ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00359

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 222 del 05/05/2014
Firmatari
Primo firmatario: ZAN ALESSANDRO
Gruppo: SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA'
Data firma: 05/05/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZARATTI FILIBERTO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 05/05/2014
PELLEGRINO SERENA SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 05/05/2014
PAGLIA GIOVANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 05/05/2014
MELILLA GIANNI SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 05/05/2014
FERRARA FRANCESCO DETTO CICCIO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' 05/05/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VIII COMMISSIONE (AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00359
presentato da
ZAN Alessandro
testo di
Lunedì 5 maggio 2014, seduta n. 222

   Le Commissioni VIII e X,
   premesso che:
    in seguito al grave evento sismico che, nel maggio 2012, ha devastato parte del territorio dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto, il capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, dottor Franco Gabrielli, su proposta del Presidente della regione Emilia Romagna, Vasco Errani, in qualità di commissario delegato, istituiva una commissione composta di autorevoli scienziati (e segnatamente, l’International Commission on Hydrocarbon Exploration and Seismicity in the Emilia Region, cosiddetta «Commissione Ichese»), con il compito di valutare le possibili relazioni fra attività di esplorazione per idrocarburi e aumento dell'attività sismica nell'area interessata;
    tale Commissione si è espressa nel mese di febbraio 2014 con il «Report on the Hydrocarbon Exploration and Seismicity in Emilia Region» (cosiddetto «Rapporto Ichese») e, nell'ambito delle proprie conclusioni, ha rilevato che: «non è possibile provare e però neanche escludere che le azioni di sfruttamento del sottosuolo in atto, in prossimità dell'area colpita dalla sequenza sismica del 2012, abbiano contribuito ad “innescare” l'attività sismica registrata in Emilia nel 2012»;
    tale Commissione ha, inoltre, evidenziato come «la sismicità indotta e innescata dalle attività umane sia un campo di studio in rapido sviluppo, sebbene lo stato attuale delle conoscenze, e in particolare la mancanza di esperienza in Italia, non permetta l'elaborazione di protocolli di azione prontamente disponibili per la gestione del rischio sismico»;
    la politica Europea in materia ambientale è fondata sul principio di precauzione ai sensi dell'articolo 191 del Trattato che viene declinato, dalla Comunicazione esplicativa della Commissione europea del febbraio del 2000 (cfr. Comunicazione COM (2000) 01) come una strategia di gestione del rischio nei casi in cui si evidenzino indicazioni di effetti negativi sull'ambiente o sulla salute degli essere umani e i dati disponibili non consentano una valutazione completa del rischio; in particolare l'applicazione del principio richiede l'identificazione dei rischi potenziali, una valutazione scientifica realizzata in modo rigoroso e completo sulla base di tutti i dati esistenti e la mancanza di una certezza scientifica che permetta di escludere ragionevolmente la presenza dei rischi identificati;
    la giunta regionale dell'Emilia Romagna, già con la delibera 706/2013, richiamandosi al suddetto principio di precauzione, aveva disposto la sospensione «di qualsiasi decisione in merito ai progetti di ricerca e coltivazione idrocarburi che riguardino i territori colpiti dal sisma [...] fino a che non sarà noto l'esito della Commissione tecnico-scientifica»;
    in data 15 aprile 2014, l'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna, sentita la comunicazione della giunta regionale sugli esiti del lavoro della Commissione Ichese e considerata la necessità di approfondire i contenuti del lavoro e di partecipare all'elaborazione già in atto di ulteriori strumenti di indagine, ha valutato positivamente la proposta della giunta regionale di estendere a tutto il territorio della regione la sospensione di nuove attività di ricerca e sfruttamento del sottosuolo, chiedendo che, di concerto con i Ministeri competenti, venga data rigorosa attuazione alle linee guida, in corso di elaborazione, sul controllo e monitoraggio degli impianti già operanti, prevedendo la revoca della concessione in caso di rischio accertato. Inoltre, ritenendo necessario che la regione Emilia-Romagna chieda alle istituzioni nazionali di applicare questi strumenti in tutto il Paese ha impegnato la Commissione III «territorio, ambiente, mobilità» ha proseguire l'approfondimento in sede istituzionale finalizzato a future ulteriori decisioni;
    in buona sostanza, è stata quindi avanzata la richiesta di prevedere, di fatto, una moratoria su tutti i nuovi progetti estrattivi, almeno fino alla pubblicazione delle conclusioni delle ulteriori indagini messe in campo dal Gruppo di lavoro costituito il 27 febbraio 2014 presso il Ministero dello sviluppo economico in stretta relazione con la regione Emilia Romagna;
