ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12640

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 883 del 08/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: ALBERTI FERDINANDO
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 08/11/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
SIBILIA CARLO MOVIMENTO 5 STELLE 08/11/2017
PESCO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 08/11/2017
VILLAROSA ALESSIO MATTIA MOVIMENTO 5 STELLE 08/11/2017
RUOCCO CARLA MOVIMENTO 5 STELLE 08/11/2017
FICO ROBERTO MOVIMENTO 5 STELLE 08/11/2017
PISANO GIROLAMO MOVIMENTO 5 STELLE 08/11/2017


Commissione assegnataria
Commissione: VI COMMISSIONE (FINANZE)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 08/11/2017
Stato iter:
09/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 09/11/2017
Resoconto ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE
 
RISPOSTA GOVERNO 09/11/2017
Resoconto CASERO LUIGI ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI)
 
REPLICA 09/11/2017
Resoconto ALBERTI FERDINANDO MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 09/11/2017

SVOLTO IL 09/11/2017

CONCLUSO IL 09/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12640
presentato da
ALBERTI Ferdinando
testo di
Mercoledì 8 novembre 2017, seduta n. 883

   ALBERTI, SIBILIA, PESCO, VILLAROSA, RUOCCO, FICO e PISANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con sentenza n. 246745/20171 la Corte di Cassazione ha stabilito: «allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi (...) la soglia dell'usura (...) non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente (...) o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia (...); né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tal soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto»;

   considerare «pattuiti» sia il contratto sia la clausola relativa agli interessi, è ad avviso degli interroganti opinabile poiché si trascura il dato che il «mutuo» rientri in una fattispecie contrattuale «imposta» per l'impossibilità di individuare un accordo in senso tecnico-civilistico;

   l'articolo 644 del codice penale prevede che il reato venga commesso da chiunque si faccia dare e non solo promettere interessi usurai; la legge n. 24 del 2001 non fa altro che chiarire che la usurarietà del contratto derivi dalla pattuizione a prescindere dalla dazione, senza escludere affatto che il pagamento abbia comunque rilevanza; si ricorda che la Corte di cassazione sezione penale, con sentenza n. 8353 del 2012 non nega l'usura sopravvenuta, ma sostiene che il reato di usura possa ritenersi consumato non solo nel momento della pattuizione ma anche del pagamento;

   la sentenza dispone che l'usura sopravvenuta non dia di per sé luogo alla violazione del dovere di correttezza ex articolo 1375 del codice civile in sede di esecuzione del contratto; si trascura il dato che il principio di buona fede, espressione civilistica della solidarietà costituzionale ex articolo 2 della Costituzione, è «clausola generale» dell'ordinamento, quindi, configura dovere primario nell'ambito dei rapporti civilistici; la violazione di buona fede viene unicamente collegata ad una eventuale ipotesi di nullità della clausola, comunque esclusa, e non si valuta l'ulteriore aspetto che la stessa, come affermato dalla Corte di cassazione, sia fonte autonoma di risarcimento danni –:

   se intenda assumere iniziative volte a prevedere che, allorché il tasso degli interessi concordato nell'ambito del contratto di credito superi la soglia dell'usura, si verifichi la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996 o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, e che la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato possa essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto.
(5-12640)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 9 novembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-12640

