Legislatura: 17Seduta di annuncio: 843 del 27/07/2017
Primo firmatario: TURCO TANCREDI
Gruppo: MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA
Data firma: 27/07/2017
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma ARTINI MASSIMO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 27/07/2017 BALDASSARRE MARCO MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 27/07/2017 BECHIS ELEONORA MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 27/07/2017 SEGONI SAMUELE MISTO-ALTERNATIVA LIBERA-TUTTI INSIEME PER L'ITALIA 27/07/2017
Ministero destinatario:
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega Delegato a rispondere Data delega PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/07/2017 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27/07/2017 Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE delegato in data 19/09/2017
MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 27/07/2017
MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 19/09/2017
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS e SEGONI. —
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
. — Per sapere – premesso che:
il diritto di accesso ai documenti amministrativi è stato espressamente introdotto e disciplinato nel nostro ordinamento al Capo V, articoli 22 e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dal regolamento di attuazione della disciplina, quale, da ultimo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2006, n. 184;
il diritto di accesso a documenti amministrativi, come sancito dall'articolo 22, terzo comma, legge n. 241 del 1990, «attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza» ha trovato ampio sostegno nella Commissione per l'accesso a documenti amministrativi, costituita ex articolo 27 della legge n. 241 del 1990, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-dipartimento per il coordinamento amministrativo, onde deflazionare il relativo contenzioso giurisdizionale amministrativo e assicurare ai cittadini un riesame con valore di determinazione amministrativa;
i soggetti passivi dell'accesso sono individuati all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge n. 241 del 1990, in «tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario», mentre l'articolo 29, comma 2-bis, della medesima legge, stabilisce che le disposizioni in tema di accesso alla documentazione amministrativa attengono ai livelli essenziali delle prestazioni ex articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, istituita con legge n. 675 del 1996, costituisce l'autorità amministrativa indipendente in materia di tutela della privacy e l'articolo 23 della legge n. 241 del 1990, prevede l'applicazione della normativa in materia di accesso anche alle autorità amministrative indipendenti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti;
risulta all'interrogante che in sede d'istanza d'accesso all'unità lavoro pubblico e privato del Garante per la protezione dei dati personali, finalizzata per ragioni di tutela all'ostensione degli atti inerenti all'attivazione di un procedimento sanzionatorio a carico di terzi, il ridetto ufficio ha denegato l'accesso sostenendo l'assenza di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ai, documenti oggetto d'accesso;
la Commissione per l'accesso a documenti amministrativi (C.A.D.A.) con decisione, n. 100 del 26 aprile 2017, pronunciandosi in sede di gravame avverso il ridetto diniego, ha accolto il ricorso invitando l'amministrazione al riesame della decisione negativa;
l'unità lavoro pubblico e privato del Garante con nota del prot. 20794 del 9 giugno 2017, ha confermato il diniego all'accesso opponendo che le decisioni della Commissione per l'accesso non sono applicabili al Garante, per cui «la C.A.D.A. non ha il potere di pronunciarsi nei confronti di questo Garante», aspetto che appare agli interroganti illegittimo poiché il regolamento del Garante in tema di diritto d'accesso n. 1/2006 (doc.web1320021), acconsente all'esercizio del diritto in conformità alla legge n. 241 del 1990 e risulta che altri uffici del Garante medesimo abbiano ottemperato a precedenti decisioni della Commissione per l'accesso –:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra richiamati;
se intenda assumere iniziative normative al fine di chiarire che la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi si applica integralmente anche al Garante per la protezione dei dati personali e particolarmente la tutela avanti la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. (5-11997)
EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):diritto pubblico