ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00646

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 402 del 31/03/2015
Abbinamenti
Atto 7/00611 abbinato in data 05/05/2015
Firmatari
Primo firmatario: CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO
Gruppo: FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
Data firma: 31/03/2015
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
FAENZI MONICA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 31/03/2015
RUSSO PAOLO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 31/03/2015
ABRIGNANI IGNAZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 31/03/2015
NIZZI SETTIMO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE 31/03/2015


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 05/05/2015
CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 05/05/2015
VENITTELLI LAURA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 05/05/2015
CASTIGLIONE GIUSEPPE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 05/05/2015

DISCUSSIONE IL 05/05/2015

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 05/05/2015

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00646
presentato da
CATANOSO Basilio
testo di
Martedì 31 marzo 2015, seduta n. 402

   La XIII Commissione,
   premesso che:
    il tema delle catture di tonno rosso, il riordino delle quote assegnate all'Italia e da questa ai pochi e fortunati pescatori italiani, e la recente raccomandazione dell'I.C.C.A.T. di elevare la quota pescabile di tonno rosso assegnata all'Unione europea e, di conseguenza, all'Italia, merita una discussione approfondita da parte della Commissione agricoltura;
    il sistema immediatamente precedente alla nuova decisione dell'I.C.C.A.T. ha causato numerosi disagi alla marineria nazionale, interessata da provvedimenti difformi dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia ed emanati dalla direzione generale della pesca e dell'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
    con la raccomandazione del novembre 2014 ICCAT n. 04-14 è aumentata di circa il 20 per cento la quota destinata all'Italia per l'anno 2015;
    tale incremento di quote, senza ledere alcun diritto acquisito in passato dai fruitori storici delle quote assegnate, permette all'Italia in quanto destinataria dell'incremento di circa 350 tonnellate sempre per l'anno 2015, di iniziare a risolvere l'annosa questione delle «quote tonno», ma quel che è più importante mette a disposizione una base di programmazione triennale di aumento graduale della quota disponibile da assegnare, che alla fine del periodo porterà ad un aumento complessivo superiore al 60 per cento rispetto alla quota assegnata per l'anno 2014;
    si ha necessità di programmare, su base triennale, dove e quali siano le criticità della pesca italiana interessata e mettere in campo tutte le azioni concrete che oggi è possibile attuare nell'immediato e pianificare nel triennio;
    le raccomandazioni ICCAT ed i vigenti regolamenti comunitari, che sicuramente ci pongono dei limiti, allo stesso tempo danno un indirizzo chiaro e preciso delle azioni possibili ed attuabili;
    il vigente regolamento dell'Unione europea 302/2009, all'articolo 4, relativamente al piano di pesca annuale, stabilisce che la quota sia assegnata alla singola imbarcazione e non alle regioni e/o ad altri organismi di gestione;
    assegnare le quote alle regioni o a loro enti/organismi, sembrerebbe irrealizzabile per un principio di opportunità, nella misura in cui bisognerebbe istituire un principio discrezionale in base al quale decidere a quale regione ed in quale misura, rispetto alle altre;
    di fronte ad una quasi totalità delle imbarcazioni italiane sprovviste di quota, per evitare disparità, occorre stabilire un principio uniforme che non privilegi e penalizzi alcuno;
    le uniche leve su cui si può agire e puntare in conformità alle raccomandazioni I.C.C.A.T. ed ai regolamenti dell'Unione europea, sono le catture «by-catch» e/o accessorie/accidentali, ad oggi interessate da provvedimenti difformi che ne hanno penalizzato il corretto e puntuale utilizzo e l'applicazione;
    tale strumento, normato in maniera corretta, consentirebbe a tutte le barche da pesca impegnate nella loro legittima attività di sbarcare e contingentare tutti i tonni catturati durante le attività di pesca autorizzate, come previsto dal regolamento 302 del 2009 e dalla raccomandazione ICCAT 14-04;
