ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00530

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 334 del 19/11/2014
Abbinamenti
Atto 7/00529 abbinato in data 26/11/2014
Atto 7/00486 abbinato in data 26/11/2014
Atto 7/00519 abbinato in data 26/11/2014
Atto 7/00648 abbinato in data 15/04/2015
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00103
Firmatari
Primo firmatario: SEGONI SAMUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 18/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DAGA FEDERICA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2014
ZOLEZZI ALBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2014
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2014
DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2014
DE ROSA MASSIMO FELICE MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2014
BUSTO MIRKO MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2014
MANNINO CLAUDIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2014
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2014
MICILLO SALVATORE MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2014
BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2014
ARTINI MASSIMO MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2014
CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2014
PRODANI ARIS MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2014
DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2014
FANTINATI MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2014
MUCCI MARA MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2014
TOFALO ANGELO MOVIMENTO 5 STELLE 18/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
15/04/2015
Partecipanti allo svolgimento/discussione
INTERVENTO PARLAMENTARE 15/04/2015
BRAGA CHIARA PARTITO DEMOCRATICO
ABRIGNANI IGNAZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
VALLASCAS ANDREA MOVIMENTO 5 STELLE
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE
 
DICHIARAZIONE VOTO 15/04/2015
SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 15/04/2015
DONATI MARCO PARTITO DEMOCRATICO
REALACCI ERMETE PARTITO DEMOCRATICO
EPIFANI ETTORE GUGLIELMO PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 15/04/2015
VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
 
PARERE GOVERNO 15/04/2015
VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/11/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 26/11/2014

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 15/04/2015

DISCUSSIONE IL 15/04/2015

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 15/04/2015

ACCOLTO IL 15/04/2015

PARERE GOVERNO IL 15/04/2015

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 15/04/2015

CONCLUSO IL 15/04/2015

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00530
presentato da
SEGONI Samuele
testo di
Mercoledì 19 novembre 2014, seduta n. 334

