ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00182

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 123 del 21/11/2013
Abbinamenti
Atto 7/00116 abbinato in data 27/11/2013
Atto 7/00228 abbinato in data 25/03/2014
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00052
Firmatari
Primo firmatario: PETITTI EMMA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 21/11/2013
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TARANTO LUIGI PARTITO DEMOCRATICO 21/11/2013
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO 21/11/2013
BASSO LORENZO PARTITO DEMOCRATICO 21/11/2013
BINI CATERINA PARTITO DEMOCRATICO 21/11/2013
DEL BASSO DE CARO UMBERTO PARTITO DEMOCRATICO 21/11/2013
DONATI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 21/11/2013
FOLINO VINCENZO PARTITO DEMOCRATICO 21/11/2013
GALPERTI GUIDO PARTITO DEMOCRATICO 21/11/2013
GINEFRA DARIO PARTITO DEMOCRATICO 21/11/2013
MARIANO ELISA PARTITO DEMOCRATICO 21/11/2013
MONTRONI DANIELE PARTITO DEMOCRATICO 21/11/2013
NARDELLA DARIO PARTITO DEMOCRATICO 21/11/2013
PORTAS GIACOMO ANTONIO PARTITO DEMOCRATICO 21/11/2013
SENALDI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO 21/11/2013


Commissione assegnataria
Commissione: X COMMISSIONE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
Stato iter:
17/04/2014
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/11/2013
PETITTI EMMA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 27/11/2013
PRODANI ARIS MOVIMENTO 5 STELLE
BENAMATI GIANLUCA PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO GOVERNO 25/03/2014
BARRACCIU FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 25/03/2014
PRODANI ARIS MOVIMENTO 5 STELLE
ABRIGNANI IGNAZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
PETITTI EMMA PARTITO DEMOCRATICO
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 25/03/2014
BARRACCIU FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
PARERE GOVERNO 17/04/2014
BARRACCIU FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
INTERVENTO GOVERNO 17/04/2014
BARRACCIU FRANCESCA SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (BENI, ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 17/04/2014
ABRIGNANI IGNAZIO FORZA ITALIA - IL POPOLO DELLA LIBERTA' - BERLUSCONI PRESIDENTE
PETITTI EMMA PARTITO DEMOCRATICO
PRODANI ARIS MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/11/2013

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 27/11/2013

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2013

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 25/03/2014

DISCUSSIONE IL 25/03/2014

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 25/03/2014

ATTO MODIFICATO IN CORSO DI SEDUTA IL 17/04/2014

ACCOLTO IL 17/04/2014

PARERE GOVERNO IL 17/04/2014

DISCUSSIONE IL 17/04/2014

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 17/04/2014

CONCLUSO IL 17/04/2014

Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00182
presentato da
PETITTI Emma
testo di
Giovedì 21 novembre 2013, seduta n. 123

