo:

   a porre in essere con assoluta urgenza ogni iniziativa utile al fine di tutelare i lavoratori della Abramo Customer Care spa di Crotone, per i quali è in corso una procedura di licenziamento collettivo, invitando le parti ad un tavolo di confronto volto a garantire la corretta applicazione delle norme di tutela dei lavoratori dei call center;

   a valutare l'adozione di iniziative per la definizione di norme interpretative o di altre norme volte ad escludere quello che ai firmatari del presente atto appare un aggiramento, come evidenziato in premessa, delle disposizioni sulla «clausola sociale» da applicare in favore dei suddetti lavoratori;

   a porre in essere iniziative normative al fine di contrastare gli effetti pregiudizievoli conseguenti all'applicazione della nuova normativa in materia di contratti a tempo determinato, prevista dal cosiddetto «decreto dignità», decreto-legge n. 87 del 2018, almeno introducendo degli incentivi a sostegno delle aziende per la trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato.
(7-00538) «Polverini, Torromino».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 18 del 2020 («Cura Italia») per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici (Dm) e di dispositivi di protezione individuale (Dpi-in particolare mascherine), sono stati stanziati 50 milioni di euro per l'anno 2020, per contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati destinati ad imprese operanti sul territorio nazionale;

   a partire dalle ore 12 del 26 marzo 2020 le imprese interessate ad ampliare o riconvertire la propria attività per produrre ventilatori, mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza hanno potuto presentare la domanda a Invitalia per ottenere gli aiuti. La dimensione del progetto di investimento poteva variare da 200 mila euro a 2 milioni di euro, agevolato fino al 75 per cento con un prestito a tasso zero;

   sono state 102 le imprese in totale ammesse agli incentivi, 65 progetti sono pervenuti da imprese che hanno deciso di riconvertire gli stabilimenti e 37 prevedevano ampliamenti dei siti produttivi;

   a partire dall'8 luglio 2020 con uno stanziamento di 10 milioni di euro e fino ad esaurimento delle risorse, le micro, piccole e medie imprese lombarde hanno potuto presentare domanda per ottenere un contributo a fondo perduto pari al 75 per cento delle spese ammissibili per ampliamento o riconversione delle unità produttive adibite alla produzione di Dm o anche Dpi. Le imprese hanno potuto presentare domanda di partecipazione all'iniziativa solo se in possesso della certificazione all'ampliamento e alla riconversione delle unità produttive, relativa e ai Dpi e ai Dm, rilasciata da un ente certificatore;

   le mascherine chirurgiche e Ffp2 prodotte in Italia, oltre alla certificazione Uni, devono superare esami di efficienza di filtrazione batterica, respirabilità, pulizia microbica, citotossicità, irritazione cutanea e sensibilizzazione allergica, biocompatibilità e performance;

   parrebbe evidente che dopo questo significativo sforzo per assicurare una produzione nazionale di questi prodotti indispensabili, il Governo si adoperi in modo organico per tutelare sia le imprese che hanno effettuato investimenti, sia gli altri soggetti operanti sul mercato nazionale nel medesimo ambito;

   viceversa le imprese trovano grandi difficoltà a vendere le proprie mascherine, perché sul mercato la concorrenza è sleale. Numerosi articoli di stampa hanno segnalato che gli importatori acquistano in Cina le mascherine a meno di 10 centesimi e le vendono sul mercato nazionale con certificati improbabili, sigle «CE» contraffatte e addirittura false dichiarazioni doganali per garantirsi uno «svincolo» rapido delle merci;

   la produzione del falso si sta realizzando anche in Italia: nel giugno 2020, 13 titolari di ditte tessili cinesi sono stati arrestati in quanto nelle loro aziende, oltre ad essere impiegati immigrati irregolari, la produzione, come ha certificato l'istituto superiore di sanità, non era a norma. Le aziende si erano riconvertite per la produzione e la consegna del prodotto contraffatto alla Protezione civile era in programma nei giorni successivi;

   i Governi di Spagna e Repubblica Ceca si sono anche lamentati del fatto che dapprima la Cina ha segretamente acquistato da loro ingenti quantità di attrezzature mediche e poi ha fornito e venduto attrezzature medicali difettose sotto forma di «aiuti umanitari». I Paesi europei a cui la Cina ha consegnato le proprie forniture comprendono Italia, Francia, Grecia, Serbia, Spagna e Bielorussia. La Cina «dona», ma più spesso vende, milioni di mascherine e forniture sanitarie in tutto il mondo, ma molti prodotti sono difettosi;

   la Commissione europea con raccomandazione n. 3 del 13 marzo 2020 consente l'importazione di prodotti sanitari, anche senza certificato CE ed esentati da dazi doganali, a condizione che siano in possesso dei necessari certificati nei rispettivi Paesi di produzione. Questo regolamento è valido per il periodo della crisi legata al Coronavirus. Tuttavia, dispositivi di protezione individuale provenienti da Paesi extra UE (come Cina e America), devono essere verificati da Inail o Istituto superiore di sanità, per valutare la conformità del prodotto e dei certificati acquisiti dall'importatore agli standard previsto dalla legge –:

   quali iniziative si intendano adottare al fine di tutelare i produttori italiani di mascherine ed altri Dm o Dpi dalla concorrenza sleale degli importatori che introducono sul territorio nazionale prodotti non conformi, anche al fine di garantire la permanenza di produzione interna di dispositivi indispensabili in caso di emergenza epidemiologica.
(2-00919) «Gelmini».

Interrogazione a risposta orale:


   BITONCI, CANTALAMESSA, CAVANDOLI, CENTEMERO, COVOLO, GERARDI, GUSMEROLI, ALESSANDRO PAGANO, TARANTINO, BELOTTI, DE ANGELIS, DURIGON, SALTAMARTINI e ZICCHIERI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   conclusasi la gara per la fornitura dei banchi per la riapertura in sicurezza della scuola, tra gli operatori economici aggiudicatari del lotto A (CIG 8377980FCB) risulta anche la Nexus Made srl, con sede in via Capitan Consalvo, 2, Roma;

   stante il bilancio di esercizio 2019 della Nexus Made srl, trattasi di una società che fattura 400.000 euro; la medesima società ha depositato il bilancio 2018 il 12 marzo 2020 ed il bilancio 2019 il 10 luglio 2020; inoltre, secondo la visura camerale, costituisce principale oggetto sociale della società «la diffusione, promozione, organizzazione e gestione di manifestazioni, eventi, fiere, congressi, mostre ogni modo intese (...)»;

   secondo l'articolo 3 del contratto tra la citata Nexus ed il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 la consegna della fornitura, per complessivi 180.000 banchi nella tipologia ad altezza variabile, dovrà avvenire entro il 12 settembre 2020 per 20.000 banchi ed il successivo 31 ottobre quanto a 160.000 banchi (paragrafo 3.2);

   il successivo articolo 4 prevede che «il corrispettivo di gara dal Fornitore per il singolo arredo e/o servizio accessorio aggiuntivo è di 247,80 euro per ciascun banco monoposto nella tipologia ad altezza variabile, per un importo complessivo massimo pari a 44.604.000,00 per la fornitura degli arredi indicati, laddove la fornitura si esplicasse nella sua totalità, oltre oneri di legge se dovuti»;

   l'articolo 5 del bando di gara, invero, concernente i requisiti soggettivi degli operatori economici interessati, richiede, secondo l'avviso di rettifica, al punto 3), quali requisiti di capacità tecnica ed economica: «capacità tecnica ed economica ad espletare la fornitura conformemente all'offerta presentata in relazione ai quantitativi offerti nel rispetto dei requisiti minimi della stessa come indicato nel precedente punto 4; tali requisiti dovranno essere comunque suffragati dall'elenco delle principali forniture di prodotti analoghi effettuate negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) nonché dalla indicazione del fatturato di settore negli ultimi tre anni (2017-2018-2019)»;

   a parere degli interroganti la Nexus non sembra, pertanto, rispettare i citati requisiti, risultando – peraltro – alquanto anomalo che una società che fattura 400.000 euro annui si possa aggiudicare un appalto di quasi 45 milioni di euro –:

   se il Governo, con riguardo a quanto esposto in premessa, intenda far chiarezza sull'aggiudicazione dell'appalto alla Nexus Made srl, con particolare riguardo alla domanda di partecipazione della società, agli altri soggetti partecipanti al bando ed ai criteri di selezione che hanno portato alla stessa Nexus come aggiudicataria.
(3-01740)

Interrogazioni a risposta scritta:


   CIABURRO, GALANTINO e CARETTA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   come sottolineato a mezzo stampa, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 il Governo italiano ha autorizzato Telecom Italia Spa (Tim) a utilizzare le reti e la tecnologia 5G dell'azienda cinese Huawei, nonostante la scelta iniziale di Tim di escludere l'azienda cinese dall'appalto per la costruzione di infrastrutture di reti 5G sul territorio nazionale;

   tale misura si basa sull'adozione di un modello di prevenzione e di tutela della sicurezza nazionale totalmente delegate all'operatore privato, in quanto le prescrizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardano la sola Tim e non anche Huawei, sebbene la normativa nazionale in materia di Golden Power preveda, non senza opacità, la possibilità teorica di imporre scelte più rigide anche in modo retroattivo non senza – nel caso – sollevare perplessità circa l'eventuale cambio di rotta politico derivante da un'improvvisa rottura degli accordi con l'azienda cinese;

   l'intero meccanismo di prevenzione previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si basa sul fatto che il Governo deve essere in condizioni di sapere in qualsiasi momento quali apparati sono installati in quale località ed in quale momento, nonché notifica di ogni intervento di modifica o sostituzione, prevedendo altresì per la Tim la facoltà (e non il dovere) di eseguire verifiche su progetti hardware e codici sorgenti degli apparati utilizzati;

   già in una precedente relazione del dicembre 2019 il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) ha consigliato al Governo di impedire la realizzazione di infrastrutture di rete 5G a gruppi cinesi come Huawei o Zte, evidenziando come la diffusione di infrastrutture di rete 5G riconducibili a gruppi cinesi sul territorio nazionale possa fornire la possibilità di veicolare informazioni e dati sensibili riconducibili a cittadini, enti e aziende italiani al Governo cinese;

   a seguito di indagini delle autorità di sicurezza del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America, entrambi i Paesi hanno deciso di escludere Huawei dalla realizzazione di infrastrutture di reti 5G sul loro territorio nazionale, rimuovendone – ove già disposta – la tecnologia;

   le predette indagini hanno delineato come le tecnologie e le infrastrutture utilizzate da aziende cinesi rechino numerosi dubbi in materia alla gestione della sicurezza dei dati trasmessi, con relativi profili di rischio per quanto attiene alla gestione stessa dei dati, anche alla luce delle normative europee in materia di tutela della privacy;

   la difesa delle informazioni sensibili e della privacy dei cittadini, nonché scongiurare qualsiasi rischio di infiltrazione straniera nel tessuto infrastrutturale digitale costituisce vero e proprio interesse nazionale e strategico –:

   quali iniziative di competenza anche normative, il Governo intenda predisporre per:

    a) garantire la piena sicurezza delle infrastrutture di rete 5G sul territorio nazionale favorendo l'attività di operatori nazionali ed escludendo l'utilizzo di infrastrutture straniere quali quelle di cui in premessa;

    b) predisporre un'apposita verifica circa la sicurezza e l'affidabilità di Huawei e Zte nella predisposizione delle infrastrutture di rete 5G, anche acquisendo i rilievi sviluppati dalle autorità statunitensi e britanniche;

    c) dare piena operatività a tutti gli apparati deputati al controllo ed alla vigilanza sulle infrastrutture di rete quali il Centro di valutazione e certificazione nazionale (Cvcn), con gli eventuali raccordi del caso con il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) alla luce delle criticità in materia di sicurezza delineate anche dal rapporto del Copasir di cui in premessa;

    d) assumere tutte le iniziative del caso per istituire un Consiglio di sicurezza nazionale per la supervisione e la gestione della sicurezza nazionale, con particolare riguardo anche alle criticità di cui in premessa.
(4-06717)


   CIRIELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   organi di stampa nazionali e internazionali, tra cui il «The Telegraph», riportano la notizia che il Governo turco, guidato dal presidente Erdogan, avrebbe concesso la cittadinanza a taluni agenti di Hamas;

   si tratterebbe di persone che erano detenute in carcere in Israele per gravi reati e che farebbero parte dei prigionieri palestinesi che vennero liberati in cambio della libertà del soldato israeliano Gilad Shalit nel 2011;

   il «The Telegraph» dichiarerebbe di essere in possesso della documentazione comprovante il rilascio di carte di identità e passaporti turchi nei confronti di «senior members» di Hamas, mentre altri sarebbero in attesa di riceverli;

   l'accordo tra la Turchia e Hamas sarebbe scaturito da una serie di incontri avvenuti durante il mese di agosto e, in particolare, in data 22 agosto 2020 il Governo turco avrebbe incontrato una delegazione di Hamas, guidata dal capo politico Ismail Haniyeh e tra i componenti sarebbe stato presente anche Saleh al-Arouri, vice capo di Hamas, inserito dagli Stati Uniti nella lista dei terroristi;

   siffatta vicenda comproverebbe ulteriormente il sostegno del Governo turco, a guida Erdogan, nei confronti di Hamas, organizzazione palestinese considerata di matrice terroristica dall'Unione europea e dagli Stati Uniti e che, invece, viene ritenuta legittima dalla Turchia;

   le azioni descritte, unitamente ad altre che il Governo di Erdogan sta promuovendo, preoccupano il mondo occidentale, poiché destabilizzano e cancellano quell'impronta laica che nel tempo la Turchia aveva assunto, anche in vista della sua adesione all'Unione europea;

   negli ultimi anni è divenuta lampante la volontà di Erdogan di attestarsi non solo quale presidente della Repubblica turca, ma altresì quale leader della fratellanza mussulmana espandendo rapidamente e concretamente il suo progetto di islamizzazione della società turca;

   del resto, già nel mese di dicembre 2019, il «The Telegraph» rivelò che la Turchia ospiterebbe da tempo cellule del movimento di Hamas, permettendo loro di pianificare attacchi terroristici da Istanbul contro Israele, compreso un complotto contro il sindaco di Gerusalemme;

   quella di Erdogan sarebbe di tutta evidenza una politica rivolta al radicalismo ed estremismo islamico che ha effetti dirompenti sia all'interno del Paese turco, calpestando i più basilari e fondamentali diritti politici e civili dei cittadini, sia all'esterno, veicolando azioni in grado di destabilizzare la pace internazionale e fomentare il terrorismo;

   basti ricordare, tra l'altro, quanto accaduto in relazione alla storica ex basilica cristiana, già museo di Santa Sofia che di recente, per scelta di Erdogan, è stata riconvertita in moschea cristallizzando quella politica panislamica tanto invocata dal Capo di Stato;

   se quanto riferito dal «The Telegraph» venisse confermato ci si troverebbe di fronte ad un Governo, quello turco, in grado di ostacolare e danneggiare le politiche di contrasto che la coalizione internazionale, Stati Uniti e Unione europea, ha compiuto contro le organizzazioni terroristiche e, in particolare, nei confronti di Hamas;

   la cittadinanza turca che sarebbe stata concessa a più componenti di Hamas consentirebbe agli stessi di dirigersi liberamente in molti Paesi, in alcuni anche senza la necessità del visto, celandosi dietro false identità idonee per non essere correttamente identificati dalle autorità preposte dei Paesi esteri;

   tali circostanze consentiranno ad Hamas di espandere con maggiore facilità le sue manovre terroristiche, incrementando la propria rete con gravi conseguenze per la sicurezza interna dei Paesi, in articolare dell'Italia –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative di competenza intenda intraprendere per contrastare nelle sedi opportune le azioni del Governo di Erdogan in favore di Hamas e intensificare la sicurezza della nostra Nazione anche incrementando i controlli frontalieri nei confronti di cittadini turchi o comunque in possesso di passaporto turco.
(4-06727)


   CIRIELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   secondo gli ultimi dati forniti dall'Istituto superiore di sanità sull'emergenza Coronavirus in Campania, il 29 agosto 2020 i positivi al virus sarebbero saliti a 6.612, con un incremento di 188 nuovi casi sulla base di soli 4.359 tamponi effettuati, mentre in Lombardia si sarebbero registrati 289 nuovi casi dopo aver effettuato 18.701 tamponi;

   il giorno successivo, di poi, in Campania si sarebbero registrati 270 nuovi casi di positivi al Covid-19 su 6.729 tamponi effettuati, mentre in Lombardia sarebbero stati rilevati 235 nuovi casi positivi con 12.863 tamponi processati;

   la disamina dei dati sopra riportati evidenzierebbe non solo l'esiguità sconfortante dei tamponi eseguiti, ma anche un pericoloso trend di aumento dei positivi al virus con cifre a dir poco allarmanti se si pensa che la regione Campania non ha mai raggiunto numeri così elevati, arrivando addirittura ad aggiudicarsi il triste primato odierno di regione con il numero più alto di contagi;

   è notorio che il presidente della regione De Luca nei mesi passati enfatizzava la propria capacità di contenimento della diffusione del virus in Campania, omettendo tuttavia di evidenziare come il fatto derivasse più dal lockdown imposto a livello nazionale che dalla sua stessa azione amministrativa;

   oggi, invece, a fronte del vertiginoso aumento dei contagi il presidente, a giudizio dell'interrogante evitando di assumersi responsabilità per non aver controllato adeguatamente gli aeroporti, avrebbe immediatamente addebitato le colpe di tale incremento a presunte mancanze del Governo e dei cittadini;

   sta di fatto che, alla luce della gravità della situazione, appare incomprensibile il modus operandi del governatore uscente che, dinnanzi ad un incremento così massiccio dei contagiati, non provvede ad aumentare il numero dei tamponi per contenere e controllare l'espansione del virus;

   il presidente della giunta regionale dimostrerebbe, secondo l'interrogante, la sua inidoneità a monitorare e contenere la diffusione del virus anche in considerazione del fatto che la Campania risulta essere una delle regioni che effettua il minor numero di tamponi in assoluto e in percentuale rispetto al numero della popolazione;

   il presidente De Luca sembrerebbe sottovalutare evidentemente la grave emergenza sanitaria e i danni che potrebbero derivare per la salute dei cittadini campani e per l'economia della Campania;

   al fine di garantire una informazione corretta ed esaustiva nei confronti dei cittadini campani in relazione alla reale diffusione del virus, sarebbe auspicabile, nonché doveroso, una azione politica e amministrativa in grado di sgombrare il campo da ogni opacità, strumentalizzazione e mistificazione –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di preservare la salute dei cittadini;

   se non si intenda valutare se sussistono i presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'accordo 120 della Costituzione.
(4-06731)

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazioni a risposta scritta:


   CANTALAMESSA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   il collettore fognario di Quarto è costituito da una galleria (Galleria Spinelli) che, partendo da Quarto, attraversa i comuni di Giugliano e Pozzuoli e si interrompe a Monteruscello, dove si immette nell'alveo per la raccolta delle acque meteoriche che, a sua volta, dopo qualche chilometro arriva alla confluenza con l'alveo Camaldoli per raggiungere, infine, la foce di Licola Mare;

   tale collettore raccoglie i reflui e le acque meteoriche di oltre cinquantamila abitanti, ma essendo manchevole di qualunque tipo di manutenzione, è incapace di contenere tutto e, non solo, lascia correre a cielo aperto i liquami nauseabondi che rendono impossibile la vita dei cittadini, ma, anziché addurre i reflui all'impianto di depurazione di Cuma per il trattamento delle acque, a quanto consta all'interrogante, sversa, da anni, direttamente in mare – alla Foce di Licola – i propri veleni senza alcun trattamento, in aperta e palese violazione del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e di qualsivoglia norma sulla tutela della salute dei residenti;

   il «collettore San Rocco», proveniente da Giugliano (Na) è anch'esso intasato di detriti, sversa direttamente a mare senza passare per il depuratore, attraversando un territorio dove gli scarichi abusivi che forzano il suddetto canale sono la norma, ed è caratterizzato da una galleria di arrivo costantemente intasata dai detriti e per la quale è stato necessario installare costosissime macchine di espurgo h24;

   nel 2004 venne siglato un accordo tra il comune di Quarto e la regione Campania per autorizzare lo scarico delle acque reflue in una galleria meteorica e dopo sedici anni si scarica ancora nel canale, anzi da circa cinque anni la città di Quarto scarica direttamente a mare milioni di metri cubi di reflui ad orari precisi;

   la regione Campania, ad oggi non ha ancora affidato a nessuno la manutenzione del sito, pur sapendo che nella località di Licola Borgo (Na), tra Giugliano e Pozzuoli, il canale è ostruito perché raccoglie anche le acque meteoriche di Quarto e Monteruscello, mettendo costantemente in allarme la popolazione quando il livello dell'acqua si alza;

   oltre allo scarico del canale di Quarto, anche il canale Abruzzese, proveniente da Giugliano, scarica a mare; lungo il canale insistono stalle che contribuiscono ad inquinare il mare, e i meccanismi delle paratie, per assenza completa di manutenzione, sono marci e arrugginiti al punto che è persino interdetto l'accesso al personale perché tutto è pericolante;

   il desolante e mortificante stato della zona un tempo meta turistica e balneare molto ambita evidenzia una preoccupante assenza delle istituzioni competenti e soprattutto i concreti rischi sanitari per i cittadini campani e ambientali per le preziose risorse naturali presenti nell'area –:

   in relazione a quanto esposto in premessa, quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, intenda assumere il Governo, anche promuovendo una verifica da parte del comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente, fronteggiare al più presto la situazione di inquinamento ambientale descritta, al fine di evitare che si pregiudichino definitivamente le risorse naturali dell'area e il suo sviluppo turistico senza calcolare gli evidenti danni alla salute dei cittadini del territorio, anche nel contesto dell'attuale emergenza sanitaria in corso.
(4-06715)