   L'VIII e la X Commissione,
   premesso che:
    alla geotermia non possono essere attribuite valutazioni univoche e valide, in termini di sostenibilità e rinnovabilità, per ogni casistica, essendo un'attività che richiede di essere collocata in aree industriali ed è fortemente condizionata dalle riserve idriche, dalle caratteristiche geochimiche del sottosuolo, dall'assetto geo-tettonico e dalle tecnologie usate; le generalizzazioni, comunemente riscontrate in ambito normativo europeo e italiano, sulla energia geotermica non sono rispettose della realtà scientifica, della difesa della salute, del paesaggio e dell'ambiente;
    il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 che abroga le precedenti disposizioni in materia fissate dalla legge 9 dicembre 1986, n. 896, semplifica le procedure d'assegnazione in concessione delle risorse geotermiche e le regole per ottenerne le autorizzazioni, con lo scopo di facilitare l'uso della geotermia a fini energetici e di ridurre le emissioni di anidride carbonica;
    il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, al fine di promuovere la ricerca e lo sviluppo di nuove centrali geotermoelettriche sperimentali, ha agevolato la possibilità di installare su tutto il territorio nazionale impianti pilota, con potenza nominale installata non superiore a 5 MWe, sancendo che l'autorità competente per il conferimento dei relativi titoli minerari fosse il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la regione interessata;
    il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «recante misure urgenti per la crescita del Paese», ha disposto l'inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche;
    il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ha stabilito che gli impianti geotermici pilota sono di competenza statale e che pertanto sono sottoposti alla valutazione di impatto ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e ha, inoltre, stabilito (per gli stessi impianti) l'esclusione dalle previsioni della «direttiva Seveso» (direttiva 96/82/CE), generando preoccupazioni rispetto alla loro sicurezza nelle operazioni di esercizio, con particolare riferimento alla prevenzione di incidenti connessi alla presenza di sostanze pericolose;
    il decreto ministeriale 6 luglio 2012, in attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introduce una incentivazione «base» per gli impianti geotermici ad autorizzazione regionale assoggettati alla doppia fase di ricerca e poi concessione, ma introducendo una incentivazione maggiore per gli impianti pilota sperimentali di potenza fino a 5 megawatt (per una potenza complessiva fino a 50 megawatt), ponendo una condizione paradossale in cui impianti di maggiore potenza, sperimentali e potenzialmente pericolosi, hanno un iter autorizzativo semplificato e un incentivo maggiorato;
    l'evoluzione della normativa in materia di geotermia, non ha tenuto conto del parallelo sviluppo delle conoscenze scientifiche, che in recentissimi studi (a titolo di esempio non esaustivo si citano i lavori Ichese, Basosi, Borgia, Mucciarelli, Margottini e Valentini) hanno dimostrato l'impatto negativo che certe tecniche connesse alla coltivazione geotermica possono avere sul territorio (anche in termini di sismicità indotta), sull'ambiente e sulla salute pubblica; soltanto in Amiata (Toscana) le attività connesse allo sfruttamento geotermico rilasciano nell'atmosfera circa 2700 tonnellate di acido solforico, 28,97 chili di arsenico, 2460 tonnellate di ammonio, 889 chili di mercurio, 11,01 tonnellate di acido borico e 655.248 tonnellate di anidride carbonica all'anno, un quantitativo, quest'ultimo, paragonabile ad una centrale alimentata da combustibili fossili;
    nelle aree sede di centrali geotermoelettriche, oltre al danno paesaggistico (presenza di strutture esteticamente sgradevoli in aree di interesse naturalistico), si sono verificati casi di danno ambientale e sanitario, connessi all'avvelenamento di importantissime falde idriche potabili che forniscono acqua ad aree limitrofe o distanti e l'immissione di inquinanti tossici nell'atmosfera con conseguente aumento del tasso di mortalità e morbilità fino al 13 per cento nelle popolazioni residenti;
    i danni ambientali e sanitari maggiori sono documentati per impianti che impiegano le ormai antiquate tecnologie flash (scarico di gas e vapori in atmosfera) e per impianti a tecnologia binaria (con reimmissione dei vapori nel sottosuolo) che coinvolgono falde idropotabili (normalmente in collegamento con le falde geotermiche attraverso fratture nelle rocce o camini vulcanici);
    nelle aree sede di tali centrali, non è mai stata effettuata alcuna valutazione riguardante gli impatti sull'economia locale, non è mai stato pubblicato un bilancio idrico e spesso non è stata effettuata, o quantomeno resa pubblica, alcuna valutazione di rischio idrologico, idrogeologico o sismico;
    nonostante negli ultimi anni in Italia siano aumentate esponenzialmente le domande di autorizzazione alla ricerca per lo sfruttamento della risorsa geotermica, non esiste, ad oggi, una zonazione del territorio nazionale che evidenzi le aree di compatibilità in cui possano con ragionevole certezza essere esclusi rischi di sismicità indotta o provocata, di potenziale inquinamento delle falde idropotabili e di inquinamento atmosferico ed acustico, né esiste alcuna forma di tutela per le aree di pregio paesaggistico o di interesse architettonico, culturale e naturalistico: infatti non esistono ancora i nuovi «indirizzi e linee guida», né è stata effettuata alcuna revisione del quadro normativo resosi necessaria per la geotermia elettrica; quindi non possono essere fornite valutazioni scientifiche certe alle istanze di perforazione del sottosuolo in corso di approvazione;
    le stesse regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, con atti rispettivamente del 20 marzo 2014 e 23 aprile 2014, hanno deliberato, in via cautelativa, una moratoria per tutte le attività concernenti la perforazione del sottosuolo, in attesa della definizione di «Indirizzi e Linee Guida» la cui stesura è stata affidata dal Governo ad un gruppo di lavoro recentemente costituito;

