ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00236

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 162 del 29/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: PAGANO ALESSANDRO
Gruppo: NUOVO CENTRODESTRA
Data firma: 29/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Stato iter:
IN CORSO
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 04/06/2014
PAGANO ALESSANDRO NUOVO CENTRODESTRA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 04/06/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 04/06/2014

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00236
presentato da
PAGANO Alessandro
testo di
Mercoledì 29 gennaio 2014, seduta n. 162

   La VI Commissione,
   premesso che:
    con la risoluzione del 27 gennaio 2006, n. 19, l'Agenzia delle entrate, rispondendo ad un quesito posto da un'azienda agricola che chiedeva quali aliquote IVA dovessero applicarsi alle cessioni di origano immesso sul mercato, previa essiccazione, in buste sigillate a rametti o sgranato e alle cessioni di una miscela di erbe aromatiche composte da salvia, rosmarino, alloro e timo, richiamava il parere dell'Agenzia delle dogane che, con nota n. 137 dell'11 gennaio 2006, ha ritenuto che l'origano in rametti o sgranato debba «essere classificato alla voce NC 1211 9097, con riferimento alle Note esplicative sistema Armonizzato al capitolo 9, considerazioni Generali, lettera D), con le quali si evidenzia l'esclusione dell'origano e del rosmarino dal capitolo 9 pur potendo essere utilizzati come spezie»;
    a seguito di tale parere, l'Agenzia ha affermato che l'origano immesso sul mercato previa essiccazione potesse essere qualificato analogamente a basilico, rosmarino e salvia, prodotti freschi destinati all'alimentazione e assoggettato, pertanto, all'aliquota IVA «super ridotta» del 4 per cento, ai sensi del numero 12-bis) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, mentre per la miscela di erbe aromatiche, dovendosi far rientrare tale bene nella voce «spezie», si dovesse applicare l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento, ai sensi del n. 25 della tabella A, parte III, allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
    successivamente la stessa Agenzia delle entrate, interpellata nuovamente sulla questione, con risoluzione del 27 gennaio 2006 n. 19/E, ha rivisto la sua precedente posizione, ritenendo che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento, il numero 12-bis) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, deve intendersi nel senso che solo alle cessioni di «basilico, rosmarino e salvia, freschi destinati all'alimentazione sia applicabile l'aliquota IVA del 4 per cento»;
    l'Agenzia, pur convenendo che «da un punto di vista tecnico-merceologico, appartiene alla stessa voce doganale del basilico, rosmarino e salvia», ha sostenuto che, non essendo l'origano letteralmente menzionato dal legislatore al citato numero 12-bis) della Tabella A, alle cessioni di origano, immesso sul mercato in buste sigillate a rametti o sgranato, si deve applicare l'aliquota IVA ordinaria;
    la questione è stata oggetto dell'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-01863, svolta il 22 gennaio 2014 presso la Commissione finanze, in risposta alla quale il rappresentante del Governo si è sostanzialmente rimesso alle valutazioni dell'Agenzia delle entrate, la quale ha assunto una posizione fortemente restrittiva sulla questione, ribadendo che, ai fini dell'individuazione dell'aliquota IVA applicabile alle cessioni di origano, in buste sigillate a rametti o sgranato, occorre fare riferimento ai chiarimenti forniti con risoluzione n. 34/E del 21 febbraio 2006, la quale afferma che a dette cessioni è applicabile l'aliquota ordinaria, atteso che in base al citato n. 12-bis) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'aliquota IVA del 4 per cento si applica solo alle cessioni aventi ad oggetto il «basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all'alimentazione»;
    ad avviso dell'Agenzia questa interpretazione sarebbe giustificata dalla tassatività dei beni indicati nella Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, nonché dal fatto che, secondo i canoni ermeneutici individuati in materia dalla giurisprudenza della Corte di giustizia Unione europea, le norme agevolative in materia di IVA dovrebbero essere interpretate in senso restrittivo;
    appare evidente come la posizione dell'Agenzia delle entrate sia argomentata in base a considerazioni interpretative quantomeno controvertibili, le quali non tengono soprattutto conto delle conseguenze paradossali che essa determina, nella misura in cui prevede l'applicazione di aliquote IVA differenziate su beni merceologicamente appartenenti alla stessa categoria, e che comunque non sono fondate su un dato normativo univoco;
    all'origano, quale pianta agricola aromatica, dovrebbe invece essere applicata la stessa aliquota IVA del 4 per cento applicabile a basilico, salvia e rosmarino, ai sensi del numero 12-bis della Tabella A, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
    la diversa tassazione di piante aromatiche simili rischia, infatti, di costituire una ingiustificata incongruenza nel trattamento tributario di uno degli alimenti aromatici più apprezzati ed importanti, anche in termini produttivi, soprattutto nel Meridione d'Italia;
    in tale contesto si segnala pertanto l'esigenza che il Parlamento assuma una posizione politica chiara su tale questione, al fine di restringere gli ambiti di discrezionalità lasciati all'amministrazione e di compiere un passo utile al superamento di uno degli elementi di confusione e contraddittorietà che affliggono l'ordinamento tributario, superando l'interpretazione restrittiva assunta dagli uffici dell'amministrazione finanziaria;
    tale esigenza risulta del resto confermata dalle stessa parte finale della risposta al sopra richiamato atto di sindacato ispettivo, nella quale il rappresentante del Governo, riconoscendo che da un punto di vista tecnico-merceologico l'origano appartiene alla stessa voce doganale del basilico, rosmarino e salvia, ha segnalato come l'Esecutivo stia valutando l'opportunità, compatibilmente con le disposizioni comunitarie, di applicare un'unica aliquota IVA per le piante agricole aromatiche;
    il presente atto di indirizzo intende dunque costituire un elemento di stimolo per l'azione del Governo, in un'ottica di proficua collaborazione tra Parlamento e Governo, nell'interesse dei cittadini,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative, anche di carattere normativo, volte a assicurare l'applicazione di un'aliquota IVA uniforme per tutte le tipologie di piante agricole aromatiche, con particolare riguardo all'origano, sia fresco, sia essiccato, in rametti o sgranato, sia miscelato con altre erbe aromatiche.
(7-00236) «Pagano».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

detrazione fiscale

aliquota IVA

commercializzazione

pianta aromatica