ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00511

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 324 del 04/11/2014
Abbinamenti
Atto 7/00781 abbinato in data 26/10/2016
Atto 7/00799 abbinato in data 26/10/2016
Atto 7/01091 abbinato in data 26/10/2016
Atto 7/01117 abbinato in data 26/10/2016
Atto 7/01133 abbinato in data 18/01/2017
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00217
Firmatari
Primo firmatario: PLANGGER ALBRECHT
Gruppo: MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Data firma: 04/11/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
PILI MAURO MISTO-ALTRE COMPONENTI DEL GRUPPO 04/11/2014


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Stato iter:
18/01/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 26/10/2016
PILI MAURO MISTO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 26/10/2016
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
MUCCI MARA MISTO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/01/2017
FIANO EMANUELE PARTITO DEMOCRATICO
RIZZETTO WALTER FRATELLI D'ITALIA-ALLEANZA NAZIONALE
COZZOLINO EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE
PILI MAURO MISTO
MENORELLO DOMENICO CIVICI E INNOVATORI
TURCO TANCREDI MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-POSSIBILE
 
INTERVENTO GOVERNO 18/01/2017
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 18/01/2017
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
 
PARERE GOVERNO 18/01/2017
BOCCI GIANPIERO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

ATTO MODIFICATO IL 26/10/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 26/10/2016

DISCUSSIONE IL 26/10/2016

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 26/10/2016

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 18/01/2017

DISCUSSIONE IL 18/01/2017

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 18/01/2017

ACCOLTO IL 18/01/2017

PARERE GOVERNO IL 18/01/2017

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 18/01/2017

CONCLUSO IL 18/01/2017

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00511
presentato da
PLANGGER Albrecht
testo presentato
Martedì 4 novembre 2014
modificato
Mercoledì 26 ottobre 2016, seduta n. 699

