Legislatura: 17Seduta di annuncio: 296 del 23/09/2014
Primo firmatario: PRATAVIERA EMANUELE
Gruppo: LEGA NORD E AUTONOMIE
Data firma: 23/09/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma FEDRIGA MASSIMILIANO LEGA NORD E AUTONOMIE 23/09/2014 SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE 25/09/2014
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Partecipanti allo svolgimento/discussione INTERVENTO PARLAMENTARE 25/09/2014 RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE ILLUSTRAZIONE 25/09/2014 SIMONETTI ROBERTO LEGA NORD E AUTONOMIE INTERVENTO GOVERNO 25/09/2014 CASSANO MASSIMO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) INTERVENTO PARLAMENTARE 25/09/2014 COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO PARLAMENTARE 09/10/2014 TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE DAMIANO CESARE PARTITO DEMOCRATICO ILLUSTRAZIONE 15/10/2014 BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO INTERVENTO PARLAMENTARE 15/10/2014 PRATAVIERA EMANUELE LEGA NORD E AUTONOMIE TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO ILLUSTRAZIONE 30/10/2014 BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO PARERE GOVERNO 30/10/2014 BELLANOVA TERESA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 25/09/2014
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/09/2014
DISCUSSIONE IL 25/09/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/09/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 09/10/2014
DISCUSSIONE IL 09/10/2014
DISCUSSIONE IL 15/10/2014
RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/10/2014
DISCUSSIONE IL 30/10/2014
ACCOLTO IL 30/10/2014
PARERE GOVERNO IL 30/10/2014
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 30/10/2014
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 30/10/2014
CONCLUSO IL 30/10/2014
L'XI Commissione,
premesso che:
è questione annosa quella del riconoscimento di benefici previdenziali in favore dei lavoratori impegnati in attività usuranti;
tale normativa, infatti, trae origine nel 1993, con il decreto legislativo n. 374 del 1993, allo scopo di attenuare l'innalzamento dell'età per il pensionamento di vecchiaia stabilito dalla riforma Amato (decreto legislativo n. 503 del 1992) ed è stata successivamente modificata ed integrata dalla legge di riforma pensionistica Dini (legge n. 335 del 1995), la quale rinviava tuttavia ad una proposta congiunta delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale l'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e la determinazione delle modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile;
proprio la mancanza di proposte da parte delle organizzazioni sindacali ed il mancato accordo tra datori di lavoro e sindacati sulla ripartizione della copertura dell'onere (che la legge istitutiva aveva addebitato sia ai datori di lavoro che ai lavoratori) ha impedito per anni l'applicazione della norma, se non in via transitoria. Per l'elencazione e l'individuazione delle mansioni particolarmente usuranti, infatti, si è dovuto attendere il decreto ministeriale 19 maggio 1999 (cosiddetto «Decreto Salvi») e per l'attuazione del beneficio – sia pure in via provvisoria, la legge finanziaria per il 2001 (articolo 78, comma 8, legge n. 388 del 2000);
successivamente, la legge n. 247 del 2007 (cosiddetto protocollo Welfare) ha integrato l'elenco delle mansioni individuate con il decreto del 1999, includendo anche i lavoratori notturni, i lavoratori addetti alle linee a catena ed i conducenti di mezzi pesanti adibiti a trasporto pubblico di persone, fino ad arrivare al decreto legislativo n. 67 del 2011 (attuativo della legge n. 183 del 2010) che ha definito:
a) la platea dei soggetti interessati dal beneficio;
b) i requisiti richiesti per accedere al beneficio pensionistico (ovvero fino al 2017 l'impegno in attività usurante per almeno 7 anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa e a decorrere dal 2018 per un periodo temporale pari alla metà dell'intera vita lavorativa) e la riduzione di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2013 (con un regime transitorio per il periodo 2008-2012);
c) le modalità di presentazione della domanda per l'accesso al beneficio;
d) una clausola di salvaguardia volta a garantire il rispetto dei limiti di spesa, prevedendo il differimento della decorrenza dei trattamenti, in ragione della data di maturazioni dei requisiti, qualora si verifichino scostamenti tra il numero delle domande presentate e le risorse stanziate;
i nuovi requisiti pensionistici introdotti dall'articolo 24, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011) (cosiddetta Riforma Fornero) hanno colpito duramente anche i lavoratori impegnati in attività usuranti che si son visti ridurre considerevolmente la portata dei benefici previdenziali finalmente riconosciuti dopo tanto attendere;
nella fattispecie la riforma Fornero ha anticipato il regime transitorio al 2011, prevedendo, con decorrenza 1o gennaio 2012 che il pensionamento avvenga non più con il riconoscimento dell'anticipo di tre anni, bensì con il sistema delle quote di cui alla Tabella B contenuta nell'Allegato 1 della legge n. 247 del 2007 e relativa applicazione del meccanismo delle finestre mobili,
impegna il Governo:
ad adottare con urgenza le opportune iniziative per l'applicazione ai lavoratori impiegati in attività usuranti dei requisiti agevolati per l'accesso anticipato al pensionamento previgenti all'entrata in vigore dell'articolo 24, comma 17, del decreto-legge n. 201 del 2011;
ad assumere iniziative per estendere la normativa di cui in premessa anche ai lavoratori del settore marittimo esclusi dalle forme di tutela legislativa per esposizione all'amianto di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 2004.
(7-00464) «Prataviera, Fedriga, Simonetti».
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):trasporto viaggiatori
vita lavorativa
pensionamento anticipato