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Resoconto dell'Assemblea

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XVIII LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Mercoledì 25 settembre 2019

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzioni in Commissione:


   Le Commissioni I e XI,

   premesso che:

    come noto il Corpo dei vigili del fuoco subisce da sempre una grave diseguaglianza retributiva, normativa e previdenziale rispetto alle Forze di polizia, nonostante il riconoscimento della specificità di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, che riconosce alle Forze armate, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la tutela economica, pensionistica e previdenziale;

    nel mese di maggio 2019, in occasione di un confronto sindacale, nel comunicato diramato dal Governo pro tempore, si leggeva: «Il Ministro Di Maio intende perseguire questo obiettivo tramite la creazione, già nel 2019, di un Fondo economico dedicato che sarà attivo a decorrere da gennaio 2020 al Ministero del Lavoro, con cui affiancare il Ministero dell'Interno nell'operazione di azzeramento del gap prevista nel contratto di governo. Tale fondo sarà alimentato da specifiche risorse a cui le segreterie tecniche del Ministero stanno lavorando e su cui si è già in una fase avanzata»;

    negli stessi giorni l'allora Sottosegretario al Ministero dell'interno con delega ai vigili del fuoco, onorevole Candiani, annunciava alle organizzazioni sindacali la presentazione di una proposta di legge, depositata nei giorni scorsi, che regolamenta, fra l'altro, l'armonizzazione del regime retributivo e previdenziale relativo al personale del Corpo entro la conclusione della legislatura;

    le risorse necessarie a colmare tale diseguaglianza di trattamento economico e fisso del personale (stipendio tabellare, indennità di rischio del personale operativo, indennità di istituti retributivi, indennità mensile del ruolo tecnico-professionale ed assegno di specificità a quello del comparto delle Forze di polizia, oltre alla maggiorazione della base pensionabile) ammonterebbero a 216 milioni di euro;

    il punto 23) del nuovo programma di Governo recita «Occorre offrire maggiore tutela e valorizzare il personale della difesa, delle Forze dell'ordine e dei vigili del fuoco (comparto sicurezza)»,

impegnano il Governo:

   a garantire continuità agli impegni assunti dal precedente Governo e fatti propri dall'attuale Governo, dando concretezza all'allineamento retributivo e pensionistico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le forze dell'ordine, ormai non più rinviabile;

   a rendere effettivi e inequivocabili tali impegni già attraverso il disegno di legge di bilancio per l'anno 2020.
(7-00321) «Prisco, Rizzetto, Lollobrigida, Foti, Ferro, Donzelli».


   Le Commissioni VI e IX,

   premesso che:

    l'Agenzia delle entrate, con risoluzione 79/E del 2 settembre 2019, ha sancito che le prestazioni didattiche relative alle patenti di guida – sinora esenti da Iva ai sensi dell'articolo 10, n. 20, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 – sono operazioni imponibili;

    la citata risoluzione, che intende dare seguito alla sentenza interpretativa del 14 marzo 2019 (C-449/2017) della Corte di giustizia dell'Unione europea – che si esprime su un rinvio pregiudiziale relativo all'interpretazione data ad una direttiva europea dall'ordinamento giuridico tedesco – definisce imponibili le lezioni di scuola guida, perché non rientrano né nell'insegnamento scolastico e universitario, né nella formazione e riqualificazione professionale;

    la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza relativa alla causa C-449/17 ha stabilito infatti che all'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida per il conseguimento della patente per veicoli di categoria B e C1, non si applica l'esenzione dal pagamento dell'Iva perché non rientra nell’«insegnamento scolastico o universitario», ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112;

    secondo la risoluzione 79/E la sentenza ha effetto retroattivo, e pertanto la maggiore imposta per operazioni relative ad annualità ancora accertabili ai fini Iva, deve essere inserita nella dichiarazione Iva integrativa relativa a tali annualità; inoltre, il mutamento del regime Iva, da esente a imponibile, implica per il contribuente il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi relativi alle medesime operazioni;

    occorre considerare che la retroattività non è un principio scritto nel Trattato istitutivo, ma è implicita nella natura interpretativa della sentenza della Corte di giustizia che, come tale, si dovrebbe applicare dall'entrata in vigore della norma, non solo rispetto alla parti della controversia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea ma anche a tutti gli Stati tenuti ad attuare la direttiva;

    la risoluzione dell'Agenzia delle entrate limita la portata della retroattività, sostenendo che questa incide sulle «operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA» e che «la maggiore imposta deve confluire nella dichiarazione integrativa di ciascun anno solare di effettuazione delle prestazioni ancora accertabile, da presentare ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998»;

    è necessario sottolineare che la risoluzione, nel dare seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che dispone l'efficacia retroattiva del prelievo Iva, contrasta con l'articolo 23 della Costituzione, secondo il quale «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», principio centrale del nostro ordinamento: anche le disposizioni sulla legge in generale stabiliscono infatti che «La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo»; a questo fondamentale principio si devono pertanto ammettere eccezioni solo per disposizioni a favore del contribuente;

    la stessa risoluzione, nel ritenere applicabile l'Iva sulle lezioni di guida solo alle «operazioni effettuate e registrate in annualità ancora accertabili ai fini IVA», contrasta, ad avviso dei firmatari del presente atto, anche con l'articolo 3 della Costituzione: come si afferma al primo comma dell'articolo 1 della legge 27 luglio, n. 212 del 2000, statuto dei diritti del contribuente, le disposizioni dello statuto, emanate in attuazione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione, «costituiscono principi generali dell'ordinamento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressamente e mai da leggi speciali» a fortiori, da una risoluzione dell'Agenzia delle entrate;

    considerando che sono operazioni in annualità ancora accertabili ai fini Iva quelle realizzate dal 2014 al 2018, si tratta, secondo la Confederazione autoscuole riunite di 3,8 milioni di patenti;

    l'Agenzia delle entrate, con risoluzioni 83/E-III-7-65258 del 1998 e c134/E del 2005, ha, in precedenza, definito esenti le lezioni di scuola guida; su queste disposizioni il contribuente ha finora fatto legittimo affidamento;

    la risoluzione afferma che non sono dovuti sanzioni e interessi, perché il comportamento dei contribuenti deriva da «ritardi, omissioni o errori dell'amministrazione stessa»;

    il recupero dell'Iva retroattiva su coloro che hanno seguito le lezioni di guida è operazione molto complessa; l'onere ricade pertanto sulle autoscuole che stimano un costo medio pro-capite di 120.000 euro;

    la risoluzione 79/E è, secondo i firmatari del presente atto, in contrasto con l'articolo 3 dello statuto del contribuente sul divieto di retroattività, con il principio di correttezza e buona fede tra amministrazione e contribuente, e quindi con gli articoli 10, 6, 7, 5 e 2 del medesimo statuto; occorre sottolineare che la Corte di Cassazione, con sentenza del 14 aprile 2004, n. 7080, in merito ai principi espressi nelle disposizioni dello statuto del contribuente o desumibili da esso, ha affermato che tali principi hanno una rilevanza del tutto particolare nell'ambito della legislazione tributaria ed una sostanziale superiorità rispetto alle altre disposizioni vigenti in materia;

    la Corte di giustizia si è occupata della questione nell'ambito di una controversia che non investe lo Stato italiano (e quindi le norme fiscali e quelle nazionali di settore) ma l'amministrazione finanziaria tedesca, e non tiene conto delle peculiarità proprie dell'ordinamento italiano:

     in Italia l'attività delle autoscuole è soggetta ad autorizzazioni e controlli delle province e degli uffici della Motorizzazione;

     l'articolo 123 del codice della strada definisce testualmente le autoscuole «scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti», attribuendo loro un esplicito connotato scolastico-educativo;

     l'articolo 230 del medesimo codice sancisce che l'educazione stradale, che comprende molte nozioni e materie incluse nella formazione necessaria per il conseguimento delle patenti di guida B e C1, è materia di insegnamento scolastico per espressa previsione di legge;

     la didattica per alcuni tipi di patenti ha un connotato di formazione per fini professionali;

    se le prestazioni didattiche necessarie al conseguimento della patente sono materia imponibile, come indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, queste subiranno un sensibile rincaro, scoraggiando la formazione e compromettendo la sicurezza stradale;

