ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00852

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 526 del 20/11/2015
Abbinamenti
Atto 7/00767 abbinato in data 24/11/2015
Atto 7/00818 abbinato in data 24/11/2015
Atto 7/00853 abbinato in data 24/11/2015
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00154
Firmatari
Primo firmatario: PELILLO MICHELE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/11/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GINATO FEDERICO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
BONIFAZI FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
CARBONE ERNESTO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
CARELLA RENZO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
COLANINNO MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
CURRO' TOMMASO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
DE MARIA ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
DI MAIO MARCO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
FONTANA CINZIA MARIA PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
FREGOLENT SILVIA PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
GITTI GREGORIO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
LODOLINI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
MORETTO SARA PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
PETRINI PAOLO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
RIBAUDO FRANCESCO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
SANGA GIOVANNI PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
ZOGGIA DAVIDE PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2015
SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 25/11/2015


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
25/11/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 24/11/2015
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 24/11/2015
CASERO LUIGI VICE MINISTRO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 24/11/2015
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
 
INTERVENTO GOVERNO 25/11/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/11/2015
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
PELILLO MICHELE PARTITO DEMOCRATICO
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE
SAVINO SANDRA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE
 
PARERE GOVERNO 25/11/2015
ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 24/11/2015

DISCUSSIONE IL 24/11/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/11/2015

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 25/11/2015

DISCUSSIONE IL 25/11/2015

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 25/11/2015

ACCOLTO IL 25/11/2015

PARERE GOVERNO IL 25/11/2015

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 25/11/2015

CONCLUSO IL 25/11/2015

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00852
presentato da
PELILLO Michele
testo di
Venerdì 20 novembre 2015, seduta n. 526

