ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE CONCLUSIVA DI DIBATTITO 8/00060

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: del 04/06/2014
Risoluzione conclusiva di dibattito su
Atto numero: 7/00322
Firmatari
Primo firmatario: TULLO MARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/06/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FOSSATI FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 04/06/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
04/06/2014
Fasi iter:

COLLEGA (RISCON) IL 04/06/2014

APPROVATO IL 04/06/2014

CONCLUSO IL 04/06/2014

Atto Camera

Risoluzione conclusiva 8-00060
presentato da
TULLO Mario
testo di
Mercoledì 4 giugno 2014 in Commissione IX (Trasporti)

7-00322 Tullo: Disciplina dei veicoli adibiti al soccorso che effettuano trasporti sanitari.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione,
   premesso che:

   le società concessionarie di autostrade non riconoscono il diritto all'esenzione dal pedaggio al trasporto sanitario con veicoli di soccorso (autoambulanze) delle Associazioni di pubblica assistenza e misericordie, sostenendo che tali veicoli non hanno i requisiti per beneficiare dell'esenzione;
    la società Autostrade per l'Italia spa non fornisce più i telepass esenti in comodato d'uso gratuito – prima concessi sulla base di un accordo del 1999 – alle associazioni di pubblica assistenza e misericordia, ANPAS (Associazione nazionale pubbliche assistenze) e Confederazione delle Misericordie di Italia, che svolgono sul territorio nazionale oltre il 70 per cento del trasporto sanitario in Italia;
    il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione dei nuovo codice della strada, all'articolo 373, comma 2, lettera c), dispone che siano esentati dal pagamento del pedaggio i veicoli con targa C.R.I., nonché i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro, adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;
    il decreto 15 aprile 1994 del Ministro dei trasporti e della navigazione emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ha individuato il contrassegno di cui devono essere dotati i veicoli delle associazioni di volontariato e degli organismi similari non aventi scopo di lucro;
    la circolare n. 3973 del 5 agosto 1997 del Ministero dei lavori pubblici stabilisce che l'esenzione dal pedaggio autostradale è concessa quando si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni: il veicolo sia immatricolato a nome delle associazioni di volontariato, o di organismi similari non aventi scopo di lucro; esso sia adibito al soccorso e sia impegnato nell'espletamento del relativo specifico servizio; il veicolo deve essere provvisto dell'apposito contrassegno; in assenza anche di una sola delle condizioni descritte il veicolo non ha diritto all'esenzione;
    la circolare 3973 definisce altresì i requisiti obbligatori dei veicoli che possono godere dell'esenzione: i veicoli devono essere immatricolati a nome di organizzazioni di volontariato legittimati ai sensi della legge quadro sul volontariato (legge n. 266 del 1991); devono essere adibiti al soccorso con equipaggiamento ed attrezzature che ne identifichino tale destinazione; devono essere impegnati nell'espletamento del relativo specifico servizio e muniti dell'apposito contrassegno esposto in modo visibile nella parte anteriore del veicolo; tale contrassegno dovrà recare impresso nella parte superiore l'anno di validità e nella parte inferiore la targa del veicolo e sarà prodotto a cura delle associazioni medesime;
    il parere espresso dal Consiglio di Stato nella adunanza generale del 17 maggio 1993 in sede di esame del decreto del Presidente della Repubblica n. 575 del 1993 argomentava che «la modifica proposta (ndr, esenzione dal pedaggio per autoambulanze C.R.L) non comporta, sotto il profilo economico – finanziario, alcun aggravio aggiuntivo per i bilanci delle società concessionarie poiché l'esenzione in questione era sempre stata praticata fino alla entrata in vigore del nuovo Codice della strada»; nello stesso parere il Consiglio di Stato sottolineava che la formulazione dell'articolo 373 del regolamento, che allora limitava l'esenzione alle sole autoambulanze della C.R.I., non teneva conto del contenuto sociale del servizio offerto dai mezzi di soccorso sanitario delle associazioni di volontariato (sostanzialmente Misericordia d'Italia ed A.N.P.A.S. che coprono circa il 70 per cento dei servizi di emergenza e trasporto di malati ed infermi che vengono effettuati sull'intero territorio) che, in tal modo, erano del tutto equiparati, nel parere del Consiglio di Stato, alle autoambulanze della C.R.I.;
    una recente sentenza del Consiglio di Stato (sezione III, 7 febbraio 2013, n. 2477) ha ribadito la centralità del trasporto sanitario per la tutela della salute dei cittadini, evidenziando come: «la nozione di servizio socio sanitario deve infatti ritenersi comprensiva di qualsiasi attività diretta a promuovere la salute psicofisica e il benessere dei cittadini e quindi anche l'assistenza ed il trasporto degli infermi»;
    la citata circolare n. 3973 del 5 agosto 1997 del Ministero dei lavori pubblici specifica che poiché non esiste una definizione normativa dei veicoli ad uso «soccorso» occorre valutare caso per caso tale circostanza specie se si tratta di veicoli diversi dalle autoambulanze o veicoli ad esse assimilati per il trasporto di sangue, plasma od organi da trapiantare; tanto più in considerazione del fatto che, mentre i veicoli di soccorso sanitario possono essere immatricolati per uso proprio dalle associazioni di volontariato (che abbiano un riconoscimento statale o che siano iscritte negli albi regionali del volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991) per il soddisfacimento di finalità statutarie, i veicoli che necessitano di titolo (licenza od autorizzazione) possono essere immatricolati solo se i soggetti richiedenti, indipendentemente dalla loro natura giuridica, sono in possesso dei prescritti requisiti; da notare che il rilascio di licenza o autorizzazione presuppone lo svolgimento di attività commerciali o comunque a scopo di lucro-attività non compatibili con le finalità proprie delle associazioni di volontariato;
    sulla nozione di soccorso si è espressa la Corte di giustizia europea (CGE, sezione III, 29/A/2010 n. C-190/08), con una definizione recepita dalla sentenza del Consiglio di Stato (CDS, sezione III, 7 febbraio 2013, n. 2477) dove si afferma che «i servizi pubblici di soccorso comprendono solitamente sia i servizi di trasporto medico d'urgenza sia i servizi di trasporto sanitario qualificato... (omissis)»;
    nella disciplina in materia non è stato inoltre mai chiarito se nei veicoli ad uso speciale (autoambulanze, veicoli di soccorso avanzato), possa prendere posto, oltre al personale di servizio e al paziente, anche un familiare accompagnatore, nel caso ciò venga richiesto dalla persona soccorsa, ovvero, nel caso delle automediche, persone che necessitano di assistenza (esempio dializzati); la direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in risposta ad un quesito del Presidente A.N.P.AS., ha riconosciuto che in molti casi la presenza di un familiare, oltre a risultare di conforto e rassicurazione del paziente (soprattutto se minore o anziano, o psichicamente compromesso) è da considerarsi assimilabile a quella di un «addetto» con funzioni equiparabili a quelle dei sanitari a bordo;
    la patente di guida di categoria B abilita alla guida di motoveicoli, esclusi i motocicli, nonché di autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 tonnellate e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 tonnellate;
    i veicoli di soccorso correttamente allestiti secondo quanto prescritto dal decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553, recante «Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze», e dalle direttive di sicurezza dettate dalla norma EN 1789, superano il limite citato a causa dell'equipaggiamento base previsto;
    il codice della strada prevede, all'articolo 139, il rilascio di apposita patente di servizio ai soggetti già in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale, la cui validità è limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza; il regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale è stato emanato con decreto ministeriale 11 agosto 2004, n. 246; tale patente consente di evitare, in caso di violazione di norme del codice della strada nello svolgimento di tali compiti di interesse generale e di pubblica utilità, che tali soggetti vadano incontro a sanzioni sulla patente di guida; non è prevista una patente di servizio analoga per i conducenti veicoli di soccorso;
    restano pertanto esclusi dal possibilità di ottenere patenti di servizio, ad esempio, i conducenti delle autoambulanze del servizio emergenza 118, nonché i conducenti dei veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, gli autisti d'ambulanza e dei veicoli di soccorso avanzato appartenenti alle associazioni di volontariato e gli autisti dei mezzi della protezione civile,