    è opportuno, di contro, favorire la formazione per la guida in particolare in una fase di radicale evoluzione tecnologica e in un contesto in cui occorre favorire l'accesso alla mobilità elettrica, anche dei privati, e un agevole passaggio all'uso dei nuovi veicoli a trazione elettrica e a guida autonoma;

    si ritiene altresì essenziale prevedere, nell'ambito della formazione per la guida, piattaforme didattiche, ambienti di prova prima dei test su strade pubbliche, simulatori per veicoli elettrici e autonomi collegati alla rete mobile ad alta velocità 5G, e integrare e supportare la formazione offerta dalle scuole guida con specifiche azioni nelle scuole e nelle università, in particolare per agevolare il superamento delle barriere tecnologiche e la sicurezza stradale,

impegnano il Governo:

   ad assumere tutte le iniziative necessarie, anche di natura normativa, per escludere la retroattività dell'applicazione dell'Iva sulle lezioni di guida;

   a favorire, anche con opportune iniziativa normative, l'evoluzione della formazione alla guida e alla sicurezza stradale, al fine di prevedere che questa sia considerata, a tutti gli effetti, una didattica nell'ambito dell'insegnamento scolastico e universitario e nella formazione e riqualificazione professionale.
(7-00320) «Ruggiero, De Lorenzis, Grimaldi, Scagliusi, Aprile, Cancelleri, Caso, Currò, Giuliodori, Maniero, Martinciglio, Migliorino, Raduzzi, Ruocco, Trano, Zanichelli, Zennaro, Barbuto, Luciano Cantone, Carinelli, Chiazzese, De Girolamo, Ficara, Grippa, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Gabriele Lorenzoni, Sut, Sabrina De Carlo, Scanu».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:


   PARENTELA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   in un articolo apparso sul quotidiano on line «Veritasnews24», pubblicato il 17 settembre 2019 ed intitolato «Catanzaro – Codacons, un massone tra i commissari nominati dopo lo scioglimento dell'Asp», si legge che il vicepresidente dello stesso sindacato, l'avvocato Francesco Di Lieto, ha affermato che su elenchi di iscritti a logge massoniche, reperiti in rete e da verificare, è presente il nome di Domenico Bagnato, componente della commissione straordinaria chiamata a guidare l'Asp catanzarese dopo la deliberazione con cui il Consiglio dei ministri ha disposto lo scioglimento della medesima azienda per infiltrazioni mafiose;

   Bagnato, che aveva già esercitato il ruolo di commissario straordinario presso il nuovo comune di Corigliano-Rossano (CS) nella fase di transizione fino alle elezioni amministrative, ha quindi assunto il ruolo di componente della terna commissariale della suddetta Asp;

   l'articolo giornalistico citato riporta che Di Lieto ha sottolineato che vi è una coincidenza, per nominativo, data e luogo di nascita, tra il neo commissario e un soggetto presente nel summenzionato elenco di appartenenti a logge massoniche;

   «laddove l'iscrizione rispondesse al vero – ha precisato Di Lieto – sarebbe davvero disdicevole che un componente, cui sono stati affidati tutti i poteri per ristabilire la legalità nell'Asp di Catanzaro, nell'interesse dei cittadini, non abbia dichiarato la propria appartenenza ad una loggia massonica, e, nel caso lo abbia fatto, sarebbe singolare la sua nomina»;

   secondo l'articolo in parola, con lo scopo di fare chiarezza il Codacons avrebbe già chiesto spiegazioni al Ministro della salute, ritenendo che se i sospetti fossero confermati sarebbe oltremodo necessario procedere all'immediata sostituzione del Bagnato;

   l'articolo 4 della legge n. 17 del 1982 stabilisce che i «dipendenti pubblici, civili e militari, per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete ai sensi dello articolo 1, possano essere sospesi dal servizio, valutati il grado di corresponsabilità nell'associazione, la posizione ricoperta dal dipendente nella propria amministrazione nonché l'eventualità che la permanenza in servizio possa compromettere l'accertamento delle responsabilità del dipendente stesso»;

   lo stesso articolo contempla che le «amministrazioni competenti devono inviare immediatamente gli atti all'autorità giudiziaria e promuovere l'azione disciplinare nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma precedente» –:

   se sia a conoscenza dei fatti esposti;

   se il Governo non intenda verificare, per quanto di competenza, se il citato commissario appartenga ad associazioni segrete o ne abbia fatto parte;

   ove i fatti fossero confermati, se non si intendano adottare le iniziative di competenza per disporre l'immediata sostituzione del commissario Bagnato quale componente della Commissione straordinaria dell'Asp di Catanzaro.
(4-03648)

AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   MAZZETTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:

   l'edizione annuale del rapporto Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sui rifiuti speciali, contiene dati riferiti al 2017. Un dato che emerge è l'aumento della produzione dei rifiuti speciali, quasi il 3 per cento in più fra il 2016 e il 2017, più 5 per cento rispetto al 2015. Un aumento importante, considerato che il prodotto interno lordo nazionale è cresciuto dell'1,5 per cento fra il 2016 e il 2017 e dello 0,9 fra il 2015 e il 2016;

   la maggior parte dei rifiuti speciali sono ancora rifiuti da costruzione e demolizione (inerti), pari a 57,4 milioni di tonnellate. I rifiuti industriali veri e propri, provenienti dalle attività manifatturiere sono quasi 29,9 milioni di tonnellate;

   in generale, tuttavia, la performance del «sistema Italia» è positiva e in costante miglioramento. I rifiuti speciali vengono per oltre due terzi avviati a riciclo con un aumento ulteriore rispetto all'anno prima (67,4 per cento contro il 65 per cento del 2016). Si parla di circa 100 milioni di tonnellate di materiali all'anno, che fanno dell'Italia il principale distretto industriale del riciclo in Europa;

   un distretto così forte che importa circa 6 milioni di tonnellate dall'estero. Un'Italia dunque già «circolare», e che potrebbe guardare con ottimismo ai nuovi traguardi e obiettivi di riciclo per i prossimi anni;

   a ostacolare queste prospettive virtuose relativamente alla crescita dell'economia circolare, è purtroppo intervenuta malamente la norma introdotta nel decreto-legge n. 32 del 2019, cosiddetto «sblocca cantieri», che, modificando il comma 3 dell'articolo 184-ter del codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) interviene sulla disciplina transitoria applicabile nelle more dell'emanazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste);

   la norma introdotta con il parere favorevole dal Governo pro tempore, ha avuto fin da subito un coro unanime di critiche anche e soprattutto dagli esperti del settore e da Utilitalia, Fise Assombiente e Fise Unicircular, che avevano chiesto un tavolo di confronto con l'Esecutivo per arrivare a una fattiva risoluzione del problema;

   si tratta di una norma ad avviso degli interroganti sbagliata che sta bloccando il comparto dell'economia circolare italiana, impedendo di fatto il trattamento dei rifiuti per generare solo altri rifiuti da smaltire. Tra i rischi c'è quello di non essere più competitivi per le imprese che investono nel nostro Paese;

   questa norma sull’end of waste, rifacendosi a una norma risalente al 1998, non tiene conto dall'evoluzione tecnologica che il settore dei rifiuti e dell'economia circolare ha conosciuto. Il problema non è da poco per l'economia circolare, che rappresenta uno dei comparti economici nazionali che più guarda al futuro –:

   se non ritenga di avviare un tavolo di confronto con le associazioni delle categorie più interessate al mercato delle materie prime seconde e del riciclo, al fine di modificare la norma relativa all’end of waste di cui in premessa;

   se non intenda adottare le iniziative di competenza per accelerare la definizione dei provvedimenti volti a stabilire i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, agevolando le autorizzazioni al riciclo.
(5-02757)