   La I Commissione,
   premesso che:
    il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è senza dubbio alcuno un'organizzazione capillare con i suoi 377 distaccamenti permanenti e le sue 219 sedi di distaccamenti gestiti dal personale volontario;
    ad oggi il contingente permanente consta di oltre 31.600 unità, e i vigili del fuoco volontari attivi sono circa 20.000, su una base di 100.000 iscritti nelle liste, mentre sono 65.000 i richiami di 20 giorni che vengono programmati ogni anno con il loro contributo, garantendo così la funzionalità del Corpo nell'intero territorio nazionale e la funzionalità dei comandi provinciali;
    il Corpo secondo le stime che il Ministro dell'interno pro tempore aveva reso in audizione alla I Commissione affari istituzionali della Camera dei deputati il 14 aprile 2011, soffre di una sottodotazione che allora era stata quantificata in 3.000 unità;
    ad oggi, le carenze sono di maggiore entità a seguito del blocco del turn over che si è protratto negli anni 2011 e 2012 e che solo in parte è stato sbloccato per l'anno 2013. Alle 3.000 unità indicate dal Ministro andrebbero aggiunte le 10.000 unità stabilite nel programma ministeriale «Soccorso Italia in 20 minuti» che prevede l'apertura nel territorio nazionale di nuovi distaccamenti volontari, proprio per garantire un soccorso più immediato e capillare;
    il vigile del fuoco discontinuo svolge un'attività retribuita, rappresentando un'eccezione all'impianto normativo italiano sul volontariato: infatti il vigile del fuoco volontario percepisce un corrispettivo in denaro per l'attività prestata con modalità simili e di entità pari a una retribuzione;
    nonostante questo, il richiamo in servizio del personale volontario – e soprattutto discontinuo – dei vigili del fuoco non costituisce rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha introdotto la lettera c-bis) tra le esclusioni nel campo di applicazione della normativa sui contratti a tempo determinato del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES»;
    si tratta di una norma altamente lesiva dei diritti dei volontari dei vigili del fuoco e che tende a eludere, per via normativa, la corretta applicazione non solo del diritto del lavoro, ma anche dei più elementari diritti di non discriminazione e di pari trattamento tra lavoratori sanciti dal diritto europeo e costituzionale;
    alcuni tribunali, infatti, stanno riconoscendo giudizialmente ai vigili del fuoco discontinui il diritto a ottenere il riconoscimento per intero di tutte le voci di indennità previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) del comparto dei vigili del fuoco, nonché il trattamento di fine rapporto (TFR);
    oltre che un danno erariale per lo Stato, che è condannato a risarcire le vittime della discriminazione nonché a pagare le spese del giudizio, è anche un danno di immagine per il Ministero dell'interno, che deve soccombere in giudizio in una causa che riguarda la tutela dei diritti e della dignità dei lavoratori, obiettivo che dovrebbe essere una priorità per le istituzioni;
    il quadro normativo complessivo, inoltre, risulta essere contraddittorio a dimostrazione che non regge la tesi sostenuta dalla citata lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001;
    si prevede, nel suddetto quadro normativo, per il vigile del fuoco discontinuo il passaggio dallo stato (eventualmente presente) di disoccupato a quello di occupato negli elenchi dell'ufficio del collocamento pubblico, per il periodo del richiamo in servizio;
    è proprio sulla base dei giorni di contribuzione quali vigili del fuoco discontinui, che si accede alla liquidazione della disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti;
    occorre chiudere definitivamente con una positiva soluzione il deprimente problema del precariato nei vigili del fuoco;
    il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha realizzato uno sforzo straordinario per sopperire, nonostante le decrescenti risorse finanziarie, alla cronica carenza di personale, utilizzando da decenni una forte componente di personale precario, costituito dai vigili del fuoco cosiddetti discontinui, figura strategica del Corpo nazionale, pur essendo privi di un contratto a tempo indeterminato e non potendo essere richiamati in servizio per più di 14 giorni consecutivi, per un massimo di 160 giorni l'anno;
    queste professionalità, infatti, vengono frequentemente richiamate in servizio per colmare le cosiddette carenze di organico, garantiscono l'operatività dei comandi provinciali integrando le squadre di intervento e spesso sono utilizzati per svolgere attività di ordinaria amministrazione o attività amministrative all'interno dei comandi;
    la legge n. 183 del 2011, che ha introdotto al decreto legislativo n. 368 del 2001 una lettera c-bis) con la quale si è stabilito che «i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione», è stata confermata nel 2015, con il decreto legislativo n. 81, articolo 29, comma 1, lettera c), determinando per i discontinui la perdita, su un piano formale ma non sostanziale, dello status di precari: quando prestano servizio attivo, percepiscono infatti una regolare busta paga dal Ministero dell'economia e delle finanze, hanno gli stessi doveri e compiti del personale con rapporto fisso e continuativo e riconosciuto il pagamento del TFR, grazie ad alcune sentenze di Stato;
    per effetto dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che vuole precludere la possibilità di inquadrare i vigili del fuoco discontinui come lavoratori precari della pubblica amministrazione, si vorrebbe sottrarre la disciplina dei richiami dal quadro delle tutele contro l'illecita reiterazione dei contratti a termine nella pubblica amministrazione;
    appare di fondamentale importanza sottolineare la necessità di procedere ad una chiara suddivisione tra il personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza, da inserirsi in un apposito albo dei volontari, e il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali che, sia pure in modo discontinuo, svolge funzioni in tutto e per tutto equiparate a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato. Le funzioni cosiddette «volontarie», al pari di quanto avviene per i volontari della protezione civile, sono svolte da chi ha dichiarato la disponibilità a prestare la propria opera al servizio della comunità in caso di emergenza;
    non c’è dubbio che sia giunto il momento di affrontare in modo complessivo e strutturale il fenomeno del precariato anche all'interno del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviando un percorso progressivo che possa, da un lato, stabilizzare il maggior numero possibile di discontinui, e, dall'altro, individuare percorsi di valorizzazione delle esperienze acquisite per tutti coloro che non possano partecipare alle prove concorsuali;
    a livello comunitario potrebbe essere valutata criticamente la distinzione tra vigili del fuoco cosiddetti «discontinui» e vigili del fuoco professionali, considerato che i discontinui svolgono le medesime mansioni dei vigili del fuoco professionali, ricevono lo stesso trattamento economico e sono egualmente sottoposti al potere disciplinare dell'amministrazione datrice di lavoro;
