CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 ottobre 2017
892.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-12428 Sibilia: Problematiche relative alla vigilanza della Banca d'Italia su operazioni finanziarie poste in essere dalla Banca popolare di Vicenza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame, riproponendo i contenuti di una precedente interrogazione su vicende apprese dalle intercettazioni acquisite dalla Procura di Roma relative ad un'operazione finanziaria da 400 milioni di euro posta in essere dalla Banca Popolare di Vicenza per finanziare la società «Optimum» di diritto lussemburghese, si chiede una integrazione alla risposta già data, con riferimento all'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia ed alla possibile revoca del mandato del Governatore.
  La Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che la presunta operazione riferita a Veneto Banca, ed i fatti asseriti risultano del tutto privi di riscontro.
  Ad ulteriore supporto, si ritiene utile precisare che, nella risposta già fornita alla richiamata precedente interrogazione, risultano chiari riferimenti all'attività di vigilanza svolta dall'istituto.
  Per completezza di trattazione, in merito alla possibile revoca del mandato del Governatore, l'istituto ha richiamato lo Statuto del SEBC, allegato al Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che disciplina la revoca di un Governatore di una banca centrale nazionale membro del SEBC, stabilendo la procedura e i casi nei quali essa può essere adottata (articolo 14.2).
  Ciò a garanzia dell'indipendenza della BCE e delle banche centrali nazionali, prevista dall'articolo 130 TFUE.

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ALLEGATO 2

5-12429 Menorello: Questioni relative alla gestione dei crediti deteriorati di Veneto Banca e della Banca popolare di Vicenza ceduti alla Società di gestione delle attività SpA (SGA).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in esame si chiede di conoscere se, nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, «i crediti deteriorati delle banche venete siano effettivamente stati trasferiti alla SGA e se la stessa abbia le necessarie autorizzazioni bancarie per rinegoziare i singoli crediti deteriorati, al fine di modularli considerando la specificità di ciascun debitore».
  Al riguardo, la Banca d'Italia, sentita in proposito, ha fatto presente che l'articolo 5 del decreto-legge n. 99 del 2017 prevede che i crediti deteriorati (sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute) rimasti nelle due banche venete in liquidazione coatta amministrativa, nonché gli altri attivi non ceduti o retrocessi ai sensi del medesimo decreto-legge, vengano ceduti alla S.G.A., intermediario finanziario ex articolo 106 Testo Unico Bancario (TUB).
  Il trasferimento alla S.G.A. mira proprio a consentire l'allocazione dei predetti attivi deteriorati presso un soggetto in grado di svolgere una piena attività di gestione del credito, al fine di consentire la continuità del supporto creditizio a favore dei soggetti che abbiano prospettive di recupero, con le modalità e le tempistiche più opportune.
  È, peraltro, da considerare che, per ottemperare in linea definitiva al vigente quadro normativo, ai fini della cessione dei suddetti attivi alla S.G.A. è richiesta specificamente l'emanazione di un apposito decreto ministeriale da parte del MEF ed un successivo contratto – ad esso conforme – da stipularsi tra i Commissari liquidatori delle due banche e la medesima S.G.A..
  I beni e rapporti giuridici, una volta ceduti, potranno, inoltre, essere costituiti in uno o più patrimoni destinati della stessa S.G.A., separati a tutti gli effetti dal patrimonio generale della società.
  Come sarà facile comprendere, la dimensione e l'eterogeneità del compendio da cedere e l'esigenza di definire preliminarmente talune rilevanti problematiche di carattere tecnico-operativo, connesse con la natura del tutto peculiare dell'operazione, hanno richiesto complessi approfondimenti di tipo tecnico-giuridico.
  Si può comunque anticipare che questi ultimi siano attualmente in via di definizione tra gli Organi delle liquidazioni e gli Organi della S.G.A. e che il conseguente provvedimento ministeriale, già, peraltro, in via di predisposizione, sarà quanto prima perfezionato per i successivi adempimenti.
  Nelle more del trasferimento alla S.G.A. è stata in ogni caso assicurata la gestione in continuità dei suddetti attivi da parte delle Liquidazioni, con il supporto di Intesa SanPaolo S.p.A., alla quale, come noto, è stata ceduta parte delle attività e passività facenti capo alle Banche in questione, allo scopo di evitare interruzioni nei relativi rapporti e di assicurare, per tale via, la continuità del supporto creditizio ai soggetti meritevoli in un'ottica di conservazione e massimizzazione del valore di realizzo dei predetti attivi, oltre che Pag. 109di servizio agli affidati e all'economia dei territori di operatività delle due banche in liquidazione.
  Per corrispondere in modo più compiuto, infine, allo specifico oggetto dell'interrogazione, si ritiene opportuno precisare che non possono essere oggetto di cessione a SGA i crediti che afferiscono a rapporti in essere, che richiedano al soggetto cessionario il possesso della licenza bancaria.
  Ciò in quanto, come già rappresentato, SGA è un intermediario finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario. Si ribadisce, altresì in ogni caso, che, come intermediario finanziario, SGA è abilitato alla concessione di finanziamenti: può quindi erogare nuova finanza ai debitori ceduti, al fine di migliorare le prospettive di recupero del credito e di favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto.
  È, comunque, in corso una ricognizione delle tipologie contrattuali, che, peraltro, risultano molto limitate, per le quali sia richiesta la licenza bancaria e per le quali sarebbe necessario attuare il trasferimento con modalità specifiche.

