ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12462

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 871 del 16/10/2017
Firmatari
Primo firmatario: GINEFRA DARIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/10/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 16/10/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 16/10/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12462
presentato da
GINEFRA Dario
testo di
Lunedì 16 ottobre 2017, seduta n. 871

   GINEFRA. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la GMS spa gestisce il «presidio di riabilitazione Padre Pio» presso Capurso (Bari) e svolge prestazioni specialistiche riabilitative;

   suddette prestazioni sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza sono svolte dalla GMS spa sin dal 2005 e regolamentate da specifiche convenzioni sottoscritte anno per anno con la Asl di Bari;

   la GMS spa, al fine di garantire la corretta erogazione delle prestazioni sanitarie quale servizio accreditato, occupa circa 160 dipendenti;

   con nota del 27 settembre 2017 le organizzazioni sindacali scrivevano al direttore generale della ASL evidenziando che: «la società GMS S.p.a. risulta a tutt'oggi inadempiente al pagamento delle competenze maturate a partire da luglio 2017 in contrasto con quanto affermato nell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (su ricorso numero di registro generale 865 del 2017). Nella stessa infatti si afferma essere intervenuta una transazione tra GMS S.p.a e Asl Bari che avrebbe dovuto impegnare la stessa GMS ad utilizzare la somma ottenuta “per corrispondere gli arretrati ai dipendenti, maturati fino all'agosto 2017”»;

   le organizzazioni sindacali hanno invitato – con nota prot. n. 6624 del 31 agosto 2017 – il datore di lavoro all'adempimento e la Asl Bari all'esercizio del potere sostitutivo previsto ex lege e, in linea con quanto già asserito più volte, continuano a sostenere l'ipotesi che, in autotutela, la Asl di Bari avrebbe dovuto dare prevalenza al superiore interesse pubblico, quello tutelato dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero provvedere a revocare l'assenso a cessioni del credito, stante l'acclamata illiquidità della GMS s.p.a, di gravità tale da pregiudicare l'esecuzione della concessione;

   a sostegno di tale convincimento si richiama, a fronte di caso analogo, la sentenza n. 274 del 2015 del 30 luglio 2015 del tribunale di Verona, sezione lavoro;

   alla luce di quanto richiamato, le organizzazioni sindacali chiedono alla Asl di Bari di procedere all'applicazione del potere sostitutivo, in quanto ogni ulteriore forma di «attendismo» sulla vicenda rischia di ripercuotersi in negativo sui lavoratori, destinando il corrispettivo del contratto che la lega alla GMS s.p.a. ai lavoratori dipendenti creditori disimpegnati dall'esecuzione del servizio oggetto del predetto contratto;

   l'interrogante ha già presentato, su analoga controversia, in data 16 marzo 2016 l'atto di sindacato ispettivo n. 4-12553, sino ad oggi rimasto senza risposta –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto riportato in premessa e quali iniziative di competenza intendano assumere, anche sul piano normativo e con il coinvolgimento della conferenza Stato-regioni, per chiarire se l'esercizio del potere/dovere di pagare in via sostitutiva da parte del committente di affidamenti pubblici sia applicabile all'affidamento da parte della Asl a soggetti privati accreditati/convenzionati e se questo presupponga un assenso da parte dell'esecutore/datore inadempiente;

   se il Governo non intenda assumere iniziative normative per stabilire chiaramente che, in presenza di una cessione del credito a maturare dell'esecutore di commessa pubblica e di un suo manifesto inadempimento nell'erogare le retribuzioni, la pubblica amministrazione debba privilegiare l'interesse pubblico alla corretta esecuzione della commessa, rispetto all'interesse privato sotteso alla cessione del credito, e revocare in autotutela l'atto di assenso alla cessione.
(5-12462)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

servizio sanitario nazionale

sindacato

contratto