   La VI Commissione,
   premesso che:
    la materia della produzione di interessi nell'ambito delle operazioni bancarie (anatocismo bancario), oggetto di numerosi interventi da parte dei legislatore, è attualmente disciplinata dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 103, n. 385 (TUB);
    nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2013, il comma 2 dell'articolo 120 del TUB demandava al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) di regolare «modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria»; in attuazione di questa norma il CICR aveva provveduto a disciplinare la materia con una delibera del febbraio del 2000 stabilendo che: a) nelle operazioni in conto corrente dovesse essere assicurato nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) in talune ipotesi fosse ammessa la produzione di interessi da parte di interessi già maturati, in deroga a quanto previsto in linea generale dall'articolo 1283 del Codice Civile (la deroga riguardava conto corrente, finanziamenti con piano di rimborso rateale e operazioni di raccolta);
    la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) ha sostituito il citato comma 2, affidando a una nuova delibera del CICR il compito di adottare una disciplina attuativa in base alla quale «a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»;
    il comma 2 dell'articolo 120 del TUB, così come novellato, ha generato rilevanti incertezze tra gli operatori in merito alla data di entrata in vigore – rispetto alla quale non viene prevista una specifica disciplina transitoria – e, soprattutto, alla corretta interpretazione della norma, in quanto il divieto di «produrre interessi ulteriori» è riferito agli «interessi periodicamente capitalizzati», nonostante l'effetto della capitalizzazione sia proprio quello di passare gli interessi a sorte capitale e, dunque, far sì che tale somma produca interessi;
    per sanare le criticità del citato comma, allineare la normativa in materia di anatocismo alle regole vigenti nei principali Paesi europei e in assenza della relativa delibera del CICR, il Governo aveva introdotto con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, una modifica dell'articolo 120, comma 2, del TUB, riproponendo – con alcune modifiche – l'impianto della disposizione vigente fino al 2013; in particolare, a tutela della figura del debitore la norma vietava la capitalizzazione infrannuale degli interessi, ma consentiva quella annuale, confermando la stessa periodicità di calcolo degli interessi sia nel caso di addebito sia nel caso di accredito e indicando che il conteggio dovesse avvenire a fine anno; confermava inoltre che fino all'entrata in vigore di una nuova delibera del CICR su modalità e criteri d'attuazione, rimanesse valida quella emanata nel 2000;
    nel corso dell'esame al Senato, tuttavia, l'articolo 31 del richiamato decreto legge è stato soppresso;
    il 24 agosto 2015 la Banca d'Italia ha avviato una procedura pubblica sottoponendo a consultazione la proposta di delibera che, d'intesa con la CONSOB e ai sensi del TUB, intende formulare al CICR per dare attuazione all'articolo 120, comma 2: relativamente alla normativa vigente, la delibera proposta scioglie il nodo interpretativo soprarichiamato ritenendo che l'espressione «capitalizzazione» possa essere letta come sinonimo di «conteggio o contabilizzazione» e che il novellato comma 2 intenda vietare la produzione di interessi anatocistici;
    in particolare, lo schema di delibera, composto di cinque articoli, prevede sia disposizioni generali nell'ambito delle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti, sia misure specifiche rivolte a carte di credito, conti di pagamento e rapporti di conto corrente, forma di finanziamento quest'ultima particolarmente diffusa in Italia, soprattutto tra le piccole imprese che ne ricavano anche un servizio di gestione della liquidità;
    nel formulare la proposta di delibera la Banca d'Italia ha tenuto conto di aspetti tecnici relativi all'ordinaria prassi nazionale dei rapporti di apertura di credito «ante-riforma»: nel momento in cui gli interessi maturati sulle somme utilizzate diventavano esigibili, venivano solitamente corrisposti dal cliente alla banca non attraverso un pagamento, ma con un addebito in conto; se in quel momento il conto non presentava un saldo attivo sufficientemente capiente, l'addebito si sostanziava in un ulteriore utilizzo delle somme messe a disposizione con l'apertura di credito (questo utilizzo dell'apertura di credito, come tale, era produttivo di nuovi interessi); la necessità di tenere separata «sorte capitale» e interessi comporta oggi l'impossibilità di continuare a seguire tale comune prassi;
    nel dettaglio, all'articolo 3, comma 1, la proposta di Banca d'Italia vieta il calcolo degli interessi composti, in attuazione del divieto sancito nel TUB, e stabilisce ulteriori prìncipi, in vigore dal 2016: a) gli interessi sono contabilizzati su base almeno annuale e separatamente dal capitale (articolo 4, commi 2 e 3), determinando una maggiore trasparenza del tasso di interesse praticato consentendo di dare attuazione al divieto di capitalizzazione tramite l'esistenza di due distinte «poste»; b) gli stessi interessi, attivi e passivi, diventano esigibili trascorsi sessanta giorni (articolo 4, comma 4), consentendo al cliente di avere a disposizione un lasso temporale adeguato per pagare il debito da interessi, senza risultare inadempiente; c) decorso il termine di sessanta giorni, o quello superiore eventualmente stabilito, il cliente può scegliere di autorizzare l'addebito degli interessi sul conto o sulla carta e, in questo caso, la somma addebitata è considerata «sorte capitale» (articolo 4, comma 4, secondo periodo), consentendo al cliente di corrispondere quanto dovuto alla banca a titolo di interesse passivo, nel caso in cui non abbia la disponibilità «liquida» del denaro necessario per procedere a un pagamento diretto;
