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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Venerdì 6 dicembre 2019

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzioni in Commissione:


   Le Commissioni II e III,

   premesso che:

    con l'espressione «sottrazione internazionale di minori» si indica la situazione in cui un minore avente la residenza abituale in un determinato Stato è condotto in un altro Stato senza il consenso del soggetto esercente la responsabilità genitoriale;

    alla sottrazione è equiparato il trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale senza il consenso del genitore affidatario o di altro soggetto titolare dell'affidamento;

    la sottrazione viene comunemente definita «attiva» nell'ipotesi in cui il minore venga condotto illecitamente dall'Italia in uno Stato estero o non sia ricondotto in Italia, quale Paese di residenza abituale, al termine di un soggiorno all'estero; si definisce «passiva» laddove il minore venga tradotto dall'estero all'Italia o vi sia trattenuto illecitamente;

    si registra una preoccupante crescita esponenziale del fenomeno, come emerge dalle statistiche elaborate nell'anno 2018 dal Ministero della giustizia – dipartimento per la giustizia minorile e di comunità secondo le quali le istanze ufficiali di ritorno «attive» pervenute all'Autorità centrale italiana dal 2000 al 2018 sono state in totale 1973 e, più in dettaglio, nel 2000 sono state 53, mentre nel 2018 un numero nettamente più elevato pari a 130;

    tale casistica sarà necessariamente destinata ad aumentare essendo in rapida crescita anche il numero delle unioni cosiddette miste. Infatti, secondo i dati Istat, i matrimoni tra un cittadino italiano e uno straniero negli ultimi 10 anni sono triplicati, il numero di bambini nati da coppie miste è aumentato del 2 per cento e, dato allarmante, l'80 per cento delle unioni miste fallisce;

    per proteggere i minori contro gli effetti negativi derivanti da un trasferimento o trattenimento all'estero ed al fine di stabilire procedure dirette ad assicurare l'immediato rientro del minore nel proprio Paese di residenza abituale, sono state stipulate convenzioni internazionali che definiscono regole applicabili in tutti gli Stati aderenti;

    nello specifico, la convenzione di riferimento è la Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980, che regola gli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori ed è stata ratificata e resa esecutiva dall'Italia con la legge 15 gennaio 1994, n. 64;

    oltre alla suddetta Convenzione dell'Aia norme integrative sono contenute nel regolamento (CE) 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, applicabile nelle relazioni tra Stati membri dell'Unione europea;

    le norme della Convenzione dell'Aia e le procedure in essa previste si applicano quando la sottrazione si è già verificata ed in presenza dei seguenti presupposti:

     a) lo Stato di residenza abituale prima della sottrazione e lo Stato in cui il minore è stato portato (Stato di rifugio) hanno entrambi ratificato o aderito alla Convenzione dell'Aia del 1980 e hanno reciprocamente accettato l'adesione dell'altro Stato;

     b) il minore sottratto ha meno di sedici anni di età;

     c) la persona che richiede il ritorno è il titolare della responsabilità genitoriale sul minore e al momento della sottrazione esercitava effettivamente le corrispondenti funzioni. La titolarità della responsabilità genitoriale e i relativi diritti e doveri vanno verificati alla luce della legislazione in vigore nello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale prima del trasferimento;

    la procedura per ottenere il ritorno di un minore sottratto illecitamente è normalmente promossa dall'Autorità centrale dello Stato in cui il minore aveva la residenza abituale prima della sottrazione, su richiesta della persona che lamenta la sottrazione;

    nel nostro ordinamento, ai sensi dell'articolo 316 del codice civile, entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale e al comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore, salvo che il provvedimento giudiziario che dispone in tema di affidamento dei figli statuisca diversamente;

    alla luce della situazione fattuale e dei dati statistici sopra evidenziati, il quadro normativo interno appare assolutamente inadeguato a tutelare i diritti dei genitori italiani che si vedono sottrarre i figli dall'altro genitore di diversa nazionalità (nell'87,5 per cento) dei casi la madre) che, in seguito al fallimento dell'unione familiare, decide di tornare nel proprio Paese d'origine portando con sé i figli spesso in tenera età;

    l'attuale assetto normativo è inadeguato, soprattutto, a tutelare i diritti fondamentali degli stessi minori che senza colpa si vedono strappati, spesso brutalmente, dal contesto familiare, affettivo, scolastico e sociale in cui sono nati e cresciuti. Nella grande maggioranza dei casi non solo vengono portati in un Paese straniero contro la loro volontà e contro quella del genitore a cui vengono sottratti, ma viene anche interrotto dal genitore sottraente qualunque contatto con l'altro genitore, così ledendoli nel loro diritto fondamentale alla bigenitorialità;

    occorre sottolineare come il «superiore interesse» del minore costituisca un principio fondamentale dei diritti dell'infanzia, tutelato sia da normative nazionali che sovranazionali, da considerarsi prioritario in ogni questione in cui il minore venga coinvolto;

    nell'ordinamento italiano è presente un'autonoma figura di reato che disciplina espressamente le condotte di sottrazione illecita di minore: l'articolo 574-bis del codice penale rubricato, per l'appunto, «sottrazione e trattenimento di minore all'estero» punisce «chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale»;

    la previsione sanzionatoria della suddetta norma (reclusione da uno a quattro anni) appare inadeguata alla gravità del fatto, in considerazione anche delle riforme legislative operate con il decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 94, per l'effetto del quale l'articolo 574-bis del codice penale non rientra più tra i reati per cui può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere;

    l'articolo 280, comma 2 del codice di procedura penale, nel testo vigente al momento dell'introduzione della fattispecie di sottrazione e trattenimento di minore all'estero di cui all'articolo 574-bis del codice penale, prevedeva la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere per reati puniti nel massimo con una pena detentiva di almeno quattro anni di reclusione; successivamente, alla luce della modifica normativa dell'articolo 280 del codice di procedura penale operata nel 2013, è stato innalzato il limite edittale per l'applicazione della custodia cautelare in carcere che, dunque, in via generale oggi può essere disposta solo per i delitti per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni;

    l'articolo 574-bis del codice penale, inoltre, non rientra tra i reati per i quali è ammissibile lo strumento di indagine delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale che possono essere disposte nei procedimenti relativi a delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni. Anche in questo caso, accanto alla previsione generica, vi sono una serie di previsioni specifiche per singoli reati tra i quali non figura la sottrazione e trattenimento di minore all'estero;

    deve evidenziarsi come lo strumento investigativo delle intercettazioni telefoniche sia spesso di fondamentale importanza sia per garantire una tutela efficace del bene giuridico protetto dalla norma, poiché solo un accertamento tempestivo dei fatti può garantire l'efficacia di tale tutela, sia per l'immediata localizzazione del reo e del minore sottratto (si tenga presente che in molti di questi casi di sottrazioni, il genitore sottraente per lungo tempo fa perdere le proprie tracce allo scopo di impedire qualunque possibilità di contatto tra il figlio e il genitore sottratto almeno fino a quando non si consolida «di fatto» questa nuova situazione);

    lo stesso dicasi per la possibilità di disporre una misura cautelare custodiale; è innegabile come questo sia lo strumento in assoluto più efficace per garantire il rimpatrio del minore in tempi accettabili; tempistica che, sulla carta, dovrebbe essere garantita anche dalle azioni civili previste dalla stessa Convenzione dell'Aia e dal regolamento (CE) n. 2201/2003, ma che, di fatto, viene disattesa a danno del minore che subisce traumi con conseguenze spesso permanenti;

    deve farsi presente come nella prassi giudiziaria alcune procure, in presenza di comportamenti in questione, ed anche al fine di sopperire alle carenze normative suindicate, procedono a contestare altresì il reato di sequestro di persona di cui all'articolo 605, comma 3, del codice penale;

    un inasprimento dei massimi edittali previsti dall'articolo 574-bis del codice penale, oltre a punire più severamente condotte in esponenziale diffusione che destano allarme sociale, consentirebbe di superare i problemi processuali e applicativi attualmente in essere al fine di garantire un'effettiva tutela per il minore e un'efficace repressione delle condotte criminose;

    ulteriore questione da non sottovalutare riguarda l'attuale formulazione dell'articolo 11, paragrafo 8, del Regolamento 2201/2003 che disciplina la cosiddetta procedura di «riesame». Tale norma prevede che, nonostante l'emanazione di un provvedimento contro il ritorno in base all'articolo 13 della convenzione dell'Aia del 1980, una successiva decisione che prescrive il ritorno del minore emanata da un giudice competente ai sensi del predetto regolamento, è esecutiva, conformemente alla sezione 4 del capo III, allo scopo di assicurare il ritorno del minore;

    in particolare, nell'ipotesi in cui il giudice dello Stato di rifugio abbia negato l'ordine di ritorno per uno dei motivi previsti dall'articolo 13 della Convenzione dell'Aia (ad esempio, perché vi sia fondato rischio che il minore venga esposto, in caso di ritorno, a pericoli fisici e/o psichici o venga a trovarsi in una situazione intollerabile) l'articolo 11, paragrafo 8, del Regolamento 2201/2003 attribuisce al giudice del Paese di origine, che ha la competenza sull'affidamento, il potere di riesaminare la decisione e pronunciarsi sulla questione del ritorno con provvedimento immediatamente esecutivo;

    la Corte europea dei diritti umani, in relazione alla questione relativa al rientro del minore ordinata dal Paese di origine ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, del Regolamento 2201/2003 ha affermato, con la pronuncia del 12 luglio 2011, causa Sneersone e Kampanella contro Italia, la necessità di un «equilibrio equo e proporzionato agli interessi in gioco – quelli del minore, quelli dei due genitori e quelli di ordine pubblico» al fine di verificare se l'ingerenza dello Stato che aveva emesso il provvedimento di rientro ai sensi della norma da ultimo citata fosse necessaria in una società democratica;

    in particolare, la Corte, nel caso di specie, ha riconosciuto la violazione della vita privata e familiare del minore posta in essere dallo Stato che aveva emesso il provvedimento di rientro ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, non avendo adeguatamente preso in considerazione i rischi posti in luce dal Paese di rifugio dovuti al fatto che il bambino si era ormai adattato al nuovo ambiente e che la separazione dalla figura materna avrebbe influenzato negativamente il suo sviluppo;

    altra questione che deve essere posta in luce è quella relativa all'ascolto del minore, anche se di tenera età, evidenziando l'importanza di tale adempimento da parte del giudice in ogni procedimento diretto ad influire sulla sfera personale del minore stesso;

    diverse sono difatti le disposizioni di carattere nazionale e sovranazionale dalle quale emerge il diritto del minore a esprimere la propria opinione; tale diritto trae fondamento dall'esigenza di consentire al minore di apportare un proprio contributo in relazione alle scelte del giudice relative ai procedimenti che lo riguardano;

    il diritto all'ascolto trova fondamento nella Carta costituzionale in quanto volto a tutelare la personalità del minore e il diritto dello stesso a manifestare il proprio pensiero: in relazione al primo degli aspetti poc'anzi individuati, l'ascolto, in quanto diritto inviolabile della persona umana, è riconducibile all'articolo 2 della Costituzione che garantisce e riconosce i diritti fondamentali dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, richiedendo l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale, politica ed economica; la personalità del minore designa il patrimonio individuale del singolo non solo da individuarsi nelle capacità e nelle inclinazioni naturali ma anche nei valori, nelle aspettative di vita e nei desideri del minore stesso;

    le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno riconosciuto che l'audizione dei minori è ormai divenuta adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardano: costituisce, pertanto, violazione del principio del contraddittorio e dei principi del giusto processo il mancato ascolto che non sia sorretto da espressa motivazione, ad esempio sull'assenza di discernimento che ne può giustificare l'omissione;

    nell'ipotesi di minore in tenera età, con specifico riferimento alla sottrazione internazionale di minori, la Corte di cassazione ha rilevato l'importanza di garantire al bambino un ascolto in via indiretta, attraverso le osservazioni dei servizi sociali, al fine di garantire il diritto di difesa dello stesso minore (confrontare Cass., sez. I, 23 gennaio 2013, n. 1527);

    al fine di individuare il concreto superiore interesse del minore, anche nell'ipotesi di rientro nel Paese di origine a seguito di sottrazione internazionale, devono considerarsi necessari (soprattutto se è trascorso un notevole lasso di tempo dal momento in cui il bambino è stato illecitamente sottratto o trattenuto in altro Paese) sia il suddetto ascolto indiretto del minore, sia un'indagine relativa all'attuale situazione ambientale e familiare nonché una valutazione relativa all'impatto psicologico che il rientro in questione potrebbe avere sul bambino,

impegnano il Governo:

   ad assumere iniziative normative volte a determinare un inasprimento dei massimi edittali previsti dall'articolo 574-bis del codice penale in ragione della gravità del fatto ed affinché tale fattispecie possa essere ricompresa tra i reati per i quali può essere disposta la misura della custodia cautelare in carcere;

   ad assumere iniziative normative dirette all'istituzione di un dipartimento per la sottrazione dei minori presso il Ministero della giustizia o dell'interno, formato da personale specializzato, con funzioni di coordinamento e di gestione in tempo reale delle operazioni volte ad assicurare un intervento tempestivo per la tutela del minore sottratto ai suoi affetti familiari e dal suo luogo di residenza abituale, e sul quale il genitore che ha subito la sottrazione possa far affidamento e trovare un utile affiancamento, sin dal primo momento della denuncia di sottrazione;

   a promuovere la redazione di un vademecum da inoltrare alle ambasciate italiane di tutto il mondo, al fine di tenerle costantemente aggiornate sulle iniziative urgenti da intraprendere, laddove si trovino a gestire un caso di sottrazione di minore, e di assicurare loro contatti e affiancamento costanti da parte dell'istituendo Dipartimento per la sottrazione dei minori previsto dal precedente impegno, affinché possano rappresentare un valido strumento di supporto per i soggetti coinvolti;

   ad assumere iniziative dirette a prevedere per i genitori vittime di illecita sottrazione di figli minori la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato, a richiesta e senza limiti di reddito, in considerazione delle ingenti spese legali sostenute e delle conseguenti difficoltà economiche patite;

   a promuovere, in tutte le sedi competenti, una revisione della Convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980, al fine di semplificare le procedure, adottare strumenti di tutela anticipata e predisporre azioni coordinate dirette ad una efficace prevenzione e repressione del fenomeno;

   con riferimento alla procedura di riesame prevista dall'articolo 11, paragrafo 8, del Regolamento 2201/2003, a promuovere le opportune modifiche normative volte a disciplinare un'apposita procedura che attribuisca al giudice italiano la possibilità di adottare un provvedimento con cui si chieda, al giudice del Paese di origine del minore, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento che prescrive il ritorno emesso ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 8, del Regolamento 2201/2003, qualora l'immediato rientro possa arrecare pregiudizio alla salute psico-fisica del minore;

   ad assumere iniziative per introdurre apposite disposizioni normative che prevedano quale adempimento necessario per il giudice l'ascolto del minore, se di tenera età anche indirettamente, al fine di adottare le decisioni relative al rientro del minore nel Paese di origine o alla eventuale richiesta di sospensione del provvedimento al giudice straniero che ha emesso la decisione di cui all'articolo 11, paragrafo 8, del Regolamento 2201/2003.
(7-00389) «Ferri, Migliore, Annibali, Vitiello, Librandi».


