Legislatura: 17Seduta di annuncio: del 03/11/2015
Atto numero: 7/00475
Primo firmatario: DELLA VALLE IVAN
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 03/11/2015
COLLEGA (RISCON) IL 03/11/2015
IN PARTE APPROVATO IL 03/11/2015
CONCLUSO IL 03/11/2015
7-00475 Della Valle: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.
RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
La X Commissione,
premesso che:
la direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi del mercato interno meglio nota come «direttiva Bolkestein», reca disposizioni miranti a regolamentare la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri e la libertà di stabilimento delle attività economiche di servizi;
il suindicato provvedimento, recepito definitivamente dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si configura come una direttiva-quadro, che dispone norme di portata generale nonché princìpi operativi, riconoscendo ai singoli Stati membri le modalità nonché i tempi di applicazione degli stessi;
in particolare, le disposizioni in questione con l'obiettivo di salvaguardare l'impatto del commercio ambulante sulle aree pubbliche, introducono significativi limiti all'eccesso e all'operatività nel settore, basato sul principio della disponibilità di suolo pubblico destinata dagli strumenti urbanistici all'esercizio dell'attività stessa;
all'articolo 16 il provvedimento irrigidisce il sistema autorizzatorio, in particolare al comma 4 non viene riconosciuta la dinamica di proroga automatica ai titoli autorizzatori scaduti, creando delle oggettive difficoltà operative agli oltre 160.000 operatori ambulanti e microimprese operanti nel settore l'articolo suindicato; esso però interviene su una disciplina già ampiamente regolamentata, introducendo un ulteriore limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili sullo stesso mercato o fiera;
in particolare, emergerebbero criticità conseguenti all'equiparazione tra la nozione di «risorse naturali», citata dal suindicato articolo, e «posteggi in aree di mercato», tali da compromettere le possibilità e l'operatività degli operatori del commercio ambulante. Infatti il decreto interpreta il suolo pubblico concesso per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, come rientrante nella nozione di «risorse naturali»;
alle suindicate criticità si aggiungono ulteriori relative al portato dell'articolo 70, comma 1, del medesimo provvedimento, in materia di riconoscimento di titoli autorizzatori alle società di capitali operanti nel settore del commercio ambulante;
fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010, la normativa italiana in materia riconosceva specifiche forme di tutela alle piccole imprese a conduzione familiare, riservando il settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, alle imprese individuali e alle società di persone, evitando in tal modo una oggettiva quanto deprecabile sperequazione – finanziaria, fiscale ed operativa – tra operatori del medesimo settore;
le disposizioni in materia di regolamentazione del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche introdotte dalla direttiva suindicata, creano un'impasse nor- mativa rispetto a quanto già sancito dalla normativa nazionale e regionale in materia, segnatamente sul versante della tutela delle piccole imprese, della chiarezza delle procedure operative e autorizzative e del rapporto con gli enti locali,
impegna il Governo
a promuovere un tavolo di confronto al fine di esaminare le criticità attuative dell'intesa prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, siglata in data 5 luglio 2012 per una maggiore tutela degli interessi e della categoria e del settore.
(8-00144) «Della Valle».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):libera prestazione di servizi
libera circolazione delle merci
riconoscimento dei diplomi