ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12871

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 896 del 04/12/2017
Abbinamenti
Atto 5/12933 abbinato in data 20/12/2017
Firmatari
Primo firmatario: GHIZZONI MANUELA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 04/12/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MUCCI MARA MISTO-CIVICI E INNOVATORI-ENERGIE PER L'ITALIA 04/12/2017
PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO 20/12/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO delegato in data 04/12/2017
Stato iter:
20/12/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/12/2017
Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
 
REPLICA 20/12/2017
Resoconto PICCOLI NARDELLI FLAVIA PARTITO DEMOCRATICO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 04/12/2017

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 20/12/2017

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 20/12/2017

DISCUSSIONE IL 20/12/2017

SVOLTO IL 20/12/2017

CONCLUSO IL 20/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12871
presentato da
GHIZZONI Manuela
testo presentato
Lunedì 4 dicembre 2017
modificato
Mercoledì 20 dicembre 2017, seduta n. 901

   GHIZZONI, MUCCI, PICCOLI NARDELLI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:

   la legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 171, novella il comma 3-bis dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 42 del 2014 per estendere le ipotesi in cui la libera riproduzione di beni bibliografici e archivistici non necessita di autorizzazione e per ampliare i casi in cui non è dovuto alcun canone;

   la suddetta novella inserisce, tra le ipotesi per le quali non è dovuto alcun canone per le riproduzioni, quelle eseguite direttamente da privati per uso personale o per motivi di studio ed estende, inoltre, la riproduzione libera relativa ai beni finora esclusi, in particolare quelli bibliografici e archivistici, fatta eccezione per i beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità in ragione del loro contenuto sensibile, ai sensi degli articoli 122-127 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004;

   la norma recentemente approvata – e da tempo attesa dal mondo della ricerca – consente quindi agli studiosi di fotografare liberamente, nelle biblioteche e negli archivi pubblici, volumi e documenti per fini culturali, nel rispetto del principio alla riservatezza e del diritto d'autore, purché le riproduzioni siano eseguite, senza flash e senza treppiedi, con dispositivi a distanza che non determinino contatto diretto con il supporto;

   le circolari n. 33 e 39 della direzione generale archivi hanno introdotto una regolamentazione di dettaglio al fine di garantire una applicazione uniforme delle nuove disposizioni di legge, accogliendo altresì due raccomandazioni contenute nella mozione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici del 16 maggio 2016: l'avvio di una procedura semplificata per le pubblicazioni di immagini in canali editoriali convenzionalmente definiti «non a scopo di lucro» (già dispensate dalla corresponsione di diritti di pubblicazione ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 1994 e della circolare 21/2005 della direzione generale archivi) e cessione gratuita delle digitalizzazioni già disponibili (fermo restando il rimborso all'amministrazione per riproduzioni non altrimenti disponibili, e dunque da richiedere ex novo);

   in sede di prima applicazione, in alcuni istituti sono state adottate alcune procedure che, nei fatti, limitano se non addirittura negano il principio della libera riproduzione, a detrimento del beneficio che la nuova normativa si è proposta di apportare;

   ad esempio, presso l'Archivio di Stato di Napoli risulta ancora necessaria la richiesta di autorizzazione preventiva per la riproduzione con mezzo proprio (come si apprende dal sito web istituzionale);

   analoga procedura di formale richiesta di autorizzazione preventiva è prevista presso l'Archivio di Stato di Palermo ed è giustificata dalla direzione dell'Istituto con riferimento alla natura contestuale del documento archivistico sebbene tale carattere, pur essendo proprio anche delle altre tipologie di beni culturali, non ne impedisca, negli altri istituti, la libera riproducibilità: la sussistenza del vincolo archivistico prescinde infatti dalla riproducibilità dei documenti stessi;

   in un appello pubblico rivolto il 17 novembre 2017 al Ministro interrogato, gli utenti dell'istituto esprimono il proprio dissenso per la procedura adottata e per i disagi che affrontano nel quotidiano lavoro di studio – ben noti prima dell'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 – non ultimo quello di dover necessariamente rivolgersi al servizio di riproduzione a pagamento, trovandosi nell'impossibilità di poter ricorrere al mezzo proprio per la riproduzione della documentazione già liberamente consultabile dagli utenti nella propria postazione; infine la stessa direzione sottopone a tariffa la cessione di digitalizzazioni già predisposte dall'istituto, in luogo di garantire la gratuità prevista dalle circolari della direzione generale archivi precedentemente citate –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa;

   quali iniziative ritenga opportuno adottare affinché presso le istituzioni citate sia possibile, nel rispetto della legge 4 agosto 2017, n. 124, la libera riproduzione di beni bibliografici e archivistici.
(5-12871)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 20 dicembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VII (Cultura)
5-12871

