ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00199

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: del 07/09/2016
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00948
Firmatari
Primo firmatario: ROSTELLATO GESSICA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/09/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
CRIVELLARI DIEGO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
MOGNATO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
ROMANINI GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
GALPERTI GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
IORI VANNA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
LATTUCA ENZO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
IACONO MARIA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
CRIMI' FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
CAPODICASA ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
RAGOSTA MICHELE PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
BASSO LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
MANFREDI MASSIMILIANO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016
CURRO' TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
07/09/2016
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 07/09/2016

APPROVATO IL 07/09/2016

CONCLUSO IL 07/09/2016

Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00199
presentato da
ROSTELLATO Gessica
testo di
Mercoledì 7 settembre 2016 in Commissione XI (Lavoro)

7-00948 Rostellato: Iniziative in materia di tutele sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori del comparto della pesca.

NUOVO TESTO DELLA RISOLUZIONE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XI Commissione,
   premesso che:
    la pesca da sempre segna l'economia italiana e ne costituisce una risorsa e un'opportunità, presentando un importante ruolo sociale e culturale nelle molte comunità di mare del nostro Paese;
    la crisi che oggi sta minando l'economia è molto accentuata nel settore ittico; negli ultimi dieci anni l'occupazione è scesa del 40 per cento, la redditività delle imprese è diminuita del 31 per cento, mentre i costi di produzione sono aumentati del 53 per cento;
    il quadro giuridico di riferimento per la pesca si inserisce nel più ampio contesto del diritto internazionale, della normativa nazionale e dell'Unione europea, oltre che della legislazione regionale;
    la pesca è un settore prezioso che impiega circa 30 mila persone e che dà vita ad un sistema, come quello della trasformazione del pesce, che fattura 2,2 miliardi di euro; in Italia, con 12 mila imbarcazioni, è presente circa il 14 per cento della flotta europea;
    il settore, in modo peggiore di altri, è stato investito da numerosi fattori che ne causano tutt'oggi l'impoverimento: l'esplosione del costo del gasolio, l'impoverimento degli stock ittici, il mancato ammodernamento delle imbarcazioni, la pesca illegale, la competizione con prodotti importati di scarsa qualità e venduti a basso costo, una politica europea che non tiene conto delle specificità del Mediterraneo, l'incapacità dimostrata dalle regioni nello spendere le risorse europee a sostegno del settore, uno scarso ricambio generazionale;
    si tratta, dunque, di un settore a grave rischio di sopravvivenza, soprattutto perché le imprese ittiche vivono un equilibrio precario tra ricavi decrescenti, che minacciano ormai la qualità e la consistenza degli investimenti, persino di quelli indispensabili a garantire la sicurezza a bordo e in mare, e costi delle produzioni continuamente in crescita;
    si rende quindi indispensabile l'elaborazione di un progetto generale che tenga conto delle necessità del comparto assicurandone la redditività e garantendo un livello di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori impiegati nel settore in linea con quello riconosciuto a quelli impiegati in altre imprese ed attività;
    il comparto della pesca è caratterizzato dalla mancanza di un efficace sistema di ammortizzatori sociali: il legislatore nazionale ha progressivamente assimilato, per alcune analogie ricorrenti, il settore della pesca marittima a quello agricolo, ribadendo, da ultimo, il concetto nel recente decreto legislativo n. 4 del 2012, che ha stabilito l'equiparazione tra l'imprenditore ittico e quello agricolo;
    sussistono, tuttavia, disparità di trattamento tra il settore della pesca e quello agricolo, in quanto nel comparto ittico manca un idoneo e generalizzato sistema strutturale di ammortizzatori sociali, da attivarsi in caso di sospensione dell'attività di pesca stabilita con provvedimento delle autorità competenti, per crisi di mercato, per avversità meteo-marine o per circostanze connesse alla gestione delle risorse marine, nonché al fine di garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione straordinaria dell'attività connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza dei pescherecci, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, alla cessazione dell'attività e ad ogni altro evento, imprevisto o imprevedibile, comunque non imputabile alla volontà del datore di lavoro;
    il decreto legislativo n. 148 del 2015, con cui il Governo ha inteso estendere ad una più ampia platea di lavoratori lo strumento degli ammortizzatori sociali, non soddisfa la necessità delle imprese e dei lavoratori del settore della pesca professionale, in quanto oltre il 90 per cento degli addetti sono occupati in imprese al di sotto di cinque dipendenti e, quindi, esclusi dall'applicazione di tale provvedimento;
    il mondo datoriale della pesca, armatoriale e cooperativo, unitamente alle rappresentanze sindacali dei lavoratori della pesca condividono l'esigenza di dotare il settore di un sistema di ammortizzatori sociali alle medesime condizioni alle quali vi accede il comparto agricolo (Cisoa); proprio a tal fine, inoltre, le parti sottoscrittrici di due dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro (FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA Pesca e AGCI-AGRITAL, Confcooperative-Federcoopesca e Legacoop-Legapesca, per il personale imbarcato su natanti di cooperative di pesca, e FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA Pesca e Federpesca, per il personale imbarcato su navi adibite alla pesca marittima) hanno già condiviso nei citati contratti collettivi di lavoro un intento comune per sollecitare l'introduzione nel settore di un appropriato sistema di ammortizzatori sociali;