   CIABURRO, CARETTA e GALANTINO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   come riportato a mezzo stampa dal presidente nazionale dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani, il numero dei lupi così come le loro aggressioni alle greggi sui versanti alpini ed appenninici sono in costante crescita, con mandrie e greggi decimate, causando ingenti danni per tutto il comparto agricolo nazionale;

   con particolare attenzione ai territori interni e rurali, sono sempre più profonde le incursioni dei lupi nei borghi e nelle abitazioni, causando panico ed allarme di aziende agricole, margari e allevatori, con la conseguenza che molti animali non salgono più in alpeggio, venendo dunque reclusi nelle stalle e nei ricoveri;

   ai danni causati dall'uccisione degli animali si aggiungono quelli indotti dallo stato di stress provocato dagli assalti, sia nei confronti degli animali che degli operatori del settore;

   come riportato da alcune associazioni di categoria, le incursioni dei lupi sono ormai pervenute anche in aree abitate e collinari, e le misure cautelative prese dagli operatori agricoli, quali recinzioni e cani da pastori si sono spesso rivelate insufficienti a scongiurare il pericolo –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza, se del caso, intenda predisporre per:

    a) approvare i piani di gestione e monitoraggio del lupo, alla luce delle evidenze di cui in premessa, ormai non più prorogabili ed indispensabili;

    b) promuovere e predisporre strategie più efficienti ai fini del contenimento delle attività predatorie dei lupi sul territorio nazionale, garantendo la sicurezza dei cittadini, degli animali e della biodiversità tutelata dagli allevamenti, con particolare riguardo alle aree interne e rurali.
(4-06722)

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

Interrogazione a risposta in Commissione:


   FREGOLENT. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   nel 1819, ad opera di un gruppo di medici, nasce a Torino la «Società medicochirurgica» per promuovere gli studi in campo medico-scientifico. Nel 1842 Re Carlo Alberto concede il riconoscimento ufficiale alla Società e il 10 febbraio 1846, con Regio Biglietto, la Società stessa riceve il titolo di Reale Accademia di Medicina. Dopo la seconda guerra mondiale assume la denominazione di «Accademia di Medicina di Torino», con statuto approvato il 1° marzo 1955 dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi;

   lo scopo principale dell'Accademia è quello di costituire un punto di riferimento per i soci e i medici ospedalieri, universitari e liberi professionisti. L'Accademia è istituzione afferente al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e riconosciuta come «ente di rilievo» dalla regione Piemonte. La biblioteca dell'Accademia raccoglie circa 12 mila volumi, di cui duemila testi antichi;

   l'Accademia di medicina di Torino è stata inoltre più volte chiamata nella sua storia a fungere da «consulente» per i temi sanitari e di salute pubblica dello Stato, dal 1819 al 1865. Questa funzione trova riscontro nel Giornale dell'Accademia, dove è possibile leggere le discussioni e le acquisizioni scientifiche registrate durante le numerose epidemie che hanno colpito il nostro Paese. Questa funzione riveste oggi, in relazione alla pandemia sanitaria, un ruolo simbolico significativo;

   a quanto si apprende dalla stampa l'attuale sede dell'Accademia (a Torino, nella centrale via Po, di proprietà del comune e concessa in comodato) verserebbe in condizioni fatiscenti e di degrado: alcuni spazi sarebbero ricoperti di «cartacce, fango, rifiuti, fogliame, con fili della luce scoperti e muri scrostati»;

   tale situazione di degrado è stata confermata, sui media, dal presidente dell'Accademia di Medicina, Giancarlo Isaia, che ha inoltre sottolineato come «il degrado strutturale del palazzo non si limita all'androne o al cortile interno, ma interessa anche, e direi soprattutto, la sua copertura, in quanto il tetto presenta una preoccupante permeabilità con frequenti infiltrazioni di acqua nei locali sottostanti»;

   Giancarlo Isaia ha inoltre aggiunto che tali problematiche sono già state sottoposte da decenni all'attenzione delle autorità competenti. L'Accademia, per migliorare la situazione, ha comunque predisposto un progetto di ristrutturazione (che prevede anche la costruzione di un ascensore) già approvato dalla locale Soprintendenza alle belle arti ma non ancora finanziato;

   va aggiunto in questo contesto che nello stesso edificio di via Po sono presenti anche alcuni dipartimenti dell'università di Torino con cui l'Accademia collabora da anni anche per cercare di risolvere i problemi strutturali del palazzo –:

   se il Governo sia a conoscenza delle condizioni fatiscenti in cui versano da anni i locali dell'Accademia di medicina di Torino e se non ritenga indispensabile promuovere, per quanto di competenza, una rapida e risolutiva riqualificazione degli spazi per salvaguardare l'attività, il prestigio ed il ruolo di questa istituzione pubblica.
(5-04562)

Interrogazioni a risposta scritta:


   PAXIA e D'UVA. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:

   il «Taormina Film Fest» risulta essere uno dei festival cinematografici internazionali più importanti d'Italia, potendo vantare una ricca e gloriosa tradizione;

   infatti, con i suoi sessantasei anni di storia è il secondo festival cinematografico d'Italia, dopo la Mostra internazionale del cinema di Venezia;

   da alcuni quotidiani, ad esempio dal Giornale di Sicilia del 1° settembre 2020, si apprende la notizia che i contributi ministeriali destinati alla storica manifestazione per l'anno 2020 siano stati ridotti del 70 per cento;

   nel 2019, il Taormina festival sembrerebbe aver ottenuto 160.000 euro, mentre quest'anno 50.000 euro;

   nel giornale La Sicilia del 1° settembre, si legge, inoltre, che da un'analisi comparata tra le varie manifestazioni che hanno partecipato al bando del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 2020 su ottantadue festival associati all'Associazione festival italiani di cinema, cinquantotto hanno ricevuto lo stesso contributo del 2019, quindici un aumento e nove una decurtazione –:

   quali motivazioni abbiano portato ad una riduzione del 70 per cento dei contributi per il Taormina Film Festival;

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno e indispensabile, per quanto di competenza, intraprendere un'iniziativa volta a dare maggiore rilevanza al Taormina Film Festival, riconoscendone la sua importanza storica e il suo prestigio per la cultura italiana.
(4-06718)


   CARETTA. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze — Per sapere – premesso che:

   come emerso a mezzo stampa, il crollo del turismo straniero in Italia a causa della crisi da COVID-19 ha provocato un crollo del 30 per cento dei consumi alimentari estivi in agriturismi e ristoranti, conseguenza sia dell'assenza di vacanzieri stranieri sia della ridotta disponibilità economica degli italiani, colpiti dalla crisi;

   tale crollo ha fatto scendere, per l'anno 2020, la spesa turistica per il consumo di pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per specialità gastronomiche, sotto i 20 miliardi di euro dopo 10 anni di crescita costante;

   l'incidenza maggiore del dato deriva dalla flessione delle presenze di turisti stranieri, a partire da quelli con elevata capacità di spesa, assenza che ha suscitato un forte impatto economico su bar, ristoranti ed in particolar modo agriturismi, oltre che sugli acquisti diretti di prodotti agroalimentari;

   un'incidenza significativa è stata altresì registrata con un calo del 13-15 per cento dei vacanzieri italiani rispetto al 2019, motivato sia dalla mancanza di liquidità che dalla necessità di recuperare lavoro perso a causa delle misure di contenimento predisposte dal Governo;

   nonostante secondo quanto emerso a mezzo stampa nel 2020 il 93 per cento degli italiani ha scelto l'Italia come destinazione delle proprie vacanze rispetto all'86 per cento del 2019; questo incremento in termini di flussi turistici non ha compensato il calo dovuto alla mancanza di stranieri ed alla riduzione del budget per i vacanzieri italiani;

   come riportato da associazioni di categoria, il «bonus vacanze», previsto dall'articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto «decreto Rilancio», non ha sortito effetti per il comparto turistico, con solo 200 milioni di euro spesi a fronte dei 2,4 miliardi di euro stanziati per il bonus, con appena l'8 per cento effettivamente giunto nelle casse di operatori turistici legati alla ricezione ed all'accoglienza –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative, se del caso, intendano predisporre per sostenere il comparto della ristorazione ed agroalimentare, in particolar modo gli agriturismi, con indennità, compensazioni e sgravi fiscali.
(4-06721)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:


   GIACOMETTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'Agenzia delle dogane gestisce, le attività relative alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna connessa agli scambi internazionali, riscuotendo circa 14 miliardi di euro (Iva e dazi);

   sono state più volte esposte, dall'Agenzia stessa e dagli operatori economici, le problematiche relative al controllo delle merci: ridotto numero di funzionari incaricati al controllo fisico e ridotto numero di scanner. Ciò allunga i tempi e i costi di sdoganamento, già più alti rispetto ad altri Paesi dell'Unione europea. Per ridurre le attese, l'articolo 16-ter del decreto-legge n. 124 del 2019 consente all'Agenzia delle dogane di bandire nel 2020 concorsi pubblici per esami e ad assumere un contingente massimo di 300 unità di personale non dirigenziale;

   in relazione all'emergenza da Covid-19 l'ordinanza del commissario straordinario n. 6 del 28 marzo 2020 prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli debba adottare ogni azione utile allo sdoganamento diretto e celere dei beni necessari al contrasto alla diffusione del Covid-19;

   la Commissione europea con raccomandazione n. 403 del 13 marzo 2020 ha consentito per il periodo della crisi legata al Coronavirus l'importazione di prodotti sanitari, anche senza certificato CE ed esentati da dazi doganali, a condizione che fossero in possesso dei necessari certificati nei rispettivi Paesi di produzione e previa verifica delle autorità sanitarie nazionali competenti;

   il 2 settembre 2020 è stato inaugurato in Piemonte un centro dedicato ai test Covid-19 a La Loggia, in provincia di Torino. Per consentire l'esecuzione seriale di tamponi, rapida e senza rischi per gli operatori, la regione Piemonte ha acquistato da un'azienda statunitense leader del settore quattro robot due destinati a Novara, uno a La Loggia e uno all'Università di Torino, arrivati il 12 agosto allo scalo Milanese di Malpensa;

   la locale Dogana tuttavia ha bloccato lo sdoganamento e il conseguente invio a destinazione di tale strumentazione dal 12 agosto al 1° settembre, di fatto provocando il ritardo nella piena operatività dei centri sanitari destinatari, in un momento in cui, con la riapertura delle scuole e delle fabbriche, è massima la necessità di disporre di metodologie efficienti per l'esecuzione dei tamponi;

   il blocco della strumentazione sopra citata per 20 giorni ha assunto aspetti paradossali con un continuo rimpallo di responsabilità tra regione, Dogane, spedizioniere e Ministero della salute. In regione si è ipotizzato che a complicare le cose possano essere le nuove regole fissate dal Governo, in quanto le stesse attrezzature, acquistate anche dagli ospedali di Pescara e di Bergamo là sono arrivate regolarmente «forse perché non sono stati dichiarati come strumenti medicali»;

   di fatto sembrerebbe che l'interpretazione data dall'agenzia delle dogane e dei monopoli del complesso delle disposizioni sopra individuate, abbia complicato lo sdoganamento, invece di semplificarlo –:

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno adottare iniziative affinché l'Agenzia delle dogane e dei monopoli semplifichi e renda prioritario lo sdoganamento delle attrezzature mediche destinate al controllo e al contrasto dell'epidemia di Covid-19, in linea con gli intenti delle disposizioni nazionali ed europee individuate in premessa;

   se il Ministro non ritenga opportuno utilizzare il personale assunto ai sensi dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 124 del 2019 ai controlli sulle merci in entrata nei punti di ingresso sul territorio nazionale ed in particolare sul materiale sanitario destinato al contrasto dell'epidemia di Covid-19.
(3-01739)

Interrogazioni a risposta scritta:


   VIETINA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il bonus «Pc ed Internet 2020» è un incentivo all'acquisto di strumenti tecnologici e per la navigazione Internet, rivolto alle imprese e alle famiglie con determinati requisiti reddituali;

   lo scopo di tale misura è quella di ridurre il gap tecnologico che pone l'Italia in coda nella classifica dei Stati europei più digitalizzati a livello europeo;

   detto bonus ha un valore che varia dai 200 ai 500 euro a seconda del reddito di chi lo richiede;

   purtuttavia, al fine di beneficiare dell'agevolazione economica occorre soddisfare i seguenti requisiti reddituali: a) con un Isee inferiore i 20.00 euro spetta un bonus del valore di 500 euro (200 euro per la connettività e 300 euro per tablet e pc); b) con un Isee fino i 50.000 euro spetta il bonus di 200 euro per la connettività di almeno 30 Mbps;

   tale agevolazione riguarda anche le imprese e, in tal caso, l'importo aumenta, variando dai 500 euro per la connettività ad almeno 30 Mbps ai 2.000 euro per la connessione in fibra;

   per inoltrare la domanda e richiedere il bonus in questione, bisogna effettuare una serie di passaggi online. In particolare, è necessario: a) registrarsi sul sito Infratel, la piattaforma che gestisce tutte le istanze; b) possedere un Isee in corso di validità; 3) avere le credenziali Spid per accedere al servizio, compilare ed inoltrare la domanda;

   una volta terminata la procedura di registrazione ed inseriti i dati reddituali, sarà assegnato un voucher per l'acquisto di dispositivi digitali e connettività. Il bonus Pc ed Internet sarà disponibile da settembre o comunque entro e non oltre il 2020. Saranno prese in esame prima le domande delle famiglie con Isee inferiore i 20.000 euro e, a seguire, quelle con Isee fino i 50.000 euro;

   si evidenzia, infine, che le richieste per beneficiare del bonus potranno essere inoltrate solo dal 20 settembre 2020;

   alla luce di quanto precede non appare chiaro, tuttavia, se dal punto di vista pratico le risorse economiche per acquistare i Pc debbano o meno essere anticipate dai rivenditori degli stessi e poi restituite in sede di dichiarazione dei redditi;

   sotto tale profilo si evidenzia il rischio, che andrebbe scongiurato, di gravare ulteriormente sui commercianti già tanto penalizzati dalla crisi in atto –:

   se il Governo non intenda adottare iniziative per fornire chiarimenti circa le perplessità evidenziate in premessa, anche con riferimento alle modalità e ai tempi entro i quali i rivenditori di Pc e tablet otterranno la restituzione dei pagamenti anticipati per fornire i Pc ai soggetti aventi diritto al bonus.
(4-06716)


   ZANICHELLI, MARTINCIGLIO, PERANTONI e PENNA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 48, lettera c), ha istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia per i mutui cosiddetti «prima casa», finalizzato alla concessione di garanzie a prima istanza con precedenza per alcune categorie privilegiate in quanto più meritevoli di attenzione, per i mutui ipotecari connessi all'acquisto e interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica delle unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario;

   la garanzia è concessa nella misura del 50 per cento della quota capitale su mutui ipotecari il cui ammontare non superi i 250.000 euro ed inoltre, per accedervi, non sono previsti limiti di reddito, né particolari requisiti dei mutuatari (sono stabilite alcune priorità accordate alle giovani coppie di coniugati o conviventi da almeno due anni e con uno dei componenti con una età inferiore ai trentacinque anni, ai nuclei mono-genitoriali con figli minori, ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, ai conduttori di alloggi di proprietà degli istituti autonomi per le case popolari);

   al riguardo, l'interrogante evidenzia come sia importante rilevare che per tali categorie, sebbene avessero il requisito di priorità, tuttavia, non viene garantita, attualmente alcuna esclusività per l'accesso al fondo di garanzia;

   per i mutui concessi ai soggetti prioritari, è previsto, infatti, un tasso calmierato del finanziamento: il tasso effettivo globale (Teg) applicato al mutuo, infatti, non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (Tegm), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge n. 108 del 1996 «Disposizioni in materia di usura»;

   ad oggi, stando alla rendicontazione fornita dalla Relazione «Gestione fuori bilancio del Fondo di Garanzia Prima Casa (2014-2019)», approvata con deliberazione del 30 dicembre 2019, n. 21/2019/G dalla Corte dei conti, si evidenzia che la maggior parte dei richiedenti la garanzia (84,55 per cento) non risulta titolare di alcuna delle condizioni di priorità previste dalla normativa istitutiva del Fondo;

   alla concessione di finanziamenti in via prevalente ai soggetti non prioritari, si aggiunge, inoltre, la pratica da parte degli istituti bancari, che desta a giudizio dell'interrogante forte perplessità, in merito ai tassi applicati a questi stessi soggetti che, oltre ad essere più alti di quelli imposti dalle norme per le categorie prioritarie, sono anche superiori a quelli espressi dal mercato;

   a tal riguardo, sul sito «MutuiOnline.it» una comparazione eseguita a luglio 2020 tra mutui della stessa durata (20 anni), dello stesso importo (95.000 euro) e concessi a soggetti non prioritari della stessa età (31 anni) con impiego a tempo indeterminato, dimostra come il finanziamento concesso con garanzia dello Stato, produca una rata mensile pari a 544,64 euro (con Taeg del 3,72 per cento);

   lo stesso tipo di mutuo, ma senza garanzia dello Stato, produce invece una rata mensile pari a 467,21 euro (con Taeg dell'1,96 per cento, quindi sensibilmente più basso rispetto a quello dei mutui concessi con garanzia dello Stato) –:

   quali orientamenti il Ministro interrogato intenda esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa;

   se non ritenga, considerate le osservazioni della Corte dei conti, riportate in premessa, di promuovere, per quanto di competenza, un approfondimento sull'effettivo rispetto delle finalità stabilite dalla legge istitutiva nell'utilizzo del Fondo di cui in premessa, da parte degli istituti di credito, nonché una verifica sull'appropriatezza dei tassi da essi praticati;

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere, al fine di evitare il perpetrarsi di pratiche connesse all'applicazione di tassi d'interesse eccessivi nei riguardi dei sottoscrittori che accedono al Fondo di garanzia in precedenza richiamato, ed evitare pertanto, oltre a situazioni di vessazione nei confronti del mutuatario, nonché l'accrescersi dell'indebolimento del rapporto fiduciario nel sistema bancario.
(4-06729)

GIUSTIZIA

Interrogazioni a risposta scritta:


   ASCARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   Don Marino, ex parroco di Portocannone, in Molise, è stato condannato dalla corte di appello di Campobasso nel maggio 2019 a 4 anni e 10 mesi di reclusione per aver abusato sessualmente di Giada quando questa aveva 13 anni;

   gli abusi sessuali sono iniziati nella primavera del 2009 e sono proseguiti sino al mese di luglio 2012; la giovane, nell'aprile 2013 ha denunciato alla procura della Repubblica ed al Vescovo di Termoli i fatti di cui era stata vittima;

   la procura della Repubblica di Larino, ritenendo la sussistenza di un consenso ai rapporti sessuali da parte della giovane non ha accertato sotto il profilo psicologico il rapporto con Don Marino;

   secondo l'interrogante, tuttavia, le circostanze avrebbero imposto tale approfondimento: Giada V. all'epoca dell'inizio dei fatti era solo tredicenne mentre il sacerdote aveva 55 anni ed è orfana di padre da quando aveva tre anni e mezzo;

   l'amore per la musica l'aveva condotta a frequentare assiduamente la parrocchia di Don Marino, prima come organista e poi come maestra del coro, e nel parroco avrebbe trovato una figura assimilabile a quella paterna;