  Le Onorevoli Ghizzoni, Mucci ed Amoddio richiedono a questo Ministero notizie in merito all'applicazione delle nuove misure in merito alla riproduzione di beni bibliografici ed archivistici, introdotte dalla legge n. 124 del 4 agosto 2017, che ha apportato modifiche all'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia, appunto, di canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione.
  In particolare, la nuova disposizione, vigente dallo scorso 29 agosto prevede che siano in ogni caso libere le attività, svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, inerenti la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo III del Titolo II del Codice, attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto di autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né, all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi, e la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro.
  In merito agli specifici quesiti posti dalle interrogazioni, la Direzione generale Biblioteche ed istituti culturali e la Direzione generale Archivi hanno rappresentato di essersi prontamente attivate per garantire l'immediata applicazione delle nuove disposizioni.
  In particolare la DG Biblioteche ha emanato la circolare n. 14 del 21 settembre 2017, volta a garantire la riproduzione dei beni posseduti dalle Biblioteche pubbliche statali. A tutt'oggi, assicura la DG competente, non risultano problematiche applicative presso gli Istituti afferenti che si sono conformati alle disposizioni.
  Analogamente, la DG Archivi ha proceduto all'emanazione della circolare n. 33 del 2017 per l'applicazione dell'articolo 108 del Codice come novellato dalla legge 124 del 2017.
   Poiché l'atto parlamentare si riferisce proprio all'applicazione delle nuove norme presso gli Istituti archivistici, permettetemi di chiarire con precisione i fatti anche sulla base della normativa di tutela così come dettagliatamente riferiti dal Direttore generale degli Archivi.
  L'applicazione delle nuove disposizioni non può prescindere dalle cautele che vanno necessariamente adottate al fine di tutelare l'integrità dei documenti d'archivio, spesso caratterizzati dalla fragilità dei supporti o da altre condizioni di criticità.
  La richiesta preventiva da parte dell'utente al direttore dell'Archivio di Stato, per la riproduzione con mezzo proprio, risponde appunto all'esigenza di consentire la valutazione dello stato materiale in cui si trovano i documenti, nonché di accertare l'eventuale presenza di dati sensibilissimi.
  Il principio della libera fruizione deve di conseguenza necessariamente contemperarsi con misure che ne garantiscano l'adeguata conservazione anche in futuro. Non a caso nella circolare 33 del 7 settembre 2017 è sottolineato come gli utenti debbano «impegnarsi ad accettare le norme e condizioni di tutela stabilite dalle vigenti normative per assicurare la conservazione del materiale archivistico oggetto di consultazione».
  Con riferimento alle specifiche vicende dell'Archivio di Stato di Palermo, la Direzione generale Archivi, anche a seguito di richieste da parte degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, aveva provveduto a chiedere, nell'ottobre scorso, al Direttore della Soprintendenza archivistica per la Sicilia – Archivio di Stato di Palermo chiarimenti in merito alla questione in oggetto.
  Lo stesso Direttore aveva sottolineato come, in ottemperanza alla circolare 33/2017, avesse provveduto a emanare in data 28 settembre 2017 una «Comunicazione» agli utenti di sala di studio, in cui venivano richiamate le linee stabilite dalla DG Archivi con la circolare sopra citata ed evidenziata la necessità che il diritto alla consultazione e alla libera riproduzione con mezzi propri dei documenti archivistici fosse contemperato con l'esigenza di assicurarne la salvaguardia e la conservazione.
  Vorrei evidenziare che la Direzione generale Archivi ha invitato il Direttore della Soprintendenza archivistica per la Sicilia – Archivio di Stato di Palermo a predisporre un elenco di documenti archivistici che, a suo giudizio, presentano caratteristiche tali, sotto il profilo della conservazione, da non poter essere consultati e, se del caso, riprodotti senza particolari cautele, il che ne esclude in radice la messa a disposizione senza preventiva autorizzazione e comunque sempre sotto il controllo dei funzionari dell'amministrazione archivistica.
  A breve il Direttore dell'istituto palermitano fornirà detto elenco.
  La Direzione Archivi riferisce, inoltre, che anche il Direttore dell'Archivio di Stato di Napoli, da parte sua, ha inviato per mail il 4 dicembre 2017 alla DG Archivi una nota dell'Associazione Archivisti in Movimento del 24 novembre 2017 in cui si lamentava l'obbligo da parte dell'utente di chiedere un'autorizzazione preventiva per la riproduzione con mezzi propri.
  Il Direttore dell'Archivio di Stato di Napoli, oltre ad allegare il regolamento da lui emanato in materia di fotoriproduzioni, ha fatto presente che «non è previsto il rilascio di alcuna “autorizzazione preventiva” per i casi ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 108 comma 3 e 3-bis del Decreto Legislativo 42/2004, bensì unicamente la compilazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante la finalità della fotoriproduzione, così come previsto dalla circolare della Direzione generale archivi 33/2017 e relativo allegato».
  Le questioni sopra esposte evidentemente risentono dello stretto lasso di tempo intercorso dall'entrata in vigore della nuova disciplina.
  L'impegno di questa Amministrazione, onorevoli Ghizzoni, Mucci e Amoddio, è di proseguire l'attività di monitoraggio e formulazione di specifiche linee operative, in particolare agli uffici dislocati sul territorio, al fine di garantire la piena attuazione del comma 3-bis dell'articolo 108 del Codice dei beni culturali, come modificato dalla legge 124/2017 e in linea con i principi che l'hanno ispirato.
  Si rammenta, al riguardo, che il Consiglio Superiore dei beni culturali e paesaggistici, nella seduta del 16 maggio 2016, aveva auspicato che la riproduzione con mezzo proprio dei beni bibliografici e archivistici, a fini personali e di studio, fosse resa gratuita e senza limitazioni nel numero di scatti in caso di testi di pubblico domini; che in presenza di mezzi di riproduzione a distanza (fotocamera o smartphone) non si determinasse un contatto diretto con il supporto potenzialmente lesivo per l'integrità del bene e che, in caso di materiale particolarmente fragile, si ponessero precauzioni in sede stessa di consultazione mantenendo un principio di equivalenza tra consultazione e riproduzione.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

semplificazione delle formalita'

bene culturale

numerizzazione