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   DE MENECH. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   nei giorni scorsi, una soldatessa alpina trentenne, già in servizio per 4 anni come fuciliere a Orcenigo in Friuli, si è suicidata nella caserma Salsa a Belluno;

   da notizie a mezzo stampa, parrebbe che la donna avesse deciso di restare nell'alloggio durante la giornata festiva di domenica. A luglio 2019 era stata dichiarata temporaneamente non idonea al servizio per depressione dalla commissione medico-ospedaliera di Padova che aveva proposto che venisse sottoposta a un trattamento sanitario obbligatorio (Tso). La donna l'aveva evitato optando per il ricovero di una settimana in ospedale per gli accertamenti;

   il fenomeno dei suicidi nelle nostre comunità e quindi anche tra le forze armate sta assumendo contorni preoccupanti;

   c'è bisogno di porre forte attenzione riguardo a tali eventi e valutare più presidi e assistenza psicologica obbligatoria per chi svolge compiti di pubblica sicurezza e ha la responsabilità dell'arma d'ordinanza –:

   come il Ministro interrogato intenda far fronte al fenomeno dei suicidi tra le forze armate e se intenda adottare iniziative per indagare su eventuali ragioni di fondo che sono da minimo comune denominatore a queste situazioni;

   quale sia l'attuale situazione dei sostegni e dell'assistenza psicologica forniti al personale delle Forze Armate.
(5-02755)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta scritta:


   GAGLIARDI, BENIGNI, PEDRAZZINI, SILLI e SORTE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la risoluzione 79/E dell'Agenzia delle entrate del 2 settembre 2019 stabilisce che le lezioni di scuola guida devono essere soggette all'Iva al 22 per cento;

   tale risoluzione recepisce i principi espressi dalla Corte di giustizia dell'Ue con la sentenza del 14 marzo 2019 (causa C-449/2017), rivedendo e superando le precedenti risoluzioni 83/E/1998 e 134/E/2005;

   l'attività didattico-formativa finalizzata al conseguimento delle patenti di guida non rientra tra i casi di esenzione previsti dall'articolo 132, paragrafo 1, della direttiva Iva 2006/112/CE (ovvero dell'articolo 10, n. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), in quanto la predetta esenzione è limitata alle operazioni relative all'educazione dell'infanzia e della gioventù, all'insegnamento scolastico e universitario, nonché alla formazione e alla riqualificazione professionale comprese le lezioni private impartite da insegnanti, ma sempre in materie di insegnamento scolastico e universitario;

   inoltre, come ricorda l'Agenzia delle entrate, le sentenze interpretative della Corte hanno un effetto retroattivo e impongono ai contribuenti che applicavano il regime di esenzione di rivedere i propri comportamenti: in sostanza, le scuole guida, non avendo alcuna possibilità di rivalsa nei confronti degli utenti passati, si troverebbero a dover pagare di tasca propria l'Iva cinque anni precedenti;

   questa situazione inedita rischia di portare al fallimento di tante autoscuole, che comunque negli anni hanno agito in buona fede, ed inevitabilmente a un aumento consistente dei costi per il conseguimento della patente di guida, che ricadranno sulle famiglie, in particolare quelle meno abbienti e quelle numerose;

   un'ulteriore conseguenza, dai risvolti ancora più preoccupanti, sarà una probabile diffusa diminuzione delle ore di scuola guida pratica con l'istruttore, a discapito della preparazione delle nuove generazioni di guidatori e della sicurezza stradale complessiva;

   è comprensibile quindi la protesta che sta crescendo in tutto il Paese sia da parte dei gestori di scuole guida che degli utenti –:

   quali iniziative urgenti i Ministri interrogati intendano mettere in atto per evitare innanzitutto la retroattività dei versamenti Iva a carico delle autoscuole e per individuare inoltre meccanismi di agevolazione per le famiglie dei giovani che intendano conseguire la patente di guida.
(4-03643)


   LOVECCHIO e GRIPPA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 93 del 2017 disciplina i controlli degli strumenti soggetti alla normativa nazionale ed europea utilizzati per funzioni di misura legale;

   l'affidabilità del risultato di misura, come i contatori di energia elettrica attiva, rappresenta un fattore essenziale di garanzia per il mercato, nonché un riferimento fondamentale in contesti legali;

   per assicurare la correttezza dell'accertamento dell'energia elettrica ai fini fiscali, ai fini dell'ottenimento del nulla osta definitivo da parte dell'Agenzia delle dogane e quindi l'abilitazione ad operare in campo per la taratura dei complessi di misura di energia elettrica, è previsto un iter procedurale ben definito che si conclude con la verifica della perizia tecnica degli operatori alla presenza di funzionari dell'Agenzia delle dogane ed, eventualmente, di ispettori di Accredia, l'ente designato dal Governo italiano ad attestare la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme;

   con nota direttoriale dell'Agenzia delle dogane prot. 112519 del 9 ottobre 2014 è stata disciplinata, tra l'altro, la procedura per lo svolgimento delle verifiche successive all'accreditamento di laboratori per il rilascio del nulla osta definitivo per l'inserimento nell'elenco dei taratori di sistemi di misura elettrici utilizzati per fini fiscali. Con successiva nota RU 22771 del 28 febbraio 2017, recante «Esame della perizia operativa dei tecnici dipendenti di laboratori accreditati. Modalità di prenotazione e sessioni», ad integrazione e a parziale modifica di quanto indicato nella predetta nota prot. 112519/2014, vengono definite le modalità centralizzate di gestione delle richieste formulate dai laboratori interessati relativamente all'esame delle competenze per le prove in campo per ciascun tecnico dipendente e viene subordinato l'ottenimento del nulla osta al superamento di un esame pratico secondo le ivi previste modalità;

   tuttavia, la circolare predetta, oltre a stabilire due sessioni annuali di esame delle competenze per le prove in campo nei mesi di marzo e ottobre e a comunicare che la data e il luogo dell'esame saranno comunicati 20 giorni prima dell'esame nonché a prevedere il contributo dovuto all'Agenzia a ristoro degli oneri di organizzazione e conduzione dell'esame, nulla dice sulle modalità di svolgimento, sulla composizione degli organi esaminatori, sul programma di esame e sul criterio di valutazione;

   tale modalità di espletamento delle prove si ritiene contraria alle disposizioni generali per l'espletamento dei concorsi pubblici ed è anche contraria ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, considerando che non viene reso pubblico il calendario di esami, impedendo la possibilità di assistere agli esami sostenuti dai vari laboratori;

   la Misurlab è una società a responsabilità limitata di Foggia che si è vista negare il rilascio del nulla osta definitivo, lamentando la mancanza d'informazioni sui tempi, sulle modalità di svolgimenti della prova, sugli argomenti oggetto d'esame e sul calendario di esame, nonostante le molteplici richieste, con raccomandata, di informazioni ufficiali al riguardo;

   come detto, questo è in violazione del principio di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento tra i candidati di una selezione pubblica, e denota mancanza di chiarezza sulle modalità di esecuzione dell'esame, e mancanza di oggettività dell'esame medesimo –:

   se sia al corrente di quanto esposto in premessa e se non ritenga di accertare se effettivamente le procedure di esame per l'abilitazione ad operare e il relativo nulla osta definitivo si svolgano nel rispetto dei principi suddetti, alcuni dei quali sono a rilevanza costituzionale.
(4-03650)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

IX Commissione:


   SILVESTRONI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   con la legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), all'articolo 1, commi da 1117 a 1120, sono state accantonate e rese indisponibili risorse per 2 miliardi di euro;

   all'allegato 3 della legge di bilancio 2019 risulta che tra questi 2 miliardi di euro complessivi sono stati bloccati circa 300 milioni di euro per il trasporto pubblico locale: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», Missione «2 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto»; programma «2.6 - Sviluppo e sicurezza della mobilità locale»;

   il documento di economia e finanza 2019 ha confermato l'indisponibilità dei 2 miliardi di euro sopracitati e quindi i 300 milioni di euro di taglio al trasporto pubblico locale;