   La IV Commissione,

   premesso che:

    l'Osservatorio epidemiologico della difesa (Oed) è responsabile della raccolta, analisi, valutazione e diffusione di tutti i dati statistici relativi a morbosità e mortalità del personale in servizio del Ministero della difesa, militare e civile;

   l'Oed nasce nel 2006 raccogliendo l'eredità del Gruppo operativo interforze, a sua volta creato nel 2001 con lo scopo di raccogliere i dati del «protocollo Mandelli», ampliandone le competenze a tutte le patologie di rilievo;

   a causa del particolare interesse e della preoccupazione suscitata dall'ipotesi che l'attività svolta nelle varie operazioni «fuori dai confini nazionali» (Ofcn) potesse determinare una maggiore incidenza di patologia neoplastica nel personale militare, molta dell'attenzione dell'Oed si è concentrata comunque sull'epidemiologia di questo tipo di patologia;

   la «Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni» della passata legislatura, con Doc. XXII-bis n. 23, ha approvato la relazione conclusiva il 7 febbraio 2018;

   durante le indagini della Commissione è emerso che mancavano tutti i dati relativi ai soggetti congedati, i quali, entrando nella competenza della sanità civile, vengono esclusi dal monitoraggio da parte dell'Oed;

   la Commissione ritiene che al fine di colmare le lacune dovute ai dati mancanti occorra integrarli con le informazioni relative ai militari malati congedati, in possesso dell'Agenzia delle entrate (dati anagrafici del contribuente, comprensivi di codice fiscale, luogo e data di nascita, data di eventuale decesso, ultimo domicilio fiscale dichiarato), Istat (dati contenuti nell'archivio nominale delle cause di morte) e del Ministero della salute (dati afferenti alle schede di ricovero e di dimissione ospedaliera che riportano, risultati di tutti gli accertamenti fatti nel periodo di ospedalizzazione);

   è stato pubblicato nel 2019 un articolo scientifico sulla rivista epidemiologia e prevenzione (Epidemiol Prev 2019; 43(1): 48-54), sull'analisi del dati della Commissione, opportunamente integrati dai dati della procura di Padova, che giunge a conclusione, ad avviso dei firmatari del presente atto, opposte a quelle che scaturiscono dai dati pubblicati dall'Oed nel bollettino n. 6 del 2015 (Med Mil. 2015; 165(3): 243-264),

impegna il Governo

   a integrare nel database dell'Oed i dati mancanti segnalati in premessa al fine di inserire nel monitoraggio della salute dei militari coloro che sono stati congedati;

   a consentire a soggetti che operano nella ricerca scientifica di poter utilizzare i dati, opportunamente anonimizzati ed integrati, in possesso dell'Oed, per analisi epidemiologiche indipendenti che possano fornire strumento di confronto con quelle pubblicate nei bollettini epidemiologici dell'Oed;

   ad adottare iniziative per prevedere un budget di spesa per commissionare studi indipendenti, mediante bando pubblico.
(7-00388) «Tondo, Cunial».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:


   MINARDO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, ha dettato una serie specifica di princìpi cui gli ordinamenti professionali devono uniformarsi. Tra questi princìpi vi è l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione permanente;

   in attuazione delle previsioni del decreto-legge n. 138 del 2011, fu emanato il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. Il regolamento riguarda tutte le professioni ordinistiche, fatte salve le specificità di quelle sanitarie;

   è, certamente vero che la formazione obbligatoria continua per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, assume un ruolo di garanzia per la collettività in quanto l'aggiornamento delle proprie competenze professionali è imprescindibile ed essenziale, ma appare, altresì, una misura eccessiva quella che prevede la violazione dell'obbligo di formazione continua come un illecito disciplinare, mentre finora i singoli Ordini si limitavano a sanzioni indirette;

   è, senza dubbio, molto difficoltoso raggiungere i crediti richiesti per tutti i professionisti per cui è obbligatoria la formazione professionale, così come appare non congrua la contestazione dell'illecito disciplinare in caso di mancanza di rispetto dei crediti formativi –:

   se il Governo intenda assumere iniziative per una revisione della disciplina dei crediti formativi, considerando la possibilità di prevedere un numero minore di crediti obbligatori;

   se il Governo intenda valutare una forma agevolativa di conseguimento dei crediti formativi per i liberi professionisti;

   se il Governo, intenda valutare l'opportunità di adottare iniziative per rivedere il meccanismo della sanzione disciplinare per coloro che non raggiungano il minimo di crediti formativi obbligatori.
(4-04267)


   MINARDO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la Sicilia patisce più delle altre regioni le esternalità negative generate dagli operatori del trasporto su strade, autostrade, trasporto ferroviario ed aereo. E proprio su quest'ultimo punto (trasporto aereo) la regione è sempre più isolata per l'esoso costo dei biglietti aerei soprattutto nei periodi festivi e durante la stagione estiva;

   i collegamenti aerei, è inutile ripeterlo, sono indispensabili e indifferibili per chi vive nelle isole non solo dal punto di vista turistico ed economico, ma anche per la qualità di vita degli abitanti della regione siciliana;

   la Sicilia è particolarmente svantaggiata rispetto al resto del Paese per un divario notevole in termini di infrastrutture e di servizi con un notevole aggravio per la mobilità dei suoi cittadini;

   quindi, occorre convincersi che il principio della continuità territoriale della Sicilia con gli scali nazionali è vitale, per cui è indispensabile consentire ai cittadini di godere di tariffe scontate rispetto al normale costo del biglietto nelle rotte da e per l'isola;

   la questione della continuità territoriale in Sicilia è da tre anni al centro di una vicenda che ricade negativamente sui fruitori di un servizio che appare essenziale come quello dei collegamenti aerei da e per il territorio dell'isola;

   la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) contiene una disposizione (all'articolo 1, comma 486) che prevede, al fine di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità della stessa Isola, lo stanziamento di 20 milioni di euro scaturito da un emendamento dell'interrogante;

   la congrua applicazione di questa norma, come più volte ribadito, contribuirebbe notevolmente alla riduzione dei disagi, nonché alla crescita socio-economica della Sicilia e allo sviluppo ulteriore del settore turistico;

   la norma citata, infatti, favorisce il diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, costituisce un elemento fondamentale per sviluppare il sistema del trasporto aereo per la Sicilia e ha, inoltre, importanti ricadute positive dal punto di vista economico-sociale per l'intera regione;

   a giudizio dell'interrogante è scarsa l'attenzione del Governo e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti della Sicilia, lo si è visto da come il Governo, ad avviso dell'interrogante, ha cassato la cosiddetta «operazione Cancelleri» che doveva essere un piano di Natale, concordato con Alitalia, per incrementare il numero di voli da Milano e Roma per Catania e Palermo, allo scopo di «aumentare l'offerta per calmierare il caro-tariffe sulla Sicilia». Peccato però che il Sottosegretario siciliano, ad avviso dell'interrogante, non sia stato adeguatamente considerato dal Governo di cui fa parte;

   si tratta di un Sicilia difficile da lasciare (emotivamente parlando) e ancora più difficile da raggiungere fisicamente: studenti fuori sede, giovani e meno giovani che tentano la lotteria dei concorsi, lavoratori che si sono dovuti trasferire o anche semplici vacanzieri che sperano di trascorrere qualche giorno in una località diversa del Paese; tutti devono fare il conto con il caro biglietti aerei che sta isolando sempre più l'isola dal resto d'Italia –:

   se intenda adottare iniziative per ripristinare il contributo previsto dalla legge di stabilità per il 2016 per la regione Sicilia che consentirebbe un'implementazione dei traffici e un aumento considerevole del turismo, nonché innegabili vantaggi per l'economia dell'isola, considerato, tra l'altro, come ricordato in premessa, che gli stanziamenti sono stati erogati con modalità, secondo l'interrogante non pienamente funzionali rispetto alla norma introdotta con la suddetta legge di stabilità.
(4-04270)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per sapere – premesso che:

   come riportato dalle maggiori fonti di stampa, sembrerebbe che la giornalista Milena Gabanelli abbia avuto un colloquio con il capo politico, Luigi Di Maio, proprio nei giorni precedenti alle nomine dei direttori di rete e delle figure apicali in Rai;

   la giornalista, con estrema chiarezza, ha così commentato l'incontro citato: «Di Maio mi ha chiesto un incontro per conoscere la mia disponibilità ad un eventuale ritorno in Rai» aggiungendo «non mi ha proposto di candidarmi ad alcunché, né io sarei interessata»;

   le dichiarazioni rilasciate da una giornalista come Milena Gabanelli delineano una situazione allarmante e, ad avviso dell'interpellante, un clima da regime antidemocratico, che continua ad imperversare nella tv pubblica con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale che, senza legittimazione alcuna, svolge incontri al fine di procedere ad assunzioni all'interno dell'azienda pubblica di viale Mazzini;

   ad avviso dell'interpellante, con la vicenda appena riportata, a conferma di quanto già accaduto con il caso che ha coinvolto la giornalista Maria Giovanna Maglie, si ha l'ennesima riprova di una «lottizzazione» spregiudicata della Rai la quale, al contrario di quanto dichiarato a più riprese dagli esponenti del Governo, risulta dai fatti palesemente vincolata alle indicazioni provenienti dalla maggioranza;

   a ciò si aggiunga che sulla vicenda che ha coinvolto la giornalista Maria Giovanna Maglie, il Governo ha fornito una risposta del tutto inadeguata e insufficiente all'interpellanza urgente (n. 2-00414) presentata dal sottoscritto il 28 giugno 2019;

   la dichiarazione della Gabanelli, tra l'altro, è stata rilasciata in giorni piuttosto delicati per la Rai, bloccata, ad avviso dell'interpellante, da una situazione a dir poco assurda, nella quale le nomine dei nuovi direttori di rete e di altre figure apicali, previste per il 28 novembre 2019, sono state rinviate all'ultimo momento;

   la Rai sembrerebbe, dunque, paralizzata, da un lato, dalla situazione delle nomine dei nuovi direttori di rete e di altre figure apicali, determinata proprio da uno stallo politico, ovvero la mancata convergenza tra le forze politiche di maggioranza sui nomi e, dall'altro, dai plurimi annunci del Governo di tagli alle risorse dell'azienda pubblica che, ove attuati, non permetterebbero la realizzazione del piano industriale 2019-2021;

   la vicenda riportata è soltanto la punta dell’icerberg di una serie di eventi che continuano a perpetrarsi in Rai in palese violazione dei principi che devono guidare l'azione della tv pubblica che, ad avviso dell'interpellante, offre ai cittadini contribuenti un'informazione tutt'altro che obiettiva e imparziale;

   i canoni di equilibrio, pluralismo e imparzialità sono, ad avviso dell'interpellante, stematicamente violati dalla Rai attraverso interviste degli esponenti del Governo senza alcun tipo di contraddittorio: in tal senso, non si può sottacere il caso più eclatante dell'intervista rilasciata – senza il benché minimo contraddittorio – dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, al quale, durante uno speciale del Tg1 sulla guerra di Erdogan, è stato consentito di trattare unilateralmente argomenti del tutto estranei a quelli oggetto del servizio –:

   se il Ministro interpellato non intenda smentire le dichiarazioni rilasciate dalla giornalista Milena Gabanelli al fine di escludere ingerenze di esponenti del Governo nel conferimento di incarichi nella Rai.
(2-00584) «Mulè».

