ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/12317

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 859 del 27/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: FUCCI BENEDETTO FRANCESCO
Gruppo: MISTO-DIREZIONE ITALIA
Data firma: 27/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
GALGANO ADRIANA MISTO-CIVICI E INNOVATORI PER L'ITALIA 27/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 27/09/2017
Stato iter:
28/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RINUNCIA ILLUSTRAZIONE 28/09/2017
Resoconto GALGANO ADRIANA MISTO-CIVICI E INNOVATORI PER L'ITALIA
 
RISPOSTA GOVERNO 28/09/2017
Resoconto FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 28/09/2017
Resoconto GALGANO ADRIANA MISTO-CIVICI E INNOVATORI PER L'ITALIA
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 28/09/2017

SVOLTO IL 28/09/2017

CONCLUSO IL 28/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-12317
presentato da
FUCCI Benedetto Francesco
testo di
Mercoledì 27 settembre 2017, seduta n. 859

   FUCCI e GALGANO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011 (Salva-Italia) dispone che: «Il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco, individua entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1». Da qui la nascita del delisting;

   il primo elenco redatto nel 2012 conteneva circa 220 confezioni di medicinali, con la specificazione del principio attivo e del marchio di fabbrica. Successivamente, con decreto del Ministero della salute 21 febbraio 2014 è stato previsto il «delisting» di 521 farmaci, da allora la lista dei farmaci non è stata più aggiornata;

   con la creazione del «delisting» è iniziata nel nostro Paese una maggiore diffusione dell'automedicazione dei problemi di salute non gravi con conseguenti benefici al sistema sanitario e ai suoi utenti in termini di riduzione dei tempi di attesa e, conseguentemente, di un servizio più attento e approfondito dei medici che consente di liberare risorse a vantaggio delle terapie destinate ad altre patologie;

   un recente studio condotto nel 2016 da Cergas Bocconi dimostra che un ampliamento dell'offerta terapeutica disponibile in automedicazione porterebbe a un potenziale alleggerimento dei conti del Servizio sanitario nazionale di circa 844 milioni di euro l'anno;

   c'è una continua evoluzione della ricerca farmaceutica. Nel 2015 sono stati autorizzati in Italia 600 nuovi medicinali. Inoltre, nel 2017 l'Organizzazione mondiale della sanità ha aggiornato la lista di farmaci essenziali, pari a 433 farmaci ritenuti fondamentali per affrontare le più importanti esigenze di salute pubblica;

   grazie al delisting ci sarebbe un incremento dei farmaci venduti nei canali, quali parafarmacie, grande distribuzione, market, dove vige sempre la presenza di un farmacista, come garante della salute pubblica del cittadino, con conseguente diminuzione dei costi dei medicinali –:

   se non ritenga necessario – per consentire ai cittadini e all'intero Paese di veder migliorata la qualità della vita e delle terapie ad oggi offerte – assumere iniziative per il rapido aggiornamento da parte dell'Aifa della lista di farmaci di classe C, prevista dal decreto ministeriale 18 aprile 2012 che dà attuazione all'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge «Salva-Italia».
(5-12317)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 28 settembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-12317