impegna il Governo:

   a disporre, nell'immediato, tutte le iniziative necessarie, anche normative, per:
    a) definire e rendere individuabili i veicoli adibiti al soccorso;
    b) concedere telepass per l'esenzione dal pedaggio autostradale in comodato d'uso gratuito senza aggravi burocratici ed organizzativi ai veicoli di soccorso delle associazioni di volontariato, modificando o integrando le concessioni in essere su tutte le autostrade italiane, senza oneri per il bilancio dello Stato;
    c) modificare l'articolo 54 del codice della strada esplicitando che fra i soggetti ammessi a viaggiare sul veicolo di soccorso possono essere compresi anche eventuali familiari accompagnatori dell'assistito;
   ad emanare un apposito decreto ministeriale al fine di prevedere norme tecniche ed amministrative per autoveicoli speciali, diversi dalle ambulanze, destinati al trasporto di persone in particolari condizioni;
   a valutare la possibilità di assumere iniziative per introdurre opportune modifiche ed integrazioni all'articolo 139 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, allo scopo di prevedere il rilascio della patente di servizio anche ai conducenti di autoambulanze, veicoli di soccorso avanzato, veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, immatricolati da associazioni di volontariato.
(8-00060) «Tullo, Fossati».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

veicolo

volontariato

pedaggio

sanita' pubblica

personale di guida

trasporto di malati

tariffazione delle infrastrutture