    un nuovo sistema di ammortizzatori a regime per la pesca avrebbe effetti positivi anche sulle condizioni di sicurezza del lavoro e sulla salvaguardia della vita umana in mare: infatti, molte volte si eviterebbe di dover forzatamente avventurarsi per mare anche in presenza di condizioni meteo-marine proibitive, come purtroppo oggi avviene, per la necessità di realizzare comunque un minimo reddito in presenza del divieto normativo di recuperare le giornate perse per maltempo;
    infine, anche se indirettamente, verrebbero favorite le possibilità di una maggiore articolazione delle politiche di gestione delle attività che incidono sulle risorse marine, tutelandone i relativi stock ittici, in linea con le regolamentazioni dell'Unione europea in materia di politica comune della pesca;
    secondo l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) «la pesca è uno dei mestieri più pericolosi e usuranti: in questo settore il rischio di infortunio è 2,4 volte maggiore della media di tutti i settori industriali dell'UE»;
    il settore annualmente conferma la sua rischiosità, soprattutto a causa dei naufragi che mettono a repentaglio la vita dell'intero equipaggio: nell'ultimo rapporto annuale dell'INAIL si legge che nella pesca sono avvenuti circa 1.000 infortuni, per il 98,6 per cento a bordo delle navi, e gli infortuni mortali sono stati 5, mentre si registrano soltanto 56 domande accolte di riconoscimento di malattie professionali;
    sulle barche da pesca e in generale sui pescherecci, vi è un'alta percentuale di rischio di scivolare o di cadere anche fuori bordo. Guardando alle condizioni climatiche, è ben noto come i pescatori si trovino spesso a lavorare in condizioni di freddo e in ambienti umidi, siano soggetti per ore a rumori incessanti dovuti alle macchine del motore (soprattutto delle piccole imbarcazioni) e siano sottoposti a orari di lavoro notturno e, quindi, a stress psicofisico;
    svolgere, quindi, attività lavorative in condizioni di questo tipo può comportare un abbassamento delle difese immunitarie oltre che disagi di tipo psicologico;
    i provvedimenti ai quali far riferimento per la normativa sulla sicurezza sul lavoro per i pescatori e, in generale, nel settore ittico sono essenzialmente tre: il decreto legislativo n. 271 del 1999, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485; il decreto legislativo n. 272 del 1999, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485; il decreto legislativo n. 298 del 1999 recante attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca;
    a tali provvedimenti di carattere settoriale si affianca il decreto legislativo n. 81 del 2008, recante il testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il cui articolo 3, comma 2, stabilisce che con decreti, da emanare entro trentasei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto predetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvedesse a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata in materia di salute e sicurezza sul lavoro relative alle attività che si svolgono a terra con la normativa riguardante le attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298;
    la prima stesura del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevedeva l'emanazione di tali decreti di coordinamento entro dodici mesi e quindi entro il 15 maggio 2009, scadenza che fu poi posticipata, una prima volta, al 15 maggio 2010 dall'articolo 32, commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, ed ulteriormente prorogata al 15 maggio 2011 dall'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge 30 dicembre n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;
    a tutt'oggi, i decreti di coordinamento non risultano ancora emanati;
    esistono inoltre differenze tra gli stessi lavoratori del settore della pesca, ad esempio in termini di riconoscimento della malattia professionale;
    prima dell'entrata in vigore della legge n. 122 del 2010, di conversione del decreto-legge n. 78 del 2010, i lavoratori della pesca erano assicurati presso due diversi istituti pubblici: l'INAIL assicurava i pescatori autonomi o riuniti in cooperativa, cioè quelli della cosiddetta «piccola pesca», mentre l'IPSEMA tutelava gli addetti della pesca in mare aperto o «grande pesca», ovvero gli equipaggi dei navigli da pesca marittima o per i quali sussiste l'obbligo della tenuta dei libri matricola e paga; dopo l'entrata in vigore di tale provvedimento, con la soppressione dell'IPSEMA tutti i lavoratori della pesca sono stati assicurati presso l'INAIL ma è stata mantenuta la suddivisione in due differenti settori;
    per i pescatori precedentemente assicurati presso l'IPSEMA e per gli addetti alla «piccola pesca» appartenenti ad aziende assicurate all'INAIL con posizione assicurativa territoriale si fa riferimento alla tabella dell'industria;
    per i lavoratori della «piccola pesca» operanti in aziende assicurate all'INPS con codice statistico contributivo (CSC) e, quindi, assimilabili ai lavoratori agricoli assicurati dall'ex SCAU si applica la tabella dell'agricoltura;
    vi è quindi una disparità di trattamento in considerazione della diversità delle due tabelle per numero e varietà di malattie e lavorazioni contenute;
    in ogni caso, va sottolineato che nelle lavorazioni elencate nella tabella delle malattie professionali pochissime sono le voci specifiche per i lavori svolti a bordo di pescherecci (tre nella tabella dell'industria, nessuna nella tabella dell'agricoltura);
    ferma restando l'esistenza di un sistema misto in tema di malattie da lavoro (malattie considerate nelle tabelle allegate ai provvedimenti legislativi tabellate e malattie non indicate in tali tabelle), è più facile il riconoscimento e l'indennizzo da parte dell'INAIL della malattie contratte nell'esercizio e a causa di determinate lavorazioni, elencate nelle tabelle, perché per esse vige il criterio di «presunzione legale di origine», mentre per le malattie «non tabellate» il lavoratore deve dimostrare il nesso causale fra la patologia e il lavoro, con la necessità di avviare contenziosi legali per il riconoscimento della malattia professionale che comportano spese anche a carico dello Stato;
    deve, inoltre, considerarsi che le ultime sentenze emanate stanno via via riconoscendo le malattie professionali «non tabellate» che vengono rivendicate dai lavoratori;
    rilevato quindi che quello della pesca è un settore la cui normativa è da tempo deficitaria, troppo lontana dall'eterogeneità che caratterizza le varie tipologie di imprese operanti nel comparto e che da oltre dieci anni attende un adeguamento,