AFFARI EUROPEI

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per gli affari europei, per sapere – premesso che:

   come riportato ultimamente da alcuni quotidiani della Capitale e Tg a carattere nazionale, al fine di individuare una o più discariche provvisorie di servizio o stoccaggio per la città di Roma, ci sarebbe in discussione l'ipotesi di utilizzare un sito industriale già esistente sulla via Ardeatina, in località Divino Amore, di proprietà della società Ecofer;

   l'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, prevede che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare: senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna, né causare inconvenienti da rumori od odori né danneggiare il passaggio o i siti di particolare interesse;

   l'articolo 178 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

   la direttiva europea 2008/98/CE stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all'interno dell'Unione;

   nel marzo 2013 l'Italia è stata denunciata alla Corte europea di giustizia dalla Commissione europea per l'ambiente, in quanto parte dei rifiuti di Roma non avrebbero subito il trattamento meccanico biologico richiesto dai regolamenti europei per ridurre la consistenza volumetrica dei rifiuti e facilitare un loro eventuale possibile recupero;

   la Commissione europea, con una nota indirizzata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione Lazio e al comune di Roma, facendo riferimento ad un precedente carteggio con la regione Lazio le cui risposte sono state ritenute insufficienti, chiede nuove informazioni alla luce delle allarmanti notizie che sono apparse sui grandi quotidiani internazionali come il Financial Times del 9 luglio 2019;

   la Commissione europea critica la regione Lazio poiché il piano rifiuti del 2012, ancora in vigore, è in gran parte inattuato con impianti previsti non in esercizio o addirittura chiusi ed esprime forti perplessità in merito al mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, sulla mancanza di impianti di compostaggio e sulla insufficienza delle discariche esistenti;

   a ciò si aggiunga che la preoccupazione maggiore della Commissione è sulla termovalorizzazione, considerato che, dei quattro impianti previsti dal piano del 2012 è presente solo quello di S. Vittore, insufficiente a trattare la quantità di cdr-css prodotto dagli impianti di Tmb previsti;

   gran parte della località di Falcognana-Divino Amore, dove risiedono decine di migliaia di cittadini, è ricompresa all'interno del parco regionale di Decima-Malafede, del parco dell'Appia Antica e dal 2010 è sottoposta a vincolo paesaggistico con la «Dichiarazione di Notevole interesse Pubblico» emessa dal Ministero per i beni culturali, con decreto ministeriale del 25 gennaio 2010;

   il Tar del Lazio, con sentenza n. 05600/2017, confermata poi dal Consiglio di Stato, ha negato alla società Ecofer l'aumento dei codici Cer relativi anche ai rifiuti solidi urbani;

   con l'ordinanza n. Z00003 del 27 novembre 2019 la regione Lazio del presidente Zingaretti ha emanato un atto tardivo in quanto si specifica che la responsabilità dell'emergenza rifiuti è del comune di Roma, evidenziando solo la necessità di trovare in pochi giorni una discarica dove abbancare e stoccare i rifiuti, non considerando che la Commissione europea stessa con apposita direttiva stabilisce che il 65 per cento dei rifiuti deve andare a riciclo, il 25 per cento deve essere valorizzato e solo il 10 per cento deve andare in discarica;

   l'eventuale utilizzo del sito di Falcognana-Divino Amore non è in nessun modo compatibile con i codici per i rifiuti solidi urbani e inoltre l'urgenza è assolutamente non giustificabile ed è dovuta, ad avviso dell'interpellante, solamente al lassismo della regione Lazio e del comune di Roma, pertanto illegittima;

   la dichiarazione dello stato di emergenza, qualora si dovesse verificare ai fini della nomina del commissario, si configurerebbe, secondo l'interpellante, come illegittima e suscettibile di impugnazione e denuncia;

   l'eventuale decisione commissariale di aprire la discarica di Falcognana-Divino Amore comporterà inevitabilmente la chiusura dell'attività del gruppo Fiori Metalli attualmente operante nell'impianto, con il licenziamento di oltre 300 persone in tutta Italia –:

   se sia a conoscenza delle osservazioni riportate in premessa e quali iniziative intenda assumere per chiarire alle istituzioni europee quali siano le linee guida che lo Stato italiano vuole perseguire al fine di garantire il rispetto della normativa vigente;

   di quali elementi disponga circa il rischio che, realizzando la discarica di Falcognana, il nostro Paese possa nuovamente incorrere in procedure di infrazione da parte della Commissione europea.
(2-00588) «Brunetta».

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta scritta:


   BIGNAMI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:

   il sindacato provinciale della Proprietà Fondiaria di Piacenza è venuto a conoscenza che, da qualche tempo, nel territorio di interesse, i soggetti che richiedono il rilascio di concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (pozzo) o superficiale, vengono invitati a sottoscrivere uno «schema di Convenzione» con il Consorzio di bonifica di Piacenza che prevede la possibilità per quest'ultimo Ente di utilizzare l'acqua oggetto di concessione nel caso di «stato di emergenza idrica» dichiarato con delibera dallo stesso Consorzio di bonifica;

   il predetto sindacato ha informato tutti gli interessati al rilascio della concessione per il prelievo di acqua pubblica, che non sono tenuti a sottoscrivere il citato «schema di Convenzione» che parrebbe anche presentare profili di illegittimità –:

   se intenda adottare iniziative di carattere normativo, anche sulla base di una specifica intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per disciplinare più compiutamente condizioni e modalità di utilizzo dell'acqua pubblica sotterranea e superficiale in concessione da parte dei Consorzi di bonifica, relazione al verificarsi di situazioni di emergenza idrica, alla luce delle criticità che emergono dal caso di cui in premessa.
(4-04273)

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, per sapere – premesso che:

   come riportato ultimamente da alcuni quotidiani della Capitale e Tg a carattere nazionale, al fine di individuare una o più discariche provvisorie di servizio o stoccaggio per la città di Roma, ci sarebbe in discussione l'ipotesi, di utilizzare un sito industriale già esistente sulla via Ardeatina, in località Divino Amore, di proprietà della società Ecofer;

   l'articolo 13 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, prevede che la gestione dei rifiuti sia effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare: senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora o la fauna, né causare inconvenienti da rumori od odori né danneggiare il passaggio o i siti di particolare interesse;

   l'articolo 178 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tal fine, la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

   la direttiva europea 2008/98/CE stabilisce un quadro giuridico per il trattamento dei rifiuti all'interno dell'Unione;

   nel marzo 2013 l'Italia è stata denunciata alla Corte europea di giustizia dalla Commissione europea per l'ambiente, in quanto parte dei rifiuti di Roma non avrebbero subito il trattamento meccanico biologico richiesto dai regolamenti europei per ridurre la consistenza volumetrica dei rifiuti e facilitare un loro eventuale possibile recupero;

   la Commissione europea, con nota indirizzata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione Lazio e al comune di Roma, facendo riferimento ad un precedente carteggio con la regione Lazio le cui risposte sono state ritenute insufficienti, chiede nuove informazioni alla luce delle allarmanti notizie che sono apparse sui grandi quotidiani internazionali come il Financial Times del 9 luglio 2019;

   la Commissione europea critica la regione Lazio poiché il piano rifiuti del 2012, ancora in vigore, è in gran parte inattuato con impianti previsti non in esercizio o addirittura chiusi ed esprime forti perplessità in merito al mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, sulla mancanza di impianti di compostaggio e sulla insufficienza delle discariche esistenti;

   a ciò si aggiunga che la preoccupazione maggiore della Commissione è sulla termovalorizzazione, considerato che, dei quattro impianti previsti dal piano del 2012, è presente solo quello di S. Vittore, insufficiente a trattare la quantità di cdr-css prodotto dagli impianti di Tmb previsti;

   gran parte della località di Falcognana, dove risiedono decine di migliaia di cittadini, è ricompresa all'interno del Parco Regionale di Decima-Malafede, del Parco dell'Appia Antica e dal 2010 è sottoposta a vincolo paesaggistico con la «Dichiarazione di Notevole interesse Pubblico» emessa dal Ministero per i beni e le attività culturali, con decreto ministeriale del 25 gennaio 2010;

   l'eventuale discarica si troverebbe a circa 1 chilometro dal Santuario del Divino Amore, luogo di culto famoso in tutto il mondo, e sottoposto a vincolo monumentale;

   il Tar del Lazio con sentenza n. 05600/2017, confermata poi dal Consiglio di Stato, ha negato alla società Ecofer l'aumento dei codici Cer relativi anche ai rifiuti solidi urbani;

   con l'ordinanza n. Z00003 del 27 novembre 2019 la regione Lazio del presidente Zingaretti ha emanato un atto tardivo in quanto si specifica che la responsabilità dell'emergenza rifiuti è del comune di Roma, evidenziando solo la necessità di trovare in pochi giorni una discarica dove abbancare e stoccare i rifiuti, non considerando che la Commissione Europea stessa con apposita direttiva, stabilisce che il 65 per cento dei rifiuti deve andare a riciclo, il 25 per cento deve essere valorizzato e solo il 10 per cento deve andare in discarica;

   l'eventuale utilizzo del sito di Falcognana-Divino Amore non è in nessun modo compatibile con i codici per i rifiuti solidi urbani e inoltre l'urgenza è assolutamente non giustificabile ed è dovuta, ad avviso dell'interpellante, solamente al lassismo della regione Lazio e del comune di Roma, pertanto illegittima;

   la dichiarazione dello stato di emergenza, qualora si dovesse verificare ai fini della nomina del commissario, si configurerebbe, secondo l'interpellante, come illegittima e suscettibile di impugnazione e denuncia;

   l'eventuale decisione commissariale di aprire la discarica di Falcognana-Divino Amore comporterà inevitabilmente la chiusura dell'attività del gruppo Fiori Metalli attualmente operante nell'impianto, con il licenziamento di oltre 300 persone in tutta Italia –:

   se il Ministro interpellato sia a conoscenza delle osservazioni riportate in premessa e se non intenda intraprendere le opportune iniziative di competenza al fine di contrastare i rischi di degrado in cui incorrerebbero i beni culturali e l'area archeologica interessata nell'ipotesi di un'eventuale decisione di aprire la discarica di Falcognana.
(2-00591) «Brunetta».

Interrogazioni a risposta scritta:


   D'ETTORE e MUGNAI. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. — Per sapere – premesso che:

   con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si è provveduto ad accorpare la storica Soprintendenza di Arezzo con quella di Siena-Grosseto trasferendone la sede a Siena;

   lungi dal rivelarsi una misura di razionalizzazione della spesa pubblica, tale accorpamento, allontanando la Soprintendenza dal suo territorio (una provincia estesa e ricca di giacimenti culturali, nonché di aree vincolate), ha reso più difficile lo svolgimento delle azioni sia di tutela, sia di collaborazione istituzionale necessarie fra l'altro per l'aggiornamento degli strumenti urbanistici;

   tali difficoltà si scaricano sui cittadini e sui professionisti, nonché sugli stessi funzionari della Soprintendenza;

   la stessa presidente della provincia di Arezzo, ha sollecitato la ricostituzione della Soprintendenza ad Arezzo. Una città, la quarta della regione per numero di abitanti, che vanta un patrimonio storico e artistico non comparabile con altre province;

   nei mesi scorsi sono state tante le sollecitazioni provenienti da più parti per la ricostituzione della Soprintendenza ad Arezzo, compresi gli interventi in merito del sindaco Ghinelli e della presidente della provincia Chiassai, oltre a interrogazioni parlamentari presentate anche dai presentatori del presente atto;

   peraltro, con una mozione in consiglio comunale votata all'unanimità, si era chiesto che si tenesse conto della realtà aretina;

   nonostante quanto suesposto, nei giorni scorsi, il Ministro interrogato ha presentato il nuovo regolamento del Ministero, approvato dal Consiglio dei ministri con cui, tra l'altro, vengono istituite sei Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, tre Soprintendenze archivistiche e bibliografiche e la Soprintendenza nazionale per il patrimonio subacqueo, con sede a Taranto e due sedi distaccate a Venezia e Napoli. Da questo elenco non compare la soprintendenza di Arezzo;

   la città di Arezzo, a questo punto è stata «condannata» a perdere una parte della gestione del «proprio patrimonio» presente su un territorio vasto –:

   se il Ministro interrogato non intenda valutare la possibilità di assumere iniziative volte ad integrare il suddetto regolamento a fine di consentire la ricostituzione della Soprintendenza ad Arezzo.
(4-04272)


   MINARDO. — Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   sta generando incertezza e confusione la nuova sentenza del Consiglio di Stato che rivoluzionerebbe il sistema fin qui applicato delle concessioni demaniali marittime. Con la sentenza, il Consiglio di Stato, applicando la normativa e la giurisprudenza dell'Unione europea, ha stabilito che le leggi nazionali italiane, che prevedono proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime, poiché illegittime, vanno disapplicate dai comuni: si tratta della sentenza n. 7874 della sezione sesta del Consiglio di Stato, pubblicata il 18 novembre 2019. Una pronuncia giunta a sorpresa e a distanza di pochi giorni da altre in cui, invece, il Consiglio di Stato riconosceva la proroga di 15 anni delle concessioni demaniali. Una questione, dunque, ancora tutta da definire, ma è logico che sta generando molta confusione tra i diretti interessati. La regione siciliana, ad esempio, stava recependo la proroga di 15 anni delle concessioni demaniali alla luce del fatto che in Sicilia il turismo balneare è alla base dell'economia dell'isola e, in particolare, nei mesi estivi registra un considerevole numero di turisti che utilizzano gli stabilimenti balneari;

   un dato significativo riguarda l'anno 2018 dove sono aumentate del + 30 per cento rispetto all'anno precedente, le presenze di turisti italiani e soprattutto stranieri nelle strutture balneari di tutti i litorali dell'isola. Un dato che potrebbe essere totalmente sovvertito se non si chiariscono le conseguenze di quanto stabilito dal Consiglio di Stato che di fatto blocca l'applicazione della legge nazionale o regionale da parte dei dirigenti amministrativi perché in contrasto con la norma del diritto europeo –:

   se i Ministri interrogati, nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare iniziative per chiarire la questione e trovare le opportune soluzioni e per ovviare alla situazione di incertezza e confusione scaturita dal principio enunciato con la sentenza di cui in premessa che rischia di provocare un terremoto in futuro nell'assegnazione delle concessioni per gli stabilimenti balneari, scardinando il sistema fin qui applicato.
(4-04278)

