ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00740

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 463 del 16/07/2015
Abbinamenti
Atto 7/00718 abbinato in data 05/08/2015
Atto 7/00738 abbinato in data 05/08/2015
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00134
Firmatari
Primo firmatario: RICCIATTI LARA
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 16/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
SCOTTO ARTURO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
QUARANTA STEFANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
AIRAUDO GIORGIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
PLACIDO ANTONIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
MARCON GIULIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
DURANTI DONATELLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
PIRAS MICHELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
FRATOIANNI NICOLA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
BORDO FRANCO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
COSTANTINO CELESTE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
FARINA DANIELE SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
KRONBICHLER FLORIAN SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
NICCHI MARISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
PALAZZOTTO ERASMO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
PANNARALE ANNALISA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
ZACCAGNINI ADRIANO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015
SANNICANDRO ARCANGELO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 16/07/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
05/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 05/08/2015
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 05/08/2015

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 05/08/2015

ACCOLTO IL 05/08/2015

PARERE GOVERNO IL 05/08/2015

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 05/08/2015

CONCLUSO IL 05/08/2015

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00740
presentato da
RICCIATTI Lara
testo di
Giovedì 16 luglio 2015, seduta n. 463

   La X Commissione,
   premesso che:
    il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.192, come convertito dalla legge febbraio 2015, n. 1 ha stabilito la proroga fino al 31 ottobre 2015 del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9 aprile 1994 – che come noto ha approvato la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere – e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale interno 16 marzo 2012;
    il punto 21.2 del decreto ministeriale 9 aprile 1994, con cui è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, ha previsto l'adeguamento delle attività ricettive esistenti, alle nuove disposizioni dettate dalla regola tecnica, entro otto anni «per l'adeguamento, all'interno delle camere per ospiti, dei materiali di rivestimento, dei tendaggi e dei materassi» alla prescrizioni dettate dalla regola tecnica in materia di reazione al fuoco dei materiali. Per le altre prescrizioni (ad eccezione di quelle di carattere gestionale, per le quali veniva fissato un termine di 2 anni per l'adeguamento) il termine previsto era invece il 31 dicembre 1999;
    l'articolo 3-bis del decreto-legge n. 411 del 2001 ha prorogato il previsto termine di 8 anni e quello del 31 dicembre 1999 fino al 31 dicembre 2004. Tale termine è stato, poi, ulteriormente prorogato e poi differito al 31 dicembre 2013 dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge n. 216 del 2011. L'articolo 11 del decreto-legge n. 150 del 2013 ha prorogato tale termine al 31 dicembre 2014;
   la limitazione della proroga alle sole strutture ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, poi successivamente approvato con il decreto ministeriale interno 16 marzo 2012, è stata introdotta dal citato comma 7 del decreto-legge n. 216 del 2011;
    l'articolo 11 del decreto-legge n. 150 del 2013 ha precisato, nel prorogare il termine, che il possesso dei requisiti per l'ammissione al piano citato deve verificarsi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge;
    il comma 8 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 216 del 2011 ha previsto l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 (provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti) in caso di: omessa presentazione dell'istanza; mancata ammissione al piano straordinario; mancato completamento dell'adeguamento antincendio al 31 dicembre 2013;
    la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 216 del 2011 aveva all'epoca rilevato che tale adeguamento, se non sostenuto da mirati interventi, rischiava di compromettere l'esercizio di numerose attività (circa 14 mila strutture) in un settore di assoluto rilievo per il Paese;
   tale relazione ricordava, inoltre, la procedura di infrazione per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE, avviata il 29 settembre 2011 dalla Commissione europea che, tra l'altro, ha censurato le proroghe che si susseguono ormai dal 2001 e che stanno procrastinando all'infinito l'applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio, rilevando che l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 di semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, introducendo il sistema della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) e connesse verifiche in tempi stretti, rischiava di determinare ulteriori difficoltà nell'adeguamento antincendio con chiusura di numerosissime attività. Di qui la necessità di pervenire ad una soluzione «ponte», individuata nel piano straordinario, che accompagnasse, con la gradualità necessaria, le strutture verso il vigente regime di semplificazione antincendio per tutti gli adempimenti relativi ai successivi rinnovi e alle verifiche periodiche;
