ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00218

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 149 del 10/01/2014
Firmatari
Primo firmatario: CHIMIENTI SILVIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 10/01/2014
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ROSTELLATO GESSICA MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2014
CIPRINI TIZIANA MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2014
COMINARDI CLAUDIO MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2014
TRIPIEDI DAVIDE MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2014
BECHIS ELEONORA MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2014
RIZZETTO WALTER MOVIMENTO 5 STELLE 10/01/2014


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00218
presentato da
CHIMIENTI Silvia
testo di
Venerdì 10 gennaio 2014, seduta n. 149

   L'XI Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, reca disposizioni in materia di blocco della contrattazione ed incrementi stipendiali nella pubblica amministrazione e prevede che «all'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Si dà luogo alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica»;
    l'articolo 64, comma 9, del decreto- legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede tuttora che «una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti»;
    l'articolo 8, comma 14 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, richiama le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto 25 giugno 2008 n. 112 e conferma che le medesime «(...) sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico», aggiungendo poi che «alle stesse finalità possono essere destinate risorse da individuare in esito ad una specifica sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica. La destinazione delle risorse previste dal presente comma è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»;
    all'interno dello stesso decreto- legge, 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, l'articolo 9 comma 23 sconfessa il contenuto dell'articolo precedente, non considerando che le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, erano destinate espressamente ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione e dallo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010 e affermando che «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14»;
    l'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 prevede che il blocco degli incrementi contrattuali per tutto il personale della pubblica amministrazione, e dunque anche per il comparto scuola, venga esteso fino al 31 dicembre 2014, e precisamente afferma che «si dà luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011;
    le amministrazioni scolastiche, in accordo con le organizzazioni sindacali rappresentative e vista la necessità di reperire con urgenza i fondi per corrispondere al personale scolastico quanto meno gli scatti stipendiali dell'annualità 2012, avrebbero deciso di prelevare i 350 milioni di euro necessari dal fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, che ammonta a 985 milioni di euro, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina ogni anno per le attività pomeridiane, i progetti a completamento della formazione ordinaria e le visite culturali;
    la riduzione di oltre un ulteriore terzo di questi fondi determinerebbe una riduzione dei fondi destinati ai docenti per le numerose attività svolte nelle scuole, come ad esempio quella dei coordinatori a supporto della didattica, le cosiddette le funzioni strumentali, quelle dei progetti, quelle del personale Ata,

impegna il Governo

a impiegare la quota parte delle economie di spesa, stabilita nella misura del 30 per cento, ottenuta dal piano quadriennale di razionalizzazione del settore scolastico stabilito dal decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, e destinata al riconoscimento degli incrementi contrattuali del personale della scuola per gli anni 2012 e seguenti, così come statuito dall'articolo 64, comma 9, del decreto in questione, con particolare riferimento al pagamento degli scatti di anzianità per gli anni 2012 e 2013.
(7-00218) «Chimienti, Rostellato, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Bechis, Rizzetto».

Classificazione EUROVOC:
SIGLA O DENOMINAZIONE:

DECRETO LEGGE 2008 0112

EUROVOC :

impiegato dei servizi pubblici

istituto di istruzione

politica salariale

risparmio

amministrazione scolastica

pubblica amministrazione