Legislatura: 17Seduta di annuncio: 265 del 16/07/2014
Primo firmatario: ALBERTI FERDINANDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 16/07/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2014 VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2014 RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 16/07/2014
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Partecipanti allo svolgimento/discussione INTERVENTO PARLAMENTARE 17/07/2014 CAPEZZONE DANIELE FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE FRAGOMELI GIAN MARIO PARTITO DEMOCRATICO ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE INTERVENTO GOVERNO 17/07/2014 ZANETTI ENRICO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE) INTERVENTO PARLAMENTARE 17/07/2014 CAUSI MARCO PARTITO DEMOCRATICO PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 17/07/2014
DISCUSSIONE IL 17/07/2014
ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/07/2014
APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 17/07/2014
CONCLUSO IL 17/07/2014
La VI Commissione,
premesso che:
con la circolare dell'Agenzia delle entrate 19 dicembre 2013, n. 36/E, si chiariscono le modalità con cui sono rilevati – ai fini delle imposte dirette e dell'IVA – gli incentivi erogati ai titolari di impianti di energia da fonti rinnovabili e si inquadrano in ambito catastale gli impianti di tipo fotovoltaico, ponendo particolare attenzione alla questione della qualificazione mobiliare o immobiliare di tali impianti e alle conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria;
tale circolare prevede che, ai fini del censimento in catasto, non rilevi esclusivamente la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che tali impianti possano essere posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di adattamento;
la citata circolare n. 36/E stabilisce inoltre che con riferimento alle installazioni fotovoltaiche poste su edifici ed a quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili e che è necessario procedere, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, alla rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare a cui risulta integrato, solo quando l'impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 per cento o superiore;
non hanno, pertanto, autonoma rilevanza catastale, e costituiscono semplici pertinenze delle unità immobiliari, le porzioni di immobili ospitanti gli impianti di produzione di energia di modesta entità, in termini dimensionali e di potenza, come, ad esempio, quelli destinati prevalentemente ai consumi domestici. In particolare, non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto, né come unità immobiliare autonoma, né come variazione della stessa (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell'impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti:
a) la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso;
b) la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall'impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano;
c) per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall'intera area destinata all'intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall'altezza relativa all'asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28;
dalle indicazioni riportate nella circolare n. 36/E diventa evidente come gli impianti fotovoltaici con potenza nominale superiore ai 3 kW ed il cui valore superi il 15 per cento della rendita catastale dell'immobile che alimentano, vengano considerati una miglioria dell'immobile stesso e che, in tal modo, i proprietari dei suddetti immobili si vedono obbligati ad aggiornare la rendita catastale con conseguenti aumenti degli importi dovuti per Irpef, IUC;
vanno altresì considerate le nuove condizioni relative alla diminuzione della percentuale di ammortamento annuo degli investimenti inerenti la collocazione di impianti fotovoltaici equiparati a beni immobili che passa dal 9 per cento (ammortamento per i beni mobili) al 4 per cento: tale variazione si traduce in una evidente dilatazione dei tempi di recupero dell'investimento per le persone che hanno voluto investire nelle energie rinnovabili;
a ciò si aggiunga la considerazione che, come disposto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, gli ammortamenti delle macchine legate alla produzione di energia hanno valori percentuali assai superiori al 4 per cento;
infine, nella risposta all'interrogazione in Commissione n. 5-02689 del 30 aprile 2014 il Governo ha condiviso l'opportunità di introdurre una previsione normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi;
deve essere evitato il pericolo di penalizzare gli investimenti in energie rinnovabili con aumenti impositivi e decurtazione degli incentivi ad investire, che producono benefici per l'ambiente riducendo il consumo delle risorse naturali,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative dirette a rivedere la normativa recante l'obbligo di variazione della rendita catastale dell'immobile, nel caso in cui l'installazione di un impianto fotovoltaico sia realizzata sulla copertura di edifici al fine di mantenere l'incentivo alla realizzazione di molteplici punti di produzione di energia «pulita» catalogabili come installazioni esenti dall'obbligo di accatastamento;
ad assumere un'iniziativa normativa che contempli una specifica aliquota di ammortamento per gli impianti fotovoltaici, prevedendo un unico coefficiente, a prescindere dalla natura mobiliare o immobiliare degli stessi, da valutare a seguito di uno studio specifico da parte dell'ente preposto sentiti anche gli operatori del settore.
(7-00416) «Alberti, Pesco, Villarosa, Ruocco».
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