  L'interrogazione in esame fa riferimento alla recente sentenza del 19 ottobre 2017 n. 24675 della Corte di cassazione civile che, nella sua composizione a sezioni unite, è stata chiamata a dirimere la questione di diritto circa la configurabilità di una «usura sopravvenuta» e delle relative conseguenze sulle stipule dei contratti di mutuo concluse prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura.
  Al riguardo, giova preliminarmente precisare che la composizione della questione oggetto della sentenza verta specificamente sul «l'applicabilità o meno delle norme della Legge n. 108 del 1996 ai contratti di mutuo stipulati prima dell'entrata in vigore di quest'ultima e consiste, più precisamente, nel chiarire quale sia la sorte della pattuizione di un tasso d'interesse che, a seguito dell'operatività del meccanismo previsto dalla stessa legge per la determinazione della soglia oltre la quale un tasso è da qualificare usurario, si riveli superiore a detta soglia. Peraltro la questione della configurabilità di una “usura sopravvenuta” si pone non soltanto con riferimento ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, come nel caso in esame, ma anche con riferimento a contratti successivi all'entrata in vigore della legge recanti tassi inferiori alla soglia dell'usura, superata poi nel corso del rapporto per effetto della caduta dei tassi medi di mercato, che sono alla base del meccanismo legale di determinazione dei tassi usurari: meccanismo basato, appunto, secondo la Legge n. 108, articolo 2, sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie, sui quali viene applicata una determinata maggiorazione».
  Da un breve excursus giuridico-normativo, fornito dal Ministero della giustizia, si evince che la questione sorse immediatamente all'indomani dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 108 e la giurisprudenza di legittimità si orientò nel senso della sua applicabilità ai rapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
  Il legislatore è tuttavia intervenuto con una norma d'interpretazione autentica (articolo 1, comma 1, decreto-legge n. 394 del 2000), che recita: «Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale, e dell'articolo 1815 del codice civile, comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento».
  Ed è a seguito di tale ultimo intervento normativo che è maturato il contrasto interpretativo risolto dalla sentenza in esame.
  Un primo orientamento dava alla questione della configurabilità dell'usura sopravvenuta risposta negativa, sulla base della norma d'interpretazione autentica citata che attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi.
  In altre decisioni, al contrario, è stata affermata l'incidenza della nuova legge sui contratti in corso alla data della sua entrata in vigore e tale orientamento omette di prendere in considerazione la norma d'interpretazione autentica di cui al decreto-legge n. 394 del 2000.
  Le Sezioni Unite hanno stabilito di dare continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, negando quindi la configurabilità dell'usura sopravvenuta «essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica dell'articolo 644 del codice penale, e articolo 1815 del codice civile, comma 2, come modificati dalla legge n. 108 del 1996, (rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 4), imposta dal decreto-legge n. 394 del 2000, articolo 1, comma 1». L'interpretazione in esame è stata poi corroborata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 29/2002, the ha escluso la illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394 (Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura).
  In sintesi, la Corte ha quindi stabilito il seguente principio di diritto, come riportato nel corpo dell'interrogazione: «Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto».
  E, sulla base di detto principio ha quindi rigettato il ricorso della Eurofinanziaria s.p.a. che ebbe a stipulare il 19 gennaio 1990 un contratto di mutuo fondiario con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., chiedendo dichiararsi nulla la previsione del tasso d'interesse del 7,75 per cento fisso semestrale, contenuta nel mutuo decennale di 14 miliardi di lire.
  Ora, l'interrogazione è sostanzialmente mirata a conoscere se il Ministro intenda assumere iniziative intese a prevedere, contrariamente a quanto deciso con la sentenza in esame, sulla base della testuale previsione del decreto-legge n. 394 del 2000, la nullità della clausola contrattuale in caso di superamento del tasso-soglia in corso di rapporto e che la pretesa in se del mutuante di dare esecuzione al contratto sia considerata nel caso contraria a buona fede.
  Su tale aspetto si evidenzia come la buona fede nell'esecuzione del contratto sia regolata dall'articolo 1375 del codice civile che stabilisce: «Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede». Si tratta di un principio generale, che presiede anche la formazione della volontà contrattuale (articolo 1337 del codice civile), esponendo ad eventuale responsabilità nel corso delle trattative.
  La buona fede esecutiva menzionata nell'interrogazione risulta invece collegata alle particolari modalità di esercizio in concreto dei diritti scaturenti dal contratto, modalità che devono essere scorrette e abusive in relazione alle circostanze del caso.
  Al riguardo è doveroso segnalare che, nella medesima sentenza sin qui esaminata, sia affermato che «in presenza di particolari modalità o circostanze, anche la pretesa di interessi divenuti superiori al tasso soglia in epoca successiva alla loro pattuizione potrebbe dirsi scorretta ai sensi dell'articolo 1375 c.c.; ma va escluso che sia da qualificare scorretta la pretesa in sé di quegli interessi, corrispondente a un diritto validamente riconosciuto dal contratto».
  La buona fede esecutiva attiene cioè alla più ampia tematica dell'abuso del diritto, quando cioè il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono stati attribuiti.
  All'interpretazione autentica offerta dal decreto-legge n. 394 del 2000, sulla base della quale è stata esclusa la nullità dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge del 1996, si è comunque accompagnata la previsione di un meccanismo di perequazione dei tassi relativamente alle annualità successive.
  Non si ritiene irrilevante sottolineare che la sentenza in esame sia intervenuta in sede civile e, dunque, non sia possibile escludere ripercussioni né differenti approdi in sede penale.
  Ora per entrare in un ambito più squisitamente tecnico, si ritiene utile rammentare che la più volte richiamata normativa vigente (legge 7 marzo 1996, n. 108) volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi (TEG), comprensivi di commissioni e spese connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito.
  Ai sensi dell'articolo 2 della legge anzidetta, il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica i tassi effettivi globali, sulla base della rilevazione eseguita trimestralmente dalla Banca d'Italia. Quest'ultima a sua volta impiega, come metodologia tecnica di riferimento ai fini della rilevazione e del calcolo, le Istruzioni che emana in materia, per come modificate lo scorso anno.
  Come già ricordato, il Codice Civile stabilisce all'articolo 1815 che, se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.
  Va comunque sottolineato, che fluttuazioni dei tassi d'interesse fanno parte delle normali logiche di mercato.
  Anche la Banca d'Italia, sentita in proposito, nell'ambito dei controlli di vigilanza e di verifica che gli intermediari finanziari si attengano ai criteri di calcolo previsti dalle Istruzioni e rispettino il limite delle soglie di usura, ha fatto presente che, dal punto di vista degli effetti economici, l'interpretazione fatta propria dalla sentenza della Cassazione consenta di evitare gli effetti distorsivi potenzialmente conseguenti all'opposto orientamento: riconoscere rilevanza alle oscillazioni del tasso che avvengono nel periodo durante il quale si protrae il rapporto potrebbe, infatti, spingere gli intermediari a preferire i finanziamenti a tasso variabile e, più in generale, avere effetti di razionamento del credito.
  Tutto ciò premesso, il Governo prende atto della recente sentenza e dei relativi chiarimenti e conclusioni, riservandosi, comunque, anche sulla scorta delle osservazioni contenute nell'interrogazione, ogni opportuno approfondimento circa i complessivi effetti della pronuncia delle Sezioni Unite. Tutto, ovviamente, nel pieno, dovuto rispetto dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

contratto

clausola contrattuale

reato