    inoltre, secondo gli intenti dichiarati da Banca d'Italia, il comma 4, secondo periodo, e il successivo comma 5 introducono accorgimenti per agevolare l'estinzione del debito da interessi: una volta che gli interessi siano divenuti esigibili il cliente e la banca possono pattuire, al fine di evitare il pagamento della mora o l'avvio di azioni giudiziarie, il pagamento degli interessi con addebito in conto a valere sul fido (con conseguente produzione di interessi su quanto utilizzato per estinguere il debito da interessi); questa previsione esplicita ciò che dovrebbe essere già possibile ai sensi dall'articolo 127, comma 1, del TUB, in base al quale le disposizioni previste dal titolo VI TUB sono derogabili in senso favorevole al cliente;
    l'obiettivo dichiarato della Banca d'Italia nella formulazione del testo proposto è, dunque, quello di delineare soluzioni tecniche, nel caso in cui le parti convengano mediante apposito patto, volte a evitare che la nuova disciplina introdotta dall'articolo 120 TUB, voluta dal legislatore a tutela del cliente, possa rivelarsi pregiudizievole per lo stesso, ferma restando la possibilità per il cliente di estinguere il debito a valere su altre somme e senza che esso sia imputato a capitale;
    la consultazione indetta da Banca d'Italia si è conclusa il 23 ottobre 2015; si apprende che le risposte pervenute sono numerose e provengono da una platea diversificata, ma ancora non si conoscono gli esiti. Il documento di consultazione prevede che la delibera trovi applicazione solo dopo la sua entrata in vigore, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento;
    in una lettera inviata nel mese di giugno 2015 dal direttore generale la stabilità finanziaria della Commissione europea, Jonathan Faull, all'ambasciatore italiano presso l'Unione europea, Stefano Sannino, si segnala che le norme introdotte nel corso dell'esame della legge di stabilità 2014 sul divieto assoluto di anatocismo bancario risultano «poco chiare» e poiché rendono «più onerose e complicate alcune operazioni bancarie, potrebbero tradursi in ostacoli ingiustificati alla prestazione di servizi bancari da parte di operatori stranieri che operano in Italia»; la missiva pone l'accento sul fatto che «nonostante il provvedimento non sia stato ancora adottato, alcuni tribunali italiani hanno considerato direttamente applicabile tale divieto. Tuttavia la portata di tale divieto e la sua applicazione concreta a specifiche operazioni bancarie restano poco chiari»; nella lettera vengono inoltre richiesti «chiarimenti sulle ragioni dell'introduzione di tale divieto e sulla sua esatta portata» e viene affermato, in conclusione, che «secondo le informazioni trasmesse ai servizi della Commissione, la capitalizzazione degli interessi, in particolare in operazioni quali l'apertura di credito in conto corrente, è pratica comune in tutti gli Stati dell'UE, nessuno dei quali prevede un divieto simile a quello in questione»;
    le soluzioni tecniche proposte dalla Banca d'Italia risultano in linea con le pronunce della giurisprudenza in materia fino alla data di inizio della consultazione; tuttavia, con ordinanza del 20 ottobre 2015, il tribunale di Roma affermando la vigenza, a partire dal primo gennaio 2014, del divieto di anatocismo sancito dall'articolo 120 del TUB, ha sottolineato che l'intervento del CICR dovrà riguardare unicamente gli aspetti tecnico-contabili, consequenziali al divieto introdotto, escludendo che la delibera possa prevedere una qualche forma di capitalizzazione degli interessi passivi;
    il documento di consultazione della Banca d'Italia, invece, non prende posizione sull'applicazione della disposizione di legge prima dell'intervento del CICR;
    è, pertanto, evidente la necessità di assicurare orientamenti univoci su questa delicata questione al fine di garantire certezza agli operatori ed evitare possibili contenziosi riducendo il rischio di orientamenti giurisprudenziali difformi sul territorio,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni iniziativa utile, per quanto di competenza, affinché la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio citata in premessa sia quanto prima resa operativa;
   a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative in materia di calcolo degli interessi sugli interessi volte a definire una disciplina primaria chiara, inequivoca e coerente con gli orientamenti dei principali Paesi europei, che garantisca la certezza del diritto nei rapporti di credito e la libertà di scelta del cliente, assicurando in ogni caso a quest'ultimo le necessarie tutele nelle relazioni bancarie.
(7-00852) «Pelillo, Ginato, Bonifazi, Capozzolo, Carbone, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Cinzia Maria Fontana, Fragomeli, Fregolent, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ribaudo, Sanga, Zoggia».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

interesse

attivita' bancaria

debito