CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 dicembre 2017
924.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni (C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI

Art. 1.

   Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
    5) al comma 2-ter le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, ivi compresi quelli di cui al comma 2-quater, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in luogo della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito.» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di cui al presente articolo in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito.»;
   2) alla lettera a), dopo il numero 5) inserire il seguente:
    «5-bis) Il comma 2-sexies è soppresso».
   3) alla lettera b), dopo il numero 1) inserire il seguente:
    1-bis) Al comma 1-quinquies gli ultimi tre periodi sono soppressi.
   4) alla lettera b) sostituire il numero 4) con il seguente:
    4) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

   2-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, in analogia a quanto già previste in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.
  2-ter. Per le spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili di cui al presente articolo, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del diritto a beneficiare del corrispondente credito ai Pag. 114fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri, stimati in 100 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 624 della presente legge.
1. 1. Moretto, Marco Di Maio, Donati.
(Approvato)

   Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1135 comma 4 del codice civile, per rendere operativa la norma di cui al comma precedente, sono immediatamente eseguibili i lavori straordinari sulle pertinenze a verde dei fabbricati in condominio, anche in mancanza della costituzione del fondo speciale per le opere di manutenzione straordinaria e innovazioni.
1. 2. Bernardo, Pelillo.
(Approvato)

  Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

  13-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dal seguente periodo: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».

  13-ter. Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  13-quater. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal Pag. 115comma 13-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2018 e 2019 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  Conseguentemente, al comma 624 sostituire le parole: 53.868.200 euro per l'anno 2019, di 135.812.100 euro per l'anno 2020, 180.008.500 euro per l'anno 2021, di 169.304.300 euro per l'anno 2022, di 123.800.700 euro per l'anno 2023, di 108.596.400 euro per l'anno 2024, di 139.392.100 euro per l'anno 2025, di 149.387.900 euro per l'anno 2026, di 141.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 144.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 con le seguenti: 3.868.200 euro per l'anno 2019, di 75.812.100 euro per l'anno 2020, 120.008.500 euro per l'anno 2021, di 109.304.300 euro per l'anno 2022, di 63.800.700 euro per l'anno 2023, di 48.596.400 euro per l'anno 2024, di 79.392.100 euro per l'anno 2025, di 89.387.900 euro per l'anno 2026, di 81.083.600 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 84.383.600 euro a decorrere dall'anno 2029 conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle Finanze ridurre come segue gli importi previsti:
  2019: -50.000.000.
1. 3. Vignali.
(Approvato)

  Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:
  21-bis. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
    2) il primo e il secondo periodo del comma 3 sono sostituiti dal seguente: «Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e per la differenza nei successivi, in misura non superiore all'ottanta per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi»;
   b) all'articolo 55-bis:
    1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse» sono soppresse;
    2) al comma 2, terzo periodo, le parole: «proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili» sono sostituite dalle seguenti: «nella proporzione stabilita dall'articolo 5»;
   c) all'articolo 56, comma 2, la parola: «complessivo» è soppressa;
   d) all'articolo 101, comma 6, le parole: «nei successivi cinque periodi di imposta» sono soppresse;
   e) all'articolo 116:
    1) al comma 2, le parole: «del primo e terzo periodo» sono soppresse;
    2) al comma 2-bis, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Si applicano Pag. 116le disposizioni dell'articolo 84, comma 3. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile nei limiti di cui all'articolo 84, comma 1, secondo periodo».
  21-ter. In deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 21-bis, le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 del medesimo testo unico:
   a) del periodo di imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta 2017 e 2018 in misura non superiore, rispettivamente, al quaranta per cento e al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
   b) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo di imposta 2019 in misura non superiore al sessanta per cento dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

  21-quater. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 21-bis e 21-ter, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 4. Ginato, Fregolent, Marco Di Maio, Moretto.
(Approvato)

  Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: «1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento».
  21-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 21-bis, pari a 157 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 5. Ginato, Fregolent, Marco Di Maio, Moretto.
(Approvato)

  Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: 1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento.
  21-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis ha effetto a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, la misura del 40 per cento è elevata al 70 per cento e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

  Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 Fondi da ripartire Pag. 117(33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):
  2018
   CP: -160.000.000
   CS: -160.000.000

  2019
   CP: -250.000.000
   CS: -250.000.000

  2020
   CP: -250.000.000
   CS: -250.000.000
1. 6. Vignali.
(Approvato)

  Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».
  21-ter. Ai maggiori oneri determinati dal comma 21-bis, stimati in 120 milioni a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 7. Ginato, Fregolent, Marco Di Maio, Moretto.
(Approvato)

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».

  Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):

  2018
   CP: -120.000.000
   CS: -120.000.000

  2019
   CP: -120.000.000
   CS: -120.000.000

  2020
   CP: -120.000.000
   CS: -120.000.000
1. 8. Vignali.
(Approvato)

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) per le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. La riduzione di cui alla presente lettera non si applica agli immobili, o Pag. 118porzioni di immobili, dotati di autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, da censire nell'appropriata categoria catastale, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -5.000.000;
   2019: -5.000.000;
   2020: -5.000.000.
1. 9. Donati.
(Approvato)

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria le unità immobiliari, regolarmente dichiarate in catasto, costituite da fabbricati e/o da aree facenti parte dei quartieri fieristici, appositamente attrezzati ed edificati per ospitare manifestazioni espositive e destinati in tal senso dalla pianificazione urbanistica territoriale. L'esenzione di cui al precedente periodo non si applica agli immobili o porzioni di immobili che presentano autonomia funzionale e reddituale e destinati ad attività commerciali non direttamente attinenti alle attività fieristiche, benché ubicati all'interno dei predetti quartieri, che sono comunque dichiarati in catasto come unità immobiliari autonome, censite nella categoria catastale più appropriata.».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: -8.000.000;
   2019: -8.000.000;
   2020: -8.000.000.
1. 10. Donati.
(Approvato)

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. All'articolo 1, comma 652, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017 e 2018».
1. 11. Fragomeli, Lodolini.
(Approvato)

  Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:
  24-bis. Al fine di supportare le attività delle imprese che intendono potenziare la tecnologia finanziaria (FinTech) e l'offerta di prodotti e servizi nei settori finanziario, creditizio e assicurativo, erogati attraverso le più moderne tecnologie messe a disposizione dall'ICT, anche agevolando il confronto tra gli operatori, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto per stabilire condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività da parte degli operatori FinTech. Il decreto di cui al presente comma si conforma al principio di proporzionalità previsto dalle normative europee e stabilisce, per un periodo massimo di trentasei mesi, requisiti patrimoniali ridotti e adempimenti semplificati.
  24-ter. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, produce annualmente una relazione d'analisi sul settore FinTech, segnala eventuali modifiche normative necessarie a favorirne lo sviluppo, anche proponendo gli eventuali interventi di modifica del decreto di cui al comma 24-bis.
  24-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle Pag. 119finanze istituisce un tavolo denominato «Regulatory Fintech Hub», con il compito di osservare direttamente l'evoluzione del settore FinTech, identificando aree di rischio e strumenti tecnico-normativi per lo sviluppo della tecnologia finanziaria sul mercato finanziario, creditizio e assicurativo, e di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria.
  24-quinquies. Il tavolo di cui al comma 24-quater è composto da otto componenti, di cui tre individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, e di cui 5 rappresentanti, ciascuno individuato dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), dall'Agenzia per l'Italia digitale e dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
  24-sexies. Al fine di favorire il dialogo e il raccordo tra il tavolo di cui al comma 24-quater e gli operatori del settore FinTech e di promuovere i progetti nazionali del settore, è istituito L'Ente nazionale FinTech, ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, di seguito denominato «Ente».
  24-septies. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, l'Ente di cui al comma 24-sexies può avvalersi di un contingente di personale non superiore a 20 unità acquisito da altre pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti, la Banca d'Italia e la Consob, mediante collocamento in posizione di comando o fuori ruolo, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con contestuale indisponibilità dei posti nell'amministrazione di provenienza. L'Ente è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, che ne determina il compenso a valere sulle risorse di cui al comma 24-undecies. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ente sono indicati nel numero di 5 dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel numero di 5 dal Ministero dello sviluppo economico, esercitano l'attività a titolo gratuito e durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta. Il Direttore è componente di diritto del Consiglio direttivo.
  24-octies. Nello svolgimento dei propri compiti istituzionali l'Ente di cui al comma 24-sexies collabora, anche attraverso la stipula di appositi accordi, con le altre amministrazioni, con gli enti di diritto pubblico, con gli enti partecipati da soggetti pubblici e con le associazioni di categoria. L'Ente può, inoltre, concludere intese con amministrazioni ed enti per l'accesso alle banche dati in materia di mercati finanziario, creditizio e assicurativo.
  24-novies. All'Ente di cui al comma 24-sexies vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti della tecnologia finanziaria. L'Ente ha il compito di individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati, anche al fine di tutelare il risparmio e la stabilità finanziaria; supporta altresì le aziende Fintech nell'interpretazione della normativa vigente in relazione all'attività svolta, anche in riferimento a singoli progetti, per prevenire potenziali conflitti con la legislazione. Collabora attivamente con la Banca d'Italia e con la Consob anche ai fini di cui al comma 24-ter.
  24-decies. Lo statuto dell'Ente, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può essere modificato con delibera del Consiglio nazionale dell'Ente stesso trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.

