ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/12034

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 17
Seduta di annuncio: 847 del 02/08/2017
Firmatari
Primo firmatario: LOREFICE MARIALUCIA
Gruppo: MOVIMENTO 5 STELLE
Data firma: 02/08/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
MANTERO MATTEO MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2017
GRILLO GIULIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2017
GIORDANO SILVIA MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2017
NESCI DALILA MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2017
COLONNESE VEGA MOVIMENTO 5 STELLE 02/08/2017


Commissione assegnataria
Commissione: XII COMMISSIONE (AFFARI SOCIALI)
Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 02/08/2017
Stato iter:
08/11/2017
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 08/11/2017
Resoconto FARAONE DAVIDE SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SALUTE)
 
REPLICA 08/11/2017
Resoconto LOREFICE MARIALUCIA MOVIMENTO 5 STELLE
Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 02/08/2017

DISCUSSIONE IL 08/11/2017

SVOLTO IL 08/11/2017

CONCLUSO IL 08/11/2017

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-12034
presentato da
LOREFICE Marialucia
testo di
Mercoledì 2 agosto 2017, seduta n. 847

   LOREFICE, MANTERO, GRILLO, SILVIA GIORDANO, NESCI e COLONNESE. — Al Ministro della salute . — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito dei soggetti emodanneggiati, le vittime che hanno contratto le malattie non si riducono, purtroppo, solo a chi ha ricevuto materialmente la trasfusione. Accade, infatti, che prima di essere consapevoli di essere stati infettati da virus, quali epatite ed HIV, trascorra un determinato lasso di tempo, e da qui nasce la qualificazione giuridica sancita anche dalla Corte di Cassazione di «danni lungolatenti»;
   in questo spazio temporale, l'emodanneggiato non è consapevole né cosciente dell'infezione contratta e, pertanto, modella la propria sfera affettiva all'interno del nucleo familiare, inteso in senso ampio, senza alcuna preoccupazione;
   risulta così naturale continuare ad esprimere, da parte dell'emodanneggiato inconsapevole, la propria affettività al coniuge o al partner attraverso dinamiche di fatti e fenomeni emotivi che caratterizzano le reazioni psichiche dell'individuo. Da ciò può ovviamente derivare il contagio inconsapevole del partner;
   accade tuttavia che congiunti di soggetti emotrasfusi si vedano negato, dal Ministero della salute, il diritto ad un indennizzo –:
   se, nell'ambito della procedura transattiva e dell'equa riparazione, risultino inclusi come beneficiari delle relative provvidenze i soggetti che sono stati inconsapevolmente contagiati in ambito familiare-affettivo. (5-12034)

Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 8 novembre 2017
nell'allegato al bollettino in Commissione XII (Affari sociali)
5-12034

  Ringrazio gli onorevoli interroganti per avermi dato la possibilità di tornare su un tema, quello della procedura prevista per la transazione e l'equa riparazione in ipotesi di soggetti emodanneggiati, che è al centro di molteplici iniziative, anche normative, da parte del Ministero della salute, in merito alle quali, come noto, sono stati già forniti elementi informativi nel corso di altre sedute di sindacato ispettivo.
  Tuttavia, a fronte della specificità del quesito posto con l'atto ispettivo in esame, mi limiterò, in questa sede, a fornire le precisazioni richieste in merito ai soggetti che possono beneficiare delle relative provvidenze.
  A tal riguardo, occorre ricordare le specifiche disposizioni normative in vigore. Mi riferisco, in particolare, alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 che, all'articolo 2, comma 361, dispone che «per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata una spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008».
  Inoltre, il decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, all'articolo 27-bis, comma 1, primo periodo, prevede che ai soggetti di cui al citato articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007, «che hanno presentato entro la data del 19 gennaio 2010 domanda di adesione alla procedura transattiva, nonché ai loro aventi causa nel caso in cui nelle more sia intervenuto il decesso, è riconosciuta, a titolo di equa riparazione, una somma di denaro, in un'unica soluzione, determinata nella misura di euro 100.000 per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto e da somministrazione di emoderivati infetti e nella misura di euro 20.000 per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria».
  Dalla lettura delle disposizioni citate si evince, pertanto, che i destinatari della procedura transattiva ed i beneficiari del ristoro dell'equa riparazione sono, secondo la vigente normativa, i soggetti (talassemici, affetti da altre emoglobinopatie, o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali) danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie; ciò in quanto il requisito per l'applicazione delle citate previsioni di legge è costituito dall'avere subito il danno esclusivamente nelle ipotesi ivi indicate.
  Voglio, tuttavia, precisare che, in considerazione della delicatezza e sensibilità insite nella tematica in esame, il legislatore è intervenuto con una specifica previsione normativa (legge n. 238 del 1997 articolo 1 comma 6) che, nell'integrare l'articolo 2 della legge n. 210 del 1992, ha ricompreso, tra i soggetti beneficiari dell'indennizzo, anche il coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, nonché il figlio contagiato durante la gestazione.
  Per tali soggetti, dunque, è pienamente riconosciuto il diritto all'indennizzo, anche se, per espressa scelta legislativa, non può ad essi estendersi l'applicazione della procedura transattiva e del ristoro dell'equa riparazione.
  Concludo dando piena assicurazione agli onorevoli interroganti che, nel caso in cui il Parlamento ritenga di mutare tale indirizzo legislativo, il Ministero della salute non mancherà di fornire il proprio supporto, in termini organizzativi, alla soddisfazione di tali istanze, delle quali è ben chiara la delicatezza e la complessità.

Classificazione EUROVOC:
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

malattia

responsabilita' civile

AIDS