ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00339

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 209 del 10/04/2014
Firmatari
Primo firmatario: LATTUCA ENZO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 10/04/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TULLO MARIO PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
FOSSATI FILIPPO PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
SBROLLINI DANIELA PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
BOSSA LUISA PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
PASTORINO LUCA PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
FERRARI ALAN PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
CARRESCIA PIERGIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
CAPOZZOLO SABRINA PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
MARANTELLI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
MICCOLI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
FIORIO MASSIMO PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
MARTINO PIERDOMENICO PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
CARBONE ERNESTO PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
BASSO LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
FERRO ANDREA PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
CARRA MARCO PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
BOCCUZZI ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
BORGHI ENRICO PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
BRANDOLIN GIORGIO PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014
LEVA DANILO PARTITO DEMOCRATICO 10/04/2014


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00339
presentato da
LATTUCA Enzo
testo di
Giovedì 10 aprile 2014, seduta n. 209

   La I Commissione,
   premesso che:
    negli ultimi anni, il legittimo e doveroso contrasto a tutte le forme di violenza negli stadi – e in generale in occasione dello svolgimento di qualunque manifestazione sportiva – è stato spesso determinato dalla necessità di rispondere ad una emergenza in atto, ed è dunque stato attuato con strumenti prevalentemente di carattere punitivo, senza che si riuscisse ad attuare, da parte dei soggetti interessati, un'efficace politica di prevenzione, educazione e dialogo con le tifoserie organizzate;
    in particolare, con il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni, nella legge n. 41 del 2007, fu introdotta la cosiddetta tessera del tifoso, uno strumento che avrebbe dovuto da un lato consentire al tifoso di seguire la propria squadra in trasferta, ed entrare nei settori dello stadio riservato agli ospiti; e dall'altro avrebbe dovuto permettere uno snellimento delle procedure di controllo dei documenti ai varchi, strumento successivamente trasformato dal Consiglio di Stato, con una sentenza del dicembre 2011, in una sorta di fidelity card tra il tifoso e la società di appartenenza;
    tuttavia, fin dall'introduzione di questo strumento non sono mancate critiche, anche da parte degli stessi operatori della sicurezza, sulla sua efficacia, e durante un'intervista del 18 luglio 2013 l'allora capo della polizia Manganelli, pur rivendicando la necessità di affrontare un'emergenza che si era registrata ed aveva portato all'introduzione della tessera del tifoso, ne auspicava il superamento, nel quadro di un più generale ritorno alla normalità;
    particolarmente problematico, poi, è l'articolo 9 della legge 4 aprile 2007, n. 41, istitutiva della tessera del tifoso, che prevede che i destinatari di un provvedimento di Daspo sarebbero inibiti sine die a partecipare a manifestazioni sportive e ad acquistare la cosiddetta tessera del tifoso;
   tale norma, infatti, da un lato sembra essere piuttosto incoerente, anche alla luce del fatto che si sono registrati numerosi casi nella cronaca nei quali il Daspo che era stato applicato è stato successivamente revocato, ma colui al quale era stato applicato non ha potuto ottenere il rilascio della tessera del tifoso, né dunque essere riammesso negli stadi;
    dall'altro tale disposizione sembra contrastare fortemente con la filosofia di fondo del nostro ordinamento giuridico che, tra le altre cose, prevede che l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali sia tesa all'educazione e al recupero dei soggetti che hanno commesso reati, conformemente all'articolo 27 della Costituzione;
    nel corso di questi anni sono state tentate numerose modifiche interpretative e regolamentari di questa norma, anche attraverso provvedimenti dell'Osservatorio nazionale manifestazioni sportive, al fine di renderla quanto meno più flessibile, senza però riuscire ad ottenere alcun esito concreto,

impegna il Governo:

   a presentare entro due mesi una dettagliata relazione sull'efficacia dello strumento della tessera del tifoso, trascorsi quasi sette anni dalla sua introduzione, anche al fine di valutare l'opportunità di un suo definitivo superamento;
   per quanto di sua competenza, ad adottare ogni iniziativa utile, anche sul piano normativo, volta a favorire un'interpretazione più flessibile dell'articolo 9 della legge 4 aprile 2007, n. 41, tale da consentire che, a fronte di un'eventuale revoca del provvedimento di Daspo in precedenza applicato, ovvero scontata la pena, possa rilasciarsi nuovamente la tessera del tifoso;
   a prevedere la convocazione, quanto prima, di un tavolo di lavoro che veda coinvolti tutti i soggetti interessati, anche al fine di introdurre nuove e più decise politiche di prevenzione, educazione e dialogo con le tifoserie organizzate, così determinando una loro maggior responsabilizzazione in relazione alle misure adottate.
(7-00339) «Lattuca, Tullo, Fossati, Maestri, Sbrollini, Bossa, Pastorino, Ferrari, Carrescia, Capozzolo, Marantelli, Miccoli, Fiorio, Pierdomenico Martino, Carbone, Basso, Ferro, Carra, Boccuzzi, Borghi, Brandolin, Leva».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2007 0041

EUROVOC :

interpretazione del diritto

sicurezza pubblica

violenza

manifestazione sportiva