Legislatura: 17Seduta di annuncio: 859 del 27/09/2017
Primo firmatario: SCAGLIUSI EMANUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 27/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 27/09/2017 SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 27/09/2017 GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 27/09/2017 DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 27/09/2017 DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 27/09/2017
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 27/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione ILLUSTRAZIONE 28/09/2017 Resoconto SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE RISPOSTA GOVERNO 28/09/2017 Resoconto GIRO MARIO ERRORE:TROVATE+CARICHE - (ERRORE:TROVATI+MINISTERI) REPLICA 28/09/2017 Resoconto SCAGLIUSI EMANUELE MOVIMENTO 5 STELLE
DISCUSSIONE IL 28/09/2017
SVOLTO IL 28/09/2017
CONCLUSO IL 28/09/2017
SCAGLIUSI, MANLIO DI STEFANO, SPADONI, GRANDE, DEL GROSSO e DI BATTISTA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
l'unico strumento giuridico internazionale cui è possibile ricorrere in relazione ai casi di sottrazione e/o alla regolamentazione del diritto di cura parentale dei minori sottratti e portati coattivamente a grande distanza dal contesto familiare in cui sono nati e cresciuti, in Paesi non appartenenti all'Unione europea, è la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, un accordo internazionale che si pone l'obiettivo primario di consentire il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale e di garantire il diritto del minore a incontrare il genitore dal quale è stato illecitamente sottratto, regolamentandone la modalità di frequentazione anche, nel Paese estero;
gli interroganti sono stati resi edotti del caso di una donna straniera (N.K., di nazionalità greca) incinta, sposata in data 1° dicembre 2013 in Italia con un cittadino italiano (E.V.), che di comune accordo con il marito ha partorito in Grecia, ma che non è mai rientrata in Italia contravvenendo all'accordo stesso, legittimata a rimanere nel suo Paese di nascita, perché non ci sarebbe trattenimento di minore (V.V.) visto che la «residenza abituale» dello stesso sarebbe quella straniera;
agli interroganti risulta, peraltro, che questo è possibile perché la Convenzione e il regolamento europeo 2201/2003, cosiddetto «Bruxelles II bis», non hanno previsto questa tipologia di caso specifico;
presso la Corte di giustizia europea, la Grecia, attraverso il ricorso a due avvocati di Stato, ha perorato la causa della donna greca che trattiene la figlia sin dalla nascita ad Atene, nonostante un giudice del loro Paese abbia precedentemente accolto il ricorso del cittadino italiano, vista la palese gravità della vicenda, mentre il nostro Paese non ha agito in tal senso, nonostante siano state allertate le autorità preposte, sia il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia il consolato;
in data 20 settembre 2017 dovrebbe essersi svolta l'udienza decisiva, dopo la quale è previsto il rimpatrio-:
considerato che, malgrado l'antica e consolidata amicizia tra i due Paesi, non è stato dato seguito alla richiesta di aiuto inviata il 15 maggio 2017 dall'Associazione Penelope alla direzione generale degli affari esteri del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, quali iniziative intenda intraprendere per potenziare l'efficacia della convenzione de L'Aja come strumento giuridico internazionale atto a garantire i diritti e i doveri dei genitori in casi come quello sopra descritto.
(5-12287)
Il caso della minore in questione, nata dall'unione tra un connazionale e una cittadina greca, è ben noto alla nostra Ambasciata ad Atene che segue il caso con la dovuta attenzione in stretto raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
La nostra Rappresentanza si è messa a disposizione del connazionale – che è stato ricevuto recentemente anche dall'Ambasciatore – al fine di fornirgli ogni possibile assistenza.
L'Ambasciata è inoltre riuscita a stabilire un positivo contatto con la madre della minore ed il suo legale, incontrandola quest'anno già due volte in Ambasciata assieme alla bambina, che è apparsa in buone condizioni di salute. Ha svolto a più riprese tentativi di composizione del conflitto e non ha mancato di rappresentare alla madre la necessità di mantenere un costante contatto con il padre, fornendogli informazioni, foto e video della bambina.
La questione nasce nel dicembre 2015, quando la signora, al settimo mese di gravidanza, ha deciso, con l'accordo del marito, di tornare in Grecia per essere vicina alla famiglia d'origine in occasione del parto. Il 3 febbraio 2016 è nata una bambina. Da allora madre e figlia non hanno più fatto rientro in Italia.
Il padre, assistito dai suoi legali di fiducia, ha promosso una serie di giudizi in Italia e in Grecia per ottenere il rimpatrio della piccola. L'Autorità centrale italiana non ha accettato la richiesta del connazionale di presentare un'istanza di ritorno, sul presupposto che la neonata non avesse mai risieduto stabilmente in Italia. Parimenti il Tribunale e la Corte d'Appello di Ancona hanno dichiarato il «non luogo a procedere» sulla domanda di rientro presentata dal connazionale per difetto di giurisdizione territoriale, rimandando alla competenza del giudice greco.
Nel febbraio di quest'anno il Tribunale di Atene, investito della questione, ha sospeso il giudizio innanzi a sé, rimandando il caso alla Corte di Giustizia Europea perché si pronunciasse sull'interpretazione dell'articolo 11, par. 1, Reg. (CE) 2201/2003 relativo al concetto di residenza stabile di un nascituro. Con sentenza dello scorso 8 giugno la Corte di Giustizia ha ritenuto che non sia ravvisabile una sottrazione o un trattenimento illecito di minore all'estero quando il minore sia nato in un Paese diverso da quello di previa residenza abituale dei genitori. Il procedimento innanzi al Tribunale di Atene è, quindi, ripreso il 20 settembre scorso e si attende ora la pronuncia del giudice.
Anche il Ministero della giustizia italiano, in linea con quanto espresso dalla Corte ai Giustizia Europea, esclude l'applicazione a questo caso della Convenzione de l'Aja e del Regolamento CE 2201/2003. L'orientamento interpretativo ormai prevalente tra gli organi giurisdizionali di tutti i Paesi aderenti alla Convenzione esclude la possibilità di esercitare l'azione di rientro, qualora l'allontanamento forzato del minore da uno dei contitolari della responsabilità genitoriale non ne comporti uno sradicamento materiale dal centro ove si svolgeva in precedenza la sua esistenza quotidiana.
La nostra Ambasciata ha comunque informato il connazionale di strumenti alternativi di tutela, come la possibilità – una volta concluso il giudizio ad Atene sul ritorno della minore – di presentare all'Autorità Centrale un'istanza di regolamentazione del suo diritto di visita alla figlia. Va ovviamente tenuto conto anche del giudizio di separazione promosso in Italia innanzi al Tribunale di Ancona e del ricorso per la dichiarazione di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):protezione dell'infanzia
Corte di giustizia CE
diritti del bambino