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ALLEGATO 3

5-12430 Paglia: Iniziative del Governo in merito alle linee guida della Banca centrale europea sulla gestione da parte delle banche dei crediti in sofferenza (NPL).

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in esame concerne le nuove linee guida della BCE sulla gestione dei crediti in sofferenza («Addendum to the ECB Guidance on non-performing loans: Prudential provisioning backstop for non-performing exposures»), poste in consultazione il 4 ottobre u.s.
  Al riguardo, si rammenta, preliminarmente ed in sintesi, che il documento illustra le «aspettative» della BCE sugli accantonamenti che le banche dovrebbero fare sui crediti deteriorati. Negli auspici della BCE, le banche dovrebbero procedere ad accantonare il 100 per cento del valore del credito entro due anni, nel caso di crediti non garantiti, ovvero entro sette anni, nel caso di crediti garantiti (cosiddetto Calendar Approach). È previsto anche un meccanismo di progressione lineare, per cui le svalutazioni andrebbero operate annualmente pro-quota, trasformando di fatto tale backstop in un requisito annuale.
  La proposta precisa, inoltre, che, nel caso in cui le banche non si conformassero alle «aspettative» della BCE, questa ne terrebbe conto in sede di SREP (supervisory review and evaluation process): il mancato adeguamento della banca potrebbe pertanto comportare l'applicazione di obblighi incrementali sul patrimonio di vigilanza per compensare i mancati accantonamenti.
  Quindi, sebbene la policy in questione non sia formalmente vincolante, eventuali disallineamenti ritenuti non giustificabili comporterebbero misure prudenziali di corrispondente impatto.
  Ciò premesso, come riportato nell'interrogazione, già il Ministro dell'economia e delle finanze ha espresso perplessità di metodo sullo schema di provvedimento.
  In particolare, appare opportuno verificare che questo sia pienamente conforme alle prerogative che il Trattato assegna alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo, e al quadro normativo dell'Unione europea.
  Si precisa, inoltre, che il Calendar Approach è già stato analizzato nel contesto dell'elaborazione, nell'ambito del Financial Services Committee, di un Rapporto sui crediti deteriorati e che già in quella sede è risultata una opzione regolamentare estremamente controversa, tanto è vero che l'Ecofin dell'11 luglio 2017, nelle sue conclusioni, ha ritenuto necessaria un'ulteriore valutazione della Commissione europea ed all'esito di tale analisi, comprensiva di una valutazione d'impatto, la presentazione, se del caso, di una proposta normativa.
  La Banca d'Italia, chiamata ad esprimersi, dal canto suo, ha fatto presente che la guidance non tiene conto delle specificità dei contesti nazionali e può determinare una distorsione della parità concorrenziale tra i diversi Paesi appartenenti al SSM (Single supervisory mechanism). Difatti le banche dei Paesi caratterizzati da tempi lunghi di recupero dei crediti sarebbero chiamate a effettuare in anticipo svalutazioni, mentre l'effetto sarebbe nullo Pag. 111o trascurabile nelle giurisdizioni con tempi di recupero rapidi.
  Inoltre, sempre a parere di Banca d'Italia; dovrebbe essere evitata l'applicazione di automatismi sulle svalutazioni dei crediti garantiti, che maggiormente risentono delle lungaggini delle procedure di recupero.
  Per tutto quanto esposto, nella considerazione della delicatezza e dell'estrema complessità della questione, sono in corso approfondite valutazioni ed analisi del testo e delle sottese dinamiche e conseguenze in termini economici e sociali, al fine degli opportuni confronti in sede europea.

