ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01012

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 632 del 26/05/2016
Firmatari
Primo firmatario: PIZZOLANTE SERGIO
Gruppo: AREA POPOLARE (NCD-UDC)
Data firma: 26/05/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2016
GNECCHI MARIALUISA PARTITO DEMOCRATICO 26/05/2016
POLVERINI RENATA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 26/05/2016
LABRIOLA VINCENZA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 26/05/2016
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE 26/05/2016
SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI 26/05/2016
DELLAI LORENZO DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 26/05/2016
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 26/05/2016
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 26/05/2016
GIGLI GIAN LUIGI DEMOCRAZIA SOLIDALE - CENTRO DEMOCRATICO 26/05/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-01012
presentato da
PIZZOLANTE Sergio
testo di
Giovedì 26 maggio 2016, seduta n. 632

   La XI Commissione,
   premesso che:
    sono già passati cinque anni dall'introduzione dei commi da 12-septies a 12-undecies del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 della norma che ha reso onerose tutte le ricongiunzioni equiparandole in sostanza al riscatto per il periodo di laurea;
    si rende necessario un intervento in tempi ragionevolmente brevi perché nel tempo si sono accresciuti i casi di cambiamento, anche involontario, di lavoro, nonché fenomeni di privatizzazione, di dismissione di attività pubbliche e di modifiche della ragione sociale del datore di lavoro, che determinano il mutamento della gestione previdenziale di appartenenza;
    è sempre più normale che un lavoratore si trovi nella condizione di cambiare lavoro e, conseguentemente, di mutare la gestione previdenziale di riferimento e, anzi, si cerca di favorire le esperienze di scambio tra lavoro pubblico e lavoro privato o autonomo;
    purtroppo, la persistente applicazione della richiamata normativa in materia di ricongiunzione dei periodi contributivi impedisce e la valorizzazione di ogni settimana contributiva, imponendo l'alternativa tra il sobbarcarsi oneri elevati per la ricongiunzione e la rinuncia a una parte di contributi e rischia di accentuare il fenomeno dei cosiddetti contributi «silenti», che non danno diritto ad alcuna prestazione pensionistica;
    con l'articolo 1, comma 238, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) si è riusciti a sanare la situazione per tutti i lavoratori iscritti a un fondo esclusivo, sostitutivo, esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all'iscrizione ai predetti fondi senza il diritto a pensione, senza dover sostenere gli oneri della ricongiunzione, con la possibilità di trasferire all'INPS la propria contribuzione, per ottenere un'unica pensione, ancorché determinata nel suo ammontare con un calcolo meno favorevole rispetto ad altri fondi;
    con i successivi commi da 239 a 246 della medesima legge n. 228 del 2012 è stato introdotto altresì l'istituto del cumulo, sulla base del quale è possibile cumulare, senza alcun onere, i contributi versati da lavoratori e lavoratrici in almeno due gestioni previdenziali, purché i periodi di contribuzione non siano coincidenti;
    la facoltà di cumulare i contributi è consentita, tuttavia, solo a condizione che il richiedente non abbia maturato il diritto autonomo a pensione e, quindi, venti anni di contribuzione, in una delle gestioni previdenziali ed è prevista solo per l'accesso alla pensione di vecchiaia, mentre non si applica per la pensione di anzianità o anticipata;
    a copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni furono stanziati dalla legge di stabilità 2013, 899 milioni di euro per il periodo 2013-2022;
    in risposta all'interrogazione a risposta in Commissione n. 5-07563, svolta il 25 febbraio 2016, il Sottosegretario di Stato delegato per il lavoro e le politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS ha evidenziato che solo 1.889 soggetti hanno potuto utilizzare l'istituto del cumulo a partire dal 1o gennaio 2013, in quanto la quasi totalità dei soggetti interessati ha ormai maturato almeno 20 anni di contribuzione in una gestione previdenziale;
    la normativa vigente, quindi, consente l'esercizio del cumulo solo per l'accesso alla pensione di vecchiaia e con gli ulteriori vincoli dell'esclusione dei lavoratori titolari di un diritto autonomo a pensione in una delle gestioni previdenziali e dei contributi versati in una cassa professionale;
    nella relazione tecnica a suo tempo predisposta con riferimento alle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2013 non era prevista una quantificazione dei relativi beneficiari e quindi, non è possibile verificare quali siano le differenze tra la platea attesa e quella effettiva e i conseguenti risparmi;
    l'istituto del cumulo può essere un valido strumento per valorizzare i contributi versati in diverse gestioni previdenziali in quanto ogni ente previdenziale liquida la propria parte di pensione pro quota al lavoratore che ha esercitato l'opzione del cumulo dei contributi, senza che questi debba sobbarcarsi oneri, anche ingenti, richiesti per la ricongiunzione dei contributi,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, per prevedere l'estensione dell'applicazione delle disposizioni in materia di cumulo dei periodi contributivi previste dalla legge di stabilità 2013 per consentire la valorizzazione di tutti i contributi versati nelle diverse gestioni previdenziali al fine del conseguimento di un'unica pensione, anche anticipata, calcolata pro quota da ciascuna gestione in rapporto ai periodi di iscrizione maturati dal lavoratore.
(7-01012) «Pizzolante, Damiano, Gnecchi, Polverini, Labriola, Rizzetto, Simonetti, Dellai, Ciprini, Placido, Gigli».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

pensionato

contributo sociale

privatizzazione