impegna il Governo:

  ad istituire un tavolo di confronto tra le amministrazioni competenti e le parti sociali, al fine di:
   a) introdurre, a decorrere dall'anno 2017, adeguati strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per il comparto ittico;
   b) adottare i decreti ministeriali, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 recanti le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento tra la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro per le attività che si svolgono a terra e la normativa riguardante le attività lavorative a bordo delle navi;
   c) valutare l'opportunità di assumere iniziative per prevedere, nell'ambito di una revisione complessiva del sistema pensionistico, l'inserimento nell'elenco delle lavorazioni definite «usuranti», di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legislativo 21 aprile 2011, n. 67, anche di quelle esplicate dal personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250;
   d) valutare l'opportunità di rivedere le previsioni di inquadramento assicurativo dei dipendenti della pesca, attualmente suddivise tra industria e agricoltura, al fine di riunire il settore in un unico inquadramento.
(8-00199) «Rostellato, Venittelli, Oliverio, Crivellari, Gnecchi, Di Salvo, Arlotti, Giacobbe, Miccoli, Rotta, Boccuzzi, Gribaudo, Casellato, Baruffi, Incerti, Albanella, Patrizia Maestri, Paris, Mognato, Romanini, Marco Di Maio, Galperti, Iori, Lattuca, Iacono, Crimì, Capodicasa, Ragosta, Basso, Moretto, Manfredi, Bossa, Currò».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

sicurezza marittima

sicurezza del lavoro

sanita' del lavoro