   Don Marino è stato sottoposto a due differenti procedimenti: in un primo procedimento è stato condannato, in primo e in secondo grado, esclusivamente per gli abusi commessi fino a quando la minore non aveva compiuto 14 anni per reato di cui all'articolo 609-quater (atti sessuali con minorenne);

   un secondo procedimento, riguardante i fatti successivi ai 14 anni, si concludeva con la richiesta di archiviazione, presentata nel novembre 2014 e accolta dal Gip nel giugno 2016, in quanto i fatti non sarebbero stati contrassegnati da minaccia o persuasione, «avendo la ragazza semmai subito solo un iniziale stato di soggezione poi tramutatosi in un effettivo innamoramento e un interesse fisico per il sacerdote» mentre il compimento del quattordicesimo anno legittimava il consenso;

   nel febbraio 2018, in relazione al secondo procedimento, la procura della Repubblica chiedeva la riapertura delle indagini preliminari: sono stati ascoltati medici e psicologi che avevano seguito Giada nel periodo successivo alla denuncia, i quali osservavano che la stessa, nel suo rapporto con Don Marino, si trovava in una condizione di forte soggezione e inferiorità psichica, come ribadito dalla psicologa giuridica che, nella sua consulenza dell'8 aprile 2019, chiarisce come il consenso sia stato costruito attraverso il «conferimento, ingannevole, di normalità ai comportamenti sessualizzati» così ingenerando nella vittima una confusione permanente ed una dipendenza affettiva;

   ciononostante, il giudice per le indagini preliminari, ritenuta la carenza dell'elemento dell'abuso della condizione di inferiorità psichica, non potendo sostenersi «in maniera chiara ed univoca» la sussistenza di tale condizione, decretava l'archiviazione del suddetto secondo procedimento;

   tale provvedimento potrebbe valicare la cognizione attribuita in tale fase al giudice, non essendogli conferita la piena valutazione della responsabilità penale dell'indagato ma esclusivamente la superfluità della prosecuzione del procedimento penale: solo se vi è chiara evidenza dell'insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie penale può disporre l'archiviazione mentre, nel dubbio, deve ordinare al pubblico ministero di formulare il capo d'imputazione;

   il vescovo, Gianfranco De Luca, appena ricevuto notizia dei fatti, ha proceduto alla verifica delle accuse, ha allontanato dalla parrocchia di Portocannone il sacerdote e ha istituito il tribunale ecclesiastico diocesano per svolgere il processo canonico che ha emesso la sentenza di sospensione a divinis fino al pronunciamento definitivo del tribunale italiano, nell'interdizione all'ufficio di parroco e nell'invito a vivere in una casa religiosa;

   ciononostante, il parroco sarebbe stato visto indossare la tunica bianca sull'altare di una chiesa e, secondo alcuni articoli di stampa, starebbe continuando a celebrare messa;

   a seguito della denuncia, Giada V. è stata oggetto di bullismo, insulti, isolamento e tacciata di essere calunniatrice, anche dai suoi stessi compaesani –:

   se il Governo intenda valutare se sussistono i presupposti per adottare iniziative ispettive presso gli uffici giudiziari coinvolti.
(4-06713)


   GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'interrogante, insieme alla presidente di Nessuno Tocchi Caino Rita Bernardini, il 15 agosto 2020 ha visitato la casa di reclusione di Rebibbia, nell'ambito dell'iniziativa del Partito Radicale «ferragosto in carcere»;

   nonostante le difficoltà causate dalla prolungata e persistente emergenza Covid-19, è stato riscontrato un clima disteso dovuto innanzitutto alle notevoli capacità organizzative, di presenza e di dialogo della direttrice, dottoressa Nadia Cersosimo;

   un problema serio segnalato dalla popolazione detenuta riguarda i rapporti con la magistratura di sorveglianza che risponde tardivamente e spesso proprio non risponde alle istanze dei detenuti, in modo particolare, alle richieste di concessione dei giorni di liberazione anticipata previsti dall'articolo 54 dell'ordinamento penitenziario (legge n. 534 del 1975);

   i ritardi della concessione della liberazione anticipata possono compromettere l'accesso alle misure alternative e, nei casi più gravi, la legittima scarcerazione del detenuto;

   l'inefficienza del tribunale e degli uffici di sorveglianza di Roma, forse dovuta all'enorme carico di lavoro e alla carenza di personale soprattutto di tipo amministrativo, è stata segnalata all'onorevole Rita Bernardini anche da diversi detenuti della casa circondariale di Rebibbia del Nuovo Complesso attraverso email del servizio a disposizione dei reclusi «maidiremail»;

   analoghe problematiche sembrano riguardare gli uffici di sorveglianza di riferimento degli istituti penitenziari di Parma e di Milano-Opera;

   poiché lo sconto di pena di 45 giorni ogni semestre, concesso ai detenuti che abbiano tenuto un comportamento detentivo corretto e abbiano partecipato all'opera di rieducazione, raramente viene rigettato dagli uffici di sorveglianza, ad avviso dell'interrogante, potrebbero prevedersi meccanismi meno farraginosi e complessi che consentano di superare i ritardi dovuti all'enorme carico di lavoro dei magistrati di sorveglianza; per esempio, si potrebbe prevedere un meccanismo semi-automatico che investa la direzione del carcere la quale, in stretto contatto con i funzionari dell'area giuridico-pedagogica costantemente informati sulla condotta dei reclusi, potrebbe, in caso di assenza di rilievi disciplinari, concedere senz'altro il beneficio. Laddove, invece, sussistano a carico del detenuto richiami, rapporti o sanzioni comportamentali, la valutazione dell'istanza resterà di competenza del magistrato di sorveglianza cui spetterà valutare se la violazione riscontrata appaia di tale gravità da interrompere il percorso trattamentale e da comportare il diniego della liberazione anticipata –:

   se sia a conoscenza dei ritardi nella concessione del beneficio della liberazione anticipata da parte degli uffici di sorveglianza, in particolare di quelli segnalati in premessa;

   se sia stato fatto uno screening delle carenze di organico sia dei magistrati componenti gli uffici e i tribunali di sorveglianza, sia del personale amministrativo e logistico indispensabile per il funzionamento degli uffici e se intenda portarlo a conoscenza dell'interrogante;

   se sia stato fatto uno screening delle dotazioni logistiche degli uffici e dei tribunali di sorveglianza e se intenda portarlo a conoscenza dell'interrogante;

   quali iniziative intenda mettere in campo per superare le deficienze di organico e logistiche degli uffici e dei tribunali di sorveglianza;

   se siano allo studio eventuali iniziative normative per scongiurare i ritardi nella concessione del beneficio della liberazione anticipata.
(4-06728)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta scritta:


   TARANTINO e BIANCHI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   l'Enac ha presentato in data 26 giugno 2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto «Aeroporto Milano Malpensa – Masterplan aeroportuale 2035» Proposta da Sea, società di gestione aeroportuale;

   il progetto è localizzato nel territorio della regione Lombardia, nella provincia di Varese e nei territori comunali adiacenti e prevede opere di ampliamento e riqualifica della dotazione infrastrutturale airside e land side, strutture edilizie nel loro complesso a servizio dell'attività aeroportuale, nonché interventi di riordino del sistema della viabilità interna;

   la normativa sulle valutazioni di impatto ambientale prevede un'ampia pubblicizzazione, informazione, discussione e partecipazione da parte di tutti i soggetti coinvolti;

   la situazione permanentemente critica della presenza della pandemia da Covid-19, preclude una normale diffusione delle notizie ed ancor di più una effettiva possibilità di conoscere il problema partecipando ad iniziative sul territorio;

   il progetto Masterplan 2035 assume novità del tutto particolari rispetto a quanto mai pensato fino ad oggi;

   il periodo in cui i cittadini, le associazioni e gli enti coinvolti dovrebbero presentare le osservazioni, si trova a cavallo tra i due mesi estivi quando è più probabile un'assenza di molte persone, nonché di tecnici o funzionari pubblici preposti a lavorare sul tema;

   alcuni tra i comuni interessati direttamente al progetto (Somma Lombardo, Casorate Sempione e Golasecca), saranno chiamati ad elezioni il 20 settembre 2020 e quindi, impossibilitati a portare in consiglio comunale delibere non di ordinaria amministrazione;

   il termine per le osservazioni è stato fissato per il 5 settembre 2020 e da subito gli enti locali e territoriali nonché altri soggetti hanno manifestato l'esigenza di prorogare tale data;

   sono state formalizzate più richieste di proroga dei termini. Informalmente tale proroga era stata data per certa, ma ad oggi purtroppo non è stato emanato alcun provvedimento –:

   quali iniziative urgenti il Governo intenda mettere in atto, per quanto di competenza, per prorogare la data di scadenza del 5 settembre 2020 relativa alla presentazione delle osservazioni al Masterplan.
(4-06723)


   GAGLIARDI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   da cinque mesi è crollato il viadotto che collega Albiano Magra, provincia di Massa- Carrara, con la provincia della Spezia, infrastruttura strategica per la Lunigiana e l'intera provincia ligure;

   in risposta all'interrogazione presentata il 29 aprile 2020, il Ministro interrogato garantiva che Anas avrebbe completato entro maggio un ponte provvisorio sostitutivo. Il 9 giugno il sottosegretario Traversi comunicava che non sarebbe stato realizzato un ponte sostitutivo, ma due rampe di accesso diretto alle autostrade A12 ed A15 ed, un mese dopo, Anas comunicava che entro 15 giorni avrebbe iniziato i lavori ed entro 90 giorni li avrebbe utilmente terminati;

   il 4 agosto 2020, alla nuova interrogazione a risposta immediata presentata in Commissione, veniva dichiarato che il commissario Rossi aveva individuato Anas come soggetto attuatore dell'intervento, che avrebbe presentato cronoprogramma entro il 7 agosto. Sarebbe stato poi il commissario ad occuparsi della realizzazione del nuovo ponte e della rimozione dei detriti;

   ad oggi, come noto, a tutti questi impegni nulla è seguito. Il Governo non ha ancora sbloccato nessun cantiere e non sono ancora stati neppure rimossi i detriti;

   purtroppo ora non c'è più tempo per le promesse, perché, finita l'estate, la situazione si aggraverà rapidamente. La ripresa dell'intenso movimento veicolare della zona, con la ripartenza delle scuole e delle attività produttive, congestionerà il traffico locale, con le notorie conseguenze negative sugli spostamenti dei lavoratori e dei mezzi di soccorso;

   drammatica si preannuncia poi la problematica idrogeologica causata dal permanere dei resti del ponte nell'alveo del fiume. È irresponsabile pensare di affrontare le prossime settimane con questa «diga» venutasi a formare su uno dei maggiori corsi d'acqua della regione. I detriti devono essere rimossi immediatamente, potendo qualsiasi allerta meteo dei prossimi giorni causare un disastro –:

   quali iniziative urgenti di competenza il Ministro interrogato intenda assumere per il sollecito ripristino della viabilità interrotta tra le due regioni e la rimozione dei detriti dall'alveo del fiume Magra.
(4-06725)

INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:


   CIRIELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   mercoledì 26 agosto 2020, il senatore Matteo Salvini incontrava sostenitori e simpatizzanti in piazza Duomo, a Cava de' Tirreni (Sa), nell'ambito del tour che sta effettuando nel salernitano per propaganda politica;

   tra le centinaia di persone presenti all'appuntamento elettorale c'è stato anche un gruppo di oppositori che non solo ha contestato il leader della Lega, ma è arrivato finanche a turbare il sereno e pacifico svolgimento della manifestazione, e ha anche tentato con violenza di interrompere il comizio, che si è potuto tenere solo grazie alle forze dell'ordine;

   la protesta, videoripresa da numerosi presenti ed i cui filmati sono stati pubblicati sul web e rilanciati da numerose testate giornalistiche on line, ha assunto connotati violenti allorquando i facinorosi assumendo condotte censurabili e violente, si sono scagliati contro le forze dell'ordine lanciando sedie e bottiglie e ponendo gravemente a repentaglio l'ordine e la sicurezza pubblica;

   i comportamenti in parola che, come evidente, non rientrano nell'alveo della pacifica e lecita manifestazione del dissenso politico, hanno posto in serio pericolo non solo l'incolumità dei cittadini presenti ma anche il diritto di quest'ultimi di prendere parte all'appuntamento di propaganda elettorale attentando al libero dispiegarsi del convincimento politico e al diritto ad essere informati;

   se ciò non bastasse, come anticipato, le predette violenze si sono estese finanche alle forze dell'ordine presenti sul posto per garantire la sicurezza e l'incolumità dei cittadini, oltre che il regolare svolgimento dell'evento elettorale;

   da tali accadimenti sarebbe emerso il chiaro tentativo di «silenziare» il leader Salvini e, più in generale, «il pensiero politico dell'opposizione», la cui tutela, invece, è stata una delle prioritarie conquiste dello Stato liberale e democratico, cosa particolarmente grave se si considera che si è verificata appunto durante la campagna elettorale e allo scopo di impedire un comizio;

   tale vicenda appare, quindi, assai allarmante in quanto rappresentativa di disvalori – quali l'intolleranza e la violenza – che, se incontrastati, potrebbero minare le fondamenta democratiche su cui si erge la nostra Repubblica;

   è, pertanto, doveroso non esimersi dallo stigmatizzare con fermo vigore i fatti accaduti ed appare necessario, quindi, elevare il livello di allerta al fine di tutelare la libertà di manifestare pacificamente le proprie opinioni e il diritto di fare propaganda politica, a maggior ragione durante la campagna elettorale, affinché vengano arginate tutte quelle condotte che, travalicando i confini della libera manifestazione del pensiero si traducono, come nel caso in esame, in indebite forme di influenza e/o pressione del processo di formazione della volontà politica dei cittadini –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, considerata la gravità degli stessi, quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare al fine di garantire non solo la regolarità delle competizioni elettorali ma anche l'incolumità dei cittadini che partecipano a manifestazioni politiche elettorali nonché delle forze dell'ordine presenti in occasione delle stesse per motivi di servizio.
(4-06726)

ISTRUZIONE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   TOPO. — Al Ministro dell'istruzione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il riconoscimento espresso del rapporto di lavoro atipico per il personale docente deriva dal decreto ministeriale n. 374 del 1° giugno 2017, il quale prevede, articolo 4-bis, che i servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole non statali o nei centri di formazione professionale per insegnamenti curricolari, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente, del contratto di collaborazione a progetto; a seguito di tale riforma, varie organizzazioni, con il supporto di sigle sindacali nazionali, stipulavano contratti collettivi nazionali di lavoro basati sul rapporto a progetto, sfociati poi in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 (cosiddetto Jobs Act) che, nell'abolire, all'articolo 2, comma 1, i contratti a progetto, li autorizzava, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), in presenza di specifici accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; la specifica previsione di validità del contratto cosiddetto «atipico» prevista per il personale docente, non è stata, per il personale non docente, altrettanto chiara, generando così disparità di trattamento rispetto al personale docente e, soprattutto, a seconda dell'interpretazione della norma di ogni dirigente scolastico; con l'atto di interpello protocollo n. 0022038/2015 del 15 dicembre 2015, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali confermava la legittimità dell'utilizzo del contratto stipulato dalla Federterziario Scuola riconoscendo allo stesso lo status giuridico di contratto collettivo nazionale di lavoro; l'Inps, anche attraverso il messaggio n. 1712 del 21 aprile 2017, ha riconosciuto il contratto della Federterziario Scuola precisando che: «il codice “412” avente il significato di “CCNL per il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario occupato nelle scuole non statali, enti di formazione, scuole di preparazione, Federterziario, Federterziario scuola, Confimea Ugl Scuola e Ugl”»; il decreto ministeriale n. 640 del 30 agosto 2017 ha disciplinato l'aggiornamento delle graduatorie del personale Ata per il triennio 2017-2019, riconoscendo il servizio prestato con contratti atipici presso le istituzioni scolastiche paritarie, allorquando, lettera F dell'allegato A (pagina 23) del detto decreto, prevede che: «Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, (...) legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto alla metà. Tale servizio non costituisce requisito di accesso»;

   il decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 22 giugno 2009, all'articolo 4, comma 5, ha previsto espressamente l'assunzione di personale con contratti di collaborazione coordinata e continuativa da parte delle istituzioni scolastiche con le mansioni di personale A.t.a; il Tar dell'Aquila, con la sentenza n. 813 del 20 novembre 2014, ha condannato un'amministrazione scolastica che, sul presupposto che il servizio prestato da un'assistente amministrativa, con contratto di collaborazione non fosse valutabile, aveva risolto il relativo contratto azzerando il punteggio dichiarato; lo stesso tribunale, oltre a condannare l'amministrazione costituita al risarcimento del danno e alle spese legali, disponeva che: «Il Collegio ritiene opportuno trasmettere la presente sentenza alla Procura Regionale della Corte dei conti, al fine di accertare se nella vicenda in esame siano configurabili eventuali responsabilità amministrative per danno erariale» –:

   quali iniziative il Governo intenda intraprendere al fine di ristabilire la parità di trattamento del personale in questione ed evitare inutili e costosi contenziosi giudiziari.
(5-04561)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   SERRACCHIANI, CARLA CANTONE, GRIBAUDO, LEPRI, MURA, VISCOMI e SOVERINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   al fine «di assicurare la trasparenza e il coordinamento degli incentivi all'occupazione», ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 150 del 2015, l'Anpal pubblica il Repertorio nazionale degli incentivi riconosciuti ai datori di lavoro in relazione alle assunzioni di specifiche categorie di lavoratori;

   dalla lettura di tale utile documento si apprende che attualmente sono vigenti ben 19 diversi strumenti di incentivazione per la buona e stabile occupazione:

    1. incentivo per assunzione di studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola lavoro o periodi di apprendistato (per la qualifica e il diploma professionale o di alta formazione);

    2. incentivo per assunzione di giovani Neet tra i 16 e i 29 anni;

    3. incentivo per assunzione con contratto a tempo indeterminato full-time di lavoratori in Naspi;

    4. incentivo per assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di lavoratori in Naspi;

    5. incentivi per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria beneficiari dell'assegno di ricollocazione;

    6. incentivi per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria per almeno 3 mesi;

    7. incentivi per l'assunzione di donne;

    8. incentivi per l'assunzione di over 50;

    9. incentivi per l'assunzione di disabili;

    10. incentivi per l'assunzione di detenuti o internati, ex degenti degli ospedali psichiatrici, condannati e internati ammessi al lavoro esterno;

    11. incentivi per l'assunzione di persone svantaggiate di cui alla legge n. 381 del 1991;

    12. incentivo per l'assunzione di lavoratori in sostituzione;

    13. incentivo per l'assunzione di giovani genitori;

    14. incentivo atlete;

    15. bonus giovani eccellenze;

    16. incentivo per giovani tra i 15 e i 29 anni. Assunzione con contratto di apprendistato;

    17. incentivo lavoro (Io Lavoro);

    18. incentivo per i beneficiari del reddito di cittadinanza;

    19. incentivo strutturale giovani;

   conformemente a quanto previsto dal citato articolo 30 del decreto legislativo n. 150 del 2015, nel Repertorio vengono indicate: le categorie di lavoratori interessati; le categorie di datori di lavoro interessati; le modalità di corresponsione dell'incentivo; l'importo e la durata dell'incentivo; l'ambito territoriale interessato; la conformità alla normativa in materia di aiuti di Stato;

   non risultano disponibili, invece, i dati relativi agli importi finanziari impegnati per tali misure né un'analisi degli effetti sull'occupazione determinati da ciascuna misura –:

   anche in vista del prossimo disegno di legge di bilancio, quante siano le risorse complessivamente stanziate per ciascuna misura incentivante, quale sia il livello di utilizzazione dei relativi stanziamenti, nonché quali siano i risultati occupazionali di ciascuna misura, anche dal punto di vista della distribuzione territoriale.
(5-04558)


   LEGNAIOLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il bilancio ad un anno dalla creazione dei 2.846 navigator, figure professionali ideate per traghettare i beneficiari del reddito di cittadinanza verso un posto di lavoro, è fortemente negativo;

   secondo l'ultimo report di luglio 2020 disponibile dell'Inps e, così come riportato da organi di stampa di questi giorni, i percettori sarebbero 2.853.540, per un importo medio mensile di 561 euro che grava sul bilancio dello Stato per poco meno di 4 miliardi di euro e che nel 2020 prevede un ulteriore incremento della spesa di oltre due miliardi;

   la fase «due» del reddito di cittadinanza prevedeva che navigator e operatori dipendenti dei centri per l'impiego riuscissero a formulare fino a tre proposte di lavoro per candidato che, se rifiutate, fanno decadere il diritto all'assegno;

   degli 800.000 beneficiari che hanno sottoscritto questo «patto per il lavoro» ad aver avuto un contratto di lavoro dopo la richiesta del reddito di cittadinanza, secondo Anpal Servizi, sarebbero stati 196.046, e i contratti ancora attivi a luglio sono 100.779, di cui solamente il 20 per cento a tempo determinato;

   i centri per l'impiego, con il supporto dei navigator, avrebbero trovato lavoro ad una persona su 8 fra i firmatari del «patto per il lavoro», appena il 3,5 per cento del totale dei beneficiari del reddito di cittadinanza –:

   se il Ministro non ritenga opportuno fornire un bilancio circa l'utilizzo dei navigator ad un anno di distanza dalla loro istituzione, precisando altresì se si ritenga di proseguire con tali figure o se, invece, non si intenda valutare di investire le medesime risorse in azioni più incisive finalizzate a sostenere i livelli occupazionali colpiti dalla crisi dovuta al COVID-19.
(5-04559)


