ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00895

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 557 del 28/01/2016
Firmatari
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 28/01/2016
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
ROTTA ALESSIA PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
ZAPPULLA GIUSEPPE PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
ASCANI ANNA PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
BARUFFI DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
CUPERLO GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
FABBRI MARILENA PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
DE MENECH ROGER PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
BENI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
BERLINGHIERI MARINA PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 28/01/2016
MARTELLI GIOVANNA MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 28/01/2016
ROSTELLATO GESSICA PARTITO DEMOCRATICO 02/02/2016


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 02/02/2016

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00895
presentato da
GNECCHI Marialuisa
testo presentato
Giovedì 28 gennaio 2016
modificato
Martedì 2 febbraio 2016, seduta n. 560

   L'XI Commissione,
   premesso che:
    la gestione separata Inps è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati e nasce con la legge 335 del 1995 (articolo 2, comma 26) di riforma del sistema pensionistico, anche nota come riforma Dini. Scopo della riforma pensionistica era, fra gli altri, quello di assicurare la tutela previdenziale a categorie di lavoratori fino ad allora escluse;
    l'iscrizione alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 è obbligatoria per le seguenti categorie di lavoratori:
     di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono quindi essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile: può essere il caso, ad esempio, di un ingegnere che contemporaneamente all'attività professionale svolge anche attività di lavoro dipendente;
     della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetta co-co-co), che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;
     della categoria dei venditori a domicilio, ex articolo 36, della legge 426 del 1971;
    con successive disposizioni di legge sono stati iscritti alla gestione separata anche:
     gli spedizionieri doganali non dipendenti;
     i titolari di assegni di ricerca;
     i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca;
     i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico – integrative, propedeutiche e di recupero;
     gli associati in partecipazione;
     i medici con contratto di formazione specialistica;
     i volontari del servizio civile nazionale (avviati dal 2006 al 2008);
     i prestatori di lavoro occasionale accessorio (voucher);
    le suddette categorie di lavoratori, a differenza degli altri lavoratori iscritti ad altri fondi di previdenza obbligatoria, solo successivamente hanno potuto accedere alle tutele previdenziali quali l'indennità di malattia e maternità e del trattamento economico per congedo parentale;
    solo con l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) sono state introdotte in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla gestione separata di cui sopra, specifici istituti previdenziali per la malattia e per il congedo parentale. Successivamente, alla luce di un'evoluzione interpretativa, con la risposta ad interpello n. 42 dell'11 novembre 2011, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fornito, tra l'altro, chiarimenti in merito al contenuto del citato articolo 1, comma 788, della legge 296 del 2006, precisando che con l'espressione «categorie assimilate» ai lavoratori a progetto devono essere ricompresi, senza alcuna distinzione, tutti i lavoratori per i quali l'onere contributivo risulta a carico di un committente o associante in partecipazione (denominati in seguito «parasubordinati») e per i quali sussiste l'obbligo di iscrizione in via esclusiva alla gestione separata con aliquota contributiva piena di cui all'articolo 59, comma 16, della legge del 27 dicembre 1997, n. 449;
    l'articolo 24, comma 26, del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214, ha disposto, a decorrere dal 1o gennaio 2012, l'estensione delle citate tutele anche ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, iscritti alla gestione separata (lavoratori libero professionali);
    solo in questi ultimi anni inoltre è stata introdotta, peraltro in via sperimentale, l'indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati e l'ultimo decreto legislativo 22 del 2015 ha introdotto in via sperimentale per il 2015 la cosiddetta DIS-COLL (prorogata con la legge di stabilità 2016 per gli anni 2016 e 2017) rivolta ai soli collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione;
    gli iscritti alla gestione separata, oltre a non aver avuto per molti anni, l'accesso alle tutele previdenziali per malattia e congedo parentale, né ad uno strumento di sostegno al reddito per i lavoratori parasubordinati, sono altresì pesantemente penalizzati per l'accesso alla pensione per le seguenti ragioni:
     non è possibile utilizzare i contributi versati nella gestione separata per l'accesso al regime sperimentale «opzione donna» – articolo 1, comma 9 della legge 243 del 2004 – nonostante suddetta opzione preveda esclusivamente il calcolo contributivo;
     non è possibile ricongiungere i contributi versati nella gestione separata nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'Inps, nelle altre gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'assicurazione obbligatoria (quali INPDAP, fondi speciali Ferrovie, volo, elettrici, telefonici) o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti);
     è possibile valorizzare i contributi della gestione separata, utilizzando l'istituto della totalizzazione, fermo restando il calcolo contributivo (dal 1o gennaio 2016 – 40 anni e 7 mesi per la pensione di anzianità e un'età di 65 anni e 7 mesi per la pensione di vecchiaia) e un periodo di attesa per la decorrenza del trattamento pensionistico come previsto dalla legge 122 del 2010, «finestra mobile»;
     è possibile altresì valorizzare i contributi della gestione separata attraverso l'istituto del cumulo dei contributi, ma solo per l'accesso alla pensione di vecchiaia e con il vincolo di non aver già maturato in una gestione previdenziale, il diritto autonomo a pensione, quindi non avere 20 anni in un unico fondo;
    la crisi economica di questi ultimi anni ha costretto molti lavoratori ad accettare contratti di lavoro precario parasubordinato o con partita iva, con la relativa iscrizione obbligatoria alla gestione separata Inps e praticamente con l'unica possibilità di poter valorizzare i contributi per l'accesso alla pensione solo attraverso l'istituto della totalizzazione, con tutti i conseguenti limiti sopra evidenziati;
    identica situazione è riscontrabile nelle casse previdenziali private, come ad esempio per i lavoratori che abbiano periodi di contribuzione versati alla gestione separata Inpgi 2;
    è noto altresì che la «manovra Fornero» del dicembre 2011 (legge 214 del 2011, – «salva Italia») ha pesantemente incrementato i requisiti per l'accesso alla pensione, pregiudicando ulteriormente i lavoratori che hanno periodi di contribuzione versati nella gestione separata;
    i flussi di liquidazione delle pensioni che trimestralmente pubblica l'Inps sono la chiara dimostrazione della necessità di interventi di valorizzazione della gestione separata per poter garantire pensioni dignitose che permettano di vivere,

impegna il Governo

ad assumere iniziative per affrontare le discriminazioni che subiscono gli iscritti alla gestione separata a 20 anni dalla sua istituzione rispetto all'iscrizione ad altri fondi obbligatori e la mancanza di reciprocità tra i fondi esistenti e di riconoscimento per la valorizzazione dei contributi versati, superando le distorsioni evidenziate nelle premesse.
(7-00895) «Gnecchi, Damiano, Rotta, Paris, Giacobbe, Patrizia Maestri, Incerti, Casellato, Albanella, Zappulla, Ascani, Baruffi, Cuperlo, Miccoli, Fabbri, De Menech, Moretto, Beni, Berlinghieri, Di Salvo, Gribaudo, Martelli, Rostellato».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

condizione di pensionamento

pensionato

istruzione medica