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   RIZZETTO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 23 novembre 2011, è stato indetto un concorso pubblico per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato;

   il 29 luglio 2014 è stata pubblicata la graduatoria dalla quale, oltre i vincitori, sono risultati idonei 507 aspiranti, che hanno concluso positivamente tutte le prove, complessivamente durate 3 anni, con una procedura che ha richiesto l'espletamento di una prova preselettiva, una prova di efficienza psico-fisica-attitudinale, una prova scritta ed una prova orale;

   il Corpo forestale dello Stato ha sempre assunto nel corso degli anni tutti gli idonei presenti nelle proprie graduatorie; quella in questione, invece, è stata, a parere dell'interrogante, inspiegabilmente bloccata;

   al riguardo, vero è che nell'anno 2016 con il decreto legislativo n. 177, si è proceduto allo scioglimento del Corpo forestale dello Stato, in quanto assorbito nell'Arma dei carabinieri, ma ciò non poteva impedire lo scorrimento della graduatoria, poiché l'Arma è succeduta al Corpo forestale dello Stato nella totalità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi comprese funzioni, compiti e attività;

   pertanto, non vi è alcuna ragione giuridica per limitare lo scorrimento della graduatoria, tuttora vigente, per la nomina di detti idonei. Difatti, la cosiddetta legge D'Alia (legge n. 125 del 2013) prevede che per le amministrazioni centrali l'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinato alla verifica dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, quando queste comprendono personale con caratteristiche sovrapponibili a quello che si vuole reclutare. La stessa legge esclude dalla sua applicazione solo il comparto scuola e quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, per i quali trova applicazione la disciplina specifica di settore;

   sicché, nel tempo, i 507 idonei avrebbero dovuto essere collocati nell'Arma dei carabinieri; di contro, sono stati banditi ulteriori concorsi anche per l'arruolamento di marescialli del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri (identico profilo del ruolo ispettore del Corpo forestale dello Stato). L'Arma dei carabinieri è subentrata a tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato, assorbendone anche il personale e dotando del grado di maresciallo i vincitori del concorso per 400 ispettori del Corpo forestale dello Stato; pertanto, l'Arma medesima deve altresì attingere alla suddetta graduatoria per l'assunzione di nuovo personale;

   nel rapporto tra l'opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorrimento di una graduatoria preesistente ed efficace, quest'ultima possibilità rappresenta la regola generale da applicarsi in via principale, in quanto l'attuale ordinamento afferma un generale favore circa l'utilizzazione della graduatoria degli idonei, che viene meno solo in taluni specifici casi rispetto ai quali l'Amministrazione deve esternare le ragioni della propria scelta in modo da evidenziare i motivi di interesse pubblico prevalenti, rispetto alle situazioni giuridiche degli idonei non vincitori di una precedente procedura concorsuale. Sul punto, per quanto concerne la graduatoria in questione, non si è in presenza di prevalenti ragioni di interesse pubblico che possano giustificare l'indizione di nuovi concorsi rispetto all'assunzione degli idonei e l'applicazione di norme che disciplinano l'ordinamento militare;

   considerando le previste migliaia di assunzioni straordinarie destinate all'Arma dei carabinieri, come stabilite nella legge n. 145 del 2018, ultima legge di bilancio, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 settembre 2019, si ritiene necessario riconoscere priorità di assunzione ai 507 idonei –:

   se e quali iniziative intenda adottare il Ministro interrogato, affinché si proceda allo scorrimento della graduatoria degli idonei del concorso per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, bandito nell'anno 2011, per non violare le situazioni giuridiche acquisite dagli stessi in virtù del superamento delle prove selettive.
(5-03250)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   GRIPPA e BARBUTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha reso disponibile nel mese di agosto 2019 il Libro Blu per il 2018, pubblicazione annuale che riporta i dati principali – raccolta, spesa, vincite, incassi erariali – sul mercato del gioco d'azzardo legale in Italia. Dalla diffusione dei dati si apprende che il volume di denaro giocato dagli italiani nel 2018 è aumentato del 5 per cento, attestandosi sul valore di 106,8 miliardi di euro;

   il 45,5 per cento del giocato si divide fra slot machine o Awp (nella tabella indicate come «Apparecchi») e Vlt (videolottery). Il trend delle due tipologie di gioco è opposto: continua a calare la raccolta delle slot – anche per effetto della riduzione del numero di apparecchi sul territorio nazionale – mentre cresce il giocato delle Vlt, che per la prima volta supera quello delle Awp;

   la distribuzione territoriale di slot machine e videolottery al 31 dicembre 2018 sembrerebbe rappresentare una mappa con circa 263.322 slot machine presenti sul territorio nazionale alla fine dello scorso anno. Tuttavia, nel giugno 2018 l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva annunciato in una nota di aver completato la prevista riduzione del 35 per cento per un totale di 259.130 slot presenti sul territorio nazionale. Pertanto, in sei mesi il numero di slot è aumentato dell'1,5 per cento; erano 56.967 le Vlt presenti in Italia al 31 dicembre 2018, in aumento del 2 per cento rispetto all'anno precedente;

   il meccanismo che consente al giocatore la vincita è puramente casuale, grazie a un processore interno al gioco chiamato Rng ovvero un generatore casuale di numeri: esso fa uscire i numeri che andranno a corrispondere ai simboli che appariranno sui rulli della slot;

   l'Rng è un software che non si ferma mai. La sua funzione è quella di estrapolare simboli in ogni singolo istante. Pertanto, il generatore casuale di numeri genera un valore che sta tra 0 e 4 bilioni. A sua volta, tale valore viene trasformato in una specifica sequenza di numeri a cui corrisponderanno i simboli che appaiono sui rulli. L'esito di ogni giro di rulli è dunque «causato» dal numero selezionato dal Random Number Generator e il numero viene scelto ogni qual volta che si fa lo spin alla slot;

  considerato che:

   in un servizio della nota trasmissione televisiva «Le Iene» del 1° dicembre 2019 sarebbe stato descritto un sistema illegale, purtroppo molto diffuso in tutto il territorio nazionale, attraverso il quale sarebbe sempre possibile vincere. Il sistema illecito, a danni di numerosi giocatori che tentano la fortuna divertendosi, consterebbe nell'avere a disposizione una password, talvolta fornita dagli stessi operatori del settore, che permetterebbe di sapere quando una macchinetta è pronta a far vincere un sacco di denaro;

   con il possesso della password sarebbe possibile conoscere le diverse fasi di in-out e ciclo dell'apparecchio e di conseguenza scegliere quando e a quale slot andare a giocare per assicurarsi la vincita. Si tratterebbe di un vero e proprio sistema illegale di vendita di password con lo scopo di dividere i proventi delle vincite –:

   se i fatti esposti corrispondano al vero, se il Ministro interrogato ne sia a conoscenza e se non intenda con urgenza adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le necessarie iniziative per arrestare il sistema illecito di cui in premessa, consentendo ai cittadini che scelgono di giocare alle slot la possibilità di vincere senza che questa sia completamente esclusa da un sistema di corruzione e malaffare.
(5-03249)

Interrogazione a risposta scritta:


   SILVESTRONI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   in data 26 novembre 2019, la Cassa depositi e prestiti (Cdp) ha comunicato che il consiglio di amministrazione riunitosi in quella data, ha designato i candidati ai consigli di amministrazione di alcune società partecipate, compresi i ruoli di presidente, vice presidente ove previsto, amministratore delegato e componenti;

   nella scelta di tali designazioni, avrebbero dovuto essere rispettati i criteri di comprovata professionalità ed esperienza dei soggetti selezionati, secondo quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico sulle società partecipate), in termini di requisiti e compensi dei componenti degli organi di amministrazione;

   parimenti, la vigilanza sull'operato della Cassa depositi e prestiti viene compiuta dalla Corte dei conti per le funzioni di propria competenza, e dal Parlamento tramite una apposita Commissione di vigilanza;

   per le suddette designazioni, stante la rilevante importanza strategica e finanziaria delle società in questione, e i capitali pubblici in gioco, viene richiesta e dovrebbe essere applicata la massima trasparenza nelle procedure di selezione;

   rispetto ai nomi dei soggetti designati apparsi comunicati da Cassa depositi e prestiti, potrebbe profilarsi un condizionamento nelle azioni dei soggetti in questione;

   a titolo esemplificativo, risultano, infatti:

    componente del consiglio di amministrazione di SACE: Mario Giro, vice Ministro degli affari esteri dei Governi Renzi e Gentiloni;

    componente del consiglio di amministrazione di SACE: Roberto Cociancich, senatore Pd dal 2013 al 2018;

    componente del consiglio di amministrazione di CDP Immobiliare: Paolo Fontanelli, già sindaco di Pisa per due mandati, ex deputato PD e successivamente candidato al Senato nel 2018 nelle liste di LeU;

    componente del consiglio di amministrazione di CDP Immobiliare: Silvia Viviani, urbanista, già assessore nella giunta di centro sinistra della città di Livorno guidata dal sindaco Salvetti;

    componente del consiglio di amministrazione di CDP Immobiliare: Lucia De Cesaris, già vice sindaco di Milano nella giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Pisapia;

    presidente di Cdp Investimenti SGR: Raffaele Ranucci, senatore PD nella XVII legislatura ed ex componente della giunta di centrosinistra della regione Lazio guidata da Piero Marrazzo;

    componente del consiglio di amministrazione di Invitalia Ventures SGR: Marco Bellezza, già consigliere giuridico del vicepresidente del Consiglio pro tempore Luigi Di Maio;

    presidente di SIA: Federico Lovadina, socio dello studio legale del senatore Francesco Bonifazi tesoriere del Pd durante la segreteria del senatore Matteo Renzi;

    componente del consiglio di amministrazione di Salini Impregilo: Francesca Balzani, già vice sindaco di Milano nella giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Pisapia e già europarlamentare del Partito democratico;

    la eventuale nomina di soggetti non in possesso dei requisiti minimi per accedere al rinnovo delle cariche in questione, potrebbe configurare una precisa responsabilità dei vertici di Cdp, anche sotto il profilo di un possibile danno erariale –:

   quali criteri di trasparenza siano stati adottati per la designazione e la nomina dei vertici amministrativi delle società partecipate da Cassa depositi e prestiti;

   se tali nomine rispondano ai criteri di competenza e professionalità previsti dalla legge, e se le procedure di selezione siano state improntate al rigoroso confronto dei curricula dei candidati con valutazioni esclusivamente meritocratiche;

   se comunque, e fermo quanto sopra, non appaia inopportuna la presenza di politici nella governance di società partecipate con capitale pubblico;

   quali iniziative si intendano adottare con urgenza, per impedire che tali designazioni siano ratificate, ovvero per revocare le stesse, fino ad una valutazione ulteriore ed approfondita sul rispetto dei criteri di legge previsti per le selezioni e sulla opportunità di non condizionare politicamente il rinnovo dei ruoli di vertice nelle società a controllo pubblico.
(4-04279)

GIUSTIZIA

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:

   come riportato ultimamente da alcuni quotidiani della Capitale e Tg a carattere nazionale, al fine di individuare una o più discariche provvisorie di servizio o stoccaggio per la città di Roma, ci sarebbe in discussione l'ipotesi di utilizzare un sito industriale già esistente sulla via Ardeatina, in località Divino Amore, di proprietà della società Ecofer;

   il sito appena citato era stato già individuato nel 2013, ma tale scelta fu poi scongiurata a seguito delle numerose proteste e mobilitazioni da parte dei cittadini residenti e delle zone limitrofe;

   nel 2013, la società Ecofer venne sottoposta ad una indagine della Guardia di finanza, richiesta dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Orlando, al fine di fugare i sospetti di infiltrazioni della malavita organizzata sulla società che gestirà la prevista discarica di rifiuti solidi urbani di Roma, sita in località Falcognana;

   l'indagine, avviata dalla direzione distrettuale antimafia e dalla Guardia di finanza, era tesa ad accertare l'assetto societario della Ecofer e la proprietà dell'area individuata;

   da notizie diffuse sulla stampa si apprese che nella relazione trasmessa al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, pro tempore, Andrea Orlando, vi fosse il riferimento di pendenze che interessano i soci della Ecofer ambiente srl, per reati fiscali e ambientali;

   in tale ipotesi, appare sconcertante che la pubblica amministrazione possa intrattenere rapporti contrattuali con soggetti che potrebbero incorrere in condanne di rilevanza tale da impedire la prosecuzione dei compiti ad essi assegnati –:

   se vi siano procedimenti in corso per reati fiscali e ambientali nei confronti dei soci della società Ecofer ambiente srl, o dei soci ai quali sia comunque riconducibile la proprietà dei terreni o dell'impianto in località Falcognana;

   se la società medesima sia attualmente nelle condizioni giuridiche per poter trattare o sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione;

   quali iniziative intenda assumere il Governo per prevenire, in ogni caso, l'infiltrazione di interessi criminali nel ciclo dei rifiuti a Roma.
(2-00585) «Brunetta».