   ROTTA, SERRACCHIANI e ZARDINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nel gennaio 2020, il territorio di Nogarole Rocca (Verona) e dei comuni vicini ha salutato con favore l'inizio delle attività del polo logistico del gigante delle vendite on line Zalando;

   una struttura gestita dal proprio partner di servizi logistici Fiege e che avrebbe dovuto portare alla creazione di 1.000 posti di lavoro stabile nel medio termine, da assumere attraverso la stessa Fiege, GiGroup e Man Power, con riunioni territoriali e con la collaborazione dei comuni della zona;

   nel corso di tali incontri pubblici era stato prospettato che le future assunzioni avrebbero avuto, nell'immediato, una durata minima di 6 mesi e che sarebbero state rinnovate almeno una volta, per poi essere trasformate in contratti a tempo indeterminato;

   nei fatti, la realtà si è rivelata ben diversa. A quanto risulta agli interroganti, tutte le assunzioni effettuate hanno avuto un termine di soli tre mesi, allo scadere dei quali, per centinaia di lavoratori non si è provveduto al rinnovo dei contratti;

   le ragioni di tale cambiamento di strategia nella gestione dei rapporti di lavoro, a quanto consta agli interroganti, non sarebbe stata esplicitata formalmente, mentre le voci che si sono diffuse tra i lavoratori interessati, quali la diminuzione del lavoro o supposti furti subiti dalla società, non hanno trovato alcun riscontro oggettivo;

   anche le condizioni di lavoro all'interno del centro risulterebbero essere particolarmente difficili e lesive della stessa dignità dei lavoratori. Tempi e ritmi di lavoro durissimi, controlli sulla persona, il divieto di poter portare effetti personali;

   anche sul fronte delle libertà sindacali vi sarebbero forti condizionamenti e ai lavoratori iscritti alle organizzazioni sindacali, sempre a quanto risulta agli interroganti, non verrebbero rinnovati i contratti –:

   quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere al fine di verificare le reali condizioni di lavoro, anche dal punto di vista contrattuale, vigenti all'interno del polo logistico della società Zalando di Nogarole Rocca.
(5-04560)

Interrogazione a risposta scritta:


   FERRO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   con missiva Prot. n. 1435 del 1° settembre 2020 indirizzata, tra le altre, alle istituzioni nazionali e regionali, la società Abramo Customer Care Spa ha comunicato l'apertura della procedura di licenziamento collettivo, specificando che «si trova suo malgrado costretta a dar corso alla procedura di licenziamento collettivo del personale nei confronti di n. 107 lavoratori, tutti impiegati all'interno del Sito industriale di Crotone, Via Fibonacci 9, alla luce della cessazione dell'attività sulla Commessa “Roma Capitale”. [...] I motivi che hanno determinato la decisione di procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro di tutti i 107 lavoratori dipendenti in forza sulla Commessa “Roma Capitale” vanno rinvenuti nella constatazione di un cambio appalto sulla predetta commessa con conseguente cessazione dell'attività stessa. Non risulta allo stato possibile il reimpiego del personale su altra commessa in ordine a molteplici motivazioni: a) mancanza di volumi di traffico su altre commesse ad oggi lavorate, tali da ritenersi congrui per eventuali assorbimenti di personale; b) impossibilità economico-finanziaria nel sostenere gradi di inefficienza e/o improduttività, a fronte di equilibri di bilancio da parte dell'Azienda significativamente problematici; c) ragioni tecnico-operative che hanno – allo stato – previsto pianificazioni tali da non avere né spazi né tempi per una prosecuzione del rapporto di lavoro. [...] Allo stato, l'azienda non è in grado di garantire misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della riduzione del personale, né, come sopra già rilevato, è in grado di riallocare le predette risorse su altre commesse. [...]»;

   secondo quanto chiarito dall'Ugl Telecomunicazioni Calabria, «La gara per la gestione di questa attività è stata aggiudicata dalla società di servizi Consorzio Leonardo che, alla data odierna, non ha ben chiarito la volontà di applicare le clausole sociali nel rispetto del criterio di territorialità»;

   l'applicazione delle clausole sociali è uno strumento finalizzato a proteggere i lavoratori proprio nei casi in cui si verifichino cambi di appalto;

   se non si troverà una soluzione tempestiva, i lavoratori del sito di Crotone, con contratti per lo più di 20 ore settimanali, si troveranno davanti a un trasferimento a più di 600 chilometri che, in alcuni casi, li farebbe probabilmente rinunciare al posto di lavoro;

   è necessario assicurarsi che il nuovo appaltatore applichi le clausole sociali, assorbendo i lavoratori che hanno lavorato in questi anni alla commessa e mantenendo l'attività a Crotone, nel rispetto, appunto, del criterio di territorialità –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritenga necessario aprire un tavolo tecnico-istituzionale volto a garantire un sereno passaggio di consegne che non mortifichi il lavoro svolto negli anni da questi 107 lavoratori ed evitare un'ulteriore emorragia occupazionale nel territorio calabrese.
(4-06719)

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:


   MARTINCIGLIO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   è noto che la gestione dell'emergenza pandemica ha obbligato il Governo ad adottare una serie di provvedimenti e misure volti ad una regolamentazione nuova e, comprensibilmente, più restrittiva della procedura d'erogazione dei servizi sanitari al fine di contenere il più possibile il rischio di contagio da Covid-19;

   le condivisibili esigenze di tutela della salute pubblica hanno, tuttavia, inevitabilmente causato in tutto il Paese notevoli criticità e disagi legati alla cancellazione o, nei casi migliori, al posticipo delle visite specialistiche in precedenza prenotate presso le strutture sanitarie;

   sono molte, infatti, le segnalazioni dei cittadini che denunciano il perdurare della chiusura dei punti Cup, ovvero, nei casi di riapertura «a distanza», molteplici disservizi sia nella prenotazione degli esami o delle visite sanitarie specialistiche che nell'effettuazione degli stessi;

   in Sicilia, in particolare, la stampa locale denuncia gravi situazioni in quasi tutte le province, fra cui anche quella trapanese, nel cui territorio ancora esistono casi in cui permane l'inattività dei Cup, con tutto ciò che comporta in termini di disagio per l'utenza, in particolare per quella rappresentata dalle categorie più deboli tra cui i disabili e gli anziani;

   una situazione particolarmente critica è quella denunciata al direttore generale dell'Asp Trapani e agli organi di stampa locali circa il P.O. «Abele Ajello» di Mazara del Vallo con lettera sottoscritta da un cittadino affetto da diverse patologie che informa della prassi – consolidata nelle ultime settimane – secondo cui, dopo lunghe file di attesa presso il Cup, il cittadino che necessita di prenotare una visita medica specialistica, a volte entro una data specificamente prestabilita dal medico di base – il cui rispetto è, dunque, funzionale al monitoraggio della situazione clinica del paziente – si sente rispondere di tornare in un altro momento, perché «ancora presto» per cui «il programma non consente di andare avanti», con il rischio di riuscire in seguito (ove mai ciò accada) a trovare la disponibilità in una data successiva a quella indicata dal medico curante;

   sempre la stampa locale riporta un'altra segnalazione pervenuta da una paziente oncologica che denuncia l'impossibilità di prenotare una visita oncologica al Cup di Mazara del Vallo in quanto «non ci sono disponibilità». La stessa paziente segnala di aver quindi tentato una prenotazione online con l'effetto di visualizzare una prima disponibilità utile «a marzo 2021». Sempre la stessa utente chiarisce di avere allora provato a richiedere una «nuova prenotazione con una ricetta con priorità differita» con il risultato medesimo, ossia una disponibilità per «il 3 marzo a Trapani»;

   a ciò si aggiunga che, per come documentano numerose immagini postate sui social o pubblicate sui siti di informazione, quanto descritto, oltre ad apparire inammissibile in uno Stato in cui il diritto alla salute ha copertura costituzionale, appare altresì paradossale dal momento che la lunga attesa presso il Cup, in fila e sotto il sole estivo, genera assembramenti che inevitabilmente diventano pericolose occasioni di contagio a scapito, molto spesso, dei soggetti più deboli (malati gravi o anziani) che, non potendo rinviare i controlli medici prescritti, letteralmente «presidiano» lo spazio antistante il Cup nella speranza di prenotare una visita o un esame specialistico in tempi utili per una corretta diagnosi o verifica dello stato di avanzamento di una malattia;

   per espressa indicazione ministeriale, i Cup sono finalizzati a favorire l'accesso ai servizi sanitari e velocizzarne la fruizione mediante una gestione integrata delle agende di prenotazione, attraverso la riduzione dei tempi di attesa per gli utenti;

   l'attuale blocco delle attività degli uffici preposti, oltre a comportare disagi attuali, ove non si agisse tempestivamente per riportare la situazione in tempi rapidi ad una gestione efficiente dei servizi erogati, potrebbe causare un vero e proprio collasso del sistema sanitario, già negli ultimi mesi fortemente messo alla prova –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare per consentire una ripresa in sicurezza dell'attività di erogazione dei servizi sanitari presso le strutture pubbliche nazionali, con particolare riguardo alla situazione delle strutture siciliane.
(3-01738)

Interrogazioni a risposta scritta:


   SURIANO, D'ORSO e MARTINCIGLIO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione. — Per sapere – premesso che:

   in data 6 agosto 2020 il Ministero dell'istruzione ha siglato con i sindacati un protocollo d'intesa per garantire il rientro a scuola a settembre, il quale prevede di «attivare la collaborazione istituzionale con il Ministero della salute, il Commissario straordinario e l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, affinché si dia l'opportunità di svolgere test diagnostici per tutto il personale del sistema scolastico statale e paritario, incluso il personale supplente, in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche e nel corso dell'anno, nonché di effettuare test a campione per la popolazione studentesca con cadenza periodica»;

   per quanto di conoscenza degli interroganti, i professori e l'intero personale scolastico possono effettuare i test sierologici su base volontaria presso gli studi dei medici di base a partire dalla data del 24 agosto 2020;

   secondo molteplici articoli giornalistici, a due giorni dall'avvio dei test si sono verificate problematiche dovute alla preoccupazione dei medici di famiglia a praticare i test suddetti, in quanto non vi sarebbero, fino alla data odierna, le giuste garanzie per svolgerli in sicurezza presso i propri studi medici. Oltretutto, ci sono stati ritardi nella distribuzione e di conseguenza ricevimento, su tutto il territorio nazionale, dei kit sierologici «Covid-19» necessari per un adeguato screening dell'intero personale scolastico;

   vengono segnalati, ancora oggi, casi di medici di base che in varie regioni italiane si rifiutano di effettuare i test sierologici al personale addetto o che chiedono di essere pagati per la prestazione, creando situazioni problematiche nella contingenza della riapertura delle scuole prevista per il 1° settembre e dell'avvio dell'anno scolastico;

   sembrerebbe, infatti, che circa il 35 per cento dei medici di famiglia si rifiuti di effettuare i test ai propri pazienti del personale scolastico per tutte le problematiche e i ritardi sopra esposti –:

   quali iniziative i Ministri interrogati intendano porre in essere per garantire la ripresa dell'anno scolastico in sicurezza, al fine di tutelare la salute degli studenti, dei docenti e dell'intero personale scolastico;

   se ritengano opportuno potenziare l'attività di comunicazione sull'importanza e sulla necessità dello screening e se sussistano le condizioni di sicurezza per effettuare i test anche nei locali scolastici, così come suggerito dal Sindacato dei medici italiani, in modo da aumentare la percentuale di personale scolastico sottoposto al test e rendere maggiormente efficiente la campagna contro la diffusione del Covid-19 all'interno delle strutture scolastiche del nostro Paese.
(4-06714)


