ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00274

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 180 del 26/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: MAIETTA PASQUALE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 26/02/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00274
presentato da
MAIETTA Pasquale
testo di
Mercoledì 26 febbraio 2014, seduta n. 180

   La VI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 12 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che regolamenta le detrazioni per carichi di famiglia, al comma 1, lettera c), recita: «In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore»;
    tra le fattispecie contemplate dalla normativa non compare espressamente quella relativa al caso in cui il genitore affidatario in via esclusiva risulti essere risposato e fiscalmente a carico del nuovo coniuge, al quale, in questo caso, dovrebbero poter essere riconosciute le detrazioni relative ai figli dell'altro coniuge;
    nel caso in cui l'affidamento non sia congiunto, infatti, se il genitore affidatario non ha alcun reddito e l'altro genitore non ha a carico i propri figli naturali, affidati per l'appunto all'ex coniuge, le detrazioni per i figli, in base alla normativa attualmente in vigore, vanno perse, non potendo il nuovo padre di fatto, che sostiene tutte le spese, usufruire delle detrazioni previste;
    questo nonostante il fatto che nei casi citati si realizza la costituzione di un nuovo nucleo familiare a tutti gli effetti, che come tale è pienamente riconosciuto dalla legge;
    nel caso di specie, infatti, sia al nuovo coniuge spettano gli assegni familiari per i primi figli della moglie, sia questi ultimi figurano a pieno titolo nel modello ISEE per la determinazione del reddito familiare;
    è evidente, quindi, come si realizzi, nei casi in esame, una palese ingiustizia, posto che, a fronte di spese da sopportare, quali ad esempio la determinazione delle tasse universitarie dovute, i figli nati dal precedente matrimonio della madre risultano a pieno titolo inseriti nel reddito familiare e, quindi, si prende a riferimento lo stipendio del nuovo marito della madre, mentre quando si tratta di riconoscere delle detrazioni per spese effettuate in favore degli stessi soggetti questo non è possibile;
    inoltre, analogamente a quanto già esposto in merito alle detrazioni per spese, anche rispetto alle detrazioni per carichi di famiglia i figli acquisiti, seppur facenti parte a pieno titolo del nucleo familiare non vengono ammessi nel computo dei figli per i quali spettano le detrazioni;
    in conclusione, non appare chiaro per quali motivi al soggetto che sopporta, in via esclusiva e nella loro totalità, tutte le spese relative al coniuge ed ai suoi figli nati nel precedente matrimonio, non possano essere riconosciute anche le relative detrazioni fiscali, come già previsto per i genitori, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, e i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, che convivano con il contribuente;
    è generalmente riconosciuto, infatti, che i soggetti aventi diritto alle detrazioni per familiari a carico siano quelli che abbiano effettivamente sostenuto il carico familiare risultante dalla convivenza;
    in assenza di una esplicita previsione normativa rispetto alla descritta fattispecie, migliaia di persone si stanno trovando nella condizione di vedersi richiedere dagli uffici fiscali il rimborso delle detrazioni applicate, per importi pari a diverse migliaia di euro,

impegna il Governo

ad intervenire con le opportune iniziative normative e regolamentari al fine di sanare, anche per il periodo previgente, la evidente disparità di trattamento che si realizza in base alla vigente interpretazione della normativa sulle detrazioni contenuta nel Testo unico delle imposte sui redditi, intervenendo nel senso di esplicitare il diritto alle detrazioni per chi sopporti le relative spese in quanto il coniuge affidatario sia posto fiscalmente a suo carico.
(7-00274) «Maietta».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

imposta diretta

carico di famiglia

imposta sul reddito

detrazione fiscale

separazione legale

rimborso