Legislatura: 17Seduta di annuncio: 300 del 01/10/2014
Primo firmatario: DELLA VALLE IVAN
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 30/09/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 24/09/2015 DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO PARLAMENTARE 24/09/2015 TARANTO LUIGI PARTITO DEMOCRATICO ALLASIA STEFANO LEGA NORD E AUTONOMIE - LEGA DEI POPOLI - NOI CON SALVINI INTERVENTO PARLAMENTARE 20/10/2015 TARANTO LUIGI PARTITO DEMOCRATICO DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE VICO LUDOVICO PARTITO DEMOCRATICO CRIPPA DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO PARLAMENTARE 28/10/2015 DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO POLIDORI CATIA FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE PARERE GOVERNO 03/11/2015 VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) INTERVENTO PARLAMENTARE 03/11/2015 DELLA VALLE IVAN MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO GOVERNO 03/11/2015 VICARI SIMONA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO) INTERVENTO PARLAMENTARE 03/11/2015 DA VILLA MARCO MOVIMENTO 5 STELLE DICHIARAZIONE VOTO 03/11/2015 BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO
DISCUSSIONE IL 24/09/2015
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 24/09/2015
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 20/10/2015
DISCUSSIONE IL 20/10/2015
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 20/10/2015
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 28/10/2015
DISCUSSIONE IL 28/10/2015
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 28/10/2015
IN PARTE ACCOLTO E IN PARTE NON ACCOLTO IL 03/11/2015
PARERE GOVERNO IL 03/11/2015
DISCUSSIONE IL 03/11/2015
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 03/11/2015
VOTATO PER PARTI IL 03/11/2015
IN PARTE APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 03/11/2015
CONCLUSO IL 03/11/2015
La X Commissione,
premesso che:
la direttiva 2006/123/ CE, in materia di servizi del mercato interno meglio nota come «direttiva Bolkestein», reca disposizioni miranti a regolamentare la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri e la libertà di stabilimento delle attività economiche di servizi;
il suindicato provvedimento, recepito definitivamente dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si configura come una direttiva-quadro, che dispone norme di portata generale nonché princìpi operativi, riconoscendo ai singoli Stati membri le modalità nonché i tempi di applicazione degli stessi;
in particolare, le disposizioni in questione con l'obiettivo di salvaguardare l'impatto del commercio ambulante sulle aree pubbliche, introducono significativi limiti all'eccesso e all'operatività nel settore, basato sul principio della disponibilità di suolo pubblico destinata dagli strumenti urbanistici all'esercizio dell'attività stessa;
all'articolo 16 il provvedimento irrigidisce il sistema autorizzatorio, in particolare al comma 4 non viene riconosciuta la dinamica di proroga automatica ai titoli autorizzatori scaduti, creando delle oggettive difficoltà operative agli oltre 160.000 operatori ambulanti e microimprese operanti nel settore l'articolo suindicato; esso però interviene su una disciplina già ampiamente regolamentata, introducendo un ulteriore limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili sullo stesso mercato o fiera;
in particolare, emergerebbero criticità conseguenti all'equiparazione tra la nozione di «risorse naturali», citata dal suindicato articolo, e «posteggi in aree di mercato», tali da compromettere le possibilità e l'operatività degli operatori del commercio ambulante. Infatti il decreto interpreta il suolo pubblico concesso per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, come rientrante nella nozione di «risorse naturali»;
alle suindicate criticità si aggiungono ulteriori relative al portato dell'articolo 70, comma 1, del medesimo provvedimento, in materia di riconoscimento di titoli autorizzatori alle società di capitali operanti nel settore del commercio ambulante;
fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010, la normativa italiana in materia riconosceva specifiche forme di tutela alle piccole imprese a conduzione familiare, riservando il settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, alle imprese individuali e alle società di persone, evitando in tal modo una oggettiva quanto deprecabile sperequazione – finanziaria, fiscale ed operativa – tra operatori del medesimo settore;
le disposizioni in materia di regolamentazione del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche introdotte dalla direttiva suindicata, creano un’impasse normativa rispetto a quanto già sancito dalla normativa nazionale e regionale in materia, segnatamente sul versante della tutela delle piccole imprese, della chiarezza delle procedure operative e autorizzative e del rapporto con gli enti locali,
impegna il Governo:
ad utilizzare, in sede di Unione europea, tutti gli strumenti idonei al fine di escludere dalla «direttiva Bolkestein» gli operatori ambulanti e le microimprese operanti nel settore che rappresentano il tessuto tradizionale socio-economico dell'Italia;
ad assumere le necessarie iniziative dirette a modificare l'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010 al fine di prevedere che l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche sia riservata esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone.
(7-00475) «Della Valle».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):libera prestazione di servizi
libera circolazione delle merci
riconoscimento dei diplomi