   SANDRA SAVINO e NOVELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 28 agosto 2020 la regione Veneto, con una lettera inviata al Ministero della salute e all'Istituto superiore di sanità (Iss), ha chiesto se, in merito alla gestione dei dati di mortalità dei soggetti con negativizzazione virologica, debbano essere mantenuti alcuni criteri epidemiologi applicati per ottemperare alle indicazioni dell'Iss;

   in particolare, i criteri cui la lettera fa riferimento sono i seguenti:

    includere tra i soggetti deceduti positivi per Covid-19, i soggetti con negativizzazione virologica, deceduti durante il ricovero per Covid-19, indipendentemente dall'intervallo temporale intercorso tra negativizzazione e decesso e indipendentemente dalla causa di morte;

    includere tra i soggetti deceduti positivi per Covid-19, i soggetti con negativizzazione virologica, deceduti nel territorio, indipendentemente dall'intervallo temporale intercorso tra negativizzazione e decesso e indipendentemente dalla causa di morte;

   nella stessa lettera, la regione Veneto, evidenzia come, mantenendo tali criteri potrebbero essere inclusi nelle statistiche sui decessi per Covid-19 anche molti anziani, anche ospiti di Rsa, negativizzati da diversi mesi e deceduti per altra causa;

   più in generale, mantenendo in vigore tale criteri, potrebbero realizzarsi casi in cui vengano conteggiati tra i morti per o con Covid-19 soggetti negativizzati, non solo anziani, che muoiono per tutt'altra causa;

   i citati criteri sembrano in contrasto anche con i contenuti del «rapporto ad interim su definizione, certificazione e classificazione delle cause di morte» dei pazienti contagiati da Covid-19, secondo cui per definire un decesso come dovuto a Covid-19, devono essere presenti quattro criteri tra cui «assenza di una chiara causa di morte diversa dal Covid-19»;

   secondo quanto affermato dalla regione Veneto nella citata missiva, invece, nei dati statistici vengono inclusi anche soggetti negativizzati «indipendentemente dalla causa di morte»;

   è quanto mai necessario chiarire quali decessi debbano essere contabilizzati nelle statistiche relative al Covid-19, anche al fine di evitare di sovrastimare la mortalità connessa al virus –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;

   sul totale dei decessi classificati come correlati al Covid-19, quanti siano quelli attribuibili ad altra causa e invece conteggiati per rispettare le indicazioni fornite alle regioni dall'Istituto superiore di sanità;

   se il Governo sia intenzionato ad adottare le iniziative di competenza, con l'ausilio dell'Istituto superiore di sanità (Iss), per modificare alcuni criteri epidemiologici oggi applicati per ottemperare alle indicazioni dell'Istituto superiore di sanità medesimo.
(4-06724)


   CIRIELLI. — Al Ministro della salute, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   l'emergenza pandemica ha imposto precise regole da seguire al fine di contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19; in particolare, i vari provvedimenti sino ad oggi adottati hanno sempre ribadito la principale necessità di rispettare il distanziamento sociale, l'utilizzo di mascherine e la prevenzione e l'igiene;

   da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, all'articolo 1, prevede l'obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza è fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

   con particolare riferimento al trasporto pubblico marittimo, l'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri richiamato stabilisce che i vettori ed armatori sono tenuti ad adottare le misure organizzative che in conformità ai protocolli assunti nel settore del trasporto pubblico (di cui agli allegati 14 e 15 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) assicurino in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;

   l'allegato 15, che detta le linee guida in materia di trasporto pubblico, richiede espressamente anche per il trasporto marittimo il mantenimento della distanza interpersonale tra i passeggeri di almeno un metro;

   a fronte di tali previsioni normative, l'associazione Assoutenti Campania avrebbe sollevato obiezioni in relazione all'ordinanza n. 65 del 6 agosto 2020 adottata dalla giunta regionale della Campania e valida sino al 7 settembre 2020 nella parte in cui, con riferimento ai collegamenti marittimi, ha confermato la previsione della possibilità di occupazione del 100 per cento dei posti seduti a bordo;

   l'aumento dei contagi in Campania e le nuove disposizioni governative adottate il giorno successivo a quello dell'ordinanza regionale n. 65, avrebbero dovuto – immediatamente – indurre il presidente De Luca a sospendere la predetta ordinanza e adottare nuove misure utili non solo per salvaguardare la salute dei cittadini in un periodo, quello di agosto, in cui traghetti e aliscafi sono particolarmente affollati, ma altresì per non incorrere in violazioni della normativa nazionale;

   l'occupazione al 100 per cento dei posti a bordo non avrà sicuramente consentito ai passeggeri di mantenere la dovuta distanza di sicurezza per evitare la diffusione dei contagi;

   per le circostanze riportate, l'associazione Assoutenti avrebbe, già da tempo, diffidato la regione Campania a sospendere in autotutela l'ordinanza n. 65 e tutti gli atti collegati, almeno fino alla fine di settembre, in corrispondenza della fase di maggiore affluenza di passeggeri per le isole del Golfo di Napoli;

   nonostante le segnalazioni e la diffida presentata, l'ordinanza de qua è rimasta in vigore, ad avviso dell'interrogante, in spregio alle prescrizioni normative di rango superiore e, tra l'altro, il rischio di contagio e la continua e forte crescita della diffusione del virus nella regione Campania, come i recenti dati dimostrano, confermerebbero quella che appare all'interrogante l'assoluta negligenza di De Luca nella gestione sanitaria regionale;

   il trasporto pubblico marittimo – durante i mesi estivi – presenta in alcune regioni, in particolare in Campania, la stessa affluenza dei trasporti pubblici locali, di guisa che le norme sul distanziamento sociale, sul contingentamento dei posti a sedere e sull'uso obbligatorio di dispositivi di protezione individuale, dovrebbero essere previste e rispettate anche in relazione ai primi –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali urgenti iniziative di competenza intendano adottare al fine di assicurare il rispetto delle norme in materia di contrasto e contenimento del virus Covid-19 e garantire la salute dei cittadini.
(4-06730)

SVILUPPO ECONOMICO

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:

   le zone franche urbane (Zfu) sono ambiti territoriali, di dimensione prestabilita, dove si concentrano programmi di defiscalizzazione e decontribuzione rivolti alle imprese; nascono dall'esperienza francese delle Zones Franches Urbanes con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri e aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico ed occupazionale; le Zfu intervengono anche per favorire la ripresa e lo sviluppo di territori colpiti da calamità naturali;

   sono state istituite, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e seguenti modifiche (legge finanziaria 2007) e sono state oggetto di successivo intervento ai sensi dell'articolo 1, comma 561 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008); le zone franche urbane trovano la loro definizione particolareggiata all'interno del decreto interministeriale del 10 aprile 2013, come modificato dal decreto interministeriale del 5 giugno 2017, e sono state oggetto di chiarimenti mediante la circolare n. 172230 del 9 aprile 2018;

   il riconoscimento delle Zfu consente di favorire la ripresa e lo sviluppo di territori colpiti da calamità naturali e concretamente tale riconoscimento consente alle piccole e micro imprese di beneficiare di agevolazioni che peraltro possono sono estese anche ai professionisti;

   le agevolazioni riguardano l'esenzione dell'imposta sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta municipale propria e l'esonero del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente e vengono riconosciute per predeterminati periodi di imposta;

   come noto l'area di Rocca di Papa è stata interessata di recente da una gravissima fuoriuscita di gas causata da una trivella con conseguente esplosione, tanto da danneggiare in modo serio la sede del comune con conseguente decesso del sindaco e del suo delegato. Da allora tutta l'area del centro storico circostante è stata interdetta al passaggio dei cittadini, tanto che buona parte delle attività commerciali ivi presenti è stata costretta via via a chiudere;

   senza ulteriore indugio è necessario un intervento immediato per tutelare le famiglie dei piccoli imprenditori e dei lavoratori del settore dell'area del centro storico di Rocca di Papa per garantire e salvaguardare le loro dignità –:

   se il Ministro interpellato intenda adottare le iniziative di competenza per inserire la zona del centro storico di Rocca di Papa tra le zone franche urbane, come ad esempio quelle di cui alla circolare 9 aprile 2018, ossia Pescara, Matera, Velletri, Sora, Ventimiglia, Campobasso, Cagliari, Iglesias, Quartu Sant'Elena, Massa-Carrara, individuate dalla delibera Cipe n. 14 dell'8 maggio 2009, che ne definisce puntualmente il perimetro.
(2-00920) «Francesco Silvestri».

Interrogazione a risposta scritta:


   D'ETTORE e MUGNAI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private norma l'attività peritale al titolo X, capo VI, con gli articoli da 156 a 160;

   in particolare, l'articolo 156 del sopracitato decreto legislativo prescrive che l'attività di perito assicurativo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose non può essere esercitata da chi non sia iscritto nell'apposito ruolo di cui all'articolo 157 del medesimo provvedimento;

   il comma 2 dell'articolo 156 stabilisce altresì che le imprese di assicurazione possono effettuare direttamente l'accertamento e la stima dei danni alle cose;

   tale disposizione di cui al comma 2 ingenera incertezza normativa, in particolare se letta in combinato disposto, oltre che con il comma 1 del medesimo articolo, anche con il comma 2 dell'articolo 157 che prescrive come criterio per l'iscrizione a ruolo che il perito eserciti l'attività in proprio;

   a seguito della non immediata interpretazione delle norme sopra riportate si potrebbero verificare prassi non corrette o che violino apertamente le disposizioni di cui all'articolo 156 del decreto legislativo n. 209 del 2005, che vedono imprese di assicurazioni incaricare soggetti non iscritti al ruolo dei periti di effettuare le attività di accertamento e stima dei danni;

   a giudizio dell'interrogante è opportuno un intervento normativo volto a chiarire la corretta interpretazione dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 209 del 2005 e a tal fine l'interrogante predisporrà una specifica proposta di legge –:

   se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative normative finalizzate a chiarire la corretta applicazione dell'articolo 156 del decreto legislativo n. 209 del 2005, in ordine ai soggetti che possono effettuare lo svolgimento delle attività di accertamento e stima dei danni.
(4-06720)

Apposizione di una firma ad una interpellanza.

  L'interpellanza urgente Fiano e altri n. 2-00907, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 7 agosto 2020, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Berlinghieri.

Apposizione di firme ad una interrogazione.

  L'interrogazione a risposta scritta Sasso n. 4-06706, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 2 settembre 2020, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Belotti, Basini, Colmellere, De Angelis, Latini, Patelli, Racchella, Toccalini.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

  Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza urgente Suriano n. 2-00917 del 1° settembre 2020.