Legislatura: 17Seduta di annuncio: 850 del 14/09/2017
Primo firmatario: GNECCHI MARIALUISA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 14/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma TINAGLI IRENE PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2017 GIACOBBE ANNA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2017 CASELLATO FLORIANA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2017 GRIBAUDO CHIARA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2017 PARIS VALENTINA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2017 MAESTRI PATRIZIA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2017 ALBANELLA LUISELLA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2017 DI SALVO TITTI PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2017 INCERTI ANTONELLA PARTITO DEMOCRATICO 14/09/2017
Commissione: XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 14/09/2017
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 14/09/2017
GNECCHI, TINAGLI, GIACOBBE, CASELLATO, GRIBAUDO, PARIS, PATRIZIA MAESTRI, ALBANELLA, DI SALVO e INCERTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, che siano state vittime di violenza di genere (escluse le lavoratrici del settore domestico), possano avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati;
con la circolare dell'Inps n. 65 del 15 aprile 2016 sono state emanate le istruzioni in ordine al congedo di 3 mesi riconosciuto alle lavoratrici dipendenti che siano state vittime di violenza di genere e che siano state inserite in percorsi certificati presso servizi sociali, centri antiviolenza o case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
le lavoratrici che hanno già fruito di periodi di congedo, dall'entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) ad oggi, sono tenute a presentare domanda anche per tali periodi in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati;
a distanza di due anni dall'introduzione della norma si ritiene opportuno conoscere quante donne abbiano utilizzato la norma richiamata in premessa e se ci siano state conseguenze sulla prosecuzione del rapporto di lavoro, dopo aver utilizzato il suddetto congedo –:
quante donne vittime di violenza di genere, suddivise per regione e fra dipendenti pubbliche e private, abbiano fruito del congedo a partire dall'entrata in vigore della norma fino ad agosto 2017;
quante donne, suddivise per regione e fra dipendenti pubbliche e private, dopo la fruizione del congedo abbiano interrotto il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni volontarie o per licenziamento da parte del datore di lavoro.
(5-12165)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):violenza sessuale
delitto contro la persona
salariato