    i rigetti a mare sono fra i migliori esempi di carenze della politica comune della pesca e sono impossibili da giustificare di fronte ai pescatori e all'opinione pubblica;
    i pescatori degli altri Stati membri dell'Unione europea hanno già adottato alcune buone iniziative volte a ridurre i rigetti, ma queste rimangono ancora troppo sporadiche e, al contempo, aumenta l'opposizione dell'opinione pubblica contro questa pratica generatrice di sprechi;
    un obiettivo condivisibile dovrebbe essere, invece, quello di rendere la pesca più selettiva e fornire dati più affidabili sulle catture;
    per consentire ai pescatori di adattarsi al cambiamento, l'obbligo di sbarco sarà introdotto gradualmente tra il 2015 e il 2019 per tutti i tipi di pesca commerciale (specie soggette a TAC o sotto le taglie minime) nelle acque europee;
   l'ICCAT nella riunione plenaria tenutasi Genova nel mese di novembre 2014 con Doc. n. PA2-606A/2014 ha statuito il principio per cui, ove la legislazione dello Stato membro preveda l'obbligo di sbarco, non venga applicata la percentuale del 5 per cento come limite massimo di pesci mantenuti a bordo catturati accidentalmente per ovvi motivi ambientali e pratici;
    tali sono le previsioni della raccomandazione ICCAT 13-07 e di quella più recente 14-04, rispettivamente ai punti 32 e 29;
    nel regolare svolgimento della specifica pesca con l'attrezzo «palangaro di superficie derivante», mirato alla cattura di grandi pelagici e/o migratori quali pescespada e tonno bianco (alalunghe), è normalità effettuare catture accessorie di tonno rosso (vista l'alta presenza delle specie nel mediterraneo);
    il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 all'articolo 11 recita: «Le navi da cattura comunitarie che non praticano la pesca attiva del tonno rosso non sono autorizzate a detenere a bordo catture di tonno rosso superiori al 5 per cento delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari. Le catture accessorie sono detratte dal contingente assegnato allo Stato membro di bandiera. Quando è aperta la pesca del tonno rosso è vietato rigettare in mare gli esemplari morti delle catture accessorie di cui al paragrafo 1, che devono essere imputati al contingente dello Stato membro di bandiera. Alle catture accessorie di tonno rosso si applicano gli articoli 17, 18, 21, 23 e 34»;
    l'articolo 11 si pone a tutela e disciplina le catture accessorie durante una normale battuta di pesca, ad una ben determinata specie bersaglio, senza porre limiti temporali, rispetto al periodo dell'anno in cui si effettua la cattura, né limiti quantitativi annuali;
    l'unica previsione specifica è prevista dal 2o paragrafo rispetto al divieto di rigetti in mare degli esemplari catturati morti durante l'apertura della pesca al tonno rosso, per un evidente e logico principio di salvaguardia della specie con obbligo di contingentamento;
    la normativa nazionale, invece, restringe il disposto comunitario applicando alle catture accidentali uno specifico contingente di cattura, assimilando di fatto le catture accessorie e/o accidentali ad uno specifico sistema di pesca controllabile nei tempi, nei modi e nelle quantità,

impegna il Governo:

   a prevedere un contingente adeguato da destinare alle catture accessorie effettuate da imbarcazioni dedite esclusivamente alla pesca dei grandi pelagici con l'attrezzo «palangaro di superficie»;
   ad assumere iniziative per definire una specifica normativa che abroghi, per le imbarcazioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 del Regolamento dell'Unione europea 302/2009, il massimale di cattura previsto dall'articolo 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000;
   ad assumere iniziative per definire una specifica disciplina normativa delle catture accessorie nell'ambito del 5 per cento del pescato in caso di esaurimento del contingente;
   ad assumere iniziative per definire un'idonea disciplina normativa delle catture accessorie di esemplari morti eccedenti il 5 per cento durante la campagna di tonno rosso.
(7-00646) «Catanoso, Faenzi, Russo, Abrignani, Nizzi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

cattura accessoria

cattura di pesce

cattura totale