ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12845

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 893 del 29/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: TOFALO ANGELO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 29/11/2017


Commissione assegnataria
Commissione: I COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29/11/2017
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 14/12/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 29/11/2017

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 14/12/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12845
presentato da
TOFALO Angelo
testo di
Mercoledì 29 novembre 2017, seduta n. 893

   TOFALO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nella valutazione dei titoli di servizio del personale per i concorsi a titoli di vice sovrintendente e vice ispettore della polizia di Stato, sembrerebbe che insista una disparità nel calcolo del congedo per assistenza al genitore, o comunque persona diversamente abile con gravità certificata ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto-legge 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche;

   in data 24 aprile 2013, Ministro pro tempore reinterpretò la disciplina con circolare n. 333-A/9806.G.3.1/2645-2013 che specificava che i calcoli per i periodi di congedo usufruiti dai dipendenti «non erano validi ai fini della progressione in carriera e computabili ai fini dell'anzianità di servizio»;

   in data 22 settembre 2017, il Ministero ha emanato una nuova circolare n. 333.A/9806.G.3.1/719-2017 inerente al congedo straordinario retribuito ex articolo 42, commi 5 e seguenti, del decreto-legge n. 151 del 2001 a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 45, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2017, chiarendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, «i periodi di congedo straordinario concessi ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto-legge n. 151 del 2001, sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione in carriera e dell'anzianità di servizio» –:

   se il Governo intenda assumere iniziative per chiarire la questione ed eliminare le disparità di cui in premessa, alla luce dei decreti e delle circolari sopracitate.
(5-12845)