  Come noto, ai fini della fornitura al pubblico, i medicinali si dividono in due categorie principali: farmaci che possono essere acquistati senza presentazione di ricetta medica e farmaci acquistabili solo dietro presentazione della prescrizione del medico.
  Con l'articolo 5 del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, è stata consentita la vendita al di fuori delle farmacie solo dei medicinali di automedicazione acquistabili senza ricetta medica, in quanto essi riguardano, generalmente, patologie di minor rilievo e che non attengono ai livelli essenziali di assistenza farmaceutica da assicurare con carattere di uniformità a tutti gli aventi diritto, e non si pongono, quindi, nell'ambito dei rapporti fra farmacisti e Servizio Sanitario Nazionale.
  Con il decreto-legge n. 201 del 2011, è stato avviato un primo tentativo di estensione della possibilità di vendita di tutti i farmaci di fascia C (con o senza ricetta medica) presso gli esercizi presidiati da un farmacista.
  Nella convinzione che il farmacista costituisca il soggetto in grado di offrire le migliori garanzie di tutela della salute nella fase di fornitura dei medicinali alla popolazione, il decreto-legge n. 201 del 2011 ha stabilito che negli esercizi commerciali di cui al decreto-legge n. 223 del 2006, che ricadono nel territorio di Comuni aventi popolazione superiore a quindicimila abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali, possono essere venduti, fatta eccezione per i medicinali stupefacenti e i farmaci erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, anche i farmaci dietro prescrizione medica di fascia C a totale carico degli assistiti.
  La legge n. 214 del 2011 di conversione del predetto decreto-legge, ha tuttavia nuovamente stabilito che la vendita dei farmaci su ricetta medica è di esclusiva competenza delle farmacie.
  Ai sensi della normativa vigente, dunque, negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, possono essere venduti, senza ricetta medica, anche i medicinali di fascia C, ad eccezione dei medicinali contenenti sostanze psicotrope e stupefacenti e dei medicinali soggetti a prescrizione da rinnovare volta per volta, nonché dei farmaci del sistema endocrino e di quelli somministrabili per via parenterale.
  Detta legge ha stabilito, inoltre, che il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, individua un elenco, periodicamente aggiornabile, dei farmaci di fascia C per i quali permane l'obbligo di ricetta medica e dei quali non è consentita la vendita negli esercizi commerciali diversi dalle farmacie.
  L'elenco dei medicinali per i quali permane l'obbligo di ricetta medica è stato individuato dal d.m. 15 novembre 2012, successivamente aggiornato con i decreti del direttore generale competente del 21 febbraio 2014 e 8 maggio 2014.
  Con tali provvedimenti sono stati redatti ed aggiornati sia l'elenco dei medicinali di fascia C vendibili negli esercizi commerciali senza ricetta medica sia l'elenco dei medicinali per i quali permane l'obbligo di ricetta e vendibili esclusivamente in farmacia.
  In particolare, l'Agenzia Italiana del Farmaco definisce per ciascun medicinale il regime di fornitura (farmaco con ricetta medica, medicinale senza obbligo di prescrizione ma non da banco, medicinale da automedicazione-da banco) e, in seguito al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, può adottare una modifica del regime di fornitura dietro richiesta delle aziende farmaceutiche ovvero direttamente.
  I criteri su cui si basa il regime di fornitura dei medicinali senza ricetta contemplano i dati clinici a supporto della sicurezza d'uso, la diagnosi individuabile dal paziente senza medico, l'assenza di misure restrittive per motivi di sicurezza, un rischio molto basso di uso non corretto o di abuso del farmaco, l'assenza di un mascheramento di eventuali patologie più gravi, la sussistenza di principi attivi che necessitano di ulteriori studi clinici, la breve durata del trattamento terapeutico.
  La finalità dell'elenco dei medicinali contenuto nei decreti del 2012 e del 2014 è stata quella di individuare una lista di farmaci autorizzati con il regime di fornitura «ricetta ripetibile (RR)», i quali possano passare al regime di dispensazione senza prescrizione, onde consentirne la vendita nelle parafarmacie e nei supermercati.
  L'aggiornamento dell'elenco non è tuttavia sottoposta a parametri temporali predeterminati: essa, dunque, avviene laddove si ravvisi la necessità di provvedere al suo aggiornamento, come in effetti è avvenuto tra il 2012 ed il 2014, quando l'Agenzia è intervenuta con alcune modifiche alla lista, senza peraltro modificare sostanzialmente l'elenco.
  Preciso, peraltro, che la revisione di tale elenco viene condotta sulla base di dati scientifici e non di considerazioni economiche: prova ne è che in taluni casi è stato ripristinato il precedente obbligo di prescrizione, sulla base di preminenti esigenze di tutela della salute.
  Concludo rassicurando gli onorevoli interroganti che, come dimostrato dalla frequenza con la quale, negli ultimi anni, si è inteso provvedere all'aggiornamento dell'elenco in parola, tale approccio proattivo continuerà a caratterizzare l'attività di impulso del Ministero della salute e quella, più prettamente tecnica, dell'Aifa.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

prodotto farmaceutico

sanita' pubblica

epidemia