    si segnala, inoltre, che in data 18 settembre 2013 la Commissione VIII ha approvato la risoluzione 8-00012 a firma Zaratti, Zan, Pellegrino, Realacci, Iannuzzi, Borghi, Arlotti, Carrescia, Sanna, Cominelli, Zardini, Mariani, Morassut, Daga, Busto, Mazzoli, Gadda, Grimoldi, Castiello, Pastorelli, Matarrese, Zolezzi, De Rosa, Tofalo, Distaso, Decaro, che impegna il Governo ad a escludere l'utilizzo della fratturazione idraulica nel territorio italiano. Per fracking o fratturazione idraulica si intende la tecnica di estrazione di idrocarburi, come il petrolio ed il gas naturale conosciuto come shale gas, dalle rocce mediante l'iniezione ad alta pressione di acqua ed altri reagenti chimici nel sottosuolo, in modo da fratturare le rocce di scisto sottostanti incrementando in tal modo la liberazione e la migrazione in superficie dei fluidi contenenti idrocarburi liquidi o gassosi, per il successivo immagazzinamento. Tale tecnica, come si legge nella risoluzione in questione, può determinare effetti anche di tipo ambientale, in quanto modificando la struttura e le caratteristiche fisiche di trasmissività del sottosuolo, si può determinare la messa in comunicazione di falde con differenti qualità delle acque, utilizzate nel processo di fratturazione idraulica, spesso addizionate a diverse sostanze pericolose, tra le quali naftalene, benzene, toluene, xylene, etilbenzene, piombo, diesel, formaldeide, acido solforico, tiourea, cloruro di benzile, acido nitrilotriacetico, acrilamide, ossido di propilene, ossido di etilene, acetaldeide, ftalati, cromo, cobalto, iodio, zirconio, potassio, lanthanio, rubidio, scandio, iridio, krypton, zinco, xenon e manganese;
    una regione non può opporsi unilateralmente a procedimenti autorizzatori concernenti gli idrocarburi;
    è da considerarsi infatti costituzionalmente illegittimo il preventivo e generalizzato diniego regionale al rilascio dell'intesa Stato-regione per le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
    questo è, infatti, il principio espresso dalla Corte costituzionale con sentenza n. 117 del 5 giugno 2013 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 37 della legge regionale della Basilicata 8 agosto 2012, n. 16, nel quale era previsto che «La Regione Basilicata nell'esercizio delle proprie competenze in materia di governo del territorio ed al fine di assicurare processi di sviluppo sostenibile, a far data dall'entrata in vigore della presente norma non rilascerà l'intesa, prevista dall'articolo 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all'accordo del 24 aprile 2001, al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi». Ai fini della comprensione della sentenza, è opportuno precisare come l'articolo 1, comma 7, della legge n. 219 del 2004 prevede che: «Sono esercitati dallo Stato, anche avvalendosi dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i seguenti compiti e funzioni amministrativi: (...) n) le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, ivi comprese le funzioni di polizia mineraria, adottate, per la terraferma, di intesa con le regioni interessate». Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri la regione Basilicata, stabilendo un preventivo e generale diniego al rilascio dell'intesa sopra indicata, avrebbe adottato una norma in contrasto con i principi generali dettati dallo Stato in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», con conseguente violazione dell'articolo 117 terzo comma della Costituzione. Ed infatti, con questa disposizione, la regione Basilicata avrebbe paralizzato, senza una preventiva valutazione delle singole situazioni, le funzioni che lo Stato deve esercitare in modo unitario in materia di energia. La Corte costituzionale, dopo aver chiarito che la disposizione censurata ricade sia nell'ambito della competenza legislativa «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», che in quello del «governo del territorio» (entrambe comprese nella disciplina di cui all'articolo 117, terzo comma, Costituzione) ha sottolineato come lo strumento dell'intesa rappresenta l'atto maggiormente espressivo del principio di leale collaborazione per risolvere i possibili conflitti che possono sorgere su questa materia tra Stato e regioni. In applicazione di questo principio ha osservato che: «Tale previsione legislativa si pone in aperto contrasto con la ratio stessa del principio di leale collaborazione, che impone il rispetto, caso per caso, di una procedura articolata, tale da assicurare lo svolgimento di reiterate trattative. La preventiva e generalizzata previsione legislativa di diniego di intesa vanifica la bilateralità della relativa procedura, che deve sempre trovare sviluppo nei casi concreti, e si pone in simmetrica corrispondenza con le norme che hanno introdotto la “drastica previsione” della forza decisiva della volontà di una sola parte – sia essa, di volta in volta, lo Stato, la regione o la provincia autonoma – ritenute costituzionalmente illegittime da questa Corte con giurisprudenza costante (ex plurimis, sentenze n. 39 del 2013, n. 179 del 2012, n. 33 del 2011, n. 121 del 2010, n. 24 del 2007)»;
    in conclusione, le determinazioni inerenti la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi devono essere oggetto di intesa tra Stato e regione, senza che una delle due parti possa imporre unilateralmente le proprie decisioni;
    ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, sarebbe comunque un errore limitare alla sola Emilia Romagna, dopo la stesura del cosiddetto rapporto Ichese, l'applicazione del già richiamato principio di precauzione dall'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che impone di intervenire anche in assenza di una piena certezza scientifica e di prove sufficienti a dimostrare l'esistenza di un nesso causale tra l'esercizio di talune attività e gli effetti nocivi sull'ambiente e sul territorio (cfr al riguardo Corte di Giustizia, sentenza 5 maggio 1998, causa C-157/96, National Farmers’ Union e a., in Racc., 1998,1-2211 ss.);
    secondo quanto stabilito dall'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, è lo Stato ad esercitare la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali,