    Governo e Parlamento devono, dunque, adottare misure per la stabilizzazione di tale categoria di lavoratori;
    occorrerebbe prevedere inoltre un innalzamento del limite di età per partecipare ai concorsi pubblici per tale categoria;
    la possibilità di innalzare l'età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco andrebbe valutata anche alla luce dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – richiamata dai Trattati – che dispone il divieto di qualsiasi forma di discriminazione fondata «, in particolare, su... (omissis) l'età ...», nonché alla luce della sentenza della Corte di giustizia europea del 13 novembre 2014, causa C-416/13. L’iter della selezione concorsuale prevede già il superamento di «prove fisiche rigorose ed eliminatorie», sufficienti a raggiungere l'obiettivo di garantire piena operatività ai Corpi di polizia. In assenza, quindi, di una ragionevole giustificazione, le norme che impongono un limite d'età all'accesso ai concorsi realizzano, secondo la Corte, una manifesta disparità di trattamento basata sull'età. La sentenza della Corte di giustizia europea del 13 novembre 2014, dovrebbe indurre il nostro Paese a superare l'attuale impostazione, adeguandola all'orientamento della Corte, coerente con i principi europei consentendo comunque il raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;
    sarebbe poi da valutare l'impiego di personale non più operativo in servizi ausiliari e di supporto; il transito all'interno del Corpo di personale non operativo, dichiarato non più idoneo ad espletare il servizio da pompiere, tutelerebbe anche questo personale, attraverso l'assunzione nel supporto tecnico, correlato all'attività di soccorso, per il quale non è necessario avere l'idoneità al soccorso per la funzionalità del servizio. Nel passato le richieste di professionalità correlata all'attività di soccorso di alcuni comandi sono state coperte attraverso l'assunzione dall’ex ufficio di collocamento. Si consideri che l'assunzione di personale non operativo, determinerebbe una vera e propria macchina di lavoro all'interno dei Comandi Provinciali: si potrebbe utilizzare per la manutenzione dei mezzi, che oggi viene effettuata da aziende esterne, con relativi costi esorbitanti per le casse statali; si potrebbe utilizzare per la manutenzione ordinaria dei presidi dei vigili del fuoco, ad esempio figure quali muratori, idraulici, elettricisti e altri. Queste figure, oltre a garantire un enorme risparmio di risorse, ridurrebbero notevolmente i tempi di attesa per la manutenzione, oggi gravati da pesanti lungaggini burocratiche dovute anche alle gare di appalto e altro,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per la soppressione dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2015 eliminando così la previsione che i richiamati in servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco non abbiano rapporti di impiego con l'amministrazione;
   a prevedere un incremento pari ad almeno il 10 per cento dei posti riservati ai volontari richiamati in servizio del CNVVF, nell'ambito del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di Vigile del fuoco, anche stabilendo a favore di questa categoria un limite di età maggiormente flessibile, alla luce dell'esperienza maturata sul campo;
   ad introdurre una riserva di posti, pari ad almeno il 10 per cento, in tutti gli altri concorsi che prevedano l'accesso dall'esterno ai vari ruoli del CNVVF, a favore del personale volontario richiamato in servizio dei vigili del fuoco con il possesso dei requisiti previsti;
   a valutare la possibilità che una parte di questo personale, già professionalmente preparato, venga ricollocato all'interno di enti statali, regionali o comunali;
   a valutare la possibilità che una parte di questo personale, già professionalmente preparato, venga assunto dalla protezione civile nazionale o regionale, istituendo così dei nuclei specializzati, in grado di affiancare effettivamente in alcune circostanze il personale del CNVVF prevedendo questa possibilità in particolare per tutto quel personale che per vari motivi non potrà far parte di nuove procedure di stabilizzazione, posto che l'esperienza acquisita sul campo potrebbe essere utile per le conoscenze del territorio e per le tecniche di soccorso non difformi tra protezione civile e CNVVF;
   ad assumere iniziative per prevedere che il personale volontario richiamato in servizio del CNVVF, alla luce dell'alto livello di professionalità conseguito, se inserito nell'elenco dei centri dell'impiego, possa fruire di una specifica prelazione, creando di fatto una categoria specifica, con incentivi fiscali per le aziende che assumono tale personale con periodi crescenti in funzione degli anni di servizio o di iscrizione all'albo, per l'accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti da impiegare in servizi ausiliari e di supporto, come ad esempio nel caso di officine specializzate e controllo negli accessi;
   a valutare la possibilità di promuovere una formazione mirata per quei soggetti che, per cause oggettive (ad esempio, motivi di salute), sarebbe più difficile stabilizzare nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e che invece potrebbero utilmente essere re-impiegati in servizi ausiliari e di supporto, anche alla luce dell'esperienza maturata;
   ad assumere iniziative per garantire, prima di qualsiasi nuova procedura selettiva da bandire, la stabilizzazione di tutto il personale precario e discontinuo al fine di cancellare la piaga del precariato;
   a bandire quanto prima una stabilizzazione di tutto il personale precario senza limiti di età che alla data del 31 dicembre 2016 abbia effettuato da almeno 3 anni il corso 120 ore o il servizio militare di leva e che abbia dalla data di decreto effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi;
   a valutare, nell'ambito del processo di stabilizzazione, di assumere iniziative volte a destinare a tale finalità:
    a) 100 milioni di euro per quote tasse aeroportuali in favore del CNVVF (impiegabili solo per il personale) non versate da Enac, come da sentenza Tar;
    b) 30 milioni di euro annuali per quote tasse aeroportuali in favore del CNVVF (impiegabili solo per il personale);
    c) le maggiori entrate derivanti dall'aumento, a decorrere dal 1o giugno 2017, disposto con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote delle imposte sulla vendita di autovetture di lusso e dalla dismissione degli aerei Piaggio in forza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 300 milioni di euro annui;
    d) parte delle maggiori entrate previste dalla voluntary disclosure (rientro dei capitali all'estero), perché il frutto dell'evasione fiscale rientrato «volontariamente» sia utilizzato a fini sociali (come dovrebbe essere anche per i beni sequestrati alla mafia).
(7-00511) «Plangger, Pili».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione civile

sentenza della Corte CE

contratto di lavoro