ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00155

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: del 25/11/2015
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00767
Firmatari
Primo firmatario: PAGLIA GIOVANNI
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 25/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
25/11/2015
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 25/11/2015

APPROVATO IL 25/11/2015

CONCLUSO IL 25/11/2015

Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00155
presentato da
PAGLIA Giovanni
testo di
Mercoledì 25 novembre 2015 in Commissione VI (Finanze)

7-00767 Paglia: Misure per assicurare la cancellazione dell'anatocismo bancario.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   premesso che:
    la materia della produzione di interessi nell'ambito delle operazioni bancarie (cosiddetta anatocismo) è stata più volte oggetto di interventi da parte del legislatore, e di questi ultimo in ordine di tempo è la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), la quale, all'articolo 1, comma 629, stabilisce che: «All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
   a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
   b) gli interessi periodicamente capitalizzati (contabilizzati) non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»;
    la suddetta disposizione fu adottata dal Parlamento allo scopo evidente e inequivoco, come del resto dimostrano anche i verbali dei lavori di Commissione e Assemblea, di cancellare dall'ordinamento giuridico l'anatocismo, meccanismo già disciplinato dall'articolo 1283 del codice civile e dall'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, stabilendo l'improduttività degli interessi composti e mettendo così la parola fine ad un comportamento adottato da molti istituti di credito, riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore, proposito che però sconta alcune difficoltà ricostruttive, originate dal tenore letterale della norma;
    infatti, nonostante la nuova previsione sia stata introdotta al fine di impedire l'instaurarsi nei rapporti tra istituti di credito e correntisti di qualsivoglia forma del suddetto meccanismo, la stessa, in mancanza della richiamata delibera del CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio), non ha comunque prodotto in maniera uniforme sul territorio i risultati attesi, avendo alcuni tribunali interpretato la detta delibera come indispensabile all'applicabilità della norma;
    il tenore letterale della norma richiedeva pertanto un'operazione di interpretazione finalizzata a far emergere pienamente lo scopo cui la riforma mirava che ha portato il 24 agosto 2015, la Banca d'Italia a porre in consultazione fino al 23 ottobre 2015, periodo nel quale è possibile avanzare osservazioni, la proposta di delibera del CICR;
    la delibera ha aperto un vivace dibattito, soprattutto con particolare riferimento all'articolo 4 commi 4 e 5, laddove si autorizzano le banche, a partire dal 1o gennaio 2016, ad applicare la capitalizzazione degli interessi se prodotti da uno scoperto di almeno 60 giorni, rendendoli in tal modo nuovamente esigibili e ripristinando di fatto nel sistema giuridico l'anatocismo;
    tale previsione ponendosi in evidente contrasto con la volontà del legislatore deve, anche in rispetto al principio di gerarchia delle fonti del diritto, essere rigettata, consegnando così finalmente al nostro Paese una normativa chiara ed inequivoca in materia e che non possa esporsi al rischio di continui ricorsi all'autorità giudiziaria,

impegna il Governo

ad assumere ogni utile iniziativa di competenza affinché sia confermata un'interpretazione che impedisca qualunque forma di anatocismo su rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito, ferma restando la possibilità che nelle aperture di credito in conto corrente e nei rapporti a esse assimilabili la banca e il cliente pattuiscano, con accordo espresso, che il pagamento degli interessi maturati e divenuti esigibili possa avvenire utilizzando il fido e quindi, se del caso, con un incremento dello scoperto in essere.
(8-00155) «Paglia».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

banca

attivita' bancaria

credito