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  24-undecies. All'articolo 1260 del codice civile, il secondo comma è sostituto dal seguente: «Sono nulle tutte le clausole che prevedono il divieto di cessione del credito».
  24-duodecies. Al primo comma, secondo periodo, dell'articolo 2481-bis, del codice civile, le parole: «in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473.», sono sostituite dalle seguenti: «in tal caso, fermo restando il diritto di sottoscrizione, spetta ai soli soci con diritto di voto che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 salvo che il loro recesso non sia escluso da diversa previsione dello statuto.».
  24-terdecies. All'articolo 44, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: « d-bis) le somme percepite a titolo di remunerazione dai soggetti che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, erogano finanziamenti attraverso portali on line».
  24-quaterdecies. In alternativa al regime di tassazione ordinario, i redditi di cui al comma 24-terdecies, corrisposti alle persone fisiche, possono essere assoggettati, in sede di dichiarazione, a tassazione con imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota prevista per le ritenute applicate alle medesime tipologie di reddito di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  24-quinquisdecies. Al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 5-novies, sono aggiunte in fine le seguenti: «e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129»;
   b) all'articolo 100-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o strumenti finanziari di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali ed a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla CONSOB e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio.».
    2) al comma 2-bis, alinea, dopo le parole: «per la sottoscrizione e per la successiva alienazione», sono aggiunte le seguenti: «anche qualora non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione»;
    3) al comma 2-bis, lettera a), è sostituita dalla seguente: «la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), ed e) nonché attraverso i gestori di portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 50-quinquies; gli intermediari abilitati o i gestori di portali per la raccolta di capitali effettuano la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale»;
    4) al comma 2-bis, lettera b), l'alinea è sostituita dalla seguente: « b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati o i gestori di portali per la raccolta di capitali depositano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporta il contestuale e Pag. 121obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari o ai gestori di portali per la raccolta di capitali incaricati affinché i medesimi:»;
    5) al comma 2-bis, la lettera c), è sostituita dalla seguente: « c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario o dal gestore di portali per la raccolta di capitali; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario o dal gestore di portali per la raccolta di capitali, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile»;
    6) al comma 2-ter, le parole: «ove sono altresì predisposte apposite idonee modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario», sono sostituite dalle seguenti: «ove in ogni momento successivo alla sottoscrizione dell'offerta è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario»;
    7) il comma 2-quater, è sostituito dal seguente: «2-quater. L'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da piccole e medie imprese e da imprese sociali ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un contratto scritto. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari o dei gestori di portali per la raccolta di capitali coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario o gestore di portali per la raccolta di capitali. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari o ai gestori di portali per la raccolta di capitali».

  24-sexiexdecies. All'onere derivante dal funzionamento dell'Ente di cui al comma 24-sexies, con esclusione del personale di cui al comma 24-septies, pari a 750.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2018, e all'onere derivante dall'attuazione dei commi 24- terdecies e 25-quaterterdecies, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 12. Barbanti, Boccadutri, Bernardo, Fregolent, Pelillo, Moretto, Fragomeli.
(Approvato)

  Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:
  «25-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 25 si applica anche ai titolari di imprese fino a nove dipendenti, nei limiti degli stanziamenti previsti dal comma 35»;
e al comma 26 sopprimere le parole: «, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali».

  Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1)
  2018
   CP: -500.000.000
   CS: -500.000.000
  2019
   CP: -500.000.000
   CS: -500.000.000
  2020
   CP: -500.000.000
   CS: -500.000.000
1. 13. Vignali.
(Approvato)

Pag. 122

  Al comma 40, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
  a-bis) dopo le parole: «o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati» aggiungere, infine, le seguenti: «e per almeno l'1,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179»

  e dopo il comma 40 aggiungere i seguenti:
  40-bis. All'articolo 1, comma 101, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro» ovunque ricorrano e le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro» ovunque ricorrano.
  40-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 40-bis, pari a 28,2 milioni di euro per l'anno 2018, 73,5 milioni di euro per l'anno 2019, 133,8 milioni di euro per l'anno 2020, 209,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 290,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 14. Fregolent, Bernardo, Barbanti.
(Approvato)

  Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:

  43-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 5 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

  «5-bis. Per le società sportive professionistiche la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del contratto dello sportivo professionista, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91, concorre a formare il valore della produzione netta per l'intero ammontare nell'esercizio in cui la medesima è stata realizzata ovvero, se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore ad un anno, a scelta della società sportiva professionistica, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi non oltre il quarto».
   b) All'articolo 11 dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
    «1-ter. Per le società sportive professionistiche sono interamente ammessi in deduzione i costi sostenuti per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti, dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali.
    1-quater. I costi sostenuti dalla società a beneficio dei procuratori per l'attività di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipula di contratti tra società sportive e sportivi professionisti sono considerati «oneri pluriennali» e seguono la disciplina fiscale per le spese relative a più esercizi, di cui all'articolo 108, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
  43-ter. All'articolo 51, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di Pag. 123cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente:
    « i-ter) i compensi corrisposti dalle società sportive professionistiche per le prestazioni di intermediazione, assistenza e consulenza contrattuale connesse alla stipulazione di contratti con gli sportivi professionisti dirette all'ottenimento da parte della società di variazioni di tesseramento in entrata o in uscita ovvero di rinnovi contrattuali».
1. 15. Bernardo, Pelillo.
(Approvato)

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:

  43-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di agenti di commercio che operino con attività prevalentemente personale senza l'ausilio di dipendenti o di collaboratori ad eccezione dei membri dell'impresa familiare. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta».
1. 16. Bernardo, Pelillo.
(Approvato)

  Dopo il comma 49 aggiungere i seguenti:

  49-bis. All'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
  «2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione, anche nel caso non ci si sia avvalsi del regime alternativo in sede di sottoscrizione, di quote rappresentative del capitale di start-up innovative, di piccole e medie imprese innovative e di imprese sociali costituite in forma di società a responsabilità limitata:
   a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
   b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:
    1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
    2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o del successivo acquirente, una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;Pag. 124
    3) consentano ai sottoscrittori che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
    4) accordino ai sottoscrittori e ai successivi acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
   c) l'alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o del successivo acquirente avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

  2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove, in ogni momento successivo all'offerta, è possibile richiedere l'applicazione del regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.».

  49-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 49-bis, pari a 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 17. Fregolent, Bernardo.
(Approvato)

  Dopo il comma 49 aggiungere il seguente:
  49-bis. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale e la continuità dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere destinati dai confidi soci al pagamento del contributo previsto ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 2, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
1. 18. Bernardo, Pelillo.
(Approvato)

  Dopo il comma 69 aggiungere il seguente:
  69-bis. Al fine di consentire la più ampia ed effettiva circolazione giuridica dei terreni, rimuovendo limiti onerosi ed ostativi al conseguimento del credito ed alla vendita dei terreni, allo scopo eliminando dall'ordinamento istituti fondiari superati e inattuali, non noti in maniera esplicita agli interessati, all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo le parole: « , e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 1o dicembre 1981, n. 692, e all'articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766» sono inserite le seguenti: «nonché di ogni analoga tipologia di vincolo derivante da istituti giuridici quali livelli, censi, decime, canoni enfiteutici ed altri».
1. 19. Mongiello.
(Approvato)

  Dopo il comma 147 aggiungere i seguenti:
  147-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 2, terzo periodo, le parole: «lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500»;
   b) all'articolo 15, comma 1, lettera i-septies) le parole: «2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro»; Pag. 125
  147-ter. Agli oneri di cui al comma 147-bis si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 151.
1. 20. Patrizia Maestri.
(Approvato)

  Dopo il comma 159 aggiungere i seguenti:
  159-bis. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il regime è altresì accessibile ai soggetti che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale».
  159-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo le parole: «in cui avviene l'investimento e durature» sono inserite le seguenti: «e le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 16, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che esercitano l'attività principale nella città metropolitana di Milano e che si iscrivono nel registro delle imprese competente per uno dei comuni appartenenti alla città metropolitana di Milano».
1. 21. Bernardo, Pelillo.
(Approvato)