   è stato accolto come raccomandazione dal Governo pro tempore, nella seduta dell'Assemblea dell'8 dicembre 2018 l'ordine del giorno n. 9/1334-AR/234 relativo al finanziamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la realizzazione della «Metropolitana leggera dei Castelli Romani»;

   a Roma i chilometri di rete metropolitana ogni centomila abitanti non arrivano a due, contro i quasi nove chilometri di Madrid, i cinque di Londra e i 3,97 di Parigi; per quel che riguarda l'offerta di trasporto pubblico mediante metro per abitante, Roma registra circa quattordici vetture-chilometro per abitante contro le quasi sessanta di Madrid e le circa cinquanta di Parigi e Londra;

   le aree urbane sono riconosciute da tutti gli organismi internazionali come responsabili di circa il 23 per cento di tutte le emissioni di CO2, peraltro in gran parte prodotte dal settore dei trasporti;

   la città metropolitana di Roma Capitale necessita di una mobilità capace di assorbire con moderne ed efficaci linee metropolitane sia il flusso pendolare che quello turistico, e di convertire le attuali linee ferroviarie regionali in metropolitane leggere, in modo particolare quelle a sud della Capitale denominate FL 4, che servono un bacino di utenza di mezzo milione di abitanti –:

   quali iniziative urgenti di competenza intenda assumere il Ministro interrogato per impedire che le mancate risorse statali per il trasporto pubblico locale possano compromettere la corretta e continua erogazione del servizio in tutta Italia, e in particolare, per garantire il dritto alla mobilità dei cittadini della città metropolitana di Roma, dei pendolari e dei turisti, finanziando interventi infrastrutturali sulle linea ferroviaria FL4 volti alla realizzazione della «metropolitana leggera dei Castelli».
(5-02760)


   CAPITANIO, MACCANTI, MURELLI, CECCHETTI, DONINA, GIACOMETTI, MORELLI, RIXI, TOMBOLATO e ZORDAN. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la legge 1° ottobre 2018, n. 117, ha modificato l'articolo 172 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) introducendo l'obbligo di utilizzare un apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono dei bambini di età inferiore a quattro anni trasportati sugli autoveicoli (cosiddetti «sistemi anti-abbandono»);

   la citata legge n. 117 del 2018 ha demandato la definizione delle specifiche tecnico-costruttive e funzionali del predetto dispositivo di allarme ad un apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge;

   la legge n. 117 del 2018 ha disposto, per il citato obbligo, un'efficacia in ogni caso decorrente dal 1° luglio 2019;

   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha completato la redazione del predetto decreto attuativo il 21 gennaio 2019 e lo ha trasmesso – in ottemperanza alla direttiva (UE) 2015/1535 – all'ufficio Tris (sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche) della Commissione europea, perché ne valutasse la compatibilità del testo con i principi del diritto dell'Unione europea e del mercato interno;

   l'ufficio Tris della Commissione europea ha reso un parere negativo sul decreto attuativo sottoposto all'esame perché incompleto;

   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo molti mesi rispetto alla trasmissione del parere da parte della Commissione europea, ha provveduto alla riscrittura del decreto attuativo, così incontrando il favore dell'ufficio Tris il 26 luglio 2019;

   il testo del decreto è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il consueto controllo di legittimità;

   rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge approvate dal Parlamento sono ampiamente decorsi i termini di attuazione ed entrata in vigore;

   il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad avviso degli interroganti, ha colpevolmente tardato nella riscrittura del decreto attuativo, dopo la prima «bocciatura» ricevuta in sede europea;

   si ritiene imprescindibile la piena operatività dell'obbligo dei sistemi anti-abbandono, per tutelare i bambini e neonati ed evitare il verificarsi di tragici episodi che possano portare alla loro morte, come da ultimo successo a Catania il 19 settembre 2019 –:

   se il Ministro interrogato intenda fornire maggiori informazioni circa il contenuto e lo stato di avanzamento dell’iter delle disposizioni attuative dell'obbligo di utilizzare i cosiddetti «sistemi anti-abbandono» e come intenda adoperarsi perché tale obbligo sia immediatamente efficace.
(5-02761)


   BRUNO BOSSIO, CANTINI, GARIGLIO, GIACOMELLI, PIZZETTI e ANDREA ROMANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   a seguito di una sentenza del 14 marzo 2019 della Corte di giustizia dell'Unione europea, anche l'Agenzia delle entrate avrebbe con proprio atto di indirizzo stabilito che le lezioni di scuola guida non rientrerebbero nel novero degli insegnamenti scolastici o universitari che sono esenti dall'Iva;

   questa decisione come conseguenza comporterebbe l'innalzamento al 22 per cento dell'imposta a carico dei consumatori;

   le organizzazioni di categoria a cui aderiscono le autoscuole di fronte a tale ipotesi di innalzamento dei costi si stanno mobilitando, in quanto preoccupate anche di una possibile retroattività della disposizione;

   l'applicazione alle autoscuole di un regime Iva del 22 per cento farebbe salire il costo della patente di guida;

   rendere più problematico l'accesso per i giovani ai corsi di guida promossi dalle autoscuole rischia di ripercuotersi negativamente anche sulle politiche di sicurezza stradale –:

   quali iniziative intenda assumere il Ministro interrogato, per quanto di competenza, al fine di fare chiarezza in merito a quanto riportato in premessa, evitando conseguenze negative per i cittadini e per il comparto delle autoscuole, fondamentale per le politiche di sicurezza stradale.
(5-02762)


   BALDELLI, GELMINI, SOZZANI, BERGAMINI, GERMANÀ, MULÈ, PENTANGELO, ROSSO e ZANELLA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 prevede che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con quello dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano disciplinate due materie: 1) la relazione telematica con la quale le amministrazioni locali indicano l'ammontare complessivo derivante dalle sanzioni per violazioni del codice della strada e gli interventi attuati con le medesime risorse; 2) le modalità di collocazione e di uso degli autovelox;

   l'articolo 4-ter, comma 16, del decreto-legge n. 16 del 2012 spiega chiaramente: «in caso di mancata emanazione del decreto (...) trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142» codice della strada, che dettano norme sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni e prevedono la trasmissione annuale di una relazione telematica ai Ministeri;

   dopo 9 anni, il decreto non risulta adottato, si assiste spesso all'utilizzo distorto e vessatorio dei dispositivi di rilevazione a distanza, mentre, sulla citata relazione telematica e sull'uso delle risorse, si rileva che meno di 300 comuni su 8.000 rispettano la legge;

   sul tema, il primo firmatario del presente atto ha presentato numerosi atti di sindacato ispettivo, nonché una mozione (n. 1-01085) approvata all'unanimità, il 28 gennaio 2016, che impegnava in sostanza il Governo pro tempore ad adottare ogni iniziativa utile a porre fine all'uso improprio degli strumenti elettronici di controllo a distanza e all'uso difforme delle risorse derivanti dalle multe; a irrogare sanzioni alle amministrazioni inadempienti;

   il 20 marzo 2019, in risposta ad una interrogazione del primo firmatario del presente atto, il Ministro pro tempore delle infrastrutture e dei trasporti aveva dichiarato che a fine gennaio lo schema di decreto era stato inviato alla Conferenza e che «nelle prossime settimane» sarebbero stati affrontati tutti gli aspetti tecnici per consentire alla Conferenza di dare al più presto il nulla osta al decreto;

   il 30 aprile la Commissione trasporti ha approvato una risoluzione che impegnava il Governo pro tempore «ad inviare entro il 31 maggio 2019 il nuovo schema di decreto di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 ai fini della convocazione della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ivi prevista, per addivenire ad una tempestiva emanazione (...) del citato decreto» –:

   quando il Governo adotterà il decreto attuativo per disciplinare in modo chiaro e definitivo, anche con riferimento agli anni passati, il tema della trasparenza e dell'utilizzo dei proventi derivanti dalle multe per le violazioni del codice della strada da parte delle amministrazioni locali e quello del corretto impiego degli autovelox.
(5-02763)


