Legislatura: 17Seduta di annuncio: 776 del 07/04/2017
Primo firmatario: GRIBAUDO CHIARA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/04/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017 GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017 ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017 ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017 BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017 BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017 CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017 DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017 FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017 GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017 INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017 LAVAGNO FABIO PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017 MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017 MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017 PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017 ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017 ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017 SIMONI ELISA PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017 TINAGLI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 07/04/2017
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 24/05/2017 GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 24/05/2017 RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 24/05/2017
DISCUSSIONE IL 24/05/2017
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/05/2017
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 28/06/2017
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/06/2017
La XI Commissione,
premesso che:
come noto, l'articolo 36 della Costituzione sancisce il diritto del lavoratore, latamente inteso, ad una retribuzione proporzionato alla quantità e alla qualità del suo lavoro, tale da assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa;
per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, il tema della definizione del salario minimo è demandata alla contrattazione collettiva che, però, non copre l'intera platea dei medesimi, in quanto circa il 13 per cento di essi (pari a quasi 2 milioni di lavoratori) è impiegato in imprese che non rientrano nell'applicazione della contrattazione collettiva;
con riferimento ai lavoratori esercenti attività professionali va ricordato come l'articolo 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, in linea con il decreto-legge n. 223 del 2006, abbia abolito le tariffe minime obbligatorie del sistema delle professioni ordinistiche, motivandolo come necessario adempimento alla normativa comunitaria, tuttavia, più o meno negli stessi anni, in Germania, i medesimi tariffari per i professionisti sono stati invece aggiornati dal governo federale, nel 2009 e nel 2013, senza che questo abbia comportato l'apertura censure in ambito UE;
in ragione delle citate circostanze, una quota significativa di lavoratori dipendenti non soggetti alla contrattazione collettiva e la totalità dei lavoratori autonomi si trovano nell'impossibilità di potersi veder riconoscere una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro;
l'assenza di tale vincolo e l'assenza nella contrattazione collettiva di specifiche disposizioni a favore dei lavoratori che svolgono, gratuitamente o dietro rimborsi spese, attività di alternanza/scuola lavoro, tirocini universitari, praticantati regolamentati presso professionisti organizzati in ordini e collegi, stage curriculari all'interno di percorsi universitari, anche all'interno della pubblica amministrazione, crea per le imprese e per alcuni enti pubblici un'offerta di lavoro a costo zero o a costi non confrontabili con quelli di un normale contratto di lavoro subordinato;
tale situazione, in un quadro di disoccupazione al 12 per cento e con un 46 per cento degli italiani collocati nella fascia di reddito inferiore a 15.000 euro annui (dati ISTAT su dicembre 2016), contribuisce a rendere impossibile l'equilibrata contrattazione dei lavoratori nei confronti delle imprese per chiedere una retribuzione dignitosa;
il quadro è particolarmente grave per le nuove professioni nate dalla rivoluzione digitale, le quali non si vedono riconosciuto il valore delle loro prestazioni, spesso sottovalutate dai datori di lavoro e finanche dagli enti pubblici, che in molteplici occasioni hanno messo a bando posizioni lavorative in questi campi chiedendo esperienza e professionalità a fronte di retribuzioni quasi simboliche;
dei 28 Stati dell'Unione europea, solo 6 paesi, compresa l'Italia, non hanno una disciplina relativa al tema del salario minimo orario;
al fine di salvaguardare l'autonomia delle parti sociali e il ruolo imprescindibile della contrattazione collettiva sottoscritta da organizzazioni effettivamente rappresentative, una disciplina del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro subordinato, dovrà essere rivolta a creare la base di garanzia e di riferimento esclusivamente per quei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché per quegli ambiti lavorativi nei quali una contrattazione collettiva sottoscritta con organizzazioni sindacali dei lavoratori non genuinamente rappresentative determini condizioni retributive inferiori rispetto a quelle legali;
appare indispensabile individuare criteri e procedure che garantiscano l'equa retribuzione per tutti i lavoratori, pur nel rispetto delle specificità e delle esigenze che caratterizzano il lavoro dipendente e il lavoro autonomo nei diversi settori economici di riferimento, anche a tal fine provvedendo ad una significativa revisione ed aggiornamento dei codici ATECO per includere e meglio definire le nuove professioni, rispondendo così alla previsione costituzionale che prevede una retribuzione basata non solo sulla quantità, ma anche sulla qualità del lavoro;
allo stesso modo occorre proseguire sulla strada, fino ad oggi tracciata con la riforma della NASPI e l'estensione della DIS-COLL, nonché con la delega presente nel disegno di legge, Lavoro autonomo e agile approvato dalla Camera il giorno 9 marzo 2017, per la definizione di un sistema di ammortizzatori sociali sempre più inclusivi ed omogenei che contempli sia un sostegno economico per quanti entrano in stato di disoccupazione o, se autonomi, vedono scendere drasticamente il loro reddito indipendentemente dalla propria volontà, sia da una componente formativa utile a riposizionarsi nel mercato del lavoro,
impegna il Governo
ad assumere iniziative volte:
a) alla definizione, attraverso la convocazione ed il contributo delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, di un compenso minimo orario o per prestazione, annualmente aggiornato in base all'inflazione, applicabile esclusivamente per quei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché per quegli ambiti lavorativi nei quali una contrattazione collettiva sottoscritta con organizzazioni sindacali dei lavoratori non genuinamente rappresentative determini condizioni retributive inferiori rispetto a quelle legali;
b) a rivedere la struttura dei codici ATECO in funzione di quanto sopra, attraverso la convocazione di un tavolo con le parti sociali presso ISTAT;
c) a proseguire nell'azione di definizione di .un sistema di ammortizzatori sociali sempre più inclusivi per tutte le tipologie di lavoratori, nell'ottica della costruzione di un unico ammortizzatore sociale europeo.
(7-01241) «Gribaudo, Damiano, Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Incerti, Lavagno, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):contrattazione collettiva
contratto di lavoro
creazione di imprese