ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01199

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 750 del 28/02/2017
Firmatari
Primo firmatario: CATALANO IVAN
Gruppo: CIVICI E INNOVATORI
Data firma: 28/02/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
OLIARO ROBERTA CIVICI E INNOVATORI 28/02/2017
MONCHIERO GIOVANNI CIVICI E INNOVATORI 28/02/2017
GALGANO ADRIANA CIVICI E INNOVATORI 28/02/2017
MAZZIOTTI DI CELSO ANDREA CIVICI E INNOVATORI 28/02/2017
QUINTARELLI GIUSEPPE STEFANO CIVICI E INNOVATORI 28/02/2017
MENORELLO DOMENICO CIVICI E INNOVATORI 28/02/2017
DAMBRUOSO STEFANO CIVICI E INNOVATORI 28/02/2017
VARGIU PIERPAOLO CIVICI E INNOVATORI 28/02/2017
BOMBASSEI ALBERTO CIVICI E INNOVATORI 28/02/2017
LIBRANDI GIANFRANCO CIVICI E INNOVATORI 28/02/2017
MATARRESE SALVATORE CIVICI E INNOVATORI 28/02/2017
MOLEA BRUNO CIVICI E INNOVATORI 28/02/2017
MUCCI MARA CIVICI E INNOVATORI 28/02/2017
PALLADINO GIOVANNI CIVICI E INNOVATORI 28/02/2017
FORMISANO ANIELLO CIVICI E INNOVATORI 28/02/2017


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01199
presentato da
CATALANO Ivan
testo di
Martedì 28 febbraio 2017, seduta n. 750

   La IX Commissione,
   premesso che:
    è stata recentemente approvata la legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante «proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative»;
    l'articolo 9, comma 3, del predetto decreto-legge dispone che «all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”. Conseguentemente, la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017»;
    tale proroga ha ad oggetto la sospensione di efficacia della normativa introdotta dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 (che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro n. 21 del 1992, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), in quanto da tale entrata in vigore scaturirebbero notevoli profili di criticità, sotto il profilo sia costituzionale, che di conformità con la normativa europea;
    la formulazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 2016 come emendato in Senato, mira inoltre a superare definitivamente il contrasto interpretativo sviluppatosi negli anni passati sulla vigenza dell'articolo 29, comma 1-quater del decreto-legge n. 207 del 2008 oggetto dell'interrogazione n. 5/06111;
    infatti, malgrado l'inequivoco contenuto delle relazioni ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge cosiddetti «Milleproroghe» approvati dal Parlamento negli anni precedenti, nonostante il costante orientamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (si veda al proposito ex pluribus il parere dato dal direttore generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 7 settembre 2012 alla Camera di commercio di Frosinone) circa la sospensione e quindi la non vigenza del citato articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008 alcune forze di polizia locale e alcuni uffici giudiziari, sulla base di un'interpretazione strettamente letterale delle norme, hanno più volte applicato le disposizioni del decreto-legge n. 5 del 2009, con gravissime ripercussioni sull'attività di noleggio con conducente e sulla certezza del diritto;
   in risposta alle proteste e ai disordini dei giorni scorsi relativi all'attuale formulazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 2016, il Governo si è impegnato a emanare, entro un brevissimo termine, un decreto, contenente urgenti disposizioni attuative della normativa di settore, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente,

impegna il Governo:

   a non assumere iniziative volte a modificare l'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge n. 207 del 2008 nonché l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 244 del 2016 sopra richiamato, a garanzia della certezza del diritto in materia;
   in relazione alle annunciate iniziative normative per contrastare l'abusivismo nel settore, a provvedere all'effettuazione di un controllo incrociato dei dati degli iscritti nei ruoli dei conducenti presso le camere di commercio, con quelli in possesso delle prefetture e dei tribunali, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di onorabilità e idoneità morale assicurando, nel caso in cui tali requisiti siano venuti meno in capo ad alcuni iscritti, che si provveda alla loro espulsione dal ruolo;
   a fare in modo che le suddette iniziative normative tengano conto delle osservazioni formulate in materia dall'Autorità garante della concorrenza e del Mercato nel proprio parere del 29 settembre 2015;
   nell'ambito di tali iniziative normative, a diversificare in modo più netto gli ambiti di operatività dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, chiarendo la distinzione tra utenza specifica e utenza indifferenziata di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n.21, escludendo che possa considerarsi specifica l'utenza che avanza una richiesta immediata di trasporto direttamente al veicolo su strada;
   ad assumere iniziative normative volte a modificare l'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, in modo tale da adeguarlo alla diffusione della telefonia mobile, eventualmente prevedendo, in sostituzione all'obsoleto riferimento alla rimessa quale sede della richiesta di servizio noleggio con conducente, che tale richiesta non possa essere accettata qualora consista in una richiesta immediata di trasporto direttamente al veicolo su strada, nonché a ridefinire la distribuzione delle competenze in materia, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
   a promuovere un più ampio intervento di adeguamento normativo, che consenta ai titolari di licenza taxi lo svolgimento di servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o altre forme di organizzazione del servizio, senza prevedere che la materia sia disciplinata da norme secondarie che autorizzino tali servizi e anche tramite piattaforme telematiche;
   ad assumere iniziative normative per prevedere che i titolari di licenze o autorizzazioni all'esercizio di servizi di trasporto pubblico non di linea, in caso di condanna per interruzione di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 340 c.p., o di sentenza emessa nei loro confronti ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per il medesimo reato, possano essere cancellati dal ruolo dei conducenti, indipendentemente dall'entità della pena concretamente irrogata;
   ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a contrastare il fenomeno della compravendita delle licenze, riportando entro ambiti essenzialmente pubblicistici la concessione delle licenze stesse, prevedendo lo svolgimento di apposite gare.
(7-01199) «Catalano, Oliaro, Monchiero, Galgano, Mazziotti Di Celso, Quintarelli, Menorello, Dambruoso, Vargiu, Bombassei, Librandi, Matarrese, Molea, Mucci, Palladino, Formisano».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

trasporto viaggiatori

trasporto pubblico

personale di guida