Legislatura: 17Seduta di annuncio: 848 del 12/09/2017
Primo firmatario: PANNARALE ANNALISA
Gruppo: SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE
Data firma: 11/09/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma GIORDANO GIANCARLO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/09/2017 MARCON GIULIO SINISTRA ITALIANA - SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' - POSSIBILE 11/09/2017 RICCIATTI LARA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA-LIBERI E UGUALI 20/12/2017
Commissione: VII COMMISSIONE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 11/09/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 20/12/2017 Resoconto TOCCAFONDI GABRIELE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA) REPLICA 20/12/2017 Resoconto RICCIATTI LARA ARTICOLO 1-MOVIMENTO DEMOCRATICO E PROGRESSISTA-LIBERI E UGUALI
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 12/09/2017
APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 20/12/2017
DISCUSSIONE IL 20/12/2017
SVOLTO IL 20/12/2017
CONCLUSO IL 20/12/2017
PANNARALE, GIANCARLO GIORDANO, MARCON, RICCIATTI. —
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
. — Per sapere – premesso che:
con il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, si è data attuazione a quanto stabilito dall'articolo 1 commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «buona scuola»), in materia di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, al fine di renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione;
il medesimo decreto legislativo, nel definire i termini entro i quali nell'ambito del cosiddetto «percorso Fit» dovrà svolgersi nel corso dell'anno 2018 il nuovo concorso abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ha stabilito (all'articolo 5, quale prerequisito all'accesso alle prove, il possesso da parte dei candidati di almeno 24 crediti formativi universitari nell'ambito delle discipline antropo-psico-pedagogiche;
con successivo decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 616 sono state stabilite le modalità di acquisizione dei 24 crediti formativi universitari ed i settori scientifico-disciplinari ritenuti utili ai fini del loro ottenimento;
la previsione normativa obbliga coloro che abbiano già conseguito il titolo di laurea magistrale/specialistica sotto un regime concorsuale abilitante per il quale era necessario ottenere soltanto il diploma universitario a sostenere interamente i costi materiali ed immateriali relativi al conseguimento dei nuovi crediti formativi universitari, introducendo in tal modo una disparità di trattamento tra aspiranti docenti;
di più, i 24 crediti formativi universitari non potranno essere fatti valere in altre sedi concorsuali, come invece accade per i normali titoli di studio;
inoltre, l'obbligo di inserire ben 24 crediti formativi universitari relativi ai settori scientifico-disciplinari della psicologia, dell'antropologia e della pedagogia all'interno dei piani di studio costringerà inevitabilmente in futuro gli studenti universitari a rinunciare all'approfondimento delle materie delle singole classi concorsuali, comprimendo la loro formazione specifica e compromettendo così la preparazione dei futuri docenti nell'ambito delle proprie discipline d'insegnamento;
il percorso Fit, come normato dal suddetto decreto legislativo, contempla già un primo anno interamente dedicato allo studio delle discipline d'ambito antropo-psico-pedagogico, con annessa prova finale, il cui mancato superamento compromette l'accesso al secondo anno –:
se, alla luce delle palesi ingiustizie perpetrate dal suddetto provvedimento nei confronti di una generazione di giovani laureati già fortemente vessata nel corso degli ultimi decenni dalle riforme intervenute in materia di scuola e lavoro e stante anche quella che appare agli interroganti l'evidente inutilità del provvedimento, non ritenga di dover assumere iniziative per rivedere, con urgenza, la previsione relativa all'obbligatorietà dei 24 crediti formativi universitari aggiuntivi, abolendola del tutto, almeno per quanto riguarda il regime transitorio, e prevedendo, per coloro che hanno già conseguito il titolo universitario, la gratuità dell'acquisizione dei crediti in questione. (5-12108)
Con l'interrogazione ora in discussione si chiedono chiarimenti in merito all'obbligo di acquisizione di 24 crediti formativi universitari previsto dal decreto legislativo n. 59 del 2017 quale titolo di accesso al concorso abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
In particolare, si chiede di abolire l'obbligatorietà dell'acquisizione di detti crediti formativi universitari, riconoscendone la gratuità per coloro che hanno già conseguito il titolo di laurea.
A riguardo giova ricordare, preliminarmente, che la disposizione normativa della legge n. 107/2015, attuata con il decreto legislativo n. 59 del 2017, nel definire i termini entro i quali dovrà svolgersi il nuovo concorso per l'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, ha previsto espressamente quale titolo di accesso il possesso da parte dei candidati di 24 crediti formativi universitari o accademici (acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche.
Con tale decreto attuativo della Buona Scuola, infatti, abbiamo rivisto le modalità di accesso all'insegnamento nella scuola secondaria, con un nuovo modello di reclutamento e formazione iniziale che punta ad evitare che si formino nuove sacche di precariato, ad offrire orizzonti temporali certi ed un percorso chiaro fra concorso e immissione in ruolo alle giovani e ai giovani che vogliono insegnare ed a garantire l'elevata qualificazione del percorso di formazione delle future e dei futuri docenti, professionalizzandone sempre di più la figura.
La fase transitoria guarda anche a chi già insegna da tempo: il requisito del possesso dei 24 crediti formativi non è previsto per la partecipazione ai concorsi che riguarderanno i docenti già abilitati e quelli che, pur non essendolo, hanno comunque maturato almeno tre anni di servizio come supplenti. Personale che è già formato allo svolgimento della professione docente o è già in possesso di esperienza al riguardo.
Con il decreto n. 616/2017, poi, sono state definite le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari o accademici necessari alle laureate e ai laureati non abilitati all'insegnamento per poter partecipare al prossimo concorso per l'ingresso nella scuola secondaria in base alle nuove regole previste dal citato decreto attuativo della Buona Scuola.
In particolare, sono state previste agevolazioni per quanto riguarda i costi da affrontare, che vengono fortemente calmierati grazie al decreto e in accordo con Università e istituzioni AFAM: chi sta per conseguire la laurea potrà effettuare gli eventuali esami aggiuntivi gratuitamente. Una misura che guarda alle giovani e ai giovani che vogliono avvicinarsi all'insegnamento. Anche per chi è già laureato è offerta l'opportunità di poter partecipare al concorso per l'insegnamento nella scuola secondaria integrando la propria preparazione nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle materie didattiche attraverso il superamento di alcuni esami con un costo contenuto nella misura massima di 500 euro e che potrà essere ridotto in proporzione al reddito e al numero di crediti da conseguire.
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):esame
formazione professionale
diploma