   La X Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, legge europea 2013, consentirà alle guide turistiche di altri Stati membri di effettuare visite guidate in tutta Italia, senza accertarne le competenze e senza verificarne l'effettiva professione, mentre il diritto europeo non lo impone;
    in particolare, il comma 1 dell'articolo 3, che prescrive la creazione di una guida turistica abilitata per l'intero territorio nazionale, con un unico esame, non sembra essere applicabile perché è impossibile acquisire una conoscenza approfondita, interdisciplinare, nonché logistica dell'intero e consistente patrimonio storico, culturale e ambientale italiano, del quale si deve avere conoscenza diretta;
    il patrimonio italiano è immenso e ampiamente differenziato perché lascito di popolazioni con storia, cultura e tradizioni evolutesi e stratificatesi nei secoli in modo differente;
    la previgente normativa consentiva l'approfondimento della conoscenza del patrimonio e l'acquisizione delle competenze necessarie per l'esercizio della professione in ambiti territoriali limitati ma non impediva la graduale acquisizione di altre conoscenze e ulteriori competenze relative a un ampliamento dell'area di esercizio tramite l'estensione territoriale dell'abilitazione;
    il comma 2 dell'articolo 3 sottopone, inoltre, indebitamente le guide turistiche italiane alla cosiddetta direttiva servizi 2006/123/CE, citata dalla Commissione europea a motivazione dell'avviso di procedura Caso EU Pilot 4277/12/MARK;
    tale scelta non è condivisibile posto che l'attività di guida turistica è un'attività professionale e quindi le guide turistiche ricadono sotto la disciplina della direttiva 2005/36/CE sulle qualifiche professionali che è in fase di revisione;
    sottoporre le guide turistiche italiane alla direttiva servizi finisce con il consentire lo svolgimento dell'attività di guida turistica alle guide provenienti da altri Stati membri, in regime di libera prestazione dei servizi, senza la necessaria abilitazione;
    inoltre, da tempo, non si rilasciano più «autorizzazioni» per l'esercizio della professione di guida turistica, bensì tessere professionali, il testo dell'articolo 3 sembra essere ripreso da una norma abrogata per gli innumerevoli equivoci che aveva creato sull'applicazione della disposizione europea riguardante la libera prestazione di servizi, favorendo l'abusivismo internazionale;
    il considerando (31) della direttiva 2006/123/CE, che trova applicazione nell'articolo 3 della stessa direttiva, specifica che essa non pregiudica la precedente direttiva 2005/36/CE, perché: «riguarda questioni diverse da quelle delle qualifiche professionali, quali l'assicurazione di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisciplinari e la semplificazione amministrativa» e per quanto concerne la prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo, questa non incide su nessuna delle misure applicabili a norma della direttiva 2005/36/CE nello Stato membro in cui viene fornito il servizio;
    l'articolo 5 della direttiva 2005/36/CE, al paragrafo 3, precisa che il professionista, in caso di prestazione temporanea ed occasionale in altro Stato membro, è soggetto alle norme professionali dello Stato ospitante relative alla qualifica e ad altro, infatti l'articolo 57 del Trattato Istitutivo dell'Unione europea (Capo III, Servizi) ha stabilito che «il prestatore può, per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attività nel paese ove la prestazione è fornita, alle stesse condizioni imposte del paese stesso ai propri cittadini», e non impone il contrario, come si sta facendo con l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
    la stessa Commissione europea, poiché in Europa vige il principio di sussidiarietà in merito alle professioni e ai beni culturali, nella risposta all'interrogazione parlamentare E-3013/00, con riferimento alla professione di guida turistica, ha ricordato che «gli Stati membri hanno facoltà di determinare le norme per l'accesso e l'esercizio della professione all'interno del loro territorio»;
    inoltre, nel commento della Commissione europea del 19 ottobre 2007 (petizione 0086/2007), si afferma, proprio riguardo all'esercizio della professione di guida turistica limitato al solo ambito regionale, che: «Ogni Stato membro resta libero di disciplinare questa professione e di stabilire il tipo e il livello di qualifiche necessarie per esercitarla. Pertanto, uno Stato membro ha anche la discrezione di decidere se disciplinare l'accesso alla professione e l'esercizio della stessa a livello nazionale, ovvero delegare le competenze in ambito legislativo ed esecutivo a livello inferiore dell'amministrazione territoriale, come ha fatto l'Italia»;
    la Commissione ha concluso che per quanto riguarda la citata petizione «non si ravvisa alcuna violazione del diritto dell'Unione europea»;
    il richiamato articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, consente agli accompagnatori provenienti da altri Paesi membri, ingaggiati da tour operator stranieri, di sostituirsi alle guide e agli accompagnatori abilitati in Italia nell'esercizio di entrambe le professioni, lasciando senza lavoro 40.000 professionisti, con gravi conseguenze per le loro famiglie;
    serve pertanto un approccio equilibrato alle ragioni della concorrenza tale da consentire una piena valorizzazione della straordinaria ricchezza e unicità del patrimonio italiano di beni artistici, monumentali e culturali;
    la sentenza della Corte di giustizia europea del 1991 ha stabilito che la corretta illustrazione del patrimonio culturale è parte integrante della sua tutela, la stessa direttiva 2006/123/CE permette deroghe all'esercizio di un'attività su tutto il territorio nazionale per «motivi imperativi di interesse generale» ed include tra questi la tutela del patrimonio culturale;
    a causa dell'infinita ricchezza dei beni culturali del nostro Paese, le leggi italiane hanno stabilito che le abilitazioni all'esercizio della professione di guida sono provinciali o regionali, non esiste dunque un'abilitazione nazionale che sia possibile estendere alle guide e tanto meno agli accompagnatori degli Stati membri;
    l'Italia non può permettersi di distruggere per il presente e per il futuro le opportunità di lavoro per i giovani e meno giovani nel campo dell'illustrazione del patrimonio culturale nazionale e deve, anzi, rivendicare in Europa la «specificità culturale italiana»;
    l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, inoltre, crea confusione sulle norme da applicare non essendo chiarito che validità avranno le attuali 20.000 abilitazioni di guida provinciali o regionali, le leggi regionali in vigore, quali sono i titoli di studio di accesso alla professione, quale è la formazione necessaria per esercitare la professione di guida su tutto il territorio nazionale, quale tipo di esami di abilitazione occorre superare, e altro;
    il Governo, in sede di approvazione della legge 6 agosto 2013, n. 97 ha accolto l'ordine del giorno n. 9/1327/23 impegnandosi a una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, assicurando la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale, nonché la tutela del turista e del fruitore dei beni culturali, e riconoscendo, anche sulla base della direttiva europea qualifiche in fase di modificazione, la specifica e peculiare professionalità delle guide italiane,

impegna il Governo

a promuovere, con urgenza, una revisione organica e complessiva della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, in conformità agli indirizzi di cui all'ordine del giorno n. 9/1327/23.
(7-00182) «Petitti, Taranto, Benamati, Basso, Bini, Del Basso De Caro, Donati, Folino, Galperti, Ginefra, Mariano, Montroni, Nardella, Portas, Senaldi».

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC :

organizzazione della professione

prestazione di servizi

protezione del patrimonio

accesso alla professione

qualificazione professionale

patrimonio culturale