   MARINO e SCAGLIUSI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   sono passati sei anni dai tragici fatti occorsi il 18 novembre 2013 sulla strada provinciale 38-bis che collega Olbia e Tempio. In quei tragici eventi Bruno Fiore, Sebastiano Brundu e Maria Loriga che transitavano, a bordo di un fuoristrada, sul ponte di Monte Pino, furono inghiottiti dalla voragine provocata dalla furia delle acque che causò il crollo del ponte. La strada – che collega due centri importanti del nord Sardegna e che serve gli abitanti della zona – continua ad essere interrotta causando notevoli disagi alla comunità;

   stando a quanto rilevato in un recente sopralluogo che il primo firmatario del presente atto ha effettuato sul posto, in accordo con i vertici di Anas Sardegna, lo stato di avanzamento dei lavori è pari solo al 30 per cento. A suscitare un sentimento di frustrazione e preoccupazione è la situazione statica del cantiere: i lavori si sono arenati ormai da diversi mesi a causa dell'interruzione dei medesimi affidati all'impresa Imp di Carloforte, vincitrice della specifica gara d'appalto. L'Anas recentemente ha avviato la procedura di risoluzione del contratto. La comunicazione formale sarebbe stata notificata ai primi di settembre e ad oggi sarebbero in corso le procedure preliminari necessarie per contattare la seconda impresa in graduatoria che aveva partecipato al bando;

   l'incertezza sulle tempistiche di espletamento della procedura di assegnazione dei lavori ad una nuova impresa, anche alla luce della guerra giudiziaria che sia l'Anas che l'Imp annunciano a mezzo stampa, incrementa lo sconforto della popolazione residente riunitasi – ormai da anni – in un comitato che denuncia lo stato immobile dell'arte;

   laddove la seconda impresa non accettasse l'incarico, lo spettro di una nuova procedura sarà concreto e reale, privando per ulteriore tempo la popolazione del sacrosanto diritto alla mobilità. Il diritto alla mobilità deve essere garantito in egual misura a tutti i cittadini anche attraverso la garanzia di tempi certi e celeri per la ricostruzione delle infrastrutture viarie –:

   se il Governo intenda, nell'ambito delle proprie competenze, fornire informazioni circa la situazione descritta in premessa e adottare iniziative per attivare procedure d'urgenza, al fine di garantire la sicurezza e il diritto alla mobilità degli utenti delle strade del nord Sardegna.
(5-02764)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   DEIANA, MARINO, ALBERTO MANCA, PERANTONI, SCANU, CADEDDU e CABRAS. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   l'esigenza di tutelare il diritto alla mobilità dei sardi e degli aventi diritto al regime di continuità territoriale, quale valore costituzionalmente garantito, rende necessario conformare a questo l'esercizio del diritto allo sciopero. La delibera 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali «Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, nel settore del trasporto aereo», all'articolo 9, garantisce la piena e regolare funzionalità dei collegamenti aerei in due fasce orarie, antimeridiana e pomeridiana, coincidenti con le fasce orarie 07,00-10,00 e 18,00-21,00; queste ultime non sembrano, ad oggi, tener conto degli orari dei voli in regime di continuità territoriale da e per la Sardegna. Questa asincronia, considerato il mancato decollo verificatosi in più occasioni, di due voli su tre in regime di continuità territoriale, combinata con l'assenza di alternative nei collegamenti da e verso la penisola, ha avuto come risultante una limitazione del diritto alla mobilità;

   occorrerebbe modificare la fascia oraria 07,00-10,00 con la fascia 06,00-09,00 e la fascia 18,00-21,00 con la fascia protetta 19,00-22,00 –:

   se, alla luce di quanto esposto in premessa, si intendano adottare ogni iniziativa di competenza, anche normativa, affinché gli orari dei voli da garantire in «fascia protetta» vengano regolamentati e rimodulati in funzione dell'operativo dei voli in regime di continuità territoriale da e per la Sardegna.
(5-02756)

Interrogazione a risposta scritta:


   DI STASIO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in data 21 settembre 2019 è stato pubblicato un articolo sul quotidiano «Il Mattino» che denuncia la presenza di 53 siti di rifiuti tossici sotto la stazione Tav di Napoli Afragola;

   la denuncia è arrivata dopo la pubblicazione di alcuni studi dettagliati condotti dall'istituto di ricerca acque (IRSA), diretto dal dottor Vito Felice Uricchio e facente capo al Cnr;

   in base a questi studi, esposti durante un intervento all'11mo Forum Internazionale sull'economia dei rifiuti del consorzio Polieco, a Ischia, sulle tecniche per il rilevamento dei rifiuti plastici, i rifiuti si troverebbero in una vasta area, ovvero sotto la stazione, sotto il parcheggio della stazione e nei campi circostanti;

   già due anni fa la procura di Napoli Nord, allora sotto la direzione di Francesco Greco, aveva aperto un fascicolo per gestione illecita di rifiuti e omessa bonifica nel 2017, chiedendo notizie alla forestale su un sequestro giudiziario di rifiuti avvenuto dieci anni prima in quell'area, di cui però si era persa ogni traccia;

   in seguito ai blitz della magistratura avvenuti nel giugno del 2017, poche settimane prima dell'inaugurazione della stazione, furono effettuati dei carotaggi per analizzare la natura del terreno, per verificare la presenza e l'entità dei rifiuti eventualmente interrati;

   alla luce delle ultime drammatiche scoperte e della conferma della presenza di rifiuti tossici interrati in una delle stazioni considerate tra le migliori del mondo, costruita anche per apportare bellezza in una zona martoriata che fa parte della cosiddetta Terra dei Fuochi –:

   quali iniziative intendano intraprendere i Ministri interrogati – per quanto di competenza – per acquisire ulteriori elementi circa questa sconcertante scoperta, e per contrastare la possibile presenza delle ecomafie in una delle infrastrutture più importanti del Paese;

   come intendano gestire, per quanto di competenza, la questione della bonifica di tutta l'area e dei conseguenti disagi che interesserebbero il trasporto ferroviario in quello snodo.
(4-03644)

INTERNO

Interrogazione a risposta orale:


   ASCARI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, all'articolo 6, paragrafo 6, stabilisce che «6. Gli Stati membri non esigono documenti inutili o sproporzionati né impongono altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti conferiti dalla presente direttiva, per il solo fatto che chiedono protezione internazionale.»;

   il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ha dato attuazione alla direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché alla direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca nello status di protezione internazionale;

   tuttavia, in tale decreto legislativo non si trova traccia della disposizione comunitaria sopra menzionata;

   il Ministero dell'interno – direzione centrale immigrazione e polizia delle frontiere ha emanato la circolare N.400/A/2019/14.38.01 del 6 agosto 2019 avente per oggetto «istanza di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per richiesta asilo. Imposta di bollo. Trasmissione parere», con la quale ha trasmesso alla questura di Grosseto il parere dell'Agenzia delle entrate sull'esigibilità dell'imposta da bollo per la presentazione della richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per la richiesta di asilo: tale parere evidenzia l'assenza «di un enunciato normativo espresso che sottragga dall'applicazione del tributo la casistica in esame e, pertanto, è stata ribadita la cogenza del principio di carattere generale [...] che impone l'obbligo del bollo per tutte le istanze dirette alla Pubblica Amministrazione, nella misura di Euro 16, ivi comprese le istanze presentate per l'ottenimento di un provvedimento di riconoscimento dello status di rifugiato o di quello di protezione sussidiaria»;

   tuttavia non è chiaro se tale parere sia conforme alla norma comunitaria sopra richiamata –:

   come il parere dell'Agenzia delle entrate richiamato in premessa, nonché la nota del Ministero dell'interno anch'essa sopra richiamata si conformino alla norma comunitaria di cui all'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.
(3-00980)

Interrogazioni a risposta scritta:


   MANTOVANI. — Al Ministro dell'interno, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   all'interno del decreto-legge n. 113 del 2018, l'articolo 29-bis introduce modifiche al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero. In particolare, si modificano gli articoli 93 (concernente, tra l'altro, la carta di circolazione), 132 (sulla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero) e 196 (inerente la solidarietà in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria) del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992;

   l'articolo 93 del codice della strada reca disposizioni inerenti all'immatricolazione e all'obbligo del possesso della carta di circolazione per gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi. La novità in esame vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero (nuovo comma 1-bis dell'articolo 93), salvo quanto previsto per taluni casi di leasing, locazione o comodato;

   i veicoli concessi in leasing o in locazione senza conducente da impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo devono essere dotati di un documento dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Il documento deve essere custodito a bordo e sottoscritto dall'intestatario. Deve inoltre recare una data certa. Il possesso di tale documento è prescritto anche per il veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con impresa estera. La disciplina si applica, nel rispetto del codice doganale comunitario, alle imprese che non abbiano stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva. In mancanza del documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente (nuovo comma 1-ter);

   nei mesi scorsi si sono registrati molti casi controversi e degni di particolare attenzione. Solo per citarne alcuni: una signora residente a Rimini e alla guida dell'auto con targa sammarinese del marito sammarinese è stata multata di 712 euro con confisca della vettura. In precedenza, era stato disposto il fermo (al casello autostradale) di un pullman scolastico targato San Marino dell'azienda sammarinese Benedettini che ha poi deciso di rinunciare a trasportare scolaresche italiane in gita. Un altro pullman targato RSM e condotto da un autista italiano che portava una comitiva di turisti cinesi in aeroporto è stato fermato lungo la strada e i turisti sono stati costretti a chiamare una colonna di taxi per riuscire a prendere l'aereo;

   il provvedimento legislativo italiano sta creando seri problemi anche a chi semplicemente è domiciliato o lavora appena fuori i confini italiani pur restando residente in Italia. In difficoltà sono molti dei 5.800 frontalieri, non solo a San Marino ma anche nelle zone di confine comprese tra il Principato di Monaco e la Svizzera –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se non ritenga necessario assumere iniziative, per quanto di competenza, al fine di individuare soluzioni concrete per i soggetti interessati;

   se il Governo non ritenga di valutare l'adozione di iniziative per definire un periodo di sospensione del provvedimento al fine di consentire ai soggetti coinvolti di dotarsi dei mezzi necessari per essere in regola con le nuove disposizioni.
(4-03641)


   MACINA, DIENI, ALAIMO, BALDINO, BERTI, BILOTTI, MAURIZIO CATTOI, CORNELI, D'AMBROSIO, SABRINA DE CARLO, FORCINITI, PARISSE, FRANCESCO SILVESTRI, SURIANO e ELISA TRIPODI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   ferma restando che al centro dell'agenda politica del Governo vi è la sicurezza dei cittadini e del territorio, gli interroganti ritengono urgente e doveroso affrontarne con tempestività ed incisività gli aspetti che ineriscono concretamente al riconoscimento delle esigenze, nonché al rispetto alla dignità degli uomini e delle donne delle forze di polizia che agiscono quotidianamente per assicurarla;

   preme agli interroganti segnalare, in primis, la necessità di garantire agli appartenenti alle forze di polizia il pagamento dei compensi per le prestazioni di «lavoro straordinario» svolte –:

   se e quali iniziative intenda adottare affinché alle forze di polizia siano assicurate le risorse finanziarie necessarie al pagamento dei suddetti compensi in ordine ai periodi arretrati, nonché per l'anno in corso e quelli a venire.
(4-03642)

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Interpellanza:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:

   l'anno scolastico 2019/2020 è iniziato con grandi difficoltà nella provincia di Vicenza: cattedre scoperte, orari provvisori, supplenti che non si presentano;

   la prima campanella è suonata da un paio di settimane, ma la scuola arranca, costretta a tamponare i posti ancora vuoti, attualmente circa 2.000 tra città e provincia, con il personale a disposizione o tagliando le ore di lezione;

   secondo notizie di stampa nella scuola dell'infanzia si sono riusciti a coprire solo l'80 per cento dei posti necessari, alla primaria i posti scoperti sono 230 su 750, alle superiori si registrano circa 900 posti vuoti e diversi istituti dovranno ricorrere alle Mad, le cosiddette «messe a disposizione» da parte di neo laureati o laureandi;

   particolarmente delicata è la situazione degli insegnati di sostegno, che dovrebbero aiutare la parte più fragile della popolazione scolastica;

   è mancata per questa categoria di insegnanti, una adeguata preparazione sulle singole disabilità;

   spesso sono insegnanti di discipline che indirizzano le scelte di graduatoria sul sostegno, con il fine ultimo di prendere il ruolo e poi abbandonare il posto;

   servirebbe piuttosto una programmazione precisa che garantisca il rapporto di uno a uno tra insegnanti e bambini speciali;

   l'unico soddisfatto della situazione pare essere Massimo Gennaro, segretario provinciale della Cisl scuola, che, dalle pagine del Giornale di Vicenza oggi in edicola, spiega che il sistema, sperimentato quest'anno per la prima volta, presenta molti vantaggi in particolare la trasparenza «garantita ah precari, che tra tutte le sedi disponibili e visibili possono scegliere quella per loro più conveniente». Peccato che a pagare il prezzo di tutta questa piacevole trasparenza e flessibilità siano gli utenti del servizio, studenti e famiglie –:

   quali iniziative intenda assumere il Governo, per garantire al più presto la copertura delle classi, con personale docente idoneo e qualificato;

   come si intenda evitare l'anno prossimo il ripetersi di un così increscioso inizio di anno scolastico.
(2-00501) «Zanettin».

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   COSTANZO e VILLANI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto riportato dal quotidiano La Nuova Periferia in data 10 settembre 2019, l'azienda Icap Sira ha sospeso dal lavoro il dipendente Giovanni Guglieri, 52 anni, responsabile della sicurezza all'interno dello stabilimento di San Mauro Torinese, a seguito di un referto invalidante compilato dal medico aziendale che aveva riscontrato alcune problematiche di salute;

   secondo quanto riferito dal medesimo Guglieri, tuttavia, le problematiche emerse a seguito dei controlli non avrebbero «pregiudicato la sua regolare attività» né «avrebbero comportato una esenzione dallo svolgimento di qualsiasi mansione, né sarebbero state confermate da successive visite», anche perché la mattina del controllo Guglieri «avrebbe dimenticato di assumere la pastiglia per il cuore»;

   la dottoressa incaricata dall'azienda ha invece disposto per Guglieri «ulteriori limitazioni delle sue regolari mansioni, tra cui il sollevamento di pesi superiori a determinate soglie e azionamento di macchinari»;

   Giovanni Guglieri ha dunque richiesto la controperizia di un medico e si è successivamente rivolto al servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro all'Asl (Spresal), che, nelle prossime settimane, si pronuncerà sull'accaduto;

   il 9 settembre 2019, secondo quanto riportato dal quotidiano La Nuova Periferia, è stato indetto dalla Uiltec Uil Torino un presidio di lavoratori davanti ai cancelli della Icap Sira per chiedere un ripensamento all'azienda;

   risulta altresì che l'azienda non abbia al momento aperto alcun tavolo, né si sia mostrata intenzionata a rivedere la sua posizione;

   la sospensione del contratto per cause che riguardano i lavoratori è disciplinata dall'articolo 2110 del codice civile ed è prevista in caso di infortuni, malattia, gravidanza e puerperio;

   con l'ordinanza n. 14419 del 27 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata ed esonera il medesimo dall'obbligazione retributiva soltanto quando sia imputabile ad un fatto, imprevedibile ed inevitabile, estraneo alla volontà dello stesso;

   secondo i giudici di legittimità, dunque, in base agli articoli 1218 e 1256 del codice civile, la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore è giustificata – ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva – soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale;

   ne consegue che solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal dipendente e della contemporanea impossibilità di ogni altra prestazione in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla –:

   se non ritenga opportuno, a seguito di quanto dichiarato dal lavoratore sottoposto al provvedimento di sospensione, avviare un'interlocuzione con l'azienda Icap Sira al fine di conoscere le motivazioni del medesimo provvedimento di sospensione e quali ulteriori iniziative di competenza intenda assumere al riguardo.
(5-02758)

Interrogazione a risposta scritta:


   DEIDDA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il consiglio provinciale dell'Inps di Nuoro ha recentemente denunciato il mancato affidamento alla sede nuorese di una parte dei 66 nuovi assunti dall'istituto destinati alla Sardegna e tale decisione è stata adottata sulla base di un criterio di valutazione, ad avviso dell'interrogante, del tutto inaccettabile, in quanto fondato su indicatori che non possono essere gli stessi per tutto il territorio nazionale;

   tale decisione appare ancora più incomprensibile se si considera che la stessa sede è già stata interessata, nel triennio 2017-2019, da una riduzione di 40 unità, con conseguente, insostenibile aumento del carico di lavoro per il restante personale, peraltro già aggravato per effetto dei provvedimenti adottati dal Governo e concernenti «quota cento» e «reddito e pensione di cittadinanza»;

   la situazione della sede Inps di Nuoro è già stata discussa dal Comitato regionale, convocato proprio per un'analisi della situazione generale dell'istituto, compresa la grave situazione degli organici in Sardegna, e la mancanza di ricambio generazionale determinerà la perdita delle conoscenze e dei metodi acquisiti dal personale ancora in servizio;

   la decisione in questione — peraltro, in assoluto contrasto con i risultati ottenuti dalla stessa sede che, infatti, si è posizionata fra le prime 15 a livello nazionale — appare ricollegarsi al più ampio piano di riorganizzazione avviato dall'istituto in Sardegna, il quale, attraverso una contrazione delle risorse umane assegnate alle varie sedi, determinerà il ridimensionamento della presenza dell'istituto nell'isola, con la conseguente chiusura di diversi uffici;

   la presenza delle diverse sedi dell'istituto nell'isola è necessaria al fine di fronteggiare le istanze della popolazione residente, la quale, diversamente, si vedrebbe costretta ad affrontare lunghi viaggi verso gli altri centri dell'isola, senza che la rete infrastrutturale consenta in alcun modo, rapidi spostamenti, essendo, tra le altre cose, la Sardegna l'unica regione italiana priva di autostrade e caratterizzata da una forte carenza infrastrutturale;

   i territori in questione hanno già subito negli ultimi anni la chiusura e/o il ridimensionamento di altri servizi essenziali, quali il servizio sanitario e quello scolastico, e tale condizione incentiva il fenomeno dello spopolamento, con gravi ripercussioni di ordine economico e sociale per l'intera Isola –:

   se sia a conoscenza dei fatti sopraesposti e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di destinare nuovo personale all'ufficio dell'Inps di Nuoro, scongiurando così qualsiasi ipotesi di futura, eventuale chiusura della medesima sede.
(4-03647)

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E TURISMO

Interrogazione a risposta in Commissione:


   MANZATO, GUIDESI e VIVIANI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   il sistema di contingentamento produttivo definito «regime delle quote latte» ha richiesto un complesso sistema organizzativo capace di ripartire il quantitativo globale garantito, attribuito dall'Unione europea ad ogni Stato membro, in quote individuali da assegnare ai produttori, per poi procedere – nel caso di splafonamenti – alla riscossione delle multe (il cosiddetto «prelievo supplementare»);

   l'applicazione del sistema è stata segnata da «splafonamenti» della quota produttiva assegnata e da un ampio contenzioso accumulato nelle sedi giudiziarie nazionali ed europee;

   la sentenza della Corte di giustizia europea del 27 giugno 2019 (Causa C-348/18) ha contestato all'Italia i criteri impiegati nel quantificare le multe latte per le campagne dal 1995/96 al 2002/2003 interpretando l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 3950/1992 nel senso che «qualora uno Stato decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore»;

   la riassegnazione delle quote non utilizzate non è stata, quindi, effettuata in via paritaria tra i produttori (criterio di proporzionalità) ma con criteri di «preferenza» – stabiliti dalla legge n. 118 del 1999 – dando precedenza, ad esempio, alle aziende in aree difficili, come quelle montane; una regola di buon senso ma non prevista dai regolamenti europei, almeno in una prima fase, quella che va dal 1992 al 2003;

   solo dal 2003, con il regolamento 1788/2003, gli Stati membri hanno avuto l'autorizzazione a procedere alla riassegnazione delle quote in base a criteri decisi dagli stessi Stati e dunque diversi da quello proporzionale;

   anche la sentenza della Corte di giustizia europea dell'11 settembre 2019 (Causa C-46/18), per la campagna 2003/2004, ha stabilito che l'Italia ha utilizzato criteri arbitrari e non in linea con le regole europee, affermando che i regolamenti comunitari su questa materia non prevedono «che il rimborso (...) debba favorire, in via prioritaria, i produttori che (...) abbiano adempiuto il loro obbligo» quindi, le restituzioni devono riguardare tutti i produttori, che siano o meno in regola con il pagamento delle multe; infine, si afferma che «non osta a che (...) sia ricalcolato l'importo del prelievo supplementare dovuto dai produttori che non hanno adempiuto l'obbligo (...) di versare su base mensile tale prelievo»;

   la conseguenza delle pronunce della Corte di giustizia europea sarà verosimilmente quella di un riconteggio di tutte le multe comminate agli allevatori;

   il regime delle quote latte ha avuto significative ripercussioni sulla struttura produttiva della filiera del latte italiano. Migliaia di aziende hanno cessato l'attività, solo 1 stalla su 5 è sopravvissuta al regime, anche a causa delle stesse multe;

   l'ordinanza del GIP del Tribunale di Roma del 5 giugno 2019 ha certificato la totale inattendibilità e falsità dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte e le modalità scelte dall'Italia per individuare i destinatari delle riassegnazioni dei quantitativi individuali di latte inutilizzati;

   in virtù di ciò, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si è proceduto a costituire una commissione ministeriale di verifica sulla questione «quote latte», al fine di evitare di procedere ad attività di recupero in presenza di nuove circostanze che potrebbero condurre ad una rivisitazione della correttezza delle procedure seguite e dei criteri di calcolo adottati, fino ad incidere sull'effettivo ammontare delle somme dovute –:

   alla luce delle pronunce della Corte di giustizia europea, come il Ministro intenda procedere a salvaguardia dei produttori di latte in un contesto economico caratterizzato tanto da un'elevata esposizione economica delle aziende agricole, quanto da una riduzione del prezzo del latte.
(5-02759)

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:


   CECCHETTI e LOCATELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   secondo la cronaca nazionale, 15.000 famiglie italiane potrebbero essere coinvolte nel fallimento di alcune società specializzate nella crioconservazione delle cellule staminali, provenienti dal cordone ombelicale raccolto al momento del parto o dal midollo osseo;

   la creazione di «banche di conservazione» è finalizzata a garantire migliori aspettative di guarigione o di vita dei pazienti in attesa di trapianto per leucemia o gravi malattie del sangue;

   a livello mondiale risultano, nelle banche pubbliche, 730.000 cordoni donati (World WMDA) e complessivamente nel mondo, nelle banche private per uso privato, 4 milioni di cordoni donati (RAND 2015);

   in Italia, sulla base di un provvedimento del 2002, recante «Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale», solo le strutture pubbliche sono autorizzate all'operazione di congelamento;

   secondo gli ultimi dati disponibili, nell'ultimo decennio, oltre 34.000 famiglie (altre stime 40.000) hanno conservato il cordone ombelicale per uso personale per future patologie del proprio figlio, affidandosi ad aziende private e affrontando un costo di 4.000 euro a crioconservazione;

   l'Ufficio federale della sanità pubblica elvetico ha denunciato alcune di queste società per violazione della legge sui trapianti e inadempimento degli obblighi di notifica e di cooperazione, in particolare è stata coinvolta la Cryo-Save, un'azienda privata che si occupa della conservazione di sangue da cordone ombelicale con sede in Svizzera che opera anche in Italia;

   la Cryo-Save di Plan-les Ouates disponeva di un'autorizzazione all'importazione, all'esportazione e alla conservazione di cellule staminali ricavate dal sangue cordonale, ma è stata radiata, poiché la filiale era stata cancellata dal registro di commercio del Canton Ginevra. La società, infatti, aveva trasferito in Polonia le cellule staminali conservate e i referenti non risultavano più raggiungibili dalle autorità;

   in Italia, le banche cordonali sono 18 in dieci regioni e le sacche possono essere conservate per dieci anni, mentre all'estero – a pagamento – la conservazione può durare per sempre;

   la società citata è fallita nel luglio 2019 e le provette conservate risulterebbero in una banca del sangue svizzera o, almeno una parte, nei laboratori della Pbkm-Famicord in Polonia sulla base (così il Bioscience Institute a AdnKronos) di «un accordo di subappalto con laboratori polacchi per il proseguimento della conservazione»;

   vi sarebbero difficoltà di carattere giuridico – il controllo della società in questione sarebbe affidato alla Esperite una Holding olandese – nonché dubbi sulla reale collocazione di tutte le provette, poiché quelle non trasferite potrebbero essere ancora presso la banca del sangue in Svizzera a Pfaffikon;

   complessivamente, per effetto del fallimento, sarebbero coinvolte 260.000 famiglie di cui ben 15.000 italiane. Molte di esse non sarebbero riuscite a rintracciare le provette consegnate;

   in Italia operano altre società che si occupano della crioconservazione;

   la tutela della salute e dei diritti delle famiglie coinvolte nella vicenda deve rappresentare – in questo caso come in altri – un'area prioritaria di intervento del Ministro sia per garantire la salute pubblica sia per garantire la certezza e la trasparenza in tutte le operazioni di crioconservazione delle cellule staminali, proprio perché incidono sul diritto alla salute futura di chi ne avrà realmente bisogno –:

   se il Ministro interrogato non ritenga necessario promuovere iniziative, per quanto di competenza, al fine di garantire tutte le famiglie che hanno, fino ad oggi, provveduto alla crioconservazione nelle cellule staminali compatibili, provenienti dal cordone ombelicale raccolto al momento del parto o dal midollo osseo, e in modo da prevenire situazioni simili a quelle evidenziate;

   se il Ministro interrogato non ritenga di assumere iniziative al fine di garantire la massima trasparenza nelle operazioni di crioconservazione, adottando ogni strumento utile per tutelare le 15 mila famiglie italiane coinvolte nel fallimento della Cryo-Save.
(4-03646)

SUD E COESIONE TERRITORIALE

Interrogazione a risposta scritta:


   BAZZARO. — Al Ministro per il sud e la coesione territoriale. — Per sapere – premesso che:

   in una notizia ANSA del 15 settembre 2019, che riprendeva un'intervista su Il Corriere della Sera, l'ex Ministro Lezzi, nell'esprimere rammarico per non essere stata riconfermata a dicastero nel Governo Conte-bis e grande dispiacere perché il Ministero del Sud non è più guidato da un esponente dei Cinquestelle, indicava quelle che per lei sono ancora delle priorità;

   nello specifico dichiarava che: «credo vadano riprogrammati i fondi per il sud, serve una riorganizzazione del Fondo per lo sviluppo e un monitoraggio costante della spesa», aggiungendo che «abbiamo scoperto fondi nazionali del 2000-2006 ancora fermi, una regione – non dirò quale – ha 180 milioni di euro che non ha mai speso (...)» -:

   se, dai dati in possesso del Governo, risulti effettivamente una regione nelle condizioni rappresentate in premessa, e quale sia, anche in un'ottica di amministrazione trasparente relativamente alle attività delle istituzioni e all'utilizzo delle risorse pubbliche.
(4-03649)

SVILUPPO ECONOMICO

Interrogazione a risposta scritta:


   SERRACCHIANI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   Flex Ltd è una società statunitense che produce accessori e componentistica elettrica ed elettronica per conto terzi, e nel 2015 ha comprato da Alcatel-Lucent lo stabilimento di produzione di Trieste, dove sono occupati circa 600 dipendenti;

   a seguito di interventi istituzionali che hanno visto il concorso della regione Friuli Venezia Giulia e del Governo nazionale, a partire dal 2017 fino alla fine del 2018, è stato possibile superare situazioni di stasi o crisi potenzialmente gravi e consolidare le condizioni occupazionali dei lavoratori;

   una temuta delocalizzazione in Romania è stata evitata all'inizio del 2018, quando Flex ha aperto al rinnovo dell'accordo triennale da sottoscrivere al Ministero dello sviluppo economico nel corso dello stesso anno;

   a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 87, era stata aperta nel mese di settembre 2018 una vertenza al Ministero dello sviluppo economico in relazione al problema del rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza di lavoratori interinali, conclusa con un tavolo di crisi il 24 ottobre 2018 che aveva scongiurato la scadenza del contratto per 100 interinali;

   è stato reso noto dalla stampa il giorno 22 settembre 2019 che l'azienda non procederà con il rinnovo di contratto per 23 dipendenti interinali, in scadenza alla fine del mese di settembre 2019, che non erano rientrati nel riassetto occupazionale dell'ottobre 2018;

   l'azienda ha giustificato tale decisione con una flessione di mercato pari al 10 per cento dovuta alle difficoltà dei principali clienti;

   durante le assemblee sindacali, i lavoratori hanno deciso di istituire un presidio fuori dai cancelli a salvaguardia dell'occupazione, sollecitando anche il governo regionale affinché si attivi con il Ministero dello sviluppo economico e l'azienda;

   i sindacati si dicono inoltre preoccupati, in quanto temono che questo sia il primo passo di un ridimensionamento complessivo del sito di Trieste, la cui prospettiva industriale futura non risulta chiara, e chiedono un incontro al Ministero dello sviluppo economico per blindare la produzione su un arco temporale più a lungo termine-:

   se il Ministro interrogato intenda riaprire il tavolo di confronto al Ministero, convocando il management dell'azienda, i sindacati e la regione Friuli Venezia Giulia, al fine di chiarire le prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento triestino, anche alla luce di una situazione complessiva del territorio che soprattutto nel settore manifatturiero manifesta criticità e debolezze;

   se il Ministro interrogato condivida la necessità di formulare e attuare una strategia di sviluppo per il tessuto produttivo triestino, le cui indubbie potenzialità connesse a portualità, logistica e ricerca non possono rimanere avulse e quasi astratte dal settore manifatturiero.
(4-03645)

Apposizione di firme ad interpellanze.

  L'interpellanza urgente Ilaria Fontana e altri n. 2-00492, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 24 settembre 2019, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Parentela.

  L'interpellanza urgente Ermellino e altri n. 2-00494, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 24 settembre 2019, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Rizzo.

Apposizione di firme ad interrogazioni.

  L'interrogazione a risposta in Commissione Deidda e Luca De Carlo n. 5-02730, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 24 settembre 2019, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Trancassini, Gemmato, Maschio, Zucconi, Caretta, Ciaburro, Baldini, Ferro, Bucalo, Frassineti, Rotelli, Mollicone, Acquaroli, Rampelli, Meloni, Lollobrigida.

  L'interrogazione a risposta in Commissione Nardi n. 5-02749, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 24 settembre 2019, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Bonomo, Cenni, Pezzopane, Serracchiani, Bruno Bossio, Quartapelle Procopio, Sensi, Rizzo Nervo, Carla Cantone, Zan, Ciampi, De Giorgi, Boldrini, Carnevali, Pini, Buratti, Lorenzin, Miceli, Cantini, Mura.

  L'interrogazione a risposta immediata in Commissione Giacomoni e altri n. 5-02753, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 24 settembre 2019, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Pella, Prestigiacomo.

Cambio di presentatore di una risoluzione in Commissione.

  La risoluzione in Commissione n. 7-00284, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 17 luglio 2019, è da intendersi presentata dall'Onorevole Ciaburro, già cofirmatario della stessa.

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

  Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza urgente Macina n. 2-00495 del 24 settembre 2019.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

  Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta orale Deidda n. 3-00928 del 31 luglio 2019 in interrogazione a risposta scritta n. 4-03647.

ERRATA CORRIGE

  L'interrogazione a risposta immediata in assemblea Battelli e altri n. 3-00978 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta n. 226 del 24 settembre 2019. Alla pagina 8230, dalla riga quarantacinquesima alla riga quarantesettesima, e alla pagina 8231, alla riga prima, deve leggersi: «BATTELLI, SCERRA, BRUNO, DE GIORGI, DI LAURO, GALIZIA, GIORDANO, GRILLO, IANARO, OLGIATI, PAPIRO, PENNA, SPADONI, TORTO e LEDA VOLPI. — Al Ministro per gli affari europei.», e non come stampato.