    successivamente, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 150 del 2013 ha previsto l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge, di un decreto ministeriale interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione (in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto) delle disposizioni della regola tecnica approvata con decreto ministeriale 9 aprile 1994 che, pur tuttavia ad oggi non risulta ancora emanato, giustificando la proroga in esame alla luce del fatto che l'emanazione di tale decreto sarebbe stata preventivabile per i primi mesi del 2015;
    quello della prevenzione incendi rappresenta un tema di particolare importanza e complessità che coinvolge non solo la sicurezza dei clienti delle strutture turistiche, ma anche di tutti gli operatori che vi svolgono la loro attività;
    occorre trovare al più presto una soluzione concretamente percorribile in modo da risolvere l'annosa problematica dell'adeguamento alle disposizioni antincendio che si protrae da oltre 20 anni;
    le proroghe succedutesi in questi ultimi anni non hanno consentito un'efficace programmazione degli investimenti e degli interventi, considerato che gli oneri per l'adeguamento sono molto rilevanti, in particolare per le piccole attività. Inoltre, la realizzazione dei dispositivi antincendio nelle strutture situate nei centri storici spesso contrasta con la normativa per la tutela dei beni artistici e architettonici, risultando di fatto impossibile ottenere i relativi permessi;
    occorre, quindi, individuare soluzioni che non penalizzino ulteriormente il settore turistico, già gravemente colpito dalla pesante crisi economica in atto;
    l'attuale situazione deriva dal fatto che l'Italia, a suo tempo, ha recepito in toto la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti, di per sé non cogente, senza porsi il problema delle effettive modalità di applicazione;
    molti altri Paesi hanno recepito la medesima raccomandazione solo per le nuove strutture, permettendo a quelle esistenti di adeguarsi solo in occasione di ristrutturazioni, modifiche o ampliamenti che sono periodicamente necessari;
    la normativa italiana non ha peraltro tenuto conto dell'intrinseca sicurezza della stragrande maggioranza dei nostri alberghi, i quali, diversamente da quelli di molti. Paesi europei, dove il problema è sicuramente maggiore e più impellente, sono realizzati in muratura e non in legno e non fanno largo uso di moquette o simili;
    da quanto premesso si deduce che il decreto ministeriale 9 aprile 1994, da un lato, ha stabilito obiettivi troppo ambiziosi e difficilmente attuabili, tanto da essere successivamente modificato per gli alberghi esistenti con il decreto ministeriale 6 ottobre 2003, dall'altro, non ha previsto norme transitorie, facendo tabula-rasa delle situazioni preesistenti, al punto che, anche gli adeguamenti effettuati dalle strutture in regola in base alla previgente legislazione, sono stati annullati;
    le proroghe che si sono succedute, in conseguenza di tale situazione, sono state sempre troppo brevi, al massimo due o tre anni, o di anno in anno, e non hanno consentito una effettiva programmazione degli investimenti e degli interventi, considerando che gli interventi di adeguamento implicano altre autorizzazioni che hanno tempistiche a loro volta molto lunghe e, in alcuni casi, possono contrastare con le stesse scadenze delle normative antincendio;
    in Europa l'applicazione della raccomandazione che in Italia ha portato all'emanazione del decreto ministeriale 9 aprile 1994, è stata, quasi ovunque più cauta, secondo la relazione della Commissione sull'applicazione della raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi già esistenti (86/666/CEE) del 2001 nella quale sono state analizzate, a livello europeo, le modalità di applicazione dei vari stati della raccomandazione e gli interventi da attuare ai fini di una effettiva sicurezza antincendio delle strutture alberghiere;
    dalla predetta relazione si evince che: numerosi stati membri (Germania, Austria, Spagna, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Lussemburgo e Paesi Bassi) hanno scelto di limitare l'applicazione delle disposizioni della raccomandazione agli alberghi di nuova costruzione o al momento dell'esecuzione di lavori di risistemazione, di modifica o di ampliamento dei vecchi alberghi;
    la Commissione ritiene che le specificità del settore (complessità, varietà delle situazioni e dei contesti regolamentari nazionali) che avevano motivato la scelta di una raccomandazione come strumento giuridico, giustifichino il mantenimento di un approccio flessibile. Un'armonizzazione rigida delle prescrizioni tecniche applicabili in tutti gli alberghi esistenti nella comunità non rappresenterebbe evidentemente una soluzione realizzabile;