Interrogazione a risposta orale:


   SARRO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   come noto, la legge n. 3 del 2019, recante «Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici», ha modificato gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale;

   in via di estrema sintesi, la riforma introdotta – inserita in fase emendativa nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei deputati, con un'operazione di «ampliamento del perimetro del provvedimento» del tutto discutibile e rocambolesca – sospende il corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna che di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto;

   la legge n. 3 del 2019, all'articolo 1, comma 2, fissa l'entrata in vigore della riforma della prescrizione al 1° gennaio 2020. Lo stesso Governo pro tempore aveva infatti preannunciato in maniera chiara la volontà di realizzare entro tale termine un intervento riformatore del codice di procedura penale volto alla drastica riduzione dell'irragionevole durata dei processi in Italia, intendendo così marginalizzare l'impatto concreto dell'eliminazione della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. In buona sostanza, ad avviso dell'interrogante le forze di Governo dell'epoca, consapevoli che l'intervento così operato era «una bomba nucleare sul processo» (per usare le parole dell'allora Ministro per la pubblica amministrazione Giulia Bongiorno), da un lato hanno collocato l'ordigno, dall'altro hanno spostato il tempo dell'esplosione;

   lo stesso Ministro della giustizia, Bonafede, aveva parlato di un «accordo politico» che «prevede che approfittiamo di questo anno anche per scrivere la riforma del processo penale. Il Governo avrà la delega dal Parlamento con scadenza 2019»;

   ebbene: dall'approvazione della riforma della prescrizione ad oggi, non è stata però esaminata dalle Camere alcuna proposta normativa concreta in tal senso. Solo a fine luglio 2019 è stato approvato dal Consiglio dei ministri «salvo intese» un disegno di legge delega che avrebbe dovuto stabilire i princìpi e criteri direttivi per riformare il processo civile, il processo penale, l'ordinamento giudiziario, la disciplina sull'eleggibilità e il ricollocamento in ruolo dei magistrati, il funzionamento e l'elezione del Consiglio superiore della magistratura e la flessibilità dell'organico dei magistrati. L'avvicendamento di maggioranza, il cambio di Governo, l'evoluzione in atto del quadro politico, lasciano facilmente immaginare che non si riuscirà ad approvare alcun testo prima della fine dell'anno. Senza dunque entrare nel dettaglio della riforma del processo penale è evidente che questa non potrà certamente essere operativa prima del 1° gennaio 2020, termine dal quale dispiegherà la sua efficacia la soppressione – di fatto – della prescrizione;

   ad ogni evidenza, ciò travolge e fa venire meno il presupposto – a giudizio dell'interrogante debolissimo e risibile – che aveva in qualche modo giustificato la sostanziale soppressione della prescrizione, altrimenti del tutto inaccettabile sia dal punto di vista politico che, prima ancora, giuridico. Inaccettabilità che, preme segnalare, è stata rilevata dagli operatori del diritto ad ogni livello – avvocati, magistrati, esponenti del mondo universitario – con una lunga serie di interventi, manifestazioni e scioperi;

   il 20 novembre 2019 si è svolta un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea sul tema (n. 3-01129), in relazione alla quale il Governo ha dato una risposta, ad avviso dell'interrogante non soddisfacente;

   mancano ormai 25 giorni: un intervento è ormai indifferibile e urgente –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative normative urgenti per evitare l'ormai imminente entrata in vigore della riforma, o meglio dell'abolizione de facto, della prescrizione.
(3-01182)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

   come riportato ultimamente da alcuni quotidiani della Capitale e Tg a carattere nazionale, al fine di individuare una o più discariche provvisorie di servizio o stoccaggio per la città di Roma, ci sarebbe in discussione l'ipotesi, di utilizzare un sito industriale già esistente sulla via Ardeatina, in località Divino Amore, di proprietà della società Ecofer;

   è del tutto evidente che il sistema di gestione dei rifiuti della capitale presenta una elevata criticità per l'insufficiente capacità di trattamento del rifiuto cosiddetto «tal quale»;

   la presenza di rifiuto «tal quale» in discarica attira stormi foltissimi di gabbiani, come peraltro è possibile verificare recandosi, o semplicemente acquisendo le immagini attraverso il sistema web, nei pressi di discariche in esercizio nelle vicinanze di Roma, come ad esempio a Guidonia, Borgo Montello, Colleferro o Bracciano;

   l'articolo 707 del codice della navigazione ed il capitolo 4, paragrafo 12, del regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti attribuiscono all'Ente nazionale per l'aviazione civile il compito di identificare le attività presenti sul territorio che potrebbero essere potenzialmente pericolose per la navigazione e l'articolo 711 prescrive che, nelle zone di cui all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le attività che, come lo smaltimento dei rifiuti costituiscono un potenziale richiamo per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione aerea;

   al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea l'Enac individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti e stabilisce le limitazioni relative ai potenziali pericoli per la navigazione e, in particolare, la realizzazione e l'esercizio delle attività di smaltimento dei rifiuti, fatte salve le competenze delle autorità preposte, sono subordinate all'autorizzazione dell'Enac, che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza della navigazione aerea;

   i gestori aeroportuali sono tenuti alla valutazione dei rischi e alla predisposizione di un piano di prevenzione e controllo al fine di limitare i rischi di impatto di aeromobili con fauna selvatica e a comunicare all'Enac le possibili fonti attrattive di fauna selvatica al di fuori del sedime aeroportuale; il paragrafo 7.9 del capitolo 7, parte 3 dell'ICAO (International Civil Aviation Organization) Airport Service Manual (Doc. ICAO 9137- AN/898) indica in 13 chilometri dal sedime aeroportuale il limite consigliato per l'insediamento di attività di smaltimento;

   l'area della Falcognana dista 4,7 chilometri dall'aeroporto di Ciampino e non risulta, per quanto a conoscenza dell'interpellante, alcun coinvolgimento dell'Ente nazionale per l'aviazione civile nella individuazione e nella autorizzazione di una nuova discarica per i rifiuti urbani;

   le condizioni della viabilità dell'area interessata da tale eventuale decisione – quadrante Ardeatina-Laurentina di Roma – sono particolarmente critiche, poiché la zona è già al collasso ed è inadeguata a sopportare un ulteriore aggravio di traffico pesante;

   la via Ardeatina, unica senza svincolo a quadrifoglio del grande raccordo anulare di Roma, è rivestita da un manto stradale pessimo nonché interessata da un divieto di transito ai mezzi pesanti oltre i 3,5 metri di altezza e le 6,5 tonnellate di peso;

   gran parte della località di Falcognana-Divino Amore, dove risiedono decine di migliaia di cittadini, è ricompresa all'interno del parco regionale di Decima-Malafede, del parco dell'Appia Antica e dal 2010 è sottoposta a vincolo paesaggistico con la «Dichiarazione di Notevole interesse Pubblico» emessa dal Ministero per i beni e le attività culturali con decreto ministeriale del 25 gennaio 2010;

   l'eventuale utilizzo del sito di Falcognana-Divino Amore non è in nessun modo compatibile con i codici per i rifiuti solidi urbani e inoltre l'urgenza è assolutamente non giustificabile ed è dovuta, ad avviso dell'interpellante, solamente al lassismo della regione Lazio e del comune di Roma, pertanto illegittima;

   ad avviso dell'interpellante, la dichiarazione dello stato di emergenza, qualora si dovesse verificare ai fini della nomina del commissario, si configurerebbe, secondo l'interpellante, come illegittima e suscettibile di impugnazione e denuncia;

   l'eventuale decisione commissariale di aprire la discarica di Falcognana-Divino Amore comporterà inevitabilmente la chiusura dell'attività del gruppo Fiori Metalli attualmente operante nell'impianto, con il licenziamento di oltre 300 persone in tutta Italia –:

   se il Ministro interpellato sia a conoscenza delle intenzioni del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di sottoporre tale zona ad un ulteriore aggravio di circolazione pesante;

   se il Ministro interpellato non intenda fornire gli opportuni chiarimenti, per quanto di competenza, circa la definizione di un nuovo ed ulteriore piano di viabilità che si renderebbe necessario se la realizzazione della discarica fosse effettivamente individuata nella località di Falcognana.
(2-00587) «Brunetta».

Interrogazione a risposta orale:


   DEIDDA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   l'area marina protetta di Capo Carbonara sita nel comune di Villasimius, caratterizzata da un altissimo pregio ambientale, è stata istituita nel 1998 e, più recentemente, nel 2012, è stata fatta oggetto di una nuova perimetrazione, nonché di apposita zonizzazione, con l'istituzione di quattro fasce a protezione integrale ed una zona di riserva sperimentale;

   le attività esercitate nel territorio di Villasimius, dunque, in ragione dell'insistenza della predetta area protetta sono soggette a contingentamento, con un'evidente necessità di maggior controllo da parte dei corpi preposti alla vigilanza, anche in considerazione del fatto che i confini della stessa area risultano a ridosso delle rotte utilizzate dalle navi in arrivo e partenza dal porto di Cagliari e dal polo petrolchimico di Sarroch;

   proprio in ragione di tali suindicate caratteristiche, appare evidente il grave rischio ambientale che corre l'area in questione e, pertanto, risulta assolutamente insufficiente la presenza solo stagionale del presidio della capitaneria di porto – guardia costiera, la quale, del resto, per la capacità del proprio personale è in grado di svolgere sia l'attività d'informazione/prevenzione, sia quella tipicamente repressiva;

   appare quindi necessaria la costante presenza di un presidio del citato Corpo, al fine, altresì, di salvaguarda la vita dei soggetti che svolgono le loro attività in mare, anche durante la stagione invernale, i quali, spesso, devono fronteggiare comportamenti scriteriati e irresponsabili di terzi;

   il comune di Villasimius, già in passato, ha manifestato la propria disponibilità a coprire parte dei costi necessari per l'attivazione del citato presidio e la suindicata presenza garantirebbe dei vantaggi anche per tutta la cittadinanza e per i turisti, consentendo, inoltre, di combattere con efficacia abusi ed attività illecite e di proteggere, come merita, l'area protetta in questione –:

   se siano a conoscenza dei fatti sopraesposti e quali iniziative intendano adottare al fine di garantire, anche nel comune di Villasimius, il presidio annuale della capitaneria di porto – guardia costiera, consentendo, così, una più efficace tutela dell'area marina protetta di Capo Carbonara.
(3-01181)

Interrogazioni a risposta scritta:


   IORIO, GRIPPA, DEL MONACO, VILLANI e NAPPI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   nell'attuale quadro normativo italiano, sembrerebbe non esserci alcuna disposizione nazionale che preveda misure d'ausilio e/o d'accessibilità specifiche a favore dei soggetti affetti da sordomutismo, relativamente alla circolazione stradale urbana e autostradale;

   la Alphabet Onlus, associazione attiva sin dal 2013, promotrice di attività volte a promuovere ogni azione che abbia come scopo l'integrazione, la crescita culturale, il superamento dell'impatto dell’handicap uditivo e delle barriere discriminatorie che impediscono la piena inclusione sociale, la valorizzazione delle capacità e delle competenze delle persone sordomute, ha rilevato una serie di disagi che vivono ogni giorno i soggetti affetti da sordomutismo, nella circolazione stradale. In particolare, ha rilevato il notevole disagio che vivono gli utenti-guidatori, affetti da sordomutismo, nel percorrere i tratti autostradali. Per questi ultimi, infatti, non è prevista alcuna forma di assistenza specifica dedicata, in caso di problemi e/o disservizi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui un utente-guidatore, affetto da sordomutismo, si trovi in difficoltà all'atto del pagamento del pedaggio autostradale, per come è attualmente congegnato il sistema di assistenza agli utenti, quest'ultimo non avrebbero alcun modo di comunicare con l'operatore deputato alla assistenza degli utenti;

   in verità, nel 2017, la società Autostrade per l'Italia, nell'applicazione mobile «My Way», ha predisposto funzionalità dedicate anche agli utenti ipoacusici, relativamente ai servizi di soccorso stradale e soccorso sanitario. Detto servizio, in ogni caso, non si è rivelato poi così tanto utile e risolutivo;

   inoltre, sarebbe ragionevole, nonché un grande gesto di civiltà e di democrazia, predisporre un atto normativo che preveda l'istituzione di un contrassegno auto nazionale ad hoc per i soggetti affetti da sordomutismo, che essi possano esporre sulle proprie automobili, compatibilmente e nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679, in materia di protezione dei dati personali, nonché del decreto legislativo n. 101 del 2018, al fine di segnalare a pubblici ufficiali, al personale del soccorso sanitario, ai vigili del fuoco e agli altri guidatori, la presenza di un guidatore sordomuto a bordo;

   l'articolo 3 della Costituzione e la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, recepita con legge del 3 marzo 2009, n. 18, affidano alle istituzioni il compito di promuovere, proteggere e garantire il pieno ed eguale godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle persone con disabilità nonché di promuovere il rispetto della loro dignità, la piena uguaglianza e le pari opportunità e, al contempo, affidano alle istituzioni il compito di rimuovere gli ostacoli, di ogni ordine e grado, che possano minare principi fondamentali come la non discriminazione, l'inclusione sociale, la partecipazione, il rispetto per la differenza e l'accessibilità. Pertanto, adoperarsi affinché i soggetti esercenti pubblici servizi predispongano specifici strumenti d'accessibilità e di assistenza a favore degli utenti-guidatori sordomuti sarebbe una grande occasione, per le istituzioni, di dimostrare, concretamente, il rispetto dei suddetti principi –:

   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare, per quanto di competenza, per garantire a diverse migliaia di sordomuti i necessari ausili e servizi volti a favorire la loro integrazione e inclusione nonché per fornire loro le forme di assistenza suddette, relativamente alla circolazione stradale urbana e autostradale.
(4-04268)


