ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12634

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 883 del 08/11/2017
Firmatari
Primo firmatario: MAZZOLI ALESSANDRO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 08/11/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 08/11/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 08/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12634
presentato da
MAZZOLI Alessandro
testo di
Mercoledì 8 novembre 2017, seduta n. 883

   MAZZOLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) prevede la riduzione delle dotazioni di organico delle amministrazioni pubbliche;

   l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, prevede l'applicazione della disciplina del soprannumero anche alle province; al comma 6 stabilisce che l'amministrazione pubblica, datrice di lavoro, deve procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, quando il dipendente possegga i requisiti di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012;

   in considerazione di tale norma le province hanno collocato a riposo d'ufficio lavoratori che entro il termine temporale del 31 dicembre 2016, hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi per aver la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo i criteri e le condizioni antecedenti alla riforma realizzata con il decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012 (cosiddetta legge Fornero);

   conseguentemente, ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, i numeri 1 e 2 del suddetto comma 11 stabiliscono una distinzione tra coloro che secondo la disciplina «pre Fornero» hanno maturato i requisiti pensionistici prima del 31 dicembre 2011 e coloro che invece li hanno maturati dopo tale data;

   in buona sostanza, la normativa citata ha prodotto nei confronti dei lavoratori in forza nelle province italiane, collocati a riposo d'ufficio secondo l'articolo 2, comma 11, lettera a), punto 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, una situazione per la quale il lasso di tempo tra collocamento a riposo e percezione del trattamento di fine servizio (Tfs) si è enormemente dilatato, mettendo in discussione, pertanto, la natura stessa del Tfs (che lo determina come strumento atto a consentire al lavoratore di superare le difficoltà economiche conseguenti alla cessazione del trattamento retributivo e garantire, così, un'esistenza libera e dignitosa a se stesso e alla propria famiglia) e fa sorgere perplessità circa la legittimità della scelta del legislatore di far decorrere il termine del pagamento del Tfs non dal pensionamento effettivo, ma da quello teorico individuato in base ad una normativa applicabile, la «legge Fornero», non applicabile –:

   se il Governo intenda valutare l'opportunità di assumere iniziative normative rapidamente in merito alla evidente criticità riportata in premessa modificando l'articolo 2, comma 11, lettera a) numeri 1 e 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di ridurre il tempo che intercorre tra collocazione a riposo e percezione del trattamento di fine servizio, situazione che penalizza fortemente i numerosi lavoratori, ex dipendenti delle province interessati da suddetta misura.
(5-12634)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

provincia

risoluzione di contratto

soppressione di posti di lavoro