ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00265

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 176 del 19/02/2014
Firmatari
Primo firmatario: TOTARO ACHILLE
Gruppo: FRATELLI D'ITALIA
Data firma: 18/02/2014


Commissione assegnataria
Commissione: IX COMMISSIONE (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00265
presentato da
TOTARO Achille
testo di
Mercoledì 19 febbraio 2014, seduta n. 176

   La IX Commissione,
   premesso che:
    il 12 settembre 2013 l'Italia ha approvato definitivamente il disegno di legge «Ratifica ed esecuzione della convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno»;
    con questo atto l'Italia ha adottato definitivamente la convenzione del lavoro marittimo, che è entrata in vigore il 20 agosto 2013 e che, all'articolo 1 recita che «Ogni Stato Membro deve adottare delle politiche nazionali adeguate che favoriscano lo sviluppo delle carriere e delle attitudini professionali nonché le opportunità di impiego della gente di mare, allo scopo di dotare il settore marittimo di manodopera stabile e competente»;
    la convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (Convenzione STCW), resa esecutiva in Italia con la legge 21 novembre 1985, n. 739, alla sezione A-I-11 stabilisce i termini per la riconvalida dei certificati;
    la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, all'articolo 12, comma 1/b, rimanda, per ciò che concerne i rinnovi dei certificati, alla citata sezione A-I-11 della Convenzione STCW;
    il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 136, recante «Attuazione della direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare» all'articolo 2, comma 1, lettera pp), definisce i certificati dei quali devono essere in possesso i lavoratori marittimi per svolgere la propria attività professionale: «un certificato rilasciato e convalidato, di cui all'annesso alla Convenzione STCW, dalla amministrazione italiana competente, conformemente al presente decreto legislativo, che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica ed a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita»;
    il citato decreto legislativo, tuttavia, stabilisce norme molto più restrittive per i rinnovi dei certificati rispetto a quanto previsto per gli altri Paesi europei, nonostante quanto previsto dalla direttiva 2008/106/CE;
    con riferimento alla competenza professionale necessaria per la riconvalida dei certificati la convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, alle cui disposizioni si richiama espressamente la direttiva 2008/106 prevede, infatti, che: «La competenza professionale continua, come richiesta dalla regola I/11, dovrà essere stabilita da un periodo d'imbarco approvato, svolgendo mansioni (functions) appropriate al certificato posseduto, per un periodo di almeno un totale di 12 mesi nei precedenti cinque anni, o un totale di tre mesi nei precedenti sei mesi immediatamente prima della riconvalida»;
    in Italia invece, ai fini della riconvalida dei certificati, pena il declassamento, si richiede un periodo di navigazione pari a trentasei mesi, vale a dire il triplo di quanto richiesto negli altri Stati che hanno recepito la direttiva;
    in questo periodo di crisi economica può accadere, ad esempio, che un comandante abilitato alla guida di navi da diporto di grande stazza possa imbarcarsi su yacht o altre barche più piccole pur di lavorare ma questo, alla scadenza dei cinque anni, se non dimostra di esser stato imbarcato per almeno trentasei mesi nel quinquennio, lo penalizza, posto che il suo certificato verrà declassato alla classe inferiore e non potrà, se dovesse arrivare un ingaggio, imbarcarsi su navi di potenza superiore;
    questo costituisce una pesante discriminazione dei marittimi italiani rispetto a quelli di altri Paesi europei ed extraeuropei, che determina una perdita di competitività dei nostri lavoratori e la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro;
    inoltre, tale situazione costringe, di fatto, i lavoratori italiani del settore marittimo a richiedere la certificazione di abilitazione o rinnovo non più in Italia ma in altri Paesi,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative che equiparino i requisiti per il rinnovo dei certificati in Italia a quelli vigenti in Europa, al fine di salvaguardare la concorrenza dei nostri lavoratori marittimi nel mercato europeo ed internazionale, nonché ai fini della tutela dei livelli occupazionali.
(7-00265) «Totaro».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

condizioni e organizzazione del lavoro

personale di bordo

diritto del lavoro

carriera professionale

formazione professionale

ratifica di accordo

nave

qualificazione professionale