   BIGNAMI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-03401 l'interrogante portava all'attenzione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la critica situazione legata allo smottamento verificatosi in data 6 aprile 2019 nel territorio di Monzuno (Bologna), tra Vado e Gardelletta (Marzabotto), con conseguente chiusura al traffico della strada provinciale 325, una delle più importanti arterie stradali della città metropolitana;

   da ultime notizie si apprende che occorrerà spostare un tratto della strada provinciale 325 poiché la città metropolitana ha reso noto che la causa non sarebbe l'erosione del torrente ma una faglia. Sarebbe pertanto impossibile ricostruire il tratto di strada nello stesso punto, spostandolo di conseguenza di circa 20 metri verso l'interno;

   la città metropolitana ha inoltre comunicato di aver affidato diversi incarichi per circa 100 mila euro, per indagini geognostiche con trivellazioni;

   al momento, parrebbero essere state scartate le ipotesi di una galleria o viadotto, considerate troppo impattanti dal punto di vista ambientale;

   in ogni caso, è assolutamente necessario che il tratto interessato riapra al traffico con tempestività poiché, in caso di chiusura dell'A1 per motivi contingenti, il traffico dai caselli di Rioveggio di Cinque Cerri/Sasso Marconi sarebbe dirottato proprio su questa arteria –:

   se sia a conoscenza dei fatti esposti;

   quali iniziative di competenza, anche in termini di stanziamento di risorse finanziarie, si intendano assumere per garantire con tempestività la realizzazione del nuovo tratto, opera che è assolutamente indispensabile, tenuto conto dei collegamenti con la rete autostradale, non solo per la viabilità metropolitana di Bologna, ma per l'intero Paese;

   se intenda avviare una fase di confronto, con gli enti territoriali interessati e la regione Emilia-Romagna, al fine di porre in essere un progetto viario volto alla realizzazione di una nuova arteria stradale statale nel territorio di cui in premessa, evitando così l'insorgere di criticità e disagi alla viabilità della zona in questione.
(4-04274)

INTERNO

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   come riportato ultimamente da alcuni quotidiani della Capitale e Tg a carattere nazionale, al fine di individuare una o più discariche provvisorie di servizio o stoccaggio per la città di Roma, ci sarebbe in discussione l'ipotesi di utilizzare un sito industriale già esistente sulla via Ardeatina, in località Divino Amore, di proprietà della società Ecofer;

   nel marzo 2013 l'Italia è stata denunciata alla Corte europea di giustizia dalla Commissione europea per l'ambiente, in quanto parte dei rifiuti di Roma non avrebbero subito il trattamento meccanico biologico richiesto dai regolamenti europei per ridurre la consistenza volumetrica dei rifiuti e facilitare un loro eventuale possibile recupero;

   la Commissione europea, con una nota indirizzata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione Lazio e al comune di Roma, facendo riferimento ad un precedente carteggio con la regione Lazio le cui risposte sono state ritenute insufficienti, chiede nuove informazioni alla luce delle allarmanti notizie che sono apparse sui grandi quotidiani internazionali come il Financial Times del 9 luglio 2019;

   la Commissione europea critica la regione Lazio poiché il piano rifiuti del 2012, ancora in vigore, è in gran parte inattuato con impianti previsti non in esercizio o addirittura chiusi ed esprime forti perplessità in merito al mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, sulla mancanza di impianti di compostaggio e sulla insufficienza delle discariche esistenti;

   a ciò si aggiunga che la preoccupazione maggiore della Commissione è sulla termovalorizzazione, considerato che, dei quattro impianti previsti dal piano del 2012 è presente solo quello di S. Vittore, insufficiente a trattare la quantità di cdr-css prodotto dagli impianti di Tmb previsti;

   gran parte della località di Falcognana-Divino Amore, dove risiedono decine di migliaia di cittadini, è ricompresa all'interno del Parco Regionale di Decima-Malafede, del Parco dell'Appia Antica e dal 2010 è sottoposta a vincolo paesaggistico con la «Dichiarazione di Notevole interesse Pubblico» emessa dal Ministero per i beni e le attività culturali, con decreto ministeriale del 25 gennaio 2010;

   nel territorio del municipio Roma IX sono già operanti numerose discariche: due a Porta Medaglia, due in via Ardeatina, una a Fioranello, una a Selvotta, nonché diversi recuperi ambientali tra via Laurentina e Santa Palomba ed una discarica di rifiuti pericolosi a Falcognana;

   nei territori limitrofi è presente la discarica di Albano, il previsto inceneritore del Roncigliano e la discarica di amianto di Pomezia;

   il Tar del Lazio con sentenza n. 05600/2017, confermata poi dal Consiglio di Stato, ha negato alla soc. Ecofer l'aumento dei codici Cer relativi anche ai rifiuti solidi urbani;

   con l'ordinanza n. Z00003 del 27 novembre 2019 la regione Lazio del presidente Zingaretti ha emanato un atto tardivo in quanto si specifica che la responsabilità dell'emergenza rifiuti è del Comune di Roma, evidenziando solo la necessità di trovare in pochi giorni una discarica dove abbancare e stoccare i rifiuti, non considerando che la Commissione Europea stessa con apposita direttiva stabilisce che il 65 per cento dei rifiuti deve andare a riciclo, il 25 per cento deve essere valorizzato e solo il 10 per cento deve andare in discarica;

   l'eventuale utilizzo del sito di Falcognana-Divino Amore non è in nessun modo compatibile con i codici per i rifiuti solidi urbani e inoltre l'urgenza è assolutamente non giustificabile ed è dovuta, ad avviso dell'interpellante, solamente al lassismo della regione Lazio e del comune di Roma, pertanto illegittima;

   la dichiarazione dello stato di emergenza, qualora si dovesse verificare ai fini della nomina del commissario, si configurerebbe, secondo l'interpellante, come illegittima e suscettibile di impugnazione e denuncia;

   l'eventuale decisione commissariale di aprire la discarica di Falcognana-Divino Amore comporterà inevitabilmente la chiusura dell'attività del gruppo Fiori Metalli attualmente operante nell'impianto, con il licenziamento di oltre 300 persone in tutta Italia;

   la regione Lazio non spiega perché la discarica di Colleferro sia ancora provvisoriamente chiusa e perché debba chiudere entro la fine dell'anno, visto che solo pochi mesi fa è stata autorizzata ad ampliare il proprio sito per quasi 1 milione di metri cubi;

   lo stato di grande agitazione sociale tra la popolazione dei quartieri Selvotta, Schizzanello, Trigona, Monte Migliore, Spregamore, Falcognana, Santa Fumia, Castel Di Leva, Santa Palomba rischia di innescare situazioni di pericolo per l'ordine pubblico;

   i cittadini della zona, dopo la manifestazione pacifica del 30 novembre 2019, intendono proseguire la protesta pacifica contro la realizzazione di tale discarica al Santuario del Divino Amore –:

   se il Ministro interpellato sia stato informato dalle autorità preposte della grave situazione creatasi che destabilizza l'ordine pubblico;

   come intenda provvedere affinché la pacifica protesta degli abitanti sia tutelata senza trascendere in casi di cronaca;

   se siano state effettuate, o siano in corso, in base alla vigente normativa antimafia, verifiche utili a prevenire rischi di infiltrazione della criminalità organizzata.
(2-00586) «Brunetta».

Interrogazioni a risposta scritta:


   CAVANDOLI e TOMBOLATO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da qualche tempo si paventa l'ipotesi della cancellazione dell'ufficio di polizia di frontiera presso l'aeroporto Giuseppe Verdi di Parma, in un momento di importante rilancio dell'infrastruttura, tra investimenti e imminente allungamento della pista, soprattutto alla vigilia dell'inizio dell'anno 2020 in cui Parma sarà la capitale italiana della cultura;

   tale scelta di rimozione è, a parere degli interroganti, palesemente contraddittoria rispetto agli sforzi che la città sta facendo per offrire a visitatori e turisti servizi più efficienti e rispetto anche e soprattutto ai benefici finora raggiunti in termini di maggior controllo e sicurezza del territorio, conseguenti alla costante opera di prevenzione e repressione di reati compiuta dalle forze dell'ordine e all'incremento delle forze dell'ordine medesime attuato dal precedente Ministro dell'interno, Matteo Salvini;

   nei giorni scorsi, stanti le notizie di stampa, si è tenuto al Viminale un incontro con il sindaco Federico Pizzarotti, l'assessore alla sicurezza Cristiano Casa e il prefetto di Parma Giuseppe Forlani, in occasione del quale il Ministro interrogato ha fornito chiare risposte sull'invio di ulteriori unità di forze di polizia corrispondenti al piano predisposto dell'ex Ministro Salvini, così prestando involontariamente il fianco a rivendicazioni a mezzo stampa da parte di alcuni che le hanno attribuito meriti altrui, ma non ha dato alcuna assicurazione in merito alla permanenza dell'ufficio di polizia di frontiera in aeroporto, limitandosi a un più vago impegno a tenere in evidenza la questione sollevata –:

   se non intenda chiarire, in tempi brevi, gli intendimenti in merito al mantenimento dell'ufficio di polizia di frontiera presso l'aeroporto Giuseppe Verdi di Parma soprattutto in previsione dell'avvio dell'anno 2020 che vedrà Parma come città Capitale della cultura.
(4-04271)


   BITONCI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il 29 novembre 2019, si è tenuto il consiglio comunale a San Pietro in Gu, in provincia di Padova, presso la sede del municipio, e la seduta, prima ancora che fosse aperta dal sindaco, in veste di presidente del consiglio comunale, è stata presidiata da un vigile urbano in divisa e con l'arma di ordinanza, il quale, per tutta la durata della seduta, è rimasto in piedi tra lo spazio riservato al pubblico e la zona riservata ai consiglieri;

   il regolamento sul comportamento del pubblico del consiglio comunale di San Pietro in Gu, all'articolo 40, recita che: «i poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita, avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani. La forza pubblica non può entrare in aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta»;

   durante la seduta, tuttavia, non si sono verificati episodi di disordine pubblico e/o intemperanze in aula per i quali fosse necessaria la presenza della forza pubblica, pertanto la presenza del vigile all'interno dell'aula consigliare non aveva nessuna giustificazione;

   quanto si è verificato il 29 novembre è dunque un fatto grave, con connotazioni a parere dell'interrogante intimidatorie nei confronti delle opposizioni, da parte del sindaco che ne è il diretto responsabile in quanto presiedeva il consiglio comunale;

   i consiglieri comunali di opposizione hanno prontamente scritto al prefetto della provincia di Padova per denunciare l'accaduto in violazione del regolamento del consiglio comunale, chiedendogli anche di prendere gli opportuni provvedimenti in merito –:

   di quali elementi disponga il Governo in merito a quanto sopra esposto e se e quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, in relazione alle istanze formulate dai consiglieri comunali di cui in premessa alla prefettura di Padova.
(4-04276)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   CECCHETTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   l'incertezza sul futuro occupazionale dei lavoratori dipendenti degli ex supermercati Auchan, che dovrebbero passare a Conad entro la data del 31 dicembre 2019, ha comportato la proclamazione di uno sciopero di otto ore per il prossimo 7 dicembre, uno dei sabati che anticipano il Natale e che, solitamente, richiamano molte persone nei centri commerciali;

   a generare maggiore preoccupazione ed ansia è stato l'annuncio di Conad, dopo l'incontro a Roma del 16 novembre, di un esubero di 6.197 lavoratori in tutta Italia;

   ad aderire alla giornata di agitazione saranno anche i lavoratori dei supermercati ex Auchan di Rescaldina e Nerviano, che nel corso della mattinata, davanti agli ingressi del centro commerciale di Nerviano, spiegheranno ai clienti le ragioni della loro astensione;

   come evidenziato anche dai sindacati a mezzo stampa, se vi è stata comunicazione del passaggio dei 350 lavoratori di Rescaldina ad altro gestore (pur nell'incognita con chi, quando e quanta forza lavoro), la situazione dei 180 lavoratori di Nerviano è ancor più critica, in quanto questo ipermercato non è mai stato inserito in alcun documento Auchan/Conad;

   tali lavoratori, peraltro, sono già stati destinatari delle lettere che negano l'applicazione della contrattazione integrativa e di buste paga più «leggere», che non riconoscono più le voci non assorbibili;

   il supermercato Auchan, si ricorda, è stato aperto a Nerviano sul Sempione nel 1990, anche se le sue origini risalgono a dieci anni prima, quando apriva a Rho la Città mercato del gruppo La rinascente, poi trasferitasi, per l'appunto, a Nerviano;

   la maggior parte dei lavoratori oggi impiegati arrivano da quella esperienza, oltre 30 anni di anzianità di servizio e un'età anagrafica medio-alta; tra loro vi sono anche mariti e mogli occupati all'interno dello stesso magazzino –:

   se e quali tempestive iniziative di competenza il Governo intenda intraprendere con riguardo a quanto esposto in premessa al fine non solo di salvaguardare I livelli occupazionali dei punti vendita interessati, ma anche e soprattutto per garantire festività serene a centinaia di lavoratori e relative famiglie.
(5-03252)

Interrogazioni a risposta scritta:


   VARCHI e MASCHIO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il consulente del lavoro è un libero professionista che, per conto di aziende private e pubbliche, assolve agli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale nell'ambito della gestione del personale;

   la professione è disciplinata dalla legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro», modificata dal decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, che disciplina l'ordinamento professionale definendone l'oggetto, i requisiti per l'iscrizione all'albo, le modalità relative all'esercizio della professione, l'organizzazione statutaria, le norme penali per l'esercizio abusivo della professione, l'autotutela e la disciplina interna, il segreto professionale;

   fino al 2007 per diventare consulente del lavoro era sufficiente il diploma di scuola secondaria superiore, mentre ora è necessario possedere la laurea triennale o quinquennale in giurisprudenza, scienze economiche e commerciali o scienze politiche, ovvero il diploma universitario o la laurea triennale in consulenza del lavoro;