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ALLEGATO 4

5-12431 Sottanelli: Verifica circa la quantificazione del maggior gettito derivante dall'introduzione dell'obbligo di trasmissione in via telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute ai fini IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento all'articolo 4 del decreto-legge n. 193 del 2016 che ha modificato la disciplina del cosiddetto «spesometro» di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, prevedendo, tra l'altro, per i soggetti passivi IVA a partire dal 1o gennaio 2017, l'obbligo di trasmettere con cadenza trimestrale i dati di tutte le fatture emesse e ricevute e concernenti le operazioni rilevanti ai fini IVA.
  Gli Onorevoli interroganti evidenziano che nella relazione tecnica al menzionato provvedimento venivano stimati significativi incassi aggiuntivi per lo Stato derivanti dall'introduzione di detti adempimenti che mirano a contrastare l'evasione in materia di IVA, garantendo una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni cui si aggiunge l'effetto deterrente dell'intervento finalizzato a contrastare il fenomeno degli omessi versamenti, l'evasione senza consenso e le frodi.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di conoscere se il richiamato maggior gettito come quantificato nella relazione tecnica di accompagno alle disposizioni introdotte dal nuovo articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come riformulato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, concernenti l'obbligo di comunicazione dei dati delle fatture registrate, emesse e ricevute, ivi comprese le bollette doganali, nonché dei dati delle relative variazioni, siano influenzati e in quale misura dallo slittamento dell'invio dei dati relativi al primo semestre del 2017.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si fa presente quanto segue.
  Per il primo periodo di applicazione della nuova disciplina introdotta dal cennato decreto-legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016 (periodo di imposta 2017), il termine per la trasmissione dei dati del primo semestre, inizialmente previsto per il 16 settembre 2017 è stato prima posticipato al 28 settembre 2017 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 2017.
  A seguito della sospensione del servizio telematico denominato «Fatture e Corrispettivi» nei giorni dal 22 al 25 settembre 2017, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 28 settembre 2017, è stato disposto un ulteriore differimento del termine di scadenza al 5 ottobre 2017.
  Successivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di pubblicazione, il termine per la trasmissione dei dati del primo semestre 2017 è stato posticipato al 16 ottobre 2017.
  In merito alle perplessità segnalate dagli Onorevoli interroganti, secondo cui lo slittamento dell'invio dei dati relativi ai primi trimestri del 2017 potrebbe influire negativamente sulla possibilità dell'Agenzia delle Entrate di utilizzare i dati delle Pag. 113fatture con tempestività per ottenere gli obiettivi di incasso stimati, l'Agenzia delle entrate riferisce che, con il supporto del partner tecnologico So.Ge.I., sta realizzando tutti gli interventi necessari ad assicurare la contrazione dei tempi di lavorazione dei dati delle fatture, in ragione del differimento del termine per la trasmissione dei dati del primo semestre 2017.

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ALLEGATO 5

5-12432 Moretto: Coinvolgimento delle associazioni del settore del noleggio autobus con conducente sulle tematiche relative all'applicazione del regime di accisa ridotta sul gasolio per autotrazione a uso commerciale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Gli Onorevoli Interroganti con il documento in esame rilevano come la Commissione europea ha chiarito, in merito ai criteri di applicazione dell'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE, che una volta che uno Stato membro si avvale della possibilità di applicare un'aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale, non può poi restringere il campo di applicazione del beneficio escludendo taluni settori di attività tra quelli menzionati dalla Direttiva stessa, nel caso di specie il settore del noleggio autobus con conducente dal beneficio del rimborso delle accise.
  I proponenti di conseguenza sostengono che l'Agenzia delle Dogane sarebbe tenuta al rimborso delle accise anche per i consumi di gasolio effettuati per l'attività di noleggio autobus con conducente dal 1o aprile 2012, poiché l'Italia ha recepito in modo difforme la Direttiva 2003/96/CE.
  A tal fine, chiedono la convocazione di tutte le Associazioni di settore per definire le possibili soluzioni, considerato che detto rimborso coinvolgerebbe circa 40.000 imprese del settore noleggio autobus con conducente.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, si riferisce quanto segue.
  Preliminarmente appare utile ripercorrere brevemente il quadro legislativo riguardante il beneficio fiscale riconosciuto agli operatori del settore dell'autotrasporto per i consumi di gasolio.
  In concomitanza degli incrementi dell'accisa previsti sul gasolio per uso carburazione, agli esercenti l'attività di autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva superiore, dapprima, a 3,5 tonnellate e, successivamente, pari o superiore a 7,5 tonnellate e ad alcune categorie di esercenti il trasporto di persone, a far data dal 2005, è stato, di volta in volta, riconosciuto il diritto al rimborso dell'onere conseguente al predetto aumento, ferma restando l'applicazione, sul gasolio consumato, di un'aliquota di accisa non inferiore a quella in vigore al 1o gennaio 2003, pari ad euro 403,21391 per mille litri di prodotto.
  Il beneficio è stato riconosciuto anche in occasione dell'incremento disposto con decreto legislativo n. 26 del 2007, richiamato dagli interroganti.
  Il predetto decreto legislativo, analogamente a quanto avvenuto nel 2005 e nel 2006, individuava i soggetti aventi titolo facendo riferimento alle categorie indicate dall'articolo 5, commi 1 e del decreto-legge n. 452 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 16 del 2002, che per quel che attiene il trasporto di persone erano identificate nei seguenti soggetti:
   a) gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
   b) le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, Pag. 115del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
   c) gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