  Dopo il comma 289 aggiungere i seguenti:
  289-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 21 novembre 2017, n. 231, dopo le parole: «del regolamento EU n. 901/2014.» sono aggiunte le seguenti parole: «Il riscontro si considera assolto qualora l'identificazione, di cui alla lettera a) del presente comma, sia stata effettuata attraverso la lettura, alla presenza del titolare e secondo le specifiche di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta di identità elettronica.».
  289-ter. La carta d'identità elettronica di cui al comma 289-bis costituisce strumento di autenticazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, e il riconoscimento dell'identità fisica del soggetto può essere effettuato attraverso la lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica nonché attraverso la verifica dei medesimi alla presenza del titolare della carta stessa. La lettura dei dati personali e biometrici contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica avviene secondo le specifiche pubblicate nel Portale della stessa carta previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
  289-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2019 in tutte le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le nuove installazioni o sostituzioni di dispositivi per la rilevazione della presenza tramite timbratura in ingresso e in uscita dal luogo di lavoro, dovranno anche contenere appositi lettori per consentire l'utilizzo della carta d'identità elettronica in associazione alla lettura dell'impronta digitale del dipendente, da effettuare attraverso la lettura dei dati personali e biometria contenuti all'interno del microprocessore della carta d'identità elettronica, secondo le specifiche pubblicate nel Portale della stessa carta previsto dal decreto del Ministro dell'interno 23 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
1. 22. Fragomeli, Pelillo, Bernardo, Boccadutri, Marantelli, Melilli, Marco Di Maio, Richetti, Bruno Bossio, Ribaudo, Pag. 126Luciano Agostini, Paola Bragantini, Capone, Carella, Casati, Causi, Fitzgerald Nissoli, Ginoble, Giulietti, Iori, Lodolini, Losacco, Malisani, Manfredi, Moretto, Patriarca, Zardini.
(Approvato)

  Al comma 513, dopo le parole: alla Società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserire le seguenti: e della Società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

  e dopo il comma 513 aggiungere i seguenti:
  513-bis. All'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo le parole: «affidabilità fiscale» sono inserite le seguenti: «la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, da realizzare in collaborazione con le competenti Agenzie fiscali, con l'obiettivo della semplificazione e dell'efficientamento dei processi,». All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 12, è introdotto il seguente:
  «12-bis. Per la revisione e reingegnerizzazione integrata dei processi fiscali e delle connesse procedure informatiche, di cui al precedente comma 12, è sentita una apposita commissione di esperti che esprime il proprio parere non vincolante in merito alla idoneità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi indicati. La commissione è istituita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed è composta da esperti, designati dallo stesso Ministro, tenuto anche conto delle segnalazioni delle Agenzie fiscali, della Guardia di finanza, della SOGEI, nonché delle organizzazioni economiche di categoria, degli ordini professionali e delle associazioni di software. I componenti della commissione partecipano alle sue attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese eventualmente sostenute.».
  513-ter. La commissione consultiva di cui all'articolo 10, comma 12-bis, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, esprime entro il 30 novembre 2018 un parere in merito alle soluzioni riguardanti la revisione e reingegnerizzazione delle procedure informatiche connesse all'introduzione della fatturazione elettronica IVA.
  513-quater. Al comma 15, ultimo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole: «Ministero dell'economia e delle finanze» sono aggiunte le seguenti: « - Dipartimento del tesoro».
1. 23. Pelillo, Bernardo.
(Approvato)

  Dopo il comma 513 aggiungere i seguenti:
  513-bis. All'articolo 21-bis, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, se il contribuente provvede a pagare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 3 del predetto articolo 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, l'ammontare delle sanzioni è ridotto a un sesto.».
  513-ter. La disposizione di cui al comma 513-bis si applica a partire dalle comunicazioni degli esiti del controllo per le quali il termine di trenta giorni non è ancora decorso alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 29. Pelillo, Bernardo.
(Approvato)

Pag. 127

  Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:
  513-bis. Al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale e degli altri illeciti in materia economico-finanziaria, all'articolo 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le stesse informazioni sono altresì utilizzate dalla Guardia di finanza per le medesime finalità, anche in coordinamento con l'Agenzia delle entrate, e per le altre finalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché dal Dipartimento delle finanze, ai fini della quantificazione e del monitoraggio del tax gap»;
   b) al comma 4-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La relazione contiene anche i risultati relativi all'attività svolta dalla Guardia di finanza utilizzando le informazioni di cui al comma 4. A tal fine, i dati sono comunicati all'Agenzia delle entrate secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza.».
1. 24. Pelillo, Bernardo, Boccadutri.
(Approvato)

  Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:
  513-bis. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3-bis, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre di ciascun anno.»:;
   b) al comma 4-bis, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre di ciascun anno.»;
   c) al comma 6-quinquies, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La trasmissione in via telematica delle certificazioni di cui al comma 6-ter, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui al comma 1.»;
    2) nell'ultimo periodo, le parole: «entro sessanta giorni dal termine previsto nel primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo,».
1. 25. Pelillo, Bernardo.
(Approvato)

  Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:
  513-bis. Nel decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: «il 7 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «il 23 luglio»;
   b) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
    1) alla lettera a) le parole: «entro il 7 luglio di ciascun anno» sono eliminate;
    2) alla lettera b), le parole: «e comunque entro il 7 luglio» sono eliminate;Pag. 128
    3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte»;
   c) all'articolo 16, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. I Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 14, concludono le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), entro:
   1) il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno;
   2) il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno;
   3) il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 23 luglio;
   4) nell'articolo 16, comma 2, sostituire le seguenti parole: «le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e b)» con le seguenti: «le comunicazioni, le consegne e le trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c)».
1. 26. Pelillo, Bernardo, Ribaudo.
(Approvato)

  Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:
  513-bis. Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
1. 27. Pelillo, Bernardo.
(Approvato)

  Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:
  513-bis. Al fine di evitare la sovrapposizione di adempimenti, per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il termine del 16 settembre di cui al comma 1 dello stesso articolo è fissato al 30 settembre e il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive dei soggetti indicati nell'articolo 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in scadenza al 30 settembre, è prorogato al 31 ottobre.
1. 28. Pelillo, Bernardo.
(Approvato)

  Dopo il comma 554 aggiungere il seguente:
  554-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 545 del 1992 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Il punteggio ottenuto dagli iscritti agli albi professionali che concorrono per diventare componente delle Commissioni Tributarie è aumentato di 10 punti se gli stessi, entro il termine di formazione degli elenchi di cui al comma 2, dimostrino di essere in stato di quiescenza e di aver provveduto alla cancellazione dal proprio albo professionale.
1. 30. Pelillo, Bernardo.
(Approvato)

  Dopo il comma 554 aggiungere il seguente:
  554-bis. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, dopo le parole «31 dicembre 1992, n. 546», sono inserite le seguenti: «, ferma restando la facoltà Pag. 129dell'ente di avvalersi anche in questo caso dell'Avvocatura dello Stato o degli avvocati del libero foro».
1. 31. Pelillo, Bernardo.
(Approvato)

  Dopo il comma 577 aggiungere il seguente:
  577-bis. All'articolo 177 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al secondo comma del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:
   a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni;
   b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
  Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, secondo la definizione di cui all'articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.
  Il termine di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma.
1. 32. Bernardo, Pelillo.
(Approvato)

  Dopo il comma 577 aggiungere il seguente:
  577-bis. All'articolo 23, comma 1, lettera f), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al numero 1) dopo le parole: «in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da un soggetto che gestisce ovvero amministra l'attività di un mercato regolamentato».
1. 33. Fregolent, Bernardo.
(Approvato)

  Dopo il comma 597 aggiungere il seguente:
  597-bis. Ai fini degli articoli 47, comma 4, e 89, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti nei quali le società partecipate, ivi indicate, erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nel decreto ministeriale 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Ai soli fini del precedente periodo, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono Pag. 130prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
1. 34. Barbanti, Ginato, Berlinghieri, Di Lello, Dallai.
(Approvato)

  Dopo il comma 623 aggiungere il seguente:
  623-bis. I soggetti passivi che, in prospettiva dell'applicazione dell'articolo 55-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il periodo d'imposta 2017, hanno omesso o versato in modo inferiore a quanto dovuto in base dall'articolo 17, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001, n. 435, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, possono regolarizzare tale inadempimento eseguendo spontaneamente il pagamento entro il 30 giugno 2018, senza l'applicazione delle sanzioni e degli interessi e delle riscossioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.
1. 35. Petrini.
(Approvato)

  Dopo il comma 623 aggiungere il seguente:
  623-bis. L'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che nel caso di accollo del debito d'imposta di cui al comma 2 del medesimo articolo, l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con i crediti tributari dell'accollante.
1. 36. Petrini.
(Approvato)

  Dopo il comma 623 aggiungere il seguente:
  623-bis. All'articolo 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, il quale può essere liberato solo dietro presentazione di idonea polizza assicurativa o fidejussione bancaria a garanzia dei crediti tributari dell'accollante utilizzati per la compensazione.
1. 37. Petrini.
(Approvato)