   è richiesto, inoltre, un biennio di praticantato, generalmente non retribuito, presso lo studio professionale di un consulente del lavoro o di uno dei professionisti individuati dall'articolo 1 della legge n. 12 del 1979, seguito da un esame di Stato, per l'abilitazione allo svolgimento dell'attività professionale;

   l'articolo 8-bis della legge 11 gennaio 1979, n. 12, introdotto dal citato decreto-legge n. 10 del 2007, modificando i requisiti per iscriversi all'albo professionale dei consulenti del lavoro, ha previsto che «coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». Pertanto, la data limite per effettuare l'iscrizione all'albo era il 12 aprile 2010;

   entro tale data, quindi, dovevano iscriversi tutti coloro che in possesso del solo diploma di scuola secondaria erano già abilitati e chi, per le più svariate ragioni, non vi ha provveduto, deve impiegare almeno altri sei anni per conseguire un'abilitazione di cui, sostanzialmente, era già in possesso;

   pur condividendo la necessità di un titolo di studio più qualificante rispetto al solo diploma di scuola secondaria superiore per l'esercizio della professione di consulente del lavoro, non può sfuggire il trattamento di sfavore riservato nei confronti di chi aveva conseguito l'abilitazione prima dell'11 aprile 2010, e oggi si ritrova, suo malgrado, nell'impossibilità di esercitare la professione –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, accertata la fondatezza degli stessi, quali iniziative di competenza intenda adottare per sanare la situazione di disparità descritta e quali siano i dati sui consulenti del lavoro esclusi dall'ambito d'applicazione della novella legislativa di cui all'articolo 8-bis della legge n. 12 del 1979 perché, pur in possesso dell'abilitazione, non hanno ottemperato all'obbligo di iscrizione all'albo professionale entro il 12 aprile 2010.
(4-04266)


   GEMMATO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   in data 17 luglio 2019, il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato i Commissari straordinari del Gruppo Mercatone Uno ad avviare la procedura di vendita a trattativa privata per la cessione dei complessi aziendali delle società che comprendono i 55 rami d'azienda aventi ad oggetto i punti di vendita, unitamente ai relativi immobili di proprietà delle società, nonché agli immobili di proprietà destinati ad uso magazzino, il marchio «Mercatone Uno» e altri marchi delle Società, e la sede amministrativa di Imola che congiuntamente rappresentano il «Perimetro di Vendita»;

   il predetto bando invitava a presentare offerte vincolanti per l'acquisto dell'intero o parte del perimetro di vendita entro il termine perentorio del 31 ottobre 2019;

   in data 3 dicembre 2019, in una riunione al Ministero dello sviluppo economico, i Commissari hanno reso noto i dati relativi alle offerte vincolanti pervenute;

   secondo quanto si evince da fonti di stampa, il quadro delle offerte sarebbe ridotto, non riguarderebbe tutti i punti di vendita, né garantirebbe la tenuta di tutti i livelli occupazionali. Infatti, pare che «... le offerte vincolanti risultino essere 14, con quote variabili di negozi e di lavoratori, e riguardano complessivamente 44 pdv. Su 10 di questi vi è una sovrapposizione di offerte, e per 8 pdv non è stata presentata alcuna offerta (Crevoladossola, Caltignaga, Serravalle Scrivia, Villafranca d'Asti, Castegnato, Verdello, Capena, Bari)... nessuna offerta sarebbe pervenuta per la sede di Imola e per i suoi 100 addetti...»;

   fonti di stampa riportano che «... la richiesta dei Commissari sarebbe stata quella di prolungare fino a maggio 2020 l'amministrazione straordinaria...», mentre il vice capo di Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico avrebbe dichiarato che sarebbe già aperta «... l'interlocuzione con il ministero del Lavoro per prorogare di conseguenza anche gli ammortizzatori sociali...»;

   secondo quanto si evince dal comunicato della Cgil, sussisterebbe forte «... preoccupazione relativamente alla tenuta occupazionale...» in quanto risulterebbe «... evidente che i lavoratori che sarebbero coinvolti nella potenziale cessione sarebbero meno della metà del totale, sia perché vi sarebbero punti vendita esclusi, sia perché le offerte prevedrebbero una sostanziale riduzione del personale attualmente occupato...»;

   nella seduta n. 250 di giovedì 31 ottobre 2019, il Governo ha accolto con parere favorevole l'ordine del giorno 9/02203/017 che impegnava l'esecutivo a valutare l'opportunità di porre in essere ogni utile iniziativa di propria competenza volta a garantire la tenuta dei livelli occupazionali per i dipendenti di tutte le unità del perimetro di vendita, e non solo per quelle che saranno oggetto di offerte vincolanti e di relative acquisizioni, nonché a tutelare il sostegno al reddito dei lavoratori prevedendo, nell'eventualità di futuri licenziamenti collettivi, la proroga della cassa integrazione, eventualmente rapportata agli orari di lavoro precedenti alla cessione del Mercatone Uno alla Shernon Holding Srl, avvenuta il 10 agosto 2018, e l'elaborazione di progetti adeguati di politiche attive volti ad una futura ricollocazione occupazionale dei dipendenti –:

   se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero e, in caso affermativo, quali iniziative di competenza intenda adottare il Governo al fine di garantire la tenuta dei livelli occupazionali per i dipendenti di tutte le unità del perimetro di vendita sopra richiamato e il sostegno al reddito dei lavoratori fino alla nuova ricollocazione occupazionale.
(4-04269)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:

   come riportato ultimamente da alcuni quotidiani della Capitale e Tg a carattere nazionale, al fine di individuare una o più discariche provvisorie di servizio o stoccaggio per la città di Roma, ci sarebbe in discussione l'ipotesi, di utilizzare un sito industriale già esistente sulla via Ardeatina, in località Divino Amore, di proprietà della società Ecofer;

   la presenza nell'area di forti concentrazioni di gas radon ha reso necessario un monitoraggio del gas, che è stato avviato dopo l'approvazione dell'ordine del giorno 2/10 collegato alla seduta di consiglio municipale di Roma IX del 4 febbraio 2010;

   nel marzo 2013 l'Italia è stata denunciata alla Corte europea di giustizia dalla Commissione europea per l'ambiente, in quanto parte dei rifiuti di Roma non avrebbero subito il trattamento meccanico biologico richiesto dai regolamenti europei per ridurre la consistenza volumetrica dei rifiuti e facilitare un loro eventuale possibile recupero;

   la Commissione europea, con una nota indirizzata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione Lazio e al comune di Roma, facendo riferimento ad un precedente carteggio con la regione Lazio le cui risposte sono state ritenute insufficienti, chiede nuove informazioni alla luce delle allarmanti notizie che sono apparse sui grandi quotidiani internazionali come il Financial Times del 9 luglio 2019;

   la Commissione europea critica la regione Lazio poiché il piano rifiuti del 2012, ancora in vigore, è in gran parte inattuato con impianti previsti non in esercizio o addirittura chiusi ed esprime forti perplessità in merito al mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, sulla mancanza di impianti di compostaggio e sulla insufficienza delle discariche esistenti;

   a ciò si aggiunga che la preoccupazione maggiore della Commissione è sulla termovalorizzazione, considerato che, dei quattro impianti previsti dal piano del 2012, è presente solo quello di S. Vittore, insufficiente a trattare la quantità di cdr-css prodotto dagli impianti di Tmb previsti;

   gran parte della località di Falcognana-Divino Amore, dove risiedono decine di migliaia di cittadini, è ricompresa all'interno del Parco Regionale di Decima-Malafede, del Parco dell'Appia Antica e dal 2010 è sottoposta a vincolo paesaggistico con la «Dichiarazione di Notevole interesse Pubblico» emessa dal Ministero per i beni e le attività culturali, con decreto ministeriale del 25 gennaio 2010;

   nel territorio del municipio Roma IX sono già operanti numerose discariche: due a Porta Medaglia, due in via Ardeatina, una a Fioranello, una a Selvotta, nonché diversi recuperi ambientali tra via Laurentina e Santa Palomba ed una discarica di rifiuti pericolosi a Falcognana;

   nei territori limitrofi è presente la discarica di Albano, il previsto inceneritore del Roncigliano e la discarica di amianto di Pomezia;

   il Tar del Lazio con sentenza il 05600/2017, confermata poi dal Consiglio di Stato, ha negato alla soc. Ecofer l'aumento dei codici Cer relativi anche ai rifiuti solidi urbani;

   con l'ordinanza n. Z00003 del 27 novembre 2019 la regione Lazio del presidente Zingaretti ha emanato un atto tardivo in quanto si specifica che la responsabilità dell'emergenza rifiuti è del comune di Roma, evidenziando solo la necessità di trovare in pochi giorni una discarica dove abbancare e stoccare i rifiuti, non considerando che la Commissione Europea stessa con apposita direttiva stabilisce che il 65 per cento dei rifiuti deve andare a riciclo, il 25 per cento deve essere valorizzato e solo il 10 per cento deve andare in discarica;

   l'eventuale utilizzo del sito di Falcognana-Divino Amore non è in nessun modo compatibile con i codici per i rifiuti solidi urbani e inoltre l'urgenza è assolutamente non giustificabile ed è dovuta, ad avviso dell'interpellante, solamente al lassismo della regione Lazio e del comune di Roma, pertanto illegittima;

   la dichiarazione dello stato di emergenza, qualora si dovesse verificare ai fini della nomina del commissario, si configurerebbe secondo l'interpellante come illegittima e suscettibile di impugnazione e denuncia;

   l'eventuale decisione commissariale di aprire, la discarica di Falcognana-Divino Amore comporterà inevitabilmente la chiusura dell'attività del gruppo Fiori Metalli attualmente operante nell'impianto, con il licenziamento di oltre 300 persone in tutta Italia;

   nella zona interessata da tale paventata decisione sono attive importanti aziende agricole e vinicole che verrebbero a trovarsi in difficoltà a causa dell'inquinamento che potrebbe essere causato dalla realizzazione di questa enorme discarica di rifiuti –:

   se il Ministro interpellato sia al corrente dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda intraprendere se la realizzazione della discarica fosse effettivamente individuata nella località di Falcognana al fine di tutelare le aziende agricole e vinicole della zona.
(2-00589) «Brunetta».

SALUTE

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   come riportato ultimamente da alcuni quotidiani della Capitale e Tg a carattere nazionale, al fine di individuare una o più discariche provvisorie di servizio o stoccaggio per la città di Roma, ci sarebbe in discussione l'ipotesi, di utilizzare un sito industriale già esistente sulla via Ardeatina, in località Divino Amore, di proprietà della società Ecofer;

   la presenza nell'area di forti concentrazioni di gas radon ha reso necessario un monitoraggio del gas, che è stato avviato dopo l'approvazione dell'ordine del giorno 2/10 collegato alla seduta di consiglio municipale di Roma IX del 4 febbraio 2010;

   nel marzo 2013 l'Italia è stata denunciata alla Corte europea di giustizia dalla Commissione europea per l'ambiente, in quanto parte dei rifiuti di Roma non avrebbero subito il trattamento meccanico biologico richiesto dai regolamenti europei per ridurre la consistenza volumetrica dei rifiuti e facilitare un loro eventuale possibile recupero;

   la Commissione europea, con una nota indirizzata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione Lazio e al comune di Roma, facendo riferimento ad un precedente carteggio con la regione Lazio le cui risposte sono state ritenute insufficienti, chiede nuove informazioni alla luce delle allarmanti notizie che sono apparse sui grandi quotidiani internazionali come il Financial Times del 9 luglio 2019;

   la Commissione europea critica la regione Lazio poiché il piano rifiuti del 2012, ancora in vigore, è in gran parte inattuato con impianti previsti non in esercizio o addirittura chiusi ed esprime forti perplessità in merito al mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, sulla mancanza di impianti di compostaggio e sulla insufficienza delle discariche esistenti;

   a ciò si aggiunga che la preoccupazione maggiore della Commissione è sulla termovalorizzazione, considerato che, dei quattro impianti previsti dal piano del 2012 è presente solo quello di S. Vittore, insufficiente a trattare la quantità di cdr-css prodotto dagli impianti di Tmb previsti;

   gran parte della località di Falcognana-Divino Amore, dove risiedono decine di migliaia di cittadini, è ricompresa all'interno del Parco Regionale di Decima-Malafede, del Parco dell'Appia Antica e dal 2010 è sottoposta a vincolo paesaggistico con la «Dichiarazione di Notevole interesse Pubblico» emessa dal Ministero per i beni e le attività culturali, con decreto ministeriale del 25 gennaio 2010;

   nel territorio del municipio Roma IX sono già operanti numerose discariche: due a Porta Medaglia, due in via Ardeatina, una a Fioranello, una a Selvotta, nonché diversi recuperi ambientali tra via Laurentina e Santa Palomba ed una discarica di rifiuti pericolosi a Falcognana;

   nei territori limitrofi è presente la discarica di Albano, il previsto inceneritore del Roncigliano e la discarica di amianto di Pomezia;

   il Tar del Lazio con sentenza n. 05600/2017, confermata poi dal Consiglio di Stato, ha negato alla soc. Ecofer l'aumento dei codici Cer relativi anche ai rifiuti solidi urbani;

   con l'ordinanza n. Z00003 del 27 novembre 2019 la regione Lazio del presidente Zingaretti ha emanato un atto tardivo in quanto si specifica che la responsabilità dell'emergenza rifiuti è del comune di Roma, evidenziando solo la necessità di trovare in pochi giorni una discarica dove abbancare e stoccare i rifiuti, non considerando che la Commissione europea stessa con apposita direttiva stabilisce che il 65 per cento dei rifiuti deve andare a riciclo, il 25 per cento deve essere valorizzato e solo il 10 per cento deve andare in discarica;

   l'eventuale utilizzo del sito di Falcognana-Divino Amore non è in nessun modo compatibile con i codici per i rifiuti solidi urbani e inoltre l'urgenza è assolutamente non giustificabile ed è dovuta, ad avviso dell'interpellante, solamente al lassismo della regione Lazio e del comune di Roma, pertanto illegittima;

   la dichiarazione dello stato di emergenza, qualora si dovesse verificare ai fini della nomina del commissario, si configurerebbe, secondo l'interpellante, come illegittima e suscettibile di impugnazione e denuncia;

   l'eventuale decisione commissariale di aprire la discarica di Falcognana-Divino Amore comporterà inevitabilmente la chiusura dell'attività del gruppo Fiori Metalli attualmente operante nell'impianto, con il licenziamento di oltre 300 persone in tutta Italia;

   come riscontrato dalle maggiori agenzia di stampa, il rapporto Ispra 2020, in fase di pubblicazione, sui dati del 2018, evidenzia come la produzione dei rifiuti nel Lazio è in aumento rispetto al 2017: si tratta di circa tre milioni di tonnellate di rifiuti prodotti all'anno, con 1 milione 300 mila tonnellate di indifferenziato;

   i dati appena riportati rilevano una mancanza di impianti di compostaggio per circa 500 mila tonnellate all'anno e una insufficienza di termovalorizzazione pari a circa 450 mila tonnellate –:

   se il Ministro interpellato sia informato di tale progetto e, in caso positivo, se non intenda intraprendere le opportune iniziative di competenza al fine di fornire un'approfondita valutazione della sostenibilità dell'impatto sulla salute pubblica che la presenza di tale discarica provocherebbe.
(2-00590) «Brunetta».