    infine, la stessa Unione europea si è posta il problema della disapplicazione della propria raccomandazione per gli alberghi esistenti ed ha incaricato l'HOTREC – associazione che rappresenta gli alberghi, i ristoranti e i bar europei – di sviluppare «linee guida» più flessibili che consentano, con interventi differenziati a seconda delle caratteristiche dell'albergo, di raggiungere il medesimo livello di sicurezza;
    recentissimamente Assohotel-Confesercenti ha lanciato un allarme relativo al termine di completamento dei lavori di adeguamento antincendio per gli alberghi fissato dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 al 31 ottobre 2015;
    detta scadenza sembrerebbe mettere a in serio rischio la sopravvivenza di oltre 10.000 imprese alberghiere italiane, nonostante ad oggi non sia ancora stata data attuazione ai provvedimenti che prevedevano la semplificazione dei requisiti, in particolare per le strutture ricettive turistico alberghiere fino a cinquanta posti letto;
    ad avviso di Assohotel-Confesercenti ad oggi, pur rimanendo fermi i termini di adeguamento, invece di provvedere all'effettiva semplificazione dei requisiti (e quindi alla riduzione degli oneri di adeguamento connessi) è stata unicamente predisposta una bozza di normativa, per gli alberghi esistenti da 26 a 50 posti letto che, lasciando ancora un grandissimo divario nei confronti degli alberghi fino a 25 posti letto, non aggiorna le disposizioni antincendio con la «particolare semplificazione» richiesta. La circostanza che migliaia di albergatori non siano ancora riusciti ad adeguare le proprie attività alle disposizioni del decreto ministeriale 9 aprile 1994 e rende inevitabilmente palese quanto questa norma antincendio fosse, per gli alberghi esistenti, sbagliata e non sostanzialmente attuabile. Oltretutto, non è possibile sapere quale sia la situazione statistica in merito all'adeguamento degli alberghi esistenti in quanto le richieste specifiche, dai pochi dati pubblici disponibili, risalenti al 19 ottobre 2013, risulta che:
     1) le strutture alberghiere (nuove ed esistenti) conformi alle disposizioni del decreto ministeriale 9 aprile 1994 erano circa il 17,0 per cento di quelli totali (e, quindi, l'83,0 per cento del totale degli alberghi non risulta ancora adeguato completamente);
     2) gli alberghi in regola ai fini dell'esercizio risultavano circa il 54,1 per cento di quelli totali;
     3) gli alberghi che non risultavano in alcun modo in regola, ovvero che non avevano neppure presentato domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento risultavano circa l'11,8 per cento di quelli totali;
    inoltre, le statistiche dei vigili del fuoco, mostrano che, nel periodo 1999-2008, la mortalità per incendio negli alberghi italiani è mediamente pari ad una persona ogni miliardo di presenze: valore questo che risulterebbe nettamente inferiore alla frequenza di uno su un milione che, in Paesi evoluti come l'Olanda, la Spagna, la Francia e la Germania è considerata la soglia di accettabilità. Ma nonostante gli studi dei vigili del fuoco mostrino che non è necessario ridurre il rischio d'incendio per gli alberghi esistenti perché risultano già praticamente sicuri, si impone ugualmente di sostenere costi per interventi che non sono giustificati dai benefici in termini di sicurezza che ne scaturirebbero. Nonostante la Commissione europea abbia annunciato l'intenzione di rivedere la raccomandazione europea del 1986 sulla sicurezza antincendio negli alberghi – sempre secondo Assohotel-Confesercenti – viceversa, in Italia, in questo periodo di stagnazione economica, si continua ad imporre agli alberghi esistenti la realizzazione di lavori che potrebbero risultare inutili, senza verificare se tali interventi siano effettivamente necessari e, soprattutto, senza cercare di capire quali siano le ragioni per le quali dopo oltre vent'anni dall'emanazione del decreto ministeriale 9 aprile 1994 e le modifiche del decreto ministeriale 6 ottobre 2003, una percentuale ancora elevata di albergatori non sia ancora riuscita ad adeguarsi alle sue disposizioni,

impegna il Governo:

   a promuovere con urgenza la costituzione di un tavolo di confronto composto dalle rappresentanze di tutte le parti interessate finalizzato ad affrontare in modo finalmente complessivo e risolutivo tutte le annose problematiche relative alla prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere descritte dal presente atto di indirizzo;
   a porre in essere presso le competenti sedi europee ogni atto di competenza volto ad inserire nell'ambito di una nuova raccomandazione, disposizioni più particolareggiate, adeguate e concrete, nei casi di alberghi esistenti qualora non fossero applicabili gli orientamenti della raccomandazione 86/666/CEE;
   ad assumere iniziative normative per introdurre, se del caso con l'intesa e la partecipazione delle regioni interessate, a favore dei gestori delle strutture ricettive interessate, agevolazioni o sistemi di incentivazione volti a facilitare, ove realmente opportuno e necessario, le operazioni di adeguamento alle norme di prevenzione incendi.
(7-00740) «Ricciatti, Ferrara, Scotto, Zaratti, Pellegrino, Quaranta, Airaudo, Placido, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Melilla, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Zaccagnini, Sannicandro».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

infrastruttura turistica

lotta contro gli incendi

sicurezza degli edifici