ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00738

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 462 del 15/07/2015
Abbinamenti
Atto 7/00718 abbinato in data 16/07/2015
Atto 7/00740 abbinato in data 05/08/2015
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00135
Firmatari
Primo firmatario: ARLOTTI TIZIANO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 15/07/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 15/07/2015
TARANTO LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 15/07/2015
SENALDI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 15/07/2015
BASSO LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 15/07/2015
CANI EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO 15/07/2015
MONTRONI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 15/07/2015
BARGERO CRISTINA PARTITO DEMOCRATICO 15/07/2015
BINI CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 15/07/2015


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
05/08/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO GOVERNO 16/07/2015
VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 16/07/2015
TARANTO LUIGI PARTITO DEMOCRATICO
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE
EPIFANI ETTORE GUGLIELMO PARTITO DEMOCRATICO
 
ILLUSTRAZIONE 05/08/2015
ARLOTTI TIZIANO PARTITO DEMOCRATICO
 
PARERE GOVERNO 05/08/2015
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 16/07/2015

DISCUSSIONE IL 16/07/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 16/07/2015

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 05/08/2015

DISCUSSIONE IL 05/08/2015

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 05/08/2015

ACCOLTO IL 05/08/2015

PARERE GOVERNO IL 05/08/2015

VOTATO PER PARTI IL 05/08/2015

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 05/08/2015

CONCLUSO IL 05/08/2015

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00738
presentato da
ARLOTTI Tiziano
testo di
Mercoledì 15 luglio 2015, seduta n. 462

   La X Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, modificando l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, stabilisce una nuova proroga, fino al 31 ottobre 2015, del termine fissato per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere che siano dotate di almeno 25 posti letto e siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto ministeriale interno 16 marzo 2012;
    la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha rilevato che tale adeguamento, se non sostenuto da mirati interventi, rischia di compromettere l'esercizio di numerose attività (circa 14 mila strutture) in un settore di assoluto rilievo per il Paese;
    la Commissione europea ha avviato il 29 settembre 2011 una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE, censurando, tra l'altro, le proroghe susseguitesi dal 2001 che stanno procrastinando l'applicazione delle disposizioni di sicurezza antincendio, con rischi anche per la sicurezza dei lavoratori, alla cui tutela mira la citata direttiva;
    l'articolo 11, comma 2, del citato decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, ha previsto l'emanazione, entro il mese di aprile del 2014, di un decreto del Ministro dell'interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione delle disposizioni della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994. Tale decreto non è al momento ancora stato emanato;
    l'aggiornamento e la semplificazione dei requisiti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a cinquanta posti letto, che devono essere disposti con il citato decreto, risultano determinanti per predisporre un'adeguata pianificazione degli interventi di adeguamento da parte delle strutture ricettive interessate;
    nel mese di dicembre 2014 è stato presentato lo schema di decreto ministeriale recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», conosciuto come «nuovo codice di prevenzione incendi», volto a conseguire gli obiettivi di semplificazione e razionalizzazione del corpo normativo relativo alla prevenzione incendi attualmente in vigore anche attraverso un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali;
    a norma della direttiva 98/34/CE, gli Stati membri devono informare la Commissione europea – pena l'inapplicabilità della regolamentazione alle singole persone dichiarata dai tribunali nazionali – di qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica prima della sua adozione. A partire dalla data di notifica del progetto, un periodo di status quo di tre mesi – durante il quale lo Stato membro notificante non può adottare la regolamentazione tecnica in questione – consente alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare il testo notificato e rispondere adeguatamente;
    a seguito della citata notifica (avvenuta il 18 dicembre 2014 – 2014/641/I), è stato presentato dalla Commissione europea un parere circostanziato legato alla possibilità che tale regolamento possa creare ostacoli alla libera circolazione delle merci con il conseguente effetto di prorogare il periodo di status quo per altri tre mesi, al 19 giugno 2015; termine entro il quale lo Stato membro interessato è tenuto a spiegare l'intervento che intende compiere in risposta a tale parere,

impegna il Governo:

   ad intervenire urgentemente in sede comunitaria al fine di agevolare l'entrata in vigore del nuovo codice di prevenzione incendi;
   ad adottare, entro il mese di luglio 2015, il decreto del Ministro dell'interno finalizzato all'aggiornamento e alla semplificazione delle disposizioni della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere approvata con decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, rendendosi promotore di un'agevole valutazione in sede comunitaria;
   ad assumere iniziative per prevedere specifici sgravi fiscali per i lavori di adeguamento alla normativa antincendio delle strutture turistico-alberghiere.
(7-00738) «Arlotti, Benamati, Taranto, Senaldi, Basso, Cani, Montroni, Bargero, Bini».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

lotta contro gli incendi

libera circolazione delle merci

infrastruttura turistica