  Nel 2012, l'articolo 61, comma 4, del decreto-legge n. 1, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012 ha sancito definitamente il principio della sterilizzazione degli incrementi di accisa sul gasolio per autotrazione a favore delle categorie previste dal richiamato articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 452.
  A decorrere dal 3 dicembre 2016, per effetto di quanto previsto dall'articolo 4-ter, comma 1, lettera f), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, la disciplina relativa all'agevolazione fiscale per l'autotrasporto ha trovato la sua naturale collocazione nel decreto legislativo n. 504 del 1995 (articolo 24-ter), mantenendo il relativo campo di applicazione e procedendo ad aggiornare unicamente i riferimenti normativi.
  Quanto al quadro comunitario, si evidenzia che l'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 non ha efficacia diretta nell'ordinamento tributario dello Stato, essendo necessario per l'individuazione delle modalità e dei limiti dell'applicazione del beneficio, il relativo formale recepimento nello stesso ordinamento per il tramite di una fonte di natura primaria.
  Invero, il citato articolo 7 accorda agli Stati membri una mera facoltà di individuare un trattamento specifico per il gasolio commerciale da esercitarsi, evidentemente, nelle forme ritenute compatibili dal singolo Stato membro con il proprio sistema giuridico.
  Non si rinviene pertanto alcun obbligo di integrale recepimento in tal senso.
  Non esistendo un regime impositivo armonizzato in tema di agevolazioni, tranne quelle specificamente configurate come obbligatorie, gli unici vincoli che la direttiva pone, qualora uno Stato membro decidesse di avvalersi della possibilità di darvi attuazione, sono quelli fissati dal paragrafo 2 dello stesso articolo 7, ovvero il rispetto dei limiti minimi comunitari di tassazione ed il livello di aliquota agevolata di gasolio per autotrazione ammessa che non può essere inferiore a quella nazionale vigente al 1o gennaio 2003.
  Agli Stati membri, infatti, è lasciata la necessaria flessibilità per definire ed attuare le politiche più adeguate al loro contesto nazionale; esse possono portare alla scelta di applicare un particolare regime fiscale ad un determinato settore economico piuttosto che ad un altro, per garantirgli una certa competitività o per ragioni di carattere sociale.
  Ne è testimonianza proprio l'agevolazione in esame che risulta applicata da pochi Stati membri, quanto al trasporto di merci, ed in misura ancora più marginale, quanto al trasporto persone. Lo stesso nostro Paese ha introdotto il beneficio fiscale di che trattasi distintamente nei diversi settori del trasporto, dapprima nel trasporto merci per conto terzi, poi in quello in conto proprio ed infine a favore di determinate categorie di trasporto pubblico di persone.
  Peraltro, per lo Stato italiano, l'esercizio di tale facoltà imponeva certamente l'obbligo di rispettare i vincoli di natura costituzionale – inderogabili – di copertura di spesa, attesi gli effetti che l'ulteriore estensione del beneficio in discussione ad altro distinto comparto del trasporto inevitabilmente comporta sul bilancio dello Stato.
  La scelta operata, da ultimo, dal legislatore nazionale di confermare come destinatarie del beneficio solo le categorie di esercenti tassativamente elencate nell'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 504 del 1995 (nelle quali non rientra quella oggetto dell'interrogazione) costituisce la logica conseguenza di quanto sopra argomentato.
  Quanto all'asserito parere della Commissione europea, corre l'obbligo di chiarire che lo stesso non rappresenta in alcun modo la posizione ufficiale dell'Esecutivo comunitario bensì, molto più semplicemente, riporta una mera opinione personale Pag. 116resa via e-mail sul punto da un suo funzionario, su presumibile sollecitazione di un'associazione di categoria interessata.
  Un siffatto avviso è privo di qualsivoglia valore giuridico nei confronti di un Paese membro in quanto reso al di fuori delle procedure previste per adire il suddetto Organo e, comunque, da soggetto non avente alcuna legittimazione a rappresentarlo e tanto meno a vincolare la potestà normativa nazionale riconosciuta da una direttiva dell'Unione europea.
  Infine, ad ulteriore comprova dell'assenza dei caratteri propri delle direttive self-executing, la categoria del trasporto occasionale di passeggeri, di matrice comunitaria, andrebbe in ogni caso trasposta nel nostro ordinamento nazionale per darvi concreta significatività, individuando i soggetti che ne fanno parte nonché, soprattutto, al pari degli altri distinti settori già beneficiari, i necessari requisiti e le condizioni di consumo per fruire dell'agevolazione.