impegnano il Governo

   a predisporre attraverso i previsti «indirizzi e linee guida» e la revisione del quadro normativo per la geotermia elettrica una «zonazione» del territorio su basi geologiche, sismotettoniche ed idrogeologiche per identificare le aree che, già individuate dagli strumenti urbanistici come idonee per insediamenti industriali, siano adatte ad ospitare insediamenti geotermici e le aree in cui vietare il rilascio di concessioni di ricerca e la realizzazione di impianti geotermici al fine di evitare potenziali fonti di inquinamento ambientale e pericoli per la salute dei cittadini residenti in tali aree;
   ad assumere iniziative per introdurre dei vincoli alle concessioni di ricerca e alla realizzazione di impianti geotermici in base alla vicinanza di aree di produzioni agricole di qualità;
   a subordinare il rilascio di concessioni ad una valutazione di impatto economico sulle attività produttive locali e alla stesura del bilancio idrico;
   ad adottare una moratoria sugli impianti geotermici, sulle trivellazioni profonde e sui progetti di impianti geotermici, ad eccezione di quelli finalizzati unicamente all'utilizzo diretto del calore, almeno fino alla emanazione da parte del Governo degli «indirizzi e linee guida» e del quadro normativo, che permettano di valutare il rischio ambientale e sismico connesso alle attività antropiche effettuate in profondità, con particolare riferimento agli impianti geotermici pilota attualmente in fase di valutazione di impatto ambientale presso Castel Giorgio (Umbria) e Montenero (Toscana) e agli impianti «flash» in Amiata (Toscana);
   ad assumere iniziative per inserire nella regolamentazione, con opportune penali, l'obbligo della sigillatura del pozzo atta ad evitare la possibilità di scambio tra falde idriche diverse e l'obbligo di evitare il depauperamento della risorsa idrica di falda e di superficie sia in termini quantitativi che qualitativi;
   a considerare nelle linee guida richiamate in premessa, oltre al concetto di rinnovabilità delle fonti energetiche, anche il concetto di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento al chimismo dei fluidi e delle falde;
   a valutare la possibilità di riconsiderare – anche in sede europea – la classificazione delle fonti energetiche effettivamente rinnovabili e meritevoli di incentivazione pubblica, con particolare riferimento alla possibilità di non annoverare più tra esse lo sfruttamento delle acque sotterranee riscaldate da gradienti di temperatura ma solo lo sfruttamento diretto del calore ivi presente;
   a concedere la qualifica di impianto pilota solo ad impianti per cui il contributo di innovazione e sperimentazione sia attestato da specifico brevetto nazionale per il quale venga dimostrato, sulla base di documentate evidenze tecnico-scientifiche, l'impiego di tecniche di coltivazione, di uso diretto del calore o di trasformazione del calore endogeno in energia elettrica migliori in termini ambientali aspetto alle tecniche standard;
   ad assumere iniziative dirette a rivedere la norma contenuta nella legge 9 agosto 2013, n. 98 richiamata in premessa per includere di nuovo le previsioni della «direttiva Seveso» nelle operazioni di trivellazione ed esercizio degli impianti geotermici pilota, con particolare riferimento alla prevenzione di incidenti rilevanti ed all'assenza ex lege dei requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali o frequentate dal pubblico;
   ad assumere iniziative dirette ad armonizzare i diversi regimi di incentivazione attualmente vigenti per gli impianti geotermici pilota e quelli ad autorizzazione regionale utilizzanti le stesse tecnologie;
   ad assumere iniziative dirette a subordinare il rilascio delle concessioni alla stipula di una polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni all'ambiente, alla salute pubblica e alle attività produttive circostanti;
   a prevedere nella fase prerealizzativa un pieno coinvolgimento delle amministrazioni e delle popolazione locali nel processo decisionale favorendo l'eventuale applicazione del principio di precauzione;
   ad assumere iniziative normative affinché siano favoriti processi secondo cui le amministrazioni comunali coinvolte possano entrare nella compagine societaria al fine di mantenere un controllo pubblico sugli impianti;
   ad assumere iniziative normative affinché per gli impianti già a regime e per quelli che eventualmente verranno realizzati sia previsto (pena la sospensione della concessione) un sistema di controlli ambientali effettuati dalla competente Agenzia Regionale per la Protezione ambientale, a spese del concessionario, volti a verificare (pena la sospensione della concessione) che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del decreto legislativo n. 31 del 2001, che le altre matrici ambientali non risultino contaminate e che la sismicità non aumenti significativamente prevedendo anche che i risultati dei controlli e dei monitoraggi supplementari siano divulgati al pubblico entro 15 giorni per il tramite dei siti WEB del gestore, dell'autorità ambito e dell'agenzia ambientale competente per quel territorio.
(7-00530) «Segoni, Daga, Zolezzi, Vallascas, Da Villa, De Rosa, Busto, Mannino, Terzoni, Micillo, Massimiliano Bernini, Artini, Crippa, Prodani, Della Valle, Fantinati, Mucci, Tofalo».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

consumo alimentare

studio d'impatto

protezione dell'ambiente