Interrogazione a risposta in Commissione:


   DE FILIPPO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'orticaria cronica spontanea (Csu) è una malattia autoimmune i cui effetti possono assumere caratteri di tale severità da interferire pesantemente con la qualità di vita del paziente e sono passibili in determinati casi – secondo diversi studi scientifici internazionali – di comportarne un deterioramento comparabile a quello indotto da un infarto miocardico;

   i pazienti che dal 2015 sono stati trattati con Xolair (Omalizumab), farmaco in grado di determinare la regressione completa della manifestazione clinica nel 70 per cento dei casi, hanno recuperato libertà di svolgere le normali mansioni private e lavorative quotidiane;

   la determina Aifa 1060/2015 relativa al regime di rimborsabilità del farmaco prevede un piano terapeutico con sole 11 infusioni, ma studi nazionali e internazionali affermano che i pazienti recidivano all'interruzione del trattamento per oltre il 60 per cento. Tale determina non esplicita di fatto la non ripetibilità del trattamento;

   gli effetti collaterali dei trattamenti alternativi allo Xolair sono tutti off label e di fatto portano alla persistenza di una forma severa di orticaria cronica spontanea, non essendo altresì connotati da un pari livello di sicurezza. Inoltre, tali trattamenti alternativi comportano un costo per il servizio sanitario nazionale superiore al prolungamento della terapia con il biologico;

   in data 5 giugno 2019, in risposta all'interrogazione n. 5-02229, l'allora Sottosegretario Bartolazzi ha sottolineato che la Commissione tecnico-scientifica di Aifa, ad aprile e maggio 2019, ha valutato negativamente la richiesta di rimborsabilità di Xolair oltre i 12 mesi di trattamento, poiché «le evidenze scientifiche disponibili sono costituite da studi clinici non randomizzati, non controllati e condotti su campioni di piccole dimensioni o su singoli pazienti»;

   si aggiunge che «Aifa si è impegnata a verificare se, sulla base di nuovi e solidi dati scientifici, possa essere superata l'attuale condizione»;

   la Arco, Associazione per la ricerca e la cura dell'orticaria, assieme alle società scientifiche Aaito e SiDeMast, hanno incontrato a luglio 2019 la Commissione tecnico-scientifica di Aifa, portando dati aggiornati sulla safety di Xolair e, su richiesta di Cts hanno fornito ad Aifa una proposta di piano terapeutico ripetibile;

   anche in questa sede, la Arco e gli specialisti hanno denunciato l'iniquità territoriale relativa al blocco del farmaco dal 2018 solo nelle regioni Lombardia, Liguria e Sicilia oltre l'undicesima infusione, mentre nel resto d'Italia continuano a somministrarlo –:

   se il Ministro interrogato abbia aggiornamenti in merito alle valutazioni dell'Aifa in premessa e quali iniziative intenda porre in essere per assicurare ai pazienti, sotto prescrizione medica, le infusioni di Xolair anche oltre le 11 somministrazioni previste dalla determina citata in premessa, assicurando un accesso uniforme al trattamento su tutto il territorio nazionale.
(5-03251)

Interrogazioni a risposta scritta:


   D'ARRANDO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 18 febbraio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il bando di gara per la realizzazione del nuovo Parco della salute di Torino;

   il progetto prevede l'accorpamento di quattro strutture ospedaliere ad elevata complessità attualmente presenti nei presidi dell'Aou (azienda ospedaliero-universitaria) Città della salute di Torino: ospedale Molinette, ospedale ostetrico ginecologico Sant'Anna, ospedale infantile Regina Margherita, Centro traumatologico ortopedico e di malattie sociali e del lavoro (Cto);

   le procedure di gara sono state attivate dopo il decreto di ammissione al finanziamento emanato il 28 dicembre 2018 dal Ministero della salute, in seguito alla presentazione dei documenti progettuali da parte della regione Piemonte;

   nonostante sia previsto dal codice degli appalti, la regione Piemonte non ha mai avviato un trasparente dibattito pubblico sui contenuti del progetto per accogliere le istanze e/o le proposte dei cittadini e delle categorie professionali coinvolte;

   anche in seguito ad una interpellanza presentata dall'interrogante il 5 marzo 2019, il Ministero della salute, in data 19 aprile e 13 giugno 2019, ha richiesto alla regione Piemonte nonché all'aou Città della salute di Torino l'applicazione dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018 n. 76, e quindi di indire il dibattito pubblico previsto per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulla città e sull'assetto del territorio;

   il 28 maggio 2019, l'Aou Città della salute di Torino ha risposto al Ministero della salute opponendo la non obbligatorietà dell'indizione di un dibattito pubblico perché: «Non è prevista, quindi, l'elaborazione da parte della Stazione Appaltante di un documento progettuale diverso ed ulteriore rispetto allo Studio di Fattibilità già approvato e posto a base della procedura di gara indetta ed in corso di espletamento, nel quale, per altro, sono definiti tutti gli aspetti localizzativi, esigenziali e prestazionali»;

   il progetto posto alla base della procedura di gara citata non sarebbe più valido perché la giunta regionale guidata da Alberto Cirio ha affermato di volerlo rivedere non accorpando, così come invece era previsto, il polo materno-infantile dell'ospedale Infantile Regina Margherita (Oirm) al nuovo parco della salute e di «spezzettare» l'ospedale Sant'Anna, la più grande maternità d'Italia (oltre 6.500 parti all'anno), con ginecologia e oncologia all'interno del parco, ma non ostetricia;

   in base alla sottoscrizione, in data 14 febbraio 2018, dell'accordo di programma integrativo relativo agli investimenti pubblici in sanità, di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988, il Ministero della salute ha contribuito con la rilevante cifra di 142 milioni 478 mila euro alla realizzazione del progetto del Parco della salute –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto descritto in premessa e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per pervenire all'avvio di un dibattito pubblico sulla realizzazione di questa grande opera di rilevanza sociale, come previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76, finanziato anche con fondi pubblici dallo stesso Ministero della salute.
(4-04275)


   CENNI. — Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   una etichetta che certifichi il metodo d'allevamento, cioè il sistema in cui l'animale è stato allevato (ad esempio, in gabbia o all'aperto), è uno strumento significativo e di facile e chiara comprensione per dare indicazioni all'opinione pubblica sul livello complessivo di benessere dell'animale;

   è stato documentato che gli animali cresciuti in condizioni inospitali, producano alimenti qualitativamente peggiori, rispetto ai loro simili allevati in condizioni migliori;

   si apprende dalla stampa che il 21 ottobre 2019 si è tenuta una riunione presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con le sole associazioni di categoria, per illustrare il nuovo sistema di certificazione dei suini da ingrasso;

   tale sistema di certificazione, denominato «ClassyFarm», è stato predisposto dal Ministero della salute, direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari e dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

   «ClassyFarm», secondo i Ministeri promotori, è una iniziativa su base volontaria, volta alla sostenibilità del settore zootecnico. Si tratta di uno strumento messo a disposizione di medici veterinari ed allevatori in grado di analizzare, affrontare e migliorare le condizioni dell'allevamento attraverso l'applicazione di un approccio integrato;

   alla riunione del 21 ottobre 2019 non sarebbero state invitate le associazioni riconosciute di protezione animale ed ambientale;

   le associazioni di protezione animale ed ambientale hanno espresso «forte preoccupazione per il progetto di certificazione volontaria nazionale dei prodotti di origine animale, che per i suini da ingrasso prevedrebbe un solo livello con criteri di pochissimo superiori ai limiti di legge». Tali associazioni hanno inoltre richiesto un'etichetta che indichi chiaramente il metodo di allevamento per tutelare, oltre al benessere degli animali e l'ambiente, anche gli allevatori virtuosi, nonché il diritto di scegliere dei consumatori;

   in particolare, nel progetto «ClassyFarm» e nella documentazione allegata verrebbero evidenziate diverse criticità, ad esempio:

    le densità degli allevamenti (area e superficie) indicate nel progetto sono di poco superiori ai livelli di legge e conseguentemente troppo modeste per caratterizzare una certificazione di benessere animale;

    la certificazione riguarderebbe solo la fase di ingrasso e non comprenderebbe la riproduzione. La certificazione «benessere animale» sarebbe quindi attribuita a prodotti suinicoli provenienti da scrofe allevate in gabbia;

    nessun livello superiore sembrerebbe essere previsto: questo significa che tutti gli allevatori virtuosi che già applicano criteri decisamente più sostenibili, anche i più piccoli, che dovrebbero essere maggiormente tutelati da chi dichiara di avere a cuore il made in Italy, sarebbero danneggiati dall'impossibilità di distinguersi sul mercato;

    il taglio della coda di routine, vietato dalla direttiva europea sui suini, non viene apertamente menzionato nella tabella, neanche come criterio di accesso, pur essendo largamente diffuso in Italia (98 per cento a dicembre 2017 secondo audit UE);

    la sezione relativa ai materiali manipolabili, non solo appare insufficiente per definire un livello di benessere superiore, ma non descriverebbe correttamente neanche le caratteristiche per il rispetto della legge. Ad esempio, il materiale manipolabile, così come descritto in tabella, non sembrerebbe rispettare la «direttiva suini» 2008/120/CE e le indicazioni contenute nelle relative raccomandazioni 2016/336 della Commissione dell'8 marzo 2016;

   appare quindi evidente che il progetto «ClassyFarm», qualora venisse introdotto ufficialmente con gli attuali parametri, potrebbe creare effetti controproducenti per gli animali, per le aziende che stanno attualmente modificando i loro allevamenti in funzione di un maggiore benessere dei capi di bestiame e per i consumatori (ed il made in Italy in generale) che dovrebbero confrontarsi con una certificazione che, a giudizio dell'interrogante, potrebbe risultare «ingannevole» –:

   quale sia la struttura generale del progetto ClassyFarm citato in premessa e quali siano i relativi contenuti nel dettaglio;

   se e quali siano i criteri di sostenibilità ambientale sottesi al progetto, se tali contenuti siano pienamente in linea con le direttive comunitarie di protezione dei suini e se garantiscano i consumatori e tutelino complessivamente il made in Italy;

   per quali motivi nella riunione ministeriale del 21 ottobre 2019 non siano state invitate anche le associazioni riconosciute di protezione animale e ambientale.
(4-04277)

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta scritta:


   MULÈ e PORCHIETTO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   Havanna, la catena del caffè argentino, per Natale 2019, ha presentato cinque varianti del tradizionale panettone italiano, distribuiti nei punti vendita del Sud America;

   la società, in una dichiarazione, per il lancio del prodotto citato, ha affermato che si tratta di una linea prodotta «con una ricetta esclusiva» e che quest'anno Havanna commercializza anche il «panettone genovese per chi cerca un'opzione classica e deliziosa»;

   la confezione del prodotto riporta, oltre al nome della catena, anche la dizione italiana «panettone» con la specifica della tipologia nell'idioma locale;

   le eccellenze italiane contraddistinte dal marchio «made in Italy» rappresentano una straordinaria leva competitiva ad alto valore aggiunto per il nostro Paese, testimoniata anche della costante crescita delle esportazioni italiane, soprattutto nell'agroalimentare dove i nostri marchi sono riconosciuti e apprezzati in tutto il mondo;

   il made in Italy è tuttavia un marchio sottoposto ad alto rischio di contraffazione: tale fenomeno, noto come «italian sounding», consente di evocare l'origine italiana attraverso simboli, nomi, marchi, immagini, che richiamano in modo ingannevole l'italianità di un alimento privo di qualunque legame col nostro Paese;

   il cosiddetto fenomeno «italian sounding» colpisce giacimenti gastronomici e, di conseguenza, la qualità indiscussa del made in Italy: i pericoli maggiori sembrano arrivare proprio dal Sud America in cui si producono prodotti utilizzando i nomi di origine italiana;

   il falso made in Italy produce al nostro Paese danni per miliardi di euro, con la vendita di prodotti proposti e venduti sul mercato con simboli o diciture ingannevoli che evocano l'italianità degli stessi, sebbene di italiano non vi siano le peculiarità dei prodotti made in Italy –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della gravità del fenomeno descritto in premessa soprattutto dal punto di vista economico e quali iniziative intenda intraprendere, per quanto di competenza, per tutelare i marchi del made in Italy.
(4-04265)

Apposizione di una firma ad una interrogazione.

  L'interrogazione a risposta scritta Belotti e Picchi n. 4-04146, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 22 novembre 2019, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Legnaioli.