Legislatura: 17Seduta di annuncio: 303 del 06/10/2014
Primo firmatario: DA VILLA MARCO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 06/10/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PARENTELA PAOLO MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2014 L'ABBATE GIUSEPPE MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2014 LUPO LOREDANA MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2014 BENEDETTI SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2014 GALLINELLA FILIPPO MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2014 GAGNARLI CHIARA MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2014 BERNINI MASSIMILIANO MOVIMENTO 5 STELLE 06/10/2014 GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 20/11/2014
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 20/11/2014
La X Commissione,
premesso che:
conoscere la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento di un prodotto alimentare consente alle autorità di controllo di attivare facilmente le azioni correttive utili a mitigare il rischio per la salute pubblica;
l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento, oltre ad avere una funzione importante per la sanità pubblica, è una informazione essenziale per i consumatori i quali sempre più spesso scelgono i prodotti da acquistare non soltanto valutando ragioni economiche ma anche in base a legittime motivazioni «etiche», laddove, in nome del valore del lavoro, si preferisca un dato prodotto, piuttosto che un altro, per sostenere l'occupazione locale o favorire la crescita di un dato territorio;
la direttiva 2000/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, non prescrive l'indicazione obbligatoria in etichetta della sede dello stabilimento;
è pertanto facoltà degli Stati membri aggiungere eventuali altre prescrizioni nazionali, da applicarsi sui prodotti commercializzati sui loro territori. A tal fine, i Governi dei Paesi aderenti sono tenuti a notificare le norme nazionali alla Commissione europea la quale, a sua volta, verifica la loro compatibilità con l’«acquis communautaire»;
il Governo italiano, dopo avere ottenuto il nulla osta dalla Commissione europea in quanto giustificato dall'esigenza di garantire l'efficace gestione delle crisi, ha reso obbligatoria l'indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento;
il regolamento (UE) n. 1169/2011, nel ridefinire le regole comuni in tema d'informazione al consumatore per i prodotti alimentari, ha confermato la possibilità per gli Stati membri di aggiungere prescrizioni nazionali ulteriori, da applicarsi sui prodotti commercializzati sui loro territori (capitolo 6);
allo stato attuale il decreto legislativo n. 109 del 1992 è ancora applicabile, in Italia, fino a sua formale abrogazione e dunque, in linea teorica, l'indicazione della sede dello stabilimento rimane obbligatoria per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia;
a decorrere dal 14 dicembre 2014 – data di formale applicazione di gran parte del regolamento (UE) n. 1169/11 – tuttavia, la prescrizione italiana della sede dello stabilimento potrà essere mantenuta solo a condizione che il Governo italiano provveda alla notifica di tale norma all'Esecutivo comunitario, ai sensi del regolamento predetto;
ad oggi non risulta che il Ministero dello sviluppo economico abbia inoltrato ai competenti servizi della Commissione europea la notifica in parola,
impegna il Governo
a procedere con urgenza, e comunque entro il 14 dicembre 2014, a notificare alla Commissione europea la volontà di mantenere alcune informazioni supplementari, in particolare l'obbligo di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produzione o confezionamento per i prodotti alimentari realizzati e commercializzati in Italia.
(7-00484) «Da Villa, Parentela, L'Abbate, Lupo, Benedetti, Gallinella, Gagnarli, Massimiliano Bernini, Grande».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):informazione del consumatore
protezione del consumatore
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