ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12226

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 854 del 20/09/2017
Firmatari
Primo firmatario: SCAGLIUSI EMANUELE
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 20/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TERZONI PATRIZIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2017
CANCELLERI AZZURRA PIA MARIA MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2017
SPADONI MARIA EDERA MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2017
DI STEFANO MANLIO MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2017
DEL GROSSO DANIELE MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2017
DI BATTISTA ALESSANDRO MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2017
GRANDE MARTA MOVIMENTO 5 STELLE 20/09/2017


Commissione assegnataria
Commissione: III COMMISSIONE (AFFARI ESTERI E COMUNITARI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE delegato in data 20/09/2017
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 20/09/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12226
presentato da
SCAGLIUSI Emanuele
testo di
Mercoledì 20 settembre 2017, seduta n. 854

   SCAGLIUSI, TERZONI, CANCELLERI, SPADONI, MANLIO DI STEFANO, DEL GROSSO, DI BATTISTA e GRANDE. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   l'unico strumento giuridico internazionale con cui è possibile ricorrere per i casi di sottrazione e/o per la regolamentazione del diritto di cura parentale dei minori sottratti e portati coattivamente, a grande distanza dal contesto familiare in cui sono nati e cresciuti, in Paesi non appartenenti all'Unione europea, è la Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, un accordo internazionale concernente la sottrazione di minori e gli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, applicata nell'ordinamento italiano in forza della legge n. 64 del 1994 e ratificata da 93 Paesi, che si pone l'obiettivo primario di consentire il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale e di garantire il diritto del minore a incontrare il genitore dal quale è stato illecitamente sottratto, regolamentandone la modalità di frequentazione anche, nel Paese estero;

   già con l'interpellanza n. 2-01525, del 2 novembre 2016, il primo firmatario del presente atto chiedeva al Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore di farsi promotore in sede internazionale di alcune modifiche ad alcuni articoli della citata Convenzione in prossimità della scadenza del suo rinnovo quinquennale, oltre che di attivare iniziative volte a facilitare la stipula di accordi con gli Stati non aderenti a essa per agevolare il rientro dei minori sottratti nei Paesi di abituale residenza anteriormente alla sottrazione, nel rispetto delle rispettive sovranità nazionali;

   gli interroganti sono stati resi edotti del caso di una donna straniera (N.K., di nazionalità greca) incinta, sposata in data 1° dicembre 2013 in Italia con un cittadino italiano (E.V.), che di comune accordo con il marito ha partorito in Grecia, ma che non è mai rientrata in Italia contravvenendo all'accordo stesso, legittimata a rimanere nel suo Paese di nascita, perché non ci sarebbe trattenimento di minore (V.V.) visto che la «residenza abituale» dello stesso sarebbe quella straniera;

   agli interroganti risulta, peraltro, che questo è possibile perché la Convenzione e il regolamento europeo 2201/2003, cosiddetto «Bruxelles II bis», non hanno previsto questa tipologia di caso specifico;

   presso la Corte di giustizia europea, mentre la Grecia, attraverso il ricorso a due avvocati di Stato, ha perorato la causa della donna greca che trattiene la figlia sin dalla nascita ad Atene, nonostante un giudice del loro Paese abbia precedentemente accolto il ricorso del cittadino italiano, vista la palese gravità della vicenda, il nostro Paese, invece, non ha agito in tal senso, nonostante siano state allertate le autorità preposte, sia il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sia il consolato;

   in data 20 settembre 2017 è prevista l'udienza decisiva, dopo la quale verrà o meno ordinato il rimpatrio –:

   per quale ragione, vista l'amicizia millenaria che lega l'Italia e la Grecia, come più volte sottolineato dal Governo e ampiamente dimostrato anche dall'incontro tra il Presidente del Consiglio Gentiloni e il Primo Ministro greco Tsipras a Corfù nei giorni scorsi, non sia stato dato seguito alla richiesta di aiuto inviata il 15 maggio 2017 dall'Associazione Penelope alla direzione generale degli affari esteri del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

   quali iniziative intenda intraprendere per potenziare l'efficacia della Convenzione dell'Aja come strumento giuridico internazionale nel garantire il rispetto degli accordi tra i vari Paesi e di conseguenza dei diritti e dei doveri dei genitori.
(5-12226)

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

protezione dell'infanzia

sequestro di persona

Corte di giustizia CE