  Dopo il comma 655 inserire il seguente:
  655-bis. Alla legge del 27 gennaio 2012, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 9, comma 3-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
  « a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e previa verifica della volontà concreta e fattiva del debitore di far fronte con ogni mezzo ai debiti assunti»;
   2) all'articolo 12-bis, comma 3, le parole: «quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità’ patrimoniali,» sono soppresse.
1. 38. Bernardo, Pelillo.
(Approvato)

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ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e relativa Nota di variazioni (C. 4768 Governo, approvato dal Senato, e C. 4768/I, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 4768, approvato dal Senato, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, e le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2018-2020, e Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2018-2020, e relativa nota di variazioni (C. 4768/I Governo, approvato dal Senato), limitatamente alle parti di competenza;
   rilevato preliminarmente come gli andamenti macroeconomici nazionali confermino la ripresa dell'economia italiana, a testimonianza della bontà dell'impostazione di politica economica coerentemente seguita dal Governo e della serietà delle previsioni formulate negli anni scorsi dall'Esecutivo;
   evidenziato, in linea generale, come il provvedimento ribadisca la linea di riduzione della pressione fiscale perseguita dal Governo già negli anni scorsi, pur in un quadro di compatibilità finanziaria con gli equilibri di bilancio e con i vincoli europei;
   segnalato altresì come il disegno di legge confermi la volontà del Governo di rafforzare il più possibile gli strumenti di politica fiscale a sostegno delle famiglie e della ripresa dell'economia reale;
   rilevato in particolare positivamente come il disegno di legge confermi l'impegno dell'Esecutivo a proseguire nella sterilizzazione degli aumenti di IVA e accise previsti dalle clausole di salvaguardia, prevedendo, al comma 2 dell'articolo 1, la completa sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l'anno 2018 e delle accise per l'anno 2019, già parzialmente sterilizzati con il decreto-legge n. 148 del 2017;
   segnalato in particolare, a tale riguardo, come la predetta sterilizzazione dell'aumento delle aliquote IVA, determini un beneficio in termini di riduzione della pressione fiscale pari a oltre 14,9 miliardi, mentre, per il 2019, la parziale sterilizzazione degli incrementi previsti per tale anno avrà effetti in termini di minori entrate IVA per complessivi 6,1 miliardi;
   sottolineato come i commi da 14 a 20 dell'articolo 1 proroghino per l'anno 2018 le cosiddette misure di superammortamento e di iperammortamento, che consentono alle imprese ed ai professionisti di maggiorare le quote di ammortamento dei beni strumentali, a fronte di nuovi investimenti effettuati;
   valutata altresì positivamente l'ulteriore proroga di un anno, disposta dal comma 3 dell'articolo 1, della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cosiddetto ecobonus), nonché della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici connessi a ristrutturazioni;
   segnalato come, in armonia con le misure di sostegno alla riqualificazione del Pag. 132patrimonio edilizio già vigenti, i commi da 4 a 7 dell'articolo 1 introducano per il 2018 una detrazione del 36 per cento dall'IRPEF delle spese sostenute per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni;
   rilevato come il comma 8 dell'articolo 1 confermi per ulteriori due anni (2018 e 2019) l'aliquota ridotta al 10 per cento dell'imposta sostitutiva sui redditi di locazione per talune tipologie di contratti di locazione;
   evidenziato, sempre sotto il profilo della riduzione della pressione fiscale, come il comma 21 dell'articolo 1 proroghi al 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali, per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, e come il comma 75 dell'articolo 1 ampli la platea dei destinatari del cosiddetto bonus degli 80 euro, elevando le soglie reddituali per l'accesso al beneficio;
   richiamate le agevolazioni fiscali e finanziarie introdotte dai commi da 396 a 420 dell'articolo 1 per le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, per i comuni di Ischia colpiti dal sisma del 2017 e per le regioni del Centro Italia colpite dal sisma del 2016 ;
   segnalati, tra le altre misure rivolte a favorire la crescita e l'occupazione:
    i commi da 151 a 157, i quali prevedono che per promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), Invitalia possa operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova società autorizzata a effettuare finanziamenti, per il rilascio di garanzie e l'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività nei predetti Paesi;
    il comma 495, il quale incrementa il finanziamento del credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo);
    i commi da 500 a 506, istitutivi del Fondo imprese Sud, a sostegno della crescita dimensionale delle piccole e medie imprese aventi sede legale e attività produttiva nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
   ribadita l'esigenza di proseguire nel processo di rafforzamento del rapporto di collaborazione tra contribuenti e fisco e di semplificazione delle procedure tributarie, e richiamati a tale proposito i commi da 509 a 513 dell'articolo 1, i quali prevedono, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati e, contestualmente, l'eliminazione delle comunicazioni dei dati delle fatture (cosiddetto spesometro);
   confermata l'esigenza di migliorare ulteriormente gli strumenti di contrasto all'evasione tributaria, potenziando le Agenzie fiscali e gli altri organismi preposti alle attività di accertamento e verifica, rafforzando i meccanismi di adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e riducendo il contenzioso tributario in essere;
   richiamati, in tale prospettiva, i commi da 578 a 597 dell'articolo 1, i quali introducono una forma di tassazione per le imprese operanti nel settore del digitale, dando in tal modo una prima risposta ad esigenze emerse da tempo anche in ambito internazionale ed europeo, riscrivendo i criteri per determinare l'esistenza di una «stabile organizzazione» nel territorio dello Stato e istituendo un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici;
   segnalata l'esigenza di ampliare i canali di finanziamento delle imprese alternativi Pag. 133a quello bancario, e rilevato positivamente, a tale proposito, come i commi da 46 a 49 dell'articolo 1 intendano favorire la quotazione sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione europei delle PMI, prevedendo un credito d'imposta in relazione ai relativi costi di consulenza;
   sottolineata l'esigenza di sostenere i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, e richiamati a tale proposito i commi da 652 a 655 dell'articolo 1, i quali istituiscono un fondo in favore dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dalla legge nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento;
   rilevato come i commi da 649 a 651 dell'articolo 1 intervengano sulla gerarchia dei crediti in insolvenza, istituendo la categoria degli «strumenti di debito chirografario di secondo livello», emessi da una banca o da una società di un gruppo bancario;
   evidenziati i commi da 619 a 621 dell'articolo 1, i quali recano disposizioni volte a disciplinare i criteri per le concessioni in materia di giochi, contemperando i principi concorrenziali nella loro attribuzione con l'esigenza di perseguire un corretto assetto distributivo;
   segnalato il miglioramento a legislazione vigente nel 2018 del saldo netto da finanziare, che risulterà in ulteriore miglioramento nel successivo biennio, per effetto dell'incremento atteso delle entrate tributarie, grazie al favorevole andamento delle variabili macroeconomiche, nonché alla riduzione delle spese finali;
   evidenziato altresì il miglioramento delle entrate finali attese per il 2018 a legislazione vigente, determinato sostanzialmente dall'incremento stimato delle entrate tributarie;
   rilevato come lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) rechi, tra l'altro, consistenti stanziamenti per il finanziamento dei crediti di imposta, segnatamente in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, nonché per l'ACE e per la riduzione dell'IRAP,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre ulteriori strumenti di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e degli intermediari fiscali, in particolare per quanto concerne gli adempimenti relativi alla trasmissione dei modelli 730 e 770, della Certificazione unica e delle comunicazioni dei dati riguardanti le operazioni e le liquidazioni IVA, nonché per quanto riguarda la fatturazione elettronica e l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;
   b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di rafforzare ed ampliare l'ambito di applicazione della disciplina agevolativa sugli investimenti nei Piani di risparmio a lungo termine (PIR), nonché di incentivare l'utilizzo dello strumento del crowdfunding, nella prospettiva di ampliare i mezzi di finanziamento delle imprese italiane, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre meccanismi atti a sostenere l'estensione delle tecnologie finanziarie (fintech) nei comparti finanziario, creditizio e assicurativo, in considerazione del fondamentale ruolo che tale settore potrà svolgere ai fini della modernizzazione e dello sviluppo economico del Paese nel suo complesso, attraverso un approccio che coinvolga tutte le autorità di vigilanza competenti e nel pieno rispetto dell'esigenza di tutela dei risparmiatori;
   d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure per favorire il rilancio del commercio nei centri storici, prevedendo a tal fine l'applicazione del regime della cedolare secca alle locazioni Pag. 134di immobili commerciali ubicati nei predetti centri storici, nel caso di avvio di attività di vendita al dettaglio per esercizi di vicinato o di attività di somministrazione di alimenti e bevande, ovvero di attività artigianali;
   e) con riferimento al comma 623 dell'articolo 1 del disegno di legge, il quale differisce ulteriormente di un anno l'introduzione della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'esclusione dell'applicazione di sanzioni nei confronti di quei contribuenti che si avvarranno dell'istituto del ravvedimento operoso ai fini della regolarizzazione del primo acconto IRPEF effettuato nel 2017, qualora abbiano calcolato tale acconto nella prospettiva di applicare la predetta imposta.