impegnano il Governo:

   ad adottare immediatamente apposite iniziative, anche normative, tese ad introdurre una moratoria su tutti i procedimenti autorizzativi ad oggi rilasciati di prospezione o estrazione di idrocarburi, in terra o in mare, su tutto il territorio nazionale;
   ad emanare con urgenza ogni provvedimento di competenza volto ad istituire una nuova Commissione scientifica con il compito di proseguire il lavoro svolto dalla cosiddetta «Commissione Ichese», in sostituzione del gruppo di lavoro attualmente insediato, e quindi di approfondire il problema della correlazione tra attività sismica e attività di ricerca ed estrazione degli idrocarburi liquidi e gassosi con riguardo all'intero territorio nazionale;
   ad informare i competenti organi parlamentari sullo stato di avanzamento dei lavori della nuova Commissione scientifica e ad assicurare che, sino alla conclusione dei lavori, venga sospesa l'efficacia di tutti i titoli in corso per le attività in terraferma e in relazione alle aree ad alto e medio rischio sismico, al fine di evitare che ci si limiti a proibire il solo rilascio di nuovi titoli minerari.
(7-00359) «Zan, Zaratti, Pellegrino, Paglia, Melilla, Ferrara».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

idrocarburo

protezione dell'ambiente

principio